Istruzioni per l’uso
Concessione del servizio di riscossione di imposte comunali (pubblicità e affissioni) Elaborati-tipo • Progetto: schema di relazione tecnico-illustrativa • Progetto: capitolato prestazionale • Griglia di valutazione delle offerte | |
maggio 2017 | |
Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine presso la Provincia di Rovigo via X. Xxxxxxxxx (detto Celio), 10 – 00000 Xxxxxx XX, Xxxxxx telefono (x00) 0000 000000, telefax (x00) 0000 000000 sito Internet xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx, posta elettronica xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx |
Istruzioni per l’uso
Dopo un periodo d’analisi delle prassi dei propri aderenti, la S.U.A. dei Comuni del Polesine ha propo- sto loro alcuni documenti unificati per appalti e concessioni di servizi, che vengono ora riveduti alla luce del “correttivo” al codice dei contratti introdotto col d.lgs. 56/2017.
Poi, specie in settori nei quali la somiglianza dei fabbisogni da ente a ente e la stan dardizzazione delle prestazioni sono alte (trasporto scolastico, riscossione di certe imposte comunali), l’unificazione so- prattutto del capitolato prestazionale e della “griglia” di valutazione tecnico-economica delle offerte può senza dubbio apportare beneficio alla speditezza degli affidamenti.
Oltre ai modelli del capitolato e dei criteri di valutazione, viene fornita una traccia per la relazione tecnico-illustrativa. Per evitare che la redazione di questo documento si risolva in un vuoto formalismo, la soluzione proposta è di sfruttarla per illustrare le ragioni tecniche ed economiche, ma anche di oppor- tunità politico-amministrativa, poste alla base delle scelte compiute dall’Ente — x.xx. perché s’è scelto di dare in concessione un servizio anziché appaltarlo o svolgerlo in economia — e per spiegare in maniera descrittiva (i tecnicismi sono riservati al capitolato) ciò che l’Ente s’aspetta dal servizio e dal suo presta- tore.
Nella relazione è opportuno fare cenno ai criteri di valutazione delle offerte esponendo le idee di fondo che hanno portato a elaborarli, ma senza includerli in essa pei motivi che si diranno fra poco.
Per i criteri appena detti, la strada ideata prevede linearità e semplicità il più possibile poiché:
• le valutazioni qualitative sono di maggior complessità e lunghezza rispetto alle quantitative;
• è difficile reperire, particolarmente in certe materie, commissari di gara specializzati;
• le imprese sono, negli ultimi tempi, molto agguerrite nel contestare, e spesso impugnare, i risulta- ti delle gare aggiudicate coll’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per questo, la soluzione proposta è d’impiegare il più possibile criteri quantitativi, che non hanno
bisogno di valutazione discrezionale poiché l’attribuzione del punteggio deriva da un’operazione aritme- tica; laddove l’esame di profili qualitativi è imprescindibile, sono previste voci “asciutte” e con criteri mo- tivazionali non solo predichiarati, come vuole la norma, ma anche xxxxxx e puntuali, in mo do da aiutare la commissione da una parte a compiere l’esame e dall’altra a motivare il giudizio.
Si raccomanda di non inserire negli elaborati di progetto elementi che invece spettano al bando e/o disciplinare di gara (requisiti generali e speciali di partecipazione, cauzioni, criteri di valutazione ecc.) includendoli invece — dove occorre (soprattutto la griglia di valutazione) — nella determinazione a contrarre o, ancora meglio, in un apposito suo allegato che li riassuma organicamente.
Questo espediente permette di rettificare, per esempio, i criteri di valutazione o i requisiti di parteci- pazione (soprattutto gli speciali: fatturati pregressi, servizi svolti ecc.) senza coinvolgere la Giunta (od or- gano equivalente) nella modificazione e riapprovazione del progetto.
Va rammentato che la regola (articolo 51, comma 1 del codice) prevede la suddivisione degli ap- palti in lotti funzionali o prestazionali; nel caso in cui non si ritenga opportuna questa suddivisione (x.xx. perché sarebbe antieconomico od organizzativamente scomodo affidare a due soggetti diversi l’affissione e la riscossione), ne vanno indicati i motivi, che la S.U.A. deve poi riprodurre nel bando.
Va ricordato altresì che l’articolo 95, comma 10 del codice prevede ora il controllo sul rispetto — da parte dell’aggiudicatario — dei minimi retributivi nel pagamento del personale a prescindere dall’a- nomalia dell’offerta; in conseguenza, l’Ente contraente deve individuare preventivamente il costo stimato della manodopera. È quindi necessario che nel progetto (nel calcolo degli importi) sia indicato separata- mente l’ammontare del costo della manodopera, col quale si dovrà poi raffrontare quello dichiarato dal
vincitore.
La S.U.A. ha adoperato il massimo scrupolo nel redigere gli elaborati-tipo; essi tuttavia rimangono semplici ausili per i r.u.p. degli Enti aderenti e non comportano in alcun modo assunzione, in capo alla
S.U.A. stessa, della responsabilità dei loro contenuti, che rimane dell’Ente interessato.
Sono graditi suggerimenti e osservazioni per il continuo miglioramento di questi documenti.
Sezione I
Progetto: schema di relazione tecnico-illustrativa
Descrizione sintetica del Comune: morfologia territoriale, caratteristiche della popolazione, caratteri- stiche socioeconomiche (numero di esercizi commerciali, ristoranti, alberghi e strutture ricettive in ge- nere, musei, monumenti, luoghi di culto, attrazioni turistiche varie), servizi pubblici presenti (scuole, ospedali ecc.).
Sezione II
Individuazione/descrizione del fabbisogno del Comune (gestire pubblicità e affissioni) e motivazione della soluzione scelta per soddisfarlo a preferenza di altre (x.xx. perché concessione e non gestione in economia o in appalto).
Sezione III
Dati storici — soprattutto economici — sull’andamento di pubblicità e affissioni nel Comune, anche per dare ai concorrenti un’idea verosimile dei ricavi possibili. In particolare, in rapporto colla sezione I, occorre mettere in evidenza la misura in cui le attività economiche esistenti hanno generato, nel pre- gresso, flussi di denaro attinenti all’oggetto della concessione.
Sezione IV
Descrizione degli impianti (insegne censite e censende, plance, muri con ubicazioni e dimensioni).
Sezione V
Motivazione dei requisiti speciali di partecipazione richiesti (fatturati, referenze, certificazioni di qua- lità). Essi vanno stabiliti con parsimonia e realistica considerazione delle esigenze del Comune; va evi- tato, in particolare, di richiedere requisiti — soprattutto di fatturato — eccessivi o comunque sovrab- bondanti che restringono troppo la concorrenza.
Sezione VI
Descrizione e motivazione generale — senza elencarle né disciplinarle specificamente — delle voci di valutazione delle offerte (v. la Griglia di valutazione delle offerte).
Progetto: capitolato prestazionale
TITOLO I – Disposizioni generali Articolo 1 – Oggetto del contratto
1. La concessione ha per oggetto il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione — sia ordi- naria, sia coattiva — dell’imposta comunale sulla pubblicità (i.c.p.) e dei diritti sulle pubbliche affissio- ni (d.p.a.), inclusa l’affissione dei manifesti.
2. Il Comune concedente appartiene alla classe <CLASSE>.
Articolo 2 – Normativa di riferimento
1. Il servizio è regolato:
a) dal d.lgs. 285/1992 (Codice della strada);
b) dal d.lgs. 507/1993;
c) dal d.lgs. 446/1997;
d) dal d.lgs. 112/1999;
e) dalla l. 421/1992;
f) dalla l. 212/2000;
g) dal d.P.R. 495/1992;
h) dal d.m. Finanze 26 aprile 1994;
i) dal d.m. Finanze 289/2000.
Articolo 3 – Durata, proroghe e opzioni
1. Il contratto dura <N. ANNI> anni dalla sua sottoscrizione.
2. Il Comune si riserva di far iniziare — nelle ipotesi previste dalla legge — il servizio nelle more della stipulazione del contratto; in tali casi esso decorre dalla data d’effettivo avvio.
3. Il Comune si riserva l’esercizio — con semplice comunicazione scritta e preavviso di almeno 15 giorni — di un’opzione di rinnovo, alle medesime condizioni contrattuali, per ulteriori <N. ANNI> anni (articolo 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016).
4. Il Comune ha facoltà, sempre con semplice comunicazione scritta e preavviso di almeno 15 gior- ni, di prorogare il servizio pel periodo presumibilmente necessario ad affidare una nuova concessione sino a un massimo di 180 giorni.
TITOLO II – Delle caratteristiche del servizio Articolo 4 – Prestazioni fondamentali
1. Il concessionario assume l’intera responsabilità del servizio, subentrando al Comune in tutti gli ob- blighi e i diritti in materia di i.c.p. e d.p.a.
2. Egli deve osservare e applicare le norme statali, regionali e comunali vigenti e le tariffe approvate dal Comune.
3. Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura e in possesso dei requisiti degli articoli 7 e 10 del d.m. Finanze 289/2000.
4. Il concessionario deve portare a termine le procedure iniziate nella precedente gestione, comprese le affissioni delle quali siano già stati pagati i diritti.
5. Entro <N. GIORNI> dall’avvio del servizio il concessionario compie una ricognizione completa di tutta la pubblicità (impianti d’affissione, insegne ecc.) esposta sul territorio comunale e ne consegna relazione al Comune.
6. Il concessionario deve segnalare al Comune le eventuali situazioni abusive rilevate.
Articolo 5 – Sistema informativo
1. Entro <N. GIORNI> dall’avvio del servizio il concessionario appronta e rende disponibile al
Comune un sistema informatico — accessibile via web — di controllo delle affissioni e delle riscos- sioni, di rendicontazione delle attività e di censimento, possibilmente anche georiferito, degli im- pianti pubblicitari e delle insegne.
2. Per l’accesso al sistema, il concessionario invia al Comune l’indirizzo internet (URL) e idonee credenziali (nome utente e parola chiave).
3. Tutte le informazioni del sistema devono essere organizzate in una base dati a sorgente aperto (x.xx. MariaDB, MySQL, PostgreSQL) ovvero, se su base dati proprietaria, rese disponibili al Co- mune con preavviso non superiore a 15 giorni su database a sorgente aperto.
4. Il concessionario deve, a proprie spese e presso la sede del Comune, erogare formazione sul- l’impiego del sistema informativo al personale comunale per almeno 4 ore-uomo.
5. Al termine del contratto i dati rimangono di proprietà esclusiva del Comune; il concessionario deve fornire tutte le indicazioni (tracciati record, modello del database ecc.) e il supporto necessari alla post-gestione e/o a trasferire i dati in un nuovo sistema informativo.
Articolo 6 – Rappresentanza processuale
1. Il concessionario è legittimato passivo nei ricorsi proposti dai contribuenti e gestisce a proprie spese tutto il contenzioso derivante dalla concessione.
2. Egli deve curare direttamente gli adempimenti necessari, informando il Comune entro 5 giorni di ogni evento rilevante del processo (ricorso, notificazioni, fissazioni di udienze, assunzione di prove ecc.).
Articolo 7 – Gestione e documentazione contabile
1. Il concessionario deve dotarsi almeno di:
a) bollettari a madre e figlia per la riscossione dell’imposta e dei diritti;
b) bollettari a madre e figlia per i rimborsi;
c) bollettari a madre e figlia per le affissioni non a carattere commerciale;
d) registro cronologico degli avvisi d’accertamento;
e) registro giornaliero di cassa delle riscossioni.
2. Prima d’essere impiegati, i documenti del comma 1 devono essere vidimati dal Comune e assog - gettati all’imposta di bollo se prevista; non si possono usare registri o bollettari non vidimati.
3. I bollettari delle lettere a), b) e c) del comma 1 sono numerati progressivamente e per anno.
4. Nessun incasso può essere fatto senza il rilascio della bolletta.
5. Registri e bollettari devono essere conservati presso l’ufficio locale dell’articolo 15 e consegnati al Comune entro <N. GIORNI> giorni dalla fine di ogni anno, insieme coi rendiconti contabili; il Comu- ne rilascia al concessionario la ricevuta della consegna.
6. Ogni correzione apportata ai registri deve lasciare visibili i dati errati; le bollette malcompilate devono essere annullate ma non gettate né distrutte.
7. Il concessionario deve altresì fornire ai contribuenti i modelli da compilare per le varie richieste.
Articolo 8 – Riscossioni, versamenti e rendiconti
1. Per la riscossione delle entrate il concessionario attiva, entro <N. GIORNI> dalla sottoscrizione del contratto, almeno due conti correnti postali o bancari intestati a sé e dedicati esclusivamente al Co- mune, l’uno per la riscossione dell’i.c.p. e l’altro per la riscossione dei d.p.a.
2. I conti correnti devono essere consultabili in via telematica; il concessionario dà al Comune, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, le credenziali di accesso.
3. Se proposte in sede di gara, il concessionario deve attivare le ulteriori modalità di pagamento (POS bancomat, carta di credito, pagamento via web ecc.) entro <N. GIORNI> dalla sottoscrizione del contratto.
4. Il concessionario riversa mensilmente sul conto della tesoreria comunale le somme riscosse, al netto dell’aggio e delle proprie altre spettanze, entro il giorno 10 del mese dopo quello di riferimento.
L’articolo 2-bis, comma 1 della l. 225/2016 (conversione del d.-l. 193/2016) prevede che le somme derivanti
dai soli versamenti spontanei — non dalla riscossione coattiva — dei tributi locali siano versate direttamente al Comune e non al concessionario.
La norma, evidentemente scritta da persone ignare della disciplina dei contratti pubblici, collide col concetto di “concessione” del d.lgs. 50/2016 (articolo 3, comma 1, lettera vv).
Essa poi riguarda soltanto i pagamenti spontanei: le somme che il concessionario recupera coattivamente se- guono la via consueta ed è appunto il concessionario a riversarle al Comune.
Ancora: se è il Comune a incassare la contribuzione spontanea, poi tocca a lui “pagare” il concessionario ver- sandogli la percentuale spettante quale aggio e questo, in un quadro concessorio, è paradossale.
Addirittura, se l’ammontare della riscossione spontanea si rivela di molto superiore alla coattiva, l’afdamento diviene quasi un appalto: il Comune incassa e poi, con soldi da subito suoi, paga l'impresa afnché gestisca i rapporti col contribuente, attacchi i manifesti ecc. Conseguenza vieppiù paradossale: se poi non s’incassa al- meno l’ammontare del minimo garantito, un “appaltatore travestito da concessionario” deve pure sborsare di tasca propria la differenza.
Dato un quadro normativo così confuso e contraddittorio, in questo elaborato-tipo s’è ritenuto, per evitare di distorcere completamente l’impianto della concessione di servizi come disciplinato dal nuovo codice dei con- tratti, di seguire l’impostazione tradizionale e far versare ogni entrata (spontanea e coattiva) al concessionario, anche sul presupposto che il Comune — tramite il controllo dei documenti cartacei e il sistema informativo dell’articolo 5, può in ogni momento controllare puntualmente l’operato dell’impresa.
5. Qualora l’importo annuale delle riscossioni al netto dell’aggio sia inferiore al minimo garantito, il
concessionario versa la differenza entro il gennaio dell’anno successivo.
6. Entro 10 giorni dalla fine di ciascun trimestre il concessionario trasmette al Comune il rendiconto analitico delle somme riscosse, suddiviso per categoria e tipologia, e gli estremi delle bollettazioni.
7. Entro il mese di gennaio il concessionario trasmette il rendiconto annuale dell’esercizio preceden- te, articolato come quello trimestrale, compreso il conto della gestione a norma dell’articolo 93, com- ma 2 del d.lgs. 267/2000.
8. I rendiconti trimestrali e annuali sono redatti in duplice originale; il primo è trasmesso al Comu- ne, il secondo dev’essere conservato presso l’ufficio locale del concessionario.
9. Alla fine del contratto il concessionario deve consegnare al Comune, con verbale redatto in con- traddittorio in duplice originale, tutti i documenti della gestione; la cauzione definitiva è svincolata solo a verbale sottoscritto.
Articolo 9 – Gestione dell’i.c.p.
1. Il concessionario deve:
a) ricevere le domande e le dichiarazioni presentate dagli interessati;
b) calcolare l’imposta per ciascun contribuente in base alle tariffe approvate dal Comune;
c) riscuotere l’imposta controllando che i soggetti obbligati paghino regolarmente il dovuto;
d) accertare i casi di evasione/elusione dell’imposta;
e) acquisire dal Comune gli atti e le informazioni necessari allo svolgimento del servizio;
f) tenere i bollettari dell’articolo 7 per la riscossione della pubblicità temporanea e permanente;
g) istruire le richieste dei contribuenti, in particolare per rimborsi;
h) accertare e riscuotere l’imposta con verifica delle denunce, bonifica delle omonimie anagrafiche (generalità e codice fiscale), verifica dei pagamenti (in base alle denunce presentate e alle auto- rizzazioni richieste), convocazione per richiesta di chiarimenti ai contribuenti.
Articolo 10 – Gestione dei d.p.a. e delle affissioni
1. Il concessionario deve:
a) ricevere le domande d’affissione, raccogliere i manifesti e affiggerli controllando che le richieste identifichino completamente il messaggio pubblicitario e il periodo d’esposizione. Se la richiesta è fatta da un soggetto diverso da quello per cui l’affissione viene eseguita, la bolletta contiene gli elementi necessari per individuare anche il soggetto interessato;
b) tenere i bollettari dell’articolo 7 per la riscossione dei diritti;
c) verificare che nessun manifesto sia affisso senza il timbro a calendario leggibile indicante l’ulti- mo giorno d’esposizione al pubblico;
d) rimuovere o coprire i manifesti scaduti entro <N. GIORNI> giorni;
e) affiggere a titolo gratuito, per conto del Comune, i manifesti di natura istituzionale, sociale, cul- turale e ricreativa delle attività organizzate direttamente dall’ente o da lui patrocinati;
f) predisporre i provvedimenti previsti dalle norme vigenti sulle affissioni abusive, rimuovendo o coprendo tempestivamente i manifesti abusivi senza oneri aggiuntivi per il Comune;
g) manutenere e — se necessario — sostituire a propria cura e spese garantendo sempre i quantita- tivi previsti dalla legge, gli impianti e le attrezzature (quadri, tabelloni, stendardi ecc.) esistenti alla data di stipula del contratto. Su ogni impianto dev’essere apposta una targhetta colla dicitura
«COMUNE DI <DENOMINAZIONE> – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI – <N. IDENTIFI- CATIVO DELL’IMPIANTO>»;
h) ripristinare gli impianti in caso di deterioramento o rottura, anche causata da terzi, entro <N. GIORNI> giorni dall’evento o dalla segnalazione del Comune;
i) censire, su richiesta del Comune, gli impianti rilevandone le dimensioni per la verifica della con- formità al regolamento comunale;
l) rimuovere gli impianti abusivi recuperando le spese di rimozione e custodia dal trasgressore.
2. Il Comune consegna al concessionario gli impianti con verbale redatto in contraddittorio subito dopo la firma del contratto.
3. Alla scadenza del contratto gli impianti, facenti parte della consistenza iniziale e installati durante la concessione, sono restituiti al Comune, in piena efficienza senza spese a suo carico, sempre con ver- bale redatto in contraddittorio.
4. Le sostituzioni e le integrazioni degli impianti devono rispettare il Codice della strada.
5. Il concessionario risponde dei danni agli impianti derivati da cattiva manutenzione.
Articolo 11 – Recupero dell’evasione
1. Il concessionario attua il programma di recupero dell’evasione da lui offerto coi tempi e le modali- tà proposte in gara, apportando le integrazioni e modificazioni richieste dal Comune.
Articolo 12 – Esenzioni e riduzioni
1. Il concessionario non può esentare alcun soggetto dal pagamento né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale.
TITOLO III – Dell’organizzazione del concessionario Articolo 13 – Personale del concessionario
1. Il concessionario impiega nello svolgimento del servizio personale in numero bastante, dotato dei requisiti previsti dalla normativa vigente, di provata onestà e moralità nonché con capacità professio- nali adeguate ai compiti da svolgere.
2. Il personale dev’essere assoggettato alle prescritte assicurazioni assistenziali, previdenziali e infor- tunistiche a totale cura e spese del concessionario.
3. Il personale dev’essere munito di tesserino di riconoscimento con nome, cognome, denominazione del concessionario e fotografia.
4. Il personale deve mantenere in ogni occasione un contegno riguardoso e corretto verso l’utenza; il concessionario richiama e, se del caso, sostituisce i propri dipendenti che non mantengono il contegno richiesto o si dimostrano abitualmente trascurati nel servizio o adoperano un linguaggio scorretto o ri- provevole in presenza o nei confronti degli utenti.
5. Il personale del concessionario deve rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. 62/2013) e il Codice di comportamento del Comune, approvato con d.G.C. n. <NUME- RO/ANNO> e disponibile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet comunale.
Articolo 14 – Responsabile della commessa
1. All’avvio del servizio il concessionario nomina un referente unico — detto «responsabile della
commessa» — comunicandone al Comune nome e cognome, numeri di telefono fisso e mobile, nume- ro di telefax e indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata.
2. Il responsabile della commessa coincide preferibilmente col rappresentante indicato all’articolo 4 e ha il compito di mantenere i rapporti col direttore dell’esecuzione e gli uffici comunali per tutta la durata del contratto.
3. Il responsabile della commessa dev’essere sempre reperibile, personalmente o per telefono, negli orari d’apertura degli uffici comunali e in quelli dell’ufficio locale del concessionario.
4. Ogni variazione della persona del responsabile della commessa dev’essere immediatamente comu- nicata per iscritto al Comune.
Articolo 15 – Ufficio locale
1. Il concessionario deve allestire a proprie spese — entro <N. GIORNI> dalla sottoscrizione del contratto — un ufficio locale nel capoluogo comunale in locali decorosi, adeguatamente arredati e fa- cilmente accessibili anche ai disabili.
2. L’ufficio locale apre al pubblico almeno per 12 ore alla settimana, compresa la mattina del sabato e dev’essere presenziato da personale qualificato e dotato di strumenti informatici adeguati.
3. All’ingresso dell’ufficio dev’essere apposta, ben visibile, una targa colla dicitura «COMUNE DI
<DENOMINAZIONE> – <NOME DEL CONCESSIONARIO> – CONCESSIONARIO DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI».
4. Nell’ufficio il concessionario deve esporre le tariffe vigenti.
Articolo 16 – Osservanza della normativa e dei contratti collettivi
1. Il concessionario rispetta tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia di stato giuridico, tratta- mento economico, orario di lavoro, trattamento assicurativo, trattamento assistenziale e previdenziale, protezione dell’impiego e condizioni di lavoro del personale dipendente.
2. Egli è tenuto a osservare i contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati applicabili al servi- zio, assicurando al personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle pre- viste in essi e rispettando le eventuali modificazioni sopravvenute.
3. Il concessionario deve continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo o sostituzione.
4. Il concessionario è tenuto a osservare le disposizioni che saranno emanate dagli enti competenti in materia di mezzi di protezione tecnica, sanitaria e igienica dei lavoratori nonché di modalità d’eserci- zio dell’attività e d’intervento e controllo sanitario.
5. Il concessionario deve osservare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro nonché le prescri- zioni legislative e regolamentari che vengano emanate in materia dopo l’avviamento del servizio.
6. Il concessionario deve munirsi a propria cura e spese di tutte le licenze, i permessi e le autorizza- zioni necessari pel regolare svolgimento del servizio e mantenerli validi.
Articolo 17 – Responsabilità del concessionario
1. Il concessionario è responsabile sia verso il Comune sia verso i terzi nell’erogazione del servizio.
2. Egli deve tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa, azione o richiesta per mancato adempi- mento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi; le spe- se eventualmente sostenute dal Comune in conseguenza di tali pretese devono essere rimborsate dal concessionario anche mediante deduzioni dai corrispettivi spettantigli.
3. Il concessionario risponde dei danni a persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa verso il Comune.
4. Il concessionario intrattiene rapporti solo col Comune; nessuna disposizione gli può essere impar- tita da altri soggetti.
Articolo 18 – Assicurazioni
1. Prima della sottoscrizione del contratto il concessionario dimostra, producendone copia al Comu-
ne, l’attivazione di un’assicurazione RCT/O con massimali così articolati:
a) danni a cose: per sinistro e per anno non inferiore a € 500.000,00;
b) danni a persone: per sinistro e per anno non inferiore a € 1.000.000,00.
2. Il concessionario trasmette ogni anno al Comune copia della quietanza di pagamento dei premi.
TITOLO IV – Dei corrispettivi
Articolo 19 – Aggio e compensi accessori; minimo garantito
1. Il servizio è compensato con un aggio rapportato all’ammontare riscosso, compresi sanzioni e in- teressi e scomputate eventuali penali irrogate al concessionario.
2. Spettano inoltre, per intero, al concessionario:
a) le spese di spedizione e/o notificazione pagate dai contribuenti, purché analiticamente rendicon- tate al Comune;
b) i diritti e le competenze dei recuperi coattivi, anticipati dal concessionario e addebitati ai contri- buenti;
c) le maggiorazioni dell’articolo 22, comma 9 del d.lgs. 507/1993.
3. Le voci del comma 2 sono escluse dalla determinazione dell’aggio.
4. I costi imputabili al contribuente non possono superare quelli stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in attuazione dell’articolo 17 del d.lgs. 112/1999.
5. Il minimo garantito annuale spettante al Comune è quello offerto in gara.
Articolo 20 – Revisioni
1. L’aggio non è soggetto a revisione.
Articolo 21 – Fatturazione e rendicontazione
1. Insieme coi versamenti dell’articolo 8 il concessionario trasmette il rendiconto analitico mensile delle riscossioni lorde (con indicazione di sanzioni, interessi, spese postali e di notificazione) cogli e- stratti di conto corrente e la fattura mensile dell’aggio.
2. Ciascun versamento non può essere inferiore a un dodicesimo del minimo garantito annuale.
3. In caso di ritardo nel versamento si applicano gli interessi di mora previsti dalla legge.
4. È facoltà del Comune, in caso di mancati o ritardati versamenti, rivalersi sulla cauzione definitiva, che dev’essere subito reintegrata dal concessionario.
Articolo 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il concessionario assume, in quanto applicabili, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari del- la l. 136/2010.
TITOLO V – Dei controlli e delle sanzioni; delle modificazioni del contratto Articolo 23 – Controlli sul servizio
1. Il Comune vigila sull’andamento del servizio colle modalità che ritiene più idonee, senza che il concessionario possa opporre eccezioni di sorta; quest’ultimo deve sottoporsi a tutti i controlli ammi- nistrativi e tecnici che il Comune ritenga opportuni fornendogli tutte le notizie e i dati richiesti.
2. Il controllo è svolto da personale comunale o da soggetti esterni appositamente incaricati.
3. Il concessionario deve consentire ai controllori l’accesso all’ufficio locale e mettere loro a disposi- zione tutti i documenti della gestione.
Articolo 24 – Compiti del Comune
1. Il Comune collabora alla gestione del servizio:
a) comunicando tempestivamente al concessionario il nominativo dei propri referenti;
b) trasmettendo tempestivamente al concessionario copia dei regolamenti, delle deliberazioni, dei tariffari e in generale di tutto ciò che rileva per la gestione del servizio.
Articolo 25 – Subconcessione e cessione del contratto; subappalto.
1. È vietata la subconcessione.
2. È vietata la cessione — totale o parziale — del contratto.
3. In caso di cessione o affitto d’azienda o ramo d’azienda, la prosecuzione della concessione è subor- dinata alla verifica della sussistenza, in capo al cessionario, dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti (in particolare dell’iscrizione all’albo dei concessionari della riscossione).
4. Il subappalto è ammesso nei limiti e coi modi dell’articolo 174 del d.lgs. 50/2016.
Articolo 26 – Modificazioni del contratto
1. Se durante la concessione si verificano, per modificazioni normative o della disciplina comunale, variazioni dell’i.c.p. o dei d.p.a., il minimo garantito annuale è variato — in aumento o diminuzione
— nella stessa proporzione solo se la variazione è uguale o superiore al 10% e l’ammontare delle ri- scossioni nei <N. MESI> seguenti la variazione non è diminuito o è diminuito al massimo del 15%.
Articolo 27 – Penali
1. Il Comune applica penali al concessionario:
a) per mancata affissione di manifesti, in misura doppia dell’importo del diritto per la durata della mancata affissione;
b) per affissione protratta oltre i cinque giorni dalla scadenza in base al timbro a calendario, in mi- sura doppia dell’importo del diritto per la durata dell’indebita esposizione;
c) affissioni abusive protratte oltre 5 giorni dopo la rilevazione, in misura pari all’importo del di rit- to per la durata dell’indebita esposizione;
d) per affissione di manifesti senza timbro a calendario, in misura di <SOMMA> €/manifesto;
e) per ritardata consegna delle credenziali d’accesso telematico ai conti correnti, in misura di
<SOMMA> €/giorno.
2. Per altre violazioni del presente capitolato non previste esplicitamente nel comma 1 la penale va da € <SOMMA> a € <SOMMA>.
3. L’inadempienza è notificata per iscritto al concessionario entro <N. GIORNI> dalla sua rilevazio- ne, indicando chiaramente luogo, data ed elementi della contestazione.
4. Il concessionario può presentare le proprie controdeduzioni, per iscritto, entro 10 giorni dal rice- vimento della contestazione.
5. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine del comma precedente il Comune:
a) se ritiene di accogliere le controdeduzioni, comunica per iscritto al concessionario l’archiviazio- ne della contestazione;
b) se ritiene di respingere le controdeduzioni, ne comunica al concessionario — sempre per iscritto
— i motivi e l’ammontare della penale irrogata.
6. Ciascuna penale è addebitata sull’importo della prima fattura da emettere dopo l’applicazione.
7. L’applicazione di penali non incide sulle ragioni dei terzi nei confronti del concessionario per le sue mancanze.
Articolo 28 – Risoluzione del contratto; recesso dal contratto
1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto se il concessionario:
a) non inizia il servizio nel termine fissato o, dopo averlo iniziato, l’abbandona o l’interrompe, an- che parzialmente;
b) non reintegra la cauzione definitiva nei casi in cui in Comune s’è rivalso su di essa;
c) ritarda anche un solo versamento per più di 20 giorni.
2. La risoluzione è preceduta da una diffida scritta al concessionario a norma dell’articolo 1454 c.c. nella quale il Comune gli assegna un termine, non inferiore a 10 giorni, entro il quale adempiere; de- corso inutilmente tale termine, il contratto è risolto.
3. Il Comune ha facoltà di recedere dal contratto, senza oneri, nel caso in cui decida di gestire diver- samente i.c.p. e d.p.a.; la comunicazione di recesso è fatta per iscritto con preavviso almeno di 90
giorni, facendo in ogni caso completare al concessionario il trimestre in corso.
Articolo 29 – Clausola risolutiva espressa
1. Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.:
a) dopo l’applicazione di 3 penali;
b) se il concessionario non impiega gli strumenti idonei per la tracciabilità dei flussi finanziari;
c) se il concessionario perde i requisiti d’idoneità professionale per la riscossione dei tributi degli enti locali;
d) se il concessionario perde la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione a norma del- l’articolo 32-ter c.p.
2. Il contratto è risolto al ricevimento della comunicazione scritta del Comune al concessionario di volersi avvalere della clausola.
Articolo 30 – Conseguenze della risoluzione e del recesso
1. Nei casi di risoluzione previsti dai due articoli precedenti è sempre fatta salva l’azione del Comu- ne contro il concessionario pel risarcimento dei danni subìti, anche oltre l’importo della cauzione defi- nitiva e delle altre coperture assicurative richieste.
2. La risoluzione fa cessare il concessionario, con effetto immediato, dal servizio e lo priva di qual- siasi potere in ordine alle procedure in corso; il Comune ha facoltà di diffidare i contribuenti — anche per pubblici proclami — dall’effettuare pagamenti al concessionario cessato.
3. In caso di recesso il concessionario cessa dal servizio alla scadenza del trimestre indicato nel com- ma 3 dell’articolo 28.
4. Nei casi dei due articoli precedenti la consegna dei documenti prevista dall’articolo 8, comma 9 avviene entro 10 giorni dall’efficacia della risoluzione o recesso.
TITOLO VI – Disposizioni finali Articolo 31 – Controversie
1. Tutte le controversie insorte tra il Comune e il concessionario non definite mediante amichevole composizione spettano alla cognizione del giudice ordinario, senza possibilità d’impiego dell’arbitrato.
2. Foro competente è quello di Rovigo.
3. In pendenza di controversia il concessionario non può sospendere o limitare in alcun modo il servizio, salvo che la sospensione o limitazione sia stata disposta dal Comune.
Articolo 32 – Forma delle comunicazioni
1. Le comunicazioni scritte previste in questo capitolato s’intendono tali anche se fatte coll’invio di un messaggio di posta elettronica semplice o di un telefax alla casella e al numero dichiarati dal con- cessionario come previsto all’articolo 14.
2. Le comunicazioni fatte ai sensi degli articoli 3, 28 e 29 devono avvenire per raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata a pena d’inefficacia.
Articolo 33 – Trattamento dei dati personali
1. Tutti i dati personali di cui il Comune viene in possesso in conseguenza del contratto sono trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003, anche con mezzi elettronici.
2. Il concessionario tratta i dati personali degli utenti e li custodisce colle massime riservatezza, cura e diligenza, sempre a mente del decreto legislativo richiamato nel comma precedente.
Articolo 34 – Rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente capitolato s’applica la normativa vigente in materia di tributi locali e di riscossione dei medesimi.
Griglia di valutazione delle offerte
Voce | Descrizione | Peso ponderale |
TEC-1 | Qualitativa: sistema informativo Si valutano: facilità d’impiego, accessibilità, portabilità, sicurezza, impiego di piattaforme a sorgente aperto. | 10 |
TEC-2 | Qualitativa: personale addetto Si valutano: esperienza degli operatori incaricati del servizio, corsi d’aggior- namento professionale. | 5 |
TEC-3 | Quantitativa: aperture al pubblico | 10 |
TEC-4 | Quantitativa: modalità di pagamento | 10 |
TEC-5 | Quantitativa: fonti informative per l’utenza | 15 |
TEC-6 | Qualitativa: recupero dell’evasione Si valutano: strumenti di controllo, personale specificamente impiegato, pe- riodicità delle rilevazioni sul territorio. | 10 |
TEC-7 | Qualitativa: gestione degli impianti Si valutano: periodicità e contenuti della manutenzione degli impianti. | 10 |
ECO-1 | Aggio offerto (in riduzione sul massimo ammesso) | 20 |
ECO-2 | Minimo garantito annuo offerto | 10 |
Totale | 100 |
I) Voci di valutazione TEC-1, TEC-2, TEC-6 e TEC-7
Si attribuisce a ogni concorrente, per ciascuna voce, un voto da 0 (non valutabile) a 10 (ottimo) gra - duato per metà di punto (per esempio 6,00 → 6,50 → 7,00) — applicando poi la formula
Pi = PPx × (Vi : Vmax)
nella quale
• Pi è il punteggio che riceve il concorrente “i”;
• PPx èil peso ponderale della voce “x” considerata;
• Vi è il voto ottenuto dal concorrente “i”;
• Vmax è il voto più alto fra tutti quelli ottenuti.
II) Voce di valutazione TEC-3
Il punteggio è attribuito applicando la formula
Pi = 10 × [(OAi − OAmin) : (OAmax − OAmin)]
nella quale
• Pi è il punteggio che riceve il concorrente “i”;
• OAi sono le ore d’apertura offerte dal concorrente “i”;
• OAmin sono le ore d’apertura minime richieste;
• OAmax sono le ore d’apertura più numerose fra tutte quelle offerte.
È opportuno prevedere un orario d’apertura massimo per evitare che un concorrente, offrendo quantità spro- porzionate rispetto alle esigenze dell’Ente, falsi la valutazione delle altre offerte.
III) Voce di valutazione TEC-4
Al concorrente si danno 0 punti se prevede il pagamento con solo bollettino postale; 6 punti se pre- vede il pagamento POS tramite bancomat o carta di credito; ulteriori 4 punti se propone altre forme di pagamento on line.
IV) Voce di valutazione TEC-5
Al concorrente si danno 1 punto se il sito fornisce soltanto informazioni (tariffe, regolamento comu- nale, agevolazioni, modulistica, normativa); ulteriori 5 punti se è possibile consultare la situazione contributiva accedendo con credenziali personali; ulteriori 5 punti se è offerto un servizio di scaden- zario e promemoria via posta elettronica; ulteriori 4 punti se è attiva la funzione di calcolo on line del tributo.
V) Voce di valutazione ECO-1
Il punteggio è assegnato applicando la formula
Pi = 20 × [(Amax − Ai) : (Amax − Amin)]
nella quale
• Pi è il punteggio che riceve il concorrente “i”;
• Amax è l’aggio massimo praticabile;
• Xxxx è l’aggio più basso fra tutti quelli offerti;
• Ai è l’aggio offerto dal concorrente “i”.
VI) Voce di valutazione ECO-2
Il punteggio è assegnato applicando la formula
Pi = 10 × [(MGi − MGb) : (MGmax − MGb)]
nella quale
• Pi è il punteggio che riceve il concorrente “i”;
• MGi è il minimo garantito offerto dal concorrente “i”;
• MGb è il minimo garantito base;
• MGmax è il minimo garantito più alto fra tutti quegli offerti.
VII) Punteggio finale
Il punteggio totale del concorrente “i” è dato dalla somma dei punti “Pi” da lui ottenuti in ciascuna vo- ce tecnica ed economica.
È possibile prevedere una soglia minima di punteggio tecnico che, se non raggiunta, impedisce al concor- rente di passare alla valutazione dell’offerta economica.
I calcoli su importi in denaro sono fatti arrotondando al secondo decimale, per difetto da 1 a 4 e per eccesso da 5 a 9 (per esempio 10,123 → 10,12 e 10,126 → 10,13); tutti gli altri arrotondan do, analo- gamente, al terzo decimale.