Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo al personale non dirigente dell’Agenzia Spaziale Italiana - ASI - per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007
Il giorno 4 agosto 2010 alle ore 16.15, presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro tra:
l’ARAN nella persona del Commissario Straordinario Cons. Xxxxxxx Xxxxxx firmato
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni Sindacali:
per le Confederazioni Sindacali:
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato.
CIDA firmato
RDB CUB firmato
Per le XX.XX. di categoria :
FLC/CGIL firmato
FIR/CISL firmato
UIL / PA UR firmato
ANPRI firmato
USI RDB/Ricerca firmato
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente dell’Agenzia Spaziale Italiana - ASI - per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 – 2009 E IL BIENNIO ECONOMICO 2006 – 2007
INDICE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
CAPO II – PERMESSI SINDACALI
Art. 3 – Permessi sindacali
CAPO III – PERSONALE DAL IX AL IV LIVELLO
Art. 4 - Opportunita’ di sviluppo professionale per il personale Art. 5 – Indennita' di valorizzazione professionale
Art. 6 – Indennita' di posizione Art. 7 – Soppressione del IX livello
Art. 8 - Aumenti della retribuzione base Art. 9 - Effetti nuovi stipendi
Art. 10 - Risorse per il trattamento accessorio
Art. 11 - Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio
CAPO IV – RICERCATORI E TECNOLOGI
Art. 12 - Ricercatori e Tecnologi
Art. 13 - Aumenti della retribuzione base per Ricercatori e Tecnologi Art. 14 - Effetti nuovi stipendi per Ricercatori e Tecnologi
Art. 15 – Indennita’ di valorizzazione professionale Art. 16 – Passaggi di fascia stipendiale
CAPO V - NORME DI PARTICOLARE INTERESSE
Art. 17 – Aspettativa senza assegni Art. 18 – Periodo di prova
Art. 19 – Cadenze temporali per la mobilita' tra profili Art. 20 – Relazioni sindacali
Art. 21 – Telelavoro Art. 22 – Buono pasto
Art. 23 - Speciale trattamento economico (Ste) art. 24 – Norma di rinvio
ALLEGATI
Tabella 1 Tabella A Tabella B Tabella C Tabella D Tabella E Tabella F
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente CCNL si applica, ai sensi dell’art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente dall’Agenzia Spaziale Italiana, di seguito denominata ASI o Agenzia, di cui alla legge 30 maggio 1988, n.186 e successive modificazioni.
2. Qualora l’ASI fosse sottoposta a processi di fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, al personale, in caso di mobilità, si applicherà il presente contratto sino alla data dell’inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto vigente nel comparto o ente o istituzione di destinazione.
3. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D. Lgs. n. 165 del 2001.
ART. 2 - DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa e 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2007 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse prescrizioni e decorrenze previste espressamente dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dall’ASI entro 30 giorni dalla data di stipula di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
CAPO II – PERMESSI SINDACALI
ART. 3 – PERMESSI SINDACALI
1. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2 del DM 23 febbraio 2009, il contingente complessivo dei permessi sindacali, pari a 90 minuti l’anno per dipendente in servizio a tempo indeterminato, è ridotto del 15%, a decorrere dal 1° luglio 2009.
2. L’ASI, nel dare seguito alle disposizioni del DM di cui al comma 1, nella ripartizione dei permessi e nell’individuazione dei dirigenti sindacali titolari degli stessi continuerà ad applicare il CCNQ 7 agosto 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
CAPO III – PERSONALE DAL IX AL IV LIVELLO
ART. 4 - OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE
1. Al testo dell’art. 8 del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007, quadriennio 2002- 05, sono apportate le seguenti modifiche :
Per le progressioni i cui effetti decorrono successivamente alla data di stipula definitiva del presente CCNL, il comma 1 è così sostituito:
“1. Le anzianità di servizio di cui all’art. 13, comma 3, lettera b), del DPR n. 171/91 sono ricondotte rispettivamente ad anni quattro e tre.”
Al comma 3 la locuzione “ due successive posizioni economiche” è sostituita dalla seguente “ tre successive posizioni economiche”.
2. Gli importi delle progressioni economiche di cui al presente articolo sono definiti nelle misure indicate nella Tabella 1 e continuano ad essere corrisposti nell’ambito delle risorse ad esse dedicate ai sensi degli articoli 10 (Risorse per il trattamento accessorio) e 11 (Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio).
3. Ai soli fini delle progressioni previste dagli articoli 53 e 54 del CCNL Ricerca del 21 febbraio 2002, i periodi di anzianità ivi indicati comprendono anche il servizio prestato a tempo determinato nell’ASI e nel medesimo profilo.
ART. 5 – INDENNITA' DI VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE
1. A decorrere dal 31 dicembre 2007 il limite di cui al comma 3 dell’ art. 42 CCNL Ricerca del 7 ottobre 1996 è elevato al 5%. Con la medesima decorrenza, l’importo dell’IVP di cui all’art. 3 CCNL Ricerca 21 febbraio 2002, secondo biennio, è determinato nella misura di 150,00 euro lordi per dodici mensilità.
2. Le eventuali somme non utilizzate nell’applicazione della presente disposizione confluiscono nelle risorse di cui all’art. 10 (Risorse per il trattamento accessorio).
ART. 6 – INDENNITA' DI POSIZIONE
1. Il limite percentuale indicato nell’art. 46, comma 2, del CCNL Ricerca 7 ottobre 1996 è elevato fino ad un contingente massimo dell’8%. Il finanziamento è posto a carico delle risorse per il trattamento accessorio di cui all’art. 10 (Risorse per il trattamento accessorio).
ART. 7 – SOPPRESSIONE DEL IX LIVELLO
1. A decorrere dal 31 dicembre 2007, il IX livello è soppresso. Il personale in servizio è inquadrato con la medesima data, a seguito di specifici corsi di formazione organizzati dall’ASI, nel livello VIII di entrambi i profili di operatore.
ART. 8 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 2 del CCNL ASI del 29 novembre 2007, biennio economico 2004-05, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dall’allegata Tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale corrisposta, per il biennio 2006-07, ai sensi dell’art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
ART. 9 - EFFETTI NUOVI STIPENDI
1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella
Tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa ed espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare.
3. Resta confermato quanto previsto dall’art.12, comma 3, del CCNL ASI 29 novembre 2007.
ART. 10 - RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, determinate ai sensi dell’art. 4 del CCNL ASI del 29 novembre 2007, biennio economico 2004-05, sono ulteriormente incrementate, a decorrere dal 1.9.2007 (5/13 per l’anno 2007), di un importo pari allo 1,07% del monte salari riferito all’anno 2005 relativo al personale di cui al presente Capo.
ART. 11 - UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
1. Sono confermate le risorse e le modalità di suddivisione delle stesse, già destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall’art. 43, comma 2 del CCNL Ricerca del 7 ottobre 1996 e dalle successive disposizioni contrattuali salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo.
2. A decorrere dal 31.12.2007, il fondo di cui all’art. 43, comma 2, lettera c) primo periodo del CCNL Ricerca 7 ottobre 1996, ivi inclusi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali, è ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,15% del monte salari riferito all’anno 2005 relativo al personale di cui al presente Capo. Dalla medesima decorrenza e a valere su tali risorse la misura dell’indennità di ente annuale è incrementata negli importi indicati nella Tabella C.
3. Le restanti risorse di cui all’art. 10 alimentano il fondo per la produttività collettiva di cui all’art. 43, comma 2, lettera e) del CCNL Ricerca 7.10.1996.
CAPO IV – RICERCATORI E TECNOLOGI
ART. 12 - RICERCATORI E TECNOLOGI
1. I ricercatori e i tecnologi costituiscono risorse fondamentali per il perseguimento degli obiettivi dell’ASI. In relazione a ciò rappresentano una risorsa professionale dotata di autonomia e responsabilità, nel rispetto della potestà regolamentare dell’ASI e vanno pienamente coinvolti in tutte le sedi previste per la definizione degli obiettivi di ricerca.
2. L’ASI dovrà tenere conto del ruolo dei ricercatori e tecnologi favorendone la presenza negli organi di governo e/o nei consigli scientifici dell’Agenzia anche attraverso la revisione, con le modalità previste dai propri ordinamenti, dei relativi regolamenti.
3. Nell’ASI, ove non si verifichino le condizioni di cui al precedente comma, è consentita la costituzione di Organi elettivi, di ricercatori e tecnologi, a carattere consultivo con le modalità di cui al comma 2.
4. In applicazione del D.Lgs. 165/2001, art. 15 comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all’art. 19 del citato X.Xxx. per quanto attiene alla gestione della ricerca e/o delle attività tecnico- scientifiche.
ART. 13 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE PER RICERCATORI E TECNOLOGI
1. Gli stipendi dei ricercatori e tecnologi, come stabiliti dall’art. 6 del CCNL ASI del 29 novembre 2007, biennio economico 2004-05, sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella D alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella E.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale corrisposta, per il biennio 2006-07, ai sensi dell’art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
ART. 14 - EFFETTI NUOVI STIPENDI PER RICERCATORI E TECNOLOGI
1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella Tabella D ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa ed espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio.
3. Resta confermato quanto previsto dall’art. 18, comma 3, del CCNL ASI 29 novembre 2007.
ART. 15 – INDENNITA’ DI VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE
1. A valere sulla quota di risorse corrispondente allo 0,28% del monte salari riferito all’anno 2005 relativo al personale di cui al presente Capo, a decorrere dal 1 dicembre 2007, l’indennità professionale prevista dall’art. 8, comma 2, del CCNL Ricerca del 21 febbraio 2002, biennio economico 2000-01, è incrementata degli importi mensili indicati nella Tabella F.
ART. 16 – PASSAGGI DI FASCIA STIPENDIALE
1. Qualora l’ASI non abbia dato attuazione all’art. 8 del CCNL 29 novembre 2007 (secondo biennio) attiva le procedure di riduzione dei tempi di permanenza ai fini del passaggio alla fascia successiva fino a concorrenza delle risorse appositamente destinate a tale finalità dall’art. 9, comma 2, lettera a) del medesimo CCNL con le decorrenze ivi indicate, salvo che le stesse, in forza della predetta disposizione, alla data di entrata in vigore del presente CCNL, siano già state utilizzate per incrementare le indennità di cui all’art. 8 del CCNL Ricerca del 21 febbraio 2002.
CAPO V - NORME DI PARTICOLARE INTERESSE
ART. 17 – ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere concessi a domanda, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, nell’ambito del 5% dell’organico, periodi di aspettativa per un anno senza assegni e senza decorrenza di anzianità per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per il tempo necessario a superare un periodo di prova.
ART. 18 – PERIODO DI PROVA
1. L’art. 4, comma 10, del CCNL 29 novembre 2007, è modificato nel senso che dopo la frase “o presso le istituzioni dell’Unione europea” va aggiunta l’espressione “o presso Enti e Organismi internazionali”.
ART. 19 – CADENZE TEMPORALI PER LA MOBILITA' TRA PROFILI
1. Al testo dell’art. 52 del CCNL Ricerca 21 febbraio 2002 è aggiunto il seguente comma:
“4. Le procedure previste nel presente articolo sono attivate dagli Enti con cadenza annuale e con effetti decorrenti al 31 dicembre dell’anno di svolgimento delle procedure stesse.”
2. Al testo dell’art. 65 del CCNL Ricerca 21 febbraio 2002 è aggiunto il seguente comma:
“4. Le procedure previste nel presente articolo sono attivate dagli Enti con cadenza annuale e con effetti decorrenti al 31 dicembre dell’anno di svolgimento delle procedure stesse.”
ART. 20 – RELAZIONI SINDACALI
1. L’art. 28, comma 3, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007 è modificato con l’aggiunta delle seguenti lettere r) ed s) :
“r) criteri per l’utilizzo, da parte delle XX.XX. firmatarie del presente CCNL, della posta elettronica dell’Ente;
s) criteri generali per l’utilizzazione delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all’art. 19 del presente CCNL”.
2. L’art. 31, comma 4, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007 è modificato con l’aggiunta della seguente lettera:
“h) utilizzazione delle risorse derivanti dall’attuazione dell’art. 19 del presente CCNL”.
3. Gli Enti sono tenuti a trasmettere trimestralmente, per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica, indicato da ciascuna XX.XX., gli elenchi nominativi dei propri iscritti, comprensivi dei dati di interesse per le XX.XX. medesime.
ART. 21 – TELELAVORO
1. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente CCNL l’ASI renderà operativo il regolamento per la disciplina del telelavoro con le modalità di cui all’art. 19 del CCNL Ricerca del 13.05.2009, quadriennio normativo 2006-2009.
ART. 22 – BUONO PASTO
1. In sede di contrattazione integrativa sarà verificata la possibilità di incrementare il valore unitario del buono pasto entro un valore pari a € 10,00.
ART. 23 - SPECIALE TRATTAMENTO ECONOMICO (STE)
1. Il personale dell’ASI continua a usufruire dello speciale trattamento economico previsto dall’art. 10, punto 7, della legge 30 maggio 1988, n.186 e successive modificazioni e disciplinato dall’art. 18 del Regolamento relativo allo stato giuridico e allo speciale trattamento economico del personale dell’ASI approvato dal MIUR di concerto con il MEF e la Funzione Pubblica
2. Per quanto concerne le modalità di costituzione del trattamento di cui al comma 1 continua a conservare validità ed efficacia l’Accordo sottoscritto il 6 luglio 1993 tra XX.XX. e Parte pubblica (MIUR, MEF e FP), rinviandosi alla contrattazione integrativa le modalità di attribuzione.
ART. 24 – NORMA DI RINVIO
1. Resta in vigore, per quanto compatibile con le disposizioni vigenti e del presente CCNL, tutta la normativa contrattuale fin qui applicata nell’ASI, compresa la parte relativa ai CCNL del comparto Ricerca.
Tabella 1
Progressioni economiche per il personale dei livelli IV-VIII
Valori in Euro annui per 13 mensilità
Profilo e | Posizione | Posizione | Posizione |
posizione economica | economica super I | economica super II | economica super III |
Collaboratore TER IV |
Funzionario A mministrativo IV |
Collaboratore Amministrativo V |
Operatore Tecnico VI |
Operatore Amministrativo VII |
Ausiliario Tec nico V III |
1.198,18 |
1.198,18 |
1.040,66 |
911,55 |
792,76 |
719,94 |
1.198,18 |
1.198,18 |
1.040,66 |
911,55 |
792,76 |
719,94 |
1.198,18 |
1.198,18 |
1.040,66 |
911,55 |
792,76 |
719,94 |
Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro mensili da corrispondere per 13 mensilità
Posizione economica
Rideterminato dal
Dal 1.4.2006 1.7.2006 (1)
Rideterminato dal 1.1.2007 (2)
Isp. Gen. r.e. |
Dir. Div. r.e. |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
12,18 |
11,34 |
9,79 |
8,87 |
8,11 |
7,42 |
7,00 |
6,65 |
20,31 |
18,90 |
16,32 |
14,79 |
13,52 |
12,37 |
11,66 |
11,08 |
140,83 |
131,07 |
113,16 |
102,55 |
93,77 |
85,80 |
80,88 |
76,81 |
(1) Il valore a decorrere dal 1.7.2006 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2006.
(2) Il valore a decorrere dal 1.1.2007 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.7.2006.
Tabella B
Nuova retribuzione tabellare
Valori in Euro annui per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Posizione economica
Dal 1.4.2006 Dal 1.7.2006 Dal 1.1.2007
Isp. Gen. r.e. |
Dir. Div. r.e. |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
28.815,71 |
26.818,74 |
23.154,79 |
20.982,49 |
19.187,63 |
17.555,48 |
16.549,69 |
15.715,95 |
28.913,27 |
26.909,46 |
23.233,15 |
21.053,53 |
19.252,55 |
17.614,88 |
16.605,61 |
15.769,11 |
30.359,51 |
28.255,50 |
24.395,23 |
22.106,65 |
20.215,55 |
18.496,04 |
17.436,25 |
16.557,87 |
Tabella C
Incrementi dell'indennità di ente
Valori in Euro annui
Posizione economica
Incremento dal 31.12.2007 (1)
Isp. Gen. r.e. |
Dir. Div. r.e. |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
93,85 |
93,85 |
80,46 |
72,38 |
61,70 |
53,62 |
45,90 |
42,90 |
(1) Gli incrementi non riassorbono gli eventuali valori differenziali percepiti ai sensi dell'art. 44 , comma 3, del CCNL 1994-97
Tabella D
Incrementi mensili della retribuzione tabellare dal 1.4.2006
Valori in Euro mensili da corrispondere per 13 mensilità
Anzianità I II III
14,64
11,36
per tutte le fasce |
18,93
Incrementi mensili rideterminati della retribuzione tabellare dal 1.7.2006 (1)
Valori in Euro mensili da corrispondere per 13 mensilità
Anzianità I II III
24,39
18,94
per tutte le fasce |
31,55
(1) Il valore a decorrere dal 1 7.2006 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2006.
Incrementi mensili rideterminati della retribuzione tabellare dal 1.1.2007 (1)
Valori in Euro mensili da corrispondere per 13 mensilità
Anzianità I II III
da 0 a 3 |
da 4 a 7 |
da 8 a 12 |
da 13 a 16 |
da 17 a 22 |
da 23 a 30 |
da 31 in poi |
172,34 |
190,21 |
208,75 |
227,18 |
260,73 |
286,08 |
318,95 |
132,64 |
145,67 |
158,87 |
172,06 |
194,23 |
212,54 |
235,98 |
114,10 |
116,83 |
121,05 |
130,35 |
147,11 |
160,14 |
176,84 |
(1) Il valore a decorrere dal 1 1.2007 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.7.2006.
Tabella E
Nuova retribuzione tabellare al 1.1.2007
Valori in Euro annui per 12 mensilità
Anzianità I II III
da 0 a 3 |
da 4 a 7 |
da 8 a 12 |
da 13 a 16 |
da 17 a 22 |
da 23 a 30 |
da 31 in poi |
46.604,41 |
51.365,22 |
56.305,54 |
61.214,06 |
70.153,08 |
76.907,83 |
85.663,70 |
36.027,20 |
39.498,18 |
43.016,65 |
46.529,32 |
52.436,39 |
57.313,52 |
63.559,36 |
28.109,78 |
30.490,35 |
32.938,90 |
35.416,90 |
39.881,50 |
43.353,00 |
47.803,84 |
Tabella F
Incrementi dell'indennità valorizzazione professionale
Valori in Euro mensili da corrispondere per 13 mensilità
Ricercatore e Tecnologi Livello
Incremento dal 1.12.2007
I |
II |
III |
15,01 |
12,47 |
10,72 |