Delibera nr. 143 del 24/02/2022
Delibera nr. 143 del 24/02/2022
OGGETTO: CONVENZIONE CON L’ ISTITUTO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA XXXXXX XXXXX DI MILANO, CON SEDE PERIFERICA A BRESCIA, PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA.
IL DIRETTORE GENERALE – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5198 del 07/09/2021
Coadiuvato da:
Direttore Amministrativo - Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Direttore Sanitario - Xxxxxxx Xxxx
Direttore Sociosanitario - Xxxxxxx Xxxxxx
PREMESSO che:
- l’art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con il S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nelle quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e d’intervento in situazioni di emergenza;
- l 'Ordinanza Ministeriale del 10.12.2004 e s.m.i e la Circolare M.I.U.R. prot. n. 2563 del 29.05.2008 prevedono che, nell’atto di convenzione, debba risultare che:
- il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento n. 509/1998,
- nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia,
- sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell’Istituto promotore,
- può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta;
RICHIAMATE le seguente normative:
- Legge 24.06.1997 n. 196;
- D.G.R. n. 7763 del 17.01.2018 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini”;
- Decreto Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro – Regione Lombardia n. 6286 del 07.05.2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative”;
- Regolamento dei tirocini presso le strutture dell'Azienda, adottato con d.D.G. n. 295 del 02.04.2019;
VISTA la nota prot. n. 8731/21 con cui l’ “Istituto di Psicoterapia Xxxxxx Xxxxx”, con sede legale a Milano e sede operativa a Brescia, ha chiesto l’attivazione della convenzione per lo svolgimento di tirocini finalizzati alla formazione in psicoterapia;
EVIDENZIATA la necessità di procedere alla sottoscrizione di un testo convenzionale tra l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda e l’ “Istituto di Psicoterapia Xxxxxx Xxxxx”, predisposto secondo le modalità previste dal sopra citato Regolamento aziendale;
ATTESO che la convenzione in oggetto:
- non comporta oneri specifici a carico di questa ASST;
- non configura un rapporto di lavoro subordinato o autonomo da parte degli studenti interessati;
- prevede, per i tirocinanti, la copertura assicurativa INAIL e per Responsabilità Civile da parte dell’Istituto “Xxxxxx Xxxxx”;
PRECISATO che:
− questa Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture un numero di tirocinanti concordato di volta in volta e compatibile con le possibilità di inserimento nei servizi aziendali;
− verrà individuato un referente incaricato di seguire il tirocinante e di attestare le attività svolte;
− per ogni tirocinante verrà definito un programma di tirocinio e predisposto uno specifico progetto formativo e di orientamento;
− i tirocinanti potranno usufruire del servizio mensa così come previsto dal Regolamento aziendale;
RITENUTO pertanto di approvare, ad ogni conseguente effetto, il testo della convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Xxxxxxxx Xxxxxx, che ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;
VISTA la proposta della sostituta temporanea del Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali, Xxxxxxxx Xxxxxx, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
Per i motivi in premessa indicati:
1. di formalizzare la convenzione con l’Istituto “Xxxxxx Xxxxx”, con sede legale a Milano e sede operativa a Brescia, per lo svolgimento del tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall’art. 8 del Decreto n. 509/1998, precisando che lo stesso non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro;
2. di dichiarare, per quanto determinato al precedente punto 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto il testo convenzionale (Allegato 1composto da n. 12 pagine);
3. di stabilire che la convenzione, interamente accettata e sottoscritta dalle parti, ha validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza;
4. di dare atto che la convenzione allegata alla presente sarà sottoscritta per delega dal Direttore Socio Sanitario;
5. di dare atto che il costo dell’imposta di bollo, pari ad € 48,00 sarà registrato nella contabilità aziendale del 2022 al conto “ Imposte, tasse, tributi vari” codice 13.50.001.040 e sarà gestito con il budget 1350001040/CON /P2200363. L’Istituto si impegna a corrispondere entro i termini di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo l’importo dell’imposta di bollo complessivo;
6. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. 33/2009;
7. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Esprimono parere favorevole:
Direttore Amministrativo - Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Direttore Sanitario - Xxxxxxx Xxxx
Direttore Sociosanitario - Xxxxxxx Xxxxxx
CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA TRA
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda - di seguito denominata ASST del Garda - con sede in Desenzano del Garda Località Montecroce, codice fiscale e Partita IVA n° 03775660982, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Socio Sanitario Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, delegato dal Direttore Generale; E
l’Istituto di specializzazione in Psicoterapia “Xxxxxx Xxxxx”, di seguito denominato “Istituto”, con sede legale in Xxxxxx (XX), xxx Xxxxxx xx 0, C.F. 97108060159 e Partita IVA n° 12758400159, nella persona del Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a San Fiorano (LO), il 31.03.1949, C.F. GHDCLD49C31H844Z, autorizzato alla firma del presente atto;
PREMESSO CHE
L’art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza e che l’O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell’atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione
in psicoterapia secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell’Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE DEL TIROCINIO
1. L’ASST del Garda assicura all’interno dei propri presidi nei quali operano psicoterapeuti, l’espletamento dell’attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.M. 11.12.1998 n° 509, con l’acquisizione di documentate esperienze pratico- applicative, nel numero massimo di tre tirocinanti/anno, comunque da concordare di volta in volta compatibilmente con le possibilità di inserimento nelle strutture aziendali;
2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell’arco temporale che è definito nei singoli progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante;
3. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante;
4. Le parti danno atto che a norma della Legge n° 196 del 24.06.1997 il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l’insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l’Azienda.
ARTICOLO 2 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE
Le parti concordano che il tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio:
a) è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari
concordati e rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento
dell’attività di tirocinio con l’attività svolta nei Servizi aziendali;
b) deve osservare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i regolamenti interni dell’ASST del Garda;
c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
d) è tenuto a rispettare il segreto professionale e a mantenere un comportamento deontologicamente corretto con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003 e dal Regolamento Europeo GPDR 679/2016;
e) deve prendere visione del Documento SPP PT 36 “Gestione dell’Informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro” e del Documento di Valutazione dei Rischi dei Tirocinanti, con le modalità indicate nell’art. 7;
f) deve essere in possesso di idoneità sanitaria, attestata dal Medico Competente della Scuola, che sarà valutata dal Servizio del Medico Competente di ASST del Garda per quanto concerne l’attinenza ai rischi specifici presenti. ASST del Garda si riserva la facoltà di effettuare ulteriori accertamenti sanitari in riferimento al rischio biologico (ad esempio Covid o infortunio sul lavoro a rischio biologico), i cui oneri saranno addebitati alla
Scuola;
g) deve presentare attestazione di avvenuta formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 nella macro categoria di rischio “Sanità”;
h) deve ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento adottato dalla ASST e disponibile sul sito aziendale nella sezione xxx.xxxx-xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx;
i) deve indossare in maniera visibile il cartellino identificativo, fornito dal soggetto promotore;
j) deve utilizzare il badge aziendale fornito per la registrazione delle presenze. In ottemperanza al DL 44/2021 in materia di prevenzione del contagio da SARS- CoV-2 i tirocinanti sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio del tirocinio.
Le parti concordano altresì che il tirocinante ha la possibilità di:
- usufruire del servizio mensa secondo le disposizioni contenute nel Regolamento aziendale, senza alcun onere a carico e secondo le modalità d’accesso definite da A.S.S.T. del Garda;
- sospendere il tirocinio per maternità, malattia o infortunio o altre cause gravi non dipendenti dalla sua volontà;
– interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico, al tutor aziendale e al Servizio Affari Generali dell’ASST del Garda;
– ottenere a conclusione del tirocinio, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, un’attestazione contenente la descrizione delle attività svolte nonché una valutazione sull’esito del tirocinio.
In caso di comportamento inadeguato del tirocinante, o lesivo di diritti o interessi dell’Azienda ovvero nel caso in cui il tirocinante non osservi le disposizioni di cui al regolamento aziendale o di cui alla presente Convenzione, l’Azienda medesima, su segnalazione del Tutor di riferimento, potrà interrompere lo svolgimento del tirocinio, previa comunicazione al soggetto promotore.
L’eventuale svolgimento di attività formativa al di fuori della struttura di assegnazione è consentito al tirocinante solo se previsto nel progetto formativo.
ARTICOLO 3 –
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE
1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono defi-
nite dal Progetto Formativo Individuale sottoscritto dalle parti e dal tirocinante;
2. Per ciascun tirocinante inserito nell’ente ospitante in base alla presente Convenzione vie-
ne predisposto un progetto formativo contenente:
il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
la dichiarazione del tirocinante di avvenuta presa visione del Documento SPP PT 36 “Gestione dell’Informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro” e del Documento di Valutazione dei Rischi dei Tirocinanti.
3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo articolo 4, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo articolo 7.
ARTICOLO 4 - LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO
1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti;
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore e svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante e soggetto ospitante. Inoltre collabora con il tutor aziendale alla predisposizione della relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione
delle competenze;
3. Il tutor aziendale designato dall’azienda svolge funzioni di affiancamento del tirocinante
sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore;
4. La presente convenzione non implica onere di spesa per la struttura ospitante nei confronti del tirocinante.
ARTICOLO 5 GARANZIE ASSICURATIVE
L’Istituto assicura che, nell’espletamento dell’attività di tirocinio, gli allievi sono coperti da assicurazione:
a) presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione per infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante ma comunque rientranti nel progetto formativo.
In caso di infortunio il soggetto ospitante si impegna ad avvisare tempestivamente il soggetto promotore che attiverà tutte le procedure previste dalla normativa.
ARTICOLO 6 - CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO E RILEVAZIONE ORARI SVOLGIMENTO TIROCINIO
L’Istituto si impegna a dotare i tirocinanti di apposito cartellino di riconoscimento, recante sul fronte l’intestazione “ASST del Garda”, la dicitura “Tirocinante”, il nome per esteso e l’iniziale del cognome, la fotografia del tirocinante e la denominazione della Scuola di appartenenza.
Ai tirocinanti sarà consentito l’ingresso nelle UU.OO./Servizi, sempre e solo se adeguatamente individuabili nelle loro funzioni grazie al cartellino di riconoscimento. L’ASST del Garda provvederà a fornire il badge personale per la rilevazione degli orari di svolgimento del tirocinio. Il badge (entro tre giorni dal termine dell’esperienza) dovrà essere restituito.
ARTICOLO 7 - MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
a) il soggetto promotore è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza
ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. L’ASST Garda si rende disponibile ad attuare direttamente la suddetta formazione; in tal caso i relativi oneri saranno a carico del soggetto promotore,
b) l’“Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 81/08 è a carico del soggetto promotore e del soggetto ospitante, ognuno per la parte di propria competenza,
c) l’Istituto si impegna ad attestare idoneamente che il tirocinante è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria; in caso contrario, o di ritenuto difetto di tali accertamenti, questi ultimi potranno essere attivati da parte delle competenti strutture di ASST del Garda, con addebito degli oneri relativi all’Istituto.
L’ASST del Garda mette a disposizione del tirocinante:
o il documento SPP PT 36 “Gestione dell’Informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro”, liberamente scaricabile dal sito aziendale
all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxx-xxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/xxx-
pt-36-documento-informazione-sui-rischi.pdf
o il Documento di Valutazione dei Rischi dei Tirocinanti, consultabile previo appuntamento negli uffici del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda di cui il
soggetto promotore e il singolo tirocinante si impegnano a prendere visione.
ARTICOLO 8 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Le parti dichiarano di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni contenute nei rispettivi Codici di Comportamento nonché dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, disponibili presso i corrispondenti uffici e siti aziendali. Le parti sono consapevoli che la violazione dei Codici di Comportamento da parte di ciascuna costituirà inadempimento contrattuale e sarà sanzionata in misura proporzionale alla gravità sino alla risoluzione del presente contratto.
ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di Documentazione
Amministrativa, il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti e dei vincoli del regolamento dell’ASST del Garda adottato con d.D.G. n. 295 del 02.04.2019. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati
ARTICOLO 10 - FORO COMPETENTE
Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in xxx xxxxx-
xxxx xx Xxxx xx Xxxxxxx.
ARTICOLO 11 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO
La presente convenzione, interamente accettata e sottoscritta dalle parti, ha validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile purché esplicitamente, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
a. nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
b. qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa del tirocinante.
Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all’altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i tramite comunicazione scritta e avrà effetto dal ricevimento della relativa comunicazione.
ARTICOLO 12 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
ARTICOLO 13 - REGISTRAZIONE
La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, all. A, Xxxxxxx, parte 1 del DPR 26.10.1972, n.642 e ss. mm. ii.
Il pagamento dell’imposta complessiva è assolto dall’ASST del Garda e la scuola si impegna a corrispondere, entro il termine di 90 giorni della data di sottoscrizione del presente accordo, l’importo dell’imposta di bollo complessivo.
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, con oneri a carico
della parte richiedente.
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.
Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale.
ISTITUTO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA
“XXXXXX XXXXX”
Il Rappresentante Legale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
ASST AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA
Per delega del Direttore Generale Il Direttore Socio Sanitario Xxxxxxx Xxxxxx