Contract
ALLEGATO 3
SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE CINQUANTENNALE A TERZI ATTRAVERSO ASTA PUBBLICA DEL FABBRICATO SITO IN TORINO IN VIA VALGIOIE
39 CON ONERE DI DESTINAZIONE A RESIDENZA PER PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI E CENTRO DIURNO ALZHEIMER AUTONOMO
TRA
la Xxxxx xx Xxxxxx, X.xxx Xxxxxxx xx Xxxxx x. 0 – codice fiscale 00514490010 - in questo atto rappresentata dal/la Sig./ra ……………………………………………………………….... nato/a a
………………………………………………………. (prov. …………) il e
domiciliato/a per la carica ricoperta in Torino presso il Palazzo Municipale, a norma dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Contratti e s.m.i.
E
L’Ente ………………………………………………………….., con sede in ……………………….
C.F./P.IVA ………………………………., in questo atto rappresentato dal/la Sig./ra
…………………………………………….……..………………….... nato/a a
…………………………………………. (prov. …………) il ……….….…….... e domiciliato/a per la carica ricoperta in …………………………………..……………………….. (prov ),
via/piazza/corso …………………………………………………………, n. ..……… nella sua qualità di
………………………………………………………….………………………….; l’Ente agisce in atto in qualità di Soggetto che assumerà la gestione della struttura e nel seguito viene denominato per brevità Concessionario
PREMESSO CHE
- la Civica Amministrazione ha individuato con deliberazione di Consiglio comunale mecc. 2013 3941/024 del 29.10.2013 nell’ambito del proprio patrimonio immobiliare, come oggetto di concessione cinquantennale da aggiudicare tramite asta pubblica per la realizzazione di una residenza per persone anziane autosufficienti e di un Centro Diurno Alzheimer Autonomo, la struttura sita in Torino in Xxx Xxxxxxxx 00, distinta al C.T. al foglio 1170, mappale 275 ed al C.F. al foglio 74, mappale 275;
- con deliberazione di Giunta comunale mecc. …………/019 del ………. è stato approvato il disciplinare di asta pubblica per la concessione cinquantennale a terzi finalizzata alla realizzazione di una residenza per persone anziane autosufficienti e di un Centro Diurno Alzheimer Autonomo all’interno del predetto immobile, oltre allo schema di contratto di concessione;
- Il valore del canone di concessione annuo a base di gara è stato quantificato complessivamente per l’intero immobile in € 128.000,00 (centoventottomila/00) di cui € 19.000,00 (diciannovemila/00) oltre IVA al 22% se dovuta per la porzione di immobile relativa al C.D.A.A., somma che dovrà essere versata annualmente alla Città a decorrere da un anno dalla stipula del contratto ed € 109.000,00 (centonovemila/00) oltre IVA al 22% per un totale pari ad € 132.980,00 (centotrentaduemilanovecentottanta/00) per la porzione di immobile relativa alla struttura
residenziale. Tale ultima somma dovrà essere versata alla Civica Amministrazione entro il mese di febbraio di ogni anno dopo la quantificazione dei servizi resi e contestualmente alla corresponsione degli stessi; per il corrente anno il canone verrà determinato in proporzione alle mensilità di effettivo possesso dell’immobile.
-
- la valutazione del canone sopra indicata è stata predisposta dal Servizio Valutazioni della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde per comparazione con i valori correnti nella medesima zona cittadina per fabbricati assimilabili per destinazione d’uso, considerando le condizioni attuali di manutenzione e conservazione dell’immobile in oggetto;
- con determinazione dirigenziale mecc. ……… del …………... sono state approvate le modalità di affidamento della suddetta concessione da effettuarsi mediante procedura di scelta che avverrà in analogia a quanto previsto dall'art. 73 R.D. 827 del 23 maggio 1924; a tale procedura saranno applicati gli articoli del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., solo laddove espressamente richiamati;
- con determinazione dirigenziale mecc. ………. del è stata formalizzata l’aggiudicazione
definitiva della concessione dell’immobile di cui all’art. 2 in base ai criteri stabiliti dal disciplinare di asta pubblica sopra menzionato;
- (nel caso in cui l’istanza di partecipazione all’asta pubblica sia presentata da più soggetti che hanno partecipato alla gara in forma associata fra loro, verrà scritto) considerato che l’istanza di partecipazione all’asta pubblica è stata presentata da più soggetti che hanno partecipato alla gara in forma associata fra loro, in data …………. è stato costituito fra gli stessi l’Ente denominato……………. mediante atto a rogito notarile che conferisce mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un componente (qualificato come capofila mandatario), che dovrà essere il soggetto che assumerà la gestione della struttura;
- che in data ……………. ed a garanzia della realizzazione di tutti gli adempimenti richiesti fino all’ottenimento delle autorizzazioni al funzionamento della residenza e del Centro Diurno Alzheimer Autonomo è stato costituito a favore della Città deposito cauzionale o fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo corrispondente al 2% del valore di aggiudicazione calcolato sulla durata della concessione e meglio specificato al successivo art. 8;
- in esecuzione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva mecc del
…………..., che qui si intende integralmente richiamata, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione.
ART. 2
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Oggetto della presente concessione è la struttura sita in Torino in Xxx Xxxxxxxx 00, denominata “Residenza Via Valgioie”, di proprietà della Città, di competenza della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, presente nell’inventario dei Beni Immobili della Città di Torino, appartenente al patrimonio indisponibile della stessa e distinta al C.T. al foglio 1170, mappale 275 ed al
C.F. al foglio 74, mappale 275.
L’immobile destinato a concessione, così come individuato nelle planimetrie (allegati da A/1 a A/5, B e
C) e in n. 6 foto (allegati da D/1 a D/6) allegate al provvedimento di approvazione del presente atto, è costituito da un fabbricato a n. 1 piano seminterrato e n. 3 piani fuori terra, nonchè dall’area verde di pertinenza, per una superficie complessiva del lotto (fabbricato ed area verde pertinente) di mq 6.490 circa.
La superficie utile lorda ponderata risulta di mq 2.015 circa (di cui mq 55 circa di area esterna adibita a sosta e parcheggio); la superficie commerciale totale risulta pari a mq 2.290 circa.
ART. 3 DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
Descrizione meramente indicativa e non vincolante dello stato attuale dell’edificio:
L’accesso alla struttura, composta da tre corpi di fabbrica “Sinistro – Centrale – Destro”, è garantito da un cancello pedonale ed uno carraio, caratterizzati dai civici 39 e 39/A e prospicienti Via Valgioie, nonchè dal passo carraio sito al civico 13/A di Via Exilles. Al piano terreno si trovano n. 2 bussole che consentono l’ingresso all’edificio.
Piano seminterrato: ad esso si può accedere attraverso n. 1 scala interna all’xxxxxxxx, x. 0 xxxxx xx xxxxxxxxx, x. 0 scala esterna, n. 1 ascensore e n. 3 montacarichi.
Piano terreno: l’accesso principale avviene tramite percorso coperto che collega Xxx Xxxxxxxx 00 alla bussola di accesso al corpo sinistro. Si accede ai piani sovrastanti tramite n. 1 scala interna all’xxxxxxxx, x. 0 xxxxx xx xxxxxxxxx, x. 0 ascensore, n. 2 montacarichi. Dal piano terreno si può accedere al Centro Diurno Alzheimer o all’area verde pertinenziale alla residenza.
Porzione di piano terreno che sarà destinata a residenza per persone anziane autosufficienti: composta da
n. 3 ampi locali per le attività degli ospiti, n. 3 uffici, n. 2 blocchi di servizi igienici (per utenza maschile, femminile o disabile), n. 1 locale adibito a ripostiglio e n. 1 cabina telefonica.
Porzione di piano terreno utilizzata come Centro Diurno Alzheimer: composta da ampio locale per le attività degli ospiti che affaccia sull’area verde pertinenziale al Centro, n. 4 locali dotati di servizi igienici,
n. 1 locale adibito a ripostiglio.
Piano primo: composto da n. 4 camere doppie con servizi, n. 5 camere doppie senza servizi, n. 5 camere singole con servizi, n. 1 sala medica, n. 1 infermeria, n. 1 cucina, n. 1 angolo cottura, n. 4 servizi igienici in comune, ulteriori spazi adibiti a locali di servizio.
In entrambi i corpi del piano si può accedere ai terrazzi coperti ed è presente la scala esterna di sicurezza. Piano secondo: composto da n. 2 ampi spazi per le attività degli ospiti, n. 9 camere doppie senza servizi,
n. 2 camere singole senza servizi, n. 5 servizi igienici in comune, n. 3 servizi igienici in comune per utenti disabili, n. 2 servizi igienici assistiti in comune, ulteriori spazi adibiti a locali di servizio.
In entrambi i corpi del piano si può accedere ai terrazzi coperti ed è presente la scala esterna di sicurezza. Tramite la scala interna all’edificio, l’ascensore e le due scale di sicurezza si può accedere al tetto piano dello stabile.
L'immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti i diritti, azioni, accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze e con le relative servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, ancorché non trascritte.
L’immobile non risulta soggetto alla verifica di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, essendo stato costruito da meno di 70 anni.
ART. 4 DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE
I locali oggetto di concessione sono da destinarsi all’attività di residenza rivolta a persone anziane autosufficienti ed alla gestione del Centro Diurno Alzheimer Autonomo (C.D.A.A.).
La prima sarà condotta dal concessionario a decorrere dalla stipula del contratto di concessione con le modalità gestionali descritte nell'offerta presentata ed in conformità a quanto disposto dalla precipua normativa di settore (D.G.R. del 29 giugno 1992 n. 38-16335 per R.A. e R.A.A., D.G.R. del 29 luglio 2002 n. 25-6772 per la Piccola Residenza destinata ad anziani autosufficienti), fatta salva la possibilità di richiedere eventuali deroghe alla Regione Piemonte in merito al numero massimo di posti-letto previsti per la Piccola Residenza, in analogia a quelle già concesse per altre tipologie di strutture in città. A seguito dell’autorizzazione al funzionamento della struttura, per la gestione della residenza rivolta a persone anziane autosufficienti dovrà essere stipulato apposito contratto con la Civica Amministrazione, che si riserva di non corrispondere al concessionario la provvista relativa ai servizi richiesti e alle integrazioni retta dovute dalla Città di Torino per l’ospitalità dei soggetti che ne hanno diritto, qualora inferiore o uguale al valore dell’offerta economica.
La gestione del Centro Diurno Alzheimer Autonomo (sito al piano terreno del fabbricato, avente superficie utile lorda ponderata di circa mq 300 ed evidenziato in tinta rossa nella planimetria allegata al provvedimento di approvazione del presente atto) attualmente e fino al 31.10.2016 rimane in capo all’ASL TO2 che ne ha la titolarità e la conduce attraverso propria impresa appaltatrice. A seguito di tale data l’aggiudicatario della presente concessione assumerà la gestione, oltre che della residenza per persone anziane autosufficienti nel restante edificio, anche del predetto Centro Diurno Autonomo per persone affette da morbo di Alzheimer in conformità a quanto normato dalle specifiche disposizioni di settore vigenti a quella data e dalle procedure per l’inserimento degli utenti definite dall’ASL TO2 sulla base del contratto che verrà stipulato a seguito dell’accreditamento della struttura.
Il concessionario è tenuto a comunicare all’Amministrazione l’utilizzo dei locali per iniziative temporanee diverse da quelle previste dal presente articolo.
Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con le destinazioni d’uso dell’immobile e conformi a quanto più dettagliatamente descritto all’art. 11, dovranno essere espressamente autorizzati dalla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.
Target di ospiti
Attraverso la nuova struttura di xxx Xxxxxxxx 00, la Città intende garantire soluzioni residenziali adeguate agli anziani autosufficienti per i quali non sia più praticabile il mantenimento al proprio domicilio attraverso l’accesso ad altre prestazioni offerte dal sistema di welfare cittadino.
In base alle richieste di inserimento che pervengono ai servizi comunali si possono ricomprendere in tale
target:
cittadini ultrasessantacinquenni in grado di compiere, solo con aiuto, le attività quotidiane di cura personale e ambientale;
cittadini ultrasessantacinquenni autonomi dal punto vista funzionale, ma con fragilità di natura relazionale e sociale;
genitori soli con figli adulti problematici;
uomini e donne con autonomia funzionale, ma privi di rete familiare, tra i 65 e 68 anni in situazioni di emergenza abitativa storica o recente, a grave rischio di marginalità;
uomini o donne tra i 60 e 65 anni nei quali vi sia una non coincidenza tra età anagrafica e fisica a causa di percorsi di vita difficoltosi, in base a quanto stabilito dalla deliberazione di Consiglio Comunale mecc. 2012 2263/019 del 11.06.2012.
Tutte le descritte tipologie di persone possono aumentare la propria qualità di vita se inserite in un contesto residenziale protetto, caratterizzato dalla possibilità di scelta di singoli servizi in base alle esigenze individuali.
Pertanto, il concessionario dovrà prevedere la possibilità di scomposizione della retta giornaliera in servizi che siano, in base alle esigenze individuali, scomponibili e ricomponibili in modo flessibile e pertanto non sia vincolante per l’ospite della residenza usufruire delle prestazioni come un “unicum” indivisibile anche dal punto di vista economico, tenuto conto che il valore globale del corrispettivo giornaliero non potrà essere superiore ai prezzi praticati in strutture analoghe, al momento identificabile in
€ 55,00 (cinquantacinque/00) al giorno.
Inoltre, al fine di aumentare ulteriormente la gamma dei servizi utili a ritardare la necessità del ricovero, appare opportuno che la struttura sviluppi un’offerta diurna rivolta ai cittadini adulti e anziani nel loro normale contesto di vita, mantenendo così una forte connotazione territoriale e l’inserimento nella rete dei servizi “al servizio” del quartiere, quali ad esempio:
-mensa self-service;
-palestra;
-alcuni servizi alberghieri (soluzioni di residenza temporanea, lavanderia, stireria, bagno assistito, ecc.);
-servizi vari in collaborazione con associazioni territoriali e/o distretto sanitario.
All’interno di un’ipotesi progettuale innovativa rivolta ad anziani autosufficienti, nella quale al concessionario sono consentiti ampi spazi di elaborazione, la Città si riserva di chiedere e di utilizzare in modo esclusivo e quindi di riconoscere il relativo corrispettivo anche qualora non utilizzati n. 2 posti-letto dedicati agli anziani in situazioni di emergenza socio-ambientale ovvero anziani ultrasessantacinquenni, con discreta autonomia funzionale, senza rete o con rete familiare problematica e/o privi dell’abitazione a causa di eventi/calamità improvvise, per cui si richiede immediata disponibilità di posti-letto. Si sottolinea che spesso queste persone si rivolgono al Servizio Sociale solo in tali contingenze, rendendo di fatto impossibile un’ordinaria pianificazione d’inserimento in residenza e l’esercizio della facoltà di scelta della struttura da parte dei fruitori.
La Città si riserva inoltre di riconoscere il corrispettivo dovuto nella misura in cui superi il valore del canone di concessione in base alle necessità e alle condizioni reddituali degli altri ospiti secondo le modalità stabilite per l’integrazione retta ed in base ai servizi di cui effettivamente usufruiscono.
Per quanto riguarda il Centro Diurno Alzheimer il contratto di servizio, stipulato tra l’ASL TO2 e l’attuale società appaltatrice, Cooperativa Sociale “Animazione Valdocco s.c.r.l.”, scadrà il 31.10.2016; entro tale data il concessionario dovrà pertanto ottenere l'autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento del C.D.A.A., secondo le norme che saranno in vigore al momento, e stipulare conseguentemente il relativo contratto di gestione.
ART. 5
PRESA IN CONSEGNA E RESTITUZIONE
L’immobile di cui all’art. 2 viene consegnato al concessionario contestualmente alla firma del presente contratto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti i diritti, azioni, accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze e con le relative servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, ancorché non trascritte. All'atto della presa in consegna dell'immobile da parte del concessionario sarà redatto apposito verbale che riporterà oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una sommaria descrizione delle condizioni edilizie ed igienico-sanitarie della struttura.
Il concessionario ha dichiarato in sede di gara e con il presente atto confermato di avere preso conoscenza di tutte le condizioni dello stato di fatto dell’immobile oggetto di concessione, della viabilità d'accesso, nonché di tutte le circostanze generali suscettibili di influire sugli obblighi di cui al presente contratto, comprese tutte le opere da eseguire, preventivamente all’inserimento degli ospiti della residenza, per l’adeguamento dei locali e degli impianti alle norme vigenti in materia edilizia ed impiantistica, per l’ottenimento delle autorizzazioni al funzionamento dei servizi previsti e per rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto. Pertanto, successivamente non potrà eccepire la mancata conoscenza delle condizioni dei luoghi o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti e documentate cause di forza maggiore.
La porzione di immobile che sarà destinata a residenza per persone anziane autosufficienti è concessa senza ospiti presenti e priva di arredamento; pertanto, dovrà essere completamente arredata ed attrezzata in maniera adeguata all’uso previsto e alle norme vigenti. All’interno della porzione già utilizzata come
C.D.A.A. sono attualmente presenti pazienti ed arredi. All’atto dell’assunzione della gestione del
C.D.A.A. da parte del concessionario sarà redatto dall’ASL TO2 apposito verbale di consegna degli arredi che saranno disponibili.
Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o risoluzione anticipata della stessa, l'immobile dovrà essere riconsegnato alla Città entro tre mesi libero e sgombero da persone e cose non di proprietà comunale, in buone condizioni di manutenzione in conformità a tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia al momento della riconsegna, nonché libero da vincoli e liti di qualsiasi natura. Sei mesi prima della riconsegna stessa verrà accertato, in contraddittorio tra i tecnici delle parti e fatto constare in apposito verbale, lo stato di fatto dell’immobile e degli impianti ad esso afferenti. Le eventuali problematiche e mancanze riscontrate dovranno essere sanate prima della riconsegna.
Alla scadenza della concessione cesseranno tutti i rapporti instaurati dal concessionario, suoi successori o aventi causa con i privati sulla base di quanto previsto dall’art. 954 commi 1 e 2 c.c., ferma restando la facoltà del Comune di procedere in tal caso alla continuazione del rapporto contrattuale intrapreso con i privati.
ART. 6
CANONE DI CONCESSIONE
Il valore del canone di concessione annuo a base di gara è stato quantificato complessivamente per l’intero immobile in € 128.000,00 (centoventottomila/00) di cui € 19.000,00 (diciannovemila/00) oltre IVA al 22% se dovuta per la porzione di immobile relativa al C.D.A.A., somma che dovrà essere versata annualmente alla Città a decorrere da un anno dalla stipula del contratto ed € 109.000,00 (centonovemila/00) oltre IVA al 22% per un totale pari ad € 132.980,00 (centotrentaduemilanovecentottanta/00) per la porzione di immobile relativa alla struttura residenziale. Tale ultima somma dovrà essere versata alla Civica Amministrazione entro il mese di febbraio di ogni anno dopo la quantificazione dei servizi resi e contestualmente alla corresponsione degli stessi; per il corrente anno il canone verrà determinato in proporzione alle mensilità di effettivo possesso dell’immobile. Per il 2014 il canone verrà determinato in proporzione alle mensilità di effettivo godimento dell’immobile.
Il canone di concessione annuo sarà aggiornato nella misura pari al 75% della variazione in aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicato annualmente sulla G.U.
Il concessionario percepirà dall’ASL TO2 un rimborso di pari importo (€ 19.000,00 oltre IVA al 22% per un totale pari ad € 23.180,00) per ciascun anno di utilizzo dei locali o frazione di anno dalla data della stipula del contratto di concessione della struttura tra la Città e l’aggiudicatario fino al 31.10.2016.
ART. 7 DURATA
La durata della concessione viene stabilita in anni 50 (cinquanta) con decorrenza dalla stipulazione del rogito che dovrà aver luogo entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall’esecutività della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva, in analogia a quanto stabilito dall’art. 11 comma 9 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
ART. 8 GARANZIE FINANZIARIE
A titolo di cauzione provvisoria il candidato, per essere ammesso alla selezione, ha depositato nel rispetto delle vigenti norme una somma pari al 2% del valore a base d’asta calcolato sulla durata della concessione, ovvero € 128.000,00 (centoventottomila/00), anche a mezzo di polizza fidejussoria assicurativa o bancaria n. ………….. emessa in data ……………. rilasciata da ……………………..
La cauzione provvisoria versata dal soggetto selezionato come concessionario sarà trattenuta fino alla sottoscrizione del contratto di concessione ed alla contestuale produzione della cauzione definitiva. Non verrà riconosciuto alcun interesse o altre somme a qualsiasi titolo o pretesa.
A garanzia della realizzazione di tutti gli adempimenti richiesti fino all’ottenimento delle autorizzazioni al funzionamento della residenza e del C.D.A.A., il concessionario ha presentato, al momento del rogito, deposito cauzionale o fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo corrispondente al 2% del valore di aggiudicazione calcolato sulla durata della concessione, fino a svincolo da parte della Città.
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere rilasciata da Società di Assicurazioni in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10 giugno 1982 n. 348 e s.m.i. e contenere l’espressa condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della Città, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all’art. 1945 c.c., con esclusione, altresì, del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.
Gli effetti della fidejussione bancaria o polizza assicurativa cesseranno solo a seguito del formale svincolo da parte della Civica Amministrazione, la quale svincolerà la polizza stessa decorsi sei mesi dall’ottenimento delle autorizzazioni al funzionamento ai sensi dell’art. 1957 c.c.
ART. 9 IMPEGNI
Il concessionario si vincola con la Città attraverso la firma del presente atto a rispettare i seguenti impegni:
1. garantire la sorveglianza dell’immobile a decorrere dalla sua consegna;
2. durante tutto il periodo della concessione il concessionario, o suoi aventi causa, dovrà eseguire a sua cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria/riqualificazione necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento ed il buono stato di conservazione dell'edificio e degli impianti; per l’esecuzione di tali interventi il concessionario dovrà attenersi all’art. 32 D.Lgs. 163/2006, dal momento che tali opere saranno eseguite ai sensi di quanto previsto dalla lettera f) dello stesso articolo;
3. realizzare le opere edili ed impiantistiche richieste per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi e di tutte le certificazioni necessarie per il funzionamento della struttura;
4. presentare alla Commissione di Vigilanza l’istanza di parere preventivo sul progetto di adeguamento ed il cronoprogramma dei lavori entro al massimo 45 giorni dalla stipula del contratto; il cronoprogramma potrà prevedere un progressivo avvio delle attività mano a mano autorizzabili;
5. realizzare i necessari adeguamenti edilizi ed impiantistici finalizzati all’ottenimento delle autorizzazioni al funzionamento riferite alle tipologie di servizi previsti, predisponendo i relativi progetti di adeguamento;
6. predisporre cronoprogrammi dei lavori di adeguamento dello stabile tali da garantire la continuità dell’erogazione delle utenze al C.D.A.A., relativamente al quale la gestione del servizio non potrà subire interruzioni in quella sede;
7. ottenere l'autorizzazione al funzionamento della residenza per persone anziane entro al massimo 8 mesi dalla stipula del contratto, nonchè ottenere l'autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento del C.D.A.A. entro il 31.10.2016, secondo le norme in vigore al momento;
8. osservare tutte le norme di legge nazionali e comunitarie vigenti e intervenute durante la gestione della struttura;
9. rispettare tutti i contenuti presentati nell'offerta, i vincoli di destinazione socio-assistenziale dell’immobile, nonché gli obblighi di accreditamento;
10. dichiarare che è stato conferito, in caso di aggiudicazione a più soggetti legati fra loro da un vincolo associativo, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un componente, che sarà il soggetto che assumerà la gestione della struttura e che sarà qualificato come capofila mandatario;
11. ai fini dell’individuazione del personale da assumere, verificare preventivamente la disponibilità e garantire priorità al personale già operante nella struttura nella gestione pregressa della residenza, il cui organico risultava composto al momento della chiusura da n. 25 Oss, n. 6 Infermieri Professionali e n. 23 addetti ai Servizi Generali, ed al personale che risulterà operante nel Centro Diurno Alzheimer alla data del 31.10.2016, acquisendo dai precedenti gestori i nominativi.
12. aver corrisposto alla Città di Torino le spese di pubblicazione dell’avviso d’asta, poste a proprio carico.
ART. 10
ACCREDITAMENTO CON LE AA.SS.LL. E LA CITTÀ
Qualsiasi variazione di tipologia di utilizzazione, in toto o in parte, della struttura già accreditata o da accreditare, richiesta dal concessionario, dovrà essere preventivamente sottoposta alla valutazione ed approvazione del Comune e dell’A.S.L. competente per territorio.
ART. 11 FACOLTA’
Il concessionario avrà la facoltà di realizzare opere sull’immobile di cui all’art. 2, oggetto della presente concessione, al fine di realizzare ulteriori interventi a carattere sociale (ivi comprese soluzioni di residenzialità temporanea), socio-sanitario, culturale, socio-educativo ed anche commerciale, nell’osservanza della normativa regionale e fatti salvi i vincoli normativi ed urbanistici.
La realizzazione di servizi ed interventi aggiuntivi non vincola la Città a contrarre rapporti contrattuali relativi agli stessi.
Il concessionario potrà prevedere la messa a disposizione di locali, anche in forma temporanea, per specifiche iniziative allo scopo di favorire progettualità del privato sociale rivolte agli ospiti ed al territorio.
E’ auspicata, altresì, la presenza di organizzazioni di volontariato all’interno dei locali autorizzati al funzionamento per il miglioramento della qualità di vita degli ospiti.
ART. 12 FINANZIAMENTO
Il concessionario potrà, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 116 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., associarsi a soggetti investitori istituzionali sin dal momento della sottoscrizione del presente contratto.
ART. 13 SPESE
A far data dalla consegna dell’immobile sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, energia termica, gas, telefono, acqua), oltre alla tassa rifiuti, i cui contratti devono essere direttamente intestati al concessionario che subentrerà all’ASL TO2 nella gestione patrimoniale dell’edificio al momento della riconsegna dello stesso alla Città da parte della medesima Azienda ed esonererà la Civica Amministrazione dall’assunzione di qualsiasi onere relativo.
Sono altresì a carico del concessionario le spese relative all’installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori. Gli interventi manutentivi devono essere eseguiti e certificati da Ditte munite di idonee qualificazioni.
Si forniscono i seguenti riferimenti relativi alle utenze attualmente intestate all’ASL TO2: energia elettrica: contatore elettronico POD IT020E00177169;
acqua: contatore matr. 94190123, codice utente 0010118268, codice presa 0010041035; presa antincendio: codice utente 0010118274, codice presa 0010041041;
riscaldamento e produzione a.c.s.: contatore metano matr. 0022744912, PDR 09951202358964, codice punto consegna 34217900;
gas cottura: contatore metano matr. 0024443742, PDR 09951207147077, codice punto consegna 34217900.
Tenuto conto che la struttura in oggetto comprenderà al suo interno, oltre all’attività principale rivolta ad anziani autosufficienti, anche un Centro Diurno Alzheimer Autonomo la cui gestione attualmente e fino al
31.10.2016 è in capo all’ASL TO2 che ne ha la titolarità e la conduce attraverso propria impresa appaltatrice, il concessionario, al fine di quantificare gli oneri addebitabili all’ASL, a sue spese potrà installare misuratori parziali o filiali.
In mancanza di questi ultimi il concessionario formalizzerà con la citata Azienda gli accordi necessari fino al 31.10.2016 alla ripartizione dei costi di gestione degli impianti e delle utenze riferiti alla porzione di immobile occupata dal C.D.A.A., adottando i criteri di seguito specificati:
1. per il riscaldamento il costo sarà addebitato in proporzione ai metri cubi costituenti il volume netto dei locali utilizzati dal C.D.A.A.;
2. per le ulteriori utenze (energia elettrica, acqua, gas cottura, etc.) il costo sarà addebitato in proporzione alla superficie utilizzata dal C.D.A.A.
ART. 14
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI E DI FUTURA EMANAZIONE
Il concessionario provvede a propria cura e spese, preventivamente all’inserimento degli ospiti della residenza, all’esecuzione di tutte le opere edili ed impiantistiche necessarie per l’adeguamento dei locali e degli impianti alle norme vigenti e di futura emanazione in materia edilizia ed impiantistica, per l’ottenimento delle autorizzazioni al funzionamento dei servizi previsti, del certificato di prevenzione incendi e di tutte le certificazioni necessarie per il funzionamento della struttura, nonché, in generale, all’esecuzione di tutte le opere di manutenzione edile ed impiantistica ordinaria e straordinaria/riqualificazione necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto.
In particolare, si precisa che i lavori di adeguamento necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento del C.D.A.A. dovranno essere eseguiti tenendo conto della necessità di garantire la continuità dell’erogazione delle utenze al Centro, all’interno del quale la gestione del servizio non potrà subire interruzioni.
Tra gli interventi posti a carico del concessionario s’intendono anche gli eventuali oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni e successivo mantenimento.
Sono, altresì, a carico del concessionario gli interventi richiesti per adottare tutte le necessarie misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, qualora richiesti, nonché per l’eventuale necessità di abolizione o superamento delle barriere architettoniche.
In particolare è onere del concessionario eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi essenziali per garantire la sicurezza fisica di utenti e di terzi o di emergenza a seguito di ordinanze o di messa in sicurezza secondo quanto richiesto dalla normativa vigente o di prossima emanazione in materia di impianti, statica degli edifici, igiene e sicurezza, ecc.
Anche gli eventuali lavori di miglioria dovranno essere eseguiti con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia, con obbligo di adeguamento della scheda catastale dell'immobile e delle sue pertinenze al nuovo stato di fatto conseguente alla realizzazione delle opere.
Per quanto sopra definito, l’attività esercitata risulta di servizio pubblico ed equiparabile ad interventi eseguiti direttamente dalla Città; i relativi interventi edilizi, pertanto, sono esenti dal versamento degli oneri concessori, ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera c) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.
Prima di eseguire ogni intervento di manutenzione straordinaria e/o riqualificazione/adeguamento alle normative, il concessionario dovrà acquisire il parere tecnico dell’Amministrazione comunale.
Per l’esecuzione degli interventi suddetti il concessionario deve comunque ottenere tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi delle normative vigenti in materia. Nessun onere dovrà gravare sulla Città di Torino sia per l’ottenimento di tali autorizzazioni, sia per l’esecuzione dei lavori.
Qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti venissero effettuate, anche in presenza di preventivo parere positivo, la Città resta esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale e per eventuali danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi.
Il gestore è tenuto a redigere su richiesta un elenco dettagliato degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati e a trasmetterlo al Servizio Concessioni della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, allegando l’elenco e le dichiarazioni delle ditte che hanno effettuato
detti interventi (il cui registro dovrà essere conservato presso la struttura). La Città si riserva di chiedere eventuali integrazioni qualora gli interventi effettuati risultino insufficienti e/o non eseguiti a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle normative vigenti e di futura emanazione.
E’ altresì a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree pertinenziali esterne e verdi, potatura compresa, restando in capo alla Città l’esercizio dei diritti che ad essa competono in quanto proprietaria. L’esecuzione delle operazioni di manutenzione del verde, nonché i nuovi piantamenti, dovranno essere preceduti da una relazione tecnica da indirizzare al Servizio Verde Gestione che autorizzerà le opere impartendo le direttive necessarie.
Nel caso in cui il concessionario non assolva ad interventi tecnici di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, l’Amministrazione potrà eseguire in proprio i lavori, addebitandone i costi al concessionario.
L’Amministrazione comunale potrà in ogni caso a suo insindacabile giudizio provvedere a restauri, riparazioni e interventi manutentivi giudicati necessari, in relazione ad eventi imprevisti o situazioni di particolare urgenza, addebitandone i costi al concessionario.
ART. 15
PREVENZIONE INCENDI E OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA
A. SICUREZZA SUL LAVORO, ONERI PER LA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.
La Civica Amministrazione considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario.
Nei confronti della generalità dei lavoratori addetti al servizio e delle persone ospitate nella sede il concessionario è responsabile a sua cura e spese, nella sua qualità di Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro in ottemperanza alle norme del Decreto medesimo, delle norme in vigore che regolano materie specifiche quali prevenzione incendi, sicurezza alimentare, prevenzione del rischio legionellosi nelle strutture ricettive ai sensi del Provv. 13 gennaio 2005 G.U. Serie Generale n. 51 del 03.03.2005–Linee Guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico–ricettive e termali, privacy, infortuni sul lavoro, vidimazione registro e relative denunce, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso della concessione per la tutela materiale dei lavoratori.
Il concessionario è responsabile del comportamento dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi; ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è tenuto pertanto a provvedere alla corretta informazione e formazione dei lavoratori, nonché degli eventuali sostituti, con riferimento ai rischi connessi al profilo professionale secondo programmi e modalità definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.
E’ altresì tenuto a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotare i lavoratori impiegati degli strumenti necessari alla prevenzione degli infortuni, in base a tutte le norme che regolano la materia.
B. PREVENZIONE INCENDI
L’Istanza di S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ex art. 4 del D.P.R. 151/2011, finalizzata all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi/Verbale di Visita Tecnica, deve essere sottoscritta dal concessionario nella sua qualità di Datore di Lavoro in quanto esercente i poteri gestionali, in coerenza con quanto indicato nell’art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e nel rispetto degli obblighi in capo al Responsabile/Titolare dell’attività previsti dagli artt. 00-00-00-00 del D.M. 09.04.1994 e s.m.i.
Qualora al momento della consegna dell’immobile il C.P.I. o la S.C.I.A. siano scaduti o scadano durante il periodo di concessione, il concessionario dovrà procedere al rinnovo a proprie spese, provvedendo
all’esecuzione di tutte le opere edili ed impiantistiche necessarie per l’adeguamento dei locali e degli impianti.
Al momento della riconsegna dell’immobile alla Città, in caso di decadenza del C.P.I. i costi per il suo riottenimento saranno addebitati al concessionario inottemperante.
Si riportano di seguito i principali adempimenti in capo al Datore di lavoro/concessionario del Servizio indicati nei D.M. 10/03/1998, 09/04/1994 e nel X.Xxx. 81/2008 e s.m.i.:
a) Valutazione dei rischi d’incendio di cui al D.M. 10/03/1998 art. 2;
b) Misure preventive protettive e precauzionali di esercizio di cui al D.M. 10/03/1998 art. 3 e Allegati e D.M. 09/04/1994 artt. 00-00-00-00;
c) Mantenimento delle misure di sicurezza antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – all. II art. 2.11 e D.M. 09/04/1994 art. 14;
d) Redazione ed aggiornamento del Registro dei controlli periodici di cui al D.M. 10/03/1998 – All. VI art. 4 e D.M. 09/04/1994 art. 14;
e) Gestione dell’emergenza in caso di incendio – Stesura del Piano di Gestione delle emergenze di cui al D.M. 10/03/1998 – All. VIII e D.M. 09/04/1994 art. 14;
f) Designazione degli addetti al servizio antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – art. 6;
g) Assicurare il presidio nel locale destinato a contenere il comando del sistema di allarme di cui al D.M. 09/04/1994 art. 10;
h) Norme di esercizio per il mantenimento della sicurezza antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – all. VI art. 6.3 e 6.4 e D.M. 09/04/1994 art. 14;
i) Adempimenti di cui agli artt. 17 – 18 -28 -29-36 -37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in capo al Datore di Lavoro/concessionario;
j) Gestione delle emergenze di cui all’art. 43 D.Lgs. 81/2008;
k) Prevenzione Incendi di cui all’art. 46 D.Lgs. 81/2008;
l) Obblighi del Datore di Lavoro/concessionario di cui all’art. 64 D.Lgs. 81/2008;
m) Ulteriori adempimenti non espressamente richiamati contenuti nei Decreti Ministeriali 10/03/1998, 09/04/1994 e nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Relativamente all’intera struttura è fatto obbligo al concessionario procedere all’elaborazione del Piano di Evacuazione Coordinato con il soggetto che, ai sensi dell’art. 4, avrà compiti di gestione del C.D.A.A. Sono a carico del concessionario tutte le sanzioni amministrative e penali conseguenti alle inosservanze ai disposti normativi di cui sopra, accertate e comminate dai vari Organi di controllo (SPRESAL, ARPA, Ispettorato del Lavoro, VV.F. e ogni altro organismo di controllo che esercita la sua funzione in veste di U.P.G.).
ART. 16
CERTIFICAZIONI E DOCUMENTAZIONE TECNICA
Il concessionario deve provvedere a propria cura e spese all’acquisizione di tutte le certificazioni e documentazioni tecniche previste dalle norme vigenti e sopravvenute, nonché della relativa agibilità dei locali qualora necessaria.
E’ stata consegnata al concessionario copia della documentazione esistente agli atti dell’Amministrazione comunale e risultante dall’apposito elenco allegato al presente atto (“Elenco documentazione tecnica”).
Si precisa che l’ulteriore documentazione tecnica (rilievi, indagini, ecc.) necessaria per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e pareri da richiedere ai vari Enti, non compresa nel suddetto elenco, sarà a cura e spese del concessionario.
Copia di tutte le certificazioni, documentazioni tecniche e delle autorizzazioni dovrà essere consegnata al già citato Servizio Concessioni.
ART. 17 PROPRIETA’
Tutte le nuove opere realizzate sull’immobile di cui all’art. 2, oggetto della presente concessione, sono acquisite in proprietà dalla Città ai sensi dell'art. 934 Codice Civile dal momento della loro esecuzione, senza che la stessa sia tenuta a corrispondere all’aggiudicatario alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.
Saranno, altresì, acquisiti in proprietà arredi e attrezzature al termine della concessione.
ART. 18 TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI
Il concessionario, i suoi successori o aventi causa non possono cedere, né in tutto né in parte, il godimento dei locali oggetto di concessione ed il contratto di concessione stesso senza preventiva autorizzazione della Città.
In ogni caso la cessione potrà essere effettuata unicamente a soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di asta pubblica, dovrà essere rispettato il limite di durata temporale della concessione ed alla scadenza il complesso immobiliare dovrà essere riconsegnato alla Città entro tre mesi libero e sgombero da persone e cose non di proprietà comunale, in buone condizioni di manutenzione in conformità a tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia al momento della riconsegna, nonché libero da vincoli e liti di qualsiasi natura. Il concessionario dovrà inserire negli atti di trasferimento della concessione i vincoli all’utilizzo della struttura per le destinazioni previste dal presente atto, nonché l’osservanza delle obbligazioni assunte dal concessionario verso la Città.
Da parte loro, i soggetti subentranti dovranno preventivamente aver sottoscritto un atto unilaterale d’obbligo con il quale si impegnano ad assumere in proprio dette obbligazioni.
ART. 19 ASSICURAZIONI
L'Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario.
Su tutti i beni destinati direttamente od indirettamente alla concessione, il concessionario sottoscrive un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed in particolare:
a) a copertura dei danni contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, furto, atti vandalici, dolosi, eventi atmosferici, anche di tipo catastrofico, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile;
b) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera.
Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice versato direttamente a favore della Città di Torino.
Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.
Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso il già citato Servizio Concessioni almeno dieci giorni prima della stipula del contratto di concessione ovvero entro trenta giorni dalla data di consegna dell'immobile, qualora sia motivatamente effettuata prima della stipula del contratto di concessione.
Con cadenza annuale, il concessionario dovrà inviare ai competenti uffici della Città di Torino copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.
ART. 20 RESPONSABILITA’
Il concessionario si obbliga a tenere l’Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima.
Il Comune di Torino dovrà essere manlevato da qualsiasi responsabilità o danno provocato durante l’esecuzione dei lavori a cura del concessionario e durante la gestione del fabbricato per tutto il corso della concessione.
ART. 21 PENALITA’
Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi del concessionario di cui al disciplinare di asta pubblica e di quelli assunti con il presente atto e fatti salvi i maggiori diritti dell’Amministrazione, quest’ultima procederà alla contestazione formale dei medesimi con comunicazione scritta.
Il concessionario dovrà ottenere l'autorizzazione al funzionamento della residenza per persone anziane entro al massimo 8 mesi dalla stipula del contratto, nonchè ottenere l'autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento del C.D.A.A. entro il 31.10.2016, secondo le norme in vigore al momento. Qualora si verifichino ritardi rispetto alle predette scadenze, il concessionario verserà alla Città una penale di € 10.000,00 (diecimila/00) per ogni mese di ritardo o frazione di esso. In relazione al protrarsi dei ritardi o a reiterate inottemperanze l'Amministrazione Comunale potrà valutare l'applicazione della revoca della concessione.
Qualora il concessionario non rispetti altri contenuti presentati nell'offerta, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare una penale di € 10.000,00 (diecimila/00) per ogni elemento non realizzato, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all’inadempimento. Qualora il concessionario non ottemperi agli obblighi di accreditamento o allorché venga revocata la condizione di presidio accreditato con esclusione dall’Albo dei presidi accreditati, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la concessione, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all’inadempimento.
Qualora venga revocata l’autorizzazione al funzionamento a seguito di accertate violazioni, si procederà alla revoca della concessione, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all’inadempimento.
In caso di violazione della destinazione pubblica dell'immobile o di inosservanza delle modalità di utilizzazione dello stesso, quali definite in esito all'aggiudicazione, è prevista la revoca della concessione, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all’inadempimento.
Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico la Città si riserva di revocare la concessione con un preavviso di tre mesi; il gestore non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali.
Il gestore potrà recedere dalla concessione dandone comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Amministrazione con almeno tre mesi di preavviso, senza poter pretendere alcun indennizzo o risarcimento.
ART. 22 ACCERTAMENTI
I funzionari dell’Amministrazione comunale competenti per materia e delle Aziende Sanitarie cittadine, muniti di tesserino di riconoscimento e previo avviso anche telefonico, potranno accedere in qualsiasi momento ai locali dati in concessione per eseguire rilievi, accertamenti ed eventuali operazioni che, nell’interesse delle Amministrazioni stesse, si rendano necessarie alla tutela dei propri interessi patrimoniali e sociali.
A tal fine il concessionario deve garantire l'accesso alla documentazione ed ai beni relativi.
ART. 23 OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI
Il concessionario s’impegna all’osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso del servizio dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione.
ART. 24 SPESE D’ATTO
Tutte le spese dell’atto, quelle di contratto, quelle accessorie, bolli, registro e conseguenti saranno per intero a carico del concessionario.
ART. 25 ELEZIONE DI DOMICILIO
Ad ogni effetto legale le parti eleggono domicilio:
il concessionario in Torino in via/piazza/corso ;
il Comune di Torino presso la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, in Xxx X.X. Xxxxxx 00.
ART. 26 CONTROVERSIE
Per eventuali controversie sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.
ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/2003 s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata, che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs 196/2003.
Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D.Lgs 196/2003.
Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni tutte di cui al presente contratto.
Torino, lì
Il Dirigente
Per accettazione, firma …………………………………..…………….. Data …………………………..
cognome e nome …………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………..…………………………. (prov. ………) il ………….…..………….
codice fiscale …………………………………………………………………….……………………….
in qualità di …………………………………………………………….……….…………………………
dell’Ente …………….……………..………………………………..……….……...…………………….
natura giuridica ……………………………………………………………………………………….
ragione sociale come da iscrizione camerale …………………………………………………………
numero di iscrizione C.C.I.A.A. ……..…………………………………………………………………...
iscrizione a Registri / Albi / altro (tipo, data e numero) ……………………………..……………………
……………………………………………………………………...………………………………..……..c odice fiscale/partita I.V.A. ……………………………………………….……………………..………
nominativi degli eventuali ulteriori componenti dell’Ente dotati di potere di rappresentanza
……………………………………………………………………………..……………………………… sede legale …..………………………………………………..………………….……………………….. via/piazza/corso ……………………………..…………………………………….…….., n……….……. (tel. …………..……………, fax …………….……….., e-mail …………………….………………..…) sede amministrativa ………………….………………………………………..……………………... via/piazza/corso ………………………………………………………………………….., n……..…. (tel.
………….……………, fax …………………….., e-mail )
Per il Concessionario firma del Rappresentante Legale
………………………………………………….
Timbro dell’Ente