REGOLAMENTO PROVINCIALE
REGOLAMENTO PROVINCIALE
PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ PROFESSIONALE
PER IL TRASPORTO SU STRADA DI COSE PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE
Art. 1 Fonti normative
1. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, la competenza in materia di esami per il conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto su strada di cose per conto di terzi e di persone, è attribuita alla Provincia.
2. La materia di cui al comma 1 è disciplinata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 “Istituzione dell’Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada” e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, così come in seguito modificato ed integrato, nonché dal Decreto Ministeriale 28 aprile 2005, n. 161 e dalle relative disposizioni ministeriali.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento coloro che intendono conseguire l’attestato di idoneità professionale al fine di esercitare l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi sul territorio nazionale e internazionale, o esclusivamente nazionale, con autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate.
2. Sono parimenti soggetti al presente Regolamento coloro che intendono conseguire l’attestato di idoneità professionale al fine di esercitare l’attività di trasportatore di viaggiatori su strada sul territorio nazionale e internazionale, ovvero esclusivamente nazionale.
3. L’attestato professionale di cui ai commi 1 e 2 si acquisisce a seguito del superamento dell’esame di cui agli articoli 8, 9 e 10.
Art. 3
Indizione sessioni d’esame
1. Le prove d’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto su strada di merci per conto di terzi, ovvero per il conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto su strada di viaggiatori, si svolgono in una o più sessioni nel corso dell’anno stabilite dalla Commissione Provinciale di cui all’art.12 in relazione al numero delle domande pervenute.
1
2. Ciascuna sessione d’esame è resa nota attraverso apposito avviso nel quale sono indicati:
a) le modalità ed i termini entro i quali presentare le ulteriori domande di ammissione all’esame;
b) la data e la sede di svolgimento della prova.
3. L’avviso di cui al comma 2 è affisso all’Albo Pretorio della Provincia. Allo stesso è data ampia diffusione presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Perugia, presso i vari punti informativi della rete dei Servizi di comunicazione della Provincia di Perugia (Sportello del Cittadino - Servizi decentrati), sul sito Internet xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx e presso il Servizio competente.
Art. 4
Domanda di ammissione agli esami
1. L’interessato, che intende sostenere l’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto su strada di merci per conto di terzi o di viaggiatori, rivolge apposita domanda alla Provincia di Perugia, utilizzando la specifica modulistica messa a disposizione dalla struttura competente e contenente:
a) i dati anagrafici del richiedente;
b) la tipologia di esame che si intende sostenere tra le seguenti: trasporto di merci, o di viaggiatori in ambito nazionale ed internazionale, in ambito esclusivamente nazionale ovvero solo in ambito internazionale se si è già in possesso di abilitazione nazionale;
c) la dichiarazione, resa nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del possesso dei requisiti di cui all’art. 5.
2. La domanda è sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione, mediante l’apposizione della propria firma autografa.
3. Alla domanda, da prodursi in bollo, è allegata l’attestazione di versamento, per rimborso spese di istruttoria di € 50,00 sul conto corrente postale n. 14265060 intestato a “Amministrazione Provinciale di Perugia – Servizio Tesoreria”, indicando nella causale “Spese di istruttoria per esame idoneità professionale trasporto merci c/t”, ovvero “Spese di istruttoria per esame idoneità professionale trasporto viaggiatori su strada” e la copia fotostatica di un documento di identificazione del sottoscrittore legalmente valido.
Art. 5
Requisiti e titoli per l’ammissione agli esami
1. Sono ammessi a partecipare all’esame di cui agli articoli 8 e 9 coloro che:
a) hanno raggiunto la maggiore età;
b) sono cittadini italiani o di altro stato membro della Unione Europea o cittadini di stato extracomunitario, purché in regola con le vigenti normative in materia di soggiorno;
c) hanno, in un comune della provincia di Perugia, la residenza anagrafica o l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale così come indicata all’art. 1, comma 4 del D.Lgs. 395/2000;
d) hanno assolto l’obbligo scolastico e sono, inoltre, in possesso di un corso di istruzione secondaria di secondo grado o, in alternativa, di un attestato di frequenza
ad apposito corso di preparazione agli esami organizzato da organismi autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
e) non sono interdetti giudizialmente e non sono inabilitati.
3. I titoli di studio prodotti dai cittadini comunitari ed extracomunitari per essere considerati equivalenti a quelli richiesti nella lett. d) del precedente comma devono essere stati rilasciati da scuole ufficiali del sistema educativo straniero, ed essere presentati unitamente alla “Dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica italiana nel Paese dove è stato conseguito il titolo estero.
3. Sono ammessi a partecipare alla prova d’esame di controllo di cui all’art. 10 coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), e) del comma 1 e che dimostrano di aver maturato un’esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni, svolgendo la direzione dell’attività, nell’interesse di una o più imprese stabilite nell’Unione Europea o negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi anche ai sensi dell’art. 1 del D.M. 16.05.1991, n. 198, ovvero coloro che sono titolari di licenze o autorizzazioni per il trasporto di persone su strada e che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di cui all’art. 2, commi 1 e 2. L’esperienza pratica si considera continuativa ed attuale se soddisfa i requisiti previsti dall’art. 7, comma 5 del D.Lgs. 395/2000.
4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione.
Art. 6 Programma di esame
1. La prova di esame verte sulle discipline elencate all’Allegato I al D.Lgs. n. 395 del 22/12/2000, di seguito riportate:
A) Elementi di diritto civile
Trasporti su strada di merci e viaggiatori Il candidato deve in particolare:
- conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché, i diritti e gli obblighi che ne derivano;
- essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;
Trasporti su strada di merci
- essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente ai danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o da ritardo nella consegna, nonché, di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale;
- conoscere le disposizioni della convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti.
Trasporti su strada di viaggiatori
- essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente ai danni provocati ai passeggeri o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti di tale reclamo sulla propria responsabilità contrattuale.
B) Elementi di diritto commerciale Trasporti su strada di merci e viaggiatori
Il candidato deve in particolare:
- conoscere le condizioni e le formalità previste per l’esercizio di un’attività commerciale e gli obblighi generali dei commercianti (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento;
- possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione ed il funzionamento.
C) Elementi di diritto sociale
Trasporti su strada di merci e viaggiatori Il candidato deve in particolare:
- conoscere il ruolo ed il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli d’impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);
- conoscere gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;
- conoscere le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporti su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.);
- conoscere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85, nonché del regolamento (CEE) n. 3821/85, e le misure pratiche per l’attuazione di tali regolamenti.
D) Elementi di diritto tributario
Trasporti su strada di merci e viaggiatori
Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative:
- all’IVA per i servizi di trasporto;
- alla tassa di circolazione degli autoveicoli;
- alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché, ai pedaggi ed ai diritti di utenza riscossi per l’uso di alcune infrastrutture;
- alle imposte sui redditi.
E) Gestione commerciale e finanziaria dell’impresa Trasporti su strada di merci e viaggiatori
Il candidato deve in particolare:
- conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all’uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;
- conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.), nonché gli oneri e le obbligazioni che ne derivano;
- sapere che cos’è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;
- essere in grado di leggere e di interpretare un conto dei ricavi;
- essere in grado di effettuare un’analisi della situazione finanziaria e della redditività dell’impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;
- essere in grado di redigere un bilancio;
- conoscere i vari elementi che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;
- essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell’impresa, e organizzare programmi di lavoro, ecc;
- conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della promozione della vendita dei servizi di trasporto, dell’elaborazione di schede clienti, della pubblicità, delle pubbliche relazioni, ecc;
- conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;
- conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada; Trasporti su strada di merci
- essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi dei trasporti su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;
- conoscere le varie categorie dei soggetti ausiliari del trasporto, il loro ruolo, le loro funzioni e il loro eventuale statuto.
Trasporti su strada viaggiatori
- essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di viaggiatori;
- essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di viaggiatori.
F) Accesso al mercato
Trasporti su strada di merci e viaggiatori Il candidato deve in particolare:
- conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all’organizzazione ufficiale della professione, all’accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli ed alle sanzioni;
- conoscere la normativa relativa alla costituzione di un’impresa di trasporti su strada;
- conoscere i vari documenti necessari per l’effettuazione dei servizi di trasporti su strada ed essere in grado di procedere alla verifica della presenza, sia all’interno dell’impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l’autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli;
Trasporti su strada di merci
- conoscere le norme relative all’organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, agli uffici noli ed alla logistica;
- conoscere le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione.
Trasporti su strada di viaggiatori
- conoscere le norme relative all’organizzazione del mercato dei trasporti su strada di viaggiatori;
- conoscere le norme relative all’istituzione di servizi di trasporto e essere in grado di elaborare programmi di trasporto.
G) Norme tecniche e gestione tecnica Trasporti su strada di merci e viaggiatori
Il candidato deve in particolare:
- conoscere le norme relative ai pesi ed alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;
- essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell’impresa, gli autoveicoli e i loro elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc…);
- conoscere le formalità relative all’omologazione, all’immatricolazione ed al controllo tecnico degli autoveicoli;
- essere in grado di tenere conto delle misure da adottare per la lotta contro l’inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l’inquinamento acustico;
- essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;
Trasporti su strada di merci
- conoscere i diversi tipi di congegni di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette ecc..) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.);
- conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;
- essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 94/55/CE, dalla direttiva 96/35/CE e dal regolamento (CEE) n. 259/93;
- essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall’accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali che vanno impiegati per tali trasporti (ATP);
- essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi.
H) Sicurezza stradale
Trasporti su strada di merci e viaggiatori Il candidato deve in particolare:
- conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente, certificati medici, attestati di idoneità, ecc.);
- essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limiti di velocità, precedenze, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.);
- essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza, in materia di condizioni del materiale da trasporto, delle apparecchiature e del carico, nonché di guida prudente;
- essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte ad evitare che si ripetano incidenti o gravi infrazioni.
Trasporti su strada di viaggiatori
- avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri.
Art. 7 Struttura dell’esame
1. L’esame, di cui agli articoli 8, 9 e 10, si compone di due prove scritte:
a) una prova basata su sessanta quesiti a risposta multipla predeterminata, di cui solamente una corretta;
b) un’esercitazione su un caso pratico, contenente più questioni specifiche, che il candidato deve risolvere.
2. L’elenco generale dei quesiti per la prova di cui al comma 1, lett. a) e dei tipi di esercitazione per la prova di cui al comma 1, lett. b) è reso noto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul proprio sito Internet e consultabile anche dal Portale della Provincia di Perugia.
3. Gli elaborati sono scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta recante il timbro della Provincia e la sigla di almeno un componente della Commissione.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La Commissione esaminatrice di cui all’art. 12 cura l’osservanza delle disposizioni stesse ed il concorrente che le viola viene escluso dal procedimento.
4. Le schede contenenti i quesiti di cui all’art. 1, lett. a), adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza, sono prodotte dalla Commissione di cui al comma 3 con metodo informatico e consegnate ai candidati in forma anonima e casuale.
5. Ai fini dell’espletamento della prova di cui all’art. 1, lett. b) la Commissione predispone tre buste, ognuna contenente un’esercitazione estratta dall’elenco di cui al comma 2. Tra tali buste, un candidato, alla presenza di almeno altri due, ne sceglie una e il contenuto della stessa diventa oggetto d’esame. Si procede, quindi, all’apertura delle due buste restanti e il loro contenuto è portato a conoscenza dei candidati.
6. Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei partecipanti con l’indicazione, per ciascuno di essi, del punteggio conseguito nei quesiti, di quello ottenuto nella esercitazione e del punteggio complessivo. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da altro membro, è affisso nella sede della prova di esame o nella sede del Servizio Provinciale competente e pubblicato sul sito Internet dell’Amministrazione Provinciale. L’affissione ha valore di notifica agli interessati.
7. Il Segretario della Commissione redige un verbale della prova di esame sottoscritto da tutti i membri e dal Segretario stesso. Copia del verbale, unitamente a copia dell’elenco di cui al comma 6, è trasmessa al competente Servizio Provinciale per gli adempimenti di cui all’art. 13.
Art. 8
Prova di esame per il conseguimento dell’idoneità professionale al trasporto su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori
in ambito nazionale e internazionale o esclusivamente in ambito nazionale
1. In attuazione di quanto disposto dall’art. 8 del D.Lgs. 395/2000, la prova di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) del presente Regolamento al fine di conseguire l’idoneità professionale per dirigere l’attività di trasporto su strada di merci per conto di terzi, o di viaggiatori, in ambito nazionale e internazionale, ha le seguenti caratteristiche:
- scheda contenente 60 quesiti con 4 risposte alternative, di cui almeno 20 relativi all’ambito internazionale, suddivisi come segue:
20 quesiti per la materia del diritto equamente ripartiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale;
10 quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell’impresa; 10 quesiti per la materia di accesso al mercato;
10 quesiti per la materia di norme tecniche e gestione tecnica; 10 quesiti per la materia di sicurezza stradale;
- ad ogni risposta esatta viene attribuito un punto;
- punteggio massimo attribuibile pari a sessanta punti;
- prova superata con un punteggio minimo di trenta punti, rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia.
2. La prova di cui all’art. 7, comma 1, lett. b) prevede la soluzione di un caso pratico, articolato in quattro domande a “risposta aperta” e contenente indifferentemente elementi relativi all’ambito nazionale e/o internazionale. Ad ogni risposta è attribuito un punteggio variabile tra zero e dieci e la prova si intende superata se il candidato ottiene un punteggio di almeno venti punti rispondendo in modo sufficientemente corretto a tre problematiche su quattro. Il punteggio massimo attribuibile è pari a quaranta punti.
3. L’esame è superato solo se il candidato ottiene un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle due prove di cui ai commi 1 e 2, almeno pari a sessanta punti.
4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove di cui ai commi 1 e 2, il candidato ha a disposizione un tempo massimo di due ore.
5. I soggetti che intendono svolgere la direzione dell’attività nell’interesse di imprese che esercitano l’attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale, all’atto della domanda possono richiedere, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.Lgs. 395/2000, di sostenere l’esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.
6. L’esame di cui al comma 5 si compone delle prove di cui ai commi 1 e 2, ma basate su elementi attinenti esclusivamente il trasporto nazionale. Per la valutazione e svolgimento di tale tipologia d’esame, valgono i medesimi criteri previsti ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 9
Prova di esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori esclusivamente in ambito internazionale
1. Coloro che sono già in possesso di attestato che consente di esercitare trasporti su strada esclusivamente in ambito nazionale, all’atto della domanda, possono richiedere di sostenere l’esame su argomenti vertenti il solo trasporto internazionale.
2. La prova d’esame di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) consiste in una scheda predisposta come previsto al medesimo art. 7 comma 4 contenente sessanta quesiti riguardanti esclusivamente il trasporto su strada in ambito internazionale e prescindendo dalla ripartizione per materie così come indicate all’art. 8 comma 1.
Ad ogni risposta corretta è attribuito un punto e la prova si intende superata se il candidato ottiene un punteggio minimo di trenta punti. Il punteggio massimo attribuibile è pari a sessanta punti.
3. La prova di cui all’art. 7, comma 1, lett. b) prevede la soluzione di un caso pratico, esclusivamente riferita al trasporto internazionale, articolato in quattro domande a “risposta aperta”. Ad ogni risposta è attribuito un punteggio variabile tra zero e dieci e la prova si intende superata se il candidato ottiene un punteggio di almeno venti punti rispondendo in modo sufficientemente corretto a tre problematiche su quattro. Il punteggio massimo attribuibile è pari a quaranta punti.
4. L’esame è superato solo se il candidato ottiene un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi ottenuti nelle due prove di cui ai commi 2 e 3, almeno pari a sessanta punti.
5. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove di cui ai commi 2 e 3, il candidato ha a disposizione un tempo massimo di due ore.
Art. 10
Prova di esame di controllo
1. L’esame di controllo di cui all’art. 5, comma 3, si svolge con le stesse modalità indicate negli articoli 8 e 9 a seconda dell’esperienza che il candidato intende far valere e dell’eventuale abilitazione relativa all’ambito nazionale da esso già posseduta.
2. L’esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui alla lett. a), comma 1, dell’art. 7, almeno sedici punti rispondendo in modo sufficientemente corretto a due problematiche su quattro per la prova di cui alla lett. b) del medesimo articolo ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
Art. 11
Convocazione dei candidati all’esame
1. Agli ammessi alla prova di esame è data comunicazione, a cura del Presidente della Commissione di cui all’art. 12, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’espletamento della prova stessa, mediante lettera raccomandata A.R. o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire prova certa di ricezione, precisando il luogo, il giorno e l’ora di svolgimento dell’esame.
2. Per essere ammessi a sostenere gli esami, gli interessati devono presentarsi muniti di un documento di identificazione legalmente valido.
3. Agli esclusi dalla prova di esame è data comunicazione motivata secondo le modalità previste dal comma 1.
4. La Provincia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. La mancata presenza alla prova nel giorno stabilito è considerata rinuncia alla prova stessa. In tal caso il versamento per rimborso spese, di cui all’art. 4, comma 3, non è rimborsabile.
6. Se l’assenza è dovuta a causa di forza maggiore, attestata con valida documentazione da far pervenire alla segreteria della Commissione nel termine perentorio di cinque giorni successivi alla data dell’esame, a richiesta dell’interessato il versamento per rimborso spese di cui al comma 5, può essere utilmente imputato alla successiva prova d’esame da
effettuarsi nella prima sessione utile. In tal caso è fatta salva la domanda di ammissione già presentata.
7. La facoltà di cui al comma precedente è esercitabile solo per una volta.
Art. 12 Commissione di esame
1. È istituita la Commissione provinciale per l’espletamento degli esami di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi e di viaggiatori, con sede presso il Servizio provinciale competente, composta da:
a) il Dirigente della Provincia responsabile del competente Servizio o un suo delegato che la presiede;
b) un esperto nelle materie di esame in rappresentanza del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti designato dal Direttore dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Perugia;
c) un esperto in discipline giuridiche ed economiche scelto fra i dipendenti della Provincia;
d) due rappresentanti delle Associazioni di categoria degli autotrasportatori di merci per conto di terzi e di viaggiatori, in possesso di adeguata competenza nelle materie di esame dimostrabile attraverso la presentazione di dettagliato curriculum e di un titolo di studio almeno pari a quello richiesto per l’accesso agli esami, designati congiuntamente da tutte le associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale.
Per ogni componente effettivo è nominato almeno un supplente.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Provincia, dura in carica tre anni ed è convocata dal Presidente della stessa. Nella convocazione viene precisato se la seduta riguarda l’espletamento dell’esame di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi o, alternativamente, l’espletamento dell’esame di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di viaggiatori su strada.
3. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la partecipazione di tutti i componenti, operando quale collegio perfetto.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da dipendenti del Servizio provinciale competente, designati, unitamente ai supplenti, dal Dirigente del Servizio stesso.
5. Se un componente effettivo è impossibilitato a partecipare, ne dà immediata comunicazione al Segretario della Commissione, al fine di consentire la convocazione del membro supplente. Il componente effettivo che, trovandosi nelle condizioni di cui sopra, non partecipa a tre sedute relative all’esame in corso, senza adeguata giustificazione, può essere dichiarato decaduto.
6. La commissione decide, di norma, all’unanimità. Qualora questo non si verifichi le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti.
Ad ogni componente, effettivo o supplente, della Commissione, non dipendente della Provincia, è attribuito un gettone di presenza omnicomprensivo determinato in € 75,00 per ogni seduta a cui ha partecipato.
7. La Commissione procede a:
a) predisporre con metodo informatico le schede contenenti i quesiti a risposta multipla predeterminata e a scegliere dall’elenco generale di cui all’art. 7, comma 2 le esercitazioni su un caso pratico che diventano oggetto di esame secondo le modalità previste dal medesimo art. 7, commi 4 e 5 e dagli articoli 8 e 9;
b) valutare la regolarità delle domande degli aspiranti al conseguimento dell’idoneità, accertandone i requisiti per l’ammissione all’esame, previa istruttoria eseguita dal competente Servizio provinciale e dopo aver dichiarato l’esistenza o meno di incompatibilità con i candidati stessi ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile;
c) fissare le date delle sedute di esame;
d) comunicare agli interessati la data di svolgimento della prova;
e) espletare gli esami e predisporre l’elenco dei risultati come indicato all’art. 7, comma 6;
f) trasmettere copia del verbale relativo alla seduta di esame e copia dell’elenco di cui al punto e) al competente Servizio Provinciale che ne prende atto con provvedimento dirigenziale.
Art. 13
Rilascio degli attestati
1. L’attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale e internazionale o esclusivamente nazionale su strada di merci per conto di terzi, o di viaggiatori, è rilasciato, in un unico esemplare originale di cui non è possibile la duplicazione, sulla base delle risultanze del verbale di cui all’art. 7, comma 7 dal Dirigente del competente Servizio della Provincia il quale provvede, altresì, a rilasciare apposita certificazione se l’interessato richiede successivamente un documento comprovante il superamento dell’esame.
2. Il rilascio dell’attestato di cui al comma 1 avviene previa consegna all’Ufficio della dovuta marca da bollo.
Art. 14
Ripetizione richiesta di partecipazione all’esame
1. Se in sede di esame il candidato non consegue l’idoneità, lo stesso può ripetere la prova alla successiva sessione utile dopo il decorso di almeno tre mesi dalla data dell’esame sostenuto con esito negativo.
2. Nel caso di cui al comma 1, il candidato procede a ripresentare domanda di ammissione agli esami come previsto dall’art. 4, compresa l’effettuazione del versamento per rimborso spese di istruttoria.
Art. 15 Disposizioni finali
1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla specifica normativa in materia.