Contract
PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI, FORNITURE ED ATTIVITA’ ACCESSORIE PER LA MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA DEL TRAFFICO STRADALE (SISTEMA MTS) 2.
ALLEGATO 7 SCHEMA DI CONTRATTO
CIG: 9310551DBB
CUI S80062590379202200076 CUP E42C11000480001
SCHEMA DI CONTRATTO
PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI, FORNITURE ED ATTIVITA’ ACCESSORIE PER LA MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA DEL TRAFFICO STRADALE (SISTEMA MTS) 2.
TRA
(di seguito nominata, per brevità, anche la Regione), con sede legale in Via
-
di ;
E
, in persona
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al R.E.A. n. , P. IVA , Capitale sociale (versato ), domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del legale rappresentante , xxxxxx xxxxxx
allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche “Affidatario”);
OPPURE
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al R.E.A. n. , P. IVA , Capitale sociale (versato ) domiciliata ai fini del presente atto in , via
, in persona del legale rappresentante , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al R.E.A. n. , Capitale sociale (versato
), P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al R.E.A. n. , Capitale sociale (versato ), P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. (di seguito nominata, per brevità, anche “Affidatario”)
PREMESSO
a) che la Agenzia Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione dell’Affidatario per l’affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 08/07/2022;
b) che l’Affidatario è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall’Agenzia
e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni ed eseguire i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
c) che l’Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle
prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta;
d) che l’Affidatario ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica ai fini della stipula del presente Contratto;
e) che nei confronti dell’Affidatario sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
f) che l’Affidatario ha presentato il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto;
g) che l’obbligo dell’Affidatario di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Contratto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari ed a corpo, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, il Capitolato tecnico ed i suoi allegati, l’offerta tecnica, l’offerta economica, gli elenchi prezzi unitari (EPU) e il Patto di Integrità sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 2- Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, dall’Offerta tecnica ed Economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Affidatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
Articolo 3 - Oggetto del Contratto
1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per l’affidamento della fornitura dei beni e l’esecuzione dei servizi e attività accessorie per l’“AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA DEL TRAFFICO STRADALE (SISTEMA MTS) E PROSECUZIONE DEL SISTEMA STESSO” che qui si intendono integralmente richiamate, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico.
2. Con la stipula del presente Contratto l’Affidatario si obbliga, irrevocabilmente nei confronti della Regione committente, ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, anche migliorativa nonché a prestare tutti i servizi connessi, il tutto nei limiti dell’importo indicato al successivo art.11, comma 1.
3. La Regione si riserva la facoltà di richiedere all’Affidatario, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni e corrispettivi, nei termini posti dall’ art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016.
4. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente appalto, la Ditta non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi offerti.
5. Fermo restando quanto sopra, la Regione potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo 106 nonché all’articolo 9 del presente contratto.
Articolo 4 - Condizioni di espletamento dell’attività
1. La natura dei servizi richiesti presuppone uno stretto collegamento tra l'Affidatario e la Regione, più precisamente, la competente Area “Viabilità, logistica, vie d'acqua e aeroporti” e il Settore “Innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico”.
2. La fornitura e installazione dei beni e l’esecuzione dei servizi e attività accessorie dovrà essere effettuata con le modalità e la tempistica indicata nei documenti di gara e nel presente atto.
3. Tutte le attività oggetto del presente contratto devono essere inoltre realizzate entro i termini e con le modalità concordati eventualmente con entrambi i suddetti Settori o Aree regionali.
Articolo 5 - Durata del contratto e opzioni servizi analoghi e complementari
1. Fermo restando l'importo economico complessivo di cui al successivo art.11, il contratto avrà una durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatto salvo il suo prolungamento, nel caso siano offerti periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, come indicato nel Disciplinare di gara.
2. L'eventuale differimento dei termini di esecuzione della prestazione potrà essere accordato nel rispetto della normativa regionale vigente con apposito atto formale del dirigente regionale competente.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la Regione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. In caso di sospensione, si applicano le disposizioni previste dall’art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.
4. La Ditta, nel caso non sia in grado di ultimare le prestazioni per cause ad essa non imputabili nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso si applicano le disposizioni previste dall’art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.
5. La Regione si riserva inoltre, la facoltà di procedere alla ripetizione di lavori o servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto negli atti di gara.
6. Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, all'aggiudicatario potranno essere affidati lavori o servizi complementari, secondo quanto previsto nel Capitolato enel Disciplinare cui si rinvia per il dettaglio dei servizi analoghi o complementari
7. La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
8. Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari alla durata del contratto, per un importo pari a quello di aggiudicazione, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’ esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto.
9. Se, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia del Contratto, l’Affidatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano affidati a Ditte diverse dal medesimo Affidatario.
10. Entro il termine del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà essere disponibile a trasferire il know-how acquisito alla Regione o a terzi dalla stessa designati. Tale attività dovrà avvenire a titolo non oneroso.
Articolo 6 - Interpretazione del contratto
1. Tutte le prestazioni dovranno avvenire in conformità ai contenuti della documentazione di gara ed alle norme vigenti applicabili.
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
3. In caso di norme del Capitolato Tecnico e degli Allegati tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4. L’interpretazione delle clausole contrattuali e dei suoi allegati, così come quella delle disposizioni del Capitolato Tecnico, avvengono tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 Cod. Civ.
Articolo 7 - Condizioni per l’erogazione delle prestazioni e dei servizi
1. Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, di progettazione esecutiva, di verifica di conformità e di collaudo, nonché quelli relativi ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. L’Affidatario garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell’offerta presentata dall’Affidatario. In ogni caso, l’Affidatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell’Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito e l’Affidatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Regione, assumendosene il medesimo Affidatario ogni relativa alea.
5. L’Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle vigenti norme e prescrizioni in materia tecnica e di sicurezza.
6. Le prestazioni del presente contratto sono da svolgersi prevalentemente presso le postazioni a campo lungo la viabilità pubblica (principalmente statale e provinciale), pertanto sarà necessario considerare l’ottenimento delle relative autorizzazioni dagli enti gestori delle strade, a carico dell’Affidatario. Nel caso l’esecuzione delle prestazioni affidate implichi la presenza di personale dello stesso Affidatario presso gli immobili della Regione, tali prestazioni dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con la Regione stessa. L’Affidatario prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, i locali della Regione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal suo personale e/o da terzi autorizzati; l’Affidatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei
suddetti Xxxxxxxx, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. L’Affidatario si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato, che potrà eventualmente accedere agli uffici della Regione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell’Affidatario verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. L’Affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Regione e/o da terzi autorizzati o dagli Enti gestori delle strade.
9. L’Affidatario si obbliga a consentire alla Regione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. L’Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione.
11. L’Affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al Contratto.
12. Le Aziende sanitarie, la Regione Xxxxxx-Romagna e gli Enti ad essa afferenti, di cui alla
L. n. 11/2004 e s.m., sottoposti all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (l’elenco di tali Enti è disponibile sul sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/), emettono gli ordini/richieste di consegna esclusivamente in forma elettronica.
13. L’Affidatario dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici, a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
14. L’Affidatario dovrà pertanto dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione degli adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rimanda alla sezione dedicata presente sul sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/, che contiene tutti i riferimenti del Sistema regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo degli acquisti nonché del Nodo Telematico di Interscambio (No-TIER).
15. In alternativa, l’Affidatario potrà utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sul SATER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/, previa registrazione.
Articolo 8 - Obbligazioni specifiche dell’Affidatario
1. L’Affidatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:
a) eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
b) prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi, nei periodi e con la tempistica indicati dalla Regione, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato Tecnico, nel Cronoprogramma e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
c) eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa;
d) manlevare e tenere indenne la Regione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L’Affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi indicati dai documenti di gara o che verranno indicati nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto, fermo restando che le prestazioni dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della loro dislocazione nel territorio regionale.
3. L’Affidatario si impegna a predisporre e trasmettere alla Regione in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, di cui al Capitolato Tecnico. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall’Affidatario in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Regione che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
4. L’Affidatario si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.
5. L’Affidatario, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico.
6. L’Affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente inerenti ai servizi oggetto del presente Contratto.
7. L’Affidatario si impegna a mantenere indenne la Regione in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.
Articolo 9- Varianti/Modifica del Contratto
1. Le modifiche nonché le varianti e le prestazioni supplementari al presente Contratto sono ammesse nei limiti e con le modalità di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Nessuna variazione o modifica del contratto potrà essere introdotta dalla Ditta se non è stata approvata dalla Regione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106, del D.lgs. n. 50/2016. Qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Ditta, il ripristino della situazione preesistente.
3. Sono ammesse le varianti in corso d’opera resesi necessarie a causa di circostanze non previste e non prevedibili da parte della Regione oltre a quelle migliorative, che comunque non vadano ad alterare la natura generale del contratto.
4. Le varianti potranno modificare il rapporto quantitativo fra le varie categorie di servizi, forniture e lavori, senza che la Ditta possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nella documentazione di gara o prezzi diversi da quelli presentati in sede di gara.
5. Le modifiche e le varianti sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso siano necessarie prestazioni non previste in contratto o si debbano impiegare componenti per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi.
6. Le varianti non sostanziali sono ammesse nella misura massima del 20% dell’importo netto complessivo del contratto e potranno fare riferimento sia alla parte a misura che a quella a corpo dell’appalto.
Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L’Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Affidatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. L’Affidatario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016, nel caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva, relativo al personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 D.lgs. n. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del Contratto, la Regione si riserva di trattenere dal certificato di
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. Ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 6, D.lgs. n. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 D.lgs. n. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del Contratto, il Responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Regione si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi del già citato art. 105 del Codice.
Articolo 11 - Corrispettivi e oneri
1. Il corrispettivo del presente contratto, calcolato sulla base dello sconto percentuale offerto del …………….% (……..) sugli elenchi prezzi unitari EPU 1 e 2 è pari ad
XXX xxxxxxx, di cui € 31.500,00 (trentunomilacinquecento/00) Iva esclusa per Oneri per la sicurezza non ribassabili, così suddivisi:
• Forniture e servizi per un importo di € IVA esclusa;
• Lavori per un importo di € IVA esclusa.
2. Gli elenchi prezzi unitari, scontati con la percentuale di cui al precedente comma 1, potranno essere utilizzati per equivalenze, varianti e nel corso della durata contrattuale, da Anas, Province e Comuni, con le modalità e nei limiti indicati nel par.
4.2 del Capitolato, per realizzare direttamente nuove postazioni da integrare nel Sistema MTS, spostamenti di postazioni esistenti e ripristini di sensori relativi al Sistema MTS, sulle strade di loro competenza, come dettagliato nelle relative voci dei succitati elenchi prezzi.
3. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi dello svolgimento delle forniture e dei servizi di cui al Capitolato Tecnico e all’Offerta Tecnica ove migliorativa.
4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture, lavori e servizi prestati a regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all’Affidatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Regione.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Affidatario dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall’Affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Affidatario di ogni relativo rischio e/o alea.
7. L’Affidatario non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto indicato
dall’art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e dall’art. 29 del D.L. n. 4/2022 e alle eventuali norme che saranno emanate.
8. Tutti gli importi citati nel presente contratto, se non indicato diversamente, si intendono IVA esclusa.
Articolo 11 bis - Adeguamento prezzi
1. I prezzi unitari EPU 1 e 2 di aggiudicazione, rimangono fissi e immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata del Contratto, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l’Amministrazione Committente potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 2.
2. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra l’Agenzia ed il Fornitore, procedendo, pertanto, ad un’istruttoria condotta sulla base dei costi standard, ove definiti, e nel caso di variazione dei prezzi e dei costi standard che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10%% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale.
3. In caso di mancanza di pubblicazione dei costi standard, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I).
Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti
1. È riconosciuta l’anticipazione contrattuale ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016; sul valore del contratto di appalto verrà pertanto calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione, certificata dal DEC, previa presentazione di garanzia fideiussoria ai sensi di legge. L’importo dell’anticipazione sarà recuperato proporzionatamente all’importo dei SAL, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. La garanzia potrà essere progressivamente ridotta di conseguenza.
2. L’Affidatario potrà emettere fattura elettronica, ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, alla Regione a seguito della emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, entro 30 (trenta) giorni dalla emissione del rispettivo SAL da parte del DEC. Tale XXX dovrà a sua volta essere emesso da parte del DEC, entro 15 (quindici) giorni dalle scadenze a seguito indicate.
In riferimento al cronoprogramma si individuano le fasi di emissione dei SAL:
a) 1° SAL: al 31 dicembre 2023; nel SAL verranno inserite le prestazioni di Aggiornamento tecnologico effettuate fino al momento della emissione del SAL, di Ripristino dei luoghi oltre alle prestazioni relative alla Verifica, alla Manutenzione Impianti e al CCR secondo la quota maturata rapportata alla quota annua prevista;
b) 2° SAL: al 31 dicembre 2024; nel SAL verranno inserite le prestazioni di Aggiornamento tecnologico effettuate fino al momento della emissione del SAL, oltre alle prestazioni relative alla Manutenzione Impianti e al CCR secondo la quota maturata rapportata alla quota annua prevista;
c) 3° SAL: al 31 dicembre del 2025; nel SAL verranno inserite le prestazioni relative alla Manutenzione Impianti e al CCR secondo la quota maturata rapportata alla quota annua prevista.
d) Ultimo SAL, corrispondente al finale (saldo): a seguito della emissione del certificato di verifica di conformità finale successiva alla scadenza del contratto; nel SAL verranno inserite le prestazioni relative alla Manutenzione Impianti e al CCR secondo la quota residua; saranno inoltre liquidate le ritenute a garanzia;
3. Gli oneri di sicurezza verranno riconosciuti in relazione alle quote delle prestazioni da liquidare;
4. Le voci a misura saranno inserite nel SAL emesso successivamente alla esecuzione effettiva delle prestazioni;
5. Nel caso venga offerto in sede di gara il prolungamento del termine contrattuale, l’ultimo SAL verrà emesso allo scadere dei 3 (tre) anni dalla stipula del contratto, mentre il SAL finale (saldo), per la liquidazione delle ritenute a garanzia, verrà emesso a seguito della emissione del certificato di verifica di conformità finale.
6. I pagamenti a favore dell’Affidatario della quota imponibile del corrispettivo saranno effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche intestato all’impresa e comunicato ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. La quota relativa all’IVA della fattura è versata direttamente dall’Amministrazione all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 17-ter del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 (c.d. split payment) e sulla base del disposto del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015;
7. L’Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. La fattura elettronica deve essere intestata e indirizzata a: Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx
- Xxxxx Xxxx Xxxx 00 00000 Xxxxxxx – codice fiscale 80062590379 – Codice Univoco Ufficio JSGML9 e deve riportare:
- tutti gli elementi obbligatori previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- il codice CIG
- il codice CUP E42C11000480001;
- i numeri di impegno;
- il numero e la data del provvedimento di impegno di xxxxx;
- il riferimento del certificato di pagamento.
9. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta di garanzia dello 0,50%, che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e al rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.
11. Qualora l’Affidatario si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o PEC.
Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. L’Affidatario si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
2. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
3. L’Affidatario, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. L’Affidatario, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Regione stessa.
5. Con riferimento ai subcontratti, l’Affidatario si obbliga a trasmettere al Contraente, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Regione richiedere copia del contratto tra l’Affidatario ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
Articolo 14 - Trasparenza
1. L’Affidatario espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Affidatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa dell’Affidatario, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 15 - Penali
1. La Regione applicherà le penali mediante detrazione sulle somme dovute per gli acconti e per i pagamenti a saldo, nei seguenti casi:
a) In caso di conclusione con esito negativo della procedura di cui al paragrafo 5.2 “Controlli” del Capitolato in relazione allo stato del Sistema MTS:
− nella misura di 200,00 € (duecento euro) per ogni giornata di permanenza del valore di riferimento dello stato del Sistema MTS dal 70% (settanta per cento) compreso all’80% (ottanta per cento) escluso;
− nella misura di 300,00 € (trecento euro) per ogni giornata di permanenza del valore di riferimento dello Stato del Sistema MTS dal 60% (sessanta per cento) compreso al 70% (settanta per cento) escluso;
− nella misura di 500,00 € (cinquecento euro) per ogni giornata di permanenza del valore di riferimento dello Stato del Sistema MTS inferiore al 60% (sessanta per cento);
b) In caso di ritardo per cause imputabili all’Affidatario, rispetto a quanto previsto dal Capitolato e dal Cronoprogramma (previo utilizzo della procedura giustificativa di cui al paragrafo 5.2 “Controlli” del Capitolato):
− nella misura di 100,00 € (cento euro) per ogni giornata di ritardo, nei primi 30 (trenta) giorni;
− nella misura di 150,00 € (centocinquanta euro) per ogni successiva giornata di ritardo.
2. Si possono applicare all’Affidatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale complessivo. L’Affidatario prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
3. L’inadempimento e/o ritardo nell’adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso la Regione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento del danno.
4. L’applicazione delle penali non solleva l’Affidatario dalle responsabilità civili e penali assunte con la stipula del contratto o derivanti da comportamenti dello stesso Affidatario, né lo esonera dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo dell’applicazione delle penali.
5. Dopo 6 mesi di ritardo la Regione potrà risolvere il contratto ed avviare azioni a recupero dei propri danni e a tutela dei propri diritti. In ogni caso la Regione resterà libera da ogni impegno verso la Ditta che non potrà pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
Articolo 16- Cauzione definitiva
1. L’Affidatario, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver costituito una cauzione definitiva in favore della Regione secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione definitiva verrà ritenuta.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Affidatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del Contratto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 15, ha diritto inoltre di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
5. La garanzia opera nei confronti dalla Regione a far data dalla stipula del Contratto.
6. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, dalla Regione, per quanto di ragione, verso l’Affidatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%.
8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione.
9. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dalla Regione.
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Articolo 17 - Sicurezza, privacy e riservatezza
1. L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. L’Affidatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, anche per garantirne la sicurezza e la riservatezza, solo previa autorizzazione dell’Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L’Affidatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Affidatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. L’Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e
s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. In particolare, l’Affidatario dovrà garantire alla Regione che i servizi di supporto informatico e l’eventuale trattamento di dati per conto della Regione siano prestati in piena conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e che ai dati trattati siano applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all’Allegato B del predetto Codice.
9. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Regione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi e gli altri obblighi assunti dal presente contratto.
10. L’Affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi della Regione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto.
11. Tutte le attività che richiedono sviluppo di software nell’ambito dei servizi oggetto del contratto dovranno soddisfare le indicazioni fornite nel Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Xxxxxx-Romagna, nonché quanto indicato nel cap. 8 del Capitolato.
Articolo 18 - Risoluzione
1. Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, la Regione potrà risolvere ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con raccomandata a/r o PEC, il Contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In ogni caso la Regione potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con raccomandata a/r o PEC, il Contratto nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario nel corso della procedura di gara di cui in premessa;
b) in caso di applicazione a vario titolo di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
d) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del Contratto;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Regione;
f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
g) nei casi e modi previsti dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016;
h) comprovata violazione delle norme sulla riservatezza.
3. In caso di inadempimento dell’Affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r o PEC dalla Regione, per porre fine all’inadempimento, la medesima Regione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento del danno.
4. La risoluzione del Contratto obbliga l’Affidatario a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.
5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Regione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l’intero importo della stessa.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Affidatario con lettera raccomandata a/r o PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. La Regione può risolvere in ogni tempo il presente contratto sottoscritto con l’Affidatario in caso di grave inadempimento dell’Affidatario stesso tale da compromettere la realizzazione del complesso delle attività oggetto del presente contratto e se la diffida ad adempiere sia stata senza effetti per 15 (quindici) giorni dalla notifica.
8. In caso di risoluzione del contratto l’Affidatario avrà diritto ad ottenere solo la corresponsione del corrispettivo per le attività svolte fino alla data della risoluzione, limitatamente a quelle ritenute valide ed accettate dalla Regione, salvo compensazioni per il maggior danno subito dalla Regione secondo le norme comuni.
Articolo 19 - Recesso
1. La Regione ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all’Affidatario con lettera raccomandata a/r o PEC. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro l’Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Affidatario;
b) qualora l’Affidatario perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l’Affidatario medesimo;
c) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione, che abbiano incidenza sulla esecuzione della prestazione dei servizi;
d) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell’Affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione. In caso di recesso, l’Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.
3. Il recesso è consentito per motivi diversi da quelli sopra elencati avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1671 Cod. Civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o PEC, purché tenga indenne l’Affidatario delle spese sostenute, delle forniture effettuate e del mancato guadagno.
4. In caso di avvenuta esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8 del
D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, e successivo esito negativo della verifica dei requisiti del fornitore, l’Amministrazione recede dal contratto.
Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. L’Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Affidatario stesso quanto della Regione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L’Affidatario, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l’intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Affidatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne la Regione, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l’Affidatario possa arrecare alla Regione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora l’Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.
3. Resta in ogni caso ferma l’intera responsabilità dell’Affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma.
Articolo 21 - Subappalto
1. L’affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
2. L’affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: Verifica (par. 4.5.1 del Capitolato), tenuto conto della natura delle prestazioni al fine dell’organizzazione di tutte le altre conseguenti attività da effettuare.
3. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
4. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
5. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.
6. Il subappalto è autorizzato dalla Regione entro i termini ed alle condizioni previsti dall’art. 105 del Codice. L’Affidatario si impegna a depositare presso la Regixxx, xxxxxx 00 (xxxxx) xxxrni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, dello svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all’articolo 81. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80. Qualora l’Affidatario ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della Regione risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
7. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione procederà a richiedere all’Affidatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
9. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, D. Lgs. n.50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.) L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione
10. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Su richiesta della Regione l’Affidatario è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’Affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Regione sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Affidatario.
13. I subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare d’appalto.
14. La Regione, qualora ricorrano le previsioni di cui all’art. 105, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016, sospenderà i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione.
Articolo 22- Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Regione, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e xx.xx..
4. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 23 - Brevetti industriali, diritti d’autore e proprietà e diritti sugli elaborati e documentazione
1. L’Affidatario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. I dati rilevati nell’ambito delle attività del presente contratto rimangono di proprietà esclusiva della Regione che potrà utilizzarli nel modo che riterrà opportuno, ivi compresa la pubblicazione, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte dell’Affidatario. L’Affidatario non ne può fare uso alcuno senza previa autorizzazione.
3. L’affidatario e il personale eventualmente impiegato nell’esecuzione del contratto si impegnano a non divulgare, pubblicare, riprodurre, registrare, conservare per proprio conto o uso proprio e/o trasferire o cedere a terzi (ancorché in forma gratuita o per
libera diffusione) i documenti, le produzioni e le copie digitali dei file e prodotti multimediali realizzati ai fini dell’esecuzione del contratto.
4. I concetti, le idee, il know-how e le tecniche che siano stati sviluppati nel corso del rapporto con la Regione possono essere usati da entrambi le parti;
5. Qualora venga promossa nei confronti della Regione un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l’Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
6. La Regione si impegna ad informare prontamente l’Affidatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l’Affidatario riconosce alla medesima la Regione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Affidatario.
7. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
Articolo 24- Conciliazione presso la CCIAA
1. Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto, che dovessero insorgere, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
Articolo 25- Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Affidatario e la Regione, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Articolo 26 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento U.E. 679/2016
1. In esecuzione del presente contratto, l’Affidatario effettua il trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l’Accordo di cui all’Allegato 7 “Accordo trattamento dati” al presente contratto al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra Normativa Applicabile.
3. L’Affidatario è, pertanto, designato dalla Giunta della Regione Xxxxxx-Romagna quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento per il trattamento denominato
“…………………………………………………………………………”, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall’Accordo Allegato 7a “A” al presente contratto. In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del
Regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’Accordo Allegato 7a, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Articolo 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Affidatario senza diritto di rivalsa:
a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze eventualmente occorrenti;
c) le tasse e gli altri oneri eventualmente dovuti ad enti territoriali.
2. A carico dell’Affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravino sulle prestazioni oggetto del Contratto.
3. L’Affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 ed in particolare al novellato art.17 ter; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art.40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico l’Affidatario medesimo.
Articolo 28 - Clausola anticorruzione e rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e della Regione Xxxxxx-Romagna
1. L’Affidatario con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e xx.xx., non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Affidatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali, in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.
3. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo esperimento di una procedura che garantisca il contraddittorio.
Articolo 29 - Patto di integrità
Il Patto di integrità, sottoscritto dall’Affidatario e allegato al presente Contratto, costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
Articolo 30 - Altre Informazioni: RUP e DEC
Per il presente affidamento, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) previsto dall’art. 31 del Codice dei Contratti pubblici e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), nei termini previsti dall’art. 111, c. 2 del Codice dei contratti pubblici, sono:
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Articolo 31 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
2. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
LA REGIONE il FORNITORE AFFIDATARIO
*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Il sottoscritto , quale procuratore e legale rappresentante dell’Affidatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto del Contratto), Articolo 4 (Condizioni di espletamento dell'attività), Articolo 5 (Durata del contratto e servizi analoghi e complementari), Articolo 6 (Interpretazione del contratto), Articolo 7 (Condizioni per l’erogazione dei servizi), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche dell’Affidatario), Articolo 9 (Varianti/Modifica del Contratto), Articolo 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 11 (Corrispettivi e oneri), Articolo 11bis (Adeguamento prezzi) Articolo 12 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 14 (Trasparenza), Articolo 15 (Penali), Articolo 16 (Cauzione definitiva), Articolo 17 (Sicurezza, Privacy e Riservatezza), Articolo 18 (Risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 21 (Subappalto), Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 23 (Brevetti industriali e diritti d’autore. Proprietà dei prodotti), Articolo 24 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 25 (Foro competente), Articolo 26 (Sicurezza e riservatezza), Articolo 27 (Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 29 (Clausola anticorruzione), Articolo 30 (Patto di integrità), Articolo 31 (Clausola finale).
IL FORNITORE AFFIDATARIO*
*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.