Assicurazione contro i danni
Polizza Convenzione Leasing Strumentale BNL Leasing Spa
n. 78.601.389
Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
Edizione 666– 01/05/2019
Allianz S.p.A. - Sede Legale Largo Xxx Xxxxxx 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx - CF, X.XXX, Reg. Imprese Trieste n.05032630963 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v. Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi
n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco
Servizio Clienti
CA-666-BNL-ed.01052019
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Glossario
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
• Assicurato: Per i contratti di locazione finanziaria e locazione operativa il soggetto proprietario del bene assicurato, cioè la Società di Leasing. Per i contratti di credito e credito agrario, il soggetto proprietario del bene assicurato cioè il Conduttore.
• Assicurazione: Il contratto di assicurazione.
• Attrezzatura agricola: Qualsiasibene agricolo che può essere trainato o portato dalla trattrice xxxxxxxx.
• Bene: Oggetto per il quale sono prestate le garanzie oggetto della polizza.
• Beneficiario: Il soggetto nei cui confronti viene pagato l’indennizzo liquidato a termini di polizza.
• Beni Strumentali: Si intendono quei beni di cui si avvale il Conduttore per lo svolgimento di un’attività, in seguito definiti “cose” o“beni”.
• Beni Vetusti: Si intendono quei beni per i quali siano trascorsi più di 12 (dodici) anni dal 31 Dicembre dell'anno della prima consegna e comunque tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 13 (tredici) anni dal 31 Dicembre dell’anno di costruzione.
• Cantiere: Area, anche non delimitata, nella quale il Conduttore svolge le proprie attività.
• Conduttore/Aderente: Il locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Convenzione.
• Contraente: Il soggetto chestipula la Polizza Convenzione ovvero BNLLEASINGS.P.A.
• Contratto di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche e/o elettroniche: Contratto le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.
• Contratto di Riferimento: Il contratto di locazione finanziaria, locazione operativa, credito e credito agrario, stipulato tra il Locatore ed il Conduttore.
• Elettromedicale: Apparecchioelettricodestinatoalla diagnosi, altrattamentoodallasorveglianza delpaziente.
• Finanziamento: Si intendono i contratti di: locazione finanziaria, locazione operativa, credito e credito agrario.
• Franchigia: L’importo che viene detratto dal risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza.
• Indennizzo/Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
• Inondazione, Alluvione: Xxxxxxxxxxx d’acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, bacini e invasi d’acqua naturali od artificiali, da qualunque causa determinata e che sia caratterizzata da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze dell’ubicazione del bene assicurato dalla Polizza Convenzione.
• Locatore: Il Contraente della Polizza Convenzione.
• Macchinario ed attrezzature di cantiere – Macchine movimento terra: Il complesso dei macchinari e delle attrezzature utilizzati dal Conduttore per lo svolgimento della sua attività in tutti i cantieri in cui si trova ad operare, comprese le macchine operatrici ed escluse le macchine agricole.
• Macchine agricole: Come da definizione art. 57 codice della strada dlgs 30.04.1992 n°258 e successive modifiche.
• Macchine operatrici: Come da definizione art.58 codice della strada dlgs 30.04.1992 n°258 e successive modifiche.
• Parti accessorie intercambiabili: Dispositivo che, dopo la messa in servizio di un bene strumentale, è assemblato allo stesso al fine di modificarnelafunzioneoapportareunanuovafunzione, qualiatitoloesemplificativo, forme, matrici, stampi.
• Partita: Insieme di beni assicurati con un unico capitale.
• Polizza: Il documento che prova l’assicurazione.
• Premio: La somma dovuta dall’Assicurato alla Società.
• Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro.
• Scoperto: La quota in percento che viene detratta dall’Indennizzo/Risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza.
• Semovente agricola: E’ da intendersi limitatamente alle macchine di raccolta quali: mietitrebbia, trincia semovente e vendemmiatrice, oltre ai sollevatori telescopici per uso agricolo.
• Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
• Società: Allianz S.p.A.
• Subconduttore: Le persone e/o soggetti giuridici che in virtù di un contratto di utilizzo oneroso o meno con il conduttore (sub locazione) utilizzano il bene per lo svolgimento della propria attività.
• Terrorismo: Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso
Glossario
della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di intimorire la popolazione o una sua parte
• Trasporto e trasferimento: Lo spostamento del bene assicurato, a bordo di altro mezzo o autonomamente, nel tragitto tra diverse sedi del Conduttore e/o cantieri.
• Ubicazione: Sito, insediamento, identificato con specifico indirizzo
Condizioni di assicurazione
Indice
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 4
NORME CHE REGOLANO LA SINGOLA ADESIONE 5
NORME DI ASSICURABILITÀ 6
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE 6
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 10
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI 12
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 – Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o nonaccettati dalla Società possono comportare laperdita totale o parziale del diritto all’indennizzononché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Art. 3 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Altre assicurazioni - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni
In caso di sinistro l’Assicurato è obbligato a comunicare alla Società tutte le altre assicurazioni per gli stessi rischi esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti fornendo copia della relativa polizza.
Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato o da altri per loro conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente assicurazione è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.
Art. 6 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza – Beneficiario
Per i contratti di locazione operativa e finanziaria, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Conduttore, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Per tali contratti, Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè la Società di Leasing.
Per i contratti di credito e credito agrario le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Conduttore e dalla Società. Spetta in particolare al Conduttore compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Per i contratti di credito agrario, Beneficiario è quindi il proprietario del bene assicurato cioè il Conduttore.
Art.7 – Variazione del Contraente
Nel caso di fusione del Contraente con una o più altre società, la presente polizza Convenzione continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.
Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la presente polizza convenzione continua con la società nella sua forma nuova e sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
Nei casi di scioglimento del Contraente la presente polizza convenzione continua fino alla chiusura della liquidazione.
Il Contraente, i suoi eredi o aventi causa, sono tenuti a dare avviso alla Società delle variazioni sopra indicate entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi.
Art. 8 - Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell’Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Società.
Art. 9 - Foro competente
Il Forocompetente, a scelta della parteattrice, èquello del luogo di residenza o sedelegale del convenuto ovveroquello del luogo di residenza o di domicilio dell’Assicurato.
Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente dicuial 1°comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così comemodificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).
Art. 10 – Sanction Clause
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economicheocommercialie/oembargointernazionale.
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiane.
NORME CHE REGOLANO LA SINGOLA ADESIONE
Art. 12 - Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia
Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l’Aderente riceve dal Contraente copia del Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione.
L’assicurazione relativa alla singola Adesione ha durata un anno ed ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il Conduttore sottoscrive il Modulo di Adesione, presso il Contraente, o del giorno di sottoscrizione del verbale di consegna del bene al Conduttore se posteriore, a condizione che il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui sono soddisfatti tutti tali requisiti.
La sottoscrizione del Modulo di Adesione deve avvenire non oltre i 30 giorni successivi alla decorrenza del contratto di locazione finanziaria, locazione operativa, credito e credito agrario.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l’esecuzione.
Art. 13 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, comunicata al Contraente dal Conduttore mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazione, la garanzia relativa alla singola adesione è prorogata per una ulteriore annualità, ed analogamente per le annualità successive fino alla data normata al successivo Art. 14 “Scadenza della garanzia”.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento.
Art. 14 - Scadenza della garanzia
La garanzia cessa automaticamente alla scadenza originariamente prevista del Contratto di Riferimento oppure, se antecedente, al momento del riscatto del bene assicurato da parte del Conduttore o a quello della risoluzione o
cessazione del Contratto di Riferimento per qualsiasi motivo, compreso il caso dell’inadempimento del Conduttore.
Nei casi di cessione del Contratto di Riferimento, la copertura assicurativa stipulata dal Conduttore cessa e la Società provvede all’eventuale rimborso della parte di premio pagata e non goduta.
Il Conduttore subentrante potrà aderire al programma assicurativo previa sottoscrizione di un nuovo modulo di adesione
Art. 15 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dalla singola Adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata, nonché da tutte le Adesioni facenti capo al medesimo Conduttore.
Trascorsi trenta giorni dalla data di efficacia del recesso la Società mette a disposizione del Contraente l’eventuale rateo di premio imponibile pagato e non goduto.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia della società ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 16 Accesso degli Assicurati alle posizioni assicurative sottoscritte
Ai Conduttori/Aderenti è consentito, collegandosi al sito internet di BNL LEASING S.P.A., entrare nell’Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte
NORME DI ASSICURABILITÀ
Art. 17 - Beni assicurabili
La Società assicuratrice si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni generali e particolari di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, beni strumentali nuovi od usati, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, concessi dal Contraente in Finanziamento.
Art. 18 - Validità territoriale
Le garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti qualora i beni assicurati siano utilizzati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché quando siano utilizzati temporaneamente in Europa, ma in quest’ultimo caso solamente se le caratteristiche del bene siano tali da consentire la copertura assicurativa senza entrare in conflittocon la legislazionevigente (non sia cioèin vigorel’obbligo di stipula di una polizza a livello locale od in Libertà di Prestazione di Servizi).
Per i sinistri accaduti all’estero si applicherà il raddoppio dei minimi di franchigia.
Tale limite territoriale non si intende valido allorché i beni assicurati siano stati portati in territori diversi da quelli sopra elencati su iniziativa riconducibile a colpa grave del Conduttore e quindi a insaputa e senza autorizzazione del Contraente
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE
Art. 19 – Rischi assicurati
La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicuratida:
- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione;
- Scoppio;
- Eventi Sociopolitici;
- Terrorismo;
- Eventi atmosferici;
- Terremoto;
- Inondazione, Alluvione ed Allagamento Art. 20 - Opzioni assicurative, Scoperti e Franchigie
Art. 21 – Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
1 i danni dovuti a vizi e/o difetti propri dei beni assicurati o causate da normale obsolescenza e usura degli stessi, il tutto limitato alla sola parte affetta;
2 i danni di carattere estetico;
3 i danni relativi alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, ai pneumatici, alle parti accessorie intercambiabili, nonché a nastri di trasmissione, funi, cinghie e simili, a fluidi di qualsiasi genere fatta eccezione per l’olio del trasformatore e degli interruttori;
4 i beni per i quali siano trascorsi più di 12 (dodici) anni dal 31 Dicembre dell'anno della prima consegna e comunque tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 13 (tredici) anni dal 31 Dicembre dell’anno di costruzione;
5 iguastimeccanicie/o elettrici al“macchinario edattrezzaturedicantiere– macchinemovimentoterra”,“gru a torre”;
6 i guasti meccanici e/o elettrici a tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 6 (sei) anni dal 31 Dicembre dell'anno di costruzione;
7 i danni di appropriazione indebita e truffa, o derivanti da dolo e/o colpa grave del Conduttore, e/o del Sub- Conduttore e/o del Fornitore;
8 ammanchi e/o smarrimenti constatati in sede di inventario o di verifica;
9 i danni da furto.
La Società non è inoltre obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:
10 atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
11 eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
12 per le garanzie terrorismo e sabotaggio organizzato danni direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a meno che il Contraente e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi
Art. 22 - Somme assicurate
La somma assicurata per ogni singolo bene assicurato, deve essere uguale:
1. in caso di locazione:
- al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell’Assicurato, come da relativa fattura, comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio).
2. nel caso di credito e credito agrario:
- al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell’Assicurato, come da fattura, se esistente, corrispondente alla macchina e alle eventuali attrezzature aggiuntive, e comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio);
oppure
- all’80% del prezzo di listino al momento della decorrenza del contratto di credito agrario, nel caso in cui la fatturanonsia disponibile.
In caso di permuta (sia parziale che totale) la somma assicurata deve essere comprensiva anche del valore commerciale del bene dato in permuta.
Nel caso di rifinanziamento della rata finale, la somma assicurata dovrà essere uguale al valore commerciale del bene alla data di attivazione del nuovo Contratto di Riferimento.
L’IVA è esclusa e potrà essere eventualmente inclusa dall’origine nel caso di contratto qualora la stessa costituisca, per intero, voce di costo per il proprietario.
In caso di indicazione diversadella somma assicurata (come, ad es. l’indicazione del solovalore finanziato), per l’indennizzo del sinistro si applicherà la regola proporzionale di cui all’art.1907 del C.C.
Art. 23 – Obblighi del Contraente – Conservazione delle cose assicurate
Il Contraente e, in suo nome, il Conduttore si obbligano a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Società divisitarei beni assicurati e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
I beni assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione. Essi non devono essere mai adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono stati costruiti, o sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente consentite o poste come limite di impiego dal costruttore.
In ogni caso di aggravamento di rischio salvo che il Contraente, a richiesta della Società, non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà della Società risolvere il contratto anche parzialmente escludendo dall’assicurazione, a mezzo notifica con lettera raccomandata, le partite comprendenti i beni cui l’aggravamento si riferisce.
Art. 24 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga:
a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo dei beni danneggiati e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni
assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).
La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato dei beni non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività.
Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso.
La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso.
In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
Il Contraente o il Conduttore che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti enti che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette enti salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alteradolosamentele tracce ei residuidelsinistroo facilita il progresso diquesto, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 25– Procedure per la valutazione del danno
Si procede alla liquidazione del danno mediante diretto accordo tra l’Assicurato ela Societàovvero, se una delle parti lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno, dall’Assicurato con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.
Nel caso in cui i periti non si mettano d’accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle due parti sopraddette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano nella nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della Parte più diligente ed a carico dell’altra, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.
A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia ove il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà a ciascuna parte, ed è liquidato per intero dalla Società allaqualeèconferitalafacoltàdiprelevarela quotaacaricodell’Assicurato dall’indennizzo dovutogli.
I risultati della liquidazione del danno, concretati dai Periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvoilcasodidoloodievidenteviolazionedeipatticontrattualiesalvolarettificadeglierrorimaterialidi conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia degli altri periti. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
Xxxxx quanto precede le Parti si impegnano sin d’ora ad accettare il responso peritale come se si trattasse di loro reciproca stipulazione.
Art. 26 - Mandato dei Periti
Ai periti è confermato il seguente mandato:
a) di constatare per quanto sia possibile la causa del sinistro;
b) di verificare l'esattezza delle indicazioni risultanti dalla polizza o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio o non fossero state dichiarate;
c) di verificare esistenza, qualità e quantità deibeni assicuratie, separatamente, di quelli rimastiillesi o danneggiati;
d) di stimare il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio delle cose rimaste danneggiate;
e) di procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita, in conformità alle condizioni tutte di polizza.
Art. 27 – Determinazione dell’ammontare del danno
a) Nel caso di danni suscettibili di riparazione (sinistri parziali):
l’indennizzo è calcolato sulla base del valore della fattura di riparazionecomprensiva dellespese di direttaimputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio), IVA esclusa (potrà essere inclusa solamente se era stata compresa originariamente nella definizione di somma assicurata).
b) Nel caso di danni non suscettibili di riparazione (sinistri totali):
per l’intera durata della copertura, sia per i beni nuovi che per i beni usati, l’indennizzo è calcolato sulla base dell’ammontare del valore commerciale del bene al momento del sinistro (che sarà ricavato dalla media delle tariffe Eurotax Macchine Agricole - giallo/blu - qualora si tratti di beni che compaiono sulle dette tariffe), ma con il limite minimo di corrispettivo dei canoni a scadere alla data dell’ultimo pagamento effettuato dal Cliente/Conduttore (comprensivo della “quota capitale” e della “quota interessi”). Tale importo complessivo comunque non potrà superare la somma assicurata iniziale del Contratto di Riferimento, rilevabile secondo quanto previsto all’Art. 22 ”Somme assicurate”.
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l’ammontare calcolato come al punto a) è uguale o superiore all’ammontare determinato come al punto b).
In caso di indicazione di somma assicurata diversa rispetto a quanto previsto all’Art. 22 “Somme assicurate”, si applicherà la regola proporzionale di cui all’art.1907 del C.C. per l’indennizzo del sinistro.
Agli importi determinati secondo quanto sopra indicato andrà detratto il valore dei residui del sinistro ed applicati scoperti, franchigie, limiti di indennizzo ed ogni altra detrazione prevista alle condizioni di polizza.
Art. 28 – Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per ciascuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata
Art. 29 – Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fattaopposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’Art. 21 “Esclusioni” comma 7.
Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.
Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Art. 30 – Oggetto della garanzia
La Società in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario delle stesse.
L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto.
Si conviene di mantenere in copertura nell’ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il “valore delle opzioni”, cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora “opzionati”.
Non sono considerati terzi:
- i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza;
- le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- il Conduttore ed il Sub-conduttore. L'Assicurazione non comprende i danni:
- di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso dei beni assicurati;
- da inquinamento in genere;
- i danni causati da software;
- i danni da amianto/asbesto.
Art. 31 - Esclusioni
La Società non è obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:
- atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
- eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
a meno che l’Assicurato e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l’assicurazione.
Art. 32 – Massimali di Garanzia
In caso di sinistro risarcibile a termini della presente garanzia la Società non sarà obbligata a risarcire importo superiore ad Euro 2.583.000,00 per sinistro
Art. 33 -Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro
L'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro alla Società preceduta da telegramma per sinistri mortali o di notevole gravità, entro 48 ore dal fatto o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati o possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
L’Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).
Art. 34- Gestione delle controversie - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce peraltro spese sostenute dal Locatore per Legali o Tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 35 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri
L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e degli altri obblighi
di cui al precedente Art. 33 “Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro”; ove poi risulti che egli abbia favorito le pretese, decade da ogni diritto al risarcimento.
Art. 36 - Pluralità di Assicurati - responsabilità solidale
Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l’assicurazione relativa alla sezione RCT opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l’obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.
Art. 37 -Ambito di operatività
La garanzia prestata con il presente articolo opera unicamente per i contratti di locazione finanziaria e locazione operativa.
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
Art. 38 – Tassi imponibili
I tassi imponibili annui sono quelli concordati, per ogni categoria di beni assicurabili, tra la Società e il Contraente.
Art. 39 - Beni Vetusti- opzioni 535 – 538 – 541
Potranno essere assicurati anche beni che, alla data di inizio della copertura assicurativa, rientrano nelle esclusioni indicate dal comma 4 dell’Art. 21 “Esclusioni”. La somma assicurata sarà pari al valore commerciale del bene così come si evince dalla fattura.
La copertura cesserà automaticamente quando siano passati 20 (venti) anni dalla data di costruzione dei suddetti beni.
Saranno operanti unicamente le seguenti garanzie: incendio, fulmine, esplosione e scoppio, eventi atmosferici, scioperi sommosse e tumulti popolari (queste ultime nei termini previsti all’Art. 43 “Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato (eventi sociopolitici)”).
In caso di danno parziale l’indennizzo, calcolato come previsto al comma A) dell’Art. 27 “Determinazione dell’ammontare del danno” delle Condizioni Generali di Assicurazione, sarà ridotto in base alla proporzione esistente tra la somma assicurata ed il costo di acquisto a nuovo (nei termini indicati all’Art. 22 “Somme assicurate”) di un bene uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendimento.
Relativamente ai beni che alla data di ingresso in copertura non rientrino nelle esclusioni indicate dal comma 4 dell’Art. 21 “Esclusioni” ma, durante il periodo di garanzia, raggiungano tale limite di vetustà, il tasso di premio da corrispondere resterà lo stesso fino alla scadenza della copertura del bene ma da tale data le garanzie si intenderanno ridotte e prestate secondo i termini del presente articolo
Art.40 – Terremoto
La Società è obbligata, esclusivamente per i beni nuovi e per i beni usati, anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Si precisa inoltre che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprende tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.
Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 10% dell’importo dovuto con i minimi indicati all’Art. 20 “Opzioni assicurative, Scoperti e Franchigie”.
La Società ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo concordato con la Società. Art. 41 - Inondazione, Alluvione e Allagamento
Relativamente a tale garanzia, operante esclusivamente per i beni nuovi e per i beni usati, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 10% dell’importo dovuto con i minimi indicati all’Art. 20 “Opzioni assicurative, Scoperti e Franchigie”.
La Società ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al ter- mine del periodo per il quale è stato pagato.
La presente garanzia è prestata al tasso netto concordato con la Società.
Art. 42 - Inondazione, alluvione e allagamento di centrali idroelettriche
La Società non risponde dei danni causati da inondazione, alluvione, allagamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.
Art. 43 - Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato (eventi sociopolitici)
La Società, relativamente a beni nuovi e beni usati, risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio non riconducibile a terrorismo, ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste dalle condizioni generali di assicurazione.
La Società, relativamente a beni vetusti, risponde esclusivamente dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse, ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste dalle condizioni generali di assicurazione.
Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 10% dell’importo dovuto con i minimi indicati all’Art. 20 “Opzioni assicurative, Scoperti e Franchigie”.
La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni.
In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo concordato con la Società già compreso nei tassi di polizza.
Art. 44 – Terrorismo
La Società indennizza, esclusivamente per i beni nuovi e per i beni usati (anche a deroga di quanto previsto nell’ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa), i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 10% dell’importo dovuto con i minimi indicati all’Art. 20 “Opzioni assicurative, Scoperti e Franchigie”.
La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta. Il premio annuo per la presente garanzia è calcolato al tasso annuo imponibile concordato con la Società
Art. 45 - Beni strumentali concessi in sub-locazione
La copertura è operante anche qualora i beni assicurati siano concessi in sublocazione purché la sublocazione sia stata autorizzata per iscritto dal Contraente e purché la cessione avvenga ad unico sublocatario (è in ogni caso esclusa la sub-sublocazione).
Qualora il Conduttore eserciti professionalmente l’attività di noleggio, come da scopo sociale della società contenuto nel certificato camerale, resta inteso fra le Parti, fermo quanto sopra in merito alla sub- sublocazione, che non sarà necessaria l’autorizzazione del Contraente per le attività di sub-locazione correlate a tale bene.
Non è necessaria l’autorizzazione del Contraente al noleggio di beni oggetto di contratto di credito agrario.
Art. 46 – Parti Accessorie Intercambiabili
A parziale deroga del comma 3 dell’Art. 21 “Esclusioni” le parti accessorie intercambiabili rientrano tra le garanzie prestate con la presente polizza sia quando le parti stesse sono disinstallate dal bene principale o se, pur installate, il sinistro non colpisca anche il bene principale dove sono montate sia quando il sinistro colpisce la parte accessoria intercambiabile ed il bene sul quale sono installate.
La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione dei beni assicurati e la custodia del luogo di deposito degli stessi ed è soggetta agli scoperti e franchigie previsti all’Art. 20 “Opzioni assicurative, Scoperti e Franchigie” a seconda delle garanzie prestate ed alla tipologia di beni cui si riferiscono (beni nuovo, beni usati, beni vetusti).
Art. 47 – Maggiori Costi
Nel caso di danno “parziale” indennizzabile a termini di polizza, sono indennizzabili i maggiori costi sostenuti e documentati per:
− lavoro straordinario, notturno, festivo;
− un trasporto di eventuali pezzi di ricambio (esclusi i trasporti aerei);
− noleggio di un bene equivalente al bene assicurato per caratteristiche, prestazioni e rendimento; limitatamente al periodo necessario alla riparazione del bene danneggiato.
Il limite massimo di risarcimento è pari al 20% (ventipercento) del danno materiale indennizzabile, al lordo dell’eventuale franchigia prevista, con il massimo di Euro 3.000,00 per sinistro.
Art. 48 – Danni a Frizioni
I danni ai gruppi frizione si intendono compresi in garanzia se derivanti da un evento indennizzabile a termini di polizza esterno agli stessi. Per ogni singolo sinistro indennizzabile si applicano scoperti e franchigie come da Art. 20 “Opzioni assicurative, Scoperti e Franchigie” a seconda delle garanzie prestate ed alla tipologia di beni cui si riferiscono (beni nuovo, beni usati, beni vetusti).
Art. 49 – Casseforti Cash in e Sistemi di Gestione del Contante
La Società risponde dei danni materiali e diretti alle casseforti “cash in” ancorate al terreno o in possesso di sistema di sicurezza MIB con somma assicurata non superiore ad Euro 17.000,00 e ai sistemi di gestione del contante con somma assicurata non superiore ad Euro 25.000,00.
Relativamente alle casseforti “cash in”:
1) per i beni nuovi e per i beni usati, per i sinistri da Atti vandalici e dolosi, Scioperi, Sommosse e Tumulti popolari sia per danni suscettibili di riparazione (danni parziali) sia per danni non suscettibili di riparazione (danni totali), si applicheranno le seguenti detrazioni:
2) per i beni vetusti, per sinistri da Xxxxxxxx, Sommosse e Tumulti popolari, sia per danni suscettibili di riparazione (danni parziali) e per danni non suscettibili di riparazione (danni totali), si applicheranno le detrazioni come da prospetto di cui al punto 1) sopra evidenziato.
3) per sinistri relativi alle altre garanzie prestate restano fermi gli scoperti e le franchigie di cui all’Art. 20 “Opzioni assicurative, Scoperti e Franchigie” previste a seconda della tipologia di bene (nuovi, usati, vetusti).
Relativamente ai “Sistemi di Gestione del Contante”:
4) per i beni nuovi e per i beni usati, per i sinistri da Atti vandalici e dolosi, Scioperi, Sommosse e Tumulti popolari sia per i danni suscettibili di riparazione (danni parziali) sia per danni non suscettibili di riparazione (danni totali), si applicherà lo scoperto del 25% del danno con il minimo di Euro 2.500,00.
5) per i beni vetusti, per sinistri da Scioperi, Sommosse e Tumulti popolari, sia per danni suscettibili di riparazione (danni parziali) e per danni non suscettibili di riparazione (danni totali), si applicherà lo scoperto del 25% del danno con il minimo di Euro 2.500,00
6) per sinistri relativi alle altre garanzie prestate restano fermi gli scoperti e le franchigie di cui all’Art. 20 “Opzioni assicurative, Scoperti e Franchigie” previste a seconda della tipologia di bene (nuovi, usati, vetusti).
Art. 50 – Barriques di vino
La Società risponde dei danni materiali e diretti indennizzabili ai beni assicurati costituiti da “Barriques di vino”, con somma assicurata non superiore ad Euro 650,00. Relativamente alle garanzie prestate per tipologia di bene (nuovi, usati, vetusti) di cui all’Art. 20 “Opzioni assicurative, Scoperti e Franchigie”, per i danni indennizzabili suscettibili di riparazione (danni parziali) e per i danni indennizzabili non suscettibili di riparazione (danni totali) si applicherà, a parziale deroga di quanto stabilito all’Art. 20 “Opzioni assicurative, Scoperti e Franchigie”, la seguente detrazione per ogni singolo sinistro: scoperto del 10% del danno con il minimo di Euro 200,00.
Art. 51 – Macchine del caffè
Relativamente alle garanzie prestate per tipologia di bene (nuovi, usati, vetusti) di cui all’Art. 20 “Opzioni assicurative, Scoperti e Franchigie”, la Società risponde dei danni materiali e diretti ai beni assicurati costituiti da “Macchine del caffè” con conduttore “ILLY”, “LA SPAZIALE SPA” o “LA CIMBALI/FAEMA” con somma assicurata non superiore ad Euro 7.000,00.
per i danni indennizzabili suscettibili di riparazione (danni parziali) e per i danni indennizzabili non suscettibili di riparazione (danni totali) si applicherà, a parziale deroga di quanto stabilito all’Art. 20 “Opzioni assicurative, Scoperti e Franchigie”, la seguente detrazione per ogni singolo sinistro: franchigia di Euro 100,00.
Art. 52 – Recuperi
Si precisa che in caso di sinistro per il quale i Recuperi abbiano un valore, ciò darà luogo alla detrazione del relativo importo dall’indennizzo. Ciò in linea con il concetto di evitare un illecito arricchimento del Conduttore.
Art. 53 – Ubicazione e conservazione dei beni assicurati
E’ facoltà del Conduttore cambiare l’ubicazione dei beni assicurati, rispetto a quella di consegna del bene, previa comunicazione al Contraente. Tale comunicazione non è necessaria per i beni concessi in noleggio, per quelli che per natura o destinazione sono ad impiego mobile od oggetto di utilizzo in diverse ubicazioni (es. macchine da cantiere/macchine agricole), nonché per diversa collocazione dei beni assicurati nell’ambito delle sedi operative del Conduttore. Rimane fermo l’obbligo di una adeguata conservazione dei beni, che non devono essere posti in luoghi non conformi alle norme di utilizzo degli stessi.
Art. 54 - Colpa grave
A parziale deroga del comma 7) dell’Art. 21 “Esclusioni”, la Società risponde dei danni da eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente e/o del Conduttore, nonché delle persone di cui debbano rispondere, e del Sub- conduttore.
In caso di sinistro causato da colpa grave del Conduttore o del Sub-conduttore, a parziale deroga di quanto stabilito all’Art. 25 “Procedura per la valutazione del danno” la determinazione dell’ammontare del danno sarà effettuata ponendo come limite di indennizzo il debito residuo del bene dedotto dal piano di ammortamento - in sola linea capitale - considerato al momento del sinistro.
Art. 55 - Trasporto e trasferimento
Resta inteso tra le Parti che la presente polizza si intende operante anche per le fasi di trasporto e
trasferimento, nonché durante le relative fasi di montaggio, smontaggio, caricamento, scaricamento, circolazione.
Rimangono esclusi i danni cagionati a terzi durante la circolazione.
Art. 56 – Limiti di indennizzo della Polizza Convenzione
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza Convenzione la Società non sarà obbligata ad indennizzare importo superiore a Euro 5.000.000,00 per singola ubicazione dei beni locati.
Sono inoltre concordati con il Contraente, limiti di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa per l’intera Convenzione, inerenti le garanzie Terremoto (Art. 40), Inondazione, Alluvione e Allagamento (Art. 41), Eventi sociopolitici (Art. 43), Terrorismo (Art. 44).
Estremi del Contratto di | Aderente | |||||||
Numero Contratto: |
| / | ||||||
Stipulato il: |
| Codice Fiscale: |
| / Partita IVA: |
|
Polizza Strumentale – Convenzione n. - Opzione Collegata a contratti di Finanziamento di beni strumentali Stipulata da BNL LEASING S.p.A. con
Descrizione delle cose assicurate
Si intendono tutti i beni strumentali previsti in polizza, oggetto del contratto di | sopra indicato. |
Prospetto di calcolo del premio
Capitale assicurato | € |
Premio annuo comprensivo di imposte | € | ||
Costo annuo del Servizio Assicurativo | € | ||
Costo totale annuo | € |
La presente Adesione prevede oneri a carico dell’Aderente in misura pari al “Costo totale annuo” sopra indicato; tale costo è calcolato sulla base del Capitale Assicurato, indipendentemente dal valore di mercato del Bene.
La componente rappresentata dal “Costo annuo del Servizio Assicurativo” – pari al % del totale e corrispondente ad Euro è percepita interamente dall’Intermediario.
Per quanto attiene al pagamento del Servizio Assicurativo, confermiamo che il Costo Totale annuo sopra indicato sarà addebitato dall’intermediario in rate da
€ + I.V.A. unitamente al costo finanziario applicato al rapporto di finanziamento a cui la polizza accede, con periodicità . Il pagamento del Costo Totale annuo può essere eseguito tramite le seguenti modalità:
bonifico bancario al seguente IBAN:
mandato SDD su conto corrente bancario intestato a ”aderente” presso la Banca , avente IBAN:
cambiale agraria .
Inizio copertura assicurativa: | L’assicurazione relativa alla singola adesione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui l’Aderente sottoscrive il Modulo di Adesione, presso il Contraente, o del giorno di sottoscrizione del verbale di consegna del bene all’Aderente, se posteriore. |
L’Aderente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del Contratto:
- il modulo di valutazione delle esigenze e richieste dell’Aderente;
- l’allegato 3 e 4 del Reg. IVASS n.40 del 2 agosto 2018;
- il set informativo composto da DIP, DIP aggiuntivo condizioni di assicurazione comprensive del glossario, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 e da quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.
I predetti documenti sono disponibili anche sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx nella sezione "i miei documenti".
(timbro e firma dell’Aderente)
L’Aderente dichiara pertanto:
- di voler aderire alla polizza sopra indicata;
- che nessun elemento o circostanza di fatto capace di influire sull'apprezzamento del rischio è stato da lui taciuto;
- di conoscere ed accettare le condizioni di assicurazione che riconosce di aver ricevuto;
- di essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
- di aver ricevuto l’informativa privacy ai sensi dell’Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati.
- di essere stato informato del suo diritto di richiedere alla compagnia di assicurazione le credenziali per l’accesso alle aree riservate per la gestione telematica dei rapporti assicurativi ai sensi della disciplina prevista dal Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.
Luogo e Data
(timbro e firma dell’Aderente)
Agli effetti degli Art. 1341 - 1342 del Codice civile, l’Aderente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
▪ art. 5 | Altre assicurazioni - Limitazione dell’indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni | ▪ art. 24 | Obblighi in caso di sinistro |
▪ art. 28 | Limite massimo dell’indennizzo | ||
▪ art. 6 | Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza - Beneficiario | ▪ art. 40 | Facoltà di recesso da parte della Società relativamente alla garanzia Terremoto |
▪ art. 7 | Variazione del Contraente | ▪ art. 41 | Facoltà di recesso da parte della Società relativamente alla garanzia Inondazione, Alluvione, Allagamento |
▪ art. 9 | Foro competente | ||
▪ art. 13 | Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione | ▪ art. 43 | Facoltà di recesso da parte della Società relativamente alla garanzia Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato |
▪ art. 14 | Scadenza della garanzia | ||
▪ art. 15 | Recesso in caso di sinistro | ▪ art. 44 | Facoltà di recesso da parte della Società relativamente alla garanzia Terrorismo |
▪ art. 18 | Validità territoriale | ▪ art. 54 | Colpa Grave |
▪ art. 21 | Esclusioni | ▪ art. 56 | Limiti di Indennizzo della polizza Convenzione |
▪ art. 23 | Obblighi del Contraente – Conservazione delle cose assicurate |
Luogo e Data
(timbro e firma dell’Aderente)
N.B.: In caso di sinistro l’Aderente si obbliga oltre a quanto previsto all’art. 24, a darne avviso, per iscritto, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'accadimento (ex. artt. 1913-1915 codice civile), al Servizio Assicurazioni BNL Leasing S.p.A..-. Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx tel. 00.00.000.000, fax 00.00.000.000, xxxxxxxxxxxxxxxx-xx@xxxxxxxxxx.xxx. Inoltre per l’apertura del sinistro è possibile utilizzare la piattaforma “Ilmioleasing” dopo opportuno accreditamento.
La comunicazione deve contenere una dettagliata descrizione dell'evento, del danno, della data, del luogo e delle modalità, nonché l’indicazione di eventuali testimoni.
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INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza
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Le categorie di dati che potremo trattare sono le seguenti:
• Dati personali,
• Dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute) per visite mediche e liquidazione sinistri e
per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento, ecc.,
• Dati giudiziari,
• Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).
3. Finalità del trattamento
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati dalla nostra società, da società del Gruppo Allianz SE e da terzi, a cui essi verranno comunicati, al fine di consentire alla società – anche per conto di altre società del Gruppo Allianz SE – di:
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• ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione,
• adempiere alla normativa vigente in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, nonché alla normativa e agli adempimenti dettati dalle autorità di vigilanza, giudiziarie, ecc..
• I Suoi dati personali, anche sensibili e giudiziari, saranno trattati e potranno essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per finalità di antifrode. I Suoi dati potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.
3.a Base Giuridica del trattamento
La base giuridica dei trattamenti dei dati è rappresentata dal fatto che il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione, o dell’avvenuta instaurazione, del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell’Interessato stesso.
In aggiunta, per i dati sensibili, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali.
3.b Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze
Le chiediamo, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, in particolare del servizio di liquidazione delle prestazioni assicurative che La riguardano.
Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati “sensibili” e/o giudiziari, strettamente strumentali all’erogazione degli stessi.
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.
Premesso che il consenso al trattamento dei Suoi dati è facoltativo, preme precisarLe che, in caso di Suo rifiuto, Allianz si vedrà costretta a non poter procedere all’esecuzione del servizio assicurativo, in particolare del servizio di liquidazione delle prestazioni assicurative che La riguardano, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati sono stati da lei forniti per l'esecuzione della prestazione assicurativa, adottate su richiesta dell’interessato stesso.
4. Modalità d’uso dei dati
I Suoi dati personali sono trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi e le prestazioni assicurative e le informazioni da Lei richieste; inoltre, qualora vi acconsenta, i Suoi dati sono trattati anche mediante l’uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, degli SMS, tablet, smartphone, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati, ed informatici, nonché tramite schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all’estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.
5. Destinatari dei suoi dati personali. Chi potrà accedere ai suoi dati
Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio assicurativo finalizzato alla liquidazione delle prestaziooni assicurative e per la ridistribuzione del rischio.
Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’estero.
Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del “responsabile” o sono soggetti autorizzati al trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti “titolari” del trattamento.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di
servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
Così pure i Suoi dati devono da noi essere comunicati, per obbligo di legge, a enti e organismi pubblici, quali Ivass – Consap – Casellario Centrale Infortuni – UIC – Motorizzazione Civile – Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all’Autorità Giudiziaria e alle Forze dell’Ordine.
In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati anche i nostri dipendenti e collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni da Lei poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.
5.a Possibili ulteriori destinatari dei suoi dati
Per le finalità descritte nel precedente paragrafo 3, inoltre, i dati personali potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.
6. Trasferimento all’estero dei suoi dati
I Suoi dati potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità connesse a quelle di cui al paragrafo 3. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE potrà visionare sul sito internet della Società. Nel caso in cui le suddette BCR non trovassero applicazione, attueremo tutte le misure di sicurezza previste dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurarLe una adeguata protezione per il trasferimento dei Suoi dati.
Nel caso in cui Lei voglia ottenerne una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere a: Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento), X.xx Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx, numero verde: 800686868, oppure accedendo al sito xxx.xxxxxxx.xx utilizzando il modello appositamente predisposto.
In ogni caso, qualora i Suoi dati dovessero essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea o al di fuori dell’Area Economica Europea, Allianz garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all’adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea.
Allianz non trasferirà in alcun caso i Suoi dati personali a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati personali stessi
7. I suoi diritti nello specifico
Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito riportiamo l’elenco specifico dei suoi diritti in relazione al trattamento dei suoi dati.
Lei potrà:
1. accedere ai Suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il Suo consenso in ogni momento;
3. aggiornare o correggere i Suoi dati personali in ogni momento;
4. chiedere la cancellazione dei Suoi dati dai nostri sistemi (ivi compreso il diritto all’oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei Suoi dati (limitazione) in determinate circostanze: per es. qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
6. conoscere dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato;
7. ottenere copia dei Suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8. conoscere se i dati sono trasferiti a un paese terzo, informazione dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
9. contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy
7.a) Diritto alla cancellazione e all’oblio, rettifica e portabilità dei dati
In ogni momento, Xxx potrà anche richiedere il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.
La eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso.
Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad Allianz S.p.A. – Servizio Clienti (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento), Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, - 00000 Xxxxxx, numero verde 800686868, oppure accedendo al sito xxx.xxxxxxx.xx utilizzando il modello appositamente predisposto.
8. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussiste la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, Allianz avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all’interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati. I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l’effettivo permanere dell’interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.
9. Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Nome, cognome (o Denominazione) e firma degli interessati per il consenso
Data:
Assicurazione contro i danni
DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: Allianz S.p.A.
Prodotto: “Leasing Strumentale RN “
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
✓ Danni alle cose:
I danni materiali e diretti ai beni assicurati (beni strumentali nuovi od usati, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali) per i seguenti rischi: Incendio;
Fulmine; Esplosione; Scoppio;
Eventi Sociopolitici; Terrorismo;
Eventi atmosferici; Xxxxxxxxx;
Inondazione, Alluvione ed Allagamento.
✓ Responsabilità Civile:
I danni involontariamente cagionati a terzi in relazione alla proprietà dei beni assicurati.
L’assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nel DIP Aggiuntivo Danni e nel Modulo di Adesione.
Che cosa non è assicurato?
🗶 Xxxxx alle cose: beni che non siano oggetto di locazione finanziaria.
Non sono assicurabili le tipologie di beni strumentali indicati in dettaglio nel DIP Aggiuntivo alla sezione ”Che cosa non è assicurato?”
🗶 Sezione Responsabilità Civile: Danni dei quali l’utilizzatore debba rispondere in dipendenza dell’uso dei beni assicurati.
E’ un’assicurazione contro i danni che copre i Xxxxx materiali e diretti ai beni strumentali concessi dal Contraente in locazione finanziaria (contratto di leasing) e la Responsabilità Civile derivante dalla Proprietà dei beni stessi.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione vale per i danni a beni ubicati negli Stati dell’Europa, nello Stato della Città del Vaticano, Repubblica di san Marino.
Ci sono limiti di copertura?
! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Ci sono limiti di copertura?”
DIP-666-BNL-ed.01052019
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il Modulo di Adesione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
Quando e come devo pagare?
Le rate di premio vanno pagate unitamente a quanto dovuto come corrispettivo per le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione dei beni assicurati. Il pagamento del premio è effettuato a mezzo di Rimessa Interbancaria diretta (RID).
Il premio è comprensivo di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e termina alla scadenza indicata nel Modulo di Adesione.
La copertura assicurativa è operante sino a quando ciascun bene resta di proprietà del Contraente, sia che si trovi presso l’utilizzatore sia che si trovi bei magazzini del Contraente o di terzi.
Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l’esercizio del diritto di recesso:
Diritto di disdetta: dopo la prima annualità il Conduttore ha diritto di recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni secondo le modalità puntualmente indicate nelle condizioni di assicurazione.
Diritto di recesso in caso di sinistro: Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno successivo alla data del pagamento o altra definizione del Sinistro, la Società ha diritto di recedere dalla singola applicazione assicurativa colpita da sinistro con preavviso di 90 giorni.
DIP-666-BNL-ed.01052019
Assicurazione contro i danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Impresa Allianz S.p.A.
Prodotto “Polizza convenzione Leasing Beni Strumentali RN”
01/05/2019 – Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
L’impresa di assicurazione è Allianz S.p.A., società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco (Germania)
- Sede legale: Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx);
- Recapito telefonico: 000.00.00.00;
- Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx;
- Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx;
- Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00152 e all’Albo gruppi assicurativi n. 018.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2017 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell’impresa, pari a 2.563 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.462 milioni di euro;
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’ impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’impresa xxx.xxxxxxx.xx. e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.377.259;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.069.767;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.126.592;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 5.126.592; e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’impresa, pari a 216%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. | |
Danni alle cose | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Responsabilità Civile verso Terzi | La Società in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario delle stesse. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Xxxxx alle cose e Responsabilità Civile Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
ESCLUSIONI | |
Esclusione Danni alle cose | |
Esclusioni Danni alle cose | Sono esclusi dalla garanzia: 1 i danni dovuti a vizi e/o difetti propri dei beni assicurati o causate da normale obsolescenza e usura degli stessi, il tutto limitato alla sola parte affetta; 2 i danni di carattere estetico; 3 i danni relativi alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, ai pneumatici, alle parti accessorie intercambiabili, nonché a nastri di trasmissione, funi, cinghie e simili, a fluidi di qualsiasi genere fatta eccezione per l’olio del trasformatore e degli interruttori; 4 i beni per i quali siano trascorsi più di 12 (dodici) anni dal 31 Dicembre dell'anno della prima consegna e comunque tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 13 (tredici) anni dal 31 Dicembre dell’anno di costruzione; 5 i guasti meccanici e/o elettrici al “macchinario ed attrezzature di cantiere – macchine movimento terra”, “gru a torre”; 6 i guasti meccanici e/o elettrici a tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 6 (sei) anni dal 31 Dicembre dell'anno di costruzione; 7 i danni di appropriazione indebita e truffa, o derivanti da dolo e/o colpa grave del Conduttore, e/o del Sub-Conduttore e/o del Fornitore; 8 ammanchi e/o smarrimenti constatati in sede di inventario o di verifica; 9 i danni da furto. La Società non è inoltre obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con: 10 atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto; 11 eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 12 per le garanzie terrorismo e sabotaggio organizzato danni direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a meno che il Contraente e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi. |
Inondazioni, alluvioni e allagamenti La Società non indennizza i danni a centrali idroelettriche. | |
Esclusioni Responsabilità Civile | |
Esclusioni Responsabilità Civile | L'Assicurazione non comprende i danni: − di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso dei beni assicurati; − da inquinamento in genere; − i danni causati da software; − i danni da amianto/asbesto. La Società non è obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con: - atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto; - eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; a meno che l’Assicurato e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l’assicurazione. |
SOGGETTI ESCLUSI | |
Soggetti esclusi | Relativamente alla Responsabilità Civile, non sono considerati terzi: a) i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza; b) le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; c) il Conduttore ed il Sub-conduttore. |
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO | |
Sezione I Danni alle cose | |
Garanzia terremoto, inondazione, alluvione e allagamento | Limite di indennizzo, scoperto |
Garanzia eventi socio- politici e Terrorismo | Limite di indennizzo, scoperto |
Copertura rischi nominati | Limite di indennizzo, scoperto |
Esemplificazione dell’applicazione di Scoperti e/o Franchigie | |
Esempio − Danno da alluvione stimato pari a € 50.000,00 − Scoperto 20% dell’ammontare del danno con il minimo di € 1.000,00 − Indennizzo liquidabile € 40.000,00 |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Xxxxx alle cose Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga: a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo dei beni danneggiati e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società; b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno; c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società; d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato; e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). Denuncia di sinistro Responsabilità Civile Obblighi in caso di sinistro L'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro alla Società preceduta da telegramma per sinistri mortali o di notevole gravità, entro 48 ore dal fatto o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati o possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. L’Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). |
Assistenza diretta/in convenzione Danni alle cose non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con l’impresa Assistenza diretta/in convenzione Responsabilità Civile non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con l’impresa | |
Gestione da parte di altre imprese Danni alle cose non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato da altre imprese Gestione da parte di altre imprese Responsabilità Civile non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato da altre imprese | |
Prescrizione: i diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione relativa al cambiamento del luogo di utilizzo dei beni assicurati) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dalla singola Adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata, nonché da tutte le Adesioni facenti capo al medesimo Conduttore. Trascorsi trenta giorni dalla data di efficacia del recesso la Società mette a disposizione del Contraente l’eventuale rateo di premio imponibile pagato e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è destinato a soggetti che stipulano contratti di Leasing per l’utilizzo di beni strumentali. |
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 15%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami devono essere inoltrati per iscritto (posta ed e.mail) a Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti - Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx - Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx. L’impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. |
I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Fax 00.00000.000 - PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all’impresa ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida”. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Non previsti |
Lite transfrontaliera | Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.