CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI IMMOBILI FRA LA PROVINCIA DI NUORO E IL COMUNE DI LOTZORAI
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI IMMOBILI FRA LA PROVINCIA DI NUORO E IL COMUNE DI LOTZORAI
DA DESTINARE A SEDE DI ASSOCIAZIONI COMUNALI
TRA
Il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, nella sua qualità di Dirigente della Provincia di Nuoro, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Via C.F./P. I.V.A. che interviene nel presente atto, esclusivamente in nome e per conto dello stesso, di seguito denominato “Comodante”
E
Il Dott , nella sua qualità di del Comune di Lotzorai, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Via C.F./P. I.V.A.
che interviene nel presente atto, esclusivamente in nome e per conto dello stesso, di seguito denominato “Comodatario”
PREMESSO CHE
• l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 rubricata “Nuove norme sul procedimento amministrativo” prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• il Comune di Lotzorai ha richiesto all’Amministrazione Provinciale di Nuoro la disponibilità dei locali della Casa Cantoniera e quota parte della relativa area di pertinenza, di proprietà della medesima Amministrazione, sita nel Comune di Lotzorai e ubicata all’interno del centro abitato del Comune, in Via Milano, sulla Sp. 56 al Km 0,400, al fine di poterli destinare e utilizzare principalmente per l’attività promossa dall’associazione di Pubblica Assistenza Nord - Ogliastra “Croce Azzurra” e dalle varie associazioni comunali operanti nella Protezione Civile a livello sovra comunale rientranti nella circoscrizione dell’Unione di Comuni del Nord – Ogliastra;
• l’Amministrazione Provinciale di Nuoro, con deliberazione n. del , ha approvato l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “Autorizzazione alla concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo della Casa Cantoniera e quota parte della relativa area di pertinenza, sita nel Comune di Lotzorai alla stessa Amministrazione Comunale.”
• sussistono ragioni di interesse generale in quanto i servizi da erogare presso tali locali sono rivolti ad un utenza provinciale, pertanto si ritiene di dover concedere allo scopo al Comune di Lotzorai, per l’utilizzo quale sede delle diverse associazioni di volontariato e sovra comunali, l’uso gratuito dell’immobile di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Nuoro ubicato all’interno del centro abitato del Comune di Lotzorai, in Via Milano, sulla Sp. 56 al Km 0,400, distinto in catasto al FG 10, Mapp. 188 e 189;
• gli strumenti normativi impongono di considerare i beni comunali, qualunque sia il loro regime giuridico, strumentali al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di razionalizzazione del loro uso.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Oggetto del contratto)
La Provincia di Nuoro concede in comodato d’uso gratuito al Comune di Lotzorai l’immobile sito in Lotzorai ubicato all’interno del centro abitato del Comune, in Xxx Xxxxxx, xxxxx Xx. 00 xx Xx 0,000, comprendente un fabbricato composto da un piano terra (attualmente adibito a magazzini e locali di deposito ) e un 1° piano per complessivi 14 vani, con una superficie utile di mq. 270 per piano, e la relativa area di pertinenza di mq. 6.000, così come meglio identificato nell'allegata planimetria (Allegato 1) che forma parte integrante del presente contratto che individua le aree di esclusiva competenza di ciascun Ente utilizzatore. Nella planimetria sono indicate le aree in uso al Comune di Lotzorai e le aree in uso alla Provincia di Nuoro.
L'immobile di cui trattasi è identificato al Catasto Urbano Terreni al foglio n.10 mappali nn. 188 e 189, e al Catasto Urbano Fabbricati al foglio n.10 mappali nn. 1076 sub. 1 e 1077 sub 1;
Articolo 2 (Uso dell’Immobile)
L’immobile oggetto del contratto di comodato d’uso gratuito è destinato esclusivamente ad uso delle sedi delle associazioni di volontariato e sovra comunali individuate dal Comune di Lotzorai per l’espletamento delle attività di competenza.
In caso di modifica e/o abrogazione dell’utilizzo l’immobile dovrà essere rimesso nella disponibilità del Comodante quale proprietario.
Articolo 3
(Presa in carico e restituzione)
L’immobile è concesso in comodato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Il Comodatario dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato in buono stato ed adatto all'uso convenuto, accettando così l’immobile, idoneo per lo svolgimento delle attività delle associazioni, nello stato di fatto in cui si trova; di prenderlo in consegna dalla data di sottoscrizione del verbale di presa in carico allegato al presente, costituendosi da quel momento custode del medesimo ed impegnandosi ad utilizzare l’immobile secondo le modalità previste dal presente atto con diligenza e, al termine dell’uso, a riconsegnare l’unità immobiliare concessa nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.
All’atto della consegna verrà stilato verbale di presa in carico.
Il Comodante si riserva il diritto di revocare la presente assegnazione, con preavviso di mesi sei, qualora intervengano necessità o esigenze di interesse pubblico o istituzionali, senza che il Comodatario possa vantare pretese di compensi, indennizzi, risarcimenti od altro.
Il Comodatario ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente atto dandone preavviso al Comodante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 6 mesi prima della data del rilascio.
Articolo 4
(Innovazioni, migliorie, adeguamenti, additivi)
Il Comodatario previa comunicazione scritta al Comodante potrà apportare all’immobile i miglioramenti e le addizioni necessari per l’espletamento dell’attività delle associazioni, con esonero dall’obbligo di ripristino dello stato dei locali a proprie spese al momento del rilascio.
Ogni aggiunta o modifica permanente, che il Comodatario riterrà di effettuare all'immobile, dovrà essere fatta a sue spese e preventivamente autorizzata dalla Provincia di Nuoro.
In questi casi il Comodatario nulla potrà pretendere dal Comodante per le migliorie apportate sul locale.
Articolo 5 (Obblighi del Comodante)
Il Comodante si impegna a:
• consentire senza turbative al Comodatario lo svolgimento regolare delle attività delle associazioni;
• comunicare tempestivamente e per iscritto al Comodatario l’eventuale riscontrata necessità di interventi di manutenzione straordinaria, specialmente qualora rivestano carattere di urgenza;
• comunicare al Comodatario ogni variazione o fatto rilevante ai fini del presente contratto;
• provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali i cui costi non siano normalmente spendibili dal comodatario per potersi servire dell’immobile ed al contempo possano configurarsi quale corrispettivo per il godimento dello stesso.
Il Comodatario si impegna a:
Articolo 6 (Obblighi del Comodatario)
• utilizzare la struttura esclusivamente per lo svolgimento dell’attività delle associazioni;
• sostenere le spese per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione inerenti l’immobile e gli oneri per gli interventi conservativi, riferiti a componenti impiantistiche ed edilizie, richiesti per garantire al Comodatario il pieno godimento degli ambienti locati, in
conformità alla destinazione dedotta in contratto, fermo restando l’applicazione dell’art.1808 c.c., secondo comma;
• provvedere a propria cura agli eventuali adeguamenti degli impianti alle leggi vigenti configurabili come manutenzione straordinaria;
• sostenere le spese di manutenzione ordinaria dell’immobile o parte dell’immobile conferito in comodato;
• provvedere a propria cura agli eventuali interventi sugli impianti compresi nella manutenzione ordinaria dell’immobile;
• tenere sollevato il Comodante da responsabilità per furti di materiale di proprietà del Comodatario custoditi nell’immobile e così pure per i danni a qualsiasi titolo a persone e cose per tutta la durata della concessione a causa dell’utilizzo del bene stesso, ad eccezione dei danni cagionati da difetti di costruzione o della mancata effettuazione dei necessari interventi di manutenzione straordinaria;
• mantenere in perfetto stato il locale concesso in comodato, fatti salvi eventi non imputabili al Comodatario;
• provvedere a propria cura e spese alla voltura delle utenze insistenti sull’immobile oggetto di comodato, ovvero alla richiesta di attivazione di nuove utenze qualora non siano attive;
• sostenere le spese di gestione relative a consumi di energia elettrica, acqua, gas/gasolio, riscaldamento, pulizia;
• sostenere gli oneri in ordine allo smaltimento dei rifiuti;
• sostenere gli oneri assicurativi inerenti gli arredi, le attrezzature e eventuali danni per fatto a loro imputabile;
• stipulare, per i locali assunti in comodato ed in ragione del valore dei medesimi, apposito contratto di assicurazione con primaria compagnia assicuratrice per il rischio locativo, di incendio e per la responsabilità civile contro i danni che al Comodante possano derivare da fatto, omissione o colpa propri e lo solleva da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall’uso dell’immobile in oggetto;
• provvedere a propria cura e spese all’installazione della segnaletica esterna ed interna orientativa dell’utenza;
• riconsegnare i locali alla cessazione dell'utilizzo per le finalità di cui alla L. n. 56/1987, recesso o decadenza nello stato in cui sono stati consegnati, salvo la normale usura derivante dall'utilizzazione ordinaria e dagli interventi migliorativi autorizzati;
• far ispezionare al Comodante l’immobile in comodato, concordandone con lo stesso i tempi e le modalità, al fine di verificare lo stato di conservazione del bene.
Articolo 7
( Utenze Comuni)
Nelle more del sezionamento delle utenze con singoli contatori per ciascun utilizzatore per i consumi idrici ed elettrici, il Comodatario si impegna, relativamente alla propria porzione di immobile, a posizionare provvisoriamente dei gruppi di misura, al fine di stabilire l'effettivo consumo e la ripartizione delle spese tra gli utenti.
La pulizia delle parti in concessione ad uso non esclusivo saranno a carico del Comodatario pro - quota.
Articolo 8
(Obblighi di custodia del Comodatario)
Il Comodatario si impegna a custodire e conservare la porzione di l’immobile di proprietà del Comodante con la maggior diligenza, prevista dall’art. 1804 c.c., al fine di non pregiudicarne l’uso. Si impegna altresì a non servirsene che per gli usi a cui è destinata.
Articolo 9
(Divieto di cessione del contratto)
Salvo il consenso scritto da parte del Comodante, è fatto espresso divieto al Comodatario di cedere il presente contratto. Il Comodatario si riserva il diritto di operare per il tramite di soggetti terzi.
È inoltre vietato al Comodatario di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dalle Parti. La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto del Comodante di richiedere l’immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.
Articolo 10 (Modifica al contratto)
A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.
Articolo 11 (Durata del contratto)
La durata del contratto è stabilita con decorrenza dalla data di presa in carico della sede con verbale e verrà garantita fino a quando permane l'utilizzazione quale sedi di associazioni.
Articolo 12
(Spese, foro Competente e Norme Finali)
Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.
Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile, in particolare dall’articolo 1803 all’articolo 1812, e le altre leggi vigenti in materia di comodato.
Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il Foro di Nuoro:
Il presente atto è sottoscritto in forma digitale, dopo aver verificato che i certificati di firma digitale del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx e del Dott. sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 comma 1 lett. f) del D.lgs. n. 82/2005.
Articolo 13 (Allegati)
Formano parte integrante del presente contratto: All. 1) Planimetria.
.
lì
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per la Provincia di Nuoro Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
Per il Comune di Lotzorai