puglia sviluppo S.p.A.
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Accordo Quadro con più operatori economici per l’affidamento del servizio di “somministrazione lavoro temporaneo” per le figure professionali da impiegare per le necessità di carattere temporaneo della Stazione Appaltante. CIG: 8629123192
Capitolato d’oneri
TITOLO I - PARTE GENERALE
1. Oggetto
Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro di cui all’art 54 comma 4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, con un massimo di tre operatori economici, nell’ambito del quale saranno poi affidati contratti specifici di “somministrazione lavoro temporaneo” per le figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. CREDITO, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro ad un unico operatore economico in presenza di un’unica offerta purché ritenuta valida e congrua; qualora il numero di offerte ritenute valide e congrue risultassero essere pari a 2, l’Amministrazione procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro con le due Agenzie aggiudicatarie nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 6.
I profili professionali oggetto del servizio di somministrazione lavoro afferiscono, di norma, a categorie comprese nella seconda area professionale del CCNL CREDITO.
Con specifico riferimento alle mansioni attribuibili ai profili professionali compresi nelle succitate categorie si rinvia alle declaratorie contenute nel capitolo XIII del CCNL su citato.
2. Fabbisogno della Stazione Appaltante
Il valore presunto complessivo dell’Accordo Quadro, per un periodo di tre anni, è stato stimato in
€ 2.700.00,00; detto valore è comprensivo del costo del lavoratore somministrato e della commissione di agenzia. I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a 0,00 (zero).
Il valore di ciascun contratto specifico derivante dall’accordo quadro sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell’effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi di secondo livello vigenti al momento dell’utilizzo.
Le Agenzie si impegnano ad attivare, su richiesta scritta della Stazione Appaltante, sulla base dei criteri individuati dal Disciplinare di gara, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all’ordinaria attività di Puglia Sviluppo.
L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non costituiscono fonte di alcuna obbligazione per Puglia Sviluppo nei confronti dell’Agenzia, costituendo l’Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici. Puglia Sviluppo, infatti, potrà anche non attivare alcun contratto specifico in vigenza dell’accordo quadro, senza che gli operatori economici possano pretendere alcunché.
3. Corrispettivo, fatturazione e aggiornamento prezzi
Il moltiplicatore indicato in offerta da ciascuna Agenzia, si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza.
In nessun caso è riconosciuto alcun tipo di adeguamento automatico.
Il pagamento delle fatture avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento, decorsi i quali saranno riconosciuti gli interessi Legali, al saggio di cui all’art. 1284 del c.c., fino alla data di emissione del mandato.
4. Durata dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro ha una durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata del servizio in via d’urgenza, durante i quali la Stazione Appaltante può stipulare contratti specifici con le Agenzie aggiudicatarie.
5. Cauzione a garanzia dell’Accordo Quadro
La/e ditta/e aggiudicataria/e, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà/dovranno prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dalle singole Agenzie a mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei contratti specifici, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante, in base quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.
TITOLO II - SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
6. Procedura di stipula dei contratti
Puglia Xxxxxxxx provvederà a stipulare i contratti specifici con le Agenzie che hanno sottoscritto
l’Accordo quadro, secondo i seguenti criteri:
• le forniture saranno assegnate alle Agenzie aggiudicatarie, tenuto conto della graduatoria di aggiudicazione, nelle seguenti proporzioni, calcolate rispetto al numero di contratti, sottoscritti in virtù della presente procedura, in essere al momento della richiesta:
Agenzia prima collocata in graduatoria: 40%; Agenzia seconda collocata in graduatoria: 35%;
Agenzia terza collocata in graduatoria: restante fornitura delle unità lavorative richieste.
Gli arrotondamenti saranno di tipo aritmetico ovvero, se il primo decimale è inferiore a 5 si arrotonderà per difetto, se il primo decimale è uguale o superiore a 5 si arrotonderà per eccesso.
Qualora il numero di offerte ammesse ritenute valide e congrue risultasse essere pari a 2, Puglia Sviluppo procederà alla stipula dell’Accordo Quadro con entrambe le Agenzie, rideterminando il criterio di affidamento dei singoli contratti specifici nella misura del 60% all’Agenzia prima classificata e del 40% all’Agenzia seconda classificata, delle forniture superiori ad una unità, ripartendo le risorse in base alle predette proporzioni ed effettuando gli eventuali arrotondamenti secondo il suddetto criterio aritmetico.
La Stazione Appaltante, sulla base delle proprie esigenze, procederà preliminarmente a definire il fabbisogno di personale in somministrazione che sarà oggetto del singolo contratto di somministrazione (indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei periodi di impiego, ecc.), in ragione di quanto stabilito nell’Accordo Quadro.
Successivamente si procederà all’invio di tale fabbisogno all’Agenzia; la richiesta potrà contenere
elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto nel capitolato.
L’Agenzia elaborerà, in applicazione delle clausole di cui all’Accordo quadro, per ciascun profilo professionale indicato nel “fabbisogno”, il costo orario omnicomprensivo, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente Capitolato, dei valori definiti dal C.C.N.L., degli oneri contributivi e assistenziali (INPS, INAIL, etc.) e del margine di ricarico orario (moltiplicatore) fissato nell’Accordo quadro.
La Stazione Appaltante procederà, previa analisi dei predetti elementi, all’affidamento del contratto
specifico di somministrazione (anche a mezzo scambio di corrispondenza).
Al fine di assicurare che tutte le attività di selezione siano improntate ai principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, l’Agenzia dovrà dare evidenza delle selezioni sul proprio sito internet e su eventuali ulteriori canali di comunicazione, negli spazi destinati alla selezione del personale. L’Agenzia adempirà alle prescrizioni sopra richiamate compilando per ogni profilo professionale richiesto una scheda d’ordine, indicando le retribuzioni ed i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente l’applicazione del moltiplicatore, con
l’indicazione dell’IVA dovuta sul margine d’agenzia.
Puglia Sviluppo procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di validità dell’accordo, secondo le procedure indicate.
I lavoratori assegnati sono soggetti ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario calcolati sull’intero arco temporale assegnato e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro. Entro tale termine potrà essere richiesta la sostituzione del lavoratore, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante.
Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verranno esercitate
dall’Agenzia.
La Stazione Appaltante comunicherà gli elementi che formeranno oggetto di contestazione.
L’Agenzia fornirà tutte le comunicazioni/contestazioni sul lavoratore temporaneo, affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.
7. Disciplina dei contratti
Ciascuna richiesta di somministrazione:
• determinerà il fabbisogno specifico di lavoratori in somministrazione, con la specifica della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e del costo orario omnicomprensivo determinato;
• prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
• potrà richiedere per ciascun candidato l’accertamento dei requisiti di cui all’Art.31, comma 2,
del D. Lgs. 81/2015.
• potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
• potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.
Contestualmente alla somministrazione dei lavoratori richiesti, l’Agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.
La stipulazione del contratto avverrà secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato e dell’art.
33 del D.Lgs. n. 81/2015.
La stipula dell’Accordo Quadro con le Agenzie aggiudicatarie potrà avvenire soltanto dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione. Tutte le spese relative all’Accordo Quadro e agli eventuali contratti successivi (copie, bolli, registrazioni, diritti di segreteria ecc.) sono a carico dei soggetti aggiudicatari.
8. Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale
Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibile all’ordinaria attività, per il potenziamento delle attività di Puglia Sviluppo.
Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate.
La Stazione Appaltante procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all’Agenzia delle singole forniture di lavoro entro la data ultima di durata dell’Accordo Quadro.
Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, delle seguenti informazioni:
• la descrizione della professionalità richiesta;
• la corrispondente categoria;
• il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
• le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
• eventuali ulteriori informazioni.
L’Agenzia, a fronte di una “richiesta di fornitura”, dovrà proporre a Puglia Sviluppo una rosa di candidati, con profili conformi alle caratteristiche richieste, non inferiore al 200% del personale
richiesto, entro il termine fissato nella propria offerta tecnica.
Dopo la scadenza del suddetto termine, la Stazione Appaltante affiderà la selezione alle successive Agenzie aggiudicatarie, nel rispetto delle proporzioni indicate all’art. 6.
L’Agenzia dovrà provvedere ad:
- informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale.
Puglia Sviluppo dovrà provvedere ad:
• addestrare all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività
lavorativa per la quale essi vengono assunti.
Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall’Agenzia con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell’utilizzatrice, a parità di mansioni svolte.
9. Compiti, obblighi e responsabilità dell’agenzia aggiudicataria
Le Agenzie sono responsabili della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei lavoratori temporanei.
In particolare sono compiti e responsabilità delle Agenzie:
• dare pubblicità agli avvisi di selezione al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità delle procedure;
• fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
• aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici;
• garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
• stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
• trasmettere a Puglia Sviluppo, prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale;
• presentare, in caso di assenze improvvise, non programmabili o prolungate dal servizio del lavoratore temporaneo (oltre i 7 giorni), dimissioni del lavoratore, detto personale, una rosa di almeno due candidati qualificati e provvedere alla sostituzione entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione di esito della selezione da parte di Puglia Sviluppo. La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, può dichiarare di non volersi avvalere della sostituzione. Nei casi di sostituzione rientra anche lo stato di gravidanza della prestatrice di lavoro.
La Stazione Appaltante potrà richiedere in qualsiasi momento all’Agenzia l’esibizione del Libro Unico del Lavoro o documentazione analoga, il modello UniEMens, delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea.
Qualora da tali documenti, l’Agenzia risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio all’Agenzia collocata in posizione utile nel rispetto dei criteri di cui al succitato art. 6. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.
10. Responsabilità e oneri a carico della Stazione Appaltante
Puglia Sviluppo si obbliga a:
• comunicare all’Agenzia i trattamenti normativi e retributivi per il profilo professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;
• corrispondere all’Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata nell’offerta, per la prestazione effettivamente resa dal lavoratore temporaneo, gli straordinari, ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verifichino, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, permessi o congedi straordinari che sono a rischio dell’Agenzia e pertanto compresi nel moltiplicatore offerto). L’Agenzia dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;
• versare direttamente, in caso di inadempimento dell’Agenzia, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all’Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l’azione di rivalsa verso l’Agenzia;
• adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. La Società aggiudicataria si impegna a comunicare al prestatore di lavoro l’obbligo di quest’ultimo di recarsi dal medico competente di Puglia Sviluppo prima della presa di servizio per effettuare le visite di controllo previste dal D.Lgs. 81/2008 e smi; alla società aggiudicataria verranno tempestivamente indicati il nominativo ed il recapito del medico competente di Puglia Sviluppo S.p.A.
11. Corrispettivo
Il corrispettivo mensile spettante all’Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate, per il moltiplicatore offerto per il numero dei lavoratori temporanei forniti.
La quota di corrispettivo che la Stazione Appaltante corrisponderà all’Agenzia a titolo di rimborso
di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA.
La quota che la Stazione Appaltante andrà invece a corrispondere all’Agenzia a titolo di compenso per l’attività resa (moltiplicatore) è soggetta ad IVA nella misura di legge.
Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata all’Agenzia e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d’agenzia (moltiplicatore) offerto.
Tutte le voci incluse nella tariffa oraria non potranno essere oggetto di ulteriore fatturazione, ne potranno essere fatturati ulteriori oneri amministrativi dovuti a variazioni normative o contributive rispetto alla tariffa oraria di riferimento.
12. Invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato
Xxx l’Agenzia invii in missione, con il consenso scritto della Stazione Appaltante, lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le parti si danno reciprocamente atto che verranno stipulati singoli contratti di somministrazione di lavoro a termine della durata minima di 24 mesi. Fermo restando tutto quanto stabilito sopra, al termine del contratto di somministrazione, o in caso di interruzione anticipata, la Stazione Appaltante corrisponderà all’Agenzia, a titolo di corrispettivo per i maggiori oneri derivanti dall’eventuale mancato ricollocamento nei sessanta giorni successivi al termine della missione, un importo forfettariamente determinato in € 4.600 oltre IVA. Tale corrispettivo è da intendersi quale elemento aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal precedente punto “11. Corrispettivo”. Tali oneri non sono dovuti in caso di dimissioni del lavoratore.
Affinché maturi il diritto alla liquidazione di detto corrispettivo l’Agenzia, alla scadenza dei 60 giorni dalla data di conclusione della missione, dovrà comunicare a Puglia Sviluppo il mancato ricollocamento del lavoratore. Detta comunicazione dovrà pervenire a Puglia Sviluppo entro 15 giorni dal termine suddetto.
13. Fatturazione e modalità dei pagamenti
Per il servizio di somministrazione, l’Amministrazione si obbliga a corrispondere esclusivamente il
costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo margine.
L’Agenzia emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate alla Stazione Appaltante, contenenti i seguenti dati:
• numero di contratto e nominativo del lavoratore;
• Numero CIG e numero ordine;
• quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
• tariffa, così come derivante dall’offerta e dalla prestazione resa;
• retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse; relativo margine di agenzia;
• IVA sul margine di agenzia;
• Totale fattura.
La liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa sul conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010, a mezzo bonifico bancario; per data di ricezione farà fede la data di ricezione sulla piattaforma SDI relativa alla fatturazione PA. Il pagamento della stessa è subordinata all’accertamento d’ufficio da parte della società committente della regolarità contributiva.
14. Anticipazione del prezzo
Su richiesta dell’appaltatore, potrà essere concessa l’anticipazione del prezzo del contratto per un importo sino al 20% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Da corrispondere dopo la sottoscrizione del contratto attuativo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio del servizio accertato dal RUP.
Su richiesta dell’appaltatore, nei limiti delle risorse annuali stanziate, l’anticipazione del prezzo dell’appalto potrà essere incrementata sino al 30% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore nei modi di cui al comma precedente e alle condizioni stabilite nei commi successivi.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Con cadenza annuale, l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
15. Subappalto
Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite e secondo le modalità e condizioni previste dalla legge.
16. Inadempienze e penalità
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’utilizzatrice, contesta mediante lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. L’Agenzia incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.
La Stazione Appaltante potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:
• Ritardo di presa in servizio del Lavoratore: € 400 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno
concordato con L’Agenzia.
• Xxxxxxx nella risposta alla richiesta di fornitura: € 400 per ogni giorno di ritardo rispetto a
quanto dichiarato in sede di offerta.
• Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti): da € 200 a € 600 in relazione all’entità delle inadempienze.
• Mancata applicazione delle norme in materia d’inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo: prima infrazione € 500 per singolo lavoratore; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c..
Quanto dovuto dall’Agenzia a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all’aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o, in subordine, sulla cauzione definitiva.
Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l’Agenzia dovrà provvedere alla ricostruzione della
stessa nel suo originario ammontare.
17. Diritti sindacali
Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 300/1970. Ad essi sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dalla vigente contrattazione collettiva.
18. Recesso dall’Accordo Quadro
L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite PEC. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.
L’Accordo Quadro è sottoposto a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento dei predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico”. I contratti in essere, al verificarsi delle condizioni su indicate, conservano la loro validità, fino alla naturale scadenza, nel rispetto della normativa vigente.
19. Risoluzione
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
• frode nella esecuzione dell’appalto;
• mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
• manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio affidato;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
• interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 10 giorni anche non
consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto;
• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da
compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;
• cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste
• utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto,
• concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
• inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136;
• ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art.
1453 del codice civile.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
20. Foro Competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Accordo Quadro, le parti faranno obbligatoriamente ricorso alla giurisdizione dell'Autorità Ordinaria, escludendo qualsiasi tipo di arbitrato.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sarà competente esclusivamente il Foro di Bari.
21. Privacy
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è La Società Puglia e Sviluppo ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx tel. 000.0000000
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx tel. 080/000 00 00, mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx,
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Società implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi,
eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.
22. Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si fa rinvio alle norme di legge in vigore per quanto compatibili.
Le Agenzie, sotto la propria esclusiva responsabilità, devono osservare le disposizioni legislative vigenti, i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro e sicurezza e quant'altro possa comunque interessare il servizio affidato.