Unione dei Comuni del Mont'Albo Siniscola (Prov. di Nu)
Unione dei Comuni del Mont'Albo Siniscola (Prov. di Nu)
CONVENZIONE CONTENENTE LE NORME E CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI “RESTAURO DEL PALAZZO DEL XXXXX XXXXXXX SITO NEL COMUNE DI POSADA (NU)”.
CUP: H17B17000600002 - CIG: 759585275C
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L’anno duemiladiciotto, il giorno del mese di presso gli uffici dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo, Area Tecnica, Servizio LL.PP. e Ambiente, Xxx Xxxxxx x.x.x. – 00000 - Xxxxxxxxx, sono comparsi i signori di seguito indicati:
• Geom. Xxxxxxx Xxxx, nato a Bitti il 06.12.1960, domiciliato in ragione della carica in Siniscola, Via Isalle s.n.c., il quale interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, LL.PP. e Ambiente (da questo punto in poi “l’Amministrazione”);
• nato a il e residente a
in Via n. che interviene nel presente atto in qualità legale rappresentante della
, C.F.
P.IVA (da questo punto in poi “il Contraente);
DETTI COMPARENTI, AVENTI I REQUISITI DI LEGGE, PREMETTONO CHE
- L’Unione intende procedere alla realizzazione dei lavori per il “RESTAURO DEL PALAZZO DEL XXXXX XXXXXXX SITO NEL COMUNE DI POSADA (NU)”.,
intervento finanziato per € 2.000.000,00 sul Fondo Sviluppo Coesione (FSC) 2014-2020 – linea di intervento 4.1.2 Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione Territoriale - Intervento delegato con Convenzione attuativa del 02.02.2018 dell’Accordo di Programma Progetto di Sviluppo Territoriale “Tepilora Patrimonio accessibile a tutti”- approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 43/3 del 12.09.2017.
- l'intervento è stato previsto negli strumenti programmatori per l'annualità corrente;
- con deliberazione della Giunta Comunale di Posada n. 12 del 06.02.2018 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica ed è stata deliberata la cessione del suddetto progetto all’Unione dei Comuni del Mont’Albo, in qualità di soggetto beneficiario dei fondi;
- con la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 85 del 31.07.2018 si avvia la procedura di scelta del contraente e si stabilisce:
• l’importo a base d’asta in € 292.611,28 (euro duecentonovantaduemilaseicentoundici/28) oltre gli oneri previdenziali e IVA di legge, come da schema di parcella redatto ai sensi del Decreto Ministeriale 17.06.2016, cat. E.22, S.01, S.02, I.A.02, I.A.03;
• di affidare il servizio ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 mediante procedura aperta;
• di affidare il servizio a soggetti individuati dal comma 1 dell’art. 46 del
D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti previsti dal comma 5 dell’art. 24 dello stesso decreto che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché con i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83, comma 1 del Codice dei Contratti e i requisiti esplicati nell’allegato schema di bando e disciplinare di gara;
• di affidare la procedura al soggetto che, valutato il possesso dei requisiti, avrà offerto condizioni più vantaggiose per la Stazione appaltante secondo i seguenti criteri e con l'applicazione dei relativi punteggi:
- 80 punti max per l’offerta tecnica;
- 20 punti max per l’offerta economica e temporale;
• di approvare lo schema di bando e disciplinare di gara, redatti ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 50/2016, nonché lo schema di convenzione allegati alla presente;
• di pubblicare il bando di gara ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 02.12.2016, nella Gazzetta dell’Unione Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in due quotidiani a tiratura nazionale, in due quotidiani a tiratura regionale, nel profilo committente della stazione appaltante, nella piattaforma ANAC, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul sito della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito del Comune di Posada.
- Con la determinazione n. del si approva il verbale di gara e si aggiudica in via definitiva al , che ha ottenuto un punteggio pari ad /100, offrendo il ribasso
temporale di giorni e il ribasso economico sull'importo posto a
base di gara del % e quindi per il prezzo di €
(oltre oneri previdenziali e IVA di legge).
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1. Premesse e documenti facenti parte del Contratto
1. Le suddette premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Sono depositati agli atti dell’Amministrazione unitamente alla presente convenzione e ne fanno parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegati al medesimo, i seguenti documenti:
• gli atti di gara per l’affidamento del servizio in questione, approvati con determinazione n. del 201 ;
• la nota con la quale il Contraente fornisce i dati relativi agli obblighi ex art. 3 della L.13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
• la garanzia definitiva n. del dell’importo di €
rilasciata il da ;
• la copertura assicurativa, rilasciata da del
per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.
3. Le Parti dichiarano espressamente di conoscere l’integrale contenuto della documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo e tutto quanto richiamato in premessa.
Articolo 2. Oggetto del contratto e modalità esecutive
1. L’Amministrazione affida al Contraente, che accetta senza riserva
alcuna, l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di “RESTAURO DEL PALAZZO DEL XXXXX XXXXXXX SITO NEL COMUNE DI POSADA (NU)”.
2. Il Contraente si obbliga, inoltre, a svolgere le predette prestazioni nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, comunitarie, statali e regionali vigenti ed applicabili in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento alle norme del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della
L.R. n. 8/2018, e ss.mm.ii., gli artt. in vigore del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., della L. n. 64/1974 e ss.mm.ii., del D.M. 11/03/1988 e ss.mm.ii. e del D.M. 11/10/2017 relativo ai Criteri ambientali minimi (C.A.M.) per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo 3. Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Xxxxxxx Xxxx, dipendente dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo.
Articolo 4. Modalità esecutive della prestazione e tempi di consegna
1. La progettazione dovrà essere improntata al rispetto della normativa citata al precedente art. 2 della presente Convenzione ed alle disposizione del Responsabile Unico del Procedimento.
2. Il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro giorni naturali e continuativi dalla data di firma della presente convenzione, corredato da tutti gli elaborati previsti per legge in riferimento alla particolare tipologia dell’intervento.
3. Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro giorni
naturali e continuativi dalla data di comunicazione al progettista dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo, corredato da tutti gli elaborati previsti per legge in riferimento alla particolare tipologia dell’intervento.
4. La Direzione dei lavori dovrà curare che i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte, in conformità al progetto ed al contratto, secondo le norme indicate dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché da tutte le disposizioni ancora in vigore del Regolamento 207/2010, dal capitolato generale (D.M. n. 145/2000) e dal C.S.A. Il Direttore dei lavori, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario con il quale abbia in essere rapporti professionali, ne deve segnalare l’esistenza alla stazione appaltante alla cui valutazione discrezionale è rimesso l’esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da affidare. È fatto inoltre obbligo al Direttore dei lavori di collocare picchetti e capisaldi quotati in modo che l’Amministrazione, con il personale che riterrà opportuno, possa verificare, in qualsiasi momento lo stato di avanzamento dell’opera e la correttezza delle misurazioni effettuate. Il Direttore dei Lavori dovrà comunque curare la compilazione, direttamente o mediante eventuale assistente, di tutti i documenti contabili prescritti dalla normativa vigente; in particolare, nel giornale dei lavori, dovranno essere annotate tutte le notizie di cui all’art. 182 del Regolamento. Il Direttore dei lavori dovrà effettuare visite in cantiere almeno ogni dieci giorni e della relativa visita dovrà apporre le annotazioni. Nell’Ambito della D.L. è compresa la trattazione delle riserve
dell’impresa e la tenuta dei libri contabili. Qualora per uno dei casi previsti dall’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, sia necessario introdurre nel corso dell’esecuzione modifiche o addizioni non previste nel contratto, il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, promuove la redazione di modifiche contrattuali e di varianti, indicandone i motivi nell’apposita relazione. Non sono altresì dovuti compensi, rimborsi, indennità o altro, per le modifiche discrezionali introdotte in corso d'opera dal Direttore dei lavori. Nessuna sospensione delle prestazioni, modifica o variante in corso d'opera può essere disposta od eseguita in assenza di autorizzazione da parte del responsabile del Procedimento. In mancanza di tale autorizzazione scritta, il soggetto incaricato sarà responsabile di qualsiasi danno o altro pregiudizio che derivi dallo svolgimento dell'incarico affidato. Nell'eventualità che, nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, il Responsabile del Procedimento ritenga necessario introdurre modifiche od aggiunte al progetto stesso (modifiche contrattuali di cui all’art. 106 del Codice), il soggetto incaricato ha l'obbligo di redigere gli elaborati che sono richiesti a tale scopo. L’importo degli onorari di redazione degli elaborati sarà calcolato nelle modalità stabilite al comma 2 dell’art. 5 della presente Convenzione.
5. L'attività del Coordinatore della sicurezza sarà svolta, per quanto riguarda la fase della progettazione, attenendosi a quanto previsto dall’art. 91 e dagli Allegati XV e XVI del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. In caso di variazione alle opere già progettate, il Coordinatore sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.) ed al fascicolo di cui all'art. 91,
comma 1, lett. B, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Le attività correlate alle funzioni di Coordinatore per la sicurezza dovranno essere svolte nel rispetto dei tempi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
6. L'attività del Coordinatore della sicurezza sarà svolta, per quanto riguarda la fase dell’esecuzione, attenendosi a quanto previsto dall’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
7. Il contraente si impegna a consegnare all’Amministrazione numero di copie idoneo in formato cartaceo e copia in formato digitale anche editabile di ogni livello di progettazione.
Articolo 5. Importo della prestazione
1. L’importo dell’incarico offerto in sede di gara ed accettato da entrambe le parti, senza riserva alcuna, è pari ad € , oltre oneri previdenziali e IVA di legge.
2. L'onorario relativo alla prestazione di cui al presente Contratto è calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17/06/2016.
3. L’onorario di eventuali modifiche contrattuali o progetto di completamento sarà determinato ai sensi del Decreto Ministeriale 17/06/2016 applicando le stesse condizione contrattuali del servizio del progetto principale.
4. Sono a carico dell’Ente l’eventuale rivalsa INPS, Inarcassa o altre casse di previdenza professionali e sul totale l’IVA. L’importo complessivo degli onorari e rimborsi spese, ed altre eventuali prestazioni collegate, sia pure variando gli importi delle categorie preventivate, non potrà, in alcun caso, superare la soglia prevista di € .
Articolo 6. Modalità di erogazione dell’importo della prestazione
1. Gli onorari e le spese della prestazione di cui all’art. 2 della presente Convenzione verranno corrisposti al Contraente secondo le seguenti modalità:
a. Il % all'atto di approvazione del progetto definitivo;
b. Il % all'atto di approvazione del progetto esecutivo;
c. Il ..........%, proporzionalmente all’andamento dei lavori e alla liquidazione dei Certificati di pagamento corrisposti all’impresa.
d. Il restante % all’approvazione del Certificato di collaudo.
Articolo 7 . Modalità di pagamento e fatturazione
1. A seguito della verifica e validazione, effettuate ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 50/2016, e dell’approvazione da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, del progetto esecutivo dei Certificati di Pagamento e del Certificato di Xxxxxxxx, il Contraente potrà emettere regolare fattura e richiedere il pagamento della prestazione eseguita.
2. Entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi all’avvenuta presentazione della fattura/parcella, il Responsabile Unico del Procedimento valuterà la regolarità della stessa, acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva, e, solo in caso di regolarità di entrambi i documenti, emetterà il certificato di pagamento.
3. Il mandato di pagamento sarà subordinato alla verifica del rispetto del patto di stabilità dell’Ente.
4. Il mandato di pagamento sarà emesso solo successivamente al trasferimento delle risorse sul Conto dell’Unione da parte della R.A.S. Non sono consentite anticipazioni.
5. Non saranno imputabili né addebitabili all’Amministrazione eventuali
mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità di verificare i servizi prestati e le forniture eseguite in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme.
6. Le fatture dovranno essere in formato elettronico, ai sensi della Legge 244/2007, indirizzate all’Unione dei Comuni del Mont’Albo (P. IVA 01315860914) Area Tecnica, LL. PP. e Ambiente, Via Isalle s.n.c. – 08029 - Siniscola, Codice Univoco Ente UFNGSH, e dovranno indicare il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento e il Codice Identificativo Gara (CIG).
7. Il pagamento sarà effettuato con accredito sui conti correnti indicati dal Contraente come riportato al successivo articolo 8 della presente Convenzione.
8. Il pagamento secondo la suddetta modalità ha valore di quietanza e fa salva l’Amministrazione da ogni responsabilità conseguente. Il Contraente si obbliga a rendere tempestivamente note all’Amministrazione, con comunicazione scritta, le eventuali variazioni delle predette modalità di accredito. In difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Articolo 8. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Contraente assume, con la sottoscrizione della presente Convenzione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii., prendendo atto che i dati identificativi dell’intervento sono i seguenti:
• Codice Unico di Progetto (CUP): H17B17000600002;
• Codice Identificativo Gara (CIG): 759585275C;
2. Il Contraente ha comunicato che i conti correnti dedicati di cui all’articolo 3 della citata legge sono i seguenti:
- Titolare
- IBAN:
- Banca
- La persona delegata ad operare sul predetto conto bancario è :
3. Il Contraente si obbliga a comunicare all’Amministrazione tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di quindici giorni dall’avvenuta modifica, ogni variazione relativa ai dati sopra riportati.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione di diritto della presente Convenzione.
5. L’Amministrazione verifica l’assolvimento, da parte del Contraente, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 9. Autorizzazioni e contatti con gli Enti
1. Il Contraente si obbliga a introdurre nei documenti, anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante e degli organi tecnici di Controllo o altri enti esterni preposti per le autorizzazioni necessarie, sino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
2. Il professionista incaricato dovrà inoltre essere presente nell’eventualità di indizione di conferenza di servizi.
3. Nel caso di richiesta di modifiche, i nuovi termini di presentazione saranno determinati volta per volta dal Responsabile del Procedimento in funzione delle difficoltà di studio delle modifiche proposte. Tuttavia, qualora le modifiche richieste consistano in semplici adeguamenti, tutto il tempo occorrente per le modifiche stesse sarà considerato ritardo nella presentazione e saranno applicate le penali previste nell’art. 20.
Articolo 10. Divieto di cessione del contratto e del credito
1. E’ fatto divieto al Contraente di cedere il presente Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente.
2. Il Contraente può cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto solo ed esclusivamente nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed a condizione che l’Amministrazione accetti espressamente la cessione.
Articolo 11. Clausola risolutiva espressa
1. L’Unione dei Comuni si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, nei casi previsti dall’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 oltre che nelle seguenti ipotesi:
a) qualora intervenisse nei confronti del Contraente l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge n. 1423/1956 ed agli articoli 2 e seguenti della Legge n. 575/1965;
b) qualora intervenisse nei confronti del Contraente sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’Amministrazione o di qualunque altro soggetto comunque
interessato alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, nonché per violazione degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro;
c) qualora si accertasse, successivamente alla stipula del presente Contratto, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rilasciate dal Contraente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000 e ss.mm.ii., ovvero il venir meno, in capo al Contraente stesso, dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente prestazione;
d) qualora si venisse meno agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente Contratto, così come disciplinati dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
e) qualora intervenisse la cessione totale o parziale della presente Convenzione o dei crediti, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 10 della presente Convenzione;
f) qualora si dimostrasse che il Contraente ha violato gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 17 della presente Convenzione.
2. Qualora si verificasse anche una sola delle ipotesi indicate al precedente comma 1 del presente articolo, la risoluzione del Contratto si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione dell’Amministrazione, a mezzo PEC, e comporterà il risarcimento dell’eventuale danno in favore dell’Amministrazione stessa.
Articolo 12. Risoluzione del Contratto
L’Amministrazione procederà alla risoluzione della presente Convenzione, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei
seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:
• abbandono, sospensione non autorizzata (anche parziale) o rifiuto di esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto;
• mancata corretta esecuzione, a perfetta regola d’arte ed in conformità al Contratto, in tutto o parte delle prestazioni di cui al presente Contratto;
• affidamento in subappalto, anche in parte, delle prestazioni oggetto della presente Convenzione;
• qualora l’ammontare delle penali per ritardo di cui al successivo articolo 20 della presente Convenzione raggiunga un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo del corrispettivo contrattuale netto, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno.
Articolo 13. Recesso dal contratto
1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente Contratto, con preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni da comunicarsi al Contraente a mezzo Posta Elettronica Certificata. Decorso il suddetto termine di preavviso, il Contraente è obbligato a cessare l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l’Amministrazione, ed a consegnare all’Amministrazione stessa la documentazione ricevuta e i documenti oggetto del servizio già accettati.
2. In caso di recesso, a fronte delle prestazioni rese, nonché a titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e/o pretesa del Contraente, l’Amministrazione corrisponderà a
quest’ultimo una somma corrispondente al compenso dovuto per la quota di servizio effettivamente prestata ed il 10% (dieci per cento) del valore corrispondente alla differenza tra i 4/5 (quattro quinti) del corrispettivo convenuto di cui al precedente articolo 5 e l’importo dei servizi eseguiti.
3. Fermo quanto sopra, resta salvo il diritto del Contraente di trattenere le somme già ricevute per le attività effettivamente svolte e già regolarmente pagate.
Articolo 14. Incompatibilità
Il Contraente dichiara che non sussistono motivi di incompatibilità legati a interessi di qualunque natura con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 15. Esecuzione in danno
1. In caso di risoluzione del Contratto o di recesso per giusta causa durante lo svolgimento delle attività contrattualizzate, l’Amministrazione si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività stesse, con addebito dell’eventuale maggior costo al Contraente, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Nei casi di cui al precedente comma, l’Amministrazione ha inoltre la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto al momento della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che il Contraente è tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra questi ultimi due importi. L’eventuale esecuzione in danno non esime il Contraente dalle responsabilità civili, penali e
amministrative in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge.
Articolo 16.Verifica di conformità delle prestazioni
1. I livelli progettuali di cui all’art. 23 del Codice, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 50/2016, sono sottoposti alla verifica da parte del soggetto preposto al controllo, e alla validazione da parte del Responsabile del Procedimento. Lo svolgimento dell’attività di verifica, così come previsto dal Xxxxxx, deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.
2. Ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione l’Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Contraente possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la piena e corretta esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento. Qualora dovessero risultare aspetti di non conformità rispetto alla prestazione contrattualizzata, il Contraente dovrà provvedere ad eliminare le difformità rilevate entro il termine indicato dall’Amministrazione secondo le disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, ferma la facoltà di procedere all’applicazione delle penali di cui all’articolo 20.
3. Il Responsabile del Procedimento effettua la verifica di conformità diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del Contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai
documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, xxxxx restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento avvia la verifica di conformità entro dieci giorni dall’ultimazione delle prestazioni e la conclude entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione delle stesse.
5. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri e secondo le modalità che il Responsabile Unico del Procedimento ritenga necessari.
6. A seguito dell’esito positivo di ciascuna verifica sulla corretta esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 2 della presente Convenzione, e per ciascuna delle fasi di cui all’art. 4, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà agli adempimenti per i pagamenti delle attività secondo le modalità previste dal precedenti art. 6 e 7, fatti salvi i casi di impossibilità non imputabili all’Amministrazione.
Articolo 17. Obblighi di riservatezza
1. Salvo autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione e fatta eccezione per quanto richiesto da disposizioni di legge o regolamenti applicabili, ovvero da ordini dell’autorità giudiziaria, il Contraente si impegna a osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie o delle informazioni di qualsiasi natura, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza nell’ambito dello svolgimento dell’incarico di cui al presente contratto. In particolare, le notizie e le informazioni non dovranno essere comunicate o divulgate a terzi, né potranno essere
utilizzate dal Contraente o dai suoi collaboratori per fini diversi da quello dell’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto.
2. Il Contraente dovrà, altresì, rispettare l’obbligo di cui al comma precedente relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione.
3. Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente utilizza, sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Al Contraente è riconosciuta la facoltà di citare i termini essenziali della presente Convenzione esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a selezioni, gare e appalti.
Articolo 18. Proprietà degli elaborati
1. Tutti gli elaborati oggetto della presente Convenzione saranno di esclusiva proprietà dell’Amministrazione che acquisisce, oltre alla proprietà esclusiva, anche i diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico dei prodotti originali e del materiale realizzato, conservati su qualsiasi supporto, nell’ambito della prestazione di cui al presente contratto, senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa o eccezione al riguardo.
2. Il Contraente garantisce ed assicura che i contenuti di tutti gli elaborati prodotti sono tali da non dar luogo, né in Italia né all’estero, a contestazioni di sorta da parte di terzi, ivi comprese quelle per plagio, contraffazione, imitazione ed utilizzo non autorizzato.
3. Il Contraente tiene indenne l’Unione dei Comuni qualora, a causa dei contenuti degli elaborati relativi alle prestazioni di cui al presente contratto, venissero indirizzate alla stessa richieste di inibizione al loro utilizzo e richieste risarcitorie di qualsiasi genere e specie.
4. Il Contraente tiene indenne l’Amministrazione da quanto potrebbe scaturire da eventuali sentenze di condanna circa contestazioni sui contenuti degli elaborati prodotti nell’ambito delle prestazioni di cui al presente contratto e dovrà farsi carico di ogni e qualsiasi spesa che l’Amministrazione stessa riterrà di sostenere per far valere le proprie ragioni e quelle di utilizzo dei suddetti contenuti.
5. Gli elaborati progettuali e tutto quanto consegnato dal Contraente nell’ambito della realizzazione delle prestazioni di cui al presente contratto, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nei modi e nei mezzi che riterrà opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che saranno ritenute necessarie, senza che dal Contraente possano essere sollevate eccezioni di sorta.
6. L'Amministrazione può senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare, cedere e modificare, anche solo parzialmente, tutto il materiale e i prodotti originali, conservati su qualsiasi supporto, derivanti dall’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.
7. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
Art. 19. Trattamento dei dati
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, titolare del trattamento dei dati sensibili e di qualunque altra informazione resa, di carattere personale e professionale, è l’Unione dei Comuni del Mont’Albo; il Responsabile del trattamento dei dati, solo ed esclusivamente per il procedimento disciplinato dal presente Contratto, è individuato nella figura del Responsabile Unico del Procedimento. I dati forniti dal Contraente sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle attività della presente Convenzione.
2. L’Amministrazione garantisce il Contraente in merito al fatto che i dati e/o le informazioni rese non saranno in alcun modo diffusi a terzi che non intervengano nel procedimento inerente il presente atto, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. La conservazione avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.
4. Il contraente può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n.
196/2003 e ss.mm.ii. rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati.
Articolo 20. Penali
1. In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione per cause imputabili esclusivamente al Contraente, saranno applicate le penali previste dai seguenti commi.
2. Qualora la presentazione dei progetti venisse ritardata oltre il termine prescritto, si applicherà una penale in ragione di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
3. Qualora il ritardo ecceda i quindici giorni, l’Unione dei Comuni si riterrà libera da ogni impegno verso il Contraente, senza che questi possa pretendere compensi di sorta sia per onorari che per rimborso spese, e
provvederà a far eseguire il progetto nelle sue varie fasi da altro professionista, quale esecuzione in danno, secondo quanto previsto dall’art. 15 della presente Convenzione.
4. Nel caso in cui il Contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo sostanzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti richiamati nel medesimo, l'Amministrazione opererà applicando la penale di € 100,00 per ogni giorno, sino al momento in cui le prestazioni non saranno eseguite in modo effettivamente conforme al presente Contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. Il Contraente prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
6. Qualora il ritardo nell’adempimento degli obblighi derivanti in capo al Contraente dal presente Contratto determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento proporrà all’Amministrazione la risoluzione del Contratto per grave inadempimento.
7. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto al Contraente a qualsiasi titolo.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 21. Patto di Integrità
Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto nel Patto di integrità allegato alla presente, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 38 del 16.12.2016, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e della deliberazione della G.R. n. 30/16 del 16/06/2015.
Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. Ai sensi dell’art. 57, comma 5, del citato
D.P.R. n. 131/1986, sarà obbligata al pagamento dell’imposta la parte che ne richiederà la registrazione.
Xxxxx, approvato, firmato e sottoscritto Siniscola, 201
Il Contraente Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Xxxxxxx Xxxx