CONTRATTO DI LICENZA E FORNITURA DATI ANAGRAFICI
Gentili Signori,
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni intercorse, alleghiamo la nostra proposta contrattuale:
29/04/2021
CONTRATTO DI LICENZA E FORNITURA DATI ANAGRAFICI
Il presente Contratto è concluso tra:
Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇, con capitale sociale pari a € 11.000.000,00 i.v., partita IVA di Gruppo IT10977060960, codice fiscale e numero di registrazione presso il Registro delle Imprese 12066470159, numero REA MI - 1522426, società soggetta alla direzione e al coordinamento di Euronext Holding Italia S.p.A., rappresentata dal ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, nella sua qualità di Global Head of ETP and Fixed Income Markets, munito dei necessari poteri (di seguito, “Borsa Italiana” e “Provider”);
e
, CF _ , con sede legale in , ,
rappresentata ai fini del presente Contratto da
, nella sua qualità di
debitamente autorizzato a concludere il presente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (qui di seguito il “Contraente” o “Società”)
PREMESSO CHE
• Il Provider organizza e gestisce un Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato EuroTLX (di seguito “EuroTLX”) ai sensi dell’art. 77 bis del D.Lgs. 58/98 e del Regolamento CONSOB n. 16191 recante norme di attuazione del decreto legislativo 58/98 in materia di mercati (di seguito Regolamento Mercati);
• Il Provider svolge un’attività di analisi e selezione delle informazioni relative agli strumenti finanziari negoziati sul Mercato EuroTLX generando, per ciascuno di essi, una selezione di informazioni di natura anagrafica, come meglio descritte nell’Allegato 1 (di seguito “Dati Anagrafici”);
• il Contraente è interessato ad ottenere dal Provider, una licenza non esclusiva e non trasferibile avente ad oggetto l’utilizzo dei Dati Anagrafici anche al fine di distribuirli ai propri Clienti e/o Utilizzatori Finali (come di seguito definiti), garantendo al Provider il rispetto delle disposizioni di cui al presente Contratto;
• resta inteso tra le Parti che i diritti d’autore e altri diritti di proprietà nonché tutti gli interessi, economici o non, rispetto ai Dati Anagrafici concessi in licenza non esclusiva e non trasferibile e oggetto di fornitura non esclusiva da parte del Provider sono attualmente e resteranno in capo al Provider;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1: Allegati
Le premesse e gli Allegati al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e sono pienamente vincolanti per le Parti (come di seguito definite), i loro assegnatari e cessionari.
Articolo 2: Definizioni
A meno che non sia diversamente concordato, ai sensi del presente Contratto i seguenti termini avranno il seguente significato, e in particolare:
(a) Il singolare include il plurale e viceversa;
(b) I titoli dei paragrafi sono inseriti per comodità e non incidono sull’interpretazione del presente
Contratto.
Clienti: i soggetti, persone giuridiche che hanno accesso e che possono utilizzare i Dati Anagrafici per Uso per Finalità Interne nonché rendendoli disponibili agli Utilizzatori Finali, secondo i termini e le condizioni previsti dal presente Contratto Ai Clienti è vietata la Distribuzione dei Dati Anagrafici.
Contraente: la società che sottoscrive il Contratto. Parti: congiuntamente il Provider e il Contraente. Provider: Borsa Italiana S.p.A.
Dati Anagrafici: i dati e le informazioni di cui all’Allegato 1, che il Contraente può utilizzare
secondo le modalità e nei limiti previsti dal presente Contratto.
Distribuzione: attività consentita, secondo i termini e le condizioni previsti dal presente Contratto, al Contraente esclusivamente a favore dei Clienti.
Messa a disposizione: attività consentita, secondo i termini e le condizioni previsti dal presente Contratto, al Contraente esclusivamente a favore degli Utilizzatori Finali.
Sistema: le piattaforme hardware e software di base e applicativo del Provider necessarie per la fornitura dei Dati Anagrafici al Contraente.
Uso per Finalità Interne: l’utilizzo dei Dati Anagrafici per applicazioni e sistemi interni del
Contraente e dei Clienti.
Utilizzatori Finali: Utenti Professionali e/o Non-Professionali che, ai sensi del presente Contratto, sono autorizzati a ricevere dal Contraente o dai Clienti i Dati Anagrafici attraverso una password e che sono identificati attraverso un Codice di Identificazione. e. Essi possono utilizzare i Dati Anagrafici esclusivamente ai fini di consultazione secondo i termini e le condizioni previste dal presente Contratto. Agli Utilizzatori Finali è vietato qualunque altro uso dei Dati Anagrafici, a titolo esemplificativo, l’Uso per Finalità Interne e la Distribuzione.
Utenti Non-Professionali: qualsiasi persona che riceve i Dati Anagrafici unicamente per un utilizzo di tipo personale.
Utente Professionale: ogni persona fisica che riceve i Dati Anagrafici per la propria attività professionale.
Articolo 3: Oggetto del Contratto
3.1 Il presente Contratto disciplina la licenza d’uso non esclusiva e non trasferibile e la fornitura di Dati Anagrafici da parte del Provider al Contraente ed in particolare i termini e le condizioni ai sensi dei quali il Contraente riceverà, utilizzerà e distribuirà i Dati Anagrafici concessi in licenza e forniti dal Provider.
Articolo 4: Durata del contratto
4.1 Il presente Contratto entrerà in vigore il e rimarrà in vigore a tutti gli effetti fino al fino al .
4.2 Al termine del suindicato periodo, il Contratto si rinnoverà tacitamente, di volta in volta, per ulteriori periodi di 12 mesi salvo diversa volontà di una delle due parti da comunicarsi all’altra mediante raccomanda a/r con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza inziale o rinnovata.
Articolo 5: Uso dei Dati Anagrafici
5.1 Il Contraente, i Clienti e gli Utilizzatori Finali non potranno utilizzare, modificare, distribuire, pubblicare, cedere o rendere altrimenti disponibili a terzi, a qualsivoglia titolo, in modo diretto o
indiretto, in tutto o in parte ed in qualsiasi forma, i Dati Anagrafici, se non nei casi e con le modalità di cui al presente Contratto ed in particolare ai successivi commi di questo art. 5. In particolare non potranno utilizzare i Dati Anagrafici in tutto o in parte ed in qualsiasi forma per la predisposizione e/o successiva distribuzione di documenti informativi che rappresentano sinteticamente le principali caratteristiche degli strumenti finanziari.
5.2 Il Contraente ha diritto di fare (i) un Uso per Finalità Interne dei Dati Anagrafici, e/o (ii) Distribuzione in modo totale o parziale ai Clienti e/o (iii) mettere a disposizione i dati agli Utilizzatori Finali (iv) e/o distribuire i Dati Anagrafici a mezzo del proprio sito internet, nella parte pubblica.
Il Contraente al momento della conclusione del Contratto dovrà sottoscrivere un apposito
documento, di cui all’Allegato 3, dichiarando il tipo di utilizzo che intende fare dei Dati Anagrafici.
I Clienti potranno (i) fare un Uso per Finalità Interne e (ii), a loro volta, rendere disponibili i Dati Anagrafici agli Utilizzatori Finali.
5.3 Il Contraente prevederà negli accordi di fornitura con i singoli Clienti apposite clausole aventi l’obiettivo di prevenire il compimento di attività aventi ad oggetto i Dati Anagrafici non consentite. In particolare, il Contraente segnalerà al Provider, non appena ne venga a conoscenza, qualsiasi Cliente che distribuisca i Dati Anagrafici a soggetti diversi dagli Utilizzatori Finali. In ogni caso il Contraente si assicurerà, prendendo le dovute precauzioni e, se necessario, sospendendo o cessando la fornitura dei Dati Anagrafici, che non si verifichi alcuna distribuzione non autorizzata dei Dati Anagrafici da parte dei Clienti.
5.4 Il Contraente acconsente fin d’ora a che il Provider possa controllare l’utilizzo dei Dati Anagrafici da parte del Contraente medesimo e dei Clienti. Al riguardo il Contraente si impegna ad adottare, a proprie spese e d’intesa con il Provider, strumenti di “permissioning”, tramite i quali abilitare/disabilitare la trasmissione dei dati al Cliente e agli Utilizzatori Finali.
Articolo 6: Connessione del Contraente al Sistema
6.1 Il Contraente prende atto che rientra nella sua esclusiva responsabilità, e sarà a suo esclusivo costo, la realizzazione di tutte le attività necessarie per la connessione delle proprie apparecchiature (hardware e software) con il Sistema, nonché la manutenzione delle suddette apparecchiature.
6.2 La documentazione tecnica descrittiva nelle specifiche del flusso dei file FTP e la documentazione contenente i requisiti di connessione necessari per l'acquisizione dal mercato EuroTLX del flusso anagrafico e del flusso prezzi distribuito tramite i file FTP saranno inviate su richiesta tramite e-mail.
Articolo 7: Corrispettivi
7.1 Il Contraente corrisponderà al Provider, a fronte della licenza e fornitura dei Dati Anagrafici un canone fisso mensile per l’Uso per Finalità Interne secondo quanto stabilito nell’Allegato 2 al presente.
In aggiunta, il Contraente, se del caso, corrisponderà al Provider canoni mensili da calcolarsi in
conformità con le previsioni dell’Allegato 2.
7.2 L’emissione della fattura avverrà su base trimestrale anticipatamente. Il pagamento del Compenso dovuto al Provider ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuato entro e non oltre il (60) sessantesimo giorno successivo al ricevimento della fattura, a mezzo di bonifico bancario sul seguente conto corrente bancario:
BORSA ITALIANA S.p.A., Banca: DEUTSCHE BANK S.P.A. Indirizzo Banca: ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇
– ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ¬ABI: 03104, CAB: 01600 C/C bancario: 000000770111BIC SWIFT: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, IBAN: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.
7.3 Nel caso in cui il Contraente non riesca a pagare il Compenso o, in generale, ad effettuare qualsiasi pagamento dovuto ai sensi del presente Contratto entro il rispettivo termine, il relativo ammontare sarà soggetto ad un tasso di interesse annuale pari all’EURIBOR su base trimestrale incrementato di due (2) punti percentuali.
7.4 Il Provider avrà il diritto di modificare l’ammontare dei Corrispettivi da corrispondersi, ai
sensi dell’Allegato 2 e delle disposizioni previste ai sensi del presente Articolo una volta all’anno
dando al Contraente un preavviso scritto di 90 giorni.
7.5 Ai sensi della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e del Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate, e successive modifiche e/o integrazioni, relativo all’obbligo della fattura elettronica, il Contraente (rientrante fra i soggetti residenti o stabiliti in Italia) comunica:
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ………………………………………………………………
oppure
il Codice Destinatario: ……………………………………………………………………………………………..
al fine di ricevere la fattura elettronica tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI) in base alla modalità sopra prescelta.
Articolo 8: Responsabilità
8.1 Il Contraente accetta e concorda che i Dati Anagrafici non includono, né saranno interpretati nel senso di includere analisi, consigli, orientamenti, commenti, raccomandazioni ovvero opinioni
da parte del Provider e che i Dati Anagrafici non saranno interpretati come un’offerta di acquisto
o vendita, né consulenze, né ricerca avente ad oggetto alcuno strumento finanziario.
8.2 Ferma la responsabilità del Provider nei confronti del Contraente rispetto agli obblighi derivanti dal presente contratto, il Contraente stesso manleverà e manterrà il Provider indenne nei confronti di qualsiasi perdita, reclamo, azione, domanda, danno, costo o spesa di qualunque genere proposta, promossa o vantata dai Clienti, dagli Utilizzatori Finali e/o da qualsiasi soggetto terzo, derivante da o relativa alla distribuzione e/o visualizzazione e/o utilizzo dei Dati Anagrafici da parte dei Clienti, degli Utilizzatori Finali e/o di qualsiasi soggetto terzo. Tale manleva sopravviverà alla durata del presente Contratto.
8.3 La fornitura dei Dati Anagrafici potrà essere interessata da interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie nelle modalità di erogazione dovuti a motivi tecnici riguardanti il Sistema, ed in tal caso il Provider sarà tenuto: (i) a fare quanto ragionevolmente possibile al fine di eliminarne al più presto le cause, e (ii) a darne tempestiva comunicazione al Contraente. Resta inteso che qualora tali eventi si producano per effetto di motivi tecnici riguardanti le apparecchiature (hardware, software e risorse di rete) utilizzate dal Contraente per connettersi al Sistema, il Provider non sarà tenuto a svolgere alcuna attività.
8.4 Il Provider si impegna ad elaborare i Dati Anagrafici con la diligenza professionale richiesta
nell’esercizio di tale attività nel mercato dei servizi di informazione e farà del suo meglio per correggere errori ed omissioni nei Dati Anagrafici, quando tale attività rientri sotto il suo controllo e sia ragionevolmente possibile, restando tuttavia inteso che la responsabilità del Provider è limitata esclusivamente alla elaborazione e trasmissione dei Dati Anagrafici.
Le Parti riconoscono e concordano che i sopra citati doveri del Provider non comprenderanno la
ri-trasmissione dei Dati Anagrafici corretti, tuttavia il Provider farà del proprio meglio per rendere disponibili i dati corretti non appena questi saranno nuovamente disponibili.
8.5 Senza limitare la generalità di quanto precede, il Provider non sarà responsabile nei confronti del Contraente, per qualsivoglia costo, perdita o danno da esso sopportati o subiti (ivi inclusi costi, perdite o danni sopportati dal Contraente per effetto di azioni o pretese di terzi), salvo che si tratti di un danno che costituisca conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento con dolo o colpa grave da parte del Provider. Senza limitare la generalità di quanto precede, le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà nessun obbligo risarcitorio o di indennizzo del Provider per danni indiretti o consequenziali.
8.6 Le Parti riconoscono e concordano che non saranno responsabili per alcun danno o perdita derivante da forza maggiore (i.e. modifche legislative, disordini, guerre o calamità naturali) od altri eventi al di là del loro controllo (i.e. scioperi, blocchi, disordini nel traffico, disposizioni di autorità nazionali o estere) così come problemi tecnici, quali problemi connessi con il sistema informatico, fintantoché tali problemi non siano attribuiti ad una delle Parti. I virus del computer
e gli attacchi internazionali degli “hackers” sul sistema informatico sono considerati come forza maggiore, a condizione che siano state prese le ragionevoli misure di sicurezza. La sospensione degli scambi sul Mercato EuroTLX ai sensi delle relative disposizioni del Regolamento di EuroTLX, a seconda dei casi, sarà considerata caso di forza maggiore.
8.7 Il Contraente dovrà comunicare al Provider, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento entro e non oltre 60 giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente avuto
conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza del prodursi
dell’evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione e producendo la relativa
documentazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso e i danni si sono prodotti.
Articolo 9: Modifiche
9.1 Le modifiche tecniche del Flusso dei Dati Anagrafici descritti nell’Allegato 1 verranno
comunicate all’indirizzo e-mail indicato all’articolo 16, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla loro introduzione.
9.2 Le modifiche dei contenuti delle informazioni presenti nel Flusso dei Dati Anagrafici descritti nell’Allegato 1, quali a titolo esemplificativo l’introduzione di nuove Instrument Class, verranno comunicate all’indirizzo e-mail indicato all’articolo 16, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla loro introduzione.
9.3 Le Parti riconoscono e concordano che ogni attività legata alla normale operatività del Mercato, tra cui a titolo esemplificativo l’ammissione alla negoziazione, la sospensione o la revoca di strumenti finanziari, la modifica di ISIN o TLX Code di strumenti finanziari,
l’introduzione di nuove Instrument Category e Sub-Category sarà comunicata al Contraente appena nota al Provider ma non sarà soggetta ai termini di preavviso di cui sopra.
9.4 Il Contraente, qualora non intendesse accettare le modifiche di cui sopra, avrà facoltà di recedere dal contratto, con efficacia dalla data di introduzione delle modifiche, dandone comunicazione per iscritto (Racomandata A.r.) all’indirizzo in epigrafe. In mancanza, decorsi 30 giorni dalla comunicazione delle modifiche ricevuta dal Provider, le modifiche si intenderanno accettate.
Articolo 10: Diritto d’autore
10.1 Il Provider garantisce al Contraente che i Dati Anagrafici forniti ai sensi del presente Contratto non violano il diritto d’autore o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale di qualsiasi persona. Tale garanzia non si applicherà nel caso in cui il Contraente legittimamente o illegittimamente, ai sensi del presente contratto modifichi, elabori o cambi in altro modo i Dati Anagrafici, così come ricevuti dal Provider.
10.2 Le Parti riconoscono e concordano che la proprietà di tutti e ogni Diritto di Proprietà Intellettuale sui Dati Anagrafici forniti dal Provider sono, saranno e resteranno in capo al Provider. A tal fine, il Contraente manterrà visibile, e non rimuoverà mai, oscurerà o modificherà, un diritto d’autore o qualsiasi altro avviso mentre fornisce, distribuisce o visualizza i Dati Anagrafici. Il Contraente si assicurerà che i suoi Clienti si conformino a quanto precede ed in ogni caso manterrà indenne il Provider contro ogni violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Provider da parte di qualsiasi Cliente. Tale obbligo sopravviverà al presente Contratto.
10.3 In nessun caso, un Diritto di Proprietà Intellettuale sui Dati Anagrafici passerà dal Provider al Contraente o a qualsiasi altro soggetto.
Articolo 11: Risoluzione
11.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., il Provider avrà la facoltà di risolvere il contratto nei casi in cui l’altra Parte commetta una qualsiasi violazione delle obbligazioni di cui agli articoli 5 (Uso dei Dati Anagrafici), 7 (Corrispettivi), 8.2 (Responsabilità), 10.2 (Diritto
d’Autore) e 14 (Disposizioni ex D. Lgs. 231/2001 – Bribery Act- Modern Slavery Act) del presente Contratto previa comunicazione di messa in mora di almeno 30 giorni, che dovrà essere inviata per iscritto (Raccomandata A.R.) al Contraente all’indirizzo in epigrafe.
Articolo 12: Recesso
12.1 Le Parti potranno recedere dal presente Contratto con comunicazione scritta immediata
senza ulteriori obbligazioni nei confronti dell’altra Parte se l’altra Parte sia in stato di insolvenza o
venga sottoposta a procedure concorsuali.
Articolo 13. Cessione del Contratto
13.1 In nessun caso una Parte potrà cedere il presente contratto senza il preventivo consenso
scritto dell’altra Parte.
Rimane inteso che tale consenso non potrà essere irragionevolmente o immotivatamente negato.
Articolo 14: Disposizioni ex D. Lgs. 231/2001 – Bribery Act- Modern Slavery Act
14.1 Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell’ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione degli illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/01 e successive integrazioni e modifiche.
14.2 Come parte integrante del sistema di controllo e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità delle persone giuridiche, Borsa Italiana ha adottato il relativo Modello di organizzazione gestione e controllo (di seguito, il “Modello 231”).
14.3 Tra i requisiti previsti dal Modello 231, al fine della propria efficacia, vi è l'adozione del Codice di Comportamento e la garanzia che tutti coloro che operano con l'azienda ne rispettino i principi e i contenuti basati su valori fondamentali quali l'integrità, la legalità, il rispetto e la responsabilità. A tal fine, una copia del Codice di Comportamento sarà inviata, su richiesta, alla Società e pubblicato sul sito di Borsa Italiana.
14.4 La Società è, altresì, tenuta a conoscere e ad attenersi alla normativa britannica (UK Bribery Act, entrata in vigore il 1 luglio 2011 e Modern Slavery Act 2015) . A tal fine, una copia dei suddetti documenti sarà inviata, su richiesta, alla Società e pubblicati sul sito di Borsa Italiana.
14.5 L’inosservanza di una qualsiasi delle previsioni delle citate normative e delle relative disposizioni di attuazione da parte della Società e di chiunque agisca in sua vece (a titolo esemplificativo impiegati, agenti, sub fornitori) costituisce grave inadempienza agli obblighi del presente Contratto e legittima Borsa Italiana a valutare le opportune misure di tutela da adottare, tra cui quella di esercitare il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente causati.
Articolo 15: Privacy
15.1 Le Parti si impegnano rispettivamente a trattare i dati personali dell’altra parte e dei suoi dipendenti (in relazione a questi ultimi in particolare nome, cognome, indirizzo e-mail e posizione aziendale dei medesimi) nel rispetto dei principi e delle norme sul trattamento dei dati personali applicabili e in particolare il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, il "Codice"), come sostituito e/o integrato a partire dal 25 maggio 2018 dal Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 ("Regolamento Privacy") e dalla relativa normativa e provvedimenti nazionali e internazionali di attuazione e di integrazione, dichiarando, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di aver adottato le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato rispetto al rischio in conformità all'art. 32 del Regolamento Privacy.
15.2 Per quanto possa occorrere, le Parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto
l’informativa sul trattamento dei dati personali - per il Provider consultabile al seguente link: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇, ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali applicabile. La Società, letta l'informativa privacy fornita da Borsa Italiana in qualità di titolare del trattamento, dichiara di aver messo a disposizione dei propri dipendenti e/o incaricati la suddetta informativa ai fini del trattamento dei loro dati personali da parte di Borsa Italiana per le finalità ivi specificate.
Articolo 16: Legge applicabile e Foro competente
16.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Le Parti concordano di sottoporre il presente contratto alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano.
Articolo 17: Comunicazioni tra le Parti
17.1 Per le finalità di cui al presente contratto, le comunicazioni e notifiche effettuate dalle Parti si considereranno valide solo se effettuate per iscritto, tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC), ai seguenti indirizzi, presso i quali le Parti eleggono il proprio domicilio:
Sede Legale
Partita Iva
Codice Fiscale
Indirizzo di spedizione della fattura _
Contatto amministrativo
Posta Elettronica Certificata (PEC):
All’attenzione di
Borsa Italiana S.p.A. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇ ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇
E-mail: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇
Posta Elettronica Certificata (PEC): ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇
All’attenzione di: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
17.2 Il Provider dovrà inviare le fatture al seguente indirizzo del Contraente: Indirizzo di spedizione della fattura
Contatto amministrativo (nome cognome, telefono e email)
17.3 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data in cui giungeranno all’indirizzo dell’altra
Parte.
Le comunicazioni tra le Parti relative alla modifica delle disposizioni tecniche di cui all’ Allegato 1 e dell’Allegato 2 saranno validamente ed efficacemente effettuate a mezzo e-mail secondo le
modalità previste all’art. 9.
Tali comunicazione dovranno essere inviate agli indirizzi di seguito indicati:
-
-
Allegati:
1) Dati Anagrafici;
2) Tariffario Servizio Anagrafica;
3) Dichiarazione Uso.
Milano,
Il Contraente
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile il Contraente dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli 4 (Durata del contratto), 5 (Uso dei Dati Anagrafici), 6.2 Connessione del Contraente al Sistema, 8 (Responsabilità), 10 (Diritto d’autore), 11 (Risoluzione),12 (Recesso) e 14 (Disposizioni ex D. Lgs. 231/2001 – Bribery Act- Modern Slavery Act) dell’accordo.
Milano,
Il Contraente
