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CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI A TIRO CON L’ARCO SITUATI A CASALGRANDE ALTO, PRESSO IL PARCO LA RISERVA, E A VILLALUNGA, PRESSO IL PARCO SECCHIA.
INDICE
ART. 1 FINALITA’ DELLA CONCESSIONE ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE
ART. 4 VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ART. 6 PROCEDURE - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ OFFERTA ART.7 TARIFFE PER UTILIZZO DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI
ART. 8 CONSEGNA DELL’IMPIANTO ART. 9 ATTREZZATURE ED ARREDI
ART. 10 GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
ART. 11 UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO E PROGRAMMAZIONE
ART. 12 ATTIVITA’ A FAVORE DELLE SCUOLE E DEI SOGGETTI DISABILI
ART. 13 USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA’ NON SPORTIVE ART. 14 ONERI GESTIONALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
ART. 15 ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
ART. 16 ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ART. 17 REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE
ART. 18 ONERI A CARICO DEL COMUNE DI CASALGRANDE
ART. 19 RESPONSABILITA’ PER DANNI - COPERTURE ASSICURATIVE ART 20 - GARANZIA DEFINITIVA
ART. 21 RISOLUZIONE. RECESSO. CESSAZIONE, REVOCA D’UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO
ART. 22 PUBBLICITA’ COMMERCIALE ART. 23 CONTROLLI E VERIFICHE
ART. 24 RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE ART. 25 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE
ART. 26 PENALITÀ
ART. 27 CONTROVERSIE
ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 1 FINALITA’ DELLA CONCESSIONE
Il Comune di Casalgrande con la Concessione della gestione a terzi degli impianti sportivi in oggetto si pone l’obiettivo di perseguire le finalità previste dalla L.R. N° 8 del 31.05.2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive” e di quanto stabilito delle linee guida approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 103/2021.
La finalità prioritaria è quella relativa alla promozione dell’attività sportiva rivolta a tutta la comunità ed in particolare ai giovani di età compresa tra i 6 e i 18 anni, agli anziani ed ai disabili.
I criteri di fondo a cui si deve ispirare la gestione sono:
A) la ricerca della massima qualità nella conduzione delle strutture e degli impianti sportivi e nell’organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
B) garantire l’uso più aperto, completo ed equo delle strutture e degli impianti sportivi coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
C) mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale;
D) mantenere in costante efficienza impianto e strutture prevedendo anche investimenti volti a migliorarle.
ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Formano oggetto della presente concessione in uso e gestione degli impianti sportivi adibiti a tiro con l’arco:
IMPIANTO A
Area sportiva di tiro con l’arco sita nella frazione di Villalunga, presso il Parco Secchia, individuata al fronte del foglio 32 mapp. 434, di cui alla planimetria allegata (ALLEGATO A)
L’area di circa 7600 mq è destinata alla pratica di tiro con l’arco anche a livello agonistico e si presenta recintata e delimitata da una siepe di protezione del campo da tiro.
IMPIANTO B
Area sportiva di tiro con l’arco sita nella frazione di Casalgrande Alto, individuato catastalmente al fog. 27 mapp. 37 e 46, di cui alla planimetria allegata (ALLEGATO B).
L’area di circa 133.800 mq ( 106.300 mapp. 37 e 27.500 mapp. 46) è destinata alla pratica di tiro con l’arco a campagna anche a livello agonistico si presenta come un'area boschiva, caratterizzata da salite e pendenze anche elevate, a formare un percorso ad anello disposto su 12 piazzole;
Per gestione si intende l’insieme delle operazioni che consentono agli impianti di funzionare ed erogare servizi. Si indicano, principalmente e non esaustivamente, la gestione complessiva e funzionale degli impianti per le finalità sportive e di aggregazione sociale, garantendo l’apertura, la custodia, la conservazione e il miglioramento delle strutture, gli eventuali allestimenti e i disallestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l’utilizzo per tutta la durata della Concessione, a fronte del diritto di riscuotere le tariffe ed i proventi derivanti dalle attività di affitto degli spazi e da attività di gestione spazi pubblicitari, come meglio specificato negli articoli a seguire.
Gli impianti sportivi ed attrezzature sopra citati sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, salvo migliorie ed interventi programmati dell’Amministrazione.
La dismissione di eventuali attrezzature obsolete di proprietà comunale dovrà essere preceduta da apposito atto formale.
ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di stipula del contratto, con possibilità di rinnovo di ulteriori 5 anni alla scadenza, per espressa volontà delle parti.
Sarà possibile avvalersi dello strumento della proroga per il tempo necessario per l’espletamento delle procedure previste per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni.
ART. 4 VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE
Gli spazi e le attrezzature oggetto della gestione sono quelli individuati nella planimetria (Allegato A). L’Amministrazione ha valutato i costi delle misure di interferenza nulli.
Il Concessionario potrà avvalersi delle seguenti entrate:
- proventi delle tariffe di utilizzo degli impianti, proposte in sede di gara;
- proventi delle attività che intenderà attivare in loco;
- proventi derivanti dalla realizzazione di corsi, eventi o gare;
- sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità;
Il valore della concessione, prevista per il periodo di anni 10, è stimato, ai sensi dell’art. 167 del Dlgs 50/2016 in € 381.012,80. Il valore è calcolato sulla base del fatturato delle gestioni assumendo come base di calcolo gli esercizi 2017-18, 2018-19, 2019-20;
Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e succ. modifiche, in quanto applicabili.
ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione pubblica le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali.
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata a concorrenti in possesso, a pena di esclusione dalla stessa, dei sottoelencati requisiti minimi di carattere generale e tecnico-professionale.
Requisiti di ordine generale:
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, espressamente riferite alla società/impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;
- insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter D.lgs n. 165/2001 o di altre situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- assenza di morosità nei confronti del Comune di Casalgrande.
Requisiti di natura economico-finanziaria:
Dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario europeo autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestante il buon andamento e la solidità economica e finanziaria del concorrente con riferimento al fatturato nell’ultimo triennio;
Requisiti di natura tecnico-professionale
- esperienze di gestione di struttura sportiva analoga per specialità di tiro con l’arco di almeno 3 anni negli ultimi dieci anni;
- organizzazione, gestione e coordinamento di eventi/gare/competizioni nell’ambito della disciplina di tiro con l’arco, dimostrata da autodichiarazione sottoscritta dal concorrente;
- possesso delle capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali ed organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell’impianto (requisito verificabile mediante autocertificazione);
- insussistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale relativi al personale impiegato allo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori (requisito verificabile tramite il certificato penale del casellario giudiziale degli allenatori da cui risulti l’assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati);
ART. 6 PROCEDURE - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ OFFERTA
La Concessione in oggetto sarà affidata con procedura pubblica ed aggiudicata a favore di chi avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuare mediante valutazione di una Commissione giudicatrice, appositamente costituita e nominata dal Dirigente Responsabile dopo la presentazione delle offerte, sulla base dei seguenti criteri di valutazione, ottenendo il punteggio complessivo più elevato:
OFFERTA TECNICA QUALITATIVA - Punteggio massimo attribuibile 80 punti su 100, così suddiviso:
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, l’offerta tecnica sarà valutata dalla Commissione incaricata sulla base
dei criteri definiti all’art. 1 del presente capitolato.
Elementi di valutazione e punteggi attribuibili | ||
A. Progetti di gestione | Max punti 40 | |
A1 | Proposta di n. giornate mensili riservate in via prioritaria all’utilizzo di soggetti terzi al gestore | 5 |
A2 | Programmazione delle iniziative ai fini del pieno utilizzo dell’impianto suddivise per fasce di età (attività corsistica, tornei e attività agonistiche) | 15 |
A3 | Proposte di attività rivolte alle fasce giovanili, a disabili a fasce deboli, anche nell’ottica di prevenzione del disagio, e volte alla promozione e alla pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa e sociale. | 20 |
B. Struttura organizzativa (con riferimento all’ultima stagione sportiva pre-covid) | Max punti 25 | |
B1 | Evidenziare la struttura tecnica e gestionale del concorrente, indicando ruoli degli addetti preposti alla gestione e le relative qualifiche e certificazioni dei tecnici sportivi (istruttori, allenatori…). | 15 |
B2 | Esperienza nella disciplina per cui l’impianto sportivo è predisposto | 10 |
C. Radicamento sul territorio bacino di utenza dell’impianto (con riferimento all’ultima stagione sportiva pre-covid) Numero degli iscritti residenti nel territorio comunale: indicare il numero dei tesserati, divisi per fasce di età, maschi e femmine, distinguendo tra residenti a Casalgrande e in altri Comuni. | Max punti 10 | |
D. Proposta di miglioramento | Max punti 5 | |
D1 | Proposta dettagliata di investimenti/interventi volti a migliorare e qualificare ulteriormente l’impianto e le strutture oggetto della Concessione finalizzata ad aumentarne l’efficienza, la fruibilità da parte dei cittadini, la promozione dell’attività sportiva calcistica da realizzarsi nei termini della concessione. | 5 |
TOTALE PUNTEGGIO | Max 80 |
Il punteggio relativo all’offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di cui sopra. Saranno valutati gli aspetti migliorativi dei servizi offerti o proposte aggiuntive di servizio senza oneri per l’Amministrazione, liberamente offerte dal soggetto sportivo.
L’attribuzione dei punteggi ai singoli elementi dell’offerta tecnica qualitativa di ogni concorrente sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice.
L’attribuzione dei punteggi ai singoli elementi dell’offerta tecnica qualitativa di ogni concorrente sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice.
Per gli elementi qualificanti l’offerta la commissione provvederà alla loro valutazione assegnando un coefficiente tra 0 e 1 espresso in valori centesimali a ciascuno degli elementi sopra riportati, risultante dalla media dei coefficienti attribuiti da ciascun singolo commissario, secondo la seguente articolazione:
Ottimo 0,90-1,00
Molto buono 0,80-0,89
Buono 0,60-0,79
Sufficiente 0,50-0,59
Scarso 0,20-0,49
Insufficiente 0,00-0,19
I coefficienti risultanti dalla valutazione saranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti per ciascun subelemento.
Ottenuto il punteggio per ogni concorrente per ogni criterio, il punteggio finale del merito tecnico risulterà dalla somma dei punteggi parziali attribuiti con le modalità sopra descritte.
OFFERTA ECONOMICA - Punteggio massimo attribuibile 20 punti su 100
Il concorrente dovrà presentare l’offerta economica sotto forma di prospetto tariffario a ribasso rispetto al tariffario proposto a base d’asta. Il punteggio sarà attribuito come segue:
TARIFFARIO A BASE D’ASTA
IMPIANTO A
Quota giornaliera a persona | € 12,00 | Max. 2 punti | 2 punti all’offerta più vantaggiosa 1 punto seconda offerta più vantaggiosa 0 punti agli altri |
Quota mensile a persona | € 48,00 | Xxx. 3 punti | 3 punti all’offerta più vantaggiosa 2 punti seconda offerta più vantaggiosa 1 punto agli altri |
Abbonamento intera stagione | € 300,00 | Max. 5 punti | 5 punti offerta più vantaggiosa 3 punti seconda offerta più vantaggiosa 1 punto agli altri |
IMPIANTO B
Quota giornaliera a persona | € 12,00 | Max. 2 punti | 2 punti all’offerta più vantaggiosa 1 punto seconda offerta più vantaggiosa 0 punti agli altri |
Quota mensile a persona | € 48,00 | Xxx. 3 punti | 3 punti all’offerta più vantaggiosa 2 punti seconda offerta più vantaggiosa 1 punto agli altri |
Abbonamento intera stagione | € 300,00 | Max. 5 punti | 5 punti all’offerta più vantaggiosa 3 punti seconda offerta più vantaggiosa 1 punto agli altri |
La Concessione sarà aggiudicata anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ferma restando la facoltà di non dare luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze d’interesse pubblico.
ART.7 TARIFFE PER UTILIZZO DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI
Il Concessionario è tenuto ad applicare, per l’uso delle strutture e dell’impianto sportivo, le tariffe approvate in sede di gara.
La riscossione delle tariffe è effettuata dal Concessionario.
L’uso delle strutture e impianti sportivi è gratuito per le attività rivolte alle scuole e ai disabili così come per quelle concordate con l’Amministrazione Comunale.
ART. 8 CONSEGNA DELL’IMPIANTO
La consegna dell’impianto avverrà mediante redazione di apposito verbale di consegna redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza e lo stato d’uso degli arredi e delle attrezzature.
Alla scadenza della Concessione si procederà ad una ricognizione, in contradditorio fra le parti, dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna.
Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
Alla scadenza della Concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale detenuta dal Concessionario.
Di tutte le operazioni sarà dato atto in un verbale di riconsegna redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Casalgrandedell’impianto.
L’inizio della concessione è subordinato alla presentazione di apposita relazione di valutazione dei rischi redatta in conformità alla normativa vigente e ai regolamenti sportivi federali, in riferimento a ciascuna delle due aree, con evidenza – in particolare – delle misure tecniche e procedurali predisposte ai fini del rispetto delle previsioni di cui al periodo precedente
ART. 9 ATTREZZATURE ED ARREDI
Il Concessionario provvederà a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi ulteriori a quelli eventualmente già installati e consegnati, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti del Comune.
Detti arredi ed attrezzature dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza.
Nessuna attrezzatura di proprietà del Comune di Casalgrande potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta senza previa autorizzazione dall’Amministrazione Comunale. Alla data di scadenza della Concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d’uso dallo stesso collocati nell’impianto, fatti salvi accordi diversi con l’Amministrazione Comunale.
ART. 10 GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
La Concessione della gestione dell’impianto sportivo di proprietà del Comune comprende le seguenti prestazioni:
A) programmazione e coordinamento dell’attività sportiva in relazione ai criteri fissati dall’Amministrazione Comunale di cui all’art. 1 del presente capitolato;
B) servizio di custodia e sorveglianza dell’impianto, delle attrezzature e dei servizi annessi;
C) pulizia giornaliera dell’intero complesso e delle pertinenze (ad esempio servizi igienici, spogliatoi, aree destinate al gioco, aree verdi dell’impianto e limitrofe comprese le essenze arboree e comunque tutto ciò che è compreso nella planimetria allegata al verbale di consegna) con adeguate attrezzature;
D) conduzione della struttura nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico–sanitaria e di sicurezza;
E) manutenzione ordinaria dell’impianto, con personale specializzato come da obblighi di legge, che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità, al fine di conservare l’impianto sportivo nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro delle strutture così come specificato nello Schema del Piano di Conduzione Tecnica dell’Impianto Sportivo (Allegato D);
F) gestione delle sponsorizzazioni e della raccolta della pubblicità come indicato all’art. 22 del presente capitolato;
G) gestione degli eventi/manifestazioni sportive e non sportive garantendo il presidio, la sorveglianza, la sicurezza, la responsabilità e la gestione delle emergenze;
H) direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
ART. 11 UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO E PROGRAMMAZIONE
Il Concessionario è tenuto a gestire l’impianto garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità, a favore dei cittadini del Comune di Casalgrande, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e
sanità dei praticanti e degli utenti, secondo i criteri propri dell’uso pubblico assicurando che sia garantita la prevalenza dell’uso sportivo.
L’attività sportiva può essere integrata con eventi/manifestazioni non sportive nel rispetto delle prescrizioni e delle norme di sicurezza vigenti.
Nello stabilire il Piano di Utilizzo degli impianti in oggetto, il Concessionario si impegna a:
A) effettuare la programmazione sportiva contemperando le esigenze della propria associazione con le richieste degli altri soggetti, singoli o associati, operanti nell’ambito della disciplina sportiva di tiro con l’arco;
B) garantire l’apertura e la funzionalità degli impianti per gli impegni ufficiali di altri soggetti sportivi su richiesta dall’Amministrazione Comunale;
C) garantire l’apertura degli impianti come segue:
IMPIANTO A – almeno cinque giorni alla settimana per i mesi compresi da gennaio a dicembre;
IMPIANTO B - almeno tre giorni alla settimana per i mesi compresi da febbraio a settembre;
D) garantire l’operatività dell’impianto per tutto l’anno, salvo la necessità di chiudere la struttura in caso di manutenzione o pulizie straordinarie incompatibili con l’esercizio dell’attività, previa autorizzazione da richiedere all’Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima, salvo diversi accordi rapportati dell’entità degli interventi;
E) garantire all’Amministrazione Comunale l’uso gratuito dell’impianto sportivo per un minimo di 5 gg ed un max. di 10 gg all’anno per l’eventuale svolgimento di eventi/manifestazioni/attività, previa comunicazione almeno 30 gg prima dell’evento.
L’utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti, al di fuori della disponibilità temporale riservata al Concessionario e all’Amministrazione Comunale, è autorizzato dalla stessa, in sinergia con il Concessionario, tenendo fermi:
- il n. di giornate mensili riservate in via prioritaria all’utilizzo di soggetti terzi al gestore offerte in sede di gara;
- i seguenti criteri di priorità e compatibilmente con l’esercizio delle attività del Concessionario stesso:
1) attività delle scuole, di ogni ordine e grado;
2) attività per disabili;
3) attività connesse ai campionati federali;
4) utilizzo da parte di Gruppi e Associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.
5) utilizzo da parte gruppi spontanei/occasionali;
6) manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti;
7) utilizzo da parte di altri soggetti sportivi e gruppi spontanei/occasionali residenti fuori Comune di Casalgrande.
L’autorizzazione all’uso delle strutture e impianti sportivi è subordinata ad una dichiarazione di esonero da responsabilità, da parte del richiedente, per eventuali danni materiali o corporali, che possano occorrergli in relazione allo svolgimento dell’attività sportiva e comunque all’utilizzo dell’impianto, manlevando nel modo più ampio il Comune e il Concessionario da ogni responsabilità al riguardo.
Al fine di permettere un uso appropriato delle strutture e dell’impianto sportivo, il Concessionario predisporrà un Piano di utilizzo relativo ad ogni stagione sportiva che sarà esposto al pubblico.
L’impianto, è aperto al pubblico sulla base degli orari riportati nei cartelli appositamente esposti a condizione che siano salvaguardate le attività del gestore.
Fuori dai suddetti orari l’impianto resterà chiuso.
ART. 12 ATTIVITA’ A FAVORE DELLE SCUOLE E DEI SOGGETTI DISABILI
Le attività scolastiche e quelle a favore di soggetti disabili, verificate le compatibilità d’uso e le esigenze di manutenzione dell’impianto (irrigazione, sfalci manto erboso ecc.), possono usufruire degli impianti, previa autorizzazione e disponibilità del concessionario.
Ulteriori allargamenti delle attività anche agli orari pomeridiani, dovranno essere preventivamente verificati nell’interesse della salvaguardia dell’attività organizzata dal Concessionario.
I singoli Istituti Scolastici e le Associazioni per i disabili devono comunicare all’Amministrazione Comunale, con congruo anticipo e possibilmente entro il mese di settembre di ogni anno, il calendario esatto di utilizzo.
ART. 13 USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA’ NON SPORTIVE
Le strutture e l’impianto in oggetto possono essere utilizzate altresì per riunioni, attività ricreative e consimili, nel rispetto della normativa vigente.
Le autorizzazioni a svolgere nell’impianto iniziative diverse da quelle sportive saranno rilasciate dall’Amministrazione Comunale in sinergia con il Concessionario, fatto salvo il divieto per quelle attività che per la loro natura possono arrecare danni agli impianti o alle strutture.
Manifestazioni particolari dovranno essere autorizzate secondo quanto prevede il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Non si dovrà in nessun modo ostacolare la massima fruibilità da parte di escursionisti e turisti per l’intera struttura del Parco Secchia e del Parco La Riserva in totale sicurezza.
La riduzione della percorribilità potrà avvenire solo previa comunicazione agli uffici comunali competenti entro 30 giorni dall'evento sportivo e solo in occasione di gare regionali o nazionali regolarmente autorizzate ed in questa occasione opportunamente segnalate e presidiate dagli organizzatori.
ART. 14 ONERI GESTIONALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
A) effettuare la gestione del servizio con proprio personale anche volontario in numero proporzionato al funzionamento dell’impianto e alla tipologia dell’attività svolta;
B) assicurare un’attenta sorveglianza sul corretto comportamento dei frequentatori dell’impianto sportivo in oggetto, attraverso la presenza di almeno una unità di personale per qualsiasi attività sportiva o extrasportiva;
C) incaricare un Responsabile dell’impianto, individuato in sede di offerta, che dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell’Amministrazione Comunale. In caso di sua variazione, il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente il nominativo del sostituto che l’Amministrazione Comunale si riserva di approvare;
D) verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali e volontari in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e il Comune;
E) di fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiutori la massima diligenza nell’utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie;
F) le entrate e le uscite degli impianti devono essere tenute libere da ogni tipo di automezzo e/o ostacolo, in modo da consentire sia il facile accesso che il rapido deflusso delle persone. Devono essere facilitate le operazioni per le situazioni di emergenza evitando la presenza di ostacoli di sorta e i mezzi di soccorso e di Pronto Intervento devono poter accedere all’impianto e defluire senza ostacoli;
G) provvedere alle spese relative al personale tecnico e amministrativo necessario alla gestione dell’impianto, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale (eventuale);
H) provvedere a volturare le utenze (elettriche, telefoniche, idriche, energetiche etc. ) a proprio nome entro 7 giorni dalla data di consegna dell’impianto e pagare le fatture relative ai consumi
I) provvedere al pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per l’impianto sportivo;
J) provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti, delle loro pertinenze e delle attrezzature, e provvedere al ripristino delle normali condizioni in caso di compromissione della pubblica incolumità;
K) dare preventiva comunicazione all’Amministrazione Comunale degli orari di apertura dell’impianto e dei periodi di chiusura annuali e le relative cause;
L) utilizzare e far utilizzare da parte dell’utenza gli impianti con la migliore cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verifichino, disponendone l’immediata e adeguata riparazione con spese a suo carico;
M) assumere la funzione e gli obblighi del “datore di lavoro”, previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., quali a mero titolo di esempio, redigere il documento di valutazione dei rischi, nominare il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta incendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza e del medico competente;
N) individuare il Responsabile della sicurezza dell’impianto;
O) stipulare idonee polizze assicurative;
P) riservare all’Amministrazione Comunale l’uso gratuito dell’impianto per un minimo di 5 gg ed un max. di 10 gg all’anno per l’eventuale svolgimento di eventi/manifestazioni/attività;
Q) in concomitanza delle manifestazioni sportive di particolare rilievo, organizzate dal Concessionario, gestire tutte le incombenze connesse alle problematiche inerenti l'ordine pubblico, informando con congruo anticipo le Forze dell’Ordine, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno cheall'esterno dell'impianto, richiedendo anche il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie agli uffici comunali competenti;
R) ottenimento a propria cura e spese, di tutte le licenze, nulla osta, collaudi ed autorizzazioni, di propria competenza, riferibili allo svolgimento dell’attività sportive e non, richieste dalla normativa vigente;
S) assunzione di ogni responsabilità diretta ed indiretta (sia nei confronti di terzi che dello stesso Comune) comunque inerente alle attività svolte e promosse dal Concessionario, il quale manleva il Comune stesso da ogni responsabilità.
T) trasmettere all’Amministrazione Comunale il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo relativi alla gestione dell’impianto, nonché una dettagliata relazione illustrativa dell’attività svolta sull’impianto;
U) verifica e garanzia che, durante le fasi di allenamento e gara, l’accesso all’area delimitata sarà consentito solo a tesserati FITArco in regola con le norme vigenti ed in possesso di visita medica agonistica biennale con elettrocardiogramma a riposo;
V) tenuta di un registro presenze con riferimento agli utilizzi dell’area, contenente le indicazioni e i dati per risalire ai fruitori esterni all’associazione, da presentare all’ufficio comunale competente;
W) predisposizione delle misure di sicurezza per l’allestimento dei campi di gara/allenamento previste dalla Federazione e, atteso che l’area può essere frequentata anche da terzi (escursionisti, ecc.), garanzia che qualunque attività, agonistica o di allenamento, non costituisca in nessun caso e in nessuna circostanza pericolo per terzi, e conseguente interdizione a terzi (con segnalazioni/separazioni / avvisi o presidio continuo) durante le sessioni delle aree che possono essere pericolose per effetto dei tiri con l’arco, anche effettuati con errori prevedibili.
ART. 15 ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Gli interventi manutentivi ordinari, da effettuare con personale specializzato, come da obblighi di legge, sono quelli indicati nello schema relativo il Piano di Conduzione Tecnica dell’Impianto Sportivo.
L’Amministrazione Comunale potrà in ogni momento tramite i propri uffici verificare lo stato di efficienza e manutenzione della struttura e disporre affinché si provveda in merito.
ART. 16 ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
La manutenzione straordinaria è a carico dell’Amministrazione Comunale che provvede direttamente.
Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al Concedente, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio formulando una descrizione dettagliata delle cause.
Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati in date da concordarsi con il Concessionario. Laddove gli interventi segnalati siano il risultato di incuria o cattiva gestione, il costo degli stessi sarà a carico del soggetto Concessionario.
Per manutenzioni straordinarie s’intendono tutte quelle che non sono contenute nell’elenco delle ordinarie ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento derivanti da problematiche non connesse all’uso; sono da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative.
Sono altresì da intendersi straordinari tutti gli interventi che, con un lasso di tempo quinquennale o decennale, a seconda dei casi, interesseranno una ristrutturazione complessiva delle strutture e dell’impianto.
Il Comune provvederà a mantenere a norma l’impianto e le strutture in oggetto in base alla normativa vigente.
Il Concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, migliorie inerenti le strutture e l’impianto, che l’Amministrazione Comunale intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. Qualora peraltro dall'esecuzione dei lavori medesimi consegua forzatamente una sospensione totale dell’attività del Concessionario per un periodo superiore a giorni 7, potrà essere concordato tra le parti o un recupero del periodo di inattività.
I tempi di intervento devono essere previamente comunicati (laddove non sussistano evidenti ragioni di urgenza, connesse all’adeguamento, sicurezza ed alla igienicità degli impianti e degli edifici che impongano l’intervento immediato) con un anticipo di almeno 1 mese e concordati con il Concessionario nel rispetto della programmazione annuale dell'attività del medesimo.
ART. 17 REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE
Potranno anche realizzarsi intese tra l’Amministrazione Comunale ed il Conces sionario per realizzare, a cura e spese di quest’ultimo, nuove opere o interventi di completamento e miglioramento delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature date in Concessione, oltre all’intervento di miglioramento già oggetto dell’offerta tecnica-qualitativa. La presa in carico di dette opere da parte dell’Amministrazione Comunale avverrà dopo collaudo dell’Ufficio Tecnico Comunale nella forma e nei modi di legge.
In questi casi le parti concorderanno tra loro, di volta in volta, le modalità e le condizion i di intervento, nonché i reciproci obblighi.
ART. 18 ONERI A CARICO DEL COMUNE DI CASALGRANDE
Sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche agli edifici ed agli impianti.
Il Comune di Casalgrande è tenuto al posizionamento della cartellonistica sul perimetro del campo, per segnalare ad eventuali passanti la massima attenzione in quanto si svolgono attività di allenamento.
Il servizio non comporta nessun corrispettivo economico a carico del Comune. Il corrispettivo per il concessionario è costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.
ART. 19 RESPONSABILITA’ PER DANNI - COPERTURE ASSICURATIVE
Il Concessionario è tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza dell’attività svolta nell’ambito della struttura oggetto della Concessione, manlevando al riguardo l’Amministrazione Comunale e gli agenti per conto della stessa (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti.
Il Concessionario è altresì obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi i terzi che autorizzati dal Concessionario o dall’Amministrazione Comunale dovessero recarsi sugli impianti sportivi.
Il Comune di Casalgrande è espressamente esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità per danno, infortuni o altro in cui dovessero incorrere gli utenti del servizio o gli operatori durante l’esecuzione dello stesso.
Il Concessionario è pertanto è tenuto a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT) valida sia per danni a cose che danni a persone, comprensivo della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione della struttura oggetto della Concessione nonché all’esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell’ambito della stessa, in osservanza alle previsioni del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
I massimali della polizza RCT/O devono avere un massimale non inferiore a
-1.000.000 € per la garanzia RCT sia per danni a cose che per danni a persone
-1.000.000 € per la garanzia RCO.
Il Concessionario risponde inoltre dei danni cagionati ai beni oggetto della Concessione, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.
Nel suo proprio interesse il Concessionario potrà provvedere all’assicurazione per i danni da incendio e rischi complementari - compresi atti vandalici e dolosi ed eventi naturali - nonché per i danni da furto dei beni di sua
proprietà e/o in consegna o custodia al Concessionario stesso o portati da terzi nell’ambito della struttura in Concessione.
Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario della struttura, in alcun caso il Comune stesso risponderà dei danni subiti dai beni del Concessionario o portati nell’ambito della struttura oggetto di Concessione dal Concessionario medesimo o da terzi.
L'esistenza e la validità delle richiamate coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del Contratto. Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il Concessionario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni.
ART 20 - GARANZIA DEFINITIVA
Non è prevista garanzia provvisoria a favore della Stazione Appaltante, ma solo quella definitiva nella misura stabilita per singolo lotto ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il Concessionario deve presentare preventivamente alla stipula del contratto una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , pari al 10% dell’importo contrattuale.
L’importo della garanzia sarà ridotto nella misura e alle condizioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
La predetta cauzione potrà costituirsi in una delle seguenti modalità:
- con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito, escutibile a prima richiesta scritta;
- con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione ovvero da intermediari finanziari debitamente autorizzati all’esercizio del ramo cauzioni.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, con conseguente aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 d. lgs. 50/2016.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
ART. 21 RISOLUZIONE. RECESSO. CESSAZIONE, REVOCA D’UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO
Per la risoluzione e il recesso della Concessione si fa riferimento al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii e all’attuale normativa in vigore.
Per la natura dei servizi dati in Concessione, si precisa che il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di non meno di novanta (90) giorni da notificarsi all'Amministrazione Comunale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Si precisa altresì che in caso di recesso il Concessionario dovrà rispettare quanto stabilito nel contratto per il tempo necessario all’Amministrazione Comunale ad esperire e concludere una nuova procedura di affidamento secondo quanto previsto dalla normativa allora vigente.
Per la cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro si applica quanto disposto dall’art. 176 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
La Concessione potrà essere inoltre revocata in qualunque momento a fronte di reiterate infrazioni per:
- mancato rispetto degli orari esposti, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono, da parte del Concessionario, delle strutture e impianti sportivi;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al contratto;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, della destinazioni d'uso degli impianti sportivi;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria, mancata reintegrazione delle dotazioni di competenza, ecc.;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- frode a danno dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici;
- gravi irregolarità negli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti del personale utilizzato;
- gravi inadempienze rispetto a quanto previsto nel contratto di Concessione;
- mancata presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione degli impianti;
Il contratto decadrà qualora il Concessionario cessasse l’attività o modificasse l’atto costitutivo ed esso non fosse più in conformità con i criteri stabiliti dall’art. 1 del presente capitolato e dalla L.R. 8/2017.
ART. 22 PUBBLICITA’ COMMERCIALE
Ogni forma di pubblicità all'interno delle strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale. E’ comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l’attività del concessionario e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune di Casalgrande.
Il concessionario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi. Gli oneri conseguenti sono a carico del concessionario.
I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all’ordine pubblico.
Nessuna responsabilità fa carico all’Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.
Il concessionario ha l’obbligo di richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in ordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive.
Il concessionario è tenuto a comunicare di volta in volta all’Amministrazione l’avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi.
Tutta la pubblicità effettuata all’interno dell’impianto è soggetta al pagamento dell’imposta di pubblicità a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In caso di conclusione di contratti con ditte specializzate per la gestione della pubblicità, tali contratti non possono avere una durata superiore a quella di cui al presente rapporto.
ART. 23 CONTROLLI E VERIFICHE
Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e l’erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale.
Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell’attività svolta dal Concessionario ai principi dello Statuto dello stesso, l’osservanza delle clausole contenute nel presente contratto e l’applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.
In proposito l'Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico, che da quello operativo e qualitativo, per verificarne la corrispondenza con gli standard di categoria e il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e del contratto.
Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al Concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato.
Restano ferme le responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del Concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione Comunale.
In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al Concessionario sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere il contratto in danno ed a spese del Concessionario, senza altre formalità.
ART. 24 RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Concessionario si impegna a comunicare ed invitare l’Amministrazione Comunale alle sedute di bilancio di previsione e consuntivo, modifica dello Statuto, rinnovo cariche sociali (senza che quest’ultima attraverso i suoi rappresentanti e/o tecnici, abbia l’obbligo di parteciparvi).
Il Concessionario, si impegna altresì a far pervenire all’Amministrazione Comunale, entro il mese di settembre, il programma delle attività sportive della stagione corrente.
Il Concessionario, inoltre, provvede a segnalare all’Amministrazione Comunale concedente quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.
E’ vietata la cessione del contratto di concessione anche parziale.
Il sub appalto è ammesso nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento all’art. 174 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii . Si precisa a tal proposito che i soggetti invitati dovranno indicare in sede di offerta le parti del contratto che intendono subappaltare a terzi.
ART. 25 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE
Il contratto di affidamento verrà stipulato nei modi e nei termini disciplinati dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. nella forma dell’atto pubblico amministrativo in formato elettronico.
Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente affidamento sono a carico dell’Affidatario.
ART. 26 PENALITÀ
Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, il Comune di Casalgrande, a tutela delle disposizioni contenute nel presente contratto e qualora le stesse siano disattese con responsabilità del Concessionario, applicherà le seguenti penalità:
1. in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Concessionario di quanto previsto nel piano di conduzione tecnica, totale o parziale, tale da costringere il Comune a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale fino ad Euro 2.000,00, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;
2. qualora il Concessionario non utilizzi personale adeguato per professionalità e/o esperienza, nello spirito di quanto dichiarato in sede di candidatura della proposta, verrà applicata una penale fino ad Euro 1.000,00;
3. in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte del personale del Concessionario verrà applicata una penale fino ad Euro 2.000,00.
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione.
Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio del Comune di Casalgrande.
Se il Concessionario, nell’arco temporale del contratto, verrà sottoposto al pagamento di tre penali, per deficienze nel servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali anche in assenza di imposizioni al risarcimento danni, sarà facoltà del Comune risolvere il contratto.
Il Concessionario è tenuto, inoltre, ad ottemperare ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, nel quale è definito che “chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale” deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l’assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo alla Stazione Appaltante. Si precisa che in sede di gara sarà richiesta specifica dichiarazione.
ART. 27 CONTROVERSIE
Ogni controversia in relazione la validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del contratto o al medesimo connesso, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie saranno deferite in xxx xxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxx Xxxxxx.
ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In merito al trattamento dei dati personali degli utenti, la ditta aggiudicataria ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario, obblighi e doveri, per il rispetto delle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia, Regolamento EU 679/2016, e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.