REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 6.2.2007.
ART.1 : OGGETTO
Il presente regolamento disciplina i rapporti afferenti la sponsorizzazione e più in generale gli accordi di collaborazione relativi allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse del Comune di MEDESANO nei settori e nei campi di intervento di cui ai successivi artt.2 e 3.
Il presente regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all’art.43 L. 449/97, all’art.119 D.Leg.vo 267/2000 ed all’art.26 D.Leg.vo 163/06.
ART.2 : CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Il contratto di sponsorizzazione determina a fronte di un corrispettivo, costituito da una somma di denaro o da forniture di beni/servizi prestati da terzi ( sponsor), le modalità con cui il Comune ( sponsee) si obbliga nelle varie estrinsecazioni della propria attività a pubblicizzare e divulgare la ragione sociale
o il marchio del soggetto sponsorizzante .
Le forme di sponsorizzazione a cui il Comune ricorre, a titolo esemplificativo, sono in relazione :
- ad attività culturali
- ad attività sportive
- ad attività di promozione turistica
- ad attività di valorizzazione del patrimonio comunale
- ad attività inerenti il servizio di verde pubblico e di arredo urbano
- ad ogni altra attività di rilevante interesse pubblico
ART. 3 : ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Gli accordi di collaborazione disciplinano e regolano i rapporti di carattere non istituzionale tra Comune e privati relativamente ad interventi di qualunque genere che abbiano una positiva ricaduta sul territorio comunale e che siano finalizzati allo sviluppo economico,sociale e culturale della collettività di Medesano.
L’accordo precisa i termini della collaborazione e deve disciplinare anche i rapporti economici tra i sottoscrittori, ove l’accordo preveda un corrispettivo per la collaborazione concordata.
Gli accordi di collaborazione possono determinare, a fronte di investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune,oltre al ritorno pubblicitario di cui all’art.2,la possibilità economica per il soggetto collaborante di ricavare una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune consistente in forniture di servizi e di beni caratterizzati da potenzialità di redditività.
Per gli accordi di collaborazione sono attività privilegiate in particolare :
gestione di impianti sportivi comunali
concessione di edifici o locali comunali per svolgimento di servizi a favore della popolazione
recupero e gestione di qualsiasi bene pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile
ART.4 :FINALITA’ E VINCOLI
Il Comune si avvale del contratto di sponsorizzazione e dell’accordo di collaborazione per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell’organizzazione tecnica ed amministrativa dell’ ente e per realizzare maggiori economie di spesa, nonché per migliorare la qualità dei servizi prestati.
Tutte le iniziative supportate da forme di sponsorizzazione e collaborazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e privata,devono essere consone e compatibili con l’immagine del Comune, devono produrre risparmi di spesa.
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti la propaganda politica,sindacale o religiosa,la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione dei tabacchi,prodotti alcolici e materiale pornografico,i messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo,odio e minaccia.
ART.5 : SPONSOR E COLLABORATORE ISTITUZIONALE
Possono assumere la veste di sponsor o di collaboratore istituzionale :
-qualsiasi persona fisica , purchè in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la pubblica amministrazione;
-qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, le cooperative, i consorzi….
-le associazioni senza fine di lucro, formalmente costituite,le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del Comune.
Sono sempre ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.
ART. 6: IL COMUNE QUALE SPONSEE
Con l’approvazione del presente regolamento il Consiglio Comunale autorizza in via generale la Giunta ad avvalersi di sponsorizzazioni e collaborazioni per il conseguimento di finalità di pubblico interesse.
La Giunta Comunale nel rispetto del presente regolamento autorizza il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni o
collaborazioni in via generale con l’approvazione del P.E.G. ( Piano Esecutivo di Gestione ) e , per specifiche iniziative, con apposita deliberazione.
Tutte le fasi gestionali inerenti alle iniziative di sponsorizzazione e collaborazione sono demandate all’esclusiva competenza del responsabile preposto al settore interessato o, qualora l’iniziativa si rivolga a più settori, al responsabile di settore individuato dal segretario comunale.
Il responsabile di settore procede con appositi atti di determina a dare esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta Com.le.
ART 7 : INIZIATIVA SPONTANEA O PER AZIONE DI TERZI
La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine per:
-iniziativa spontanea del Comune, che predispone apposito progetto di sponsorizzazione o collaborazione
-iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art.5
Qualora l’iniziativa sia correlata alla proposta di soggetti terzi essa deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Comune
, con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed xxxxxxxxxxxxx.Xx tale caso,il riconoscimento dell’utilità della proposta avviene mediante il suo inserimento nell’apposito PEG.
ART. 8 : MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
La scelta del contraente avviene di regola con procedure ad evidenza pubblica tese a garantire la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione..
All’avviso di sponsorizzazione o collaborazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio, inserimento sul sito INTERNET del Comune e con altre forme ritenute di volta in volta più opportune per una maggiore conoscenza e partecipazione.
L’avviso deve indicare l’oggetto o iniziativa della sponsorizzazione e collaborazione,l’esatta determinazione dell’offerta pubblicitaria,gli obblighi dello sponsor o del collaborante, le modalità e i termini per la presentazione dell’offerta di sponsorizzazione o di collaborazione, il bene o l’attività o il servizio o l’iniziativa che s’intendono sponsorizzare o per cui collaborare ovvero la somma corrispondente, l’accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione o collaborazione.
L’offerta di sponsorizzazione o collaborazione deve essere accompagnata da autocertificazione attestante:
-inesistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata da
norme di legge pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale
-inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia
-inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari ( per le imprese)
-non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale,filosofica, religiosa
E ‘ comunque ammessa la trattativa privata per iniziative di importo inferiore ad euro 10.000,00
Gli accordi di collaborazione, stante la loro natura di più spiccata valenza economica e di interesse imprenditoriale del contraente privato,sono sottoposti più puntualmente al rispetto delle regole dell’evidenza pubblica ed al confronto tra più possibili concorrenti.
Anche qualora l’iniziativa di sponsorizzazione o di collaborazione muova da privati o da soggetti terzi,il Comune garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza allo scopo di comparare l’offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.
ART . 9 : VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
In tutti i casi in cui i rapporti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione si costituiscono a seguito di procedure ad evidenza pubblica , le offerte verranno valutate dal responsabile di settore nella cui competenza rientra l’iniziativa, il servizio, la manifestazione interessata dalla sponsorizzazione o dall’accordo.Qualora vi siano più iniziative interessate la valutazione viene effettuata congiuntamente dai responsabili dei settori coinvolti.
ART. 10 : CONTRATTO
La gestione della sponsorizzazione o della collaborazione avviene mediante sottoscrizione di apposito contratto da parte dello sponsor o del collaborante e del responsabile di settore.
Nel contratto sono stabiliti:
- il diritto dello sponsor all’utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- la durata del contratto di sponsorizzazione o collaborazione;
- gli obblighi assunti dalle parti;
- le clausole di tutela da eventuali inadempienze.
Il responsabile di settore , prima della stipulazione del contratto,deve esaminare il contenuto dei messaggi pubblicitari affinché lo stesso risponda a quanto previsto nell’art.4.
Qualora in corso di contratto si verificasse l’esistenza di messaggi aventi contenuto non ammesso il contratto è risolto di diritto , fatto salvo il risarcimento del danno anche d’immagine per il Comune.
ART. 11 : UTILIZZO RISPARMI DI SPESA
Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del contratto sono da considerarsi risparmi di spesa.
Nello stesso modo sono considerati risparmi di spesa le somme previste nei capitoli di spesa e non utilizzate in seguito alla stipula di accordi di collaborazione.
I risparmi di spesa hanno la seguente destinazione , a decisione della Giunta comunale e su proposta del segretario comunale: finanziamento di qualunque altra spesa
implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività dei dipendenti comunali
ART. 12 : ASPETTI FISCALI
Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all’importo della somma versata dallo sponsor o al valore in denaro del servizio, fornitura o intervento prestati gratuitamente.
Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all’importo di cui al precedente comma..
Tra le due parti della sponsorizzazione opera il criterio della fatturazione permutativa, compresa la rilevanza ai fini IVA.
ART. 13 : VERIFICHE E CONTROLLI
Le sponsorizzazioni sono soggette a verifiche periodiche da parte del competente servizio, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti .
Le difformità rilevate in occasione dei controlli devono essere comunicate agli sponsor affinché gli stessi conformino il proprio comportamento a quanto previsto nel contratto e, qualora ciò non avvenga, si producano gli effetti concordati.