ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA IN ATTIVITÀ FINANZIARIE
Testo Ufficiale Roma, 21 ottobre 2004
PROPRIETÀ RISERVATA
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale
e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale a enti, organizzazioni, imprese e privati,
riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.
finito di stampare nel mese di novembre 2004 in Roma
INDICE
Art. 1 – definizioni ed applicabilità
Art. 2 – svolgimento dell’incarico e zona di attività Art. 3 - contratto a tempo determinato
Art. 4 - variazione di condizioni e termini dell’incarico Art. 5 – provvigioni
Art. 6 – spese
Art. 7 – diritti e doveri delle parti Art. 8 – malattia ed infortunio Art. 9 – gravidanza e puerperio
Art. 10 – altri casi di sospensione del contratto
Art. 11 – aggiornamento e formazione professionale Art. 12 – previdenza integrativa
Art. 13– risoluzione del rapporto di agenzia – termini di preavviso Art. 14 – risoluzione del rapporto di agenzia per giusta causa Art. 15 – indennità di fine rapporto
Art. 16 – patto di non concorrenza Art. 17 – modifica del contratto
Art. 18 – composizione delle controversie - procedure Art. 19 – condizioni di miglior favore
Art. 20 – controversie di interpretazione e applicazione Art. 21 – contributi di assistenza contrattuale
Art. 22 – decorrenza e durata
ALLEGATI
All. A – regolamento della commissione paritetica All. B – cod.civ. “Il Contratto di Agenzia”
All. C – criteri per la determinazione dell’indennità di fine rapporto.
L'anno 2004, il giorno 21 del mese di ottobre
tra
l’UFI – Unione Finanziarie Italiane – rappresentata dal Presidente Xxxxxxx De Xxxxxxx, con l’assistenza del Segretario Generale, Xxxxxxx Xxxxxxxx
e
Manageritalia - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxx, da Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxx, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell’Area Professional nazionale, sezione finanza, con l’assistenza del Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxx e della Responsabile settore relazioni sindacali, Xxxxxxx Xxxxxxx;
si è stipulato
il presente accordo collettivo nazionale per la disciplina del rapporto di agenzia in attività finanziarie, composto di n. 22 articoli letti, approvati e sottoscritti dalle parti contraenti.
Premessa
Le parti stipulanti, con il presente accordo collettivo nazionale, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia in attività finanziarie, conseguente all’introduzione della figura dell’agente in attività finanziaria, divenuta operativa a decorrere dall’emanazione del provvedimento di attuazione dell’Ufficio Italiano dei Cambi (11/07/2002) istitutivo dell’Elenco degli agenti in attività finanziaria di cui al D.Lgs. 374/1999.
Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell'importanza che il settore riveste nell'economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti ed intermediari finanziari, per una migliore ed efficace tutela del consumatore e per una maggiore trasparenza e correttezza del mercato.
Art. 1 - Definizioni ed applicabilità
1. Agli effetti del presente accordo ed in conformità agli artt. 1742 e seguenti del Cod.civ., è “Agente in attività finanziaria “ l’Agente persona fisica iscritta nell’Elenco istituito presso L’ufficio Italiano Cambi di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 374/99 – anche se operante nell’ambito di società ai sensi dell’art. 3 commi 3, lett. b), e 5 del D.Lgs. 374/99 – stabilmente incaricato da un Intermediario Finanziario di promuovere e collocare, in una determinata zona, contratti riconducibili alle attività finanziarie di cui al comma 1 dell’art 106 del TUB (D.Lgs 385/93), senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
Il presente accordo si applica anche agli agenti operanti in ambito di società aventi i requisiti di cui all’art. 3 commi 3, lett. b), e 5 del D.Lgs. 374/99, con esclusione dei dipendenti e dei soci.
2. Ai fini del presente Accordo si intendono:
a) per “Intermediario Finanziario”, l’Intermediario iscritto nell’elenco generale previsto dall’art. 106 D.Lgs. 385/1993 (o nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 D.Lgs. 385/1993), operante nei confronti del pubblico.
b) Per “Agente in attività finanziarie”, l’Agente persona fisica iscritto all’elenco di cui all’art. 3, comma 1, D.Lgs. 374/1999.
c) Per “Attività Finanziarie”, le attività previste dall’art. 106 D.Lgs. 385/1993 e specificate nel decreto ministeriale 6 luglio 1994 ossia:
1) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
2) l’assunzione di partecipazioni;
3) la prestazione di servizi di pagamento, compresa l’attività di incasso e trasferimento di fondi (money transfer);
4) l’intermediazione in cambi.
d) Per “Attività Diverse”, le attività connesse e strumentali a quelle di agenzia in attività finanziarie come definite dall’art. 3 Parte I Provvedimento UIC dell’11.07.02.
e) Per “Attività Compatibili”, le attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell’esercizio delle attività indicate nell’art. 106, comma 1, D.Lgs. 385/1993, in conformità alle norme di settore applicabili; altre attività professionali per cui sia richiesta l’iscrizione in altri elenchi, albi, ruoli tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali.
f) Per “Attività Promozionale”, l’attività di promozione presso il pubblico finalizzata alla conclusione di contratti riconducibili all’esercizio delle attività finanziarie previste dall’art. 106, comma 1, D.Lgs. 385/1993, senza autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
g) Per “Elenco”, l’elenco degli agenti in attività finanziarie previsto dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 374/1999, istituito presso l’UIC.
h) Per “Convenzione” l’eventuale convenzione stipulata dalla Società di Intermediazione Finanziaria con un Istituto di Credito per la promozione ed il collocamento dei servizi di quest’ultimo fuori sede, come previsto dall’aggiornamento delle Istruzioni di vigilanza per le banche pubblicate su G.U. n. 211 del 9 settembre 2002.
i) Per “Zona”, l’area geografica, la tipologia di contratti o la tipologia di clienti assegnati all’agente.
j) Per TUB, il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
k) Per UIC, l’Ufficio Italiano dei Cambi, ente strumentale della Banca d'Italia.
Dichiarazione a verbale
Le parti precisano che, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento (D.M. 2001/485), non svolgono agenzia in attività finanziaria, e dunque non sono tenuti all’iscrizione nell’Elenco:
a) coloro che distribuiscono carte di pagamento, emesse e gestite dagli intermediari a ciò autorizzati;
b) i fornitori di beni e servizi che promuovono e concludono contratti compresi nell’esercizio delle attività finanziarie di cui all’art. 106 Testo unico bancario, unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco generale o in quello speciale.
Art. 2 – Svolgimento dell’incarico e zona di attività
1. L’Agente svolge le funzioni affidategli dall’Intermediario Finanziario tramite apposito documento di incarico con ampia autonomia e libertà di iniziativa, in particolare per quanto attiene alla scelta dell’orario, dell’itinerario e dell’organizzazione in generale della sua attività. L’incarico viene svolto senza vincoli di subordinazione, in conformità alla natura tipica del contratto di agenzia disciplinato dagli artt. 1742 e seguenti del cod.civ..
2. L’Agente, ai sensi del punto 3 del Provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi dell’11/7/2002, non può svolgere contemporaneamente attività di agenzia in attività finanziaria e attività di mediazione riferibili al medesimo Intermediario Finanziario; oltre le attività finanziarie di cui sopra, l’Agente può esercitare unicamente Attività Strumentali, Attività Connesse e Attività Compatibili.
3. L’Intermediario può avvalersi contemporaneamente e salvo patto contrario, nella stessa zona e per lo stesso tipo di attività finanziaria di più agenti; l’Agente non può, salvo patto contrario, assumere l’incarico di trattarvi gli affari di più Intermediari che siano in concorrenza tra loro. Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per un solo Intermediario, all’assunzione, da parte dell’Agente, dell’incarico di trattare gli affari per più Intermediari non in concorrenza tra di loro.
4. Il conferimento dell’incarico prevede, salvo patto contrario, un periodo di prova della durata di sei mesi. All'atto del conferimento dell'incarico, all'Agente debbono essere precisati per iscritto in un unico documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, la tipologia di contratti e/o la tipologia di clienti da trattare, la misura delle provvigioni e la durata dell’incarico, qualora non sia a tempo indeterminato, nonché l'esplicito riferimento alle norme del Contratto Collettivo Nazionale in vigore e delle sue successive modificazioni.
Dichiarazione a verbale
In relazione a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l’incarico conferito all’Agente riguardi Attività e/o Servizi Finanziari che per destinazione e finalità siano infungibili tra loro.
Art. 3 - Contratto a tempo determinato
1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano anche ai contratti a tempo determinato, in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione delle norme relative al preavviso.
Art. 4 - Variazione di condizioni e termini dell’incarico
1. Considerata la natura dell’attività, connessa a molteplice e repentine variabili di mercato (Tassi d’interesse, disciplina, ecc.) l’Intermediario potrà variare le condizioni contrattuali. Per quanto concerne variazioni di zona (territorio, clienti, prodotti e/o servizi finanziari) e della misura delle provvigioni, tali variazioni possono essere realizzate previa comunicazione scritta da parte dell’Intermediario da darsi all’Agente almeno 1 mese prima (ovvero 2 mesi prima per gli agenti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per un solo Intermediario), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza.
2. Qualora queste variazioni siano di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto (intendendosi per sensibile variazione le riduzioni superiori al 20% del valore delle provvigioni di competenza dell’Agente nell’anno civile precedente la variazione, ovvero i 12 mesi antecedenti la variazione, qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero), il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto da parte dell’Intermediario.
3. Qualora l’Agente comunichi, entro 30 giorni, di non accettare le variazioni che modifichino il contenuto economico del rapporto, la comunicazione dell’Intermediario costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia ad iniziativa del preponente.
Art. 5 - Provvigioni
1. In conformità a quanto prescritto dall’art. 1748 cod.civ. l’Agente ha diritto alla provvigione, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto per effetto del suo intervento.
La provvigione è, altresì, dovuta per i contratti conclusi, anche dopo lo scioglimento del rapporto o dopo la sua sospensione ai sensi degli artt. 8 (“malattia ed infortunio”) e 9 (“gravidanza e puerperio”), sempre che ricorrano i requisiti di cui all’art. 1748, 3° comma, del cod.civ.. In tale caso la provvigione è dovuta per intero all’Agente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire proporzionalmente la provvigione con gli agenti intervenuti.
2. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti.
3. Nel caso sia affidato all’Agente l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo.
4. L’Agente impegnato ad esercitare la propria attività esclusivamente per un solo Intermediario ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza il suo intervento, sempreché rientranti nell’ambito del mandato conferito.
5. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l’Agente ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dal preponente anche dopo tale data, salvo, in ogni caso le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l’obbligo per l’Agente, a richiesta del preponente di prestare l’opera di sua competenza per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso.
6. Gli Intermediari cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre. Entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato, l’Intermediario invierà all’Agente un estratto conto delle provvigioni nonché il relativo importo, con l’adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali. Tale estratto conto si intende definitivamente approvato dall’Agente a meno di contestazione scritta e motivata inviata all’Intermediario Finanziario entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del medesimo. In caso di contestazioni, l’Intermediario verserà le eventuali ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla definizione della controversia.
7. Qualora l’Intermediario ritardi il pagamento delle provvigioni dovute di oltre 15 giorni, rispetto al termine di cui al comma precedente, sarà tenuta a versare su tali somme un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento .
Art. 6 - Spese
1. L’Agente non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta ai sensi dell’art. 1 del presente accordo, salvo patto contrario.
2. Il patto contrario non potrà determinare il rimborso o concorso alle spese in forma percentuale.
Articolo 7 - Diritti e doveri delle parti
1. L’Agente, nell’esecuzione dell’incarico conferitogli, deve tutelare gli interessi dell’Intermediario Finanziario, agire con lealtà e buona fede, con massima correttezza, costanza, assiduità e al meglio delle proprie capacità.
2. L’Agente è tenuto ad adempiere l’incarico in conformità delle istruzioni ricevute, deve altresì fornire all’Intermediario le informazioni relative al mercato della zona e/o della clientela assegnatagli e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.
3. L’Agente è tenuto a comunicare tempestivamente all’Intermediario ogni notizia e/o circostanza a lui nota che possa influire sulla valutazione e sulla sicurezza delle operazioni proposte o procurate e/o sulla concessione dei finanziamenti, sul perfezionamento dei contratti, sul loro normale decorso o rimborso degli stessi. L’Agente risponde altresì della autenticità della documentazione inviata e delle sottoscrizioni.
4. L’Agente è tenuto a rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari che riguardano la sua attività, nonché le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l’esercizio delle attività finanziarie dell’Intermediario per conto del quale opera ed a mantenersi costantemente aggiornato sulla normativa vigente, oltre che a partecipare continuamente e sistematicamente ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale, anche in materia di antiriciclaggio, organizzati dall’Intermediario Finanziario e/o dall’Ente Bilaterale di cui al successivo art. 11 dalle Associazioni firmatarie del presente Accordo Collettivo.
5. L’Agente è tenuto ad informare immediatamente e per iscritto l’Intermediario Finanziario della perdita dei requisiti per l’iscrizione all’Elenco di cui all’art. 1, comma 2, lett. g) del presente Accordo Collettivo, nonché dell’apertura di procedimenti, dell’eventuale sospensione e/o della cancellazione dall’Elenco da parte dell’UIC.
6. L’Intermediario finanziario, nei rapporti con l’Agente, deve agire con lealtà e buona fede.
7. L’Intermediario finanziario è, altresì, tenuto a:
- fornire all’Agente tutti i documenti ed il materiale necessario allo svolgimento dell’incarico e, più in generale, fornire le istruzioni necessarie per il corretto svolgimento dell’incarico ricevuto;
- comunicare tempestivamente all’Agente il volume dei contratti conclusi se notevolmente inferiore a quello che lo stesso avrebbe potuto normalmente attendersi ed informare per iscritto l’Agente, entro il termine necessario ad effettuare gli accertamenti connessi alla natura del contratto e comunque non oltre 30 giorni, del rifiuto e/o della mancata esecuzione degli affari da lui procurati;
- organizzare periodicamente direttamente e/o tramite l’Ente di cui al successivo art.
11 e/o delle Associazioni firmatarie del presente Accordo Collettivo, corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento, anche in materia antiriciclaggio;
- fornire tempestivamente all’Agente il materiale e la documentazione necessaria per l’assolvimento degli obblighi previsti al titolo VI D. Lgs. 385/93 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari .
Art. 8 – Malattia e infortunio
1. In caso di malattia o infortunio dell'Agente che costituisca causa di impedimento nell'espletamento dell’incarico affidatogli, il rapporto di agenzia resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, e pertanto l’Intermediario Finanziario non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto.
2. All’Intermediario Finanziario è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o a dare ad altri l'incarico ad esercitarlo. L’Agente, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che l’Intermediario Finanziario, o chi da questi ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che all’Intermediario derivino oneri.
3. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del presente Accordo Collettivo, l’Agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi nel periodo di sospensione attraverso l’intervento dell’Intermediario, al netto del rimborso delle spese documentate da quest’ultimo sostenute, se la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività svolta dall’Agente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Sono fatte salve diverse pattuizioni.
4. Qualora il contratto sia interrotto a causa di invalidità permanente o morte dell’Agente, allo stesso Agente o ai suoi eredi verrà corrisposta l’indennità di fine rapporto di cui al successivo art. 15.
Art. 9 - Gravidanza e Xxxxxxxxx
1. In caso di gravidanza e puerperio dell'Agente, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto per un periodo massimo di 8 (otto) mesi, all'interno dei quali deve considerarsi la data del parto, intendendosi che durante tale periodo l’Intermediario Finanziario si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.
2. All’Intermediario Finanziario è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o a dare ad altri l'incarico ad esercitarlo. L’Agente deve consentire, nel corso del predetto periodo, che l’Intermediario Finanziario, o chi da questi ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che all’Intermediario derivino oneri.
3. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del presente Accordo Collettivo, l’Agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi nel periodo di sospensione attraverso l’intervento dell’Intermediario, al netto del rimborso delle spese documentate da quest’ultimo sostenute, se la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività svolta dall’Agente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Sono fatte salve diverse pattuizioni.
Art. 10 - Altri casi di sospensione del contratto
1. Il rapporto resterà sospeso, in seguito alla sospensione cautelare dell’Agente dall’Elenco, disposta ai sensi dell’art. 3, comma 8, D.Lgs. 374/99 a seguito di contestazioni di gravi violazioni di legge, di norme del D. Lgs 374/1999 e delle disposizioni emanate ai sensi di esso.
In tal caso il rapporto resterà sospeso per la durata della sospensione cautelare dell’Agente dall’Elenco disposta ai sensi del comma precedente.
2. All’Intermediario Finanziario è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o a dare ad altri l'incarico ad esercitarlo. L’Agente deve consentire, nel corso del predetto periodo, che l’Intermediario Finanziario, o chi da questi ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che all’Intermediario derivino oneri. L’Agente non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso tranne, che per quelli conclusi grazie all’attività in precedenza svolta. Sono fatte salve pattuizioni individuali più favorevoli.
Art. 11 - Aggiornamento e formazione professionale
1. Le parti, in relazione al comune obiettivo di addivenire ad un miglioramento del servizio all'utenza e di ottenere più adeguati livelli di produttività, sia qualitativi che quantitativi, concordano sulla rilevanza della formazione e dell’aggiornamento professionale degli Agenti in attività finanziarie, quali strumenti per giungere ad una sempre maggiore valorizzazione delle reali capacità individuali.
Dichiarazione a Verbale
Nell'ambito delle finalità di cui al primo comma ed in coerenza con gli impegni assunti all’art. 7, comma 4 del presente Accordo Collettivo, le Parti concordano di valutare l’opportunità di istituire un Ente Bilaterale per lo sviluppo della formazione degli Agenti in attività finanziarie, gestito pariteticamente e di predisporne l’eventuale statuto e regolamento.
Art. 12 - Previdenza integrativa
1. L’Intermediario Finanziario, entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico, deve iscrivere al fondo previdenza Enasarco gli Agenti che operano in forma individuale o quali soci illimitatamente responsabili di società di persone. Si precisa che il trattamento previdenziale integrativo obbligatorio viene attuato mediante versamento presso l’Enasarco, da parte dell’Intermediario Finanziario di un contributo sulle provvigioni liquidate all’Agente e da un contributo di pari importo a carico dell’Agente, che verrà trattenuto dall’Intermediario all’atto della liquidazione delle provvigioni (detto contributo Fondo Previdenza), secondo le percentuali indicate dalla Fondazione Enasarco.
2. Nel caso di Agente che opera in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, l’Intermediario finanziario è tenuto al versamento presso la Fondazione Enasarco di un contributo in forma percentuale su tutte le provvigioni corrisposte all’Agente, destinato al Fondo delle prestazioni integrative di previdenza, secondo le percentuali indicate dalla Fondazione Enasarco.
Il Fondo di Previdenza ed il Fondo delle prestazioni integrative di previdenza, sono gestiti in regime di obbligatorietà dalla Fondazione Enasarco in conformità alla L.12/1973 e successive modifiche ed integrazioni
Dichiarazione Congiunta
Le parti si impegnano ad approfondire le problematiche relative alla previdenza integrativa e complementare a favore degli Agenti in attività finanziarie e ad incontrarsi, entro il 30 giugno 2005, per ridefinire l’assetto di tale istituto.
Art. 13 – Risoluzione del rapporto di agenzia - Termini di preavviso
1. Dopo i 6 mesi del periodo di prova, chi recede dal contratto di agenzia a tempo indeterminato deve darne comunicazione scritta all’altro contraente, che si intenderà conosciuta nel momento in cui perviene all’indirizzo del destinatario.
2. In caso di risoluzione ai sensi del comma precedente, da parte dell’Intermediario Finanziario, questi è tenuto al rispetto dei seguenti termini di preavviso:
a) nei confronti dell’Agente operante in forma di plurimandatario
- tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
- quattro mesi per i primi quattro anni di durata del rapporto;
- cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;
- sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi
b) nei confronti dell’Agente operante in forma di monomandatario
- cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;
- sei mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno;
- otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.
3. In caso di recesso da parte dell'Agente, la durata del preavviso sarà di quattro o di due mesi, a seconda che l'Agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per un solo Intermediario, indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto.
4. Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del rapporto, intendendosi il periodo intercorso dalla stipula del contratto sino al ricevimento della comunicazione di recesso.
5. Le parti convengono espressamente, che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni in calendario in rapporto alla ricezione della comunicazione di recesso, e comunque nel rispetto della durata del preavviso.
6. Durante la decorrenza del periodo di preavviso, al fine di garantire la continuità dei servizi prestati alla clientela, l’Intermediario Finanziario ha la facoltà di far affiancare all’Agente un altro Agente, fermo restando il diritto alla corresponsione delle provvigioni per i contratti medio tempore conclusi.
7. Qualora una parte intenda recedere con effetto immediato dal contratto di agenzia, è tenuta a corrispondere all’altra parte, a titolo di risarcimento, una indennità sostitutiva di preavviso pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno solare precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti, ovvero una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso.
8. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.
9. La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma precedente, ciò entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione predetta.
10. Durante il periodo di preavviso, il contratto di agenzia decorre regolarmente con i relativi diritti ed obblighi per entrambi i contraenti.
Art. 14 – Risoluzione del rapporto di agenzia per giusta causa
1. Entrambe le parti hanno la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento imputabile all’altra parte, a norma dell’art. 1453 cod.civ..
2. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento di una parte, la parte inadempiente perde il diritto al termine di preavviso di cui al precedente art. 13 ed il diritto al pagamento dell’indennità di mancato preavviso di cui ai commi 7 e seguenti dello stesso articolo, mentre la parte non inadempiente ha diritto al risarcimento dei danni.
Art. 15 - Indennità di fine rapporto
1. Con la presente normativa si intende dare piena ed esecutiva applicazione all’art 1751 Cod.civ. anche in riferimento alle previsioni di cui all’art 17 della Direttiva CEE n. 86/653, individuando in funzione suppletiva modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto attiene alla determinazione dell’indennità in caso di cessazione del rapporto.
2. A tal fine, si conviene che l'indennità di fine rapporto sarà composta dagli emolumenti determinati secondo i criteri indicati nella Tabella sub. allegato c). L’indennità di risoluzione del rapporto che viene riconosciuta all'Agente ai sensi dell’art 1751 c.c. risponde principalmente al criterio dell'equità. Dette somme devono essere accantonato annualmente dall’Intermediario Finanziario che ha la facoltà di aderire alla gestione del FIRR attuata dalla Fondazione Enasarco, oppure potrà costituire un fondo a gestione autonoma secondo quanto previsto dal successivo comma 7.
3. Si precisa che non trova applicazione relativamente alla categoria professionale dell’agente in attività finanziaria il criterio del c.d. “portafoglio” clienti,né la c.d. indennità suppletiva di clientela.
4. L’indennità di cui al presente articolo non sarà riconosciuta nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa dell’Intermediario motivata da una delle fattispecie sotto elencate:
- concorrenza sleale;
- per gli agenti monomandatari, violazione del vincolo di esclusiva per un solo Intermediario;
- ritenzione indebita di somme di spettanza dell’Intermediario Finanziario.
5. L’Agente perde il diritto all'indennità, se omette di notificare al preponente, entro un anno dall'estinzione del contratto, l'intenzione di far valere i propri diritti.
6. In caso di mancato accordo sulla ricorrenza del diritto all’indennità e/o sull’importo dell’indennità stessa, l’Intermediario finanziario e l’Agente sono tenuti ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell’art. 18 del presente Accordo.
7. Gli importi maturati a titolo di indennità di risoluzione del rapporto, determinati secondo i criteri riportati nella Tabella sub allegato C), dovranno essere accantonati annualmente dall’Intermediario Finanziario.
L’Intermediario Finanziario ha facoltà di effettuare tale accantonamento annuale:
- nell’apposito fondo costituito presso la Fondazione Enasarco, secondo le norme regolamentari della Fondazione, e subordinatamente alla condizione che l’Ente corrisponda all’Intermediario l’interesse annuo non inferiore al 4% (quattro per cento) decurtato l’importo necessario alla gestione di una polizza assicurativa per infortunio e malattia in favore dell’Agente che opera in forma individuale o sia socio illimitatamente responsabile di società di persone,
- oppure in autonomo fondo gestito dall’Intermediario, che in tal caso dovrà provvedere alla stipula di una polizza assicurativa per il caso di infortunio e malattia, in favore dell’Agente che opera in forma individuale o sia socio illimitatamente responsabile di società di persone.
Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al presente articolo, è assolto ogni obbligo gravante sull’Intermediario Finanziario in virtù dell’art, 1751 c.c.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a verificare, a distanza di un anno dalla entrata in vigore del presente Accordo, le modalità ed i criteri di applicazione dell’indennità di cessazione del rapporto, nonché ad istituire una commissione di studio per la gestione di tale indennità, in armonia con al normativa interna e comunitaria.
Art. 16 - Patto di non concorrenza
1. Con riferimento all’art. 0000 xxx xxx xxx. xxx., x xxxxx restando quanto ivi stabilito, a fronte del patto di non concorrenza post-contrattuale, all’Agente monomandatario compete il pagamento di una indennità di natura non provvigionale.
2. Salvo diversi accordi tra le parti, la misura dell'indennità spettante all'Agente per l'intera durata massima (due anni) del patto di non concorrenza viene determinata secondo le modalità di seguito indicate:
a) la base di calcolo dell'indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dalla media annua calcolata sull’intero rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a cinque anni.
b) il valore di cui alla lettera a) andrà diviso per sessanta e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza.
3. Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano agli agenti operanti in forma individuale e quali soci illimitatamente responsabili di società di persone.
Art. 17 - Modifica del contratto
1. Ogni eventuale modifica al contratto di agenzia deve essere concordata tra le parti ed effettuata per iscritto.
2. In caso di modifiche di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, anche comunitarie, incidenti sulla disciplina del rapporto oggetto del presente Accordo, le parti sin d’ora convengono di aprire nuove basi di intesa per l’adeguamento del suddetto Contratto.
Art. 18 - Composizione delle controversie – Procedure
1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente Accordo Collettivo, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica di conciliazione competente per territorio, costituita presso le sedi delle Organizzazioni sindacali stipulanti.
2. La Commissione di conciliazione è composta:
a) per gli Intermediari Finanziari, da un rappresentante delle Associazioni firmatarie il presente Accordo;
b) per gli Agenti, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale firmataria del presente Accordo Collettivo cui l’Agente sia iscritto o abbia conferito mandato.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
4. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale degli Agenti che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica di conciliazione per mezzo di: lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax, o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
5. Ricevuta la comunicazione, la Commissione Paritetica di conciliazione provvederà entro 30 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98.
6. Il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui l’Agente o rappresentante di commercio conferisce mandato.
7. La Commissione Paritetica di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98.
8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
a) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
b) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
c) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, cod.civ., 410 e 411
c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica di conciliazione.
10. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Accordo Collettivo, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza non prima di quattro mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo Collettivo, fatti salvi gli accordi individuali già in atto in materia.
Art. 19 - Condizioni di miglior favore
1. Il presente Accordo Collettivo non modifica le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l'Agente.
Art. 20 - Controversie di interpretazione e applicazione
1. Per la soluzione delle controversie che eventualmente potessero sorgere per l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo Collettivo viene istituita una Commissione paritetica composta da rappresentanti dell’UFI – Unione Finanziarie Italiane e di Manageritalia – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato.
2. Il funzionamento della Commissione di cui al precedente comma è disciplinato dal Regolamento annesso al presente contratto sub all. A.
Art. 21 – Contributi di assistenza contrattuale
1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio degli Agenti e degli Intermediari Finanziari, le Organizzazioni sindacali stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto gli Intermediari Finanziari per ciascun Agente da loro incaricato, per un importo pari a € 120,00 (centoventi/00) annue, che gli Agenti, per un importo pari a € 120,00 (centoventi/00) annue. Le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le Organizzazioni firmatarie del presente Accordo Collettivo.
3. Qualora l'Agente ne faccia richiesta con delega scritta, l’Intermediario Finanziario si impegnerà a versare la quota a carico dell’Agente, trattenendola dalle provvigioni maturate nell’anno di competenza. La delega avrà valore fino a disdetta avanzata dall'Agente mediante raccomandata da inviare alla organizzazione sindacale di appartenenza e all’Intermediario Finanziario.
4. Le norme di cui ai precedenti commi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.
Dichiarazione a Verbale
Le parti, con riferimento alla previsione contenuta al comma 2 dell’art. 21, concordano di valutare entro il 31 gennaio 2006 l’opportunità di sostituire, con particolare riferimento alla sola quota di contribuzione a carico dell’agente e a favore di Manageritalia, il criterio della misura in cifra fissa con quello del calcolo in percentuale da effettuarsi sull’importo lordo delle provvigioni spettanti all’agente.
Art. 22 - Decorrenza e durata
1. Il presente accordo entra in vigore, salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti, il 1° gennaio 2005 e scadrà il 31 dicembre 2008; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di tre mesi, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno.
2. In caso di regolare disdetta esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo.
ALLEGATO A
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA
Art. 1
1. La Commissione paritetica prevista dall’art. 20 è composta da sei membri: 3 designati dall’UFI – Unione Finanziarie Italiane; 3 designati da Manageritalia – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
2. La Commissione ha il compito di esaminare e risolvere le controversie di interpretazione e applicazione dei CCNL per il rapporto di agenzia in attività finanziarie che si succedono nel tempo.
Art. 2
1. La Commissione si riunisce su istanza di una delle organizzazioni stipulanti il predetto contratto, la quale rimetterà alla Commissione stessa tutti gli elementi utili all’esame del caso controverso.
Art. 3
1. Le riunioni della Commissione avranno luogo di norma presso la sede di Manageritalia in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx 000. La data della convocazione sarà fissata d’accordo tra le parti, entro tre mesi dalla presentazione dell’istanza di cui al precedente art. 2.
Art. 4
1. Al termine dell’esame verrà redatto in triplice copia il verbale conclusivo dal quale dovrà risultare se la decisione è stata adottata all’unanimità o a maggioranza, senza indicazione, in quest’ultimo caso, dei nominativi dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga alcuna decisione e cioè in caso di parità, i singoli membri della Commissione potranno far constatare a verbale le “dichiarazioni di voto” che riterranno opportune.
3. Copia del verbale sarà inviata alle organizzazioni stipulanti per i provvedimenti di loro competenza.
ALLEGATO B
CODICE CIVILE - Il Contratto di Agenzia
Art. 1742 - Nozione
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.
Art. 1743 - Diritto di esclusiva
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'Agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
Art. 1744 - Riscossioni
L'Agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
Art. 1745 - Rappresentanza dell'Agente
Le dichiarazioni che riguardano l' esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'Agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'Agente.
L'Agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.
Art. 1746 - Obblighi dell'Agente
Nell'esecuzione dell'incarico l'Agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario.
Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
È vietato il patto che ponga a carico dell'Agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'Agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'Agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'Agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'Agente un apposito corrispettivo.
Art. 1747 - Impedimento dell'Agente
L'Agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.
Art. 1748 - Diritti dell'Agente ed obblighi del preponente
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'Agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'Agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'Agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L'Agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'Agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'Agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'Agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'Agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'Agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
L'Agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'Agente.
L'Agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Art 1749 – Mancata esecuzione del contratto
Il preponente, nei rapporti con l'Agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'Agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'Agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'Agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'Agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'Agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Il preponente consegna all'Agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'Agente. L'Agente ha diritto di esigere che gli
siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.
Art. 1750 - Durata del contratto o recesso
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.
Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'Agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.
Art. 1751 - Indennità in caso di cessazione del rapporto
All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'Agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
- l'Agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'Agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L'indennità non è dovuta:
- quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'Agente, la quale, per la sua gravità non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
- quando l'Agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'Agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
- quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'Agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.
L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'Agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La concessione dell'indennità non priva comunque l'Agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
L'Agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'Agente. L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'Agente.
Art. 1751 bis - Patto di non concorrenza
Il patto che limita la concorrenza da parte dell'Agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.
L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'Agente commerciale di un indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto: la determinazione dell'indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'Agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume di affari complessivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratta di agenzia;
3) all'ampiezza della zona assegnata all'Agente;
4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.
Art. 1752 - Agente con rappresentanza
Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'Agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.
ALLEGATO C)
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO
E’ calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure meglio di seguito riportate:
AGENTE MONOMANDATARIO
▪ 3% sulla quota di provvigioni fino a € 12.400,00 annui;
▪ 1% sulla quota di provvigioni compresa tra € 12.400,00 annui ed € 18.600,00 annui;
▪ 0,50% sulla quota di provvigioni oltre € 18.600,00 annui.
AGENTE XXXXXXXXXXXXXXX
▪ 3% sulla quota di provvigioni fino a € 6.200,00;
▪ 1% sulla quota di provvigioni comprese tra € 6.200,00 annui ed € 9.300,00 annui;
▪ 0,50% sulla quota di provvigioni oltre € 9.300,00 annui.