CAPITOLATO D’ONERI
CAPITOLATO D’ONERI
PER LA COPERTURA DEL RISCHIO
R.C.A. E GARANZIE ACCESSORIE
Parco veicoli
del Comune di BAUNEI
redatto dalla “Divisione Enti Pubblici” della
A.M.A. s. a.s.
INSURANCE BROKERS
SOMMARIO
• Contraente | Pag. | 3 |
• Massimali | Pag. | 3 |
• Assicurati | Pag. | 3 |
• Durata contrattuale | Pag. | 3 |
• Scadenza | Pag. | 3 |
• Rateizzazione | Pag. | 3 |
• Note | Pag. | 3 |
• Condizioni Generali di Assicurazione: | Pag. | 4 |
• Norme che regolano l’Assicurazione R.C.A. | Pag. | 6 |
• Garanzie Accessorie | Pag. | 8 |
• Norme che regolano l’Assicurazione Infortuni . | Pag. | 11 |
• Allegato tabella A | Pag. | 15 |
• Allegato tabella mezzi | Pag. | 16 |
CONTRAENTE
Comune di BAUNEI
Sede: Xxx Xxx Xxxxxx, 0 – 08040 BAUNEI OG C.F.: 82001690914
XXXXXXXXX E SOMME DA ASSICURARE
Come da allegato
DURATA CONTRATTUALE
Anni 2 e mesi 6 con effetto dalle ore 00,00 del 01.07.2008
SCADENZA
31.12.2010, senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta
RATEIZZAZIONE
Annuale
NOTE
//
PREMIO LORDO ANNUO
€. 12.000,00/
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
L'eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, cosi come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudicheranno il presente contratto di assicurazione.
ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
In ogni caso, tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati dall'Ufficio di Direzione, la Compagnia dichiara che ogni copertura inerente la polizza decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene deliberato l'ordine di pagamento, a condizione che tale deliberazione sia fatta entro il 60° giorno dalla scadenza delle rate o appendici.
Per quanto riguarda la rata iniziale di perfezionamento fino al 31/12/2008 la Compagnia dichiara che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara o dalle ore 24 del giorno stabilito nel verbale di aggiudicazione della gara stessa e il pagamento della stessa avverrà entro 60 giorni dalla data della consegna della polizza.
Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione di pagamento.
ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art.1898 CC)
ART. 5 - DENUNCIA DI XXXXXXXX
I sinistri saranno denunciati per iscritto entro il termine di trenta giorni dal momento in cui il Settore Competente ne sia venuta a conoscenza.
Il Comune fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.
ART. 6 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.
ART. 7- CONTROVERSIE E COLLEGIO ARBITRALE
In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, la vertenza viene deferita ad un Collegio Arbitrale che risiede nel luogo di residenza dell’Assicurato. Il collegio è composto di tre arbitri, di cui due nominati dalle Parti, una per ciascuna, ed il terzo sarà nominato dal Presidente dell’ordine degli Avvocati nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale. Tale luogo è quello della sede legale della Contraente.
Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro decisioni impegnano le Parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.
Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.
ART. 8 – TITOLARIETA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse Assicurato.
ART. 9 – COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
ART. 10 - INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA
Si conviene fra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.
ART. 12 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE
La durata del presente contratto, viene stabilita dalle ore 24 del 30/06/2008 alle ore 24 del 31/12/2010 e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.
Xxx ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge il Contraente potrà richiedere alla Società, entro 60 giorni antecedenti la scadenza, il rinnovo del contratto di anno in anno o per una durata massima pari a quella originaria, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
La presente polizza non è soggetta a proroga, salvo che sussistano le condizioni di legge ed accordo tra le parti, con richiesta del Contraente almeno 90 giorni antecedenti la scadenza.
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ART. 13 – CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato in esclusiva l’esecuzione e la gestione della presente polizza alla Società di Brokeraggio A.M.A. S.A.S. – CAGLIARI.
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato/Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto alla Direzione o Agenzia della Società Assicuratrice Delegataria oppure alla Società di Brokeraggio A.M.A.
X.X.X. - Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 09124 CAGLIARI.
Pertanto, agli effetti delle condizioni tutte della presente polizza, la Compagnia/Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta a tutti gli effetti alla Compagnia, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato stesso..
Il contratto, a scelta del Contraente d’intesa con il Broker, sarà affidato per la gestione a Gerenza o Agenzia della Compagnia delegataria.
La misura del compenso provvigionale, a carico dell’Agenzia, è dato dalla percentuale corrispondente a quella stabilita nella lettera di collaborazione oppure, ove mancante, a quella stabilita da specifico accordo fra le parti.
Al solo fine di garantire la “par condicio” delle Società offerenti e la determinazione delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker come segue:
una provvigione pari al 5% calcolate sul premio lordo richiesto dalla Compagnia aggiudicatrice.
Tale compenso sarà costituito da una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente.
La Compagnia, inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker A.M.A. s.a.s con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 09124 CAGLIARI incaricato dell’esecuzione e gestione del contratto.
ART. 14 - FORO COMPETENTE
Foro competente, è esclusivamente quello della Sede del Contraente/Assicurato.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C.A. E GARANZIE ACCESSORIE
ART. 15 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E MASSIMALI
Premesso che:
• l’intero parco veicoli a motore dell’Ente è descritto in allegato
• i mezzi sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, nonché
1. potenza fiscale per il parco autovetture;
2. peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri, macchine operatrice e macchine agricole;
3. cilindrata per il parco motocarri;
4. numero posti autobus
• viene riportato lo stato dei sinistri relativa alla classe di destinazione indicando:
1. classe di bonus/malus per le autovetture e autocarri;
2. presenza di pejus per gli autocarri e autobus;
3. eventuali dati variabili di merito per gli altri mezzi
si assicura l’intero parco veicoli a motore con un massimale per sinistro così individuato :
✓ €. 1.600.000,00 massimale unico per tutti i mezzi;
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✓ €. 5.000.000,00 massimale unico per gli autocarri
ART. 16 - TIPOLOGIA DI POLIZZA E DEL RISCHIO R.C.A.
Il contratto di assicurazione conterrà le Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di legge vigente (L. n 990/1969 e successive modificazioni), dalle condizioni ANIA, integrate dalle condizioni di seguito previste.
• Garanzie Base :
rischi previsti dalla normativa vigente (RCA obbligatoria), derivanti dalla circolazione sia su area pubblica che privata, intendendosi per circolazione sia il movimento quanto la sosta o la fermata.
• Forma Tariffaria :
✓ Bonus Malus per le autovetture;
✓ Xxxxxxx Xxxxx o a classi di merito per autocarri e motocarri;
✓ Tariffa Fissa per gli altri veicoli.
I mezzi da assicurare sono descritti all’Allegato inserito nel capitolato.
La formula del contratto consiste preferibilmente in una unica polizza amministrata con libro matricola; tuttavia, ferme restando le condizioni contrattuali previste, saranno ammesse anche polizze singole.
ART. 17– VARIAZIONE PARCO AUTOMEZZI
I nuovi mezzi acquistati nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi ed alle medesime condizioni della presente polizza.
Per i mezzi soggetti a tariffa bonus/malus o con classi di merito, le eventuali sostituzioni, a condizione che l’inclusione e l’esclusione siano effettuate simultaneamente, avverranno conservando la classe di merito del veicolo sostituito.
ART. 18– REGOLAZIONE DEL PREMIO
Le inclusioni di nuovi mezzi od esclusioni di mezzi assicurati verranno comunicati dall’Assicurato al loro verificarsi.
La Compagnia di Assicurazione emetterà alla scadenza del contratto apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra.
La differenza (attiva o passiva) risultante dall’appendice di regolazione sarà versata nei tempi contrattualmente previsti dalle “Norme che regolano l’assicurazione in generale” che decorreranno dal ricevimento del documento di regolazione.
ART. 19 - SINISTRI
La Società si impegna a fornire, dietro richiesta del Contraente e con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti dati:
- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell’iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati.
ART. 20 - CONDIZIONI PARTICOLARI
Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate, inoltre, per le seguenti condizioni particolari:
a) l’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:
1) dell'Ente o Società proprietaria o del conducente del veicolo assicurato:
a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
b) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (guida sotto l'influenza
dell'alcool) o 187 ( guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L.30/4/92 n.285 del codice della strada, relativo Regolamento e successive modifiche;
c) se il Conducente e' in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo; L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente proprietario o la Società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.
d) se il Conducente e' in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo.
Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Conducente.
2) del solo Ente o Società proprietaria del veicolo assicurato:
e) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Ente proprietario o la Società proprietaria o fossero a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa
b) l’Impresa garantisce la responsabilità dell’Assicurato e del Conducente per le lesioni personali subite da terzi trasportati in cabina di guida, anche se non addetti all’uso del veicolo o delle cose trasportate, od al fianco del conducente a bordo di veicoli anche non destinati al trasporto di persone, a condizione che il loro numero non superi quello indicato dalla carta di circolazione.
I massimali di esposizione per questa garanzia sono pari a quelli previsti per la garanzia RCA.
ART. 21– ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell’Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Xxxxxxxxxxxx , della Croazia e della Repubblica di Cipro.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della “Carta Verde”, le cui sigle internazionali riportate sulla medesima non siano barrate.
L’Impresa su richiesta del Contraente/Assicurato è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
ART. 22 – GARANZIE ACCESSORIE
22.A . Ricorso Terzi da Incendio
L’impresa, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di €. 300.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato.
22.B Spese di recupero
Qualora in seguito a sinistri conseguenti ad incendio, furto, eventi socio-politici, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società deve rimborsare le spese di recupero, purchè documentate, fino alla concorrenza di €. 2.500,,00 per sinistro.
Si precisa che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina. Oltre alle spese di recupero del veicolo, la Società deve rimborsare altresì le spese sostenute dalle persone trasportate per il rientro al proprio domicilio, entro il limite di Euro 1.500,00 sopra citato.
22.C Responsabilità Civile dei trasportati
L’impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per i danni involontariamente arrecati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell’Assicurato e dei trasportati.
22.D Imbrattamento della Tappezzeria
L’Impresa rimborsa all’Assicurato , purchè documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso a vittime della strada.
22.E Rottura cristalli
L’impresa rimborsa le spese sostenute per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi fino a €. 260,00 per evento.
22.F Spese di immatricolazione, spese di assicurazione R.C.A. – Tassa di proprietà
Le garanzie operano in tutti i casi in cui l’Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.
L’Impresa rimborsa:
✓ le spese di immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo fino a €. 300,00 per evento;
✓ la quota parte di premio R.C.A., al netto delle imposte, intercorrente fra la data dell’evento e quella della scadenza del certificato di assicurazione;
✓ la quota parte dell’importo versato per la tassa di proprietà intercorrente fra la data dell’evento e la data di scadenza di validità in atto.
ART. 23 - RISCHIO INCENDIO, FURTO ED EVENTI SPECIALI
La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati come da elenco allegato e solamente per quelli che prevedano la garanzia conseguenti a:
a) incendio, scoppio ed esplosione, azione del fulmine;
b) furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nel tentativo, nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;
c) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
d) inondazioni, trombe d’aria, caduta di xxxxxxxx, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine, purchè il veicolo sia assicurato per la garanzia incendio.
Tutte le garanzie ad eccezione del punto a) sono prestate con una applicazione del 10% di scoperto e un minimo non indennizzabile di €. 258,00 sull’ammontare del danno stesso e un massimo risarcimento per il punto d) pari a €. 2.600,00 .
L’impresa s’impegna in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo premio.
ART. 24 - PRECISAZIONI DI GARANZIA PER IL RISCHIO FURTO
Rischio Furto
La Società risponde inoltre dei danni diretti e materiali al mezzo conseguenti a:
- circolazione successiva al furto o rapina per gli stessi capitali della garanzia base; sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente ad abrasione dei cristalli;
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- effrazione o scasso subiti dal mezzo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all’interno del mezzo;
- appropriazione indebita da parte dei dipendenti a condizione che tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell’assicurazione;
È condizione essenziale per il diritto all’indennizzo:
• che del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
• che l’Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazione con il dipendente infedele;
• che il reato sia stato denunciato all’Autorità.
ART. 25 - SOMME ASSICURATE
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore assicurato per ciascun singolo veicolo risultante dall’apposito elenco, fermo restando che l’importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto l’eventuale recupero.
Sono compresi in garanzia optional, accessori, impianti (compresi quelli fonoaudiovisivi), dispositivi vari non di serie ed eventuali altre attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato.
ART. 26 – ESCLUSIONE RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO , FURTO
L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità.
d) se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla Legge e comunque non dipendenti dalla Contraente;
e) se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
ART. 27 - RIPARAZIONE – SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE
La Società ha la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire il veicolo stesso o le sue parti con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, pagando a titolo di indennizzo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
ART. 28 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Salvo il disposto dell’art. 27 il danno viene liquidato nei seguenti modi:
Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro, dedotto l’eventuale recupero.
Danno parziale: liquidazione con degrado d’uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici ed elettrici, ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d’uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).
Indennizzo IVA : qualora l’Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l’imposta sul valore aggiunto (IVA), l’indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.
In ogni caso il risarcimento non potrà superare il valore assicurato.
ART. 29 - DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE
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L’Impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il veicolo.
ART. 30 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’Art. 1916 C.C. nei confronti delle persone che detengano legittimamente il veicolo.
non siano barrate.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI
ART. 31 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dalle persone assicurate occorsi al conducente durante ed in conseguenza dell'uso, dei veicoli di proprietà della Contraente.
Sono compresi in garanzia:
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza, semprechè non determinati da abuso di alcolici o di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni avvenuti durante la salita e la discesa dal veicolo nonchè in caso di riparazioni di emergenza, effettuate dagli Assicurati sulla strada, sia per mettere il veicolo in condizione di riprendere la marcia che per spostare il mezzo stesso dal flusso del traffico o per reinserirlo nel traffico medesimo.
Art. 32 - ESCLUSIONI
Salvo patto speciale non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti da:
a) subiti in conseguenza della partecipazione a gare e corse in genere ed alle relative prove ed allenamenti;
b) gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, atti di guerra e insurrezioni;
c) gli infortuni sofferti dall’assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
d) gli infortuni avvenuti quando il mezzo descritto in polizza sia guidato da persona non munita della predetta autorizzazione;
e) gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
f) gli infortuni derivanti dall'abuso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
g) gli infortuni occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo in quest'ultimo caso che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
Dall’assicurazione inoltre sono escluse: le ernie di qualsiasi tipo anche discali, da qualunque causa determinante, le conseguenze di sforzi in genere nonché le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi
Art. 33 - RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE
La società assume fino a quando ne ha interesse, e sostenendone le spese a termini di legge, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente,
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avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso competenti.
Qualora l'infortunato o in caso di morte i suoi beneficiari non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza e avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità nella sua totalità viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.
Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile o rimangono in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione delle spese giudiziarie sostenute dal Contraente e/o dalla Società.
Fermo quanto precede, la Società risponde delle maggiori somme che il Contraente fosse tenuto a pagare rispettivamente per Morte, Invalidità Permanente in eccedenza alle indennità liquidate in base alla polizza e fino a concorrenza di un'ulteriore importo uguale a quello di detta indennità.
Se per un infortunio viene iniziato un procedimento penale o una causa in sede civile, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Società, appena ne abbia conoscenza; parimenti dovrà informare questa di qualsiasi domanda proposta da infortunati o loro beneficiari o aventi diritto per conseguire risarcimenti a titolo di responsabilità civile, trasmettendole in ogni caso documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza.
Art. 34 - LIMITI DI ETA'
L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai settantacinque anni.
Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente.
Art. 35 - PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali:
- sindrome organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
Il Contraente è esonerato dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate.
Art. 36 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio conteggiato, viene anticipato in via provvisoria sul numero dei veicoli di proprietà della Contraente.
Entro 90 giorni dalla fine di ogni anno assicurativo o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo degli elementi variabili come indicato nella scheda A, affinchè la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per gli infortuni accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 37 - ALTRE ASSICURAZIONI
E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.
Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni
Capitolato per la Copertura del Rischio “R.C.A. E GARANZIE ACCESSORIE” Pagina N. 12
obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.
Art. 38 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO ED OBBLIGHI RELATIVI
La denuncia dell'infortunio con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Società o alla Agenzia cui è assegnato il contratto di assicurazione nel termine di 10 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Settore Competente ne sia venuta a conoscenza.
Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonchè informare periodicamente la Società sul decorso delle lesioni.
Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediatamente avviso telegrafico alla Società.
L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.
Art. 39 - CRITERI DI INDENNIZZO
La Società corrisponderà l'indennità per le sole conseguenze dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dall'art. 41.
Art. 40 - MORTE
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.
Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi testamentari o legittimi. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi.
Qualora l'assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile all'Assicurato, la somma per il caso di morte sarà corrisposta alle persone cui spetta obbligatoriamente in forza del citato C.C.N.L. e solo in mancanza di tali persone si applicherà quanto disposto dai primi due commi del presente articolo.
Art. 41 - INVALIDITA' PERMANENTE
Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.
Per gli Assicurati xxxxxxx, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.
La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la
perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.
Relativamente al capitale di invalidità permanente verranno applicate le seguenti franchigie:
- fino a € 77.468,54 non si corrisponde alcun indennizzo, se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti delle norme non superi il 3%, qualora il il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3%, l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità.
- sul capitale eccedente € 77.468,54 e fino a € 154.937,07 non si corrisponde alcun indennizzo, se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti delle norme non superi il 5%, qualora il il grado di invalidità permanente risulti superiore al 5%, l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità.
Art. 42 - INDENNITA' GIORNALIERA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO
Premesso che:
- per RICOVERO si intende la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento;
- per ISTITUTO DI CURA si intende l'ospedale pubblico, la clinica e la casa di cura convenzionati e non con il Servizio Sanitario Nazionale regolarmente autorizzati al ricovero dei malati esclusi comunque stabili menti termali, case di convalescenza e di soggiorno.
- tale indennità sarà assicurabile solamente abbinata ai rischi morte e invalidità permanente. La Compagnia, alle condizioni previste dal presente articolo, corrisponde all'Assicurato
Ll'indennità giornaliera assicurata per ciascun giorno di degenza con pernottamento, in caso di suo ricovero in Istituto di cura (pubblico o privato), reso necessario da infortunio indennizzabile dalla presente polizza.
Tale indennità viene corrisposta per la durata massima di 300 giorni per ogni anno assicurativo. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza.
Art. 43 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto spettante all'Assicuratore, che abbia pagato l'indennità, di surrogarsi (Vedi art. 1916 C.C.) nei diritti dell'Assicurato, che potrà così esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili.
Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura
determinata, la Società paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
- Allegato "A" -
INFORTUNI CONDUCENTI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La garanzia di cui alla presente polizza s'intende valida per gli infortuni occorsi al conducente durante ed in conseguenza dell'uso, dei veicoli di proprietà della Contraente.
L'assicurazione è prestata, anche in favore delle persone trasportate - le quali non siano considerate "terzi" dalla vigente legislazione sull'assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti.
AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE
- Complessivamente n° 1 veicoli
CALCOLO DEL PREMIO
Per ciascun veicolo viene pattuito un premio di €. al lordo delle imposte.
Il premio complessivo dovuto alla Società quale risulta dal conteggio esposto è stato determinato in base al numero di automezzi dichiarato dal Contraente.
Comunque la Società si impegna a ritenere sempre assicurati tutti i veicoli di proprietà del Comune.
Alla fine di ogni periodo assicurativo la Società emetterà una appendice riassuntiva di tutte le variazioni intervenute nel corso dell'anno e procederà alla regolazione del premio.
Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60 gg. dalla relativa comunicazione del'importo.
SOMME ASSICURATE PER OGNI PERSONA:
Morte | €. | 154.937,07 |
Inv.Permanente | €. | 154.937,07 |
Diaria Ricovero | €. | 51,65 |