CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
REGIONE PIEMONTE
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Sede Legale: Xxx Xxx XXX, 0 - 00000 XXXXXX CODICE FISCALE/ PARTITA IVA 07176380017
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
L’anno duemilaventitre, addì del mese di , in Torino, Via Pio VII, n.9, in una sala degli Uffici dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - codice fiscale e partita IVA 07176380017, si procede alla stipula del seguente “Contratto individuale di lavoro”
TRA
l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte di seguito denominata A.R.P.A., con sede legale in Torino, xxx Xxx XXX x. 0, codice fiscale e partita I.V.A. 07176380017, rappresentata dall’ Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – nato a il , codice fiscale , in qualità di Direttore Amministrativo dell’Agenzia
E
il Geol. Xxxxxxxx Xxxxx, nata/o a il , codice fiscale
- residente in , Via - identificata/o a mezzo
n. rilasciata in data dal in corso di validità, nel seguito per brevità denominato Lavoratore dipendente
PREMESSO CHE
1. l’art. 39 del C.C.N.L. 02.11.2022 relativo al personale non dirigente del comparto Sanità, stabilisce che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali;
2. con Determinazione Dirigenziale n. del è stata disposta, in coerenza con le disposizioni normative nazionali vigenti, la costituzione di n. 1 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo pieno, a far data dal 02.05.2023, con inquadramento nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari, profilo professionale del ruolo tecnico - Collaboratore tecnico professionale, mediante utilizzo della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 1025 del 04.11.2022;
3. il Geol. Xxxxxxxx Xxxxx, formalmente nominato con nota prot. n. 00014002 del 10.02.2023, ha dichiarato con nota prot. n. 00015087 del 15.02.2023, l’accettazione alla costituzione del rapporto di lavoro oggetto del presente contratto;
4. per la presentazione ed il perfezionamento della documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, valgono le norme di cui all’art. 39 comma 5 e comma 6 del C.C.N.L. 02.11.2022.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
In esecuzione della determinazione n. del e subordinatamente a quanto previsto al punto sub 4 della premessa, è costituito tra l’A.R.P.A., come sopra rappresentata e il lavoratore dipendente, come sopra identificato che accetta, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, subordinato e a tempo pieno, a far data dal 02.05.2023 (o dalla data di presa servizio se successiva), data dalla quale decorreranno, altresì, tutti gli effetti giuridici ed economici, con inquadramento nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari, profilo professionale del ruolo tecnico - Collaboratore tecnico professionale, - C.C.N.L. del 02.11.2022 per il personale non dirigente del comparto Sanità.
Il Lavoratore dipendente espleterà le proprie prestazioni lavorative a tempo pieno, garantendo l’orario di lavoro di 36 ore settimanali secondo l’articolazione definita dal competente Dirigente responsabile.
ART. 2 – TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
Al lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato competono il trattamento economico e normativo previsto dai CC.CC.N.LL. relativi al personale del comparto Sanità riferiti all’Area dei professionisti della salute e dei funzionari e precisamente:
o stipendio tabellare annuo lordo;
o trattamento accessorio ove previsto;
o specifiche indennità di mansione previste dalla vigente normativa.
Il trattamento pensionistico e previdenziale, secondo la vigente normativa, è quello previsto per il personale del comparto sanità con iscrizione all’INPS ex gestione I.N.P.D.A.P..
Al fine dell'assicurazione contro gli infortuni, il Lavoratore dipendente viene iscritto all' I.N.A.I.L..
ART. 3 - ATTRIBUZIONI E MANSIONI
Il Lavoratore dipendente svolgerà le mansioni proprie del Collaboratore tecnico professionale, Area dei professionisti della salute e dei funzionari, con riguardo al rispettivo settore di attività e mestiere di appartenenza come disciplinato dall’allegato A al C.C.N.L 02.11.2022, incluso lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
Il Lavoratore dipendente, ai sensi dell’art. 52, 1° comma, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. viene adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del Lavoratore dipendente o dell’assegnazione di incarichi di direzione.
ART. 4 – PROVA
Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in mesi quattro, così come disciplinato dall’art. 40 del C.C.N.L. 02.11.2022.
ART. 5 – DESTINAZIONE
Il Lavoratore dipendente è assegnato a prestare la propria attività lavorativa presso il Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est, con sede in Alessandria.
E’ fatto salvo l’eventuale successivo trasferimento in altra sede, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali nel tempo vigenti.
ART. 6 - DISCIPLINA
Per quanto non previsto dal presente contratto, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti, anche per le cause di risoluzione del contratto stesso nonché per i termini di preavviso.
Si applicano, altresì, a tale rapporto di lavoro le disposizioni legislative e regolamentari intese a disciplinare gli aspetti sottratti alla normativa contrattuale, nonché le disposizioni dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
ART. 7 - INCOMPATIBILITÀ
Il Lavoratore dipendente, sottoscrivendosi, dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i..
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, del D. Legislativo n. 196/2003 nonché del D. Legislativo n. 101/2018 i dati personali forniti dal Lavoratore dipendente ai fini di cui al presente contratto individuale, sono raccolti presso il Dipartimento Affari Amministrativi e Personale dell’Agenzia e potranno essere trattati anche successivamente per finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro stesso.
Il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria ai fini della gestione giuridico economica del rapporto di lavoro così costituito. Le informazioni acquisite potranno essere comunicate unicamente a Pubbliche Amministrazioni che risulteranno direttamente interessate alla gestione della posizione giuridico economica del Lavoratore dipendente.
ART. 9 – INFORMATIVA FONDO PERSEO
Ai sensi dell’accordo firmato in data 16/09/2021 tra la O.O.S.S. e l’Aran viene fornita in allegato al presente una sintesi dell’accordo sopra indicato al fine di darne piena attuazione.
Si precisa pertanto inoltre che l’allegato costituisce parte integrante del presente contratto.
ART. 10 - REGISTRAZIONE
Il presente contratto, costituitosi in numero tre facciate, a norma delle disposizioni vigenti, non è soggetto all’obbligo della registrazione; tuttavia, qualora venga registrato, le relative spese saranno a carico della parte richiedente.
Letto e confermato, viene di seguito sottoscritto.
IL LAVORATORE DIPENDENTE IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Geol. Xxxxxxxx Xxxxx) (Avv. Xxxxxxx XXXXXXXXXX)
Con la presente si comunica che in attuazione dell’art. 1, comma 157, della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) in data 16 settembre 2021 è stato sottoscritto dall’ARAN e dalle XX.XX. l’“Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore”.
Il citato accordo stabilisce che l’adesione al Fondo avviene
a) Mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, anche mediante sito web, nelle forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dai regolamenti e dalle direttive che regolamentano il Fondo
b) Mediante SILENZIO-ASSENSO: entro sei mesi dall’assunzione il lavoratore può comunicare all’amministrazione la propria volontà di NON aderire al Fondo, qualora, durante tale periodo, il lavoratore non esprima alcuna volontà, egli verrà iscritto automaticamente al Fondo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei sei mesi.
L’iscritto mediante silenzio-assenso dispone di un termine di trenta giorni per recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo.
In considerazione dell’adesione al fondo mediante la forma del silenzio-assenso si invia in allegato il modulo con il quale la S.V. deve comunicare la NON VOLONTA’ ad aderire.
Qualora la S.V. non esprima la volontà a NON ADERIRE al fondo, verrà iscritta automaticamente dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza dei 6 mesi come previsto dall’accordo all’art. 4 comma 2.
Qui di seguito il link per accedere alla documentazione pubblicata sul portale dell’ARAN:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/00000-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx- inerente-alle-modalita-di-espressione-della-volonta-di-adesione-al-fondo-nazionale-pensione- complementare-perseo-sirio-anche-mediante-forme-di-silenzio-assenso-ed-alla-relativa-disciplina- di-recesso-del-lavo.html