SCHEMA DI CONTRATTO
Direzione regionale della Puglia
Settore Gestione risorse Ufficio Risorse materiali
PROCEDURA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE EDILE (MINUTO MANTENIMENTO) PRESSO GLI EDIFICI IN USO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA CIG 885332179B
SCHEMA DI CONTRATTO
INDICE
Art. 1 – Oggetto dell’affidamento Art. 2 – Caratteristiche del servizio
Art. 3 – Importo dell’affidamento e corrispettivi contrattuali Art. 4 – Presa in consegna degli impianti e durata del contratto Art. 5 – Modalità di esecuzione del servizio
Art. 6 - Responsabile del servizio
Art. 7 – Responsabilità civile e garanzia definitiva Art. 8 – Responsabilità del fornitore
Art. 9 – Obblighi nei confronti del personale dipendente Art. 10 – Fatturazione e pagamento
Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 12 – Penali, recesso e risoluzione Art. 13 – Divieto di cessione del contratto Art. 14 – Cessione del credito
Art. 15 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società Art. 16 – Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione
Art. 17 - Subappalto
Art. 18 – Foro competente
Art. 19 – Oneri fiscali e spese contrattuali Art. 20 – Trattamento dei dati personali
In esito alla richiesta di offerta MePa n. xxxxxxx
l’Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Puglia (di seguito denominata “Agenzia”), sede legale in Roma, xxx xxx Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, Ufficio competente: Direzione regionale della Puglia, via X. Xxxxxxxx 201/7- 70126- Bari, tel. 0000000000, fax 0000000000, e-mail xx.xxxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxx.xx, in persona della Capo Ufficio Risorse materiali, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliata per la carica ove sopra
affida
alla (NON COMPILARE), con sede legale in (NON COMPILARE), Codice fiscale
(NON COMPILARE), Partita IVA (NON COMPILARE), che accetta,
il servizio di piccola manutenzione e riparazione edile (minuto mantenimento) presso le sedi degli uffici dipendenti dalla Direzione Regionale della Puglia dell’Agenzia delle Entrate, in conformità alle condizioni particolari di contratto riportate nel presente documento, nonché ai documenti allegati alla RdO MePA.
Art. 1 - Oggetto dell’affidamento
Il presente documento contiene le condizioni particolari di contratto della RDO per l’affidamento del servizio di piccola manutenzione e riparazione edile (minuto mantenimento) presso gli uffici dipendenti dalla Direzione regionale della Puglia dell’Agenzia delle entrate.
Il fornitore si impegna ad eseguire, alle quotazioni offerte e alle condizioni indicate nella RDO, nel presente documento, nel capitolato tecnico e nella propria offerta economica, i servizi richiesti oltre a quelli connessi e necessari all’esecuzione dei servizi principali, come indicato nel capitolato tecnico.
Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.
Art. 2 – Caratteristiche del servizio
Il servizio si articola nell’effettuazione, richiesta dell’Agenzia, di interventi di piccola manutenzione e riparazione edile (minuto mantenimento). Il dettaglio dei servizi richiesti, delle modalità e delle sedi di esecuzione delle prestazioni è indicato, oltre che nel presente documento, anche nel capitolato tecnico, nei suoi allegati e negli altri documenti allegati alla RDO. Trovano applicazione nel presente affidamento le clausole delle Condizioni generali di contratto e degli altri documenti allegati al bando di abilitazione Consip.
Art. 3 - Importo dell’affidamento e corrispettivi contrattuali
L’importo massimale del contratto è pari ad € 122.000,00 al netto dell’IVA e al lordo degli oneri della sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso.
L’importo degli oneri per la sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è pari a € 1.302,00 oltre IVA.
Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell’operatore economico in quanto connessi con l’esercizio dell’attività aziendale, sono stati specificatamente quantificati ed indicati nella dichiarazione di offerta economica nella misura di (NON COMPILARE)+ iva. Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell’offerta non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica.
Le prestazioni saranno liquidate con applicazione dei prezzi e dei criteri indicati nel prezziario DEI, dando precedenza a quelli relativi a “OPERE COMPIUTE”, (es. percentuale di manodopera, costo dei materiali, ecc.) cui sarà applicato lo sconto percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria. Il ribasso percentuale offerto NON verrà applicato alla voce “manodopera”.
Il prezziario DEI di riferimento sarà quello in vigore alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
In mancanza di un prezzo indicato nel riferito prezziario DEI, il costo della lavorazione sarà individuato da apposita redazione di verbale concordamento nuovo prezzo, redatto anche avvalendosi di appositi listini di settore ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento di cui al d.P.R. 207 del 2010 per le parti ancora vigenti.
Poiché le singole RDI possono avere contenuto minimo e la dislocazione territoriale degli immobili potrebbe rendere il corrispettivo determinato in applicazione del presente documento non remunerativo dei costi da sostenere, è, in ogni caso, previsto un corrispettivo minimo di euro 300 + IVA per RDI.
Le misure per la contabilizzazione degli interventi verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione.
Il fornitore dovrà garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste fino a concorrenza del massimale, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali o alla data della stipula del contratto centralizzato o dell’adesione a convenzione Consip FM4, non si dovesse raggiungere l’importo massimale sopra indicato.
Art. 4 –Durata del contratto
Il contratto tra l’Agenzia e il Fornitore avrà durata di 6 mesi dalla sottoscrizione. In ogni caso il contratto perderà efficacia qualora prima della scadenza si raggiunga il massimale posto a base di gara.
È facoltà dell’Agenzia esercitare l’opzione di proroga ai sensi dell’articolo 106, comma 11 del d. lgs n. 50 del 2016.
L’Agenzia si riserva comunque la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, qualora dovesse perfezionarsi l’attivazione del servizio mediante la gara comunitaria centralizzata espletata dalla Direzione Centrale competente, ma al momento non ancora aggiudicata, ovvero mediante adesione a Convenzione Consip Facility Management 4.
Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio
L’esecuzione dei servizi dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nel capitolato tecnico e negli altri documenti allegati alla RDO. Trovano applicazione nel presente affidamento le clausole delle Condizioni generali di contratto e degli altri documenti allegati al Bando di abilitazione Consip.
Eventuali indicazioni di dettaglio saranno fornite al fornitore in fase di esecuzione.
Il dettaglio delle sedi, delle modalità e delle tempistiche di esecuzione è indicato nel capitolato tecnico e nei suoi allegati.
Art. 6 - Responsabile del servizio
Il fornitore dovrà comunicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo del soggetto designato responsabile del servizio, il quale, dotato di adeguata competenza, sarà il referente per la gestione operativa del contratto.
Il fornitore dovrà, altresì, comunicare i recapiti (telefono, fax, e-mail) dedicati alla ricezione delle comunicazioni contrattuali.
Art. 7 - Responsabilità civile e garanzia definitiva
Il Fornitore assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all’esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l’Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell’Agenzia ovvero di terzi.
Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.
Il Fornitore dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all’Agenzia ed a terzi, ed è tenuta, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d’ordine interno che fossero comunicate dall’Agenzia medesima. Ferma restando la responsabilità del Fornitore per danni cagionati a cose o persone in relazione all’espletamento dei servizi manutentivi in esame, lo stesso dovrà provvedere alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall’esecuzione del servizio, per un importo non inferiore ad € 500.000 per sinistro, attraverso polizza RCT/RCO da consegnare all’Agenzia prima della stipula del contratto.
A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria ha costituito all’Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 103 del d.lgs. n.50 del 2016. Ai fini del calcolo della garanzia definitiva, il valore del contratto è rappresentato dal massimale contrattuale.
Art. 8 - Responsabilità del fornitore
Il fornitore si impegna a fornire i servizi richiesti nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. È obbligo del fornitore, per l’esecuzione del servizio, acquisire tutte le abilitazioni normativamente richieste per l’esecuzione e fornire personale debitamente abilitato all’esecuzione delle prestazioni, ove necessario. Il fornitore dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le indicazioni di esecuzione del servizio presenti nel capitolato tecnico e le disposizioni di ordine interno comunicate dall’Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose. Restano a carico del fornitore tutti gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati nell’esecuzione
dell’appalto; il fornitore è altresì responsabile per i danni eventualmente cagionati dal proprio personale in servizio a dipendenti dell’Agenzia o a terzi.
Art. 9 – Obblighi nei confronti del personale dipendente
Il fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito. Il fornitore si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del d. lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.
Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia.
Il fornitore dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore. Il fornitore è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose.
Il fornitore è tenuto all’osservanza delle indicazioni riguardanti gli operatori addetti ai servizi contenute nel capitolato tecnico.
In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
Art. 10 - Fatturazione e pagamento
Il fornitore, dopo la presentazione all’Agenzia e l’approvazione da parte di quest’ultima del rendiconto mensile, e dopo l’attestazione di regolare esecuzione sarà autorizzato ad emettere fatture mensili posticipate. L’Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato del fornitore.
In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.
In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.
Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.
Ciascuna fattura dovrà essere intestata a:
- Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Puglia
e inviata all’ufficio destinatario dell’Agenzia delle entrate attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA E4P4FD oltre al Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nella RDO.
Il fornitore prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
Il fornitore si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile provvedere a verificare l’inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx prima di inviare l’offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all’Amministrazione contestualmente alla stipula.
Il fornitore dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.
Il fornitore è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
Il fornitore trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto articolo 3, comma 9, della legge n. 136 del 2010.
Il fornitore darà immediata comunicazione all’Agenzia ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 12 - Penali, recesso e risoluzione
Previa contestazione dell’addebito, in caso di inadempimento verranno applicate le seguenti penali:
Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Agenzia ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti nella Richiesta Di Intervento (RDI), il
Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del massimale contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso degli interventi con priorità ALTA ai sensi dell’art. 10 del capitolato, in quanto necessari per la sicurezza delle persone e/o del patrimonio aziendale, la penale è triplicata.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto e nella dichiarazione di offerta tecnica, in tali casi l’Agenzia applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui il contratto inizierà a essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
Resta inteso che l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del contratto, l’Agenzia potrà risolvere il contratto per grave inadempimento
Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Agenzia, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex articolo 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i;
- mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare.
La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere.
L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa.
Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto
È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell’Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.
Art. 14 - Cessione del credito
È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia;
b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della
notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 (cinquemila/00 euro), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex articolo 48 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.
Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.
Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.
Art. 15 - Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, il fornitore deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.
L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.
Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.
Art. 16 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione
Il fornitore prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.
In particolare, il fornitore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Il fornitore si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
Il fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.
Art. 17 - Subappalto
(laddove il subappalto sia dichiarato in fase di gara)
In sede di offerta l’appaltatore ha dichiarato l’intenzione di utilizzare il subappalto in misura non superiore al (NON COMPILARE) le seguenti attività: (NON COMPILARE).
Il subappalto è, in ogni caso, subordinato alla preventiva autorizzazione dell’Agenzia. A tal fine, l’appaltatore dovrà trasmettere alla Committente la documentazione di cui all’art. 105, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Committente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il Fornitore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
L’Agenzia rilascerà l’autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di qualificazione, nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo al subappaltatore.
L’eventuale affidamento in subappalto della fornitura e dei servizi di cui al presente Contratto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Committente per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dal Fornitore il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
Il Fornitore dovrà dimostrare per tutta la durata del Contratto l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo al subappaltatore, la Committente revocherà l’autorizzazione al subappalto.
Il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Committente inadempimenti del subappaltatore; in tal caso, il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal d.l. 32/2019, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
(laddove il subappalto non sia dichiarato in fase di gara)
L’appaltatore non ha dichiarato in fase di gara l’intenzione di ricorrere al subappalto. Il subappalto, pertanto, non è ammesso.
Art. 18 - Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Bari.
Art. 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.
Art. 20 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, l’Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente richiesta di offerta, informa che i medesimi saranno utilizzati esclusivamente per la stipula e gestione dell’eventuale contratto. I dati acquisiti saranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Con la sottoscrizione del presente contratto, l’appaltatore esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.