Comune di Domus de Maria
Comune di Domus de Xxxxx
Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali
Approvato dal Consiglio Comunale con Delibere C.C. n° 17 del 28/04/2011
Art. 1 Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico, finanziati dalla Legge Regionale 17/05/1999 n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 21, nonché quelli finanziati dalle L.R. 36/89 e 36/78.
2. L’Amministrazione comunale promuove l’attività sportiva riconoscendone l’elevata funzione sociale, educativa e formativa.
3. Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni e ai portatori di handicap, la gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.
Art. 2
Uso e classificazione impianti
1. Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione delle Federazioni CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all’albo Comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L’utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.
2. Gli impianti sportivi di proprietà comunale attualmente sono:
- Cupola geodetica in piazza Is Argiolas;
- Campo da calcio in xxx Xxxxx
- x. 0 campi da tennis in xxx. Xxxx xx xxx
- x.0 xxxxxx Xxxx Xxxx: liberi
- n.1 xxxxxx Xxxxxxx: xxxxxx
- x.0 xxx. Xxxxx: in concessione
- n.2 loc. Tanca S’Isca: in concessione
3. Gli inserimenti di nuovi impianti o di impianti esistenti da classificare avverranno con ulteriore provvedimento deliberativo della Giunta Comunale.
Art. 3 Tipologia gestione
Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell’Amministrazione comunale.
La loro gestione può essere effettuata con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. In particolare per:
a) Gestione diretta
Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall’Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici.
b) Gestione mista
Si definiscono impianti a gestione mista tutti quegli impianti gestiti direttamente dall’Amministrazione Comunale per un tempo non inferiore ad un terzo dell’utilizzo totale, che, per il restante tempo, passano automaticamente in gestione convenzionata con affidamento mediante apposite convenzioni a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all’albo comunale istituito ai sensi dell’art. 10 della L.R. 17/99.
c) Gestione convenzionata
Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all’albo comunale delle Associazioni sportive mediante apposite convenzioni.
La gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica, può avvenire, altresì, tramite concessione a Società di servizi iscritte ad apposito Albo della Camera di Commercio o a Cooperative iscritte all’Albo della Prefettura, individuate mediante una pubblica gara in osservanza, laddove applicabili, delle norme dettate dal D.lgs 157/95 e dagli Artt. 73 lettera c) e 76 del R.D. 827/24.
La scelta della tipologia gestionale diversa da quella diretta è effettuata dalla Giunta comunale.
Art. 4
Quadro delle competenze
In relazione al razionale utilizzo ed all’ottimale gestione degli impianti sportivi:
a) Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:
individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
definisce le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi, le tariffe saranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo, e in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro.
b) La Giunta sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:
individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi.
aggiorna annualmente le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi; le tariffe verranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro.
Individua i criteri per l’assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti.
c) Il responsabile del competente settore dell’Amministrazione Comunale:
provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell’uso degli impianti sportivi;. provvede all’assegnazione in concessione d’uso degli impianti sportivi;
dà attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella legge 5 marzo 1990 n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti” e D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 417 “Regolamento di attuazione della legge
n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza di impianti”;
predispone un piano di sicurezza dell’impianto con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell’art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi”;
esercita ogni altro compito gestionale inerente allo sviluppo del sistema di impianti sportivi del Comune.
Art 5
Pubblicità sulla modalità d’uso degli impianti
Tutto ciò che concerne l’assegnazione, l’eventuale diniego, i tariffari, gli orari d’uso, le manifestazioni e le gare e quant’altro riguarda l’utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni.
Art. 6 Gestione diretta
Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale, le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenerne la concessione in uso, dovranno fare richiesta all'Assessorato comunale allo Sport entro il 30 giugno, in riferimento alla stagione successiva, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché delle manifestazioni collaterali da indire nel corso dell’anno.
Le domande pervenute oltre la scadenza di cui al precedente comma verranno vagliate successivamente alla compilazione del calendario d’utilizzo e accolte in quanto compatibili con esso.
Il responsabile dell’Ufficio Sport, esaminate le domande, in base ai criteri di cui al successivo art. 7, assegna con provvedimento di concessione gli spazi a disposizione nei vari impianti sportivi comunali con indicati i giorni, il monte ore e le fasce orarie di utilizzo per ciascun soggetto.
La richiesta di eventuali variazioni temporanee deve pervenire, di norma, con almeno quindici giorni di anticipo.
I concessionari devono utilizzare gli impianti esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, i concessionari possono consentire l’uso anche parziale degli impianti a terzi.
I concessionari devono provvedere all’individuazione e alla nomina di un proprio responsabile della sicurezza.
Art. 7
Criteri per l’assegnazione ai soggetti utilizzatori
L’amministrazione comunale per l’assegnazione degli spazi negli impianti sportivi terrà conto dei seguenti criteri di priorità elencati nell’ordine:
1. Le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività agonistica di campionati federali e promozionali giovanili, della Federazione provinciale di appartenenza e/o con organizzazione di fasi comunali dei Giochi della Gioventù;
2. Le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività agonistica di campionati federali e gestione di CAS-CONI;
3. Le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività federale non identificata in regolari campionati;
4. Le associazioni, società o gruppi sportivi aderenti ad Enti di promozione sportiva legalmente riconosciuti, operanti nel territorio comunale, con attività agonistica di lega;
5. Le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI , operanti nel territorio, con attività agonistica federale che abbiano in gestione annua un impianto sportivo comunale specifico;
6. Tutte le realtà associative, senza fini di lucro, iscritte all’Albo previsto dall’art. 10 della L.R. 17.5.99 N. 17, non già identificate ai punti 1,2,3, 4 e 5 che perseguano finalità di attività amatoriale, di educazione sportiva, ricreativa, motoria e culturale;
7. Privati o gruppi non costituiti in società.
Nel caso di più richieste di società o gruppi sportivi rientranti nello stesso ordine di priorità sopraelencato la scelta del concessionario è data agli operatori sportivi che, già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell'impianto tenendo prioritariamente conto dei seguenti ulteriori criteri:
numeri degli atleti tesserati; anni di attività del sodalizio;
livello campionati cui partecipa il sodalizio; risultati agonistici ottenuti;
attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare.
Art. 8 Pianificazione attività
Nel caso che più Società Sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l’Amministrazione Comunale, potrà affidare l'impianto a più Società, specificando nel regolamento generale d'uso o nelle specifiche convenzioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra l'Amministrazione e i sodalizi sportivi utilizzatori dello stesso impianto.
Art. 9
Tipologia concessione
Gli impianti possono essere dati in uso per:
a) manifestazioni sportive
b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee
c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre ecc.)
Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale.
Art. 10
Tariffe
Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento della Giunta Comunale di approvazione del tariffario.
Le manifestazioni sportive organizzate dalla scuola, per i propri gruppi sportivi, sono esenti dal pagamento della tariffa d’uso.
Per le manifestazioni sportive di carattere eccezionale, di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta d’immagine e di pubblicità sul Comune, la Giunta Comunale potrà concedere l’uso degli impianti anche gratuitamente.
Art. 11 Riprese televisive
Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota dei diritti, l’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di maggiorare , previo atto della Giunta Comunale, le quote previste nel tariffario. Le riprese o radiotrasmissioni devono essere preventivamente autorizzate.
Art. 12
Mancato accoglimento richieste di uso
L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei Sodalizi sportivi interessati sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti.
Art. 13 Convenzioni
Qualora l'Amministrazione comunale rilasciasse la concessione in gestione la stessa dovrà essere completata da convenzioni le quali dovranno fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale delle stesse.
La durata delle convenzioni sarà deliberata dalla Giunta Comunale e non potrà superare il limite di anni 5. È esclusa la tacita proroga.
Per motivi di pubblica utilità l’Amministrazione Comunale potrà sospendere temporaneamente la validità della convenzione senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario.
All’atto della consegna dell’impianto si procederà alla redazione di apposito verbale in contradditorio, con l’esatta indicazione dello stato dei luoghi e dello stato manutentivo degli impianti.
Al termine della concessione si procederà alla redazione di verbale di riconsegna degli impianti per verificare lo stato degli stessi ed eventualmente, in caso di danni, rivalersi sulla cauzione costituita.
Art. 14
Uso pubblico sociale impianti
Per gli impianti dati in concessione sarà garantito da parte dell’Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in Sardegna, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della legge regionale 17.05.1999 n°17.
Per uso pubblico sociale dell’impianto si intende che sarà garantita da parte dell’Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.
Art. 15
Concessione d’uso
Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dato in concessione, l'uso dello stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.
Il Concessionario dovrà:
Art. 16
Doveri del concessionario
a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
b) non potrà consentire, per nessuno motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione;
c) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
d) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
e) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanili, portatori di handicap, anziani, associazioni del volontariato) che l'Amministrazione comunale potrà indicare;
f) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate.
g) mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali nelle giornate di sabato, domenica e festivi l'impianto per la programmazione di livello cittadino delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti;
h) concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dall'Amministrazione comunale.
i) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.lgs. 626/94)
j) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare dell’impianto.
Art. 17 Manutenzione e gestione ordinaria
Nel caso in cui la gestione degli impianti sia data in concessione a Società o Enti sportivi, la manutenzione ordinaria sarà a carico del concessionario.
Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto all’ effettuazione dei lavori.
Il Concessionario inoltre dovrà presentare all'Amministrazione comunale e per conoscenza alla Commissione comunale allo sport, relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulla attività sportiva svolta.
Art. 18 Risarcimento danni
Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. è a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.
Art. 19 Polizza assicurativa
L'Amministrazione comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta da attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.
Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale competente prima della stipula della convenzione.
In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.
Art. 20
Decadenza e revoca della concessione di gestione
Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all’assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verifichino le condizioni seguenti:
1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;
2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.
Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.
Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo degli impianti.
In caso di rinuncia agli spazi assegnati la società o l'ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopraccitata.
In assenza di comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.
L’Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente, nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell’impianto.
Art. 21
Vigilanza e custodia impianti
La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso.
Qualora l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che l'utente dell'impianto - se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti - ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.
Art. 22 Deposito cauzionale
Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'Amministrazione comunale o all'Ente concessionario gestore responsabile di spesa un deposito cauzionale, anche tramite polizza fideiussoria, a
garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto.
Le scuole sono esentate dal versamento del deposito cauzionale. Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati.
Art. 23
Responsabilità per la custodia di valori o effetti d’uso
L'Amministrazione Comunale o l'Ente concessionario gerente gli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.
Art. 24
Vigilanza durante le manifestazioni
Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.
Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.
Art. 25 Rilascio copie
Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e Associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 241/90.
Art. 26
Disposizioni finali
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l’Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Comunale allo sport, attenendosi alle disposizione di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso, dandone comunicazione agli organismi interessati.