PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
tra
PREFETTURA-U.T.G. DI NAPOLI
e
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI NAPOLI E XXXXXX
In data 5 aprile 2012 presso il Palazzo del Governo di Napoli, la Prefettura – U.T.G. di Napoli (di seguito Prefettura) e la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei (di seguito Soprintendenza) in qualità di Stazione Appaltante per i Lavori, Servizi e forniture previsti nell’allegato progetto (di seguito “Opere”);
premesso che
il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito Mibac) ha elaborato il “Grande Progetto Pompei” recante iniziative finalizzate ad interventi di conoscenza, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio archeologico di Pompei;
la Commissione Europea - Direzione Politica regionale ha dichiarato l’ammissibilità del “Grande Progetto Pompei” presentato dall’Italia, disponendo il finanziamento di 105 milioni di euro al fine di consentire la realizzazione di mirati interventi nell’area;
in data 6.10.2011 è stato sottoscritto un Accordo Istituzionale tra il Ministro per i beni e le Attività Culturali e il Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, nel quale si individua come struttura tecnica per l’attuazione del Progetto la soc. Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) soc. in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
in data 18.10.2011, a seguito di tale Accordo la Direzione Generale alle Antichità e la Soprintendenza (Mibac), il Dipartimento per gli Affari Regionali (Presidenza del Consiglio), il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica e la soc. Invitalia hanno sottoscritto una Convenzione nella quale si definiscono le attività di supporto per la realizzazione del Grande Progetto Pompei, in particolare per quanto concerne le fasi propedeutiche agli appalti di lavori, servizi e forniture; con il fine di coordinare tutte le attività previste presso il Segretariato Generale del Mibac è stato istituito il Gruppo di coordinamento Operativo del quale fanno parte i soggetti sottoscrittori della Convenzione;
in data 20 gennaio 2012 è stata sottoscritta dalle Amministrazioni interessate al “Grande Progetto Pompei” un’intesa interistituzionale, diretta ad assicurare che il piano di interventi previsti nel progetto venga realizzato ponendo in essere tutte le misure idonee a prevenire e contrastare tentativi di infiltrazione della criminalità, anche attraverso una più intensa e costante collaborazione tra i soggetti coinvolti e ad una efficace rete di monitoraggio sugli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché mediante la tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;
per le suddette finalità è stato istituito presso la Prefettura di Napoli – il cui Ufficio Antimafia dal corrente mese di aprile è stato potenziato con un nucleo di appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza - il “Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza del Progetto Pompei”, di seguito Gruppo di lavoro, il quale collabora nella predisposizione dei bandi di gara e dei relativi contratti, in particolare in relazione all’inserimento di clausole e condizioni finalizzate a prevenire tentativi di infiltrazione criminale e monitora le procedure di gara, anche al fine di evitare forme di concorrenza sleale, e la corretta realizzazione degli interventi, a tal fine promuovendo l’attivazione del potere di accesso e l’intervento del Gruppo interforze di cui al decreto del Ministro dell’Interno 14 marzo 2003;
è volontà dei firmatari del presente Protocollo di Legalità (di seguito “Protocollo”) avviare coordinate iniziative per contrastare le ingerenze della criminalità organizzata e garantire la trasparenza delle procedure di gara secondo il modello di verifiche definite dalle Linee Guida predisposte dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere ed approvate dal C.I.P.E. con delibera in data 3 agosto 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.3 del 4 gennaio 2012;
a tal fine riveste una fondamentale importanza il monitoraggio dei flussi finanziari derivanti dagli appalti pubblici previsti nel “Progetto Pompei”;
in ragione di ciò si ritiene opportuno adottare il sistema di monitoraggio definito con il “Progetto CAPACI” basato sul ricorso a conti unici dedicati all’opera e bonifici SEPA on line e descritto dal CIPE con le delibere 27 marzo 2008, n.50, 18 dicembre 2008, n.107 e 26 giugno 2009, n.34;
con riferimento alle predette opere la Soprintendenza riveste la qualifica di Stazione Appaltante;
la Prefettura e la Soprintendenza convengono quanto segue
La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente protocollo;
il presente Protocollo è finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione delle Opere
nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, nonché a prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia anche mediante forme di monitoraggio durante l’esecuzione dei lavori. Dall’entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i richiami all’articolo 1-septies del d.l. 629/1982, convertito dalla legge 726/1982, agli articoli 4 e 5-bis del d.P.R. 490/1994, nonché al regolamento di semplificazione approvato con il d.P.R. 252/1998, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo 159/2011.
CAPO I ART. 1
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI
1. Ai fini del presente Protocollo devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:
a) appaltatore: ciascun soggetto affidatario di ogni gara, per cui la Soprintendenza è Stazione Appaltante, per l’affidamento della progettazione e/o dei lavori di realizzazione delle Opere;
b) subcontraente: l’avente causa dell’Appaltatore con cui quest’ultimo stipula un subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere;
c) terzo subcontraente: l’avente causa del subcontraente con cui quest’ultimo stipula un contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere;
d) subcontratto: qualsiasi contratto di subappalto e subaffidamento in generale, di qualsiasi importo, stipulato dall’Appaltatore o dal subcontraente e relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere.
2. Ai fini del presente protocollo deve intendersi per “filiera delle imprese” il complesso di tutti i soggetti, ad iniziare dalla stazione appaltante, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi incluse quelle di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Vengono considerate in ogni caso incluse nella filiera e quindi soggette a monitoraggio, in ragione della loro vulnerabilità, le forniture di inerti e di materiale da costruzione, gli approvvigionamenti da cava e l’attività di smaltimento dei rifiuti.
3. Ai fini del presente Protocollo, la Soprintendenza, ha il compito di garantire – verso gli organi deputati ai controlli antimafia e verso il citato Gruppo di lavoro – il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che, a qualunque titolo, partecipino all’esecuzione delle Opere, così come previsto nel presente Protocollo.
4. La Soprintendenza si impegna ad inserire nei contratti con gli appaltatori apposita clausola con la quale l’appaltatore assume l’obbligo di fornire alla Soprintendenza stessa i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all’esecuzione delle Opere. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo,
ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria, nonché di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento da parte della Soprintendenza o dell’Appaltatore nei casi indicati nei successivi artt. 2, commi
5 e 7, e nel caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 4, comma 3 del presente Protocollo.
5. L’obbligo di conferimento dei dati, da assolvere con le modalità di cui al successivo art. 7, sussiste relativamente:
a) a tutti i contratti ed i subcontratti conclusi dall’appaltatore autorizzati o approvati dalla Soprintendenza per qualunque importo;
b) ai contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dall’appaltatore per qualunque importo;
c) ai contratti e subcontratti conclusi dai subcontraenti e/o dai terzi subcontraenti ed autorizzati o approvati dalla Soprintendenza per qualunque importo.
L’obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per le prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo di macchinari e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata.
6. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità successivamente indicate.
7. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti.
8. L’obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell’esecuzione dell’opera medesima. Il conferimento deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale.
ART. 2
DISCIPLINA DEI CONTROLLI ANTIMAFIA
1. Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all’art. 4 del D.Lgs. 490/94 e art. 10 del D.P.R. 252/98 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla “filiera delle imprese” nei termini indicati dall’art. 6 del D.L. 187/2010 convertito dalla L.217/2010. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all’approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di €
3.000 a trimestre effettuate da ciascun singolo operatore. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inserite nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori.
2. La Soprintendenza si impegna ad acquisire dalla Prefettura, preventivamente alla stipula di ogni strumento contrattuale previsto nel presente Protocollo e indipendentemente dal
loro importo, le informazioni antimafia sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia e, qualora risultassero, a carico delle ditte, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti.
3. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati accordi contrattuali, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione delle opere, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura della Soprintendenza, mediante attivazione della clausola di cui al comma 5. La Soprintendenza procede all’immediata annotazione dell’estromissione dell’impresa e della perdita del contratto o del subcontratto nell’Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art.7.
4. I termini per il rilascio delle informazioni antimafia ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 03.06.1998, n. 252 sono confermati in 45 giorni dalla richiesta. Decorsi i predetti termini, ovvero, nei casi di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, la Soprintendenza potrà procedere anche in assenza di definizione degli accertamenti sulle imprese, ferme restando le cautele previste dall’articolo 11, c. 2, e 11, c. 3, del D.P.R. 252/1998, nonché gli indirizzi operativi recati dalla direttiva del Ministro dell’Interno in data 23 giugno 2010, concernenti gli accertamenti preliminari di cui all’articolo 12, comma 4, del d.P.R. 252/1998.
5. I contratti e i subcontratti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. La Soprintendenza effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l’approvazione o l’autorizzazione. In detti casi la Soprintendenza comunica senza ritardo alla Prefettura l’applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.
6. Nella richiesta di informazioni, da inoltrarsi al Prefetto ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, devono essere indicati tutti gli elementi previsti dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 252/98.
A tal fine la Soprintendenza trasmette alla Prefettura i seguenti documenti:
a) visura camerale storica, eventualmente integrata dalle ultime variazioni societarie che non fossero state già registrate;
b) certificato della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato con la dicitura antimafia.
7. L’esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura alla Soprintendenza ed è immesso a cura di quest’ultima nell’Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l’eventuale inosservanza è causa di risoluzione del contratto stipulato, salvo i casi di errore scusabile.
ART. 3
INFORMAZIONI ATIPICHE
1. La Soprintendenza si impegna ad effettuare le valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, ai fini dell’eventuale esclusione delle ditte per le quali il Prefetto fornisca gli “elementi di fatto e le altre indicazioni utili alla valutazione … dei requisiti soggettivi”, secondo il disposto dell’art. 1 septies decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.
2. La facoltà di risoluzione del contratto o di revoca di eventuali autorizzazioni al subcontratto, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.P.R. 252/98, ovvero in conseguenza del rilascio di un’informazione supplementare atipica, sarà espressamente contenuta in un’apposita clausola dei contratti stipulati dalla Soprintendenza o dei subcontratti dal medesimo autorizzati.
ART. 4
PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE ED ONERI A CARICO DELLA SOPRINTENDENZA
1. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione delle opere, la Soprintendenza si impegna :
i. ad inserire, nella documentazione di gara, il riferimento al Protocollo, quale documento di gara, normativo e contrattuale, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore;
ii. a predisporre la documentazione di gara nel rispetto dei principi ispiratori del presente Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; in particolare sarà prestata maggiore attenzione alla disciplina in materia di subappalto e di penali, nonché in ordine ai criteri di qualificazione ed alle modalità e i tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
iii. a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive allegate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
a) Clausola n. 1
"La sottoscritta impresa si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Soprintendenza, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)”. Resta fermo l’obbligo di denuncia degli stessi fatti all’X.X.
x) Xxxxxxxx x. 0
"Xx sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei
lavori. Della denuncia sono informate la Soprintendenza e la Prefettura.”
c) Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna all’integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura e la Soprintendenza in data 5 aprile 2012 e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto”.
2. La Soprintendenza si impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1, punto iii), lettere a), b) e c) siano inseriti sia nei contratti stipulati con l’appaltatore, sia nei contratti stipulati da quest’ultimo con gli operatori economici “della filiera” e che la violazione degli obblighi di cui alle predette lettere a) e b), sia espressamente sanzionata ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La Soprintendenza valuta l’inosservanza dei predetti obblighi ai fini della revoca degli affidamenti.
3. La Soprintendenza si impegna altresì a prevedere negli schemi di contratto da porre a base di gara e nei contratti stipulati (e/o eventualmente nel capitolato speciale d’appalto) per la realizzazione delle opere quanto segue:
i. l’obbligo per tutti gli operatori e imprese della filiera dell’appaltatore di assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Soprintendenza con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;
ii. l’obbligo dell’Appaltatore di far rispettare il presente Protocollo ai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quella di cui al precedente comma 1).
iii. l’obbligo per l’appaltatore di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l’accettazione e, quindi, l’efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, alla preventiva acquisizione, da parte della Soprintendenza, delle informazioni antimafia di cui all’art. 10, comma 7, lett. a), b), c) del D.P.R. 252/98, a carico del cessionario, ed a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell’art. 1 septies, del D.L. 629/82, convertito nella L. 726/82 (informazioni atipiche).
Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l’obbligo per l’Appaltatore di inviare tutta la documentazione di cui all’art. 2, comma 6, del presente Protocollo relativa al soggetto cessionario.
iv. l’obbligo per l’appaltatore di procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003, solo previa autorizzazione della Soprintendenza all’ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Soprintendenza stessa, delle informazioni antimafia di cui all’art. 10, comma 7, lett. a), b), c) del D.P.R. 252/98 sull’impresa distaccante.
Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo
coinvolti nell’esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera. Pertanto deve essere previsto l’obbligo per l’appaltatore di inviare tutta la documentazione di cui all’art. 2, comma 6, del presente Protocollo relativa all’impresa distaccante.
4. La Soprintendenza si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
5. L’assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all’Autorità Giudiziaria.
6. La Soprintendenza si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l’immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
7. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 ed in particolare di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38, aggiunta dall’art. 2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
8. L’obbligo di cui al comma 6 viene contrattualmente assunto, nei confronti della Soprintendenza, dall’appaltatore e, nei confronti di questi, dai subcontraenti e dai terzi subcontraenti a qualunque titolo interessati all’esecuzione dei lavori. L’inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dalla Soprintendenza ai fini della revoca degli affidamenti.
ART.5
COMPITI DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA LEGALITA’ E LA SICUREZZA
1. Il Gruppo di lavoro collabora con la Soprintendenza nella predisposizione dei bandi di gara e dei relativi contratti, in particolare in relazione all’inserimento di clausole e condizioni finalizzate a prevenire tentativi di infiltrazione criminale e monitora le procedure di gara anche al fine di evitare forme di concorrenza sleale.
ART. 6
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI
1. L’obbligo di richiesta di informazioni al Prefetto, ai sensi dell’articolo 2, sussiste anche per i contratti ed i subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le
tipologie di prestazioni di seguito elencate:
1 trasporto di materiale a discarica;
2 smaltimento rifiuti;
3 fornitura e/o trasporto terra e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
4 noli a freddo di macchinari
5 fornitura di ferro lavorato;
6 servizi di guardiania di cantiere;
7 servizi di logistica, di supporto, di vitto e alloggiamento del personale;
8 acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
9 fornitura con posa in opera (qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al sub-appalto ai sensi dell’art. 118, c. 11 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163);
10 noli a caldo di macchinari;
11 servizi di autotrasporti.
ART. 7
COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, la Soprintendenza si impegna a costituire e rendere operativa, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, una Banca Dati relativa alle richieste di informazioni antimafia riguardanti le imprese che partecipano a qualunque titolo all’esecuzione delle opere. Il flusso delle informazioni essenziali dovrà alimentare due diversi sezioni, che sono interfacciate in un sistema: a) Anagrafe degli esecutori; b) Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere che contiene il Settimanale di cantiere o subcantiere. Tale infrastruttura informatica è allocata presso la Soprintendenza. Il flusso informativo è riservato al Gruppo di lavoro, al Gruppo interforze della Prefettura. Le informazioni contenute nella Banca dati devono consentire il monitoraggio:
i. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano le opere;
ii. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere, nel rispetto del principio di tracciabilità di cui all’art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e delle modalità di monitoraggio finanziario di cui all’art.10;
iii. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
iv. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati.
2. I dati in questione verranno immessi in apposita sezione della Banca Dati, denominata anche “Anagrafe degli esecutori”. Tale Anagrafe degli esecutori contiene, tra le altre, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 2, comma 7, anche le seguenti informazioni essenziali:
- individuazione anagrafica del soggetto d’impresa o dell’operatore economico;
- tipologia e importo del contratto o subcontratto;
- annotazioni relative a modifiche intervenute nell’assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
- annotazioni relative alla eventuale perdita del contratto o subcontratto e all’applicazione della relativa penale pecuniaria;
- indicazione del conto corrente dedicato.
3. In tutti i contratti e i subcontratti stipulati ai fini della esecuzione delle opere verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
i. mettere a disposizione della Soprintendenza per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
ii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
iii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’art. 46 del D.P.R. 445/2000;
4. L’inosservanza degli obblighi informativi di cui ai commi 2 e 3 verrà considerata quale circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione del contratto o subcontratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell’opera, che dovranno a tale scopo contenere apposita clausola risolutiva espressa. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 verrà messa a disposizione della Soprintendenza, attraverso l`inserimento diretto nella banca dati , per le opportune verifiche da parte della Prefettura, del Gruppo Interforze, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003 e del
d.P.R. 2 agosto 2010, n. 150.
ART. 8
SANZIONI
1. La Soprintendenza applicherà alle imprese appaltatrici una sanzione pecuniaria nel caso di inosservanza dell’obbligo di comunicazione preventiva entro i termini previsti dall’articolo 1, comma 7, del presente protocollo, dei dati relativi alle imprese subcontraenti, di cui al precedente articolo 1, comma 4 (comprese le variazioni degli assetti societari) e dell’art. 118, D.Lgs. n. 163/2006, determinata nella misura fissa del 5% dell’importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni.
La sanzione pecuniaria nei confronti della società o impresa per la quale siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e che a seguito di informazione interdittiva venga estromessa, è prevista nella misura non inferiore al 5% dell’importo del contratto o del subcontratto.
2. La Soprintendenza, con l’adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l’attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell’esecuzione delle opere, si impegna ad inserire in tutti i contratti dalla stessa stipulati apposita clausola con la quale l’Appaltatore assume l’obbligo di fornire alla Soprintendenza gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all’esecuzione delle opere.
3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento da parte della Soprintendenza nei casi indicati dal presente Protocollo.
4. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell’affidamento e dell’autorizzazione al subappalto non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico della Soprintendenza, né a carico dell’appaltatore/subcontraente, fatto salvo il pagamento dell’attività prestata.
5. Le somme discendenti dall’applicazione delle penali andranno affidate in custodia alla Soprintendenza per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e, indi, poste a disposizione della parte interessata, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all’attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell’intervento secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura, sentito il CCASGO.
ART. 9
REGOLARITÀ DEGLI ACCESSI NEI CANTIERI
1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell’applicazione del presente Protocollo viene attuato il “Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere” interessati dai lavori, la cui gestione è di competenza della Soprintendenza ed il cui controllo è assegnato dalla Prefettura alle Forze di Polizia e al Gruppo Interforze.
Il c.d. “Settimanale di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
i. alle opere da realizzare con l’indicazione della ditta (lo stesso Appaltatore in caso di esecuzione diretta, il subcontraente ovvero il terzo subcontraente e di tutti gli operatori e imprese della filiera), dei mezzi dell’appaltatore, del subcontraente, del terzo subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all’interno del cantiere;
ii. al Referente di cantiere che ha l’obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18.00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;
iii. all’appaltatore che ha l’obbligo, tramite il Referente di cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati;
2. Le informazioni acquisite sono utilizzate dalla Prefettura per:
i. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
ii. verificare alla luce del “Settimanale di cantiere” la regolarità degli accessi e delle presenze;
iii. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.
A tal fine la Prefettura (o il Gruppo di lavoro) potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:
a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il Coodinatore del Gruppo Interforze;
b) disporre, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell’opera, presso laboratori indicati dalla Soprintendenza o dall’appaltatore, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dalla Soprintendenza o dall’appaltatore, in base a successivi accordi contrattuali.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai finidell’esecuzione delle opere verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni :
a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all’art.18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante gli ulteriori dati prescritti dall’art.5 della legge 13 agosto 2010, n.136, e che sia in possesso di un documento d’identità in corso di validità;
b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall’art.4 della citata legge 136/2010.
4. In caso di inosservanza degli impegni di cui al comma 3, accertata nell’esercizio dell’attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, la Soprintendenza applicherà all’impresa inadempiente una sanzione pecuniaria determinata nella misura fissa del 5% dell’importo del contratto.
CAPO II ART. 10
MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Le Parti convengono che gli interventi di cui al presente protocollo di legalità, oggetto di bandi di gara pubblicati successivamente alla data di sottoscrizione del presente protocollo, ricadono nell’ambito delle procedure di sperimentazione del monitoraggio finanziario del progetto “C.A.P.A.C.I.” (“Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in Public Contracts”; progetto oggetto di cofinanziamento da parte della Commissione UE), secondo i criteri definiti nella deliberazione del CIPE del 5 maggio 2011, pubblicata sulla
G.U.R.I. il 7 ottobre 2011. A tal fine, la Soprintendenza si impegna ad inserire nei bandi di gara previsioni che obbligano tutti gli operatori e imprese della filiera ad osservare le citate procedure di monitoraggio e le relative sanzioni, nonché ad inserire analoghi obblighi nei contratti stipulati da questi ultimi con gli operatori economici della “filiera”.
ART. 11
TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA
1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell’ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell’opera, le modalità di assunzione della manodopera, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del comma 1, è costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano il rappresentante della locale Direzione Provinciale del Lavoro, nonché rappresentanti delle XX.XX. degli edili sottoscrittrici del presente protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze della Prefettura.
3. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere riguardanti Expo 2015, pubblicata sulla G.U.R.I.
n. 90 del 19 aprile 2011, volte anche ad assicurare la massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri si applicano le prescrizioni di cui al punto 2.3 iii) delle predette linee guida.
4. Il tavolo di cui al comma 2, anche al fine di non compromettere l’osservanza del cronoprogramma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l’impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell’estromissione dell’impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.
ART.12 ALIQUOTA FORFETTARIA
1. Ad esclusione degli interventi per i quali si è già provveduto alla pubblicazione del bando, il quadro economico delle opere deve indicare un’aliquota forfettaria, ragguagliata all’importo complessivo dell’intervento, finalizzata all’attuazione delle misure del presente protocollo volte alla prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché delle eventuali ulteriori che la stazione appaltante si riserva di richiedere sulla base delle indicazioni formulate dal Prefetto.
2. L’aliquota di cui al comma 1 è fissata dalla Soprintendenza sulla base di valutazione che esporrà nella relazione illustrativa al progetto preliminare. L’aliquota deve essere riportata nel bando di gara, non è soggetta a ribasso d’asta e deve includere anche gli oneri per il monitoraggio finanziario di cui all’art.10.
3. Il progetto definitivo dell’opera deve essere corredato da una relazione che riporti l’articolazione delle misure di cui al comma 1 e la relazione generale al progetto deve esporre i criteri con cui è stata effettuata la stima dei relativi costi, fermo restando che variazioni tecniche per l’attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte nel corso di realizzazione delle opere, non potranno essere fonte di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore.
ART. 13
DURATA DEL PROTOCOLLO
1. Il Protocollo di legalità opera dalla data della sua sottoscrizione fino alla conclusione dei lavori previsti nell’ambito del “Progetto Pompei”.
sottoscrivono
Il Prefetto di Napoli Il Soprintendente
(dott. Xxxxxx De Xxxxxxx) (dott.ssa Xxxxxx Xxxxx Cinquantaquattro)
Le XX.XX. (limitatamente agli impegni discendenti dall’art.11 del protocollo) sig. Xxxx Xxxxx, Segretario Generale FILLEA -CGIL Napoli
sig. Xxxxxxxx Xxx Xxxxx, Segretario Generale FILCA-CISL Napoli
sig. Xxxxxx Xxxxxxxx, Segretario Generale FENEAL-UIL Napoli
alla presenza
del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx)
del Ministro per la Coesione Territoriale
(xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx)
del Ministro per i Beni e le Attività Culturali
(xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx)
del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
del Ministro dell’Interno
(dott.ssa XxxxXxxxx Xxxxxxxxxxx)
e
del Presidente del Consiglio dei Ministri
(xxxx. Xxxxx Xxxxx)
Napoli, 5 aprile 2012