Contratto di Assicurazione mista a premio unico con rivalutazione annua del capitale
Contratto di Assicurazione mista a premio unico con rivalutazione annua del capitale
e prestazione addizionale per il caso morte
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
▪ Scheda Sintetica
▪ Nota Informativa
▪ Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione Separata
▪ Glossario
▪ Modulo di proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.
Mod. EM004 - Edizione aggiornata al 31/05/2013
SCHEDA SINTETICA
La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.
1. Informazioni generali
1.a) Compagnia
Cattolica Previdenza S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni.
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia
Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2012 ammonta a 34 milioni di Euro (capitale sociale: 14 milioni di Euro; totale delle riserve patrimoniali: 25 milioni di Euro).
L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2012 risulta pari al 127%.
1.c) Denominazione del contratto
Cattolica Previdenza PerInvestimento Scelta Sicura.
1.d) Tipologia del contratto
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.
1.e) Durata
Il presente contratto ha una durata pari a 7 anni.
È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.
1.f) Pagamento dei premi
A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente si obbliga a corrispondere un premio unico il cui ammontare è fissato all’atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
L’ammontare minimo del premio unico è di 10.000,00 Euro; il premio versato non potrà essere superiore a 100.000,00 Euro.
In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati dallo stesso Contraente non potrà essere superiore a 1.000.000,00 Euro.
Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 3.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "GESTIONE PREVIDENZA PIÙ", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.
2. Caratteristiche del contratto
Il contratto è una polizza assicurativa sulla vita in cui le prestazioni si incrementano in base al rendimento di una gestione interna separata.
Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione E della Nota Informativa.
La Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
Prestazioni in caso di vita dell’Assicurato | |
Capitale | In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente. |
Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato | |
Definizione | Descrizione della prestazione |
Capitale | In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente. |
Opzioni contrattuali | |
Definizione | Descrizione della prestazione |
Opzione da capitale in rendita vitalizia | La conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a che l’Assicurato è in vita. |
Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia | La conversione del capitale a scadenza in una rendita pagabile in modo certo fino all’85° anno di età dell’Assicurato, e s uccessivamente fino a che l’Assicurato è in vita. |
Opzione da capitale in rendita reversibile | La conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita. |
Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito del 2,25%, riconosciuto esclusivamente alla scadenza contrattuale; in base a tale tasso annuo composto, la misura di rivalutazione utilizzata per la determinazione del capitale rivalutato minimo a scadenza sarà pari al 16,85%, che verrà applicato al premio versato al netto dei costi di acquisizione ed amministrazione.
Il contratto prevede inoltre un tasso annuo di rendimento minimo garantito dello 0,00% al verificarsi dei seguenti eventi:
• Riscatto anticipato del contratto per motivi “elencati e certificabili” (di cui all’Art. 14.1.1 delle Condizioni di Assicurazione);
• Decesso dell’Assicurato.
Per tali casi, la Compagnia comunque garantisce almeno il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.
Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Artt. 11 e 12 delle Condizioni di Assicurazione.
4. Costi
La Compagnia, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.
Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.
Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5°anno.
Gestione separata “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ”
Ipotesi adottate
Premio unico: Euro 15.000,00 Età dell'Assicurato:45 anni
Ipotesi di riscatto: riscatto effettuato per motivi “elencati e certificabili” Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%
L’indicatore non risulta funzione del sesso dell’Assicurato.
Durata: 7 anni
Anno | CPMA |
5 | 1,60% |
7 | 1,48% |
Ipotesi adottate
Premio unico: Euro 15.000,00 Età dell'Assicurato:45 anni
Ipotesi di riscatto: riscatto effettuato per motivi diversi da quelli “elencati e certificabili” Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%
L’indicatore non risulta funzione del sesso dell’Assicurato.
Durata: 7 anni
Anno | CPMA |
5 | 3,87% |
7 | 1,48% |
5. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento della gestione separata
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati.
Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Anno | Rendimento realizzato dalla gestione separata | Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati nell’anno successivo a quello di riferimento (*) | Rendimento medio dei titoli di Stato | Inflazione |
0000 | x.x. (**) | x.x. (**) | 4,46% | 3,23% |
2009 | 4,10% | 2,60% | 3,54% | 0,75% |
2010 | 3,99% | 2,49% | 3,35% | 1,55% |
2011 | 4,34% | 2,84% | 4,89% | 2,73% |
2012 | 4,59% | 3,09% | 4,64% | 2,97% |
(*) Rendimento annuo riconosciuto alle polizze con ricorrenza aprile ottenuto applicando l'aliquota di ritenzione sul rendimento maggiore prevista dal contratto.
(**) Poiché la Gestione Interna Separata è stata costituita l'01/01/2009 viene rappresentato il solo rendimento disponibile.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6. Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.
Cattolica Previdenza S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.
Il Rappresentante Legale
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE E PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA
1. Informazioni generali
a) Cattolica Previdenza S.p.A. – società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all’Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 03669740965;
b) Sede Legale e amministrativa: Largo Xxxxx Xxxxxxxx n. 1 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx;
c) Telefono: +39.02.2773.1 – fax x00.00.0000.000; sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx;
d) Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni: provvedimento ISVAP del 2 marzo 2004 (pubblicazione G.U. Serie Generale n. 57 del 9 marzo 2004);
e) Albo Imprese presso IVASS n. 1.00146.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il presente contratto ha una durata pari a 7 anni.
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni assicurative:
– la corresponsione di un capitale in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto. Si rinvia all'Art. 11 I) delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio;
– la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale. Si rinvia all'Art.
11 II) delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio.
Avvertenza: sono previsti periodi di sospensione o limitazioni alla copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi e dell’eventuale premio relativo ai rischi demografici.
La rivalutazione della prestazione, determinata come indicato al punto 5, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente consolidata.
Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito del 2,25%, riconosciuto esclusivamente alla scadenza contrattuale; in base a tale tasso annuo composto, la misura di rivalutazione utilizzata per la determinazione del capitale rivalutato minimo a scadenza sarà pari al 16,85%, che verrà applicato al premio versato al netto dei costi di acquisizione ed amministrazione.
Il contratto prevede inoltre un tasso annuo di rendimento minimo garantito dello 0,00% al verificarsi dei seguenti eventi:
• Riscatto anticipato del contratto per motivi “elencati e certificabili” (di cui all’Art. 14.1.1 delle Condizioni di Assicurazione);
• Decesso dell’Assicurato.
Per tali casi, la Compagnia comunque garantisce almeno il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.
Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.
3. Requisiti soggettivi
L’età assicurativa dell’Assicurato, al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, non può essere inferiore a 18 anni né superiore a 78 anni e, alla scadenza contrattuale, non può essere superiore a 85 anni.
4. Premi
Il contratto prevede il versamento di un premio unico.
Il premio unico è determinato in relazione alle garanzie prestate ed al loro ammontare. Il pagamento del premio unico iniziale può essere effettuato tramite:
– bonifico bancario (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia al momento della stipula del contratto ovvero sul conto della Compagnia (modalità prevista esclusivamente per i broker);
– bonifico postale, postagiro, bollettino postale (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia stessa al momento della stipula del contratto;
– assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato a:“Ragione sociale Agente, in qualità di Agente di Cattolica Previdenza S.p.A.” ovvero intestato alla Compagnia (modalità prevista esclusivamente per i broker).
Si rinvia all'Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio.
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale denominata “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ”, separata dalle altre attività della Compagnia. Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione il rendimento medio, come determinato al punto 10 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata.
Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito del 2,25%, riconosciuto esclusivamente alla scadenza contrattuale; in base a tale tasso annuo composto, la misura di rivalutazione utilizzata per la determinazione del capitale rivalutato minimo a scadenza sarà pari al 16,85%, che verrà applicato al premio versato al netto dei costi di acquisizione ed amministrazione.
Il contratto prevede inoltre un tasso annuo di rendimento minimo garantito dello 0,00% al verificarsi dei seguenti eventi:
• Riscatto anticipato del contratto per motivi “elencati e certificabili” (di cui all’Art. 14.1.1 delle Condizioni di Assicurazione);
• Decesso dell’Assicurato.
Per tali casi, la Compagnia comunque garantisce almeno il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.
Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.
Si rinvia all'Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio sulla rivalutazione annuale del capitale e al Regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Per l’illustrazione degli effetti della rivalutazione si rinvia alla sezione E della presente Nota informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.
La Compagnia consegna al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
6. Costi
6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
6.1.1 Costi gravanti sul premio
I costi di acquisizione ed amministrazione relativi al premio unico iniziale vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dall’importo del premio versato e sono rappresentati nella successiva Tabella A.
I costi sono correlati all’effettivo ammontare del premio.
Tabella A
Premio versato | Costo fisso | Costi percentuali gravanti sul premio al netto del costo fisso |
Fino a 30.000,00 Euro | 70,00 Euro | 1,50% |
Da 30.000,01 Euro a 60.000,00 Euro | 60,00 Euro | 1,25% |
Oltre 60.000,00 Euro | 50,00 Euro | 1,00% |
Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato che dovrà rivolgersi al proprio medico di fiducia per tali accertamenti e visite.
6.1.2 Costi per riscatto
Non vengono applicati costi espliciti in caso di riscatto.
In caso di riscatto effettuato per motivi diversi da quelli “elencati e certificabili” di cui all’Art. 14.1.1. delle Condizioni di Assicurazione il valore di riscatto non terrà conto della rivalutazione acquisita annualmente con il rendimento realizzato dalla gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ”.
6.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili
Si sottrae annualmente dal tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” un’aliquota variabile in relazione agli anni trascorsi dalla data di conclusione del contratto e rappresentata nella seguente tabella.
Tabella B
Anno di durata contrattuale | Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione |
1°anno | 1,50% |
2°anno | 1,40% |
3°anno | 1,30% |
Trascorsi 3 anni | 1,20% |
La Compagnia preleva dei costi direttamente dai proventi della Gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” per bolli e per la revisione annuale da parte della Società di revisione.
* * *
Nella Tabella di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto:
27,38%
Provvigioni percepite in media dagli Intermediari (quota parte dei costi in percentuale)
7. Regime fiscale
Imposta sui premi
I premi del presente contratto sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.
Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi
È prevista la non detraibilità e la non deducibilità dei premi relativi al presente contratto se non per il seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge (attualmente, una percentuale di detraibilità del 19% per un massimo di versamento annuo di 1.291,14 Euro).
Tassazione delle somme assicurate
Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato.
In tutti gli altri casi, le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione:
– prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 convertito in Legge n. 148 del 14/09/2011. Attualmente il rendimento finanziario conseguito durante la fase di accumulo viene assoggettato, al momento dell’erogazione della prestazione, ad imposta sostitutiva dell’IRPEF del 20%. L’imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.
– prestazione erogata in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 convertito in Legge n. 148 del 14/09/2011. Attualmente, sui rendimenti finanziari conseguiti nella fase di accumulo, viene applicata, al momento dell’opzione, un'imposta sostitutiva dell’IRPEF del 20%. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo.
In ogni caso, la tassazione al 20% viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all’art. 31 del D.P.R. 600/73 e le obbligazioni emesse da Stati “white list”.
L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva.
Nello specifico, i redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva sono assunti al netto del 37,5% dei proventi riferibili a titoli di Stato. Tali proventi sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del contratto
Si rinvia all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.
9. Riscatto e riduzione
9.1 L’esercizio del diritto di riscatto
Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.
Si rinvia all’Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione del valore di riscatto. L’ufficio della Compagnia cui rivolgersi per ottenere informazioni su detti valori è:
Cattolica Previdenza S.p.A. – Servizio Amico/Ufficio Gestione Canali Proprietari Largo Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx
tel. 000 000 000 – fax 000 0 000 000
xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando una richiesta a Cattolica Previdenza - Servizio Amico/Ufficio Gestione Canali Proprietari con le modalità sopra specificate.
La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.
Non è prevista la possibilità per il Contraente di esercitare il riscatto parziale.
Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E per l’illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto. Si precisa che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.
Il presente contratto non prevede alcun valore di riduzione.
10. Revoca della proposta
Prima della data di conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Cattolica Previdenza S.p.A. – Servizio Amico/Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Italia.
La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati.
La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.
11. Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto.
Il recesso si esercita mediante l’invio di fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Cattolica Previdenza S.p.A. – Servizio Amico/Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Italia.
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati.
A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.
12. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni, dei rimborsi e termini di prescrizione
Per la liquidazione delle prestazioni assicurate del contratto, il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare, per ogni ipotesi di liquidazione prevista, la documentazione indicata all’Art. 16 delle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari.
Nel caso in cui non venga fornita la completa documentazione, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.
I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.
13. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
14. Lingua
Il contratto, ogni documento al medesimo allegato e le comunicazioni in corso di contratto vengono redatti in lingua italiana salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.
15. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
Cattolica Previdenza S.p.A. – Servizio Reclami
c/o Cattolica Assicurazioni – Soc. Coop. – Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
Fax 00 0000000 – E-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, telefono 00-000000, telefax 06-42133745 o 06-42133353, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx.
Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
16. Norme a favore del Contraente
Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
Limitazioni di azioni esecutive o cautelari
Ai sensi dell’art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Diritto proprio del Beneficiario
Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia.
17. Informativa in corso di contratto
La Compagnia è tenuta a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa con l’indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.
18. Conflitto di interessi
Il presente contratto è un prodotto di Cattolica Previdenza S.p.A., società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e controllata da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa.
La Compagnia potrebbe effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.
La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.
La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.
Si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle eventuali utilità ricevute e retrocesse agli assicurati.
19. Gestione separata
L'ultimo prospetto della composizione della gestione separata “GESTIONE PREVIDENZA PIU’” ed il relativo rendiconto sono pubblicati sul sito internet della Compagnia.
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti ed età dell’Assicurato.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN EURO IN BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
– Tasso di rendimento minimo garantito a scadenza: 2,25% annuo
– Tasso di rendimento finanziario della gestione separata: 0,00% annuo
– Età dell’Assicurato: 40 anni
– Durata: 7 anni
– Sesso dell’Assicurato: maschile/femminile
– Premio unico versato: 10.000,00 Euro
– Xxxxx xxxxxxxx sul premio: 2,19% del premio versato
– L’Assicurato ha sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute
Xxxx trascorsi | Capitale garantito a scadenza | Capitale rivalutato in base ai rendimenti della gestione separata | Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell’anno | Valore di riscatto alla fine dell’anno (per motivi “elencati e certificabili” (1)) | Valore di riscatto alla fine dell’anno (per motivi diversi da quelli “elencati e certificabili”) |
1 | - | 9.781,05 | 13.693,47 | 10.000,00 | 10.000,00 |
2 | - | 9.781,05 | 13.693,47 | 10.000,00 | 10.000,00 |
3 | - | 9.781,05 | 13.693,47 | 10.000,00 | 10.000,00 |
4 | - | 9.781,05 | 13.693,47 | 10.000,00 | 10.000,00 |
5 | - | 9.781,05 | 13.693,47 | 10.000,00 | 10.000,00 |
6 | - | 9.781,05 | 13.693,47 | 10.000,00 | 10.000,00 |
7 | 11.429,54 | 11.429,54 | 16.001,35 | 11.429,54 | 11.429,54 |
(1) L’importo del valore di riscatto riportato nella colonna è riservato a richieste di riscatto per motivi “elencati e certificabili” di cui all’Art. 14.1.1 delle Condizioni di Assicurazione.
Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo 1 anno.
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
– Tasso di rendimento finanziario della gestione separata: 4,00%
– Prelievo sul rendimento finanziario (sottratto dal tasso di rendimento finanziario): 1,50% durante il 1° anno, 1,40% durante il 2°anno, 1,30% durante il 3°anno, 1,20% trascorsi 3 anni
– Tasso di rendimento retrocesso (misura di rivalutazione): 2,50% durante il 1° anno, 2,60% durante il 2° anno, 2,70% durante il 3°anno, 2,80% trascorsi 3 anni
– Età dell’Assicurato: 40 anni
– Durata: 7 anni
– Sesso dell’Assicurato: maschile/femminile
– Premio unico versato: 10.000,00 Euro
– Xxxxx xxxxxxxx sul premio: 2,19% del premio versato
– L’Assicurato ha sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute
Xxxx trascorsi | Capitale garantito a scadenza | Capitale rivalutato in base ai rendimenti della gestione separata | Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell’anno | Valore di riscatto alla fine dell’anno (per motivi “elencati e certificabili” (1)) | Valore di riscatto alla fine dell’anno (per motivi diversi da quelli “elencati e certificabili”) |
1 | - | 10.025,58 | 14.035,81 | 10.025,58 | 10.000,00 |
2 | - | 10.286,25 | 14.400,75 | 10.286,25 | 10.000,00 |
3 | - | 10.563,98 | 14.789,57 | 10.563,98 | 10.000,00 |
4 | - | 10.859,77 | 15.203,68 | 10.859,77 | 10.000,00 |
5 | - | 11.163,84 | 15.629,38 | 11.163,84 | 10.000,00 |
6 | - | 11.476,43 | 16.067,00 | 11.476,43 | 10.000,00 |
7 | 11.797,77 | 11.797,77 | 16.516,88 | 11.797,77 | 11.797,77 |
(1) L’importo del valore di riscatto riportato nella colonna è riservato a richieste di riscatto per motivi “elencati e certificabili” di cui all’Art. 14.1.1 delle Condizioni di Assicurazione.
Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
Cattolica Previdenza S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE E PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE
Art. 1 – Oggetto.
A fronte del versamento di un premio unico fissato nel suo ammontare al momento della conclusione del contratto in base a quanto previsto all’Art. 8, il presente contratto garantisce, in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, la corresponsione ai Beneficiari vita designati di un capitale calcolato in base a quanto previsto dal successivo Art. 11 I); in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari in caso di decesso designati un capitale calcolato in base a quanto previsto dall’Art. 11 II).
In caso di vita dell’Assicurato, la Compagnia corrisponderà al Contraente che eserciti il diritto di riscatto regolato all’Art. 14 un capitale determinato secondo le modalità ivi definite.
Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 7, senza limiti territoriali e senza tenere conto dell’eventuale cambiamento di professione dell’Assicurato, fatti salvi gli effetti sul contratto previsti dall’art. 1926 cod. civ. in ordine alle circostanze che possano aggravare il rischio o comportarne la sua esclusione.
Art. 2 – Modalità di perfezionamento del contratto.
Il contratto si ritiene concluso e le garanzie hanno effetto entro i termini sotto indicati:
• l’ultimo giorno lavorativo del mese in cui è avvenuta la sottoscrizione del contratto, se tra la data di sottoscrizione e l’ultimo giorno lavorativo del mese intercorrono almeno cinque giorni lavorativi;
• l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è avvenuta la sottoscrizione del contratto, se tra la data di sottoscrizione e l’ultimo giorno lavorativo del mese non intercorrono almeno cinque giorni lavorativi.
Il contratto produce effetti dalle date suddette a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto.
Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della proposta la Compagnia farà pervenire al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell’emissione della polizza (Lettera conferma polizza). Nel caso di mancato ricevimento della comunicazione nel termine anzidetto, ferma l'efficacia del contratto, il Contraente potrà richiedere informazioni a Cattolica Previdenza – Servizio Amico/Ufficio Gestione Canali Proprietari, numero verde 800.523.523, oppure scrivendo al seguente indirizzo: Cattolica Previdenza S.p.A. – Servizio Amico/Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, fax 0000000000, e-mail xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà, nel primo caso, agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo, il premio da questi corrisposto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.
Art. 3 – Revoca della proposta.
Prima della data di conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Cattolica Previdenza S.p.A. – Servizio Amico/Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Italia.
La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati.
La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.
Art. 4 – Diritto di recesso del Contraente.
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto.
Il recesso si esercita mediante l’invio di fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Cattolica Previdenza S.p.A. – Servizio Amico/Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Italia.
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati.
A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.
Art. 5 – Dichiarazione sul proprio stato di salute.
Contestualmente alla proposta di assicurazione, l’Assicurato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul proprio stato di salute.
Nel caso di mancata sottoscrizione di tale dichiarazione, il contratto verrà comunque concluso ma il capitale in caso di decesso, calcolato come indicato al successivo Art. 11 II), sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all’ultima fascia di età previsti dalla Tabella C di cui all’Art. 11 II), indipendentemente dall’età dell’Assicurato.
Art. 6 – Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato.
Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
– di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
– di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
– di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
– di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.
Art. 7 – Rischio morte.
A) ESCLUSIONI
È escluso dalla garanzia solo il decesso causato da:
– dolo del Contraente o del Beneficiario;
– partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
– partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero;
– incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
– suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo;
– abuso di alcool e droghe.
In tutti i casi sopra esposti verrà corrisposto solamente un importo pari al capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) PERIODO DI CARENZA - CONDIZIONI
Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, il capitale assicurato, così come previsto all’Art. 11 II), non verrà corrisposto. In tal caso verrà corrisposto solamente un importo pari al capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato così come stabilito dall’Art. 11 II), qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi,
dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto A) – l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
L’Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte di un medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato.
È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l’Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente un importo pari al capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi dopo 5 anni dalla conclusione del contratto per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato all’Art. 11 II), senza la limitazione sopra indicata.
Art. 8 – Modalità di versamento del premio.
Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo non inferiore a 10.000,00 Euro; il premio versato non potrà essere superiore a 100.000,00 Euro.
Il versamento determina l’acquisizione di un capitale calcolato in funzione dell’importo versato.
In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati dallo stesso Contraente non potrà essere superiore a 1.000.000,00 Euro.
Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 3.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "GESTIONE PREVIDENZA PIU’", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattatati parzialmente.
Il pagamento del premio unico iniziale può essere effettuato tramite:
– bonifico bancario (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia al momento della stipula del contratto ovvero sul conto della Compagnia (modalità prevista esclusivamente per i broker);
– bonifico postale, postagiro, bollettino postale (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia stessa al momento della stipula del contratto;
– assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato a:“Ragione sociale Agente, in qualità di Agente di Cattolica Previdenza S.p.A.” ovvero intestato alla Compagnia (modalità prevista esclusivamente per i broker).
Art. 9 – Costi.
a) Xxxxx gravanti direttamente sul Contraente
I) Costi gravanti sul premio
I costi di acquisizione ed amministrazione relativi al premio unico iniziale vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dall’importo del premio versato e sono rappresentati nella successiva Tabella A.
I costi sono correlati all’effettivo ammontare del premio.
Tabella A
Premio versato | Costo fisso | Costi percentuali gravanti sul premio al netto del costo fisso |
Fino a 30.000,00 Euro | 70,00 Euro | 1,50% |
Da 30.000,01 Euro a 60.000,00 Euro | 60,00 Euro | 1,25% |
Oltre 60.000,00 Euro | 50,00 Euro | 1,00% |
Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato che dovrà rivolgersi al proprio medico di fiducia per tali accertamenti e visite.
II) Costi per riscatto
Non vengono applicati costi espliciti in caso di riscatto.
In caso di riscatto effettuato per motivi diversi da quelli “elencati e certificabili” di cui al successivo Art. 14.1.1., il valore di riscatto non terrà conto della rivalutazione acquisita annualmente con il rendimento realizzato dalla gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIU’”.
b) Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili
Si sottrae annualmente dal tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIU’” un’aliquota variabile in relazione agli anni trascorsi dalla data di conclusione del contratto e rappresentata nella seguente tabella.
Tabella B
Anno di durata contrattuale | Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione |
1°anno | 1,50% |
2°anno | 1,40% |
3°anno | 1,30% |
Trascorsi 3 anni | 1,20% |
La Compagnia preleva dei costi direttamente dai proventi della Gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” per bolli e per la revisione annuale da parte della Società di revisione.
Art. 10 – Requisiti soggettivi – Durata del contratto.
Il presente contratto ha una durata pari a 7 anni.
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso di cui all’Art. 4 e il diritto di riscatto di cui all’Art. 14.
L’età assicurativa dell’Assicurato, al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, non può essere inferiore a 18 anni né superiore a 78 anni e, alla scadenza contrattuale, non può essere superiore a 85 anni.
Art. 11 – Prestazioni assicurative.
Il presente contratto garantisce:
I) alla scadenza del contratto, in caso di vita dell’Assicurato, la corresponsione di un capitale pari al maggiore tra:
– il premio versato al netto dei costi di acquisizione e amministrazione, rivalutato annualmente secondo le modalità indicate all'Art. 12;
– il premio versato al netto dei costi di acquisizione e amministrazione, capitalizzato in regime composto al tasso annuo del 2,25% per l’intera durata contrattuale.
II) in caso di decesso dell’Assicurato, la corresponsione di un capitale pari al maggiore tra:
– il premio versato;
– un capitale costituito dalla somma dei due seguenti importi:
a) capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso, secondo le modalità riportate al successivo Art. 12;
b) importo addizionale ottenuto moltiplicando il capitale rivalutato all’ultima ricorrenza annuale (nel primo anno di efficacia del contratto assicurativo, moltiplicando il premio versato al netto dei costi di acquisizione ed
c) amministrazione) per una percentuale riportata qui di seguito nella Tabella C, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso, considerando l’ultima fascia per il caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute come specificato all’Art. 5. L’importo addizionale non può comunque superare il capitale massimo addizionale per il caso di morte come riportato nella Tabella C. Per la determinazione di tale importo addizionale, valgono le eccezioni relative al periodo di carenza di cui all’Art. 7.
Tabella C
Età dell’Assicurato al momento del decesso | Fattore di moltiplicazione addizionale | Capitale massimo addizionale per il caso di morte (in Euro) |
Fino a 39 anni | 70,00% | 50.000,00 |
Da 40 a 49 anni | 40,00% | 30.000,00 |
Da 50 a 59 anni | 15,00% | 10.000,00 |
Da 60 a 69 anni | 3,00% | 5.000,00 |
Da 70 anni e oltre (*) | 0,50% | 3.000,00 |
(*) e per i casi di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute.
Le prestazioni previste dal contratto sono garantite dalla Compagnia.
Art. 12 – Rivalutazione annuale del capitale.
Il premio versato al netto dei costi di cui all’Art. 9 a) I) viene annualmente rivalutato in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIU’” nella misura e con le modalità di seguito indicate.
A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ”, che forma parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione, attività di importo non inferiore alle Riserve Matematiche relative all’insieme dei contratti appartenenti alla suddetta gestione.
Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione il rendimento medio, come determinato al punto 10 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata.
Misura di rivalutazione
La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al tasso di rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIU’” diminuito di un’aliquota variabile in relazione agli anni trascorsi dalla data di conclusione del contratto e rappresentata nella seguente tabella.
Anno di durata contrattuale | Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione |
1°anno | 1,50% |
2°anno | 1,40% |
3°anno | 1,30% |
Trascorsi 3 anni | 1,20% |
Tale misura annua di rivalutazione non potrà comunque risultare negativa.
Determinazione del Capitale Rivalutato
Il capitale rivalutato si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente la misura di rivalutazione calcolata come indicato in precedenza.
La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall’ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto o di decesso. La rivalutazione della prestazione, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente consolidata.
Tasso annuo di rendimento minimo garantito:
Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito del 2,25%, riconosciuto esclusivamente alla scadenza contrattuale; in base a tale tasso annuo composto, la misura di rivalutazione utilizzata per la determinazione del capitale rivalutato minimo a scadenza sarà pari al 16,85%, che verrà applicato al premio versato al netto dei costi di acquisizione ed amministrazione.
Il contratto prevede inoltre un tasso annuo di rendimento minimo garantito dello 0,00% al verificarsi dei seguenti eventi:
• Riscatto anticipato del contratto per motivi “elencati e certificabili” (di cui al successivo Art. 14.1.1);
• Decesso dell’Assicurato.
Per tali casi, la Compagnia comunque garantisce almeno il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.
Art. 13 – Conflitto di interessi.
Il presente contratto è un prodotto di Cattolica Previdenza S.p.A., società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e controllata da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa.
La Compagnia potrebbe effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.
La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.
La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.
Si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle eventuali utilità ricevute e retrocesse agli assicurati.
Art. 14 – Diritto di riscatto.
Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.
Prima di effettuare l’operazione di riscatto, il Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell’operazione all'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto o a Cattolica Previdenza - Servizio Amico/Ufficio Gestione Canali Proprietari, numero verde 800.523.523, oppure scrivendo al seguente indirizzo:
Cattolica Previdenza S.p.A. – Servizio Amico/Ufficio Gestione Canali Proprietari Largo Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx
fax 0000000000
xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando una richiesta all'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto o alla Compagnia con le modalità sopra specificate.
Non è prevista la possibilità per il Contraente di esercitare il riscatto parziale.
Art. 14.1 Riscatto per motivi “elencati e certificabili”.
In caso di richiesta di riscatto per motivi “elencati e certificabili” di cui al successivo Art. 14.1.1, il valore di riscatto totale sarà pari al capitale rivalutato fino alla data della richiesta di riscatto sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto, secondo le modalità riportate al precedente Art. 12.
Tale valore non potrà comunque essere inferiore al premio versato.
Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E della Nota Informativa per l’illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto.
I valori puntuali saranno invece contenuti nel Progetto personalizzato.
Art. 14.1.1 Motivi “elencati e certificabili” a fronte di richiesta di riscatto anticipato.
L’elenco dei motivi per i quali è ammesso il riscatto secondo le modalità esposte al precedente Art. 14.1 sono i seguenti:
a) Gravissime situazioni relative al Contraente, al coniuge o ai figli dello stesso per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (vedasi nota esplicativa *);
b) Invalidità Totale Permanente del Contraente (vedasi nota esplicativa **);
c) Acquisto della prima casa per il Contraente;
d) Nel caso di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato cessazione dell’attività lavorativa ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria.
(*) Al riguardo, ferma restando l’esigenza di un’attestazione da parte della competente struttura pubblica circa l’esigenza delle terapie o degli interventi, le terapie o gli interventi stessi devono assumere carattere di rilievo per importanza e delicatezza dal punto di vista medico ed economico. Quindi il Contraente deve corredare la domanda della documentazione (preventivo di spesa, certificazioni mediche, ecc.) idonea a valutare l’eccezionalità della terapia o dell’intervento (invece, non è richiesto che si dimostri l’impossibilità di fruire del servizio sanitario gratuito).
(**) Si intende colpito da Invalidità Totale Permanente colui che a seguito di infortunio o di malattia abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti e purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 66%.
Specifica documentazione richiesta in caso di riscatto per motivi “elencati e certificabili” è riportata al successivo Art. 15.
Art. 14.2 Riscatto per motivi diversi da quelli “elencati e certificabili”.
In caso di richiesta di riscatto per motivi diversi da quelli elencati al precedente Art. 14.1.1. il valore di riscatto totale sarà pari al premio versato.
Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E della Nota Informativa per l’illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto.
I valori puntuali saranno invece contenuti nel Progetto personalizzato.
Art. 15 – Opzioni del contratto.
Il Contraente può chiedere che il capitale previsto a scadenza sia convertito in una delle prestazioni descritte in seguito.
La scelta delle opzioni è consentita a condizione che l’età assicurativa dell’Assicurato alla data della conversione sia compresa tra 55 e 85 anni. Tali limiti valgono anche per la testa reversionaria nel caso della rendita vitalizia reversibile, con l’ulteriore specifica che se tale sopravvivente è più giovane dell’Assicurato la loro differenza di età non può essere superiore a 10 anni.
Ciascuna delle suddette tipologie di rendita può essere erogata, a scelta del Contraente, in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili posticipate purché l’importo della rata iniziale sia almeno pari a 500,00 Euro.
L’importo della rendita verrà determinato al momento della richiesta dell’opzione sulla base dell’età assicurativa dell’Assicurato, alle condizioni e ai tassi di opzione in vigore all’epoca della conversione.
Nel caso di scelta della rendita vitalizia reversibile l’importo della stessa verrà determinato sulla base dell’età assicurativa dell’Assicurato e della testa reversionaria, alle condizioni e ai tassi di opzione in vigore all’epoca della conversione.
Si precisa che la rendita non è riscattabile durante il periodo della sua erogazione.
Se scelta la rendita differita vitalizia, il contratto si riterrà estinto al decesso dell’Assicurato. Se scelta la rendita vitalizia reversibile, il contratto si riterrà estinto:
– al decesso dell’Assicurato se è già deceduta la testa reversionaria;
– al decesso della testa reversionaria se è già deceduto l’Assicurato.
Se scelta la rendita differita certa e poi vitalizia, il contratto si riterrà estinto:
– al decesso dell’Assicurato se si verifica dopo il suo 85°anno di età;
– al termine del periodo di erogazione certa della rendita se è già deceduto l’Assicurato. Di seguito sono descritte le opzioni esercitabili:
1. Rendita differita vitalizia: la Compagnia corrisponderà all’Assicurato una rendita finché egli sarà in vita. La rendita
iniziale di opzione si ottiene dividendo il capitale a scadenza, al netto degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente, per il relativo coefficiente di conversione in vigore all’epoca della conversione.
2. Rendita vitalizia reversibile: la Compagnia corrisponderà all’Assicurato una rendita finché egli sarà in vita; successivamente la riverserà, nella misura del 50%, 75% o 100%, a favore della testa reversionaria (designata all’epoca di scelta di questa opzione) e fintanto che quest’ultima resterà in vita. La rendita iniziale di opzione si ottiene dividendo il capitale a scadenza, al netto degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente, per il coefficiente di conversione in vigore all’epoca della conversione e che la Compagnia si impegna a comunicare al Contraente che ne facesse richiesta, personalizzato in funzione dell’età dell’Assicurato e dell’età del sopravvivente designato.
3. Rendita differita certa e poi vitalizia: la Compagnia corrisponderà una rendita certa fino all’ottantacinquesimo anno di età dell’Assicurato e successivamente vitalizia fino a che l’Assicurato è in vita. In caso di decesso dell’Assicurato prima dell’ottantacinquesimo anno di età la rendita sarà erogata a favore del Beneficiario designato e comunque non oltre tale limite temporale. La rendita iniziale di opzione si ottiene dividendo il capitale a scadenza, al netto degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente, per il relativo coefficiente di conversione in vigore all’epoca della conversione.
Art. 16 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative.
Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario ovvero, laddove non sia possibile, mediante emissione di assegno circolare.
Al fine di consentire l’esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.
Il Contraente e/o i Beneficiari e/o l’intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:
In caso di revoca della proposta:
– richiesta sottoscritta dal Contraente;
– modulo per l’identificazione e adeguata verifica della clientela.
In caso di recesso dal contratto:
– richiesta sottoscritta dal Contraente;
– modulo per l’identificazione e adeguata verifica della clientela.
In caso di riscatto:
– richiesta sottoscritta dal Contraente;
– fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente;
– modulo per l’identificazione e adeguata verifica della clientela.
Ulteriore documentazione richiesta in caso di riscatto per motivi “elencati e certificabili”
Per ciascuna tipologia di evento per il quale è concesso il riscatto anticipato secondo quanto previsto all’Art. 14.1 il Contraente è tenuto a fornire apposita documentazione che dimostri l’esistenza di tale diritto. Vengono riportati di seguito, per ogni fattispecie, i documenti necessari a comprovare tale diritto fermo restando che la Compagnia si riserva di richiedere di volta in volta ulteriore documentazione da presentare ad integrazione della richiesta.
Le fattispecie sono state riportate nel medesimo ordine con il quale vengono esposte al precedente Art. 14.1.1.
a) il Contraente deve corredare la domanda con documentazione della diagnosi idonea a valutare l’eccezionalità della terapia o dell’intervento (preventivo di spesa, certificazioni mediche, ecc.);
b) ai fini dell'accertamento da parte della Compagnia dell'invalidità totale e permanente, si dovrà produrre la seguente documentazione:
– copia delle cartelle cliniche relative ai ricoveri presso ospedali, cliniche o case di cura, riferiti alla malattia o all'infortunio che hanno determinato l'invalidità totale e permanente;
– ogni ulteriore documentazione che la Compagnia ritenga opportuno richiedere per l’accertamento dell’invalidità totale e permanente;
– certificato attestante l’invalidità totale e permanente rilasciato dall’INPS o da altro ente preposto, con indicazione del grado di invalidità e completo di documentazione presentata per il rilascio.
c) documentazione che si produce in una trattativa di negoziazione immobiliare. Offerta di acquisto, documentazione di compromesso ed infine atto di acquisto redatto dal notaio;
d) documentazione idonea a dimostrare l’avvio della mobilità, documento di cessazione di attività, comunicazione idonea a comprovare la messa in cassa di integrazione.
In caso di decesso:
– richiesta di liquidazione dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
– certificato di morte dell’Assicurato (con indicazione della data di nascita);
− fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario comunicare i dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali (fotocopia aggiornata) del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
– relazione medica dettagliata redatta dall’ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
− in presenza di testamento:
− nel caso in cui il Contraente coincida con l’Assicurato, copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti;
− nel caso in cui il Contraente sia diverso dall’Assicurato e i Beneficiari designati siano gli eredi testamentari, copia del verbale di pubblicazione del testamento dell’assicurato completo degli allegati previsti;
− atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che il testamento pubblicato è l’ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità, il grado di parentela, l’età e la capacità giuridica degli eredi legittimi o degli eredi testamentari (a seconda che i Beneficiari designati siano gli eredi legittimi o gli eredi testamentari);
– in assenza di testamento, atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la mancanza di testamento, nonché le generalità, il grado di parentela, l’età e la capacità giuridica degli eredi legittimi dell’Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza);
– in caso di Beneficiario minorenne o incapace copia autentica del decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione;
– modulo per l’identificazione e adeguata verifica della clientela.
Il Contraente e/o i Beneficiari e/o l’intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a fornire alla Compagnia ogni altra documentazione fosse necessaria per la liquidazione della prestazione o per l'identificazione dei Beneficiari ed in particolare, nel caso in cui il decesso sia conseguenza di incidente stradale, di infortunio, di suicidio o di omicidio, copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria.
A scadenza:
– richiesta di liquidazione sottoscritta dai Beneficiari. La richiesta dovrà essere firmata anche dal Contraente nel caso in cui il contratto preveda un’opzione per l’erogazione della prestazione;
– certificato di esistenza in vita o autodichiarazione di esistenza in vita dell’Assicurato;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario comunicare i dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali (fotocopia aggiornata) del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario comunicare i dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali (fotocopia aggiornata) del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
– decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di Beneficiario vita minorenne o incapace;
– modulo per l’identificazione e adeguata verifica della clientela.
Per l’esercizio delle opzioni e i pagamenti conseguenti:
– richiesta firmata dal Contraente con indicazione dell’opzione scelta;
– in caso di scelta della rendita reversibile indicazione della testa reversionaria designata e certificato di nascita della stessa o copia di un documento di identità in corso di validità;
– a seguito della richiesta dell’opzione e nel corso di erogazione della rendita, autocertificazione di esistenza in vita dell’Assicurato ovvero della testa reversionaria da produrre annualmente;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
– modulo per l’identificazione e adeguata verifica della clientela.
Qualora il Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione indicata, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.
La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa indicata nel presente articolo, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Cattolica Previdenza S.p.A. – Servizio Amico/Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Italia.
In alternativa la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dal ricevimento di detta documentazione completa da parte dell'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari.
Art. 17 – Pegno.
Il Contraente può costituire in pegno il credito derivante dal presente contratto.
Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l’avvenuta costituzione in pegno del credito derivante dal contratto.
In tale momento la Compagnia ha l’obbligo di effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice.
In conformità con quanto disposto dall’art. 2805 cod. civ. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.
Nel caso di pegno le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l’assenso scritto del creditore.
Art. 18 – Cessione del contratto.
In conformità con quanto disposto dall’art. 1406 cod. civ. il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.
Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l’avvenuta cessione corredata dalla documentazione ad essa inerente. In tale momento la Compagnia ha l’obbligo di effettuare l’annotazione relativa all’avvenuta cessione in polizza o su appendice.
La Compagnia secondo quanto disposto dall’art. 1409 cod. civ. può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.
Art. 19 – Beneficiari delle prestazioni.
Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni della Compagnia.
Il Contraente può, in qualsiasi momento, revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.
Il Contraente non può esercitare tale facoltà di revoca o modifica:
– dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
– dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
Non può altresì essere modificata la designazione da parte degli eredi dopo la morte del Contraente. In tali casi le operazioni di riscatto e di pegno sul credito richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
Art. 20 – Imposte e tasse.
Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.
Art. 21 – Foro competente.
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, la validità, lo scioglimento e l’esecuzione del presente contratto, è competente l’autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l’Assicurato, o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.
Art. 22 – Comunicazioni del Contraente alla Compagnia.
In caso di modifiche di professione dell’Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto, dovrà essere resa comunicazione alla Compagnia ai sensi dell’art. 1926 cod. civ..
Art. 23 – Prescrizione.
I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.
Art. 24 – Legge applicabile al contratto.
Al contratto si applica la legge italiana.
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ”
1 − Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Cattolica Previdenza S.p.A., che viene contraddistinta con il nome “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ”. La gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento Isvap
n. 38 del 3 giugno 2011.
2 − La valuta di denominazione della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” è in Euro.
3 − All’inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
4 − Obiettivi e politiche di investimento:
a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:
▪ titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse
cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio;
▪ azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio;
▪ organismi di investimento collettivi (OICR): gli investimenti in organismi di investimento collettivi del risparmio (fondi comuni e SICAV, inclusi fondi chiusi di private equity e hedge fund):
– fondi azionari: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
– fondi obbligazionari e monetari (considerati congiuntamente): il limite è pari al 40% del valore investibile nel comparto obbligazionario;
– fondi bilanciati: per convenzione si ritiene che gli investimenti sottostanti siano equamente divisi tra la componente azionaria e quella obbligazionaria; si fa pertanto riferimento ai limiti fissati per le classi di investimento identificate;
– hedge fund e fondi di private equity: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
▪ immobili e fondi immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.
La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:
▪ aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
▪ valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.
Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.
Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.
Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell’analisi dell’affidabilità degli emittenti.
La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull’analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).
b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:
− salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
− ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.
L’eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l’utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.
5 − La gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.
6 − Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ”.
7 − Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’assicurato.
8 − Sulla gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
9 − Il rendimento della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
10 − Il tasso medio di rendimento annuo della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ”, di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” nello stesso periodo.
Nel risultato finanziario della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ”, al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell’esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ”, comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9.
Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.
Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” per i beni già di proprietà della Compagnia. Per valore medio della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ”.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ”.
L’esercizio di “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” da sottoporre a certificazione coincide con l’anno solare.
Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.
11 − È ammessa la possibilità di fusione della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto delle disposizioni previste dall’art. 5, comma 6 del Regolamento Isvap n. 38, dal Provvedimento Isvap n. 2472 del 10 novembre 2006 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nella fusione;
c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano similari;
d) le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto di fusione siano omogenee;
e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
f) l'operazione di fusione non comporti modifiche del regolamento della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” in senso meno favorevole ai Contraenti;
g) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.
In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate alla fusione e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione della fusione;
iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate alla fusione.
La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione patrimoniale cui è collegato il presente contratto derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.
Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.
La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.
12 − La gestione di “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all’albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza di “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” al presente regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ”, il rendimento medio di “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” realizzato nell’esercizio, quale descritto al punto 10, e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.
13 − Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
GLOSSARIO
Anno assicurativo Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Appendice Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.
Assicurato Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento Assicurato.
Capitale in caso di decesso
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.
Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento Assicurato avviene in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurativa.
Cessione, pegno, vincolo Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Compagnia Vedi “Società”.
Composizione della Gestione separata
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Condizioni di Assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.
Consolidamento Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurative, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.
Contraente Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
Contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Costi (o spese) Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
Decorrenza del contratto Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Dichiarazioni precontrattuali
Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
Diritto proprio (del Beneficiario)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente
Durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Esclusioni/Limitazioni Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Estratto conto annuale Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.
Età assicurativa L’età dell’Assicurato espressa in anni interi arrotondata all’anno successivo se dal compimento dell’anno sono decorsi più di sei mesi.
Fascicolo informativo L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Scheda sintetica; Nota Informativa; Condizioni di Assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata; Glossario; Modulo di proposta.
Gestione separata (o speciale)
Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurative.
Imposta sostitutiva Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Intermediario Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposizione di contratti assicurativi o presta assistenza e consulenza collegate a tale attività.
Ipotesi di rendimento Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’IVASS per l’elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Compagnia.
ISVAP Vedi “IVASS”.
IVASS (ex ISVAP) L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.
Istituito con la legge n. 135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.
Ai sensi dell'art. 13, comma 42, della legge n. 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative e' da intendersi effettuato all'IVASS".
Liquidazione Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento Assicurato.
Nota informativa Documento redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Opzione Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l’opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.
Opzione da capitale in rendita vitalizia
Conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia
Conversione del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile
Perfezionamento del contratto
Conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l’Assicurato è in vita. Al decesso dell’Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Periodo di copertura (o di efficacia)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
Periodo di osservazione Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Polizza Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza caso vita Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l’Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita
Polizza caso morte
(o in caso di decesso)
Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurativa al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato. E’ a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell’Assicurato.
Polizza di assicurazione sulla vita
Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Polizza mista Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l’Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale.
Polizza rivalutabile Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.
Premio di riferimento Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri valori rilevanti per le condizioni contrattuali.
Premio unico Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto.
Prescrizione Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
Prestazione a scadenza Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurativa alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.
Prestazione assicurativa Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento Assicurato.
Prestazione minima garantita
Valore minimo della prestazione assicurativa sotto il quale la stessa non può scendere.
Principio di adeguatezza Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Progetto personalizzato Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall’IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall’IVASS e consegnato al potenziale Contraente.
Proposta Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Prospetto annuale della composizione della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Quietanza Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
Recesso (o ripensamento)
Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento della gestione separata
L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
Rendiconto annuale della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.
Rendimento finanziario Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
Rendimento minimo trattenuto
Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.
Revoca Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riscatto Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto chiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
Rischio demografico Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurativa.
Riserva matematica Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
Rivalutazione Maggiorazione delle prestazioni assicurative attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
Rivalutazione minima garantita
Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurative ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
Scadenza Data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scheda sintetica Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurative, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
Sinistro Verificarsi dell’evento di rischio Assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
Società (di assicurazione)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Società di revisione Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
Sostituto d'imposta Xxxxxxxx obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Tasso minimo garantito Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurative. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurative iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
Trasformazione Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l’importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Compagnia, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati, in un apposito documento, gli elementi essenziali del contratto trasformato.
PROPOSTA N.
Modulo di proposta
CATTOLICA PREVIDENZA PERINVESTIMENTO SCELTA SICURA
SI
NO
emessa sulla base del questionario per la valutazione dell’adeguatezza del contratto N.
Convenzione
Codice Conv.
Descrizione Conv.
La Compagnia, in base alle dichiarazioni rese e sottoscritte dal Contraente e dall’Assicurato nella presente proposta, corrisponde le prestazioni specificate nel Fascicolo Informativo.
GENERALITÀ DEL CONTRAENTE
Cognome o denominazione sociale
Nome
Sesso
Data di nascita
F
M
Comune di nascita
Prov.
Nazione di nascita (se estera)
Codice Fiscale
Indirizzo
CAP Comune di residenza
Prov.
Professione
Partita IVA (se diversa dal codice fiscale)
Nazione di residenza (se estera)
Codice professione
Tel. cellulare o tel. abitazione (indicare obbligatoriamente almeno uno dei due)
Fax* E-mail*
Titolo di studio* ••
Sottogruppo••• ATECO••••
Documento identificativo Numero documento Rilasciato da in il
GENERALITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DELEGATO (compilare se il Contraente è una persona giuridica)
C-SIMILE
Cognome Nome
Sesso
Data di nascita
F
M
Comune di nascita Prov. Nazione di nascita (se estera) Codice Fiscale
Indirizzo
CAP Comune di residenza
Prov.
Nazione di residenza (se estera)
Tel. cellulare o tel. ufficio (indicare obbligatoriamente almeno uno dei due)
E-mail*
Fax* Documento identificativo Numero documento Rilasciato da in il
A
In qualità di soggetto operante per conto di terzi, sotto la mia personale responsabilità, dichiaro di aver fornito
F
complete e vere generalità del contraente (art. 2, comma 1, L. 197/91) FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O DELEGATO 🖋
GENERALITÀ DELL’ASSICURATO
■ barrare se il Contraente coincide con l’Assicurato; in caso contrario compilare la sezione sotto riportata
Cognome
Nome
Sesso
Data di nascita
F
M
Comune di nascita
Prov.
Nazione di nascita (se estera)
Codice Fiscale
Professione
Codice professione
Titolo di studio* ••
NOMINATIVO / INDIRIZZO DI DOMICILIAZIONE DELLA CORRISPONDENZA (compilare solo nel caso si desideri che la corri- spondenza venga inviata ad un nominativo o a un indirizzo diverso da quello indicato nel riquadro “Generalità del Contraente”)
Nominativo o denominazione
Indirizzo
Nazione (se estera)
CAP Comune
Prov.
* I campi contrassegnati da asterisco non sono obbligatori
•• Riportare il codice corrispondente indicato nel presente modulo alla Tabella “Codifiche Titolo di Studio”
••• Riportare il codice corrispondente indicato nel presente modulo alla TABELLA 1: SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA
•••• Riportare il codice corrispondente indicato nel presente modulo alla TABELLA 2: CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ATECO 2007
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 2
MILANO
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p
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•
C
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CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A. - Sede legale: Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel. 00 00 000 - Fax 00 0 000 000 - Codice Fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 03669740965 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1693484 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00146 - Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Capitale Sociale Euro 14.350.000 interamente versato - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP del 2 marzo 2004 - G. U. n. 57 del 9 marzo 2004 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona
DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO
■ Il Contraente ■ Altri (compilare la sezione sottostante)
Beneficiario n. 1 Cognome e nome o denominazione sociale Codice Fiscale / Partita IVA
Beneficiario n. 2 Cognome e nome o denominazione sociale Codice Fiscale / Partita IVA
Beneficiario n. 3 Cognome e nome o denominazione sociale Codice Fiscale / Partita IVA
% del capitale
% del capitale
% del capitale
DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
■ Eredi dell’Assicurato ■ Altri (compilare la sezione sottostante)
Beneficiario n. 1 Cognome e nome o denominazione sociale Codice Fiscale / Partita IVA
Beneficiario n. 2 Cognome e nome o denominazione sociale Codice Fiscale / Partita IVA
Beneficiario n. 3 Cognome e nome o denominazione sociale Codice Fiscale / Partita IVA
% del capitale
% del capitale
0 7
% del capitale
DATI TECNICI DI POLIZZA
Data di decorrenza
Durata del contratto (in anni)
Data di scadenza
PREMIO
. .
. .
,
,
FAC-S MILE
Premio unico versato alla sottoscrizione euro Capitale investito alla sottoscrizione euro
PRESTAZIONI ASSICURATIVE
I
Le prestazioni assicurative sono descritte all’Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Se il SOGGETTO PAGATORE non coincide con il Contraente è obbligatorio compilare anche il modulo relativo al terzo pagatore. Il pagamento del premio alla sottoscrizione del contratto può essere effettuato tramite:
– bonifico bancario (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia al momento della stipula del contratto ovvero sul conto della Compagnia*;
– bonifico postale, postagiro, bollettino postale (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia stessa al momento della stipula del contratto;
– assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato a: “Ragione sociale Agente, in qualità di Agente di Cattolica Previdenza S.p.A.” ovvero intestato alla Compagnia*.
* Modalità prevista esclusivamente per i broker.
1) In caso di pagamento alla sottoscrizione tramite assegno compilare la sezione sottostante
COGNOME E NOME SOGGETTO PAGATORE | ABI | CAB | NUMERO COMPLETO DELL’ASSEGNO | IMPORTO IN EURO | DATA ASSEGNO** | |||||||
|
| . | , |
| ||||||||
|
| . | , |
|
** La data dell’assegno deve coincidere con la data di sottoscrizione della presente proposta di assicurazione.
2) In caso di pagamento alla sottoscrizione tramite bonifico compilare la sezione sottostante
COGNOME E NOME SOGGETTO PAGATORE | ABI BANCA DEL SOGGETTO PAGATORE | IMPORTO IN EURO | ||||||||
| . | , | ||||||||
| . | , |
Attenersi alle Istruzioni di pagamento del modulo “Istruzione per il pagamento tramite bonifico”.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Il sottoscritto, con riferimento a quanto disposto dall’art. 1341 del cod. civ. dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione allegate: Art. 14 - Diritto di riscatto.
IL CONTRAENTE
(firma leggibile)
IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DELLA SCHEDA SINTETICA, DELLA NOTA INFORMATIVA, DELLE CON- DIZIONI DI ASSICURAZIONE, DEL GLOSSARIO E DEL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI XXXXXXX.
IL CONTRAENTE DICHIARA INOLTRE DI AVER RICEVUTO IL QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO.
IL CONTRAENTE
(firma leggibile)
Il Contraente autorizza la Compagnia ad utilizzare, per l’invio delle comunicazioni in corso di contratto, modalità di comunicazione a distanza quali internet e la posta elettronica, così come previsto dalla normativa vigente.
IL CONTRAENTE
(firma leggibile)
Diritto di recesso del Contraente. Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso si esercita mediante l’invio di fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Cattolica Previdenza S.p.A. – Servizio Amico/Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Italia. La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati. A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.
L’Assicurato si impegna a produrre il proprio certificato di nascita, se richiesto dalla Compagnia.
I sottoscritti Contraente e Assicurato dichiarano di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di Assicurazione consegnate loro. Accettano integralmente il contenuto delle stesse ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconoscono la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio. Dichiarano di essere a conoscenza che il contratto è concluso secondo le modalità definite all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione. I sottoscritti Contraente e Assicurato dichiarano altresì di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali e di aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, ed alla comunicazione degli stessi ai soggetti indicati nell’informativa, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
FAC-SIMILE
IL CONTRAENTE
(firma leggibile)
L’ASSICURATO
(o chi ne esercita la potestà) (ai sensi dell’Art. 1919 C.C.) (se diverso dal Contraente)
DICHIARAZIONE DELL’ASSICURATO SULLO STATO DI SALUTE
AVVERTENZE
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
Prima della sottoscrizione della dichiarazione sullo stato di salute, l’Assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate.
In ogni caso l’Assicurato può chiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica che certifichi l’effettivo stato di salute (ogni eventuale onere rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato).
Il sottoscritto Assicurato dichiara:
– di godere attualmente di un buono stato di salute;
– di non essere mai stato ricoverato negli ultimi cinque anni in ospedali o case di cura per malattie o interventi chirurgici diversi da appendicectomia, adenotonsillectomia, infortuni senza postumi, parto, chirurgia estetica, intervento ortopedico, ernia inguinale;
– di non aver consultato medici specialisti negli ultimi sei mesi al di fuori di semplici controlli di routine;
– di non essere esposto a rischi particolari a causa della professione svolta;
– di prosciogliere dal segreto professionale e legale tutti i medici che possono averlo curato e/o visitato nonché le altre persone, ospedali, case di cura ed istituti in genere ai quali la Compagnia ritenesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni.
Nel caso in cui l’Assicurato non sottoscriva la dichiarazione sullo stato di salute, il capitale in caso di morte dell’Assicurato sarà determinato come previsto all’Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione, considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all’ultima fascia d’età previsti dalla Tabella B indipendentemente dall’età dell’Assicurato. In ogni caso la mancata sottoscrizione non pregiudica la conclusione del contratto.
L’ASSICURATO
(o chi ne esercita la potestà) (firma leggibile)
SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA
Luogo,
Data di sottoscrizione della proposta
IL CONTRAENTE
(firma leggibile)
L’ASSICURATO
(o chi ne esercita la potestà) (ai sensi dell’Art. 1919 C.C.) (se diverso dal Contraente)
SPAZIO RISERVATO ALL’INTERMEDIARIO
La presente firma è posta anche a titolo di ricevuta dello/degli eventuale/i assegno/i consegnato/i per il pagamento del premio dovuto alla sottoscrizione.
Cognome e nome dell’Intermediario (in stampatello)
Codice dell’Intermediario
FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
Iniziativa Codice iniziativa Descrizione iniziativa
NO
SI
CODIFICHE TITOLO DI STUDIO | CODIFICHE PROFESSIONE | |||
E | Licenza Elementare | 01 | Libero Professionista | |
M | Licenza Media Inferiore | 02 | Rappresentante, Agente di Commercio | |
S | Licenza Media Superiore | 03 | Imprenditore | |
L | Laurea | 04 | Commerciante | |
T | Laurea + Master | 05 | Artigiano, Lavoratore autonomo | |
06 | Agricoltore non dipendente | |||
07 | Altro Lavoratore Non Dipendente | |||
08 | Collaboratore coordinato e continuativo | |||
20 | Dirigente | |||
21 | Funzionario, Quadro | |||
22 | Impiegato | |||
23 | Operaio | |||
24 | Agricoltore | |||
25 | Altro Lavoratore Dipendente | |||
26 | Socio di Cooperativa di Produzione | |||
40 | Casalinga | |||
41 | Studente | |||
42 | Pensionato | |||
43 | In cerca di prima occupazione | |||
44 | Redditiero, Benestante | |||
45 | Altro Non Professionale | |||
99 | Altro |
FAC-SIMILE
TABELLA 2 CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ATECO 2007
A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
01.1 COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI
01.2 COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI
01.3 RIPRODUZIONE DELLE PIANTE
01.4 ALLEVAMENTO DI ANIMALI
01.5 COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL’ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA
01.6 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA
01.7 CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI
02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
02.1 SILVICOLTURA ED ALTRE ATTIVITÀ FORESTALI
02.2 UTILIZZO DI AREE FORESTALI
02.3 RACCOLTA DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI
02.4 SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA
03 PESCA E ACQUACOLTURA
03.1 PESCA
03.2 ACQUACOLTURA
B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
05.1 ESTRAZIONE DI ANTRACITE
28.9 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
29.1 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI
29.2 FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
29.3 FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI
30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
30.1 COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI
30.2 COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO
30.3 FABBRICAZIONE DI AEROMOBILI, DI VEICOLI SPAZIALI E DEI RELATIVI DISPOSITIVI
30.4 FABBRICAZIONE DI VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO
30.9 FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NCA
31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
31.0 FABBRICAZIONE DI MOBILI
32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
32.1 FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE
32.2 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI
32.3 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI
32.4 FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI
32.5 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE
32.9 INDUSTRIE MANIFATTURIERE NCA
33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED
K ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE
64 ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
64.1 INTERMEDIAZIONE MONETARIA
64.2 ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)
64.3 SOCIETÀ FIDUCIARIE, FONDI E ALTRE SOCIETÀ SIMILI
64.9 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
65.1 ASSICURAZIONI
65.2 RIASSICURAZIONI
65.3 FONDI PENSIONE
66 ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
66.1 ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
66.2 ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE
66.3 ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI FONDI
L ATTIVITÀ IMMOBILIARI
68 ATTIVITÀ IMMOBILIARI
68.1 COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI
68.2 AFFITTO E GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN LEASING
68.3 ATTIVITÀ IMMOBILIARI PER CONTO TERZI
05.2 ESTRAZIONE DI LIGNITE
06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
06.1 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO
06.2 ESTRAZIONE DI GAS NATURALE
33.1
33.2
APPARECCHIATURE
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, MACCHINE ED APPARECCHIATURE
INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI
M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ
69.1 ATTIVITÀ DEGLI STUDI LEGALI
69.2 CONTABILITÀ, CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE, CONSULENZA IN MATERIA
07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
07.1 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI FERROSI
07.2 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI NON FERROSI
08 ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
08.1 ESTRAZIONE DI PIETRA, SABBIA E ARGILLA
08.9 ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE NCA
09 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ESTRAZIONE
09.1 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE
09.9 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L’ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI
C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
10 INDUSTRIE ALIMENTARI
10.1 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE
10.2 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI
10.3 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI
10.4 PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI
10.5 INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA
10.6 LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE, PRODUZIONE DI AMIDI E DI PRODOTTI AMIDACEI
10.7 PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI
10.8 PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
10.9 PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
11.0 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
12 INDUSTRIA DEL TABACCO
12.0 INDUSTRIA DEL TABACCO
13 INDUSTRIE TESSILI
13.1 PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI
13.2 TESSITURA
13.3 FINISSAGGIO DEI TESSILI
13.9 ALTRE INDUSTRIE TESSILI
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
14.1 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA)
14.2 CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA
14.3 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA
D FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
35.1 PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
35.2 PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE
35.3 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
E FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
36.0 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
37.0 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
38.1 RACCOLTA DEI RIFIUTI
38.2 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
38.3 RECUPERO DEI MATERIALI
39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
39.0 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
F COSTRUZIONI
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
41.1 SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI
41.2 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI
42 INGEGNERIA CIVILE
42.1 COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE
42.2 COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
42.9 COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
43.1 DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE
43.2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE
43.3 COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI
43.9 ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE
G COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI
FISCALE E DEL LAVORO
70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
70.1 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE
70.2 ATTIVITÀ DI CONSULENZA GESTIONALE
71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D’INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
71.1 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI
71.2 COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
72.1 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL’INGEGNERIA
72.2 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE
73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO
73.1 PUBBLICITÀ
73.2 RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE
74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
74.1 ATTIVITÀ DI DESIGN SPECIALIZZATE
74.2 ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE
74.3 TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
74.9 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE NCA
75 SERVIZI VETERINARI
75.0 SERVIZI VETERINARI
N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
77 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO
77.1 NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI
77.2 NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
77.3 NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE, ATTREZZATURE E BENI MATERIALI
77.4 CONCESSIONE DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PRODOTTI SIMILI (ESCLUSE LE OPERE PROTETTE DAL COPYRIGHT)
78 ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
78.1 ATTIVITÀ DI AGENZIE DI COLLOCAMENTO
78.2 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)
78.3 ALTRE ATTIVITÀ DI FORNITURA E GESTIONE DI RISORSE UMANE
79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI
15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
FAC-SIMILE
15.1 PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, PELLETTERIA E SELLERIA; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE
15.2 FABBRICAZIONE DI CALZATURE
16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
16.1 TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO
16.2 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
45 COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
45.1 COMMERCIO DI AUTOVEICOLI
45.2 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
45.3 COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI
45.4 COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E RELATIVE PARTI ED ACCESSORI
79.1
79.9
80
80.1
80.2
80.3
81
PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA
SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA SERVIZI INVESTIGATIVI PRIVATI
ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
17.1 FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA, CARTA E CARTONE
17.2 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE
18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
18.1 STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA
18.2 RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
19.1 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI COKERIA
19.2 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
20.1 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE, DI FERTILIZZANTI E COMPOSTI
46 COMMERCIO ALL’INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
46.1 INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
46.2 COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI
46.3 COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI DEL TABACCO
46.4 COMMERCIO ALL’INGROSSO DI BENI DI CONSUMO FINALE
46.5 COMMERCIO ALL’INGROSSO DI APPARECCHIATURE ICT
46.6 COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ALTRI MACCHINARI, ATTREZZATURE E FORNITURE
46.7 COMMERCIO ALL’INGROSSO SPECIALIZZATO DI ALTRI PRODOTTI
46.9 COMMERCIO ALL’INGROSSO NON SPECIALIZZATO
47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
81.1 SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI
81.2 ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO
82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D’UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
82.1 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D’UFFICIO
82.2 ATTIVITÀ DEI CALL CENTER
82.3 ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE
82.9 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA
O AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE
OBBLIGATORIA
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
21
21.1
21.2
22
22.1
22.2
AZOTATI, DI MATERIE PLASTICHE E GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE FABBRICAZIONE DI AGROFARMACI E DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI PER L’AGRICOLTURA FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA E ADESIVI SINTETICI (MASTICI)
FABBRICAZIONE DI SAPONI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA LUCIDATURA, DI PROFUMI E COSMETICI
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE FABBRICAZIONE DI MEDICINALI E PREPARATI FARMACEUTICI FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE
47.1 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI
47.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.3 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.4 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.5 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.6 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.7 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.8 COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE
47.9 COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI
84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
84.1 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: AMMINISTRAZIONE GENERALE, ECONOMICA E SOCIALE
84.2 SERVIZI COLLETTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
84.3 ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
P ISTRUZIONE
85 ISTRUZIONE
85.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
85.2 ISTRUZIONE PRIMARIA
85.3 ISTRUZIONE SECONDARIA
85.4 ISTRUZIONE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA E NON UNIVERSITARIA
85.5 ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE
85.6 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’ISTRUZIONE
23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
23.1 FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO
23.2 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI
23.3 FABBRICAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA
23.4 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN PORCELLANA E IN CERAMICA
23.5 PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO
23.6 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO E GESSO
23.7 TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE
23.9 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI E DI PRODOTTI IN MINERALI NON
H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
49.1 TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI (INTERURBANO)
49.2 TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI
49.3 ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI
49.4 TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO
49.5 TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA
Q SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
86 ASSISTENZA SANITARIA
86.1 SERVIZI OSPEDALIERI
86.2 SERVIZI DEGLI STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI
86.9 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
87.1 STRUTTURE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA RESIDENZIALE
87.2 STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE AFFETTE DA RITARDI
24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
25
25.1
25.2
25.3
METALLIFERI NCA METALLURGIA SIDERURGIA
FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO)
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL’ACCIAIO PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI
FONDERIE
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO
FABBRICAZIONE DI CISTERNE, SERBATOI, RADIATORI E CONTENITORI IN METALLO FABBRICAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE (ESCLUSI I CONTENITORI IN METALLO PER CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE AD ACQUA CALDA)
50.1 TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI PASSEGGERI
50.2 TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI MERCI
50.3 TRASPORTO DI PASSEGGERI PER VIE D’ACQUA INTERNE
50.4 TRASPORTO DI MERCI PER VIE D’ACQUA INTERNE
51 TRASPORTO AEREO
51.1 TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI
51.2 TRASPORTO AEREO DI MERCI E TRASPORTO SPAZIALE
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
52.1 MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA
52.2 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
53.1 ATTIVITÀ POSTALI CON OBBLIGO DI SERVIZIO UNIVERSALE
53.2 ALTRE ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE
MENTALI, DISTURBI MENTALI O CHE ABUSANO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
87.3 STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
87.9 ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
88.1 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
88.9 ALTRE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
90.0 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI
91.0 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI
92 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO
92.0 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO
25.4 FABBRICAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI
25.5 FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI;
I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
55 ALLOGGIO
93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO
93.1 ATTIVITÀ SPORTIVE
25.6
25.7
METALLURGIA DELLE POLVERI
TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI; LAVORI DI MECCANICA GENERALE FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DI FERRAMENTA
55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
55.2 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
55.3 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE
93.2 ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO
S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
25.9 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN METALLO
26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
26.1 FABBRICAZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICI E SCHEDE ELETTRONICHE
26.2 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E UNITÀ PERIFERICHE
26.3 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LE TELECOMUNICAZIONI
26.4 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO
26.5 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE, PROVA E
55.9 ALTRI ALLOGGI
56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.1 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE
56.2 FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.3 BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA
J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
58 ATTIVITÀ EDITORIALI
58.1 EDIZIONE DI LIBRI, PERIODICI ED ALTRE ATTIVITÀ EDITORIALI
94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
94.1 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO E PROFESSIONALI
94.2 ATTIVITÀ DEI SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI
94.9 ATTIVITÀ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
95.1 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI
95.2 RIPARAZIONE DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
26.6
NAVIGAZIONE; OROLOGI
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI PER IRRADIAZIONE, APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED ELETTROTERAPEUTICHE
58.2 EDIZIONE DI SOFTWARE
59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI,
96.0 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
T ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO
26.7 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE
26.8 FABBRICAZIONE DI SUPPORTI MAGNETICI ED OTTICI
27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
27.1 FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI E DI APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE E IL CONTROLLO DELL’ELETTRICITÀ
27.2 FABBRICAZIONE DI BATTERIE DI PILE ED ACCUMULATORI ELETTRICI
27.3 FABBRICAZIONE DI CABLAGGI E APPARECCHIATURE DI CABLAGGIO
27.4 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE
27.5 FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO
27.9 FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
28.1 FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.2 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.3 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L’AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
28.4 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
59.1 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI
59.2 ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE SONORA E DI EDITORIA MUSICALE
60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
60.1 TRASMISSIONI RADIOFONICHE
60.2 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE
61 TELECOMUNICAZIONI
61.1 TELECOMUNICAZIONI FISSE
61.2 TELECOMUNICAZIONI MOBILI
61.3 TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI
61.9 ALTRE ATTIVITÀ DI TELECOMUNICAZIONE
62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
62.0 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
63.1 ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI WEB
63.9 ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE
PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI
INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
97 ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
97.0 ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
98 PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
98.1 PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
98.2 PRODUZIONE DI SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
U ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI
99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI
99.0 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI
I codici SAE e ATECO assegnati al cliente devono corrispondere all’attività lavorativa esercitata, se si tratta di persona fisica, oppure all’attività economica svolta, se si tratta di soggetto diverso da persona fisica. Qualora il cliente eserciti un’attività per la quale è prevista l’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, le codifiche relative alle attività sono reperibili dalle visure camerali.
Il presente Fascicolo Informativo è aggiornato alla data del 31 maggio 2013
CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A.
SEDE LEGALE: XXXXX XXXXX XXXXXXXX, 0 – 00000 XXXXXX TEL. 00 00 000 – FAX 00 0 000 000