REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Approvato con deliberazione X.X. xx00 xxx 00/00/0000
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REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Art.1
Oggetto e finalità
Il presente regolamento disciplina l’uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico, finanziati dalla Legge Regionale 17.05.1999, n.17, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 21, nonché quelli finanziati dalle LL.RR. 36/98 e 36/78.
Art.2
Uso e classificazione impianti
Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell’ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all’uso e gestione delle Federazioni CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all’albo Comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L’utilizzo è, inoltre destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.
Art.3
Tipologia gestione
Gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Settimo San Xxxxxx e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell’Amministrazione comunale.
La loro gestione può essere effettuata con le modalità di cui agli articoli 113, 114, 115 e 116 del D. Lgs. 267/00.
In particolare per
a) Gestione diretta
Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall’Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici.
b) Gestione mista
Si definiscono impianti a gestione mista tutti quegli impianti gestiti direttamente dall’Amministrazione Comunale per un tempo non inferiore ad un terzo dell’utilizzo totale, che, per i restante tempo, passano automaticamente in gestione convenzionata con affidamento mediante apposite convenzioni a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all’albo comunale istituito ai sensi dell’art. 10 della L.R. 17/99.
c) Gestione convenzionata.
Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all’albo comunale delle Associazioni sportive mediante apposite convenzioni.
La gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica, può avvenire, altresì, tramite concessione a Società di servizi iscritte ad apposito Albo della Camera di Commercio o a Cooperative iscritte all’Albo della Prefettura, individuati mediante una pubblica gara in osservanza, laddove applicabili, delle norme della dal D.Lgs. 157/95 e dagli artt. 73 e 76 del R.D. 827/24.
Fatte salve diverse modalità di affidamento previste dalla normativa vigente ed in presenza dei requisiti richiesti.
Art.4
Quadro delle competenze
In relazione al razionale utilizzo ed all’ottimale gestione degli impianti sportivi:
a) il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:
❑ individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
b) la Giunta sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:
❑ individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;
❑ aggiorna annualmente le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi;
❑ individua i criteri per l’assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti.
c) il responsabile del competente servizio dell’Amministrazione Comunale:
❑ provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo annuale di utilizzo, degli impianti sportivi;
❑ provvede all’assegnazione in concessione d’uso degli impianti sportivi;
❑ esercita ogni latro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi della città.
Art. 5
Pubblicità sulla modalità d’uso degli impianti
Tutto ciò che concerne l’assegnazione, l’eventuale diniego, i tariffari, gli orari d’uso, le manifestazioni e le gare e quant’altro riguarda l’utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunale e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni.
Art. 6
Gestione diretta
Qualora l’impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall’Amministrazione comunale, le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell’anno ed ottenerne la concessione in uso, dovranno fare richiesta scritta all’Amministrazione Comunale, unendo alla domanda un prospetto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell’anno.
Art. 7
Pianificazione attività
Nel caso che più Società Sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l’Amministrazione Comunale, potrà affidare l’impianto a più Società, specificando in apposite convenzioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra l’Amministrazione e i sodalizi sportivi utilizzatori, dello stesso impianto.
Art.8
Tipologia concessione Gli impianti possono essere dati in uso per:
a) manifestazioni sportive;
b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee;
c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – mostre ecc.).
Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale.
Art. 9
Tariffe
Per l’uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite nell’apposito tariffario. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione del tariffario.
Art. 10
Riprese televisive
Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota dei diritti, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di maggiorare le quote previste nel tariffario.
Art. 11
Oneri a carico del concessionario Il concessionario dovrà impegnarsi:
❑ a sostenere tutte le spese relative ai consumi (acqua, energia elettrica, combustibile ecc.) nonché le spese del telefono e pertanto provvederà a propria cura e spese alla stipula dei relativi contratti con gli enti erogatori;
❑ ad utilizzare gli impianti in armonia con gli scopi e con le caratteristiche tecniche, funzionali e di capienza degli stessi;
❑ a sostenere le spese di gestione (servizio bar, pulizia, custodia) nonché a sostenere le spese di funzionamento dello stesso impianto;
❑ ad acquistare e sostituire a proprie spese quelle piccole attrezzature sportive necessarie che, per cattivo uso, non risultassero più corrispondenti ai requisiti di regolarità o sicurezza, previa formale segnalazione al Comune;
❑ ad ottenere a propria cura e spese le necessarie autorizzazioni e licenze per lo svolgimento della propria attività e per l’esercizio degli impianti e sottostare alle vigenti prescrizioni, specialmente in materia di pubblica sicurezza ed a quelle che di volta in volta saranno imposte dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; dalle altre autorità competenti;
❑ a utilizzare l’impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
❑ a non concedere per nessun motivo, forma e titolo, anche gratuito, l’uso totale o parziale degli impianti a terzi sotto pena dell’immediata decadenza della concessione;
❑ a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
❑ a concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
❑ a praticare quote di partecipazione agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni del volontariato) che l’Amministrazione Comunale potrà indicare;
❑ a consentire l’uso gratuito delle strutture sportive al Comune e alle scuole secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;
❑ a mettere a disposizione delle società gli impianti nelle giornate di sabato, domenica e festivi per lo svolgimento dei rispettivi campionati;
❑ a concedere l’uso dell’impianto per attività organizzate da altri cittadini in giorni liberi da iniziative, ad un costo che sarà determinato con il provvedimento sulle tariffe per l’uso degli impianti sportivi adottato dall’Amministrazione Comunale;
❑ a rendere priva di costi le manifestazioni patrocinate dall’Amministrazione Comunale;
❑ ad assolvere agli adempimenti della sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 626/94);
❑ ad adeguare il proprio piano di sicurezza a quello dell’Amministrazione Comunale;
Art. 12
Criteri per l’assegnazione
Nei casi previsti dall’art.8, la priorità nella scelta del concessionario è data agli operatori sportivi che, già svolgono attività nella disciplina sportiva praticabile nell’impianto, tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri:
- numeri degli atleti tesserati;
- anni di attività del sodalizio;
- livello campionato cui partecipa il sodalizio;
- risultati agonistici ottenuti;
- attività di promozione della disciplina tra i giovani in età scolare.
Art. 13
Mancato accoglimento richieste di uso
L’eventuale mancato accoglimento delle richieste dei Sodalizi sportivi sarà comunicato agli interessati con le relative motivazioni.
Art. 14
Convenzioni
Qualora l’Amministrazione Comunale concedesse la gestione dell’impianto, la stessa dovrà essere regolata da apposita convenzione, la quale dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento.
La concessione a gestire l’impianto avrà la durata da 1 a 9 anni con esclusione di tacita proroga. Per motivi di pubblica utilità l’Amministrazione Comunale potrà sospendere temporaneamente la validità della convenzione senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario. All’atto della consegna dell’impianto si procederà alla redazione di apposito verbale in contradditorio, con l’esatta indicazione dello stato dei luoghi e dello stato manutentivo degli impianti.
Al termine della concessione si procederà alla redazione di verbale di riconsegna degli impianti, per verificare lo stato degli stessi, e eventualmente rivalersi sulla cauzione appositamente costituita, in caso di danni.
Art. 15
Uso pubblico sociale degli impianti
Per gli impianti dati in concessione sarà garantita da parte dell’Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l’incremento della pratica sportiva in Sardegna, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della legge regionale 17.05.1999, n.17.
Per uso pubblico-sociale dell’impianto si intende che sarà garantita da parte dell’Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.
Art. 16
Concessione d’uso
Nel caso in cui l’impianto sportivo sia dato in concessione, l’uso dello stesso sarà assoggettato a tutte le norme che regolano questa materia.
Art. 17
Manutenzione e gestione ordinaria
Nel caso in cui la gestione degli impianti sia data in concessione a Società o Enti sportivi, la manutenzione ordinaria sarà a carico delle stesse.
Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare. L’Amministrazione Comunale potrà prescrivere l’attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si ritenessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate sollecitamente al concessionario.
Il Concessionario inoltre dovrà presentare all’Amministrazione Comunale, e per conoscenza alla Commissione Comunale allo Sport, relazione annuale sulla gestione dell’impianto e sulla attività sportiva svolta.
Art. 18
Oneri a carico del Concedente
Sono a carico del Comune di Settimo San Xxxxxx la manutenzione straordinaria dell’impianto e quella straordinaria delle superfici di gioco, con frequenza degli interventi almeno quinquennale.
Il Comune si impegna, inoltre a recepire nella propria programmazione degli interventi nel settore sportivo le migliorie e gli adeguamenti richiesti dalla F.I.G.C., dalla Lega Nazionale Dilettanti, dalle federazioni internazionali dell’UEFA e della FIFA o altro organo civile o sportivo che abbiano competenze sull’impianto.
E’ inoltre a carico del Comune il supporto agli interventi di manutenzione ordinaria quando questi richieda l’uso di macchine operatrici in dotazione ai servizi tecnici comunali, secondo i programmi di intervento dell’Amministrazione formulati in relazione al normale uso dell’impianto.
Art. 19
Pubblicità commerciale
Il concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all’interno dell’impianto, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti.
Il programma completo della pubblicità dovrà essere comunicato ai servizi tributari dell’Amministrazione Comunale; l’installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva è subordinata all’autorizzazione del Comune. Il concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico del concessionario l’onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.
Art. 20
Risarcimento danni
Chi ottiene l’uso dell’impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili. Resta inteso che il mantenimento dell’ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc., sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l’uso dell’impianto.
Art. 21
Polizza assicurativa
L’Amministrazione Comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone ammesse nell’area delle attrezzature o dell’uso delle attrezzature.
Il concessionario dovrà concordare con l’Amministrazione i termini della polizza, la quale sarà riconosciuta idonea ed accettata dall’Organo Comunale competente prima della stipula della convenzione.
In caso di gestione in concessione, l’Amministrazione non risponderà, comunque, di eventuali danni alle persone, alle cose e di quant’altro occorso nell’ambito degli impianti.
Art. 22
Decadenza e revoca della concessione di gestione
Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all’assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:
1. morosità nei pagamenti dei canoni d’uso previsti dal tariffario;
2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
5. danneggiamenti intenzionali, o derivati da negligenza, alle strutture degli impianti sportivi. Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.
Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell’impianto.
In caso di rinuncia di spazi assegnati, la società o l’ente rinunciatario dovrà darne comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza, i quali adotteranno la procedura sopraccitata.
In presenza di mancata comunicazione, alle società concessionarie continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l’uso degli impianti.
L’Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente, nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell’impianto.
Art. 23
Vigilanza e custodia impianti
La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l’impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d’uso.
Ove l’impianto non abbia un proprio custode, il concessionario dell’impianto – se non ha segnalato tempestivamente prima dell’uso particolari inconvenienti o difetti risponde di eventuali danneggiamenti dell’impianto stesso.
Art. 24
Deposito cauzionale
Chiunque ottenga l’uso degli impianti sportivi dovrà versare all’amministrazione comunale o all’ente concessionario gestore, un deposito cauzionale, anche tramite polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull’uso dell’impianto.
Art. 25
Uso gratuito
Le scuole hanno diritto all’uso gratuito dell’impianto, senza il versamento dei depositi cauzionali previsti dal precedente articolo. Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati agli impianti.
Le Associazioni sportive hanno diritto all’uso gratuito dell’impianto, senza il versamento dei depositi cauzionali previsti dal precedente articolo. Potrà essere richiesto un contributo sul consumo energetico. Esse saranno però responsabili di eventuali danni arrecati agli impianti.
Art. 26
Responsabilità per la custodia di valori o effetti d’uso
L’Amministrazione Comunale o l’Ente concessionario non risponderanno in alcun modo degli effetti ed oggetti personali che e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.
Art. 27
Vigilanza durante le manifestazioni
Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno alla vigilanza assumendosi ogni responsabilità verso l’Amministrazione per eventuali danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.
Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza, lo impongano le società dovranno richiedere agli Organi competenti l’impiego di un servizio di vigilanza e d’ordine, come previsto per le manifestazioni pubbliche.
Art. 28
Rilascio di copie
Copia del presente regolamento può essere richiesto, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzione e Associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 241/90.
Art. 29
Disposizioni finali
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l’Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Comunale allo sport, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso dandone comunicazione agli organismi interessati.