CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO ANTICIPATO DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO
Il Dipartimento “Facoltà di Giurisprudenza” dell’Università degli Studi di Trento, p. iva 00340520220, in persona del Preside in carica, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx,
e
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera con sede presso il Palazzo di Giustizia al Viale X. Xxxx in Matera, (C.F. 80004240778) in persona del Presidente, Avv. Xxxxxxxxxx Xxxx, a ciò abilitato da delibera consiliare del 3 dicembre 2020
VISTI
- gli artt. 40 e 41 della legge 31.12.2012 n.247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professionale forense) ed in particolare il comma VI lettera d), che riconosce la facoltà di anticipare un semestre di pratica durante l’ultimo anno del corso di laurea;
- il decreto del Ministro della Giustizia 17.03.2016 n.70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’art. 41 comma 13 della legge 31.12.2012 n.247) e, in particolare, l’art. 5 del medesimo decreto;
- la convenzione quadro stipulata il 24.02.2017 a mente dell’art. 40 legge 247/2012 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche;
- le linee guida adottate dal Dipartimento “Facoltà di Giurisprudenza - Università di Trento in riguardo della procedura di attivazione del tirocinio anticipatorio della pratica forense, allegate alla presente convenzione sub A;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. La presente convenzione è finalizzata a consentire e disciplinare l’anticipazione di un semestre di pratica per l’accesso alla professione forense presso gli studi professionali degli avvocati iscritti all’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera in costanza dell’ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) istituito presso l’Università degli Studi di Trento.
Art. 2 Anticipazione della pratica
1. L’anticipazione di un semestre di pratica per l’accesso alla professione forense prima del
conseguimento del diploma di laurea è consentita allo studente:
a) iscritto almeno all’ultimo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Trento;
b) che abbia conseguito almeno 240 cfu;
c) che abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione Europea (IUS/14).
Art. 3
Elenco degli studi legali
1. Al fine di agevolare l’attivazione del tirocinio anticipatorio il Consiglio dell’Ordine predispone e aggiorna l’elenco degli studi legali al cui interno sono presenti avvocati che hanno dichiarato la disponibilità ad accogliere tirocinanti.
2. L’elenco e i suoi aggiornamenti sono trasmessi al Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, il quale provvede a far inserire le offerte relative alle posizioni di tirocinio riservate agli studenti ammessi all’anticipazione di un semestre di pratica nell’apposita sezione predisposta dall’ufficio Job Guidance.
3. Xxxxx ferma la possibilità per lo studente/la studentessa di poter individuare
autonomamente altro avvocato iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Matera.
Art. 4
Il Progetto Formativo
1. Gli studenti interessati in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 predispongono il Progetto Formativo seguendo le procedure per l’attivazione del tirocinio definite dall’Università di Trento xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxx.
2. Dal Progetto Formativo dovranno risultare chiaramente:
a) l’indicazione del nominativo e la sottoscrizione da parte del professionista (dominus)
presso il quale si intende svolgere il tirocinio
b) l’indicazione e la sottoscrizione da parte del tutor universitario supervisore del tirocinio
c) il periodo e l’orario di frequenza dello studio professionale tenendo conto di quanto previsto dall’art. 6 c.1 della presente Convenzione
d) gli obiettivi, le tipologie e le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio,
seguendo le indicazioni previste dall’art. 6 commi 2, 3 e 4 della presente Convenzione.
3. Nel Progetto Formativo possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell’elaborazione della dissertazione relativa all’esame finale di laurea in Giurisprudenza.
Art. 5
Domanda di iscrizione anticipata al registro dei praticanti
1. Successivamente lo studente potrà presentare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera domanda di iscrizione al registro dei praticanti redatta ai sensi dell’art. 41 comma 3 della legge 247/2012 corredata:
a) da autocertificazione predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 in cui si è dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della presente convenzione e di cui all’art. 17 comma 1 lettere a), d), e), f), g) ed h) della legge professionale;
b) dal Progetto Formativo, sottoscritto dal professionista presso il quale si svolge il tirocinio, dal tutor accademico e dal tirocinante.
2. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera delibera ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 17, comma 7, della legge.
Art. 6 Svolgimento del tirocinio
1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l’effettiva frequenza dello studio professionale per almeno 12 ore la settimana.
2. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario il numero dell’udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre è ridotto da 20 a 12 sempre secondo i criteri previsti dal regolamento per la pratica dell’Ordine degli Avvocati di Matera.
3. Lo svolgimento del semestre anticipato di tirocinio non esime il praticante dall’obbligo di frequentazione della Scuola Forense ai fini dell’ottenimento del certificato di compiuta pratica.
4. Il Consiglio dell’Ordine può in ogni caso ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le proprie iniziative formative.
5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell’Ordine, l’effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il coinvolgimento dello studente tirocinante nell’assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
6. Il Consiglio dell’Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente
tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 4, del regolamento.
7. Ai sensi dell’articolo 41, comma 11, della legge, il tirocinio effettuato dallo studente universitario non determina il diritto all’instaurazione di alcun rapporto di lavoro.
8. Nel periodo di tirocinio lo studente tirocinante è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell’articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.
Art. 7
Riconoscimento del semestre e accreditamento del tirocinio
1. Al termine del semestre anticipato lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, che deposita presso il Consiglio dell’Ordine e presso l’ufficio Job Guidance dell’Università di Trento. La predetta relazione deve essere sottoscritta anche dal dominus e dal tutor accademico.
2. Il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante e il dominus devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge professionale.
3. Ottenuto l’attestato di compiuto tirocinio semestrale, lo studente potrà richiedere l’attribuzione di 9 cfu seguendo le procedure per l’accreditamento predisposte dall’Università di Trento.
Art. 8 Disposizioni finali
1. Il rilascio del certificato di compiuta pratica necessario per la partecipazione all’esame di Stato presuppone che il tirocinante di cui alla presente convenzione abbia svolto, successivamente al semestre anticipato, ulteriori 12 mesi di pratica di cui almeno 6 presso lo studio legale di un avvocato iscritto all’Albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati. In nessun
caso potranno essere valorizzati esclusivamente la frequentazione delle SSPL o il tirocinio di 18 mesi svolto presso gli uffici giudiziari.
2. Ottenuto il certificato di compiuta pratica semestrale, lo studente tirocinante può chiedere la sospensione della pratica per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende l’attività, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
3. Il periodo di pratica anticipata durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche qualora il tirocinante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda entro 60 giorni a confermare l’iscrizione al registro dei praticanti.
4. Il praticante studente universitario che avrà conseguito il diploma di laurea prima della conclusione del semestre di pratica anticipata potrà terminare il periodo di tirocinio come praticante laureato. In nessun caso tale periodo potrà essere superiore a tre mesi.
5. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge professionale forense e del regolamento per lo svolgimento della pratica adottato dal Consiglio dell’Ordine di Matera.
6. Le Parti si impegnano ad aggiornare la presente convenzione ove intervengano modificazioni legislative e/o regolamentari della disciplina dell’offerta formativa universitaria.
7. La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito all’accordo scritto tra le Parti per eguale periodo, previa delibera degli organi competenti.
Il Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Matera Avv. Xxxxxxxxxx Xxxx
Firmato digitalmente da XXXX XXXXXXXXXX Data: 2020.12.04 16:29:12 +01'00'