REPUBBLICA ITALIANA
Firmato digitalmente da: XXXXXXXXX XXXXXXXXX Data: 04/10/2022 20:54:59
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI NAPOLI (C.F.: 80014890638)
OGGETTO: Contratto di concessione pluriennale del servizio d'illuminazione votiva ed ambientale nei cimiteri cittadini del Comune di Napoli sino al 31/12/2027 - C.U.P.: B69I22000770004 - C.I.G.: 94241048A3 (D.C.C. n 40 del
16/09/2022, Determinazione Dirigenziale n. E1096 del /10/2022), affidato
con Determinazione Dirigenziale n. E1096 del / /2022 del Servizio
Tecnico Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, registrata in data / /202_ con il n. , del valore complessivo di € 25.529.298,16 oltre I.V.A.
L'anno il giorno ( ) del mese di , in Napoli Piazza Municipio, innanzi a me dott. nato a Napoli il , Segretario Generale del Comune di Napoli, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, in tale qualità autorizzato a riceverne gli atti, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, non assistito da testimoni per avervi le parti rinunciato, d'accordo tra di loro e con il mio consenso, attesto, che:
SONO PRESENTI
1) Comune di Napoli (cod. fisc. 80014890638), in persona di
, nato a il / /19 , nella qualità di dirigente del Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini, abilitato alla stipula dei contratti per il Comune di Napoli ai sensi dell'art. 107, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell’art. 48 dello Statuto Comunale nonché dell’art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune in Napoli, piazza Municipio, Palazzo San Xxxxxxx;
2) Concessionario , rappresentato dal sig. , nato a
il / / , nella qualità di
, con sede in , via , costituito in nome e per conto di
. (P.IVA ).
PREMESSO che
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 16/09/2022, avente ad oggetto “Servizio di illuminazione votiva ed ambientale nei cimiteri cittadini - Proposta al Consiglio di gestirlo sino al 31/12/2027 mediante affidamento in concessione a terzi” è stato stabilito, ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e dell’Art. 53 dello Statuto comunale, che il servizio di illuminazione votiva ed ambientale nei cimiteri cittadini, sino al 31/12/2027, sia gestito mediante affidamento in concessione a terzi.
- con Determinazione Dirigenziale n. E1096 del /10/2022
(DETDI/2022/ del /10/2022) venivano approvati gli atti di gara, redatti
in conformità all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento ai commi 14, 15 e 16:
1. Relazione tecnica-illustrativa;
1.1 Elenco sottolettori installati;
1.2 Elenco sottolettori da installare;
1.3 Cabine di trasformazione Mt/Bt e rilievo fotografico;
2. Capitolato speciale d’appalto;
3. Schema Piano economico Finanziario;
3.1 Conto Economico;
4. DUVRI;
5. Schema di contratto.
- con la medesima determinazione veniva indetta, la gara per l’affidamento in concessione pluriennale del servizio d'illuminazione votiva ed ambientale nei cimiteri cittadini del Comune di Napoli sino al 31/12/2027, con procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo pari ad € 25.529.298,16 oltre I.V.A.;
- con Determinazione Dirigenziale n. E1096 del / /2022,
(DETDI/2022/ del / /2022) (allegata al presente atto sub ), il dirigente del Servizio Tecnico Xxxxxxxx Xxxxxxxxx approvava gli atti della procedura e disponeva l'aggiudicazione definitiva in favore di , la cui offerta all'esito della gara risultava la più vantaggiosa per l’Amministrazione;
- l’offerta del Concessionario è indissolubilmente connessa a tutto quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto e, in linea primaria, alla efficace resa di tutte le attività connesse al servizio dell’illuminazione ambientale e votiva, al pagamento delle utenze energetiche attive (di cui il medesimo provvederà a effettuarne voltura), nonché alla riscossione dei relativi rimborsi a riguardo a rendersi da parte dei soggetti che fruiscono dell’energia elettrica ambientale prelevata dalla rete comunale e/o dell’installazione locale di apparecchiature di sottolettura per il calcolo dei relativi consumi.
[opzionale Altresì detta offerta è correlata a tutto quanto dichiarato in ordine a interventi migliorativi relativi a .] Il tutto, così come articolato nei documenti costituenti l'offerta tecnica – che, qui richiamati, rimangono depositati agli atti del Responsabile Unico del Procedimento – nonché al mantenimento, per la durata della concessione, dei presupposti e delle condizioni di base su cui si fonda l'equilibrio economico-finanziario della gestione, come risulta dal piano economico e finanziario asseverato, costituente parte dell'offerta economica (allegata al presente atto sub ), ed in particolare:
i) alla corretta, puntuale, diligente, ed efficiente gestione, da parte del Comune o di chi per esso, di tutte le attività necessarie all'efficacia del servizio all'utenza e non affidati esplicitamente al Concessionario con il presente atto;
ii) alla effettiva possibilità per il Concessionario, senza impedimenti ed in assenza
di elementi ostativi di qualsiasi natura, di poter svolgere i servizi e le prestazioni oggetto della presente convenzione nei modi e tempi ed in base alle tariffe indicate nel Capitolato Speciale d’appalto, nella Relazione Tecnico-illustrativa nonché nel piano economico finanziario;
iii) alla sussistenza nel territorio comunale di Napoli, alla data di stipula della presente convenzione, dello stato di fatto quale risultante dalla documentazione posta a base di gara dal Concedente circa l’esistenza, dislocazione e consistenza dei complessi cimiteriali ed impianti di illuminazione votiva e ambientale;
iv) allo stato delle norme vigenti ed applicabili alla materia cimiteriale, incluse quelle di natura tecnica, di emanazione comunitaria, nazionale, regionale o comunale;
- ai fini della conclusione del presente atto, il RUP ha acquisito e conserva agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità e le risultanze, con esito regolare, degli accertamenti relativi al Programma 100 del concessionario; mentre la dichiarazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187 del 11/5/1991 resa dal concessionario è stata acquisita in duplice copia e versata in atti presso il Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini e presso il Servizio Centro Unico Acquisti e Gare - Lavori;
- riguardo al Concessionario è stata accertata, ai sensi del comma 53 art. 1 della Legge n. 190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) lett. i bis (“servizi funerari e cimiteriali”) - così come modificata e integrata dall’art. 4-bis, legge n. 40 del 2020), l’iscrizione nella “White List” [oppure l’avvenuta presentazione dell’istanza per l’iscrizione nella “White List”];
- ………………………………………………….
- ………………………………………………….
tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1) Richiamo delle premesse e degli allegati.
I - Le parti concordano sul contenuto dell’anteposta premessa, che è parte integrante del presente atto.
II - Le parti dichiarano di conoscere e confermare i documenti richiamati nel presente atto come allegati e su di essi appongono la propria firma.
Art. 2) Richiamo delle norme applicabili.
I - La presente convenzione è sottoposta al rispetto della normativa vigente in materia di concessioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Legge n. 120/2020 e s.m.i., della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i. nonché del Codice Civile e, più in generale, di tutta la normativa di settore applicabile nel caso di specie;
II - Al Concedente, tramite il responsabile del procedimento o suo delegato, è riservato il potere di verificare, in ogni momento, l'applicazione della normativa su richiamata ed il rispetto di tutto quanto stabilito nel presente atto per l’esatta realizzazione del servizio e delle opere.
Art. 3) Documenti regolanti la concessione.
La concessione è regolata dai seguenti documenti:
a) la presente convenzione;
b) il Capitolato speciale d’appalto, che della presente convenzione costituisce parte integrante e sostanziale;
c) l'offerta tecnica ed economica del concessionario (ivi incluso il piano economico finanziario asseverato presentato dal Concessionario in sede di gara);
d) il D.U.V.R.I.;
e) le garanzie prestate;
f) la determina di indizione gara ancorché non materialmente allegata alla presente convenzione;
g) …………………………………………….
La presente convenzione è interpretata in conformità agli atti di gara.
Art. 4) Oggetto della Convenzione e fabbisogno finanziario.
I - Oggetto della presente convenzione è l'affidamento in concessione del servizio d'illuminazione votiva ed ambientale nei cimiteri cittadini del Comune di Napoli sino al 31/12/2027.
II - In conformità al Piano Economico Finanziario ed al fine del perseguimento dell’equilibrio dello stesso, il corrispettivo a favore del Concessionario sarà costituito dal solo diritto di gestire il servizio votivo ai sensi di quanto disposto dagli atti di gara e dal presente atto.
Art. 5) Divieto di cessione del contratto.
È fatto espresso divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, la presente concessione a terzi, salve le previsioni dell’art. 106 (“Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”) comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni modo subordinatamente all’insindacabile giudizio della stazione appaltante in ordine alla sua possibile applicabilità nel caso di specie.
Art. 6) Durata della concessione.
La durata della concessione decorre dalla data di materiale consegna all’aggiudicatario e in ogni modo il suo termine è fissato nelle ore 23:59:59 del 31/12/2027.
Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto, senza che intervenga avviso e/o disdetta.
Al termine della concessione, il concessionario trasmette al Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini regolare attestazione di conformità degli impianti elettrici eseguiti all’interno dei cimiteri per eventuali estensioni/modifiche degli impianti, [eventuale - oltre che relative ad eventuali migliorie in coerenza all’offerta presentata in sede di gara e più precisamente inerenti a
].
Art. 7) Oggetto e descrizione del servizio.
Il servizio di illuminazione votiva ed ambientale cimiteriale dovrà essere svolto
dal Concessionario nel rispetto del Capitolato Speciale d’Appalto, delle vigenti norme tecniche di settore, delle norme di disciplina dei Servizi Pubblici Locali e del Codice dei Contratti.
Il concessionario, con oneri a proprio carico, è tenuto:
a) all’installazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici comunali presenti all’interno dei cimiteri cittadini;
b) alle certificazioni previste dalla normativa vigente, in particolare ai sensi del
D.M. 37/08;
c) alla fornitura continua di energia elettrica previa volturazione (a proprio nome) di tutte le utenze per l’erogazione dell’energia per tutti i servizi attivi a fronte di contratto di utenza, assicurando l’alimentazione a tutte le lampade cimiteriali, agli uffici e servizi comunali, ed alle votive contrattualizzate;
d) alla fornitura ed eventuale sostituzione delle lampade (ambientali comunali e votive), alla sostituzione dei relativi portalampade (ove necessario) adeguati alla/e lampada/e, sempre in conformità e nel rispetto delle normative vigenti;
e) alla fornitura ed allaccio del porta-lampada e verifica della rispondenza alle norme di legge;
f) alla numerazione dei loculi esistenti (dove mancante), come quella già in essere al fine dell’identificazione della banca dati di cui al punto i);
g) all’ordinaria manutenzione di tutte le componenti degli impianti elettrici, ivi incluse le cabine di trasformazione Mt/Bt a servizio degli impianti stessi in uno alla manutenzione ordinaria delle componenti edili di complemento, ai fini della funzionalità e normale operatività generale delle medesime, oltre che della sicurezza di operatori (anche di imprese terze) e utenti;
h) alla gestione amministrativa e contabile dei contratti di utenza votiva e dei relativi canoni di abbonamento, comprese richieste di xxxxxxxx, riallaccio, spostamento, voltura, morosità, distacco, reclami.
i) a fornire, trimestralmente, su supporto informatico digitale aperto, l’evidenza di tutti i dati aggiornati in banca dati (nuovi allacci, lampade occasionali e disdette); inoltre il Concessionario dovrà fornire entro 5 giorni eventuali dati statistici richiesti dall’Ente concedente inerente al servizio votivo e/o ambientale;
j) all’allacciamento principale alla rete elettrica di distribuzione e per la relativa fornitura di energia per tutta la durata della Concessione nonché l’eventuale adeguamento della potenza contrattuale in base alle variazioni di assorbimento delle lampade in gestione;
k) all’estensione e gestione di nuovi rami votivi a servizio di nuove sepolture che potranno essere realizzati dal Comune e/o da Enti religiosi e/o morali concessionari di aree sulle quali sono presenti edifici per sepolture collettive;
l) a versare al Comune di Napoli il canone (aggio) annuo così come meglio precisato all’art. 4 del CSA;
m) impiegare, per la gestione amministrativa delle utenze, dei servizi attivi ed i relativi contratti, specifico software gestionale;
n) ad assumere tutte le spese necessarie per l’erogazione dei servizi richiesti;
o) a produrre/aggiornare la foto delle singole epigrafi a cadenza al più annuale. La
generica foto, opportunamente datata con marcatura elettronica visibile e tracciatura del relativo inserimento in piattaforma, dovrà garantire una chiara inquadratura della/e lampada/e perpetua/e attiva/e, dovrà essere resa disponibile anche al singolo utente tramite web (ogni utente avrà la possibilità di visualizzare la foto dell’epigrafe, contenente le perpetue attive, attraverso l’utilizzo delle proprie credenziali).
Il Concessionario, pertanto, nel fare uso degli impianti elettrici cimiteriali, è obbligato a conservare detti beni, e sui quali la medesima nulla potrà vantare, garantirà il corretto funzionamento ed il mantenimento in efficienza con le attività di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria e secondo le norme di disciplina in materia di impianti elettrici, ed in particolare dovrà:
- sostituire, quando ne ricorra la necessità, parti e componenti quali linee, trasformatori, interruttori di protezione, lampade, portalampade etc. non rispondenti al mantenimento delle condizioni di efficienza e sicurezza;
- effettuare verifiche, anche mediante misurazioni strumentali, sulle condizioni di sicurezza degli impianti ed il funzionamento dei dispositivi di protezione (interruttori differenziali, magnetotermici, verifica isolamento cavi e verifica messa a terra);
- su semplice richiesta del Comune, provvedere a propria cura e spese, per tutta la durata del contratto, all’assistenza ed eventuale spostamento o modifica dell’impianto che dovesse rendersi necessario per l’esecuzione di altri lavori o per la sistemazione di strade, piazzali, aiuole e simili;
- nel caso in cui il Comune facesse eseguire lavori di pavimentazione, sostituzione condutture idrauliche o sistemazioni architettoniche che rendessero indispensabili lo spostamento di cavi e condutture elettriche votive, il concessionario dovrà fornire le nuove scatole di derivazione, i tubi e i pozzetti alle ditte edili incaricate di tali opere. Esse dovranno provvedere, a proprie spese, alla posa delle tubazioni elettriche nonché alle opere di assistenza muraria necessarie al rifacimento degli impianti elettrici votivi. Ad opere edili concluse il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, alla posa dei cavi e al ripristino dell’erogazione di corrente alle lampade votive in ogni zona del civico camposanto.
Nelle attività di esercizio del servizio, sostituzione delle lampade, nuovi allacciamenti, manutenzione degli impianti, l’esecuzione delle lavorazioni dovranno essere compiute dal Concessionario a regola d’arte e secondo norme CEI, con prodotti marcati CE e certificati, quando ne ricorrono le condizioni, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i.. Tutti gli oneri finanziari relativi alle attività ed ai lavori di cui sopra per i quali è obbligato il Concessionario, nonché tutti quelli necessari all’espletamento del servizio in concessione, sono a carico del Concessionario medesima e compensati dalla riscossione dei proventi del servizio votivo.
Art. 8) Oggetto della concessione.
I - Il Concessionario gestirà funzionalmente ed economicamente il servizio di
illuminazione votiva ed ambientale cimiteriale per l'intera durata della concessione, in conformità al piano economico finanziario asseverato, e nel rispetto delle disposizioni in materia dettate dalla normativa vigente, posto che in capo allo stesso sarà integralmente trasposto il rischio operativo - così come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera zz) del D.lgs 50/2016 - ai sensi del comma 1 dell’art. 165 del medesimo Decreto Legislativo.
II - La gestione, come descritta ed articolata, comprende:
- assicurare la manutenzione ed il corretto funzionamento complessivo degli impianti elettrici presenti nei cimiteri cittadini di competenza dell'Amministrazione;
- gestire il servizio votivo ovvero realizzare nuovi impianti o allacci, distaccare gli utenti che hanno disdetto entro l’anno precedente o morosi (mancato pagamento entro la scadenza prefissata), trasferire l’erogazione del servizio per traslazione resti mortali;
- gestire tutte le attività necessarie alla riscossione dei canoni delle lampade votive, con particolare riferimento all’aspetto informatico (aggiornamento dinamico della banca dati), da rendersi secondo le esigenze dell'Ente, corrispondendo con cadenza trimestrale al Comune il relativo aggio;
- evitare dispersioni e consumi non necessari di energia elettrica che comunque sarebbero a carico del concessionario;
- consentire di ottimizzare i contratti di fornitura;
- farsi carico del costo dell’energia elettrica cimiteriale a servizio di strutture comunali: uffici, bagni pubblici, garitte, sala deposito, illuminazione ambientale cimiteriale, impianti elevatori comunali;
- anticipare i costi dell’energia ambientale di Enti religiosi o morali e provvedere al relativo recupero tramite le letture dei sottolettori già installati (in numero di 183) o da installare (circa ulteriori 88 all’interno del Cimitero Monumentale ove non ancora installati alla data d’inizio del servizio) dandone evidenza all’Amministrazione.
L’affidamento ha pertanto ad oggetto la gestione integrata del servizio di illuminazione votiva ed ambientale cimiteriale, la conduzione, conservazione, vigilanza e monitoraggio, sorveglianza e custodia, manutenzione, pronto intervento, rinnovo, trasformazione e innovazione tecnologica, nonché adeguamento degli impianti del Comune di Napoli.
Il concessionario assumerà gli impianti (cabine, quadri elettrici generali, impianti a rete di proprietà dell’Ente, apparati connessi all’illuminazione ambientale pubblica, rami votivi) nelle condizioni tecniche e di consistenza in cui essi si trovano.
Il concessionario provvederà altresì, a sua cura e spese, a volturare a proprio nome i 14 punti di fornitura dell’energia elettrica come riportati nel prospetto che segue:
[n.] | CIMITERO | POD | Tensione di consegna (V) | SITO |
1 | XXXXX (ad esclusione della zona ampliamento) | IT001E00254117 | 10.000 | Xxx Xxxxxxxxxxx |
0 | XXXXXX | XX000X00000000 | 380 | Xxx Xxxxx xxx Xxxxx |
0 | XXXXXXX | XX000X00000000 | 10.000 | Xxx Xxxxxxxxxx |
0 | MONUMENTALE + parte NUOVISSIMO | IT001E00202880 | 10.000 | Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx (Xxx. A) |
5 | Parte NUOVISSIMO | IT001E00202849 | 10.000 | Xxx X. Xxxxx xxx Xxxxxx (Xxx. X) |
0 | XXXXXXXXXX | XX000X00000000 | 10.000 | Xxx Xxxxxx 000 |
0 | XXX XXXXXXXX (xx esclusione della zona ampliamento) | IT001E00239179 | 10.000 | Xxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx |
0 | XXXXXXXXXXXXX | XX000X00000000 | 10.000 | Xxx Xxxxxxx 000 |
9 | BARRA | IT001E04366000 | 380 | Xxx Xxxxxxxxxx |
00 | XXXXXXX | XX000X00000000 | 380 | Xxx Xxx 00 |
00 | XXXXXXXX (xxxxxxx) | IT001E04365731 | 380 | Xxx xxx Xxxxxxxx xxx |
00 | XXXXXXXX (ampliamento) | IT001E84815371 | 380 | Xxx xxx Xxxxxxxx xxx |
00 | XXXXX (xxxxxxxxxxx) | XX000X00000000 | 380 | Xxx Xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxx xxx |
00 | XXX XXXXXXXX (ampliamento) | IT001E84811770 | 380 | Via del Cimitero snc |
Art. 9) - Aggio da corrispondere all’amministrazione comunale.
Il Concessionario deve corrispondere al Comune di Napoli un aggio annuo pari alla percentuale del % (44,454% + %) dei ricavi (ad esclusione delle cauzioni), offerto in sede di gara e comunque pari ad almeno 2.000.000,00 €/anno oltre IVA a prescindere dai ricavi effettivi. Detto importo dovrà essere corrisposto in quattro rate trimestrali (dell’importo minimo pari ad € 500.000,00 oltre IVA) come dettagliato agli artt. 4 e 5 del CSA.
Art. 10) Garanzie.
Cauzione definitiva
Il concessionario costituisce garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s. m.i., nella forma di fideiussione bancaria [oppure polizza assicurativa] n. (Allegata al presente atto sub ), rilasciata in data
/ /202_ da , nella misura del del valore stimato della concessione al netto dell’IVA a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, nonché del rimborso delle spese che il Comune di Napoli dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per fatto del concessionario a causa di inadempimento o non corretta esecuzione del servizio. La citata cauzione è altresì a garanzia della mancata restituzione delle eventuali somme non contabilizzate fino alla concorrenza di
€250.000,00 (oltre IVA) in termini di lavorazioni edili (OG1) e di € 1.250.000,00 (oltre IVA) in termini di lavorazioni impiantistiche (OG10) come meglio precisato negli atti di gara.
La fideiussione bancaria [oppure polizza assicurativa] deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune di Napoli.
Il concedente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per la concessione de qua nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di
valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio. Il Comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della concessione.
Responsabilità civile e polizza assicurativa.
Il Concessionario è responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso il Comune di Napoli che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante, che dopo l’erogazione delle prestazioni, per colpa e negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente. Il Comune è pertanto esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio. Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per la mancata osservanza dei termini della concessione.
Il concessionario si impegna a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione a persone e cose ed, a tal fine, consegna alla stazione appaltantela propria polizza di RCT aziendale recante i seguenti estremi
……………………………….. prodotta in relazione a un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 a favore del Comune di Napoli.
Art. 11) Consegna degli impianti. Attivazione del Servizio.
Il concessionario prende in carico, in data rilevata da apposito verbale sottoscritto fra le parti e redatto dal Responsabile del procedimento, gli impianti elettrici cimiteriali di competenza comunale (ivi incluse le cabine elettriche) come meglio precisato nella Relazione Tecnico-Illustrativa, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; egli dovrà accertarsi che gli stessi siano realizzati in conformità alla normativa vigente e dovrà apportare a sue spese tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni dovesse ritenere necessarie all’efficace espletamento del servizio e secondo risorse desumibili dall’offerta di gara e/o dal piano economico e finanziario asseverato.
Il concessionario dovrà conservare, durante la concessione, tali impianti in buono stato di manutenzione, provvedendo ad eventuali adeguamenti alle normative in materia di impianti di illuminazione votiva e di sicurezza, a miglioramenti e/o integrazioni, ove prescritto da disposizioni in materia, senza poter pretendere dal Comune di Napoli alcun compenso o indennità. Il concessionario, inoltre, dovrà, a
sue spese, ripristinare l’impianto in caso di danni naturali, vandalici o derivanti da qualsiasi altra causa, senza potersi rivalere sull’Ente concedente.
Art. 12) Modalità di gestione della concessione.
I - Il Concessionario si obbliga a gestire il servizio di illuminazione votiva ed ambientale - in uno a tutte le altre attività previste in seno al Capitolato Speciale d’Appalto oltre che nell’offerta presentata in sede di gara - in conformità agli atti ed agli elaborati approvati con Determinazione Dirigenziale n. E1096/2022/ del /10/2022, assumendosi ogni responsabilità in ordine alla buona esecuzione dello stesso nell’intero periodo di vigenza della concessione.
II - II Concedente, tramite il Responsabile del Procedimento o un suo delegato, potrà accedere ai cantieri e verificare lo stato di avanzamento delle attività rese e degli interventi realizzati nelle aree di interesse ricomprese fra quelle di intervento.
Art. 13) Revisione del corrispettivo.
Riequilibrio in favore del concessionario
I - Nei casi indicati dall'art. 165, comma 6°, del D.Lgs. n. 50/2016, fermo quant'altro pattuito nella presente convenzione, si procederà alla revisione del piano economico finanziario. II Concedente assumerà tempestivamente le determinazioni di propria spettanza necessarie ad assicurare il riequilibrio economico e finanziario dell'investimento.
II - Ai fini dell’eventuale adozione di provvedimenti di riequilibrio economico-finanziario della concessione, saranno considerati significativi, rispetto al V.A.N. rilevabile dal piano economico e finanziario presentato in sede di offerta dall’aggiudicatario, scostamenti pari o superiori al 50% e limitatamente alla quota eccedente detto 50%.
L’istanza di riequilibrio dovrà essere motivatamente presentata dal Concessionario in via formale, tramite inoltro al Responsabile del Procedimento, entro e non oltre il 31/12/2026.
Ove l’istanza del concessionario sia fondata, il Concedente applicherà quanto previsto al comma 2 del precitato art. 165 del D.lgs 50/2016, concorrendo al ripristino dell’eventuale lesione dell'equilibrio tramite l’apporto di contributi in denaro di tipo diretto ovvero tramite eventuale scorporo dell’aggio complessivo a riconoscersi al Concedente relativamente all’annualità 2027.
In ogni modo alcun provvedimento di riequilibrio potrà essere posto in essere in relazione a richieste del Concessionario inerenti questioni strettamente afferente al rischio operativo, così come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera zz) del D.lgs. 50/2016, posto in capo al medesimo all’atto di sottoscrizione del contratto di concessione.
In particolare, non troveranno accoglimento richieste di riequilibrio che vertano:
● sulla eventualmente avvenuta diminuzione, in corso d’opera, dei ricavi complessivi legati agli incassi dei canoni da parte degli utenti per intercorsa contrazione della domanda in ordine a fluttuazioni del mercato, ciò rientrando appieno nel rischio operativo in capo al concessionario;
● Sulla diminuzione del V.A.N. legate a consegna del servizio effettuata in data successiva al 01/01/2023;
● sull’aumento delle spese del personale - ivi inclusi gli emolumenti di figure apicali, manageriali e prestatori di servizi di consulenza, salvo eventuali aggiornamenti previsti dai CCNL.
● Sull’arbitrario aumento, più in generale, di tutti i costi di gestione (ivi incluse fidejussioni, assicurazioni, acquisti di materiale, forniture, spese per la formazione specifica del personale dipendente) non supportato dall’evidenza di atti di portata generale (tra le altre, decreti legge, decreti attuativi, Leggi e regolamenti dello Stato - anche a recepimento di direttive europee -, Leggi e regolamenti regionali, etc.) che giustifichino l’insorgenza di maggiorazioni di specifiche voci di spesa - purché legati ad attività connotate dall’avere piena attinenza in ordine all’esigenza di garantire la più efficace e continua resa della concessione in parola non legate a fatto del concessionario.
Riequilibrio in favore del concedente
Con riferimento alle sole annualità 2026 e 2027, ove alcune delle voci di spesa previste nel piano economico finanziario asseverato dell’aggiudicatario non vengano/(debbano essere) realmente impegnate in corso d’opera in occorrenza di evidenze fattuali verificate in contraddittorio fra le parti - con particolare riferimento a oneri di tipo manutentivo, connesse ad opere le quali, con ogni probabilità, saranno realizzate, a fini esigenziali ed operativi, entro la prima metà della durata effettiva del rapporto concessorio - è previsto un riequilibrio in favore del concedente.
Le modalità di quantificazione della misura di riequilibrio, su istruttoria del Responsabile del Procedimento previamente inviata al Concessionario sono indicate nella pertinente sezione dell’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 14) Ricavi della gestione.
Il corrispettivo dovuto al Concessionario deriverà dalla gestione funzionale ed economica del servizio d’illuminazione votiva. La gestione avverrà in conformità al piano economico finanziario e all'offerta complessivamente proposta.
In relazione alla sola annualità 2023, coerentemente a quanto indicato all’art. 5 del Capitolato Speciale d’appalto (“Precisazioni su eventuali rimborsi a carico del Concessionario”), a insindacabile valutazione del Concedente e per eventuali motivi di opportunità, atteso che trattasi di servizio con canone annuale, lo stesso si riserva lo svolgimento in proprio di tutte o quota parte delle attività necessarie all’erogazione dei servizi e all’incasso diretto dei canoni in luogo del Concessionario.
Ove si ricadesse in detta eventualità, nel medesimo articolo è indicata la disciplina economica correlata agli incassi, al riversamento di tutti i canoni inerenti all’annualità 2023 dal Concedente al Concessionario nonché ai rimborsi tipologicamente ivi citati che il Concessionario dovesse corrispondere al Concedente.
Il sistema tariffario da applicare è riportato nel capitolato speciale d'appalto.
Dall’avvio della concessione, le tariffe da applicare all’utenza - stabilite con combinato disposto della Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 31/03/2019 e della Delibera di Giunta Comunale n. 287 del 21/06/2019.
Le tariffe sono aggiornate ogni 31 dicembre (la prima verifica sarà effettuata il 31/12/2023), se si registra un aumento ISTAT (indice FOI generale) complessivamente superiore al 5% rispetto al mese di gennaio 2022 o all’ultimo aggiornamento (nel caso di aggiornamenti successivi).
Art. 15) Oneri ed obblighi a carico del Concedente.
I - Il Concedente dovrà collaborare, per tutta la durata della concessione, con il Concessionario per la migliore gestione della concessione affidata, adottando tutti quei provvedimenti, di sua competenza, necessari per dare piena attuazione ed esecuzione alle leggi e/o regolamenti disciplinanti il servizio in oggetto nonché per eliminare ogni impedimento alla regolare esecuzione del medesimo in base ai documenti approvati ed alla presente convenzione.
II - Il Concedente, tra l'altro, è obbligato:
a) a consegnare gli impianti oggetto della concessione;
b) ad adottare, nei termini previsti nel presente atto, tutti i provvedimenti ed atti necessari alla realizzazione ed alla riuscita del servizio in conformità agli atti di gara ed al piano economico finanziario asseverato così come presentato dal Concessionario;
c) a concedere l'aggiornamento delle tariffe quando richiesto dal Concessionario in base ai criteri di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto;
d) a espletare, ove ne sussistano le condizioni, la funzione di garanzia di cui all’art. 5 del CSA sezione “Precisazioni su eventuali rimborsi a favore del concessionario”.
Art. 16) Oneri ed obblighi a carico del Concessionario.
I - Con la sottoscrizione del presente atto il Concessionario, oltre che al pieno rispetto di tutto quanto previsto nella presente convenzione e negli atti qui richiamati, si obbliga a:
1) entro 360 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, realizzare eventuali lavori di adeguamento e ristrutturazione degli impianti esistenti, nonché l'occultamento dei cavi elettrici, mediante la eliminazione delle linee aeree eventualmente esistenti ed il loro posizionamento in apposite tubazioni interrate (ove possibile), oppure in aderenza ai muri di sostegno, il tutto da effettuarsi a perfetta regola d'arte in modo da non arrecare pregiudizio all'estetica del luogo ed ai manufatti esistenti;
2) tutti gli interventi indicati al presente articolo dovranno essere eseguiti senza poter vantare alcuna richiesta di compenso ulteriore in quanto gli stessi si riterranno ammortizzati con i proventi di gestione;
3) tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi danno a persone e cose che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione; il Comune resta comunque estraneo alle responsabilità fra il concessionario e gli utenti, i fornitori, i prestatori d'opera ed i terzi in genere;
4) sgomberare completamente, nei casi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamenti degli impianti, entro 2 giorni dall’ultimazione, il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'appaltatore;
5) curare a proprie spese la perfetta manutenzione di tutto l'impianto, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero, nel tempo, deteriorate o fuori servizio, dirigere l'esercizio degli stessi impianti e fornire energia elettrica per illuminazione votiva a chiunque ne faccia domanda, purché il richiedente accetti le disposizioni e soddisfi alle condizioni previste dall’Ente comunale, da indicarsi nel contratto di abbonamento per gli utenti;
6) osservare scrupolosamente le disposizioni ed i patti contenuti nel capitolato speciale d’appalto e nel contratto con gli utenti, nonché il vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria (DPR 285/90), la Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12 e s.m.i, il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi funebri e cimiteriali, impegnandosi a conformarsi rispetto a qualsiasi evoluzione/innovazione normativa (e regolamentare) degli stessi dovesse insorgere in corso di concessione;
7) servirsi di idoneo personale con adeguate qualità morali, educato e rispettoso sia verso il pubblico sia verso il personale preposto al cimitero, con facoltà del comune di pretendere l'allontanamento dei dipendenti che avessero dato luogo a reclami per incapacità, indisciplina e per poca riguardosa condotta verso il pubblico e verso il personale preposto al cimitero;
8) curare che gli impianti votivi funzionano ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni o interruzioni dovute a causa di forza maggiore (incendi, scioperi, gravi eventi atmosferici, atti vandalici, interruzione somministrazione di energia elettrica, etc.) e senza responsabilità del concessionario;
9) provvedere all’attivazione dell’utenza non oltre i dieci giorni dal perfezionamento della richiesta di xxxxxxxx (quest’ultima desumibile da consultazione di apposita sezione del portale dedicato);
10) provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, non oltre i sette giorni, delle lampadine fulminate, rotte, asportate o mancanti per qualsiasi motivo;
11) provvedere a propria cura e spese a quegli spostamenti di cavi e conduttori che si rendessero necessari in seguito ai lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione e funzionamento eseguiti dal comune ed al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori e di tutti gli interventi agli impianti;
12) assicurare una reperibilità telefonica a disposizione degli utenti, nei normali orari di ufficio, per gli adempimenti di cui sopra. Detta reperibilità non dovrà in alcun modo rivelarsi un servizio a pagamento per l’utenza, salvo la normale tariffa della semplice chiamata telefonica, ove prevista;
13) indicare su un apposito cartello affisso ad ogni ingresso al Cimitero i recapiti telefonici ed i riferimenti per i contatti via internet a cui devono far riferimento gli utenti per la richiesta di nuovi allacci, segnalazioni e/o altre informazioni;
14) effettuare regolarmente la corresponsione degli importi dovuti al comune per la concessione del servizio in argomento;
15) tenere costantemente aggiornato l'elenco delle utenze su apposito formato dal quale dovranno chiaramente risultare, tra le altre, i seguenti dati:
- titolare del contratto di illuminazione votiva;
- individuazione del luogo dell'utenza;
- individuazione del defunto dedicatario dell'utenza (epigrafe);
- date di attivazione e scadenza dell'utenza;
- ogni altro dato ritenuto utile dal Concedente al fine di un corretto monitoraggio della commessa e, più in generale, dell’andamento del mercato.
16) trasmettere formalmente al Servizio Tecnico Cimiteri tale elenco su supporto informatico (file excel) con cadenza trimestrale (cfr. punto i) dell’art. 6 del e
C.S.A. “modalità di esecuzione del servizio - prestazione ed oneri”);
17) Il Concessionario è tenuto a digitalizzare sull’apposita piattaforma ogni richiesta avanzata dall’utenza del servizio votivo;
18) distribuire l'energia elettrica per l'illuminazione delle sepolture, delle aree per campo comune, degli ossari dei loculi dei cinerari e delle cappelle, dietro pagamento del relativo canone;
19) per il necessario funzionamento degli impianti il Concessionario dovrà provvedere alla volturazione dei quattordici contatori elettrici di cui alla seguente tabella:
[n.] | CIMITERO | POD | Tensione di consegna (V) | SITO |
1 | XXXXX (ad esclusione della zona ampliamento) | IT001E00254117 | 10000 | Xxx Xxxxxxxxxxx |
0 | XXXXXX | XX000X00000000 | 380 | Xxx Xxxxx xxx Xxxxx |
0 | XXXXXXX | IT001E00248017 | 10000 | Xxx Xxxxxxxxxx |
0 | MONUMENTALE + parte NUOVISSIMO | IT001E00202880 | 10000 | Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx (Xxx. A) |
5 | restante parte NUOVISSIMO | IT001E00202849 | 10000 | Via S. Xxxxx xxx Xxxxxx (Cab. B) |
6 | PONTICELLI | IT001E04366006 | 10000 | Xxx Xxxxxx 000 |
0 | XXX XXXXXXXX (xx esclusione della zona ampliamento) | IT001E00239179 | 10000 | Xxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx |
0 | XXXXXXXXXXXXX | XX000X00000000 | 00000 | Xxx Xxxxxxx 000 |
9 | BARRA | IT001E04366000 | 380 | Xxx Xxxxxxxxxx |
00 | XXXXXXX | XX000X00000000 | 380 | Xxx Xxx 00 |
00 | XXXXXXXX (xxxxxxx) | IT001E04365731 | 380 | Xxx xxx Xxxxxxxx XXX |
00 | XXXXXXXX (ampliamento) | IT001E84815371 | 380 | Xxx xxx Xxxxxxxx XXX |
00 | XXXXX (xxxxxxxxxxx) | XX000X00000000 | 380 | Xxx Xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxx XXX |
00 | XXX XXXXXXXX (ampliamento) | IT001E84811770 | 000 | Xxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx |
20) realizzare, gratuitamente per il Comune di Napoli, l’eventuale estensione dell’impianto di illuminazione votiva in dipendenza dell’aumento delle utenze e/o dell’ampliamento dei cimiteri e dei suoi impianti. Alla scadenza del servizio anche questi nuovi impianti risulteranno automaticamente trasferiti al Comune, senza necessità d’indennità, oneri ed indennizzi alcuni;
21) garantire l’annuale effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria edile e manutenzione straordinaria impiantistica sino a concorrenza degli importi minimi previsti a riguardo nel proprio piano economico finanziario
(e comunque per un valore non inferiore ad 300.000,00 €/anno (50.000,00 €/anno
+ 250.000,00 €/anno) indicato nello Schema di Piano Economico Finanziario posto dal Concedente a base di gara).
Ciò con particolare riferimento alle prime 3 annualità 0000-0000-0000 (ove se ne suppone la maggiore esigenza) - salvo poter ricorrere, in riferimento alle sole annualità 2026 e 2027 e ove ne sussistano condizioni oggettive oltreché verificate in contraddittorio, a quanto specificato all’art. 20 del C.S.A. alla sottosezione “Riequilibrio in favore del concedente”;
22) attivare entro e non oltre 60 giorni dalla consegna del servizio il sistema informatico (portale) dotato di idonea geo-referenziazione, con particolare ma non esclusivo riferimento a cappelle, edicole e monumenti privati;
23) implementare entro e non oltre 365 giorni dalla consegna del servizio, la geo-refenziazione di cappelle, edicole e monumenti privati che usufruiscono del servizio votivo, contestualmente recependo i dati già in possesso del Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini in riferimento agli edifici collettivi.
Fermo restando quanto specificato negli articoli precedenti, sono a carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune Concedente, i seguenti oneri nessuno escluso, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di Concessione quanto se stabiliti o accresciuti successivamente:
1) tutte le spese dirette ed indirette, per beni di consumo o durevoli, personale, forza motrice, automezzi attrezzature ecc.;
2) tutte le spese inerenti le retribuzioni ed assicurazioni sociali, prevenzione degli infortuni sul lavoro, derivanti da leggi, decreti e contratti collettivi di lavoro per il proprio personale;
3) tutte le spese derivanti dallo smaltimento dei rifiuti prodotti nell’espletamento del servizio;
4) tutte le spese derivanti dalla raccolta e dal trasporto in discarica o ad altro impianto autorizzato, compreso il relativo conferimento del materiale di risulta derivanti da eventuali opere edili ecc.;
5) tutte le spese di acquisto, uso e manutenzione relative ad attrezzi, strumenti, utilizzo di nolo o mezzi meccanici, acquisto di materiali, anche di pulizia e quanto altro necessario per la regolare esecuzione delle attività stesse;
6) tutte le spese necessarie per l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, ivi compresi i dispositivi di sicurezza collettiva ed individuale, formazione ed informazione per i lavoratori, ecc.;
7) tutte le spese tecniche necessarie alla:
- corresponsione dei compensi incentivanti dei dipendenti del concedente che ricoprono ruoli operativi nell’ambito della presente concessione per effetto di incarichi formali, conferiti in fase anteriore o posteriore rispetto alla stipula contrattuale, ivi inclusi i compensi legati alle attività di verifica di conformità di cui all’art. 28 del Capitolato Speciale d’Appalto;
- corresponsione dei compensi professionali delle figure tecniche individuate dal
concessionario per la realizzazione e la contabilizzazione delle opere connesse alla manutenzione ordinaria o all’esecuzione di migliorie (quest’ultime, ove presenti nell’offerta dell’aggiudicatario),
8) l’obbligo di fornire e predisporre tutti gli stampati e moduli occorrenti all’esercizio del servizio. Si fa riferimento, a titolo di esempio, alla modulistica per richiedere variazioni contrattuali, comunicare modifiche di dati anagrafici, ovvero presentare richiesta di disdetta per intervenuta mancanza di interesse per il servizio o per rappresentare l’insorgenza di circostanze quali l’esumazione;
9) L’onere delle spese di contratto come spese di registrazione, diritti e spese contrattuali ed ogni altra imposta inerente la concessione del servizio;
10) il Concessionario è tenuto a adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti e le misure di sicurezza, nonché rispettare le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro; tutte le responsabilità civili e penali relative ai lavori, anche se eseguiti in economia, sono a completo carico del solo Concessionario;
11) l’obbligo di fornire entro il 30 giugno 2026 gli schemi elettrici aggiornati di tutti i cimiteri oggetto della concessione, con evidenziazione, ove sostanziali, delle eventuali addizioni/integrazioni effettuate in corso di concessione;
12) Effettuare la postalizzazione massiva cartacea e/o telematica degli avvisi di pagamento agli utenti. In tal senso, il concedente si riserva di indicare l’elenco degli utenti ai quali, contestualmente alla trasmissione dell’avviso in parola, andranno inviate comunicazioni integrative, atteso che sarà facoltà del concedente stesso richiedere a riguardo l’adduzione fino a 3 fogli (6 facciate) di stampa. Il relativo testo, a integrazione di quanto pertinente all’avviso di pagamento, sarà trasmesso dal concedente al concessionario in tempo utile secondo formati file compatibili con quelli in uso a quest’ultimo.
Il concessionario porrà in essere dette attività integralmente a propria cura e spese e si impegna a rendicontare sugli esiti, secondo format di riscontro da concordare previamente con il concedente, il quale dovrà poterne effettuare rapida consultazione.
E’ dunque facoltà del concessionario, sulla base del database a disposizione, suddividere l’attività di trasmissione degli avvisi di pagamento all’intera platea di utenti dotati di contratti attivi in una fase di invio digitale (per coloro che sono dotati di indirizzo email valido) e invio cartaceo agli indirizzi fisici indicati nel database stesso, indicando in opportuni prospetti di sintesi gli esiti di dette distinte tipologie di invio.
13) Al termine della concessione, il concessionario trasmette al Comune di Napoli regolare attestazione di conformità di tutti gli impianti elettrici gestiti e/o realizzati ex novo.
Altresì devono essere rispettate tutte le indicazioni di cui all’art. 21 del C.S.A.
Art. 17) Subentro della società di progetto. Cessione delle quote di partecipazione.
I - Secondo la previsione del bando di gara, a valle dell’aggiudicazione, il Concessionario ha costituito, con un capitale sociale non inferiore a quello fissato nel disciplinare di gara, una società di progetto, la quale subentra nel rapporto di
concessione a titolo originario, ai sensi dell'art. 184, comma 1°, del D.Lgs.n. 50/2016.
II - Le azioni o quote della società di progetto potranno essere cedute a terzi, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società fino alla data di emissione del certificato di collaudo delle opere. La cessione delle quote e/o delle azioni potrà essere effettuata esclusivamente a favore di soggetti in possesso dei requisiti generali di idoneità previsti per qualsiasi privato contraente con la pubblica amministrazione. In tal caso il socio cedente dovrà far pervenire alla società di progetto la documentazione attestante i requisiti in capo al soggetto cessionario. La stessa documentazione dovrà essere trasmessa al Responsabile del procedimento, che entro quindici giorni dal ricevimento potrà richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti; in mancanza di richieste o osservazioni, il socio potrà cedere le quote al soggetto prescelto.
III - Resta inteso che sino alla costituzione della società di progetto tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione incombono sul Concessionario, il quale è tenuto ad ottemperarvi.
Art. 18) Risoluzione e decadenza.
I - Il reiterato inadempimento del Concessionario anche ad uno solo degli obblighi assunti con il capitolato speciale d’appalto allegato al presente contratto, potrà comportare la risoluzione del contratto di Concessione.
Il Concedente ha potestà di risolvere il rapporto concessorio e dichiarare la decadenza, previa comunicazione di avvio del procedimento ed invito e diffida al Concessionario ad eliminare entro 30 giorni ogni causa di inadempimento o inosservanza degli obblighi previsti nella presente convenzione.
II - In particolare, la decadenza potrà essere dichiarata, previa comunicazione di avvio del procedimento e diffida:
1. arbitrario abbandono dei servizi oggetto della concessione;
2. mancato pagamento del canone di cui all’art. 4 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito e comunque trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza stabilita dal medesimo articolo;
3. grave e ripetuta inadempienza nelle attività e lavori di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti;
4. esercizio di attività commerciale abusiva all’interno dei cimiteri;
5. esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel capitolato;
6. in caso di cessione o subconcessione di contratto;
7. ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda impossibile la prosecuzione della Concessione ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile;
8. in caso di subappalto non autorizzato ovvero in caso sub-affidamento del servizio;
9. in caso di mancata attivazione delle sedi operative da istituire ai sensi dell’art.13 del capitolato, ovvero in caso di arbitraria disattivazione delle
stesse o quota parte delle medesime;
10. la grave inadempienza degli obblighi contrattuali, laddove vi sia presenza di gravi inadempimenti che comportino pericolo alla pubblica e privata incolumità, attenendo alla sicurezza dei cittadini dei dipendenti del concessionario e del Comune, con ogni riserva di agire per il risarcimento del maggior danno subito;
11. il superamento, in termini di penali complessivamente elevate al concessionario in un anno, della quota del 10% del corrispondente fatturato annuo di gestione del servizio. In tal caso la risoluzione si verificherà di diritto per il solo fatto che il Comune di Napoli abbia accertato il citato superamento;
12. Il mancato contestuale pagamento delle penali maturate in uno alla quota trimestrale di aggio da riconoscersi al Concedente di cui agli artt. 4 e 5 del CSA;
13. Il mancato contestuale pagamento delle altre somme tipologicamente indicate nell’art. 16 del CSA;
14. L’inosservanza di quanto previsto al punto 20) dell’art. 18 del CSA (“Oneri ed obblighi del concessionario”);
15. quando il Concessionario (in ogni sua componente dell’eventuale raggruppamento) incorra in una procedura concorsuale;
16. quando venga revocata l’iscrizione alla white list (ex comma 53 art. 1 Legge 190/2012 lett. i bis) ovvero venga esitata negativamente l’istanza d’iscrizione alla medesima anche di uno soltanto dei componenti del raggruppamento inerenti alla prestazione principale o, in caso di RTI verticale, alla detentrice della categoria OS30.
III - Il Concessionario potrà chiedere e ottenere la risoluzione della concessione qualora il Concedente, nell'ambito delle aree cimiteriali interessate dalla presente concessione, affidi ulteriori concessioni/servizi per la gestione dell'illuminazione votiva ovvero provveda in proprio al medesimo;
IV - In caso di risoluzione per inadempimento del Concedente ovvero nel caso di recesso da parte di quest’ultimo per motivi di pubblico interesse, al Concessionario saranno dovuti, fatto salvo il maggior danno, ai sensi dell’art.176 D.Lgs. n. 50/2016:
a) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
b) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l’opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.
V - Ai sensi del comma 5 dell'art. 176 D.Lgs. n. 50/2016, le somme di cui alle lettere a) e b) del precedente capo IV (comma 4 del medesimo articolo) sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell’articolo 185, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in
vigore del D.lgs. 50/2016 e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
VI – Ai sensi del comma 5-bis. dell'art. 176 D.Lgs. n. 50/2016 senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 4 dello stesso articolo, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, lo stesso ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’opera, incassando i ricavi da essa derivanti, sino all’effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante.
VII – Ai sensi del comma 6 dell'art. 176 D.Lgs. n. 50/2016, l’efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore delle somme previste al comma 4 del medesimo art. 176.
Art. 19) Inadempienze e Penali.
Ove riscontrasse la violazione degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto (art. 22), il Comune di Napoli, nella persona del Responsabile del Procedimento, provvederà alla formale contestazione a mezzo PEC comunicata dal concessionario.
Il Responsabile del Procedimento, rilevata la necessità di applicazione di una penale, procede quindi alla quantificazione della stessa sulla base delle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e all’invio del preavviso in forma scritta al Concessionario. Quest’ultimo, entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso ha la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni, sulla base delle quali il Responsabile del Procedimento può, ravvisati giustificati motivi, decidere per la decadenza o la decurtazione della penale.
In ogni caso il Responsabile del Procedimento è tenuto a comunicare al Concessionario l’esito della valutazione sulle controdeduzioni.
Ove, a giudizio del Comune, le controdeduzioni risultassero irrilevanti, saranno applicate le seguenti penalità:
A. euro 150,00 per ogni giorno di ritardo del pagamento (rispetto alla data di accredito prevista dell’intero importo) delle rate trimestrali di aggio che dovranno avvenire entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, oltre che degli ulteriori additivi importi - legati a penalità e/o somme a debito eventualmente maturate - a carico del concessionario e di cui all’art. 16 del CSA;
B. euro 10,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai 10 giorni previsti dal perfezionamento della richiesta del singolo allaccio;
C. euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di interventi a carattere d’urgenza e/o riferiti alle risoluzioni di guasti, situazioni impiantistiche e disfunzioni che possano ledere l’incolumità di addetti e/o cittadini,
D. euro 10,00 per ogni lampada spenta o non riattivata entro 7 giorni lavorativi dalla segnalazione ed € 2 per ogni giorno di ulteriore ritardo,
E. euro 150,00 riferito ad ogni mancata azione di segnalazione e protezione da adottare nel corso dell’esecuzione di lavori e che possono determinare pericolo
per addetti o cittadini,
F. euro 150,00 per ogni comportamento scorretto e discriminatorio verso gli utenti che chiedono l’esplicazione delle prestazioni oggetto della concessione, fatta salva l’azione che potrà essere intrapresa dall’utente medesimo ed alla quale risponde il concessionario;
G. ritardi nella trasmissione degli aggiornamenti dei dati nel sistema informatico: penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal ricevimento del sollecito da parte dell’Amministrazione;
H. Euro 10,00 per ogni riscontrato dato inesatto/incomprensibile (esempio codice fiscale errato, e-mail e/o riferimenti utenti non corrispondenti);
I. Euro 50,00 per inadempienze varie: penale applicata una tantum e/o per ogni giorno fino all’eliminazione dell’inadempienza, applicata dal Responsabile del Procedimento a suo insindacabile giudizio, su inadempienze contrattuali non contemplate nei precedenti punti, quali, a titolo esemplificativo, mancato riscontro a note, richieste, o ordinativi da parte degli uffici competenti, mancata presentazione a seguito di convocazione, mancata esposizione di cartelli, mancata assistenza a sopralluoghi e saggi, insufficiente livello di pulizia dei componenti l’impianto, ecc.;
J. Euro 1,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni contratto di utenza nell’aggiornamento della foto di cui al punto o) dell’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto “MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE ED ONERI” (L’entità della penale è legata alla singola utenza ed è indipendente dal numero di lampade);
K. Euro 300,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai 60 giorni - (termine di consegna previsto) del sistema informatico (portale) dotato di idonea geo-referenziazione di cui al punto 22) dell’art.18 del Capitolato Speciale d’Appalto. La penale verrà applicata anche nel caso di consegna parziale, incompleta e/o erronea rispetto alle prescrizioni del medesimo Capitolato;
L. Euro 2,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai 365 giorni - (termine di consegna previsto) e per ogni cappella, edicola e monumento privato che usufruisce del servizio votivo non georeferenziato;
M. In caso di ritardato avviamento o interruzione del servizio, per ciascun plesso cimiteriale, non imputabile a cause di forza maggiore, ed inteso come mancato funzionamento degli impianti, superiore ad un giorno, verrà applicata la penale Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ulteriore mancato funzionamento;
N. Euro 500,00 per ogni giorno (o frazione di giorno) di chiusura, e per ogni singolo sportello di front-office, tale da comportare la mancata copertura minima di cui all’Art.13 del Capitolato Speciale d’Appalto (“SEDI OPERATIVE, COMUNICAZIONI E REPERIBILITÀ”);
X. Xxxxxxxxx/ritardi nell’installazione degli 88 sottolettori di cui al punto P) di cui all’articolo 16 del presente Capitolato Speciale d’Appalto (“Modalità di esecuzione del servizio - Prestazioni ed oneri”). 100,00 €/per giorno ogni di ritardo e per ogni sottolettore non installato rispetto alle tempistiche indicate
dall’aggiudicatario in sede di offerta;
P. [eventuale Omissioni/ritardi rispetto dell'offerta di installazione di appositi trasformatori che modificano la tensione da 160V/24V all’interno di quota parte del cimitero Nuovissimo di cui al punto p) di cui all’articolo 16 (del presente Capitolato Speciale d’Appalto (“Modalità di esecuzione del servizio - Prestazioni ed oneri”). € 100,00 per ogni giorno di ritardo di mancata integrale esecuzione della prestazione, da intendersi rispetto alle tempistiche massime indicate dal Concedente negli atti di gara (365 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna)].
L’applicazione di tutte le penali avverrà mediante corrispondente maggiorazione dalle somme dovute all’Amministrazione in termini di aggio sulla quota trimestrale del canone annuo. Ciò, relativamente al pagamento immediatamente successivo alla definizione della penale stessa.
Art. 20) Subappalto.
In relazione alle lavorazioni previste in concessione, coerentemente all’art. 27 del Capitolato Speciale d’appalto, è consentito il subappalto.
L’aggiudicatario, in sede di offerta, pur in possesso di tutte le qualificazioni ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni:
categoria nella percentuale di …… %;
categoria ……….. nella percentuale di …… %; categoria ……….. nella percentuale di …… %.
[ovvero non si è avvalso della facoltà di poter subappaltare le suddette lavorazioni].
……………………………………………………..
Art. 21) Rendicontazione Opere di Manutenzione.
Nell’arco temporale di vigenza della concessione, per la contabilizzazione delle manutenzioni connesse alla gestione del servizio in concessione, sarà utilizzato il prezzario Lavori Pubblici Regione Campania 2022 e, per i prezzi non presenti, quello DEI I semestre 2022 con revisione prezzi di aprile 2022.
Ai prezzi unitari verrà applicato il ribasso percentuale offerto sulle opere di manutenzione, come desumibile dall’offerta economica presentata dall’aggiudicatario.
Art. 22) Controversie.
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'esatta interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto, non componibile tra le parti, sarà devoluta al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Napoli.
Art. 23) Obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il Concessionario è tenuto all’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i. Si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione comunale ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli dell’inadempimento
della propria controparte (appaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 24) Codice di comportamento.
La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014 e ss.mm.ii con Delibera di G.C. n. 217 del 29 aprile 2017 - visionabili sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx in "Amministrazione trasparente" - le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le sanzioni sono previste all'art. 20 comma 7 di detto codice. In tutti casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Nel caso di gravi e reiterate violazioni di detto codice, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto.
Art. 25) Trattamento dei dati personali.
Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.
I dati personali relativi agli utenti del servizio di illuminazione votiva potranno essere oggetto di trattamento informatico o manuale sia da parte dell’Amministrazione Comunale che dal concessionario, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli fini inerenti al contratto di fornitura del servizio.
All’art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto, cui si fa integrale rimando, il Concedente fornisce, ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, le informazioni utili al trattamento dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente atto, il Concessionario garantisce di conformarsi pienamente a dette prescrizioni.
Art. 26 Protocollo di Legalità.
Il sig. , nella qualità, dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al “Protocollo di Legalità in materia di Appalti”, stipulato in data 1/8/2007 e recepito dal Comune di Napoli con Deliberazione di Giunta comunale n. 3202 del 5/10/2007, e di accettare espressamente le clausole di cui all' art. 8 dello stesso, che di seguito si riportano: Xxxxxxxx n. 1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all' Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell' imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l' assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all' art. 10 del
D.P.R. 252/'98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d' interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell' impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all' impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3 – L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore.
Art. 27) Patto di integrità
Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto del “Patto di Integrità”, approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre 2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Gli enti affidatari assumono, in particolare, i seguenti impegni: - rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l’accessibilità (ai sensi dell’art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all’indirizzo web xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx; - osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso; - riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell’esecuzione dell’appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L’Appaltatore, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell’esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza; - rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, sono l'escussione della fideiussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni.
Art. 28) Spese contrattuali.
Tutte le spese connesse e consequenziali alla stipulazione della presente convenzione sono a carico dell'affidatario, il quale ha depositato presso la Tesoreria Comunale la somma totale di € mediante bonifico bancario del / /202_. L'Ufficio Repertorio del Comune di Napoli provvederà, dopo il perfezionamento degli adempimenti connessi al contratto, ad eventuali conguagli a credito o a debito.
Art. 29) – Domicilio del Concessionario.
A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio presso
Art. 30) - Norma di rinvio.
Per espressa volontà dei comparenti, tutti gli atti e documenti richiamati nel presente contratto, seppur non materialmente allegati, sono dagli stessi dichiarati ben conosciuti e considerati parti integranti, formali e sostanziali del presente atto ed accettati in ogni loro parte. Inoltre, per eventuali contrasti tra le norme del
presente contratto e le norme del Capitolato e dell’offerta, le parti, di comune accordo, dichiarano prevalenti queste ultime. Le parti reciprocamente danno atto e dichiarano di ben conoscere e confermare i documenti riportati in allegato al presente contratto, sui quali appongono la propria sigla di firma.
Visto apposto con firma digitale, per la regolarità del procedimento relativa alla stesura contrattuale, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei contratti, per la parte di competenza del Servizio Gare - Forniture e Servizi. Il Dirigente del Servizio Gare - Forniture e Servizi ( )
Io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto che, previa lettura alle costituite parti, viene da queste dichiarato conforme alle espresse volontà delle stesse, nonché, accettato e sottoscritto, previo accertamento delle identità personali, mediante l'utilizzo ed il controllo di strumenti informatici, ivi compresa l'apposizione di firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. attestando che i certificati di firma dei signori:
1) , quale rappresentante del Comune, il cui certificato digitale di sottoscrizione, identificato dal numero di serie ;
2) , in qualità di rappresentante dell’altra parte contraente, il cui certificato digitale di sottoscrizione, identificato dal numero di serie
;
sono validi e conformi, giusto quanto risulta dalle verifiche degli Enti certificatori delle firme digitali medesime.
Letto, confermato e sottoscritto
Il rappresentante del Comune
Il rappresentante del Concessionario
Il Segretario Generale