Allegato 2 – Capitolato d’oneri
Allegato 2 – Capitolato d’oneri
ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI DI TIPO SANITARIO, UFFICIO, NONCHE’ PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI
CAPITOLATO D’ONERI
PARTE TECNICA PARTE NORMATIVA
Indice
PARTE TECNICA 3
Capitolo 1 3
ART. 1 - CONTESTO 3
ART. 2 - TIPOLOGIA DELLA FORNITURA 4
Capitolo 2 5
ART. 3 - DURATA ED INIZIO DELLE ATTIVITÀ’ 5
ART. 4 - SCHEDE ARREDI OFFERTI 5
ART. 5 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA FORNITURA 6
Capitolo 3 6
ART. 6 - REQUISITI GENERALI 6
Capitolo 4 9
ART. 7 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FORNITURE 9
ART. 8 - REQUISITI DI CONFORMITA’ 9
ART. 9 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI 10
Capitolo 5 12
ART. 10 – CONSEGNA 12
ART. 11 – COLLAUDO 13
PARTE NORMATIVA 14
ART. 12 - STIPULA ACCORDO QUADRO 14
ART. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO ACCORDO SPECIFICO 14
ART. 14 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO ACCORDO SPECIFICO 14
ART. 15 – INFORMAZIONI GENERALI INERENTI L’APPALTO SPECIFICO 15
ART. 16 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 17
ART. 17 - REVISIONE PREZZI 18
ART. 18 - CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI 18
ART. 19 - TERMINI DI PAGAMENTO, RITARDI ED INTERESSI DI MORA 19
ART. 20 - CESSIONE DEI CREDITI 19
ART. 21 - RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE - NOMINA RESPONSABILE DELL’APPALTO - ASSICURAZIONE 19
ART. 22 - PENALI 19
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 20
ART. 24 - APPLICAZIONE NORME CODICE CIVILE 21
ART. 25 - CONTROVERSIE 21
ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI 21
ART. 27 - DIRETTORE TECNICO DELL’ESECUZIONE 22
ART. 28 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 22
PARTE TECNICA
Disciplina gli aspetti tecnici dell’Accordo Quadro relativo alla Fornitura e posa in opera di arredi di tipo sanitario, ufficio, nonché per la prestazione dei servizi connessi per le strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.
Nel capitolo 1 vengono riportati i riferimenti del contesto normativo entro i quali si inquadra l’iniziativa.
Nel capitolo 2 vengono riportati i quantitativi massimi e le tempistiche contrattuali entro le quali il Fornitore si impegna a mantenere ferme le condizioni di offerta delle forniture oggetto della presente gara.
Nel capitolo 3 vengono riportati i requisiti tecnici generali di fornitura.
Nel capitolo 4 vengono riportate le caratteristiche tecniche della fornitura in termini di:
· caratteristiche tecniche minime.
· caratteristiche migliorative e criteri di valutazione degli elementi di qualità tecnica.
Nel capitolo 5 vengono indicate le modalità di verifica tecnica e qualitativa alle quali la fornitura sarà sottoposta.
Nel corpo del presente Capitolato d’Oneri, con il termine:
“AQ” si intende l’Accordo Quadro a cui il Capitolato d’Oneri si riferisce;
“AS” si intende l’Appalto Specifico basato sull’Accordo Quadro a cui il Capitolato d’Oneri si riferisce;
“Fornitore/i AQ” si intende l’Impresa/le Imprese Fornitrice/i selezionate nell’ambito dell’Accordo Quadro;
“Fornitore AS” si intende l’Impresa Fornitrice aggiudicataria dell’Appalto Specifico; “Amministrazione” si intende l’Azienda USL della Valle d’Aosta;
“Listino/catalogo” si intende il listino/catalogo (elenco di prodotti e servizi, con prezzi definiti) del Fornitore definito in AQ;
“Servizio/i connessi” si intende il servizio o l’insieme dei servizi connessi e accessori alla fornitura delle Apparecchiature in oggetto, compresi nel prezzo della fornitura.
Nel corpo del presente documento e negli altri atti della presente procedura, laddove si fa riferimento alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, si intende riferirsi alla normativa in materia in vigore D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Capitolo 1
ART. 1 - CONTESTO
L’Azienda USL della Valle d’Aosta, nell’ambito dell’attuazione del proprio programma di razionalizzazione della spesa pubblica, con la presente procedura intende stipulare un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 59, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), in ragione del quale potrà procedere all’aggiudicazione di forniture specifiche che, di volta in volta, riterrà opportuno acquistare per soddisfare alle proprie esigenze aziendali, nonché dei servizi connessi.
La conclusione dell’Accordo Quadro, basato sull’aggregazione della domanda, consente di
mettere a fattor comune esigenze e competenze comuni a più settori aziendali, realizzando economie di scala percepibili anche dal mercato di fornitura in termini di più facile programmazione della produzione, salvaguardando al tempo stesso le esigenze specifiche della stazione appaltante.
In particolare, con gli aggiudicatari della procedura aperta (I^ fase) verrà concluso un Accordo Quadro “il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo (individuato in 4 anni), in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste” (art. 3, comma 13, D.Lgs. n. 163/2006).
Successivamente (II^ fase), l’Azienda potrà aggiudicare ciascun appalto specifico procedendo:
a) alla definizione dell’oggetto del singolo appalto (indicazione delle quantità e tipologia di prodotto, nonché dei servizi connessi), in ragione di quanto stabilito nell’Accordo Quadro;
b) all’invio della richiesta di offerta agli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, nel rispetto dei termini e delle condizioni (fisse o da fissare) previsti nell’Accordo Quadro;
c) all’analisi e alla valutazione delle offerte, in ragione del criterio di aggiudicazione e dei criteri di valutazione stabiliti dall’Amministrazione medesima nella richiesta di offerta, secondo quanto stabilito nell’Accordo Quadro;
d) alla aggiudicazione dell’appalto specifico e alla stipula del relativo contratto di fornitura in favore del Fornitore che avrà presentato la migliore offerta e che, pertanto, risulterà essere l’aggiudicatario del confronto competitivo tra i Fornitori parti dell’Accordo Quadro.
ART. 2 - TIPOLOGIA DELLA FORNITURA
La tipologia della fornitura riguarda arredi di tipo sanitario, ufficio, nonché le prestazioni dei servizi connessi che si presume possano essere acquistati per soddisfare le esigenze delle strutture Ospedaliere ed Extra-Ospedaliere nel rispetto dei quantitativi (di larga massima e pertanto non impegnativi per l’Azienda USL) indicati nelle specifiche tecniche allegate al presente Capitolato d’Oneri.
Gli arredi oggetto di fornitura dovranno comunque soddisfare i requisiti generali di cui all’art. 6 del presente Capitolato d’Oneri.
I predetti quantitativi, stimati, si riferiscono alla durata dell’AQ, ovvero 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di istituzione del medesimo, salvo proroga come disciplinata al successivo art. 3. Nel caso in cui, prima del xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx’XX, anche prorogato, a seguito dell’aggiudicazione dei diversi AS, vadano esauriti i quantitativi massimi suddetti, ai Fornitori AQ potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di considerare l’incremento dei suindicati quantitativi massimi da fornire fino a concorrenza del settimo quinto, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D.M. 28 ottobre 1985.
Sarà prevista la prestazione di servizi connessi, costituita dalle voci di seguito elencate:
1. Servizio di “Consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo” della fornitura, da erogarsi in conformità alle modalità indicate all’art. 9.1 del presente Capitolato d’Oneri;
2. Servizio di “Call Center”, da erogarsi in conformità alle modalità indicate all’art. 9.2 del presente Capitolato d’Oneri;
3. Servizio di “Manutenzione in garanzia”, da erogarsi in conformità alle modalità indicate all’art. 9.3 del presente Capitolato d’Oneri.
La fornitura dovrà conformarsi ai requisiti di seguito indicati:
1. Tutti i beni in configurazione base dovranno presentare caratteristiche tecniche minime non inferiori a quelle riportate agli artt. 6, 7 e relativi sottoparagrafi del presente documento;
2. I beni in configurazione base dovranno essere nuove di fabbrica, ed essere costruite utilizzando parti nuove;
3. Ciascuna fornitura dovrà essere consegnata, installata e collaudata presso le sedi di utilizzo, comprensiva (se necessario) di licenza e manuale d'uso;
4. La predisposizione dell'offerta tecnica dovrà essere effettuata in completo accordo con le indicazioni riportate nel presente Capitolato d’Xxxxx;
5. Il Fornitore dovrà descrivere dettagliatamente, nella propria offerta tecnica, le caratteristiche architetturali e/o di configurazione degli arredi forniti, nel rispetto dei requisiti minimali illustrati negli artt. 6, 7 e relativi sottoparagrafi del presente Capitolato d’Xxxxx, dettagliandoli in modo conforme alla griglia di valutazione della qualità di cui all’art. 14 del disciplinare;
6. Il Fornitore dovrà certificare e garantire l’intercambiabilità di tutti i componenti che costituiscono la soluzione architetturale proposta;
7. Per ciascuna apparecchiatura dovrà essere fornita una copia della manualistica tecnica completa; la documentazione dovrà essere in lingua italiana.
Capitolo 2
ART. 3 - DURATA ED INIZIO DELLE ATTIVITÀ’
Il Fornitore dovrà assicurare le prestazioni contrattuali previsti dall’AQ sino al raggiungimento dei quantitativi definiti e comunque entro e non oltre la durata dell’AQ che è di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di istituzione del medesimo.
Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 4 (quattro) anni, su comunicazione scritta dell’Azienda USL, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non siano stati esauriti i suddetti quantitativi, anche eventualmente incrementati ai sensi di quanto qui di seguito precisato, e fino al raggiungimento dei medesimi.
I singoli AS, stipulati dall’Azienda USL, a fronte delle singole aggiudicazioni, avranno una durata massima di 48 (quarantotto) mesi.
ART. 4 - SCHEDE ARREDI OFFERTI
Dovranno essere redatte e compilate, a pena di esclusione, le schede tecniche degli arredi offerti sulla base delle indicazioni riportate (non saranno presi in considerazione per le valutazioni tecniche richiami a depliant e allegati generici né saranno ammesse offerte alternative).
Le schede vanno compilate usando i moduli di offerta appositamente allegati.
Le schede tecniche e le eventuali certificazioni dovranno essere inserite nella busta intestata “CONTIENE OFFERTA TECNICA”, secondo quanto indicato nell’art. 12 del Disciplinare di gara.
Gli arredi ed i singoli componenti devono essere progettati e realizzati in modo tale da soddisfare i requisiti minimi indicati nelle specifiche tecniche .
ART. 0 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
Gli ambiti di utilizzo delle forniture in oggetto sono essenzialmente: reparti ospedalieri, ambulatori medici, locali attesa, camere di degenza di tipo intensivo e/o di lungodegenza, servizi socio-assistenziali, palestre di riabilitazione.
L’elenco degli ambiti, sopra riportato, va considerato a titolo esemplificativo e non esaustivo, e peraltro non limitativo per l’Azienda, la quale, in funzione dei requisiti specifici di ogni richiesta a lei pervenuta dai vari settori aziendali sottoporrà ai committenti risultati idonei specifiche richieste di preventivo.
Capitolo 3
ART. 6 - REQUISITI GENERALI
6.1 - Requisito Generale – Compatibilità
Per consentire all’Azienda l’acquisto di arredi e relativi complementi compatibili con le esigenze specifiche che, di volta in volta, si verranno a determinare, occorre rispettare le indicazioni riportate nelle schede per l’offerta.
6.2 - Requisito Generale – Prestazioni
Dati gli ambiti di applicazione della fornitura descritti all’art. 5, e nel rispetto delle direttive comunitarie che prevedono specifici requisiti prestazionali i parametri che verranno presi in esame sono quelli indicati nelle schede Arredi offerta (art. 4).
6.3 - Requisito Generale – Scambiabilità
Si intende la possibilità di scambiare e/o sostituire le componenti degli arredi facendo in modo che non siano dedicati ad un solo utilizzo, ma versatili ed adattabili a più esigenze.
6.4 - Requisito Generale – Modularità
Al fine di garantire il pieno rispetto dei requisiti generali finora riportati relativamente alla compatibilità, alle prestazioni ed alla scambiabilità degli arredi proposte dal Fornitore, e di razionalizzare i costi iniziali delle configurazioni ed i costi di evoluzione verso profili più elevati da parte dell’Azienda, gli arredi previsti nella fornitura disciplinata nei contenuti tecnici da questo Capitolato, dovranno prevedere, laddove possibile, caratteristiche di modularità tali da:
a) soddisfare i requisiti minimi previsti per ogni singola fornitura;
b) permettere all’Azienda di programmare in maniera efficace ed efficiente l’aumento nel breve/medio termine della quantità di arredi (o complementi di arredo) in maniera indipendente da quelli che compongono la configurazione iniziale.
6.5 - Requisito Generale – Disponibilità e Affidabilità
La modularità degli arredi previsti dal presente Capitolato, e l’adattabilità richiesta alle esigenze specifiche, richiedono la disponibilità delle ditte a fornire prodotti anche non presenti nei loro piani standard di produzione.
Pertanto, i vari componenti previsti dalla fornitura, disciplinata nei contenuti tecnici da questo Capitolato, dovranno necessariamente prevedere l’adeguato supporto, sia in termini di tecnologia costruttiva che di resistenza, efficacia e sicurezza compatibili con le richieste dell’Azienda.
Al fine di ridurre gli eventuali tempi di disservizio, connessi all’eventuale esigenza di adattare componenti esistenti con altri di nuova produzione, gli elementi di arredo previsti nella fornitura, dovranno essere garantiti e reperibili entro 30 giorni.
6.6 - Requisito Generale – Semplicità di gestione
Fra i Servizi connessi alla fornitura sono previsti anche quelli legati alla manutenzione in garanzia di beni oggetto del capitolato.
Tutto quanto previsto nella fornitura, disciplinata nei contenuti tecnici da questo Capitolato, dovrà essere accessibili e facilmente gestibile.
Nell’ottica della tendenziale centralizzazione delle risorse, va prevista una concentrazione dei beni in appositi spazi, qualora la consegna, ancorchè programmata, potrebbe creare problemi all’attività della struttura in cui dovrebbe essere allocata e, quindi, il suo collocamento temporaneo in altro sito dal quale dovrà poi essere ripresa (senza oneri aggiuntivi per l’Azienda) al momento del montaggio definitivo.
Tutte le configurazioni previste dovranno comunque garantire il rispetto di tutti i requisiti generali espressi nell’art. 6.
6.7 - Requisito Generale – Sicurezza
Anche in ragione del requisito di gestibilità posticipata delle forniture ed in merito agli aspetti relativi alla sicurezza dei prodotti forniti, e nell’ottica della riduzione dei potenziali rischi conseguenti a manomissioni, anche involontarie, da parte di personale non qualificato o non addetto, tutto quanto facente parte della fornitura dovrà essere imballato e gestito in modo da garantire il massimo riparo da urti e danneggiamenti.
In particolare si richiama il rispetto della norma europea EN 335-1. I materiali dovranno essere in classe 2 di resistenza al fuoco secondo le indicazioni del D.M. 6 marzo 1992 e le attrezzature imbottite dovranno essere in classe 1M. Tale circostanza dovrà obbligatoriamente essere certificata a cura della ditta aggiudicataria.
La certificazione si intende esaustiva con la compilazione delle schede tecniche.
6.8 - Requisito Generale – Tolleranza alle condizioni ambientali
In merito agli aspetti relativi alla potenziale allocazione sia in zone ad altro flusso di presenze, uffici, luoghi quindi soggetti a differenti condizionamenti ambientali, gli arredi previsti nelle forniture, dovranno poter superare le prove di usura, resistenza e tolleranza a differenti condizioni ambientali.
6.9 - Requisito Generale – Silenziosità
In merito agli aspetti relativi alla potenziale allocazione di apparati in ambienti che possano presentare differenti livelli di criticità riguardo alla rumorosità ambientale, le apparecchiature eventualmente previste nella fornitura, dovranno essere dotate di caratteristiche di rumorosità emessa tali da garantire che non si superi un livello di potenza sonora di 55 dB (sia che siano incassati e ad installazione libera).
6.10 - Requisito Generale – Rispetto delle normative
In merito al rispetto delle normative di sicurezza ed a garanzia del corretto funzionamento degli arredi e dei loro componenti, tutto quanto previste nella fornitura, disciplinata nei contenuti tecnici da questo Capitolato, dovrà soddisfare o superare i normali requisiti previsti per forniture similari (come da elenco fornito più avanti a titolo esemplificativo e non esaustivo). Gli arredi ed i beni devono, quindi, essere conformi:
□ alle prescrizioni UNI
□ alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI limitatamente alle parti interessate da componenti elettriche
□ alle Direttive Europee
□ alle prescrizioni dei VV.FF. e delle autorità locali e sanitarie
□ alle prescrizioni del Decreto Legislativo nr. 81 del 9 aprile 2008
Resta inteso che le norme che regolano la fornitura si intendono tacitamente ed integralmente accettate con la sola partecipazione alla gara.
Le eventuali apparecchiature fornite dovranno essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea e dovranno essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.
Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI e/o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.
Arredi e singoli beni dovranno essere progettati e realizzati in modo da evitare lesioni fisiche o danni materiali agli utilizzatori od a coloro che ne possano accidentalmente venire in contatto. Devono, cioè, soddisfare ai requisiti di stabilità prescritti dalle normative vigenti (nessuna esclusa) per i vari elementi di arredo e in particolare la norma UNI EN 527-2 e UNI EN 527-3 per i tavoli e scrivanie e UNI 8596+FA1 per i mobili contenitori.
Tutti i bordi e gli angoli devono essere privi di bave, con spigoli leggermente smussati, le impugnature devono essere progettate e realizzate in modo da evitare l’intrappolamento delle dita durante l’uso e le estremità di eventuali componenti cavi devono essere chiuse e tappate.
I requisiti costruttivi di sicurezza e di non ribaltamento devono essere conformi a quanto prescritto nelle specifiche norme.
6.11 - Requisito Generale – Peso
In merito agli aspetti relativi alla allocazione degli arredi in ambienti differenti, quindi sia in coesistenza con arredi già presenti (coesistenza che potrebbe creare problemi di carico
massimo dei solai e delle strutture), sia in semplici uffici non aperti al pubblico, nonché nell’ottica di permettere all’Azienda di dimensionare opportunamente le strutture e il luogo di installazione, le apparecchiature previste nella fornitura, disciplinata nei contenuti tecnici da questo Capitolato, dovranno avere in condizioni di massima configurazione un peso quanto più possibile contenuto, ed allineato agli standard di mercato.
6.12 - Requisito Generale – Xxxxxxx xxxxxxxxx e requisiti di alimentazione
In merito agli aspetti relativi ai requisiti di alimentazione e del consumo massimo di energia elettrica ammissibile per le apparecchiature previste nella fornitura, disciplinata nei contenuti tecnici da questo Capitolato, esse dovranno essere alimentabili tramite impianto monofase o trifase (in funzione delle specifiche esigenze che saranno evidenziate dall’Azienda ), e dovranno presentare un assorbimento complessivo ed una dispersione termica in condizioni di massimo carico quanto più possibile contenuti e, comunque, ricompresi nella Classe A.
Capitolo 4
ART. 7 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FORNITURE
7.1 - Caratteristiche minime
Sono quelle indicate nelle allegate schede di offerta.
7.2 - Caratteristiche tecniche oggetto di valutazione in fase di AQ
In sede di attribuzione del punteggio tecnico, durante la fase di aggiudicazione dell’AQ, verranno valutate le caratteristiche previste dalla griglia “qualità” (art. 14, punto A del Disciplinare di gara).
ART. 8 - REQUISITI DI CONFORMITA’
Le apparecchiature fornite devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.
Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEE e alle disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite dovranno rispettare:
- alle prescrizioni del Decreto Legislativo nr. 81 del 9 aprile 2008
- i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142;
- i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo;
- le Direttive di Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 92/31 - EMC) e conseguentemente essere marchiate e certificate CE;
- i requisiti relativi alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dalla direttiva 2002/95/CE, (RoHS), recepita con D.Lgs. 151/2005.
Dovrà essere prodotta nell’Offerta Tecnica tutta la certificazione (anche in autocertificazione) attestante la sussistenza dei suddetti requisiti per le apparecchiature fornite.
ART. 9 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI
9.1 – servizio di consegna, installazione e/o configurazione degli arredi
Gli arredi e loro complementi dovranno essere consegnati funzionanti e le eventuali apparecchiature consegnate unitamente alla manualistica tecnica d’uso (laddove esistente) e su di esse sarà effettuata la verifica di funzionalità, intesa come verifica dell'accensione e del funzionamento (completa di tutti i componenti sia base che opzionali).
Per ciascuna apparecchiatura il Fornitore dovrà procedere ad installarla e renderla funzionante.
E’ facoltà dell’Azienda richiedere il ritiro e smaltimento di arredi o complementi di arredo o parti di arredo usate.
Gli oneri economici per l’esecuzione di detta attività devono intendersi ricompresi nel prezzo offerto in gara.
Il Fornitore, in tal caso, dovrà farsi carico di ogni e qualsiasi onere o spesa inerenti la rimozione delle eventuali apparecchiature e/o arredi usati nei locali oggetto della fornitura. Resta, peraltro, inteso che è estranea all’oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli appalti specifici la fase prodromica della dismissione delle apparecchiature usate, che è a carico dell’Azienda appaltante (es.: "verbale di fuori uso" dell'U.T.E., ecc.).
9.2 - assistenza in remoto e in locale
Il Fornitore deve mettere a disposizione dell’Azienda, a partire dalla data di stipula dell’AS, il recapito telefonico di un Call Center, che operi come centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e di manutenzione in garanzia per il malfunzionamento degli arredi ed eventuali componenti acquisiti tramite AS.
Il Call Center dovrà essere competente anche per:
· richieste di informazioni tecniche e commerciali;
· le richieste relative allo stato delle consegne;
· le richieste di intervento per manutenzione ed assistenza tecnica in garanzia. All’atto della stipula dell’AS, il Fornitore dovrà comunicare:
- il numero telefonico del Call Center,
- un numero di fax dedicato all’AS
- un indirizzo di e-mail dedicato all’AS.
Tale servizio, qualora sia inerente ai servizi di manutenzione in garanzia, sarà utilizzato da un numero limitato di interlocutori dell’Azienda appaltante configurandosi, quindi, come un servizio di assistenza di secondo livello, eventualmente attivato dal servizio di primo livello proprio dell’Amministrazione.
Gli orari di ricezione delle chiamate saranno almeno, per tutti i giorni dell’anno, con esclusione del sabato, della domenica e dei festivi:
• dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 16:30,
durante queste fasce orarie la chiamata dovrà essere ricevuta da un operatore addetto, mentre dopo tali orari potrà essere attivata una segreteria telefonica che registrerà le chiamate, le quali dovranno intendersi come ricevute alle ore 9:30 del giorno lavorativo successivo.
9.3 – gestione e manutenzione degli arredi
Il Fornitore dovrà garantire il buon funzionamento degli arredi e degli eventuali complimenti, oggetto della fornitura, per la durata minima di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di accettazione/collaudo della fornitura, con le modalità ed i livelli di servizio minimi indicati nel seguito del paragrafo, provvedendo ad intervenire presso la sede di installazione e ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti.
Il servizio di manutenzione si intende comprensivo di tutte le parti di ricambio, nonché di tutte le eventuali componenti che dovessero essere impiegate per il corretto funzionamento di quanto oggetto della fornitura stessa.
Il servizio di manutenzione dovrà essere esteso a tutte le apparecchiature ed eventuali componenti opzionali.
Si precisa che la manutenzione in garanzia sulle componenti opzionali, anche se acquistate in data successiva alla data di Accettazione/collaudo degli arredi base, deve essere prestata almeno fino alla scadenza del 24° (ventiquattresimo) mese a partire da detta data.
Il Fornitore dovrà quindi fornire ed installare gratuitamente, su richiesta dell’Azienda, tutti i componenti che si renderanno necessari per garantire il buon funzionamento dei prodotti oggetto di acquisto e ciò per tutta la durata del periodo di garanzia.
L’acquisizione delle segnalazioni di intervento tecnico dovrà essere effettuata tramite il servizio di Call Center definito all’articolo 9.2, e, come indicato nello stesso paragrafo, potrà essere richiesto anche mediante procedure di accesso elettronico (mail).
Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà rispettare il seguente livello di servizio:
L1 – tempestività dell’intervento
Parametro Tempo di risposta
Valore di soglia 16 ore lavorative dalla richiesta di intervento
Descrizione: Il tempo di risposta viene calcolato dal momento della apertura della chiamata al Call Center da parte dell’utente al momento in cui il Tecnico adibito all’intervento si presenta presso l’utente stesso.
Nel caso che sia necessario un intervento la richiesta dovrà essere processata dal Fornitore che, verificata la disponibilità dei tecnici con skills adeguati nella zona competente e la disponibilità delle scorte per l’intervento richiesto attiva l’intervento del Tecnico. L’orario di arrivo al sito di installazione dell’apparecchiatura e le generalità del Tecnico designato per l’intervento saranno comunicate telefonicamente all’utente. Alla fine dell’intervento, il Tecnico compila e firma il “Verbale di Manutenzione in garanzia”. Tale rapporto è controfirmato e timbrato dall’Azienda contraente che ne tiene una copia, attestando così formalmente il lavoro eseguito.
Per ogni intervento di manutenzione in garanzia, ed al termine dello stesso, dovrà essere redatto dal Fornitore un apposito “verbale di manutenzione”, sottoscritto da un incaricato dell’Azienda e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovrà essere dato atto della tipologia di intervento, delle attività svolte e dei livelli di servizio ottenuti. Dovranno essere riportate, fra le altre, le seguenti informazioni:
• la data e il luogo dell’avvenuto intervento,
• un identificativo unico della chiamata (corrispondente a quello assegnato dal Call Center all’atto dell’apertura della richiesta di intervento) ed il corrispondente orario e data di apertura,
• il riferimento dell’oggetto del servizio,
• il quantitativo (numero) e la tipologia degli arredi e/o della componentistica opzionale consegnata ed installata, nonché l’elenco delle caratteristiche tecniche,
• una descrizione delle attività svolte durante l’intervento,
• in caso di sostituzione di componenti, gli identificativi (part number) delle componenti sostituite e di quelle di rimpiazzo,
• l’orario e la data di inizio dell’intervento,
• l’orario e la data di termine dell’intervento,
• l’orario e la data di ripristino dell’operatività delle apparecchiature.
La sottoscrizione del verbale da parte dell’incaricato del Fornitore e dell’incaricato dell’Azienda, concluderà le attività di “Manutenzione in garanzia”.
Capitolo 5
ART. 10 – CONSEGNA
La consegna ed installazione degli arredi e delle eventuali attrezzature complementari, così come previsto dal presente Capitolato, dovrà avvenire entro e non oltre 45 giorni (quarantacinque) naturali e consecutivi, a decorrere dall’emissione del Buono d’Ordine.
Il servizio di consegna ed installazione dovrà essere erogato dal Fornitore, attraverso personale specializzato, presso l’Azienda aggiudicante l’AS o presso le sedi/uffici indicati nell’ambito del singolo AS o altre sedi indicate di volta in volta dall'Azienda.
Gli arredi dovranno essere consegnati funzionanti e le eventuali apparecchiature consegnate unitamente alla manualistica tecnica d’uso (laddove esistente) e su di esse sarà effettuata la verifica di funzionalità, intesa come verifica dell'accensione e del funzionamento (completa di tutti i componenti sia base che opzionali).
Per la consegna dovrà essere redatto dal Fornitore un apposito DDT o Bolla di Consegna, compilata in contraddittorio con l’Azienda appaltante l’AS, sottoscritto da un incaricato dell’Azienda stessa e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovrà essere dato atto dell’idoneità dei luoghi di sistemazione, nonché dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
• la data e il luogo dell’avvenuta consegna e installazione,
• un identificativo unico di installazione (assegnato dal Fornitore),
• il numero degli arredi oggetto del verbale di consegna ed il numero delle (eventuali) apparecchiature oggetto dell’AS.
La sottoscrizione del successivo verbale di collaudo, redatto da un tecnico incaricato dall’Azienda committente, concluderà le attività di “Consegna e Installazione”,
permettendo l’avvio della successiva fase di “Liquidazione”.
Per ciascuna apparecchiatura richiesta il Fornitore dovrà procedere ad installarla e renderla funzionante.
E’ facoltà dell’Azienda richiedere il ritiro e smaltimento di arredi o complementi di arredo o parti di arredo usate.
Gli oneri economici per l’esecuzione di detta attività devono intendersi ricompresi nel prezzo offerto in gara.
Il Fornitore, in tal caso, dovrà farsi carico di ogni e qualsiasi onere o spesa inerenti la rimozione delle eventuali apparecchiature e/o arredi usati nei locali oggetto della fornitura. Resta, peraltro, inteso che è estranea all’oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli appalti specifici la fase prodromica della dismissione delle apparecchiature usate, che è a carico dell’Azienda appaltante (es.: "verbale di fuori uso" dell'U.T.E., ecc.).
ART. 11 – COLLAUDO
In questo paragrafo si definiscono le tempistiche e le modalità di collaudo alle quali saranno sottoposte le attrezzature/arredi forniti.
In fase di AQ non sono previste verifiche di conformità o collaudi degli arredi offerti.
In fase di AS, l’Azienda USL specificherà e prescriverà un tempo massimo a partire dalla data del verbale di “Configurazione e Avvio operativo”, entro il quale tutti gli arredi forniti (sia le proposte di base sia le Opzioni) verranno sottoposti a Collaudo (inteso come verifica di non difformità in esecuzione di quanto indicato nella documentazione tecnica e manualistica d’uso) da parte del Fornitore, in contraddittorio con l’Azienda. Tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
L’Azienda potrà comunque, in alternativa, procedere al collaudo a campione sugli arredi forniti; resta, però, inteso che il collaudo potrà essere effettuato anche sull’ultima parte della fornitura, qualora la consegna venga ripartita.
Sulle modalità di espletamento del collaudo e sui relativi esiti si rinvia a quanto sarà previsto nella documentazione dei singoli AS.
APPENDICI
Sono parte integrante del presente Capitolato Tecnico le seguenti Appendici: Appendice 1 – SCHEDE TECNICHE PER MODULI DI OFFERTA DIVISE IN LOTTI
PARTE NORMATIVA
ART. 12 - STIPULA ACCORDO QUADRO
A seguito della comunicazione di aggiudicazione, e secondo quanto stabilito all’articolo 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, con gli aggiudicatari verrà stipulato un Accordo Quadro, conforme allo Schema di Accordo Quadro di cui all’Allegato 4.
Ciascun aggiudicatario, all’atto della stipula dell’Accordo Quadro, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà l’Accordo Quadro medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già nel corso della procedura.
ART. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO ACCORDO SPECIFICO
La stipula del contratto avverrà in conformità ai disposti degli articoli 11 e 12 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
Tutte le spese relative alla stipula del contratto (imposta di bollo, ecc.) nonché gli oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti sono a carico della ditta aggiudicataria del servizio. In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, l’Azienda USL provvederà all’incameramento della cauzione provvisoria.
Nell’ipotesi in cui il contratto con l’aggiudicatario non venga stipulato ove l’Amministrazione non preferisca indire una nuova gara, l’Azienda USL procederà all’aggiudicazione provvisoria della gara al concorrente che segue nella graduatoria.
Con la presentazione dell’offerta, l’aggiudicatario, avendo autocertificato il possesso dei requisiti di carattere generale richiesti per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., si impegna, sin d’ora, su richiesta dell’Azienda USL ad eseguire le prestazioni previste dal Capitolato d’Oneri alle condizioni tecnico ed economiche dallo stesso previste e/o dichiarate in sede di offerta anche nelle more di stipula del contratto di affidamento della fornitura.
ART. 14 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO ACCORDO SPECIFICO
Il subappalto è ammesso nei termini di legge ed in conformità all’art. 118 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Amministrazione delle prestazioni subappaltate.
Nella contrattazione e stipula del contratto di subappalto l’Appaltante prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nel capitolato d’oneri allegato al presente disciplinare.
Il contratto non può essere ceduto, a pena nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..
ART. 15 – INFORMAZIONI GENERALI INERENTI L’APPALTO SPECIFICO
Oneri per la sicurezza da interferenza
Come previsto dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del
5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”, il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla Legge n. 123/2007, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e fornitore e/o appaltatore attraverso l’elaborazione di un “Documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle c.d. “interferenze”.
Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello del fornitore e/o appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto. Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura quali i degenti, ad anche il pubblico esterno.
Premesso che la presente procedura prevede la conclusione di un Accordo Quadro finalizzato alla aggiudicazione di appalti specifici, si ritiene che possono essere identificate, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di seguito elencate come meglio descritte nel presente Capitolato d’Oneri:
- attività relative al servizio di consegna, installazione e montaggio degli arredi prioritariamente ordinati e/o loro componenti;
- assistenza in locale,
- gestione e manutenzione degli arredi e/o componenti forniti.
Nella valutazione dei costi aggiuntivi per la sicurezza derivanti da interferenza debbono essere considerati, per quanto applicabili, le voci di cui all’ art. 7, comma 1, DPR n. 222/2003 e, nello specifico:
a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi o polveri (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Considerando che all’esito degli appalti specifici vengono stipulati contratti di fornitura direttamente tra il fornitore (aggiudicatario dell’appalto specifico) e l’Azienda Sanitaria, non essendo noti a priori l’esatta destinazione di tutti gli arredi ordinati e lo stato dei locali deputati a ricevere gli stessi, si rinvia alla successiva fase il compito di valutare, al momento dell’avvio del confronto competitivo per il singolo appalto specifico, l’esistenza o meno di “ interferenze” valutandone, se del caso, i costi a proprio carico e dandone contestuale evidenza all’interno di un “Documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI). Resta invece onere di ciascun fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dalla stessa.
Garanzie ed assistenza tecnica
La garanzia deve coprire qualsiasi inconveniente attribuibile ad un evidente difetto di fabbricazione o di assemblaggio in normali condizioni di utilizzo, per un periodo di 5 anni suddivisi come segue:
- per i primi 24 mesi garanzia totale (pezzi di ricambio, diritto di chiamata, costo manodopera) comprendenti anche 2 interventi di manutenzione preventiva annua su tutti i componenti;
- per i successivi 24 mesi di garanzia gli interventi saranno limitati all’esclusiva riparazione e/o sostituzione delle parti riconosciute difettose ove riconducibili ad evidenti difetti di materiale e/o assemblaggio.
Deve intendersi compresa anche la garanzia sulla ruggine superficiale e sulla vernice. La garanzia comincia dal giorno in cui il prodotto viene consegnato all’acquirente o dalla data del collaudo.
Condizioni della garanzia
• specifiche e le istruzioni del fabbricante, come descritto nel manuale d’uso e manutenzione che dovrà essere consegnato dal fornitore;
• L’acquirente è responsabile della conservazione dei documenti necessari a dimostrare l’esecuzione degli interventi di manutenzione;
• In caso di inconvenienti che richiedano un intervento di garanzia, la ditta fornitrice deve assicurare il suo intervento sin da subito mettendo a disposizione un apposito sportello di assistenza post-vendita al quale il committente farà riferimento.
Copertura della garanzia
La garanzia deve essere più ampia possibile e coprire qualsiasi tipo di imperfezione attribuibile a difetti di fabbricazione o di assemblaggio.
Restano escluse le parti soggette ad usura normale come ad esempio scolorimento o deterioramento.
Esclusioni dalla garanzia
Tutti i guasti derivanti, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle seguenti cause esterne:
• incendio, furto, incidenti casuali;
• abuso o negligenza d’uso;
• sovraccarico elettrico;
• utilizzo dei prodotti in contrasto con le istruzioni fornite dal libretto d’uso;
• riparazione eseguita da personale non autorizzato;
• installazione di ricambi non originali;
• mancanza di manutenzione adeguata.
Costi di manutenzione
La manutenzione normale, come la messa a punto del prodotto, la sostituzione di componentistica, vitoni, ruote, freni delle ruote, pompe idrauliche, molle a gas, staffe reggi- sponde, lubrificazione, pulizia delle ruote, ecc. sono a carico del cliente ad eccezione del caso in cui quanto sopra elencato sia conseguenza di un intervento di garanzia.
Assistenza Tecnica
Tutti gli arredi offerti e relativa componentistica, devono essere costruiti a perfetta regola d’arte, secondo le normative vigenti in materia e garantiti per un periodo di 4 anni su difetti di fabbricazione e/o assemblaggio.
Il servizio di assistenza tecnica post-vendita deve essere garantito ed espletato da tecnici qualificati.
Le parti di ricambio degli articoli offerti dovranno essere reperibili per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del collaudo.
ART. 16 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Ai fini della successiva partecipazione alla procedura di affidamento dei singoli appalti specifici, ciascun aggiudicatario dovrà prestare ove richiesta una garanzia fideiussoria pari a 10% (dieci per cento) del valore stimato dei lotti previsti nell’Accordo Quadro, in favore dell’Azienda USL.
Tale cauzione dovrà avere durata pari alla stipulazione del contratto.
L’importo della suddetta cauzione è ridotto del cinquanta per cento se al fornitore sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
Per fruire di tale beneficio, l’aggiudicatario dovrà produrre, se non precedentemente prodotta, la certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 (ovvero copia conforme all’originale della detta certificazione) ovvero la dichiarazione di cui all’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione ovvero della detta dichiarazione di cui all’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006.
Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’economia e delle finanze.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà presentare la sottoscrizione autenticata da notaio e dovrà:
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
• prevedere la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’Azienda Sanitaria.
La garanzia dovrà prevedere quale Xxxx competente in caso di controversie il Foro di Aosta.
La mancata costituzione della suddetta garanzia, ove richiesta, determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell’Accordo Specifico.
Qualora l’ammontare delle garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento del singolo appalto specifico, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo Quadro.
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’Accordo Quadro.
In particolare, ad ogni appalto specifico (e, segnatamente, contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’appalto specifico, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dalla stessa) la misura della cauzione verrà svincolata per una quota parte calcolata sul valore dell’appalto specifico, come meglio precisato nello Schema di Accordo Quadro. In caso di più appalti specifici aggiudicati in uno stretto arco temporale, l’Azienda USL si riserva di unificare lo svincolo della cauzione.
ART. 17 - REVISIONE PREZZI
In fase di aggiudicazione dell’Accordo quadro, alle ditte viene richiesto di utilizzare, per la formulazione dell’offerta, un listino prezzi per la formulazione della proposta economica. Tale listino dovrà essere allegato all’offerta medesima (Busta C) e farne parte integrante, ancorchè non incidente sulla valutazione, né economica né di qualità.
Tale listino prezzi deve restare bloccato ed invariato per almeno due anni. A decorrere dal 731° giorno dalla data di affidamento i listini potranno essere aggiornati annualmente, su richiesta dell’impresa appaltatrice, con riferimento alle variazioni pubblicate dall’Osservatorio dei contratti pubblici o, in mancanza di tali pubblicazioni, all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevate, con riferimento all’equivalente periodo di un anno trascorso, dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
In caso di rinnovo del contratto la Stazione Appaltante si riserva di revisionare i prezzi mediante confronto con l’Appaltatore.
ART. 18 - CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L’ordine della fornitura sarà effettuato con l’emissione di regolari buoni d’ordinazione.
ART. 19 - TERMINI DI PAGAMENTO, RITARDI ED INTERESSI DI MORA
Il pagamento avverrà entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della fattura, previa valutazione da parte degli uffici competenti della regolarità contributiva dell’Impresa appaltatrice (D.U.R.C.). Per quanto concerne i ritardi nei pagamenti per colpa accertata attribuibile all’Azienda USL e gli interessi di mora, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2002.
ART. 20 - CESSIONE DEI CREDITI
La cessione dei crediti derivanti da controprestazione è possibile in forme e modo di cui all’art. 117 del d.lgs. n. 163/2006.
ART. 21 - RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE - NOMINA RESPONSABILE DELL’APPALTO - ASSICURAZIONE
La fornitura deve essere effettuata con regolarità, esclusivamente da parte della ditta appaltatrice, essendo vietata ogni forma di subappalto, se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione appaltante.
L'Appaltatore sarà responsabile degli eventuali danni a persone o cose verificatisi durante l’espletamento del servizio e, conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi e ad esonerare l’Azienda USL da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
La ditta aggiudicataria dovrà segnalare il nominativo ed il recapito del Responsabile del servizio oggetto del presente capitolato.
Qualora la stessa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, l’Azienda rimarrà autorizzata a provvedere direttamente, incamerando, fino all’occorrenza la cauzione definitiva e, ove non sufficiente, sui crediti vantati dalla ditta.
ART. 22 - PENALI
La consegna e l’installazione completa degli arredi, dovrà essere effettuata dalla Ditta aggiudicataria, entro 60 giorni dalla data dell’aggiudicazione dell’AS e, comunque, entro
45 giorni naturali consecutivi dalla data dell’ordine, presso i locali che verranno indicati con l’invio dell’ordine stesso.
Si ricorda che saranno a carico della Ditta:
a) le spese di imballo, trasporto, facchinaggio;
b) la posa in opera;
c) il ritiro di tutti gli imballaggi compresi gli oneri di smaltimento in discarica autorizzata;
d) la pulizia completa dei locali interessati dalla fornitura e delle parti comuni.
La ditta aggiudicatrice dovrà provvedere, altresì, alla predisposizione dei luoghi di intervento compresa la protezione di parti che potrebbero danneggiarsi per xxx xxx xxxxxxxxx o inserimento degli imballaggi in loco. Dovrà provvedere all’assistenza muraria, qualora necessaria, elettrica ed impiantistica, nonché alla predisposizione di eventuali parti di fissaggio per la corretta installazione degli arredi.
L’Azienda USL si riserverà, comunque, la facoltà di addebitare eventuali maggiori oneri per danni causati a pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti e, in genere, interventi di ripristino per inadempienza o imperizia dovute alla ditta aggiudicatrice.
In caso di tardata consegna ed installazione degli arredi, saranno applicate, per ogni giorno trascorso (feriale e/o festivo), le seguenti penali:
• euro 100,00 dal secondo al 5 giorno dalla scadenza di cui sopra;
• euro 200,00 dal quinto giorno in avanti.
Decorsi, inutilmente, 20 giorni dal termine fissato per il completamento della consegna (e relativa installazione) di cui sopra, si procederà alla risoluzione del contratto in essere senza che la ditta fornitrice possa avanzare pretesa alcuna.
L’Azienda USL si riserva, comunque, la possibilità di addebitare gli oneri derivanti dai danni conseguenti a tale ritardo.
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda USL, avrà facoltà di considerare risolto il contratto ai sensi degli articoli 1454 e 1662 del codice civile mediante semplice lettera raccomandata, previa messa in mora con concessione del termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nel caso in cui si verifichi una della seguenti ipotesi:
1. motivi di pubblico interesse;
2. frode nell’esecuzione della fornitura da parte dell’Impresa appaltatrice, della stazione appaltante, di sub-affidatari, lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’esecuzione del contratto;
3. emanazione, nei confronti dell’Impresa appaltatrice di una o più misure di prevenzione ai sensi dell’articolo 38, comma 1 del D.Lgs. n 163/2006);
4. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della fornitura;
5. associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione accertata di norme regolanti il subappalto;
6. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
7. inadempienza accertata della normativa di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e, più in generale, alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale, vigenti al momento dell’erogazione della fornitura;
8. sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria di tutto o parte della fornitura affidata, salvo che per cause di forza maggiore che siano state tempestivamente notificate all’Azienda USL;
9. inadempienza accertata alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22/1997 e successive modificazioni;
10. in caso d’inosservanza reiterata, o di particolare gravità, delle disposizioni di legge, regolamento, nonché delle disposizioni contenute nel presente Capitolato d’Oneri.
In caso di fallimento dell’Impresa appaltatrice o di risoluzione del contratto singolo relativo all’AS per grave inadempimento del medesimo, si procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento della fornitura fino alla scadenza naturale dell’appalto. Si procederà a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara. In caso di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, si procederà mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’articolo 57, comma 2 lettera c del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda USL il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all’impresa inadempiente.
All’impresa appaltatrice sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda USL rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa.
L’esecuzione in danno non esime l’impresa appaltatrice dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti di cui è causa.
E’ facoltà dell’impresa appaltatrice domandare la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1672 del codice civile.
ART. 24 - APPLICAZIONE NORME CODICE CIVILE
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d’Oneri si richiamano le norme del codice civile.
La Ditta appaltante sarà tenuta, altresì, all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano i contratti di fornitura, la prevenzione e infortunistica, i contratti nazionali di lavoro di riferimento siano o non siano espressamente richiamate nel presente Capitolato d’Oneri.
ART. 25 - CONTROVERSIE
Le eventuali controversie saranno risolte ai sensi dell’art. 239 e 240 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
Ove non si proceda alla transazione o all’accordo bonario la definizione delle controversie spetta al giudice ordinario del Foro di Aosta.
ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che i dati personali forniti dall’impresa appaltatrice saranno, da questa Azienda USL., trattati per le sole finalità connesse alla gestione del rapporto oggetto del presente contratto o convenzione.
Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, sarà improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato Decreto e dei relativi obblighi di riservatezza. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del suddetto Decreto legislativo. Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda USL, nella persona del suo legale rappresentante.
L’impresa appaltatrice si impegna a garantire la privacy dell’utente durante l’intero processo di erogazione del servizio e a non diffondere presso terzi i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento dell’attività, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo al trattamento
dei dati sensibili. A tal fine, ai sensi dell’articolo 4 del decreto citato, l’Azienda USL nomina l’impresa appaltatrice responsabile del trattamento dei dati degli utenti che utilizzeranno il servizio.
ART. 27 - DIRETTORE TECNICO DELL’ESECUZIONE
In deroga a quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 163/06, la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Funzionario competente dell’Ufficio Tecnologie. Il direttore dell’esecuzione (o suo delegato) provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del medesimo, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità a quanto previsto nel capitolato speciale e tecnico. A tal fine il direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività che si renderanno opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati.
ART. 28 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è individuato nel dipendente di ruolo Xxx. Xxxxx XXXXXXXXX dell’Azienda USL, tel. 0165/544444, indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx.
Al responsabile dell’esecuzione sono attribuite le funzioni di vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto ivi compreso il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo.
UFFICIO TECNOLOGIE