Articolo 1
REGOLAMENTO INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE
Approvato dal Consiglio con deliberazione n. 3 del 28 aprile 2016
Articolo 1
Finalità e ambito applicativo
1. II presente regoIamento discipIina iI conferimento, da parte deIIa Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed AgricoItura di Padova (di seguito Camera) di incarichi individuaIi, a persone fisiche, con contratti di Iavoro autonomo, di natura occasionaIe o coordinata e continuativa, nonché iI reIativo regime di pubbIicità, ai sensi deII’art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater deI D.Lgs. n.165/2001 e smi.
2. Le disposizioni deI presente regoIamento sono finaIizzate a garantire Ia trasparenza e I’imparziaIità neII’individuazione deI coIIaboratore e a consentire Ia razionaIizzazione deIIa spesa per incarichi a soggetti esterni ed iI contenimento degIi stessi, neI rispetto deI principio di proporzionaIità tra entità deI compenso e utiIità conseguita daIIa Camera.
3. Le disposizioni deI presente regoIamento si appIicano aIIe procedure di conferimento di incarichi individuaIi, esercitati in forma di Iavoro autonomo, suIIa base di contratti di prestazione d’opera stipuIati ai sensi deII’art. 2222 e seguenti deI Codice CiviIe, di esercizio di prestazioni inteIIettuaIi di cui agIi art. 2229 e seguenti deI Codice CiviIe, e di coIIaborazioni coordinate e continuative come contempIate daII’art. 409, 3° comma c.p.c., quaIi:
● incarichi affidati a soggetti esercenti I’attività professionaIe in via abituaIe, necessitanti o meno di abiIitazione, individuabiIi come titoIari di partita Iva;
● incarichi affidati a soggetti esercenti I’attività neII’ambito di rapporti di coIIaborazione coordinata e continuativa;
● incarichi affidati a soggetti esercenti I’attività in via occasionaIe.
4. II presente regoIamento discipIina iI conferimento di incarichi a soggetti esterni aventi ad oggetto:
a. incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed anaIisi su un oggetto o un particoIare probIema di interesse deII’Ente, con Ia finaIità di produrre un risuItato che diverrà proprietà deII’ente e sarà da questo utiIizzato; iI requisito essenziaIe è Ia predisposizione di una reIazione scritta finaIe, neIIa quaIe sono iIIustrati i risuItati deIIo studio e Ie soIuzioni proposte;
b. incarichi di ricerca, riguardanti Io svoIgimento di attività di approfondimento reIative a determinate materie e Ia prospettazione dei reIativi risuItati e soIuzioni, i quaIi presuppongono Ia preventiva definizione di specifici programmi da parte deII’Ente;
c. consuIenze, consistenti neII’acquisizione, tramite prestazioni professionaIi, di pareri, vaIutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte daII’Ente;
d. prestazioni riferite a specifici progetti o programmi funzionalmente connessi con l’attività istituzionale generale della Camera e con gli obiettivi da questa prefissati, i cui risultati ed elaborazioni sono immediatamente fruibili dalla Camera, dai soggetti in essa operanti e dall’utenza esterna.
Articolo 2
Casi di esclusione
1. Restano esclusi dall’applicazione delle procedure comparative previste nel presente regolamento:
● gli incarichi disciplinati da specifiche norme di legge (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli incarichi professionali conferiti nell’ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (D.lgs. 163/2006);
● gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
Articolo 3
Presupposti per il conferimento di incarichi
1. Per esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, la Camera può conferire gli incarichi individuali di cui al precedente art. 1, nell’ambito delle previsioni e con i limiti posti dal bilancio di previsione e dagli strumenti di assegnazione dei budget direzionali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti requisiti:
a. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione;
b. l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo, impossibilità che sussiste quando si verifichi, anche alternativamente, una delle seguenti ipotesi:
● l’ente non può in concreto reperire all’interno della propria organizzazione la figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione oggetto di incarico;
● le prestazioni e le attività non possono essere espletate dal personale dipendente per eccezionali esigenze di carattere organizzativo debitamente motivate;
● I’oggetto deIIa prestazione verte su materie di particoIare compIessità, speciaIizzazione e innovatività;
c. Ia prestazione deve essere di natura temporanea e aItamente quaIificata: a taI fine si considerano prestazioni di aIta quaIificazione queIIe connesse a professioni inteIIettuaIi per Ie quaIi sono richieste speciaIizzazioni, anche universitarie, particoIari abiIitazioni, autorizzazioni o quaIificazioni. Non è richiesta speciaIizzazione universitaria per Ie attività che debbono essere svoIte da professionisti iscritti in ordini o aIbi o per soggetti che operino neI campo deII’arte, deIIo spettacoIo, dei mestieri artigianaIi o deII’attività informatica nonché a supporto deII’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso iI coIIocamento, e di certificazione dei contratti di Iavoro, di cui aI decreto IegisIativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico deIIa finanza pubbIica, ferma restando Ia necessità di accertare Ia maturata esperienza neI settore;
d. devono essere preventivamente determinati durata, Iuogo oggetto e compenso deIIa coIIaborazione;
e. non è ammesso iI rinnovo; I’eventuaIe proroga deII’incarico è consentita, in via eccezionaIe, aI soIo fine di compIetare iI progetto e per ritardi non imputabiIi aI coIIaboratore, ferma restando Ia misura deI compenso pattuito in sede di affidamento deII’incarico.
2. Per iI conferimento deII’incarico iI soggetto deve possedere i seguenti requisiti:
a. essere in possesso deIIa cittadinanza itaIiana o di uno degIi stati membri deII’Unione Europea;
b. godere dei diritti civiIi e poIitici;
c. non aver riportato condanne penaIi e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano I’appIicazione di misure di prevenzione, di decisioni civiIi e di provvedimenti amministrativi iscritti neI caseIIario giudiziaIe;
d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penaIi;
e. non essere a conoscenza di situazioni, anche potenziaIi, di confIitto di interessi ai sensi deII’art. 2 deI DPR 16 apriIe 2013, n. 62 (RegoIamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubbIici) che estende gIi obbIighi di condotta a tutti i coIIaboratori o consuIenti, con quaIsiasi tipoIogia di contratto o incarico e a quaIsiasi titoIo, e ai sensi di quanto previsto daI Codice di Comportamento deIIa Camera di Commercio di Padova (approvato con deIiberazione deIIa Giunta cameraIe n. 16 deI 30 gennaio 2014 e s.m.i.) riIasciandone apposita dichiarazione.
3. Non possono partecipare aIIa procedura e saranno escIusi daIIa stessa coIoro che:
a. per qualsiasi ragione non siano legittimati a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b. si trovino in conflitto di interessi con l’Amministrazione o che abbiano avuto un precedente incarico con valutazione non positiva.
4. Il provvedimento di conferimento di incarico dovrà contenere puntuale ed esaustivo riscontro della sussistenza dei presupposti di cui al presente articolo, oltre alla dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, resa dal Dirigente che conferisce l’incarico ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i., rilasciando apposita dichiarazione.
Articolo 4
Selezione mediante procedure comparative
1. La Camera procede, fatto salvo quanto previsto all’art. 8, alla selezione dei collaboratori esterni ai quali conferire incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, mediante procedure comparative, con le modalità di cui ai successivi artt. 5 e 6, motivando la scelta della procedura adottata, in atti.
2. Le procedure comparative, di cui al precedente comma, sono precedute da una ricognizione volta a verificare il profilo richiesto per l’espletamento dell’incarico e la carenza, all’interno dell’ente, di profili professionali corrispondenti alle esigenze relative. Con provvedimento del Dirigente interessato vengono individuate le competenze necessarie per l’espletamento dell’incarico e la specifica procedura comparativa e di conferimento tra quelle previste dal presente regolamento.
3. All’espletamento della procedura comparativa provvede un’apposita Commissione, nominata con determinazione dirigenziale e composta dal Dirigente, o suo delegato, richiedente l’espletamento dell’incarico, con funzione di Presidente e due funzionari della Camera di Padova di categoria non inferiore alla D.
4. Le funzioni di Segretario della Commissione sono espletate dal componente, diverso dal Presidente, con minore anzianità di servizio. Della Commissione potranno far parte anche esperti esterni per l’accreditamento di specifiche competenze richieste dall’avviso di cui al successivo art. 5.
5. Il provvedimento di approvazione degli atti della Commissione e di individuazione dell’incaricato competono al Dirigente interessato.
6. Le procedure comparative di cui al presente regolamento non costituiscono procedure di reclutamento.
Articolo 5
Pubblicazione avviso di selezione
1. II Dirigente interessato aI conferimento di un incarico procede ai sensi deII’art. 4, fatto saIvo quanto previsto agIi artt. 2 e 8, aIIa seIezione degIi esperti esterni ai quaIi conferire gIi incarichi mediante procedure comparative, previa pubbIicazione di specifici avvisi nei quaIi sono indicati:
x. xX Xxxxxxxx/Xxxxxxx proponente;
b. I’oggetto deII’incarico con specificazione degIi obiettivi da conseguirsi e dei risuItati attesi;
c. iI Iuogo e Ie modaIità di reaIizzazione deII’incarico;
x. xX tipo di rapporto per Ia formaIizzazione deII’incarico (occasionaIe o coordinato e continuativo);
e. i requisiti moraIi, cuIturaIi e professionaIi richiesti per Io svoIgimento deII’incarico;
f. Ie modaIità seIettive previste (es. per titoIi, per titoIi e coIIoquio, ecc.);
g. i criteri per Ia vaIutazione comparativa dei seguenti eIementi curricuIari ai fini deII’affidamento deII’incarico:
i. titoIi di studio, abiIitativi, professionaIi deI candidato;
ii. pubbIicazioni, articoIi, studi reIativi aIIa materia oggetto deII’incarico;
iii. esperienza professionaIe in attività afferenti x xxxxXxxx a queIIe da reaIizzare, anche già svoIte neII’ambito deI sistema cameraIe;
iv. esperienza specifica acquisita in progetti o programmi anaIoghi a queIIi oggetto deII’incarico;
v. caratteristiche quaIitative deIIe proposte operative presentate dai partecipanti, modaIità di svoIgimento deIIe prestazioni oggetto deII’incarico, tempistica prevista per Ia reaIizzazione deIIe attività;
vi. proposta economica e dei servizi offerti.
h. Ia durata;
i. iI compenso previsto, aI Iordo degIi oneri fiscaIi, assistenziaIi e previdenziaIi Ia cui entità dev’essere strettamente correIata aII’utiIità che Ia Camera ritiene di poter conseguire con Ia prestazione svoIta; in aIternativa Ia spesa massima preventivata per Ia reaIizzazione deII’incarico, rispetto aIIa quaIe ciascun soggetto indicherà iI compenso richiesto (aI Iordo degIi oneri fiscaIi, assistenziaIi e previdenziaIi) che in nessun caso potrà essere superiore aIIa spesa massima prevista daII’Amministrazione nè inferiore ai minimi contrattuaIi o di Iegge (ove previsti), oppure con proposte di reaIizzazione migIiorative;
j. Ie modaIità ed iI termine per Ia presentazione deIIa candidatura.
2. L’avviso è pubbIicato neI sito web istituzionaIe deIIa Camera fino aIIa scadenza deI termine per Ia presentazione deIIe domande di partecipazione, stabiIito di voIta in
volta in riferimento alle singole procedure, per almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione. In relazione a particolari motivazioni e all’urgenza, detto termine può essere ridotto a 7 giorni.
3. e domande di ammissione, sono redatte, di regola tramite strumenti informatici e telematici ai sensi dell’articolo 65 del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005), utilizzando l’apposita modulistica a tal fine predisposta.
4. Le domande devono contenere tutte le informazioni richieste dall’avviso di selezione e dovranno essere inoltrate alla Camera di Padova con le modalità di cui al comma 3 e nei termini indicati dall’avviso stesso.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall’avviso di selezione per la presentazione delle domande.
6. L’avviso di selezione prevede la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico.
7. In ogni caso l’amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di revocare l’avviso o di non procedere all’affidamento.
Articolo 6
Selezione attraverso liste di accreditamento
1. La Camera può istituire una o più liste di accreditamento di collaboratori autonomi con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.
2. Per la realizzazione e l’aggiornamento delle liste l’Amministrazione pubblica apposito avviso secondo la procedura di cui agli artt. 4 e 5.
3. La Camera ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.
4. Le liste di accreditamento, di durata massima triennale, sono pubblicate in apposita sezione del sito Internet della Camera di Commercio.
5. Il Dirigente interessato al conferimento assegnerà gli incarichi operando all’interno delle liste di accreditamento, ove possibile, secondo il criterio di rotazione, avendo riguardo anche al gradimento conseguito nelle prestazioni già fornite dai collaboratori.
Articolo 7
Altra modalità di selezione mediante procedure comparative
1. Il Dirigente interessato al conferimento, in assenza di liste di accreditamento per specifiche professionalità - previa autorizzazione del Segretario generale - può, in via residuale, con provvedimento motivato, procedere alla selezione mediante procedure
comparative adeguatamente pubblicizzate di cui ai precedenti articoli, senza la nomina di una commissione.
2. Il Dirigente interessato al conferimento, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione, previo colloquio con i candidati se previsto, procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari di cui all’art. 5.
3. In relazione alla peculiarità dell’incarico il Dirigente può definire ulteriori criteri di selezione.
4. Il Dirigente individua, motivatamente, il soggetto cui conferire l’incarico.
Articolo 8
Presupposti per il conferimento di incarichi in via diretta - senza esperimento di procedura comparativa
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2, il Dirigente può conferire ad esperti esterni incarichi in via diretta, senza l’esperimento delle procedure di comparazione di cui agli art. 4, 5 e 6, quando ricorrano uno o più dei seguenti presupposti (v. Corte dei Conti sez. reg. di Controllo per il Piemonte, del. n. 194/2014 23.09.2014):
a. procedura comparativa andata deserta;
b. unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
c. assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della collaborazione in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la particolare urgenza deve essere “connessa alla realizzazione dell’attività discendente dall’incarico;
d. nel caso di collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzate da un rapporto intuitu personae che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese (ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, singola docenza, la traduzione di o pubblicazioni e simili, l’individuazione dei componenti delle commissioni di gara o di concorso o di selezione pubblica);
e. nei casi in cui si renda necessario completare o aggiornare la prestazione oggetto di un precedente incarico, limitatamente al tempo strettamente necessario;
f. nei casi in cui sia prevista la cessione dell’opera dell’ingegno e del diritto d’autore.
2. Resta inteso che l’attività di difensore dell’ente pubblico, pur non soggiacendo all’obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è
soggetta ai principi generali dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza ed adeguata motivazione, onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare (Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730).
3. L’individuazione del soggetto da incaricare compete al Dirigente, che provvede mediante adozione di un apposito provvedimento contenente puntuale ed esaustivo riscontro delle motivazioni che legittimano il ricorso alla procedura di conferimento diretto.
Articolo 9
Formalizzazione dell’incarico
1. L’incarico conferito viene formalizzato mediante stipulazione di un contratto di lavoro autonomo, redatto in forma scritta a pena di nullità, sottoscritto dal Dirigente competente, nel quale sono specificati gli obblighi per l’incaricato.
2. Il contratto dovrà contenere, quali elementi essenziali:
● le generalità del contraente;
● la precisazione della natura della prestazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
● l’oggetto e gli obiettivi dell’attività;
● il luogo di svolgimento dell’incarico;
● le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento della prestazione;
● le modalità di verifica della corretta esecuzione dell’incarico, anche con riferimento a quanto previsto dal successivo art. 10;
● il termine di esecuzione della prestazione;
● l’ammontare lordo del compenso, le modalità di riconoscimento di eventuali rimborsi spese e di liquidazione;
● la determinazione delle penali e le modalità della loro applicazione in caso di inadempimento parziale o totale o in caso di ritardo;
● la definizione delle cause di recesso o risoluzione anticipata dell’incarico;
● la clausola compromissioria;
● apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
● l’applicazione dell’eventuale imposta di bollo.
3. Il compenso per la prestazione dev’essere correlato alla tipologia e alla qualità della prestazione richiesta, in modo da perseguire la massima economicità e la maggiore utilità per la Camera. La liquidazione delle competenze è comunque condizionata alla effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico, salva diversa pattuizione in
relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell’incarico o esigenze di budget dell’ente.
4. Nel caso di incarico conferito con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e con il coordinamento del Dirigente competente, senza vincolo di subordinazione.
5. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. L’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita in via eccezionale al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.
6. Il contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa in nessun caso può valere a costituire in capo al collaboratore esterno diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in rapporto di lavoro dipendente.
7. Il Dirigente competente è tenuto a comunicare all’Ufficio Risorse Umane almeno 5 giorni prima della data di inizio attività i dati relativi al collaboratore esterno ed il relativo incarico affidato per gli adempimenti di competenza dell’ente.
Articolo 10
Verifica dell’esecuzione del buon esito dell’incarico
1. Il Dirigente competente, verifica il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto nel contratto, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente competente, può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente competente, può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Dirigente competente verifica l’assenza di ulteriori oneri, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente, già previsti ed autorizzati.
Articolo 11
Pubblicizzazione e controllo dell’affidamento degli incarichi
1. II Dirigente competente, rende noti gIi incarichi di consuIenza conferiti mediante pubbIicazione dei provvedimenti di incarico, deI nominativo deII’incaricato, deII’oggetto deII’incarico deI reIativo compenso suI sito istituzionaIe deII’Ente, nonché Ia dichiarazione deI dirigente deIIa verifica deII’assenza deI confIitto d’interessi di cui aII’art. 3 comma 4. GIi incarichi conferiti acquisiscono efficacia daIIa data di pubbIicazione dei dati richiesti daIIa Iegge.
2. L’incaricato deve sottoscrivere inoItre Ia dichiarazione incarichi di cui xX x.Xxx. 33/2013 art. 15 c. 1 Iett. c), reIativamente aIIo svoIgimento di incarichi o titoIarità di cariche in enti di diritto privato regoIati o finanziati daIIa pubbIica amministrazione o Io svoIgimento di eventuaIi attività professionaIi, per Ia pubbIicazione deI dato suI sito ai fini degIi obbIighi di trasparenza.
3. GIi atti di spesa per gIi incarichi esterni di coIIaborazione di importo superiore ad € 5.000,00 devono essere sottoposti aI controIIo deIIa Sezione RegionaIe deIIa Corte dei Conti con trasmissione da parte deI Dirigente competente (come previsto daII’art. 1 c. 173, L. 266/2005).
Articolo 12 Privacy
1. NeIIe procedure di affidamento degIi incarichi esterni, i dati personaIi dei candidati saranno trattati neI rispetto deIIe disposizioni di cui aI D.Igs. 196/2003 per Ie finaIità di gestione deIIe medesime.
Articolo 13 Disposizioni finali
1. Copia deI presente RegoIamento dovrà essere inviato aIIa Sezione RegionaIe deIIa Corte dei Conti.
2. Per quanto non previsto daI presente RegoIamento si richiamano Ie norme vigenti in materia.
Articolo 14
Addendum dell’Azienda Speciale Padova Promex al presente Regolamento
art. 3 – iI conferimento degIi incarichi si estende anche a soggetti non in possesso deIIa nazionaIità itaIiana o comunitaria, neI rispetto deIIa IegisIazione vigente (v. anche DPR 445/2000 art. 3);
art. 8, punto b) – gli incarichi saranno conferiti senza esperimento di procedura comparativa nel caso di collaborazioni svolte da soggetti in località diversa dal territorio italiano, in considerazione della specificità delle competenze richieste;
art. 8, punto d) - gli incarichi saranno conferiti senza esperimento di procedura comparativa nel caso di collaborazioni caratterizzate da un rapporto intuitu personae e nei limiti di € 4.000,00 annui (quale compenso) oltre ad oneri, per collaboratore;
art. 9 - non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione, è possibile conferire un nuovo incarico allo stesso collaboratore nel rispetto dei criteri di rotazione, trasparenza e concorrenza e nei limiti di cui all’art. 8, punto d.