CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO
CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO
Le presenti condizioni regolano il contratto di trasporto tra la società AL LOGISTICA S.R.L. con sede legale in Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx
x. 0, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione alla CCIAA di Sassari 02606940902, REA SS-189737, numero di iscrizione all’Albo Autotrasportatori OT/9750089/A, di seguito denominata AL LOGISTICA o semplicemente “vettore”, ed il mittente od il committente, come meglio individuati nel successivo paragrafo.
Per “contratto di trasporto” si intende la richiesta, effettuata dal mittente/committente al vettore in qualsiasi forma, di uno o più trasporti da effettuarsi a cura di quest’ultimo secondo le istruzioni fornite ed alle condizioni di volta in volta pattuite. Ai fini delle presenti condizioni si definisce cliente il soggetto che si fa carico dei costi di trasporto, a prescindere che si tratti di uno qualsiasi dei soggetti sotto menzionati. Le presenti condizioni formano parte integrante e sostanziale del contratto di trasporto, e si considerano integralmente conosciute ed accettate dal committente/cliente che commissiona il trasporto al vettore in qualsiasi forma.
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI E LORO OBBLIGHI.
Il mittente è il soggetto che richiede la prestazione di trasporto per sé o per qualcun altro; può coincidere con il committente e/o con il proprietario della merce. Ha l’obbligo di consegnare al vettore la merce da trasportare, nonché tutti i documenti e le informazioni necessarie alla corretta e precisa esecuzione del trasporto. Su richiesta del vettore deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione contenente:
• nome del destinatario;
• luogo di destinazione;
• natura, peso e quantità delle merci;
• condizioni convenute per il trasporto.
Il mittente ha inoltre l’obbligo di pagare il corrispettivo pattuito per il trasporto, in caso di formula con “porto franco”.
Il committente è colui che commissiona il servizio di trasporto al vettore, e più specificamente è il soggetto nel cui interesse il vettore compie un trasporto determinato. Può coincidere con il mittente o con il destinatario, o può essere un soggetto terzo; qualora diverso dal mittente, il committente ha l’obbligo di fornire al vettore tutte le informazioni necessarie alla corretta e precisa esecuzione del trasporto e di accertare che il veicolo da utilizzare sia idoneo al medesimo scopo. Ha inoltre l’obbligo di comunicare preventivamente al vettore i dati del soggetto che si farà carico dei costi del trasporto.
Il destinatario è il soggetto che riceve la prestazione di trasporto; ha l’obbligo di collaborare con il vettore affinché le prestazioni di trasporto possano essere correttamente e puntualmente eseguite, rendendo di conseguenza possibile la consegna delle merci. Ha inoltre l’obbligo di pagare il corrispettivo pattuito per il trasporto, in caso di formula con “porto assegnato”.
Il caricatore è colui che provvede materialmente alla sistemazione delle merci sul mezzo del vettore; che si tratti del mittente stesso o di un soggetto terzo, ha l’obbligo di provvedere alla verifica e alla cura della sistemazione del carico, con particolare attenzione al superamento dei limiti di sagoma e di massa.
Il vettore è colui che materialmente effettua la prestazione di trasporto, direttamente o tramite l’ausilio di terzi (sub-vettori); in adempimento al contratto di trasporto, ha l’obbligo di prendere in consegna le cose da trasportare e di eseguire il trasporto con mezzi propri o con mezzi altrui, nonché di custodire e conservare integre le merci fino alla loro riconsegna al destinatario.
Il proprietario della merce, qualora diverso dal mittente, destinatario o caricatore, ha l’obbligo di verificare l’idoneità del veicolo utilizzato per il trasporto, nonché la corretta sistemazione del carico.
1) CONDIZIONI DI TRASPORTO.
il trasporto avviene a cura del vettore e nelle modalità da quest’ultimo ritenute più idonee al fine dell’esecuzione dello stesso. Questi può pertanto decidere insindacabilmente la tipologia del mezzo da utilizzare (compatibilmente con la natura delle merci da trasportare e con le istruzioni fornite dal mittente o dal committente), il percorso da seguire, nonché l’eventuale utilizzo di mezzi di trasporto di terzi, inclusi quelli per trasporto ferroviario, fluviale e marittimo. La merce trasportata è coperta da assicurazione per Responsabilità Civile del Vettore (c.d. “polizza vettoriale”), secondo le condizioni ed i massimali stabiliti per legge, come dettagliato al successivo paragrafo 6). All’atto della stipula del contratto di trasporto, tali condizioni si considerano conosciute ed accettate da parte di tutti i soggetti coinvolti nell’esecuzione del trasporto. Eventuali ulteriori coperture assicurative non obbligatorie andranno preventivamente richieste e concordate, con facoltà del vettore di richiedere il pagamento di un corrispettivo aggiuntivo per le stesse.
Il mittente, o il caricatore per suo conto, è tenuto a consegnare la merce al vettore nel luogo e nell’orario stabiliti per il ritiro e ad effettuare le operazioni di carico il più celermente possibile, con idonee attrezzature e personale qualificato, avendo cura di non arrecare danno al veicolo o alle merci stesse. Allo stesso modo, il destinatario è tenuto ritirare la merce a lui destinata nel luogo e nell’orario stabiliti, avendo cura di predisporre adeguato personale ed attrezzature per lo scarico delle merci dal veicolo. L’autista del veicolo non è in nessun caso tenuto ad effettuare operazioni di carico o scarico delle merci.
In tutti i casi, i tempi di attesa per il carico e lo scarico, calcolati dal momento di arrivo del veicolo sul posto, non possono superare le due ore; oltre tale limite verrà conteggiata una penale pari al costo orario di lavoro e di fermo del veicolo stabilito dall’Osservatorio per l’autotrasporto merci istituito con X.Xxx. 284/2005, per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni di carico e scarico. Qualora, per la natura e la quantità delle merci da trasportare, il cliente (o il mittente/caricatore per suo conto) ritenga che il termine anzidetto non sia sufficiente per garantire un’adeguata sistemazione del carico, è tenuto a segnalarlo al vettore al momento dell’ordine di trasporto e comunque almeno ventiquattro ore prima dell’orario stabilito per il carico; è facoltà del vettore, in questo caso, stabilire un corrispettivo aggiuntivo per il fermo prolungato del mezzo, anche forfettario, che non potrà in tutti i casi superare il costo orario di lavoro e fermo veicolo sopra menzionato.
Il mittente, o il proprietario della merce se diverso, garantisce sotto la propria responsabilità che la merce consegnata al vettore è conforme, per natura e quantità, a quella indicata nel contratto o nell’ordine di trasporto e nei documenti di viaggio (ddt/lettera di vettura), e che la stessa è idonea ad essere trasportata sul veicolo messo a disposizione dal vettore. Quest’ultimo, per contro, garantisce che il veicolo messo a disposizione è idoneo e conforme al trasporto delle merci dichiarate dal mittente.
Il vettore si impegna a completare il trasporto nel più breve tempo possibile, compatibilmente con gli altri impegni assunti, con la disponibilità dei vettori marittimi/ferroviari eventualmente utilizzati, con le eventuali limitazioni alla circolazione, nonché con il rispetto dei tempi di guida e riposo degli autisti. Le date di ritiro e consegna eventualmente indicate nel contratto di trasporto, pertanto, sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti ai fini dell’esecuzione del contratto medesimo; sarà cura del vettore informare preventivamente (solitamente il giorno lavorativo precedente) il mittente o il destinatario della disponibilità del veicolo per il carico o la consegna della merce.
2) CONDIZIONI ECONOMICHE.
Il corrispettivo per il servizio di trasporto è stabilito dal contratto sottoscritto dalle parti o, in difetto, dall’offerta commerciale inviata al cliente e da questi accettata. In caso di mancata sottoscrizione formale dell’offerta commerciale, quest’ultima si considera integralmente accettata da parte del cliente/committente in concomitanza con la richiesta di effettuazione del/dei trasporto/i.
Il cliente è tenuto a corrispondere al vettore, dietro presentazione di regolare fattura, l’importo complessivo pattuito per l’esecuzione del/dei trasporto/i, inclusa l’iva al momento vigente ed ogni altro onere accessorio eventualmente stabilito. Non sono ammessi sconti, abbuoni o arrotondamenti di qualsivoglia natura se non preventivamente concordati ed evidenziati nel contratto. Salvo accordi differenti, la modalità di pagamento è “a vista”: pertanto, qualora il cliente coincida con il mittente, ovvero in caso di modalità “porto franco”, il corrispettivo del trasporto deve essere versato in un’unica soluzione al momento della consegna della merce al vettore per il trasporto; qualora invece il cliente coincida con il destinatario, ovvero in caso di modalità “porto assegnato”, il pagamento dovrà avvenire prima della riconsegna della merce al destinatario da parte del vettore. Ogni eventuale dilazione di pagamento concessa, ancorché prevista dal contratto, è da considerarsi unicamente come agevolazione a favore del cliente, suscettibile di venir meno in caso di mancato rispetto di una sola delle scadenze concordate.
In caso di reclamo o contestazione, il cliente è comunque tenuto al pagamento dell’intero ammontare della fattura alla scadenza convenuta; qualora il reclamo dovesse risultare fondato, il vettore provvederà al riaccredito della somma eventualmente non dovuta tramite emissione di regolare nota di credito, da compensarsi con le eventuali fatture successive o precedenti non ancora saldate. Il cliente prende atto che in caso di mancato o ritardato pagamento, verranno conteggiati interessi di mora nella misura vigente, e che nel caso di reiterata insolvenza il vettore avrà facoltà di sospendere il servizio e rescindere il contratto per inadempienza della controparte, oltre ad adire le vie legali per il recupero forzoso del credito.
3) DIRITTO DI RITENZIONE.
Ai sensi degli artt. 2756, 2761 cc. Il trasportatore ha facoltà di ritenere le merci trasportate fino al ricevimento del pagamento relativo al trasporto effettuato; può altresì esercitare il medesimo diritto anche nel caso di crediti sorti anteriormente, purché i relativi trasporti siano stati effettuati in esecuzione del medesimo contratto. Tale diritto è esteso anche a beni in giacenza presso i magazzini del vettore, qualora per lo stoccaggio degli stessi sia previsto il pagamento di un corrispettivo.
4) RESPONSABILITA’ RISARCITORIA.
Il vettore è tenuto a rispondere per la perdita o l’avaria delle merci trasportate, nel limite di € 1,00 (euro uno/00) per chilogrammo lordo di merce trasportata (art. 1696 C.C.), fino alla concorrenza del massimale per veicolo di € 36.000,00 (euro trentaseimila/00).
In caso di sinistro e previo accertamento della responsabilità, il vettore provvederà al risarcimento del danno derivante, nei limiti e nei massimali sopra descritti, per tramite della propria compagnia di assicurazione, nei modi e nei tempi da quest’ultima previsti.
5) RECESSO, CONCLUSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO.
Nel caso di contratto per singola prestazione, lo stesso si considera concluso, con piena soddisfazione delle parti, nel momento in cui la merce affidata al vettore è stata da quest’ultimo riconsegnata al destinatario ed il relativo compenso è stato corrisposto.
Nel caso di contratto per prestazioni continuative, le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dandone preavviso alla controparte almeno tre mesi prima, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
Xxxxxxxx risolutiva espressa: il contratto si considera risolto di diritto nel caso di inadempienza da parte del committente relativamente a: pagamento dei corrispettivi; rispetto delle modalità e dei tempi di carico e scarico.
6) TRATTAMENTO DEI DATI.
Tutti i dati relativi ai vari soggetti coinvolti nell’esecuzione del trasporto (mittente, caricatore, destinatario, proprietario della merce) verranno trattati, anche con strumenti elettronici, esclusivamente per finalità connesse all’erogazione del servizio ed in ottemperanza alle disposizioni normative in materia contabile, fiscale e di conservazione dei documenti. Informazioni più dettagliate possono essere reperite nell’informativa sulla privacy. Il titolare del trattamento è la società AL Logistica Srl, come sopra generalizzata.
7) DISCIPLINA APPLICABILE E FORO COMPETENTE.
per tutto quanto non espressamente previsto nel contratto o nelle presenti condizioni generali, il rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge nazionali e comunitarie in materia di autotrasporto merci al momento applicabili, nonché dalle disposizioni di cui agli artt. 1678 e ss. del codice civile. Per qualsiasi controversia si adirà l’Autorità Giudiziaria competente nel territorio ove il vettore ha stabilito la propria sede legale.