Contract
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO DI ASSOCIAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA MOLDOVA, DALL’ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 27 GIUGNO 2014.
R E L A Z I O N E
1.1 Contesto dell’Accordo
Nell’ambito del Partenariato orientale1, l’UE ha da tempo avviato con la Repubblica di Moldova un percorso di relazioni sempre più strette, il quale - superando l’approccio di mera cooperazione - è avviato verso la realizzazione di una graduale associazione politica ed integrazione economica. Questi due elementi (integrazione economica e associazione politica) sono infatti gli obiettivi cardine del Partenariato orientale, che dal maggio 2009, costituisce il quadro di riferimento della dimensione Est della politica europea di vicinato. Il Partenariato annovera fra le sue priorità la stipula con ciascun Partner di nuovi accordi di associazione comprensivi di Accordi di Libero scambio ampi ed approfonditi (AA/DCFTA - Association Agreement / Deep and Comprehensive Free Trade Agreement).
Le relazioni UE-Moldova, già disciplinate dall’Accordo di Partenariato e Cooperazione (PCA - Partnership and Cooperation Agreement) in vigore dal 1998, si sono negli anni vieppiù ampliate ed arricchite, diventando oggetto di un’attenzione specifica da parte dell’UE, intenzionata ad incoraggiare il completamento della transizione di Chisinau verso la democrazia e l’economia di mercato ed a favorirne il progressivo avvicinamento agli standard comunitari. Nel 2010 le Parti iniziarono quindi a negoziare un nuovo Accordo, che - destinato a succedere al PCA - avrebbe avuto le caratteristiche dell’Accordo di Associazione, secondo i principi e i criteri stabiliti dal Partenariato orientale.
L’Accordo di Associazione oggetto della presente analisi prevede l’approfondimento delle relazioni politiche ed economiche fra UE e Moldova, in vista di una graduale integrazione del Paese nel mercato interno dell’Unione, la più vasta singola area commerciale al mondo. L’Accordo quindi rappresenta un modo concreto per attivare il potenziale delle relazioni bilaterali, attraverso il sostegno alle riforme interne, al risanamento economico, alla crescita, alla governance della Moldova, ma anche alla cooperazione settoriale in molteplici ambiti, quali energia, trasporti, ambiente, sanità, educazione, tutela dei consumatori, cultura. Esso fa parte dei cosiddetti Accordi di nuova generazione che l’UE sta stipulando con alcuni Partner del PO, e che pongono le basi per relazioni a lungo termine, senza peraltro escludere, qualora se ne dovessero creare le condizioni, ulteriori futuri sviluppi delle stesse, in linea con il Trattato di Lisbona.
L’approccio innovativo dell’Accordo di Associazione, oltre a prevedere forme più strette di cooperazione e a coprire una gamma di settori molto più estesa del precedente PCA, si spinge fino
1 Originato da una proposta polacco-svedese dell’aprile 2008 e formalmente lanciato al Summit di Praga del 7 maggio 2009, il Partenariato Orientale (PO) è inquadrato nell’ambito della Politica Europea di Vicinato (PEV) e nasce dalla necessità di stimolare nei sei vicini orientali (Ucraina, Bielorussia, Moldova, Armenia, Georgia e Azerbaidjan) processi di avvicinamento all’Europa, secondo le ambizioni e le specificità di ognuno. Strumentali al raggiungimento di tali obbiettivi sono la stipula di Accordi di Associazione inclusivi di aree di libero scambio approfondite (AA/DCFTA), l’avvio di negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti suscettibili di condurre ad una eventuale liberalizzazione degli stessi in un’ottica caso-per-caso, nonché una cooperazione energetica strutturata, attraverso la quale il PO dovrebbe fornire all’UE maggiori garanzie sulla regolarità dei flussi di approvvigionamento.
ad includere, quale parte integrante dello stesso, la creazione di un’Area di Libero Scambio Ampia e Approfondita (DCFTA - Deep and Comprehensive Free Trade Area). L’intesa va letta inoltre come una vera e propria agenda per le riforme, basata com’è su un programma a 360 gradi di adeguamento normativo agli standard europei.
Questo Accordo - che da parte UE si definisce ambizioso e pionieristico - sancisce anche l’impegno delle Parti ad ricercare una soluzione percorribile alla questione della Transnistria, la regione secessionista non riconosciuta da Chisinau né dall’ONU.
Gli elementi chiave dell’Accordo possono essere così riassunti:
- Valori e principi condivisi (democrazia, rispetto dei diritti umani, libertà fondamentali, stato di diritto, sviluppo sostenibile, economica di mercato);
- Cooperazione rafforzata in politica estera e di sicurezza (focus su stabilità della regione, armi di distruzione di massa, lotta al terrorismo, gestione delle crisi, ecc.);
- Creazione di una DCFTA (per offrire non solo maggiori opportunità di commercio e investimento, ma anche la possibilità di fruire di assistenza UE nelle riforme collegate al settore economico-commerciale);
- Giustizia, libertà e sicurezza (migrazione, protezione dati, lotta al riciclaggio di denaro, alle droghe e al crimine organizzato);
- Cooperazione in 28 settori chiave (fra cui riforma della pubblica amministrazione, politiche sociali e pari opportunità, gestione della finanza pubblica, tassazione, politiche industriali, politiche marittime e della pesca, agricoltura e sviluppo rurale, energia, trasporti, protezione civile, sanità, ricerca, turismo, società dell’informazione, cultura, società civile, ecc.).
Una volta entrato in vigore, l’Accordo apporterà tangibili benefici alla popolazione locale, quali una maggior protezione dei consumatori attraverso il miglioramento degli standard qualitativi dei prodotti agricoli locali, maggiori opportunità d’affari per piccole e medie imprese attraverso l’accresciuta apertura dei mercati tra le Parti, con conseguente incremento del lavoro e diminuzione dell’emigrazione, riduzione dei costi energetici domestici e sviluppo di energie rinnovabili, miglior funzionamento del sistema giudiziario e aumento della trasparenza.
L’istituzione dell’Area di Libero scambio ampia ed approfondita (DCFTA) prevista dall’Accordo è possibile dall’appartenenza della Moldova all’OMC, di cui è membro dal 2001. Essa consiste nell’istituzione di una relazione commerciale preferenziale, basata su trattamenti reciprocamente vantaggiosi nell’accesso ai rispettivi mercati. Ciò si sostanzia nell’eliminazione dei dazi di importazione (e, se presenti, di quelli all’esportazione) sui beni commercializzati, nella rimozione di ostacoli ai servizi e nella facilitazione dell’accesso e dello stabilimento di società nei rispettivi mercati.
Come noto, le aree di libero scambio che l’UE instaura con i propri Partner includono di norma aspetti che vanno oltre quelli eminentemente commerciali: si tratta di un approccio ad ampio raggio (da cui la specificazione di “ampia” - in inglese “comprehensive” - nella denominazione DCFTA) che include anche le politiche nazionali in tema di appalti, concorrenza, proprietà intellettuale e sviluppo sostenibile. Il termine “approfondito” si riferisce invece alle specifiche previsioni della DCFTA volte ad incidere sulle politiche commerciali della Moldova e sulla modernizzazione della sua economia: ad esempio misure sanitarie e fitosanitarie che, una volta allineate al regime UE, consentiranno al Paese di esportare prodotti animali e/o di origine animale nell’Unione, per non parlare dell’allineamento legislativo dei prodotti industriali che - non appena sarà possibile stipulare il relativo protocollo sulla conformità e l’accettazione degli standard – consentirà alle Parti di realizzare, fra l’altro, un significativo abbattimento dei costi della relativa commercializzazione.
Fra le più ambiziose iniziative in fatto di liberalizzazione commerciale mai concluse dall’UE con un Partner, la DCFTA - attraverso la completa eliminazione dei dazi di importazione e la proibizione di quelli all’esportazione - darà luogo ad un migliore accesso, ed alla progressiva integrazione, della Moldova al mercato UE. Sono previste dunque norme per l’eliminazione dei dazi su importazioni
ed esportazioni da parte UE, fatti salvi alcuni generi (alcuni prodotti di generi animali, zuccheri e cereali) considerati sensibili per l’Unione e sui quali verrà esercitato uno specifico monitoraggio. Da parte moldava è altresì contemplata la rimozione dei dazi di importazione sulla maggior parte dei prodotti: per quelli maggiormente sensibili (vini, vegetali, frutta, carni, tessuti e abbigliamento) è prevista una gradualità - fra 3 e 10 anni - mentre per altri prodotti, quali pollame e suini, latticini ecc. non si procederà alla liberalizzazione ma saranno gestiti nei limiti di quote tariffarie.
1.2 Iter procedurale di firma dell’Accordo
Il 15.06.2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati con la Moldova per la stipula di un nuovo Accordo che rimpiazzasse quello di Partenariato e Cooperazione (PCA).
I negoziati per l’Accordo di Associazione sono iniziati nel gennaio 2010, mentre quelli relativi alla parte commerciale - DCFTA, che dell’Accordo stesso è parte integrante - nel febbraio 2012. La parafatura dell’AA/DCFTA ha avuto luogo il 29 novembre 2013 a Vilnius, in occasione del Vertice del Partenariato orientale, mentre la firma è avvenuta il 27 giugno 2014 a Bruxelles, a margine de Consiglio europeo.
1.3 Finalità dell’Accordo
L’Accordo è finalizzato all’associazione politica e all’integrazione economica fra UE e Moldova. Esso prevede un impegno delle Parti verso relazioni più profonde e durature, basate sul pieno rispetto dei valori comuni e dei principi democratici.
Quanto sopra si concretizza attraverso:
- una vasta gamma di settori di cooperazione (la sola cooperazione settoriale investe più 28 aree tematiche, con particolare attenzione alle riforme necessarie in ciascun ambito);
- un quadro istituzionale di nuova concezione, con l’istituzione di un Consiglio di Associazione, deputato all’adozione di decisioni, e di un Comitato di Associazione, deputato a trattare questioni commerciali. Sono previsti anche fori di cooperazione per la società civile e pei rispettivi Parlamenti;
- la creazione di un’Area di Libero scambio ampia ed approfondita (DCFTA) per stimolare la ripresa e lo sviluppo economico del Paese, attraverso l’adeguamento tecnico normativo agli standard dell’UE.
In sostanza, l’Accordo intende dare impulso all’approfondimento delle relazioni bilaterali sia a livello politico che economico, con la graduale integrazione del Partner nel mercato unico europeo, attraverso la creazione della DCFTA, costituendo quindi una nuova fase nel percorso evolutivo delle relazioni contrattuali fra le Parti. L’Accordo rappresenta dunque uno strumento per sfruttare a pieno la positiva dinamica delle relazioni fra le Parti: esso si configura per Chisinau anche quale agenda per le riforme e per l’avvicinamento agli standard e alle norme europee.
L’Accordo consentirà alla Moldova di ottenere un più ampio ed agevole accesso al mercato dell’UE per i propri prodotti e servizi, oltre ad offrire un percorso di riforme nelle politiche commerciali e l’assistenza dell’Unione in materia. A fronte, la Moldova si è impegnata ad adeguare progressivamente la propria legislazione nazionale a quella dell’UE in settori quali l’esportazione dei prodotti agricoli e la sicurezza alimentare, la regolamentazione dei prodotti industriali e le valutazioni di conformità, l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. In pratica, avvalendosi dell’Accordo di Associazione quale punto di partenza, Chisinau sarà in grado di introdurre nella propria vita politico-sociale riforme e valori che la faranno confluire progressivamente verso il sistema e gli standard UE (il c.d. mainstream), garantendole stabilità economica ed istituzionale, nonché una maggiore prosperità economica. L’Accordo offre inoltre opportunità agli investimenti
diretti europei in Moldova grazie alla creazione di un contesto decisionale aperto, stabile e prevedibile.
1.4 Esame delle disposizioni
Il testo dell’Accordo si compone delle seguenti parti.
- Preambolo, recante le premesse sugli aspetti salienti delle relazioni bilaterali e dell’approccio generale dell’Accordo. Consta di un solo articolo con la menzione degli obiettivi.
- 7 Titoli: 1. Principi generali; 2. Dialogo politico, riforme, cooperazione in politica estera e sicurezza; 3. Giustizia, libertà e sicurezza; 4. Cooperazione economica e settoriale; 5. Commercio e temi correlati (DCFTA); 6. Cooperazione finanziaria e anti frode; 7. Disposizioni istituzionali, generali e finali.
- 35 Allegati, relativi ad aspetti tecnico normativi.
- 4 Protocolli, concernenti rispettivamente: partecipazione della Moldova ai programmi UE; prodotti originari e collaborazione amministrativa; cooperazione in materia doganale, definizioni.
Nello specifico, le varie parti dell’Accordo sono così articolate:
Preambolo: fa riferimento ai valori comuni sui cui è fondata l’UE, che la Moldova condivide. La Moldova è definita “Paese europeo” e vengono pertanto riconosciute le sue aspirazioni e scelte europee. Consta di un solo articolo (art.1) nel quale sono elencati gli obiettivi dell’Accordo: associazione politica ed integrazione economica, dialogo politico rafforzato, rafforzamento di democrazia e stabilità politica, economica e istituzionale della Moldova, rafforzamento dello stato di diritto, adeguamento legislativo, cooperazione per la soluzione pacifica dei conflitti, istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito per un ampio accesso ai rispettivi mercati.
Titolo 1 - Principi Generali (art. 2): fa riferimento al rispetto dei principi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto.
Titolo 2. - Dialogo politico e riforme, cooperazione in politica estera e di sicurezza (artt. 3-11): prevede l’approfondimento del dialogo politico in vista di una graduale convergenza nelle aree della sicurezza e della politica estera. Vengono individuati i diversi ambiti nei quali si articola il dialogo, con particolare attenzione ai crimini internazionali di competenza della Corte penale internazionale, alla stabilità regionale, alla prevenzione dei conflitti, alla gestione delle crisi, ecc.
Titolo 3 - Giustizia, libertà e sicurezza (artt. 12-20): tratta dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, di migrazioni, asilo, gestione delle frontiere. Le Parti si impegnano a cooperare in materia di circolazione delle persone di lotta al crimine organizzato, al traffico di droga, al terrorismo e ai suoi finanziamenti, con particolare attenzione alla cooperazione nel settore giudiziario.
Titolo 4 - Cooperazione economica e in altri settori (artt. 21-142): concerne la riforma dell’amministrazione pubblica, il dialogo economico, il diritto societario, la politica dell’occupazione, sociale e delle pari opportunità, la protezione dei consumatori, la gestione delle finanze pubbliche, fiscalità, politiche industriali, agricoltura, pesca, energia, trasporti, ambiente, turismo, sanità pubblica, protezione civile, istruzione, ricerca, cultura e media, società civile, partecipazione ai programmi UE, ecc. Nello specifico - come indicato dall’art. 24 - la Moldova è tenuta a rispettare i principi guida delle politiche macroeconomiche e fiscali adoperandosi al fine di instaurare un’economica di mercato funzionante, assicurando così il progressivo adeguamento delle proprie politiche economiche a quelle dell’UE. L’art. 53 assicura che le Parti riconoscano i principi della governance in materia fiscale, ossia i principi della trasparenza, dello scambio di informazioni e della leale concorrenza fiscale sottoscritti dagli Stati membri a livello UE, e che si impegnino ad attuarli
Titolo 5 - Scambi e questioni commerciali (artt. 143-412): è la parte cosiddetta DCFTA, che tratta di accesso al mercato, soppressione dei dazi doganali, misure non tariffarie, cooperazione amministrativa e coordinamento con altri Paesi, difesa commerciale, misure antidumping, misure sanitarie e fitosanitarie, dogane, stabilimento, servizi informatici, appalti, proprietà intellettuale, trasparenza, commercio e sviluppo sostenibile, risoluzione delle controversie, ecc.
L’art. 143 - come osservato dal Ministero dello sviluppo economico, che ha analizzato il testo per le parti di propria competenza - stabilisce che dall’entrata in vigore del presente Accordo, viene istituita una zona di libero scambio delle merci, per un periodo della durata massima di dieci anni, secondo l’Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT) del 1994. Ad eccezione di alcuni oneri e dazi citati negli articoli della presente intesa, vengono soppressi da entrambe le Parti i dazi doganali sulle importazioni, in conformità all’Allegato XV, che riporta i seguenti prodotti agricoli: pomodori, agli, uve da tavola, mele, prugne e succhi di uva. Ciò comporta, dall’entrata in vigore del presente Accordo, la possibilità da entrambe le Parti di potersi consultare per decidere se accelerare e/o estendere la portata della soppressione dei dazi doganali. E’ inoltre prevista la possibilità di fare, all’altra Parte, ulteriori concessioni al fine di migliorare la liberalizzazione del commercio di prodotti agricoli, soprattutto per quelli soggetti a contingenti tariffari (art. 147).
L’Allegato XV-C indica invece, per ciascuna categoria merceologica, la quantità annuale che la Moldova può esportare nell’UE. Se tale volume raggiunge la soglia del 70 per cento l’UE notifica alla Moldova tale evenienza. A seguito di tale notifica e al raggiungimento dell’80 per cento del volume, la Moldova deve fornire all’Unione una giustificazione di tale aumento delle esportazioni verso l’UE. In assenza di tale giustificazione - ed al raggiungimento del 100 per cento della quota indicata nel suddetto Allegato - l’UE può sospendere il trattamento preferenziale (art. 148).
Riguardo alle misure di difesa commerciale, le Parti si attengono ai diritti ed agli obblighi riguardanti le misure di salvaguardia contenute nell’art. XIX del GATT 1994 e negli Accordi istituiti dall’OMC (art. 158). Pertanto, la Parte che apre un’inchiesta di salvaguardia notifica per iscritto all’altra Parte tutte le informazioni utili a spiegare il motivo che l’ha originata, qualora quest’ultima abbia un interesse economico sostanziale, quando una Parte è stata tra i cinque maggiori fornitori del prodotto negli ultimi tre anni (art. 159). Analoga procedura di notifica deve essere seguita dalle Parti nel caso di applicazione di misure anti-dumping (artt. 161 e 162).
A sua volta - il Ministero dell’ economia e finanze, cui è stato inviato il testo per una disamina per quanto di propria competenza - ha attirato l’attenzione, a titolo esemplificativo, su alcuni articoli di carattere fiscale: l’art. 243 (servizi finanziari) in base al quale ciascuna Parte si adopererà affinché nel proprio territorio siano attuate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza dei servizi finanziari e di lotta contro l’evasione e l’elusione fiscale; l’art. 261 (eccezioni) il quale prevede che, fatto salvo l’obbligo di non applicare provvedimenti che costituiscano discriminazione arbitraria o ingiustificata, ovvero una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione può impedire alle Parti di adottare provvedimenti differenziati, quando siano finalizzati a garantire la riscossione equa di imposte dirette nei confronti di attività economiche di imprenditori e prestatori d’opera dell’altra Parte. Infine l’art. 262 - stabilendo che il trattamento della nazione più favorita non si applica al trattamento fiscale già concesso (o che le Parti concederanno) in base ad Accordi volti ad evitare la doppia imposizione - detta una norma a garanzia dell’applicazione di questi ultimi.
In sostanza, il MEF conferma che - sotto l’aspetto strettamente finanziario - all’Accordo non possono ascriversi effetti finanziari, in considerazione dell’assenza di specifiche misure in materia fiscale, che potrebbero essere successivamente definite nell’ambito di Convenzioni con i singoli Stati membri, volte ad evitare la doppia imposizione, ai sensi dello stesso art. 262.
Titolo 6 - Assistenza finanziaria e anti frode (artt. 412-432): vi si illustra una serie di misure idonee a contrastare le frodi, quali indagini, audit, controlli, prevenzione delle irregolarità, azioni penali.
Titolo 7 - Disposizioni istituzionali, generali e finali (artt. 433-465): illustra una serie di misure ad hoc finalizzate ad inquadrare il nuovo corso delle relazioni UE-Moldova. Contempla la tenuta di un vertice a cadenza annuale e la creazione di consiglio e comitato di associazione (e di eventuali sottocomitati), secondo i criteri tipici previsti in ambito UE per questa fattispecie di Accordi. Si menziona anche la creazione di un comitato parlamentare di associazione che consentirà scambi di vedute fra membri dei rispettivi Parlamenti e l’istituzione di una piattaforma della società civile.
Viene esplicitamente abrogato l'Accordo di Partenariato e Cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Moldova, dall'altro, firmato a Lussemburgo il 28 novembre 1994 ed entrato in vigore il 1° luglio 1998. Il presente Accordo sostituisce altresì l'Accordo tra l'UE e la Repubblica di Moldova relativo alla protezione delle Indicazioni Geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012 ed entrato in vigore il 1° aprile 2013.
Viene inoltre specificato che l’applicazione dell’Accordo o del suo Titolo V (Scambi e questioni commerciali) alle parti del territorio della Repubblica di Moldova sulle quali il governo della Repubblica di Moldova non esercita un controllo effettivo ha inizio una volta che il Paese abbia garantito la piena attuazione e l'applicazione dell’Accordo stesso, o del citato Titolo V, su tutto il suo territorio. E’ prevista, nelle more della ratifica, l’applicazione provvisoria delle parti di competenza esclusiva dell’UE (artt. 433-465).
I 35 Allegati si riferiscono principalmente ai Titoli 4 e 5 dell’Accordo stesso ed alle tematiche ivi trattate - Cooperazione economica e in altri settori e Scambi e questioni commerciali - e si sostanziano nei documenti normativi e tecnici che costituiscono l’acquis UE, cui la Moldova è chiamata ad uniformarsi. Si tratta, ad esempio, degli standard tecnico-amministrativi, della soppressione dei dazi doganali, della quantità annuale - per ciascuna categoria di prodotto - che la Moldova può esportare nell’UE, di prodotti soggetti a contingenti tariffari annui in esenzione da dazio, delle barriere commerciali e non-tariffarie, ovvero l’elenco della legislazione UE e relativo calendario per il ravvicinamento, ecc.
I 4 Protocolli, infine, si articolano come segue:
1. Protocollo riguardante un accordo quadro tra l'UE e la Moldova sui principi generali della partecipazione della Moldova ai programmi dell'Unione.
Si riferisce alla facoltà accordata alla Moldova di partecipare ai programmi, attuali e futuri, dell'UE aperti alla stessa, secondo le disposizioni di adozione di tali programmi ed a fronte di un contributo finanziario al bilancio generale dell'UE da parte della Moldova, corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.
2. Protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
Su questo Protocollo l’Agenzia delle dogane, che ha analizzato il testo dell’Accordo nelle parti di propria competenza, non ha espresso osservazioni o rilevato criticità.
3. Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale
A questo proposito l’Agenzia delle dogane ha sottolineato come il presente protocollo, disciplinando la cooperazione amministrativa, abbia l’obiettivo di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, prevedendo lo scambio d’informazioni riguardanti operazioni in violazione alla legislazione vigente. In particolare, si prevede venga fornita l’assistenza sia su richiesta di una delle Parti, sia in maniera reciproca e spontanea. Il testo disciplina anche alcune eccezioni e casi in cui l’autorità interpellata può essere esonerata da tale obbligo. Il Protocollo introduce inoltre disposizioni volte a tutelare la riservatezza dei dati scambiati e disciplinano l’ipotesi di comparizione, su richiesta, di esperti e testimoni di una Parte in procedimenti giudiziari o amministrativi dell’altra Parte. L’art. 12 definisce, infine, i caratteri di ripartizione delle spese di assistenza derivanti dall’attuazione del protocollo. Ne consegue che le uniche disposizioni
suscettibili di produrre effetti in termini di finanza pubblica italiana scaturiscono dagli artt. 7 e 11 del presente Protocollo (v. infra, punto 4. della relazione tecnico-finanziaria).
4. Protocollo sulle definizioni
Vi si specificano i significati e le accezioni di alcuni termini, quali: frode, corruzione attiva e passiva, conflitto d’interessi, nonché le funzioni e basi giuridiche dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), il Servizio della Commissione europea preposto a combattere le frodi e a condurre le relative indagini amministrative.