ex art. 7, c. 6, D.lgs 165/2001 e s.m.i.
Regolamento per il conferimento
di incarichi di collaborazione esterna
ex art. 7, c. 6, D.lgs 165/2001 e s.m.i.
I N D I C E
Art. 1 | Finalità ed ambito di applicazione………………….. | pag. 3 |
Art. 2 | Presuppposti …………………………………..…….. | pag. 3 |
Art. 3 | Esclusioni …………………………………………….. | pag. 4 |
Art. 4 | Conferimento in via diretta…………………………… | pag. 5 |
Art. 5 | Avviso…………………………………..……………… | pag. 5 |
Art. 6 | Selezione………….. ………… ……………………... | pag. 6 |
Art. 7 | Durata…………………………………………………. | pag. 7 |
Art. 8 | Copertura assicurativa………………………………. | pag. 8 |
Art. 9 | Pubblicità……………………………………………… | pag. 8 |
Art. 10 | Disposizioni finali ……………………………………. | pag. 8 |
Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l’instaurazione di rapporti di collaborazione con soggetti esterni all’A.O.R. San Carlo di Potenza (di seguito Azienda), riconducibili all’area del lavoro autonomo e, pertanto, al contratto d’opera intellettuale ex art. 2222 e seguenti del Codice Civile.
2. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l’Azienda ha facoltà, mediante l’attivazione di procedure comparative di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
Ai fini del presente regolamento si intende:
- rapporto di prestazione occasionale quel rapporto di collaborazione la cui prestazione si esaurisce nel compimento di un’unica prestazione ad esecuzione istantanea, occasionale e tale da non ripetersi nel tempo (prestazioni di consulenza);
- rapporto di collaborazione coordinata e continuativa quel rapporto di collaborazione sistematica e non occasionale che si realizza in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato. Il collaboratore lavora in piena autonomia operativa, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con l’AOR e nell’ambito della funzione di direzione da parte dell’ente finalizzata a coordinare l’attività del collaboratore con le esigenze dell’organizzazione aziendale.
Art. 2 - Presupposti
1. L’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Azienda, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’Azienda medesima.
2. In casi eccezionali e sulla base dei presupposti di seguito elencati, l’Azienda può affidare, con le procedure di cui al presente regolamento, incarichi di collaborazione, per fronteggiare particolari casi di criticità dovuta a particolari “punte” di attività ovvero a riduzione, non prevedibile
e diversamente fronteggiabile, dell’organico effettivo afferente ad una data articolazione organizzativa:
- laddove non possa utilmente procedersi, per mancanza dei necessari
presupposti, al reclutamento delle risorse umane necessarie attraverso gli ordinari strumenti di assunzione a tempo indeterminato ovvero determinato;
- nel caso in cui le ordinarie procedure di reclutamento abbiano dato
esito negativo ovvero le relative graduatorie siano state completamente utilizzate;
- qualora l’urgenza delle prestazioni/attività richieste sia di per sé
incompatibile con i tempi tecnici di cui alle ordinarie procedure di reclutamento che, pertanto, risulterebbero inutili allo scopo;
- quando, per l’esiguità o le caratteristiche dell’attività, il reclutamento di
una risorsa strutturata risulti “eccedente”, in termini di prestazioni ovvero di costi, rispetto all’attività medesima;
- in ogni altro caso debitamente motivato.
3. L’Azienda deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. Tale impossibilità deve essere attestata dal Responsabile della struttura richiedente la prestazione.
4. La prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
5. Devono essere preventivamente determinati oggetto, durata, luogo e compenso della collaborazione.
Art. 3 - Esclusioni
1. Il presente regolamento non si applica nei casi seguenti:
a) incarichi di prestazione professionale conferiti in esecuzione di previsioni normative che determinino, per specifiche attività, requisiti
professionali e procedure di affidamento (es. progettazione tecnica e incarichi connessi all’esecuzione lavori e collaudo di opere pubbliche);
b) incarichi connessi all’attività di patrocinio legale e di consulenza tecnica in materia legale;
c) incarichi espletati da dipendenti di altri enti/istituzioni (pubblici o privati) nell’ambito di rapporti convenzionali con questi ultimi instaurati;
d) incarichi relativi a funzioni di controllo interno;
e) incarichi di docente/relatore in convegni/corsi.
Art. 4 – Conferimento in via diretta
1. L’Azienda può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l’espletamento delle procedure di selezione di cui al presente regolamento, quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) se a seguito di indizione di procedura selettiva non sia stata presentata o non risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità, fermi restando i requisiti e le finalità previste nella procedura medesima;
b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o tecnica non comparabili in quanto strettamente connesse alle peculiari abilità ovvero alle competenze altamente specializzate del prestatore d’opera;
c) quando la particolare urgenza, non imputabile all’Azienda, renda incompatibile l’esperimento di procedure comparative di selezione;
d) per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro occasionale di importo unitario complessivo non superiore a 5.000,00 (cinquemila) euro, al netto dell’eventuale IVA;
e) ogni altro caso in cui ricorrano particolari ed eccezionali circostanze per le quali non possa essere utilmente espletata la procedura selettiva di cui al presente regolamento.
Art. 5 – Avviso
1. In caso di necessità di attivazione di un incarico non rientrante nelle ipotesi di cui agli artt. 3 e 4, il Dirigente della struttura interessata, con il parere del Direttore del Dipartimento di riferimento, formula motivata proposta al Direttore Generale, nella quale attesta l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse aziendali, specificando le caratteristiche
della prestazione richiesta (oggetto, durata, compenso) e l’esistenza di eventuale specifico finanziamento da parte di enti/istituzioni/soggetti esterni.
2. Con deliberazione del Direttore Generale viene indetto apposito avviso di selezione, da pubblicare all’albo dell’Azienda e sul sito internet della stessa per almeno 10 giorni consecutivi. In relazione alle peculiarità dell’incarico potranno essere previsti termini di scadenza più lunghi ovvero ulteriori forme di pubblicità.
Nell’avviso vengono specificati:
a) oggetto dell’incarico;
b) durata e luogo dell’incarico nonché modalità di realizzazione dello stesso (livello di coordinazione);
c) compenso e modalità del relativo pagamento;
d) trattamento fiscale e previdenziale;
e) specifici requisiti culturali e di esperienza nel settore richiesti per lo svolgimento della prestazione;
f) requisiti di ammissione;
g) termini e modalità per la presentazione delle domande;
h) modalità di svolgimento della procedura selettiva.
Art. 6 – Selezione
1. La Commissione, nominata con la deliberazione di indizione dell’avviso, è costituita da n. 3 membri, di norma scelti nell’ambito dell’unità operativa (semplice o complessa) interessata dall’attività oggetto di incarico e presieduta dal Responsabile della suddetta struttura. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente del ruolo amministrativo di categoria non inferiore alla C.
2. La Commissione accerta l’idoneità dei candidati sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione della capacità professionali relative all’incarico;
b) della valutazione del curriculum, in rapporto al suddetto incarico.
Per ogni candidato viene predisposta una scheda riportante il giudizio sul colloquio, il giudizio sul curriculum ed il giudizio complessivo.
I giudizi sono formulati in termini di ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, insufficiente, non presente.
Il mancato superamento del colloquio comporta un giudizio di non idoneità all’incarico. In tale caso la Commissione non procederà alla successiva valutazione curriculare.
All’esito della procedura la Commissione inserisce i candidati idonei in ordine prioritario in apposito elenco.
La Commissione può anche procedere all’attribuzione di punteggi numerici in caso di numero elevato di candidati che non consenta la graduazione delle priorità nell’elenco di idonei.
L’elenco di idonei è utilizzabile dall’Azienda in caso di conferimento di successivi analoghi incarichi per un biennio, a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito aziendale, fatta salva la possibilità di utilizzazione oltre lo stesso termine previo parere favorevole del Responsabile della struttura di assegnazione e comunque fino ad un massimo di un ulteriore biennio.
Art. 7 – Durata
1. La durata del rapporto deve essere commisurata alle prevedibili necessità. Di norma gli incarichi possono essere affidati per la durata massima di un anno.
2. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. L’Azienda può prorogare la durata del contratto, ove ne ravvisi motivato interesse, al solo fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando l’ammontare complessivo del compenso pattuito per i progetti medesimi.
3. Ciascuna delle parti può, anche in mancanza di giusta causa, recedere dal rapporto, tramite preavviso di 30 giorni nel caso di durata del contratto superiore a 6 mesi e di 15 giorni nel caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi. Nell’avviso possono essere individuati termini di preavviso di durata diversa, sulla base della durata del rapporto e della natura della prestazione richiesta.
4. L’Azienda si riserva, nell’ipotesi di mancato rispetto del termine di preavviso, di trattenere dal compenso spettante la quota corrispondente al mancato preavviso, fatta comunque salva la facoltà di inoltrare formale richiesta di risarcimento dei danni causati. E’, in ogni caso, facoltà dell’Azienda rinunciare al termine di preavviso.
5. Costituisce giusta causa di recesso la variazione dell’assetto organizzativo aziendale ovvero la sopravvenienza di nuovi elementi/fattori che determinino una diversa valutazione circa la necessità ovvero l’opportunità della prestazione/attività richiesta (ad es. intervenute assunzioni, accorpamento di strutture etc.).
Art. 8 – Copertura assicurativa
1. L’Azienda garantisce la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi nello svolgimento dell’attività svolta dal collaboratore, fatta salva la possibilità di rivalsa nei casi previsti da legge.
2. Relativamente al rischio di infortuni, i titolari di incarico libero professionale hanno facoltà di stipulare un’adeguata polizza assicurativa; per i collaboratori coordinati e continuativi viene garantita la copertura assicurativa I.N.A.I.L. secondo le disposizioni vigenti in materia.
Art. 9 – Pubblicità
1. L’Azienda provvede alla pubblicazione sul proprio sito web dei provvedimenti e delle informazioni inerenti i consulenti/collaboratori, secondo le norme vigenti in materia di “trasparenza”.
2. Provvede alla trasmissione alla Corte dei Conti dei provvedimenti relativi ad incarichi di studio, di ricerca e consulenza superiori ad € 5.000,00 annui al netto dell’IVA.
3. Provvede, altresì, alla trasmissione telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi agli incarichi conferiti ai collaboratori e consulenti esterni.
Art. 10 – Disposizione finale
1. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento l’Azienda, può utilizzare, in luogo della procedura selettiva di cui agli artt. 5 e seguenti, graduatorie di concorso ovvero di avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel caso in cui le relative procedure selettive siano compatibili con gli obiettivi da raggiungere ed i requisiti richiesti al collaboratore/consulente.
2. In caso di utilizzazione delle graduatorie di cui al comma 1, l’incarico di collaborazione è affidato secondo il relativo ordine partendo dal primo candidato idoneo non utilizzato.
3. Attesa la maggiore probabilità di un più rapido e utile scorrimento della stessa, la graduatoria da utilizzarsi è quella di data più recente, indipendentemente dalla tipologia (concorso o avviso).
4. L’Azienda può altresì utilizzare graduatorie di altre Aziende del S.S.R., con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.