CONTRATTO N. ………… CONDIZIONI GENERALI PER LAVORI E SERVIZI REV DEL
CONTRATTO N. ………… CONDIZIONI GENERALI PER LAVORI E SERVIZI REV DEL
………………
Sommario
1. DEFINIZIONI 2
2. INTERPRETAZIONI 3
3. REQUISITI DELL’APPALTATORE 3
4. PERSONALE 4
5. PAGAMENTI DEI PREZZI 5
6. SUBAPPALTI 7
7. SUBCONTRATTI 12
8. ATTIVITA’ MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA 13
9. OSSERVANZA DA PARTE DEI SUBAPPALTATORI / SUBAFFIDATARI DELLE NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE 14
10. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 15
11. OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE / SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 16
12. RESPONSABILITÁ AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE 16
13. ANTIRICICLAGGIO 18
14. CLAUSOLA PRIVACY 19
15. RISERVATEZZA 21
16. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE – BREVETTI, MARCHI, LICENZE ED ALTRE OPERE DELL’INGEGNO 21
1. DEFINIZIONI
I seguenti termini ed espressioni, qualora presenti in Contratto, hanno il significato di seguito riportato:
Controllata: ogni ente direttamente o indirettamente controllato (in base ai Principi Contabili Internazionali − IFRS 10 “Bilancio consolidato” e successive modifiche e integrazioni) da Italgas o da una Controllata, a seconda dei casi, in Italia o all’estero.
Descrizione e programmazione dei lavori: documento, facente parte delle Condizioni Tecniche, che descrive l’Opera.
E-Business: Servizio del Gruppo Italgas che consente di gestire in modalità WEB i seguenti processi aziendali: “Acquisto di beni a catalogo elettronico” - “Consuntivazione Servizi Imprese” - “Logistica” - “Collaudi” - “Negoziazione Elettronica & Bandi Ue” – “Subappalti”.
Familiare: il coniuge del Pubblico Ufficiale; i nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e primi cugini del Pubblico Ufficiale e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l‘abitazione; il coniuge del privato; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e i primi cugini del privato e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l’abitazione.
Gestore del Contratto: soggetto a cui fanno capo le attività di natura operativa e/o amministrativa correlate all’esecuzione del Contratto.
Kick-off meeting: riunione successiva alla stipula del Contratto, propedeutica all’inizio dei lavori.
Leggi Anticorruzione: il Codice Penale italiano, la Legge 6 novembre 2012 n.190, il Decreto Legislativo n.231 del 2001 e le altre disposizioni applicabili, l’UK Bribery Act, le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e i trattati internazionali anticorruzione, quali la Convenzione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
Normativa Antimafia: indica il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, così come successivamente modificato, nonché tutta la normativa anche di fonte secondaria ovvero autorizzativa applicabile di volta in volta al Contratto.
Personale del Gruppo Italgas: gli amministratori, dirigenti, membri degli organi sociali, dipendenti di Italgas e delle Controllate.
Pubblico Ufficiale:
a) chiunque ricopra una carica pubblica nell’ambito della funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
b) chiunque agisca in veste ufficiale in nome, per conto o nell’interesse di (i) una pubblica amministrazione sovranazionale, nazionale, regionale o locale, (ii) un’agenzia, un dipartimento, un ufficio o un organo di una pubblica amministrazione, sovranazionale, nazionale, regionale o locale, (iii) un’impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione, (iv) un’organizzazione pubblica internazionale, e o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica;
c) qualunque incaricato di un pubblico servizio;
d) qualunque Familiare di un Pubblico Ufficiale o altro soggetto, persona fisica o ente, che agisca su suggerimento, richiesta o disposizione o a vantaggio di alcuno dei soggetti o enti di cui alle lettere da a) a c) sopra indicate.
Revisore: la società di revisione, lo studio legale, la società di indagini forensi, o analogo operatore professionale designato da Italgas per lo svolgimento degli audit previsti dalle clausole contrattuali.
Unità produttiva: Centri Operativi, Unità, ecc. nel cui territorio l’Appaltatore è chiamato ad operare.
2. INTERPRETAZIONI
2.1. I titoli degli articoli/clausole del Contratto e qualsiasi altra intestazione sono riportati per pura identificazione e pertanto non possono essere considerati come parte del Contratto né essere presi in considerazione per interpretazioni di articoli/clausole del Contratto stesso.
2.2. Salvo ove diversamente precisato, i richiami numerici e/o letterali di articoli e/o clausole e/o paragrafi citati nelle Condizioni Generali e/o Condizioni Specifiche si riferiscono rispettivamente solo ed esclusivamente ad articoli e/o clausole e/o paragrafi di dette Condizioni Generali e/o Condizioni Specifiche.
2.3. L’impiego di termini ed espressioni al singolare non esclude che essi possano essere intesi anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo consenta e ciò risponda alla volontà delle Parti.
3. REQUISITI DELL’APPALTATORE
3.1. L’Appaltatore per tutta la durata del Contratto:
- non deve incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50 del 2016;
- non deve ricadere in una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui alla Normativa Antimafia;
- non deve ricadere in una situazione relativa a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui alla Normativa Antimafia;
- deve rispettare quanto contenuto nel Patto Etico e d’Integrità, sottoscritto per accettazione espressa;
- deve mantenere tutti i requisiti relativi alla sua qualifica;
- deve essere in possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a), ovvero dell’art. 90, comma 9 del D.Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alle attività oggetto del Contratto.
Nel caso di mancato rispetto di anche uno solo dei suddetti requisiti da parte dell’Appaltatore, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto” delle Condizioni Specifiche.
3.2. Il Committente si riserva il diritto di chiedere all’Appaltatore, in qualunque momento, la produzione di ogni opportuna certificazione/documentazione/attestazione in ordine al mantenimento dei suddetti requisiti e comunque di accertare, anche
autonomamente, a propria discrezione, in qualsiasi momento l’effettivo possesso di tali requisiti.
3.3. Nel caso in cui tale documentazione non venisse esibita nei termini indicati nella richiesta o qualora venisse a mancare anche uno solo dei suddetti requisiti o qualora quanto esibito o prodotto dall'Appaltatore, ai fini dell'aggiudicazione del Contratto o della sua esecuzione, risulti in qualsiasi momento irregolare, incompleto, mendace, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto” delle Condizioni Specifiche.
3.4. L’Appaltatore si impegna, qualora dovessero intervenire mutamenti circa i propri requisiti soggettivi, a darne immediata comunicazione al Committente. In mancanza, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto” delle Condizioni Specifiche.
4. PERSONALE
4.1. Per le attività, oggetto del Contratto, l’Appaltatore opera come "imprenditore indipendente" mediante organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione a proprio rischio, con impiego di propri capitali e personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze, ovvero regolarizzato a mezzo di apposito contratto.
4.2. E’ pertanto responsabile per l’operato dei propri dipendenti e/o subappaltatori e/o subcontraenti e/o subfornitori e/o collaboratori e/o consulenti nell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
4.3. L’Appaltatore dichiara pertanto di detenere il potere organizzativo dei mezzi necessari, nonché il potere organizzativo e direttivo nei confronti del proprio personale dipendente.
4.4. L’Appaltatore dichiara inoltre di assumere il rischio di impresa. Non è prevista alcuna parità di trattamento retributivo tra i dipendenti del Committente e dell’Appaltatore.
4.5. L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data di sottoscrizione del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicato nella località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4.6. L’Appaltatore si impegna a documentare quanto sopra al Committente a seguito di sua richiesta scritta.
4.7. L’Appaltatore si impegna a tenere il Committente manlevato e indenne da qualunque richiesta e/o pretesa e/o azione, avente contenuto o effetto economico, avanzata nei confronti del Committente da parte di dipendenti e/o subappaltatori e/o subcontraenti e/o subfornitori e/o collaboratori e/o consulenti dell’Appaltatore stesso
e/o dagli Enti previdenziali che dovesse derivare dal mancato assolvimento ovvero degli obblighi di natura retributiva e/o contributiva o comunque quale conseguenza delle attività prestate.
4.8. L’Appaltatore si impegna a rispettare la normativa in materia di distacco del personale.
4.9. In ogni caso, il Committente, qualora rilevi che per l’esecuzione del Contratto il numero dei lavoratori in distacco presso l’Appaltatore sia tale da far ritenere possibile il mancato possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti tecnico-organizzativi, si riserva il diritto di effettuare controlli al fine di verificare il rispetto degli impegni assunti ai sensi del Contratto.
4.10. Qualora venisse accertata la violazione del suddetto obbligo, il Committente avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., oltre al risarcimento del maggior danno.
5. PAGAMENTI DEI PREZZI
5.1. Pagamenti
5.1.1. Per l’esecuzione di tutte le attività oggetto del Contratto il Committente riconosce all’Appaltatore i prezzi indicati nel Contratto o nel Prezzario di riferimento.
5.1.2. A modifica di quanto contenuto agli articoli “Fatturazione” e “Incedibilità dei crediti” del Capitolato Generale, sono ammesse esclusivamente le cessioni di credito alla Società UNICREDIT FACTORING S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx o, in alternativa, ad un’altra primaria Società di factoring che verrà individuata dal Committente.
5.1.3. In caso di ritardato pagamento, le Parti concordano che sono dovuti dal Committente, sugli importi fatturati e non pagati entro i termini, interessi per ogni giorno di ritardo pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea (BCE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
Con il pagamento di tali interessi viene escluso il risarcimento di ogni eventuale danno maggiore.
5.1.4. Il pagamento da parte del Committente è subordinato alle seguenti condizioni:
5.1.4.1. preventiva accettazione da parte del Committente delle attività svolte dall’Appaltatore
5.1.4.2. esito positivo della verifica relativa al versamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti relativamente al proprio personale da parte dell’Appaltatore e dei Subappaltatori (se presenti), che verrà eseguita tramite:
- la presentazione delle “Dichiarazioni attestanti la regolare iscrizione dei dipendenti al libro unico del lavoro” (come da testi consegnati insieme alla Richiesta d’Offerta) dell’Appaltatore e del Subappaltatore (paragrafo valido solo per Contratti APERTI-CHIUSI di Lavori/Servizi, presso cantieri);
- l’acquisizione a cura del Committente di un documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC) in corso di validità, regolare dell’Appaltatore e dei Subappaltatori (se presenti). In caso di inadempienza contributiva risultante dal
DURC ovvero di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale dell’Appaltatore e dei Subappaltatori, si applicano le previsioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6 (come anche richiamati dall’art. 105 comma 10) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare le ritenute e detrazioni a carico dell’Appaltatore e Subappaltatore ivi previste;
5.1.4.3. preventiva trasmissione da parte dell’Appaltatore al Gestore del Contratto di:
a) copia delle fatture emesse dal Subappaltatore relative a lavori/servizi/forniture eseguiti dagli stessi e inclusi nella contabilità periodica redatta dall’Appaltatore contestualmente alla loro emissione; e
b) copia delle stesse fatture quietanzate (vale a dire copia della fattura emessa riportante sulla stessa, in originale, la data, il timbro, la firma del Subappaltatore e la dicitura “per definitiva quietanza” entro 20 (venti) giorni dalla data di ogni pagamento effettuato a favore dell’Appaltatore. . In caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate entro tale termine, il Committente sospenderà i successivi pagamenti a favore dell’Appaltatore.
5.2. Pagamenti diretti dei Subappaltatori
5.2.1. Nelle ipotesi di Subappalto di seguito elencate:
(a) Subappaltatori che siano “micro imprese” o “piccole imprese” a norma dell’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
(b) nel caso in cui, prima dell’inizio delle attività oggetto del Subappalto, il Subappaltatore ne faccia espressa richiesta al Committente e il Committente, ove ritenga che la natura del Subappalto lo consenta, comunichi al Subappaltatore la propria accettazione,
il Committente corrisponderà direttamente ai Subappaltatori gli importi di volta in volta a questi dovuti sulla base dei relativi Subappalti per le prestazioni dagli stessi eseguite.
5.2.2. Resta inteso che anche nei casi di cui al Paragrafo 5.2.1, l’Appaltatore è comunque tenuto a:
(c) comunicare al Committente la parte delle prestazioni eseguite dal Subappaltatore, con la specificazione del relativo importo;
(d) trasmettere al Committente le fatture di cui al Paragrafo 5.1.4.3 a);
nonché a trasmettere al Committente una propria proposta motivata di pagamento o delle ragioni per cui non si debba procedere al pagamento.
5.2.3. Al di fuori delle ipotesi di cui al Paragrafo 5.2.1, ove l’Appaltatore, a fronte dell’emissione da parte di un Subappaltatore di idonee fatture di cui al Paragrafo
5.1.4.3 a), ometta di effettuare i dovuti pagamenti entro 30 giorni dalla relativa scadenza:
a) ove il Committente abbia sufficienti ragioni di ritenere che il mancato pagamento integri un inadempimento dell’Appaltatore non giustificato da inadempimenti del Subappaltatore, ovvero in ogni caso in cui l’inadempimento sia espressamente dichiarato dall’Appaltatore, accertato a mezzo di transazione o altro accordo stragiudiziale tra l’Appaltatore e il Committente ovvero accertato a mezzo di sentenza o altro provvedimento (anche provvisoriamente) esecutivo, il
Committente provvederà a effettuare i pagamenti dovuti direttamente a favore dei Subappaltatori;
b) il Committente potrà sospendere qualsiasi pagamento a favore dell’Appaltatore, anche, per maggior chiarezza, ove non provveda a effettuare pagamenti diretti a norma della precedente lettera a).
Il Committente avrà diritto al rimborso da parte dell’Appaltatore dell’intero ammontare di ciascun pagamento effettuato a norma del Paragrafo 5.2.3.a) e, per l’effetto, potrà dedurre il relativo ammontare dai successivi pagamenti dovuti a favore dell’Appaltatore.
In caso di pagamento diretto effettuato a norma del Paragrafo 5.2.1, il Committente riduce il pagamento da effettuare in favore dell’Appaltatore dell’importo di cui alle fatture emesse dai Subappaltatori relative alle prestazioni eseguite dagli stessi e incluse nella contabilità periodica redatta dall’Appaltatore.
6. SUBAPPALTI
6.1. Definizione di subappalto
6.1.1. Con riferimento all'art. “Subappalti” del Capitolato Generale, è considerato “Subappalto”, qualsiasi contratto con il quale l’Appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del presente Contratto. In ogni caso, costituisce Subappalto qualsiasi contratto avente a oggetto attività del presente Contratto ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, salvo quanto previsto nel Paragrafo 7.1.3.
6.1.2. Per “Subappaltatori” s’intendono i soggetti cui tali attività vengono affidate.
6.2. A modifica di quanto previsto all'Art SUBAPPALTI del Capitolato Generale, qualora sia intenzione dell'Appaltatore chiedere l'autorizzazione a subappaltare le attività indicate in sede di Offerta, sarà onere dell'Appaltatore fare pervenire al Gestore del Contratto almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di previsto inizio dell'attività oggetto del Subappalto la relativa "lettera di richiesta subappalto" (1), unitamente a tutte le dichiarazioni e la documentazione riportata nella stessa.
Il suddetto termine è ridotto a 30 (trenta) giorni in caso di Subappalto di importo inferiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 Euro.
(1) tale lettera deve essere conforme al modello fornito dal Committente all’Appaltatore con la richiesta d'offerta
La richiesta di autorizzazione al subappalto e tutta la documentazione prevista a corredo della stessa dovrà essere inoltrata al Gestore del contratto, mediante funzionalità dedicata presente su e-business. L’uso del sistema non elimina l’obbligo, per l’Appaltatore, di trasmettere al Gestore del Contratto gli originali della richiesta di autorizzazione e delle autocertificazioni.
6.3. L'eventuale autorizzazione al Subappalto da parte del Gestore del Contratto sarà altresì subordinata:
- alla verifica dell’assenza in capo al Subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- al sussistere delle condizioni previste dalla Normativa Antimafia e dal D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che, ove nel corso delle verifiche antimafia, dovessero emergere in capo al Subappaltatore divieti a stipulare contratti, l'autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento dal Committente ai sensi e per gli effetti della vigente Normativa Antimafia;
- alla verifica relativamente alla previsione nel contratto di Subappalto, in relazione alle attività da realizzare, di termini di pagamento e di condizioni contrattuali tali da consentire al Committente le verifiche di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui al successivo punto 6.8;
- alla sottoscrizione per accettazione da parte del Subappaltatore del Patto Etico e d’Integrità.
6.4. L'autorizzazione al Subappalto dovrà essere sempre rilasciata in forma scritta.
6.5. E' vietato il Subappalto a cascata.
6.6. Il valore del Subappalto non può eccedere il 30% (trentapercento) dell’intero valore del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, co. 5, D.Lgs. n. 50/2016.
6.7. A modifica di quanto previsto all'art. SUBAPPALTI del Capitolato Generale, la richiesta di autorizzazione al Subappalto dell'Appaltatore deve contenere:
- l'elenco dettagliato dei lavori/servizi da subappaltare e la loro ubicazione, le motivazioni che determinano il subappalto nonché il relativo importo;
- la copia della bozza del contratto di subappalto contenente l'impegno dell'Appaltatore a corrispondere al Subappaltatore, senza alcun ribasso, i costi della sicurezza dovuti;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, con annotazione in calce che attesti l’assenza di procedure concorsuali;
- certificato penale del Casellario Giudiziale dei soggetti di cui all’art. 80 co. 3 del D.Lgs n. 50/2016;
- visura senza valore di certificazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale dei soggetti di cui al punto che precede;
- certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (relativo alla società);
- certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente;
- Patto etico e d’integrità, sottoscritto dal Subappaltatore per integrale accettazione (fornito dal Committente con la richiesta di offerta);
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante della società;
- dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/00 di iscrizione nella White-List, qualora il Subappaltatore risulti iscritto;
- visura camerale ordinaria;
in caso di contratti chiusi o contratti su progetto
- la dichiarazione sottoscritta dal Subappaltatore di accettazione del "Piano di sicurezza e Coordinamento" nonché il "Piano Operativo di sicurezza" del Subappaltatore
oppure
- la documentazione necessaria per l'elaborazione dell'aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
in alternativa, per i contratti aperti
- la dichiarazione dell'Appaltatore in cui si impegna a fornire, all'atto dell'accettazione di ogni Ordine di Lavoro:
• la dichiarazione del Subappaltatore di accettazione del "Piano di Sicurezza e Coordinamento" e copia del "Piano Operativo di Sicurezza" (POS) del Subappaltatore;
oppure
• la documentazione necessaria per l'eventuale elaborazione dell'aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- la dichiarazione di avere applicato, nella suddetta bozza di contratto di Subappalto, prezzi unitari con un ribasso non superiore al 20% (ventipercento) rispetto ai prezzi contrattuali corredata da idoneo supporto documentale, da cui risultino in modo dettagliato i prezzi relativi ai singoli lavori/servizi) e che i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta;
- la dichiarazione dell’Appaltatore ex DPR n. 445/2000 di avere effettuato, e concluso positivamente, la verifica di idoneità tecnico-professionale del Subappaltatore con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro avuto riguardo alla prestazione oggetto del contratto di subappalto, secondo quanto previsto all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08 (tale dichiarazione deve essere conforme al modello fornito dal Committente all’Appaltatore con la richiesta d'offerta);
- la “Dichiarazione sostitutiva del Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ex D.P.R. n. 445/2000” (tale dichiarazione deve essere conforme al modello fornito dal Committente all’Appaltatore con la richiesta d'offerta), firmata dal legale rappresentante del Subappaltatore e riportante le generalità di tutti i soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (a tal fine utilizzare come riferimento il documento fornito dal Committente all’Appaltatore con la richiesta d'offerta “Elenco Persone Fisiche Controllo Antimafia ex art 85 del D.Lgs. 159/2011” e s.m.i);
- (qualora l’importo del subappalto sia superiore a 150.000,00 EUR) la “Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi ex D.P.R. n. 445/2000” (tale dichiarazione deve essere conforme al modello fornito dal Committente all’Appaltatore con la richiesta d'offerta) di ciascun soggetto di cui al documento fornito dal Committente all’Appaltatore con la richiesta d'offerta “Elenco Persone Fisiche Controllo Antimafia ex art 85 del D.Lgs. 159/2011” e s.m.i.
Importante: è compito dell’Appaltatore verificare che il suddetto modello sia rispondente al modello equivalente disponibile sul sito web della Prefettura della Provincia dove il Subappaltatore ha sede legale. Nell’ipotesi di discordanza fra i due modelli, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese utilizzando il modello della Prefettura in questione;
Importante: nel caso di Subappaltatore avente sede all’estero, il modello da utilizzare, in caso di discordanza, è quello disponibile sul sito web della Prefettura della Provincia dove ha la sede legale il Committente.
Resta inteso che qualora, nel corso della durata del contratto di Subappalto, si siano verificate variazioni sostanziali nell'assetto gestionale del Subappaltatore, il suo legale rappresentante o altro soggetto dallo stesso formalmente delegato dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Appaltatore.
- l'organico medio annuo del Subappaltatore suddiviso per qualifica;
- la dichiarazione del Subappaltatore ex DPR n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni; (tale dichiarazione deve essere conforme al modello fornito dal Committente all’Appaltatore con la richiesta d'offerta);
Inoltre, per ogni Subappaltatore, la richiesta deve contenere:
- un documento comprovante almeno uno dei seguenti requisiti di qualificazione:
a) inserimento del Subappaltatore tra l'elenco dei fornitori qualificati del Gruppo Italgas per la categoria merceologica oggetto del subappalto;
b) qualifica del Subappaltatore da un organismo tecnico indipendente per l'attività richiesta (es. SOA per i lavori);
c) disponibilità dell'Appaltatore di un sistema di gestione della qualità certificato da un Organismo Accreditato in accordo alla norma ISO 9001-2008 con riferimento all'attività oggetto del Contratto;
- la dichiarazione circa la sussistenza/insussistenza di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., tra l'Appaltatore ed i potenziali Subappaltatori.
6.8. In caso di autorizzazione del Subappalto, l'Appaltatore provvederà a:
(i) depositare presso il Gestore del Contratto copia autentica del contratto di Subappalto, firmato dalle parti, almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio delle attività;
(ii) trasmettere al Gestore del Contratto, contratto di subappalto certificato ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, in caso di esecuzione lavori in luoghi confinati o soggetti di inquinamento di cui al DPR 177/2011
(iii) trasmettere al Gestore del Contratto, con periodicità mensile, la dichiarazione del Subappaltatore ex DPR n. 445/2000 che attesta la veridicità delle annotazioni riportate nel Libro Unico del Lavoro e riferite ai lavoratori impiegati nei lavori o attività oggetto del subappalto (tale dichiarazione deve
essere conforme al modello fornito dal Committente all’Appaltatore con la richiesta d'offerta); (paragrafo valido solo per Contratti APERTI-CHIUSI di Lavori/Servizi, presso cantieri)
(iv) esporre, prima dell'inizio dei lavori, idonei cartelli informativi all'interno dei cantieri.
6.9. L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti del Committente per l'esatto adempimento da parte dei Subappaltatori di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal Contratto.
6.10. L'autorizzazione del Subappalto sarà revocata, con conseguente obbligo dell'Appaltatore di far sì che il Subappaltatore cessi l'esecuzione delle prestazioni e liberi il cantiere o il luogo di esecuzione delle prestazioni da persone e cose di sua pertinenza, in relazione alla gravità di eventuali inadempienze rilevate a carico dello stesso Subappaltatore riguardanti gli obblighi di legge e contrattuali nonché in tutti i casi:
- in cui il Subappaltatore incorra in anche uno solo dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero produca una dichiarazione attestante l’assenza di tali motivi risultante irregolare, mendace o incompleta;
- di sopravvenuta perdita del possesso, da parte del Subappaltatore, dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- di sopravvenuta evidenza nei confronti del Subappaltatore di cause ostative ai sensi e per gli effetti della Normativa Antimafia;
- di violazione del Patto Etico e d’Integrità.
In caso di revoca dell'autorizzazione del subappalto resta sempre salvo il diritto del Committente di richiedere all'Appaltatore il risarcimento degli eventuali danni e, se del caso, procedere alla risoluzione del Contratto.
6.11. L'Appaltatore deve verificare la congruità delle coperture assicurative (R.C.V.T - R.C.O) dei Subappaltatori autorizzati.
6.12. Il Committente, anche per il tramite della direzione lavori, si riserva il diritto di effettuare verifiche in cantiere ovvero di richiedere all’Appaltatore tutta la documentazione necessaria qualora venisse accertato l’impiego nell’esecuzione del Contratto di lavoratori in distacco dipendenti dal noleggiatore a freddo (o impresa a questo collegata).
6.13. L’Appaltatore indicherà a sistema, nell’apposito campo, il fatturato annuo del Subappaltatore relativo agli ultimi tre esercizi (ove possibile).
6.14. Qualora venisse accertata la violazione dell’obbligo di preventiva richiesta di autorizzazione del subappalto e/o di comunicazione del subcontratto, il Committente avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. oltre al risarcimento del maggior danno.
6.15. La gestione dei contratti di subappalto avviene in conformità all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. SUBCONTRATTI
7.1. Definizione di subcontratto
Sono considerati “Subcontratti” ai fini del presente Contratto, tutti i Contratti stipulati dall’Appaltatore con soggetti terzi aventi a oggetto l’esecuzione di lavori, le forniture e le prestazioni di servizi inerenti la realizzazione dell’Opera che non integrino dei Subappalti. Sono comunque considerati Subcontratti (e non Subappalti):
7.1.1. le forniture senza prestazioni di manodopera;
7.1.2. le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2
% del valore del Contratto e di importo inferiore a Euro 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% del valore del Contratto;
7.1.3. i contratti per l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (prestazioni d’opera intellettuali) e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici, indipendentemente dal luogo di svolgimento delle attività, dal loro importo e dall’incidenza della manodopera sul valore del Contratto.
7.2. Per “Subcontraenti” s’intendono i soggetti con cui l’Appaltatore sottoscrive dei Subcontratti.
7.3. Disciplina dei Subcontratti
7.3.1. Ogni qualvolta l’Appaltatore sottoscriva un Subcontratto, dovrà darne comunicazione scritta al Gestore del Contratto, indicando in tale occasione la ragione sociale/denominazione sociale del Subcontraente e al contempo allegando la seguente documentazione:
a. la “Dichiarazione sostitutiva del Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricolture ex D.P.R. n. 445/2000”, conforme al modello fornito dal Committente all’Appaltatore con la Richiesta d'Offerta (R.d.O.), firmata dal legale rappresentante del Subcontraente;
b. la dichiarazione del Subcontraente ex DPR n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, conforme al modello fornito dal Committente all’Appaltatore con la R.d.O.;
c. l’elenco dei nominativi del personale che effettuerà l’intervento (qualora sia previsto l’intervento in cantiere);
d. la descrizione delle attività oggetto del Subcontratto e loro durata;
e. il valore economico delle attività oggetto del Subcontratto;
f. la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR n. 445/2000 con cui l’Appaltatore attesta che le forniture con posa in opera e i noli a caldo rispettano i limiti di cui al Paragrafo 7.1.2;
g. la dichiarazione dell’Appaltatore ex DPR n. 445/2000, conforme al modello fornito dal Committente all’Appaltatore con la R.d.O., di avere effettuato, e concluso positivamente, la verifica di idoneità tecnico-professionale del Subcontraente
h. la dichiarazione di iscrizione nelle white-list di cui all’art. 1, co. da 52 a 59 della Legge n. 190/12, qualora il Subcontraente risulti iscritto.
7.3.2. La comunicazione di cui al precedente paragrafo e la documentazione ad essa allegata dovranno essere trasmesse al Gestore del Contratto almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività oggetto del Subcontratto, al fine di consentire:
a) al Gestore del Contratto di effettuare le verifica della idoneità tecnico- professionale del Subcontraente stesso in materia di sicurezza sul lavoro; e
b) al Subcontraente l’accesso al luogo di esecuzione delle prestazioni affidate.
7.3.3. L’esito positivo delle verifiche sarà comunicato per iscritto dal Gestore del Contratto prima dell’avvio delle attività del Subcontraente.
7.3.4. L’Appaltatore dovrà altresì comunicare tempestivamente al Committente eventuali modifiche alle informazioni di cui al Paragrafo 7.3.1 intervenute nel corso del Subcontratto.
7.3.5. L’Appaltatore deve garantire la congruità della copertura assicurativa (R.C.V.T – R.C.O) dei Subcontraenti.
7.3.6. In caso di anomalie riscontrate in sede di esecuzione delle prestazioni da parte del Subcontraente, il Gestore del Contratto potrà darne notizia all’Appaltatore e impedire la prosecuzione delle prestazioni medesime. A fronte di tale informativa, l’Appaltatore sarà conseguentemente obbligato a far sì che il Subcontraente liberi il cantiere o il luogo presso il quale stava eseguendo le proprie prestazioni da persone e cose ad esso riconducibili. In caso di violazione delle predette disposizioni del presente Paragrafo 7.3.6, il Committente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’Articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO” delle Condizioni Specifiche/del Contratto.
8. ATTIVITA’ MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA
8.1. Qualora l’Appaltatore, ricorra al sub-affidamento a terzi di attività ricadenti nei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, quali:
- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- conferimento, trasporto, trattamento e depurazione di acque industriali;
- raccolta, prelievo, trasporto e smaltimento di rifiuti industriali;
- raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento rifiuti/residui di perforazione/produzione;
- trasporti nazionali di metano ADR (Accord Dangerous Route) in autocarri bombolai;
- trasporto tubi e materiale vario per metanodotti;
- trasporti merci pericolose;
- trasporti di collettame;
- servizi di vigilanza e guardiania;
- bonifica dei terreni/corpi idrici – conferimento in discarica/ depuratori;
- bonifica di idrocarburi (contenimento, depurazione, trattamento degli sversamenti);
- bonifica di siti industriali contaminati, con specifiche tecnologie;
- bonifica apparecchiature industriali;
- bonifica serbatoi;
- bonifica amianto;
- fornitura di articoli in cemento, calcestruzzo, pietre;
- noleggio di veicoli industriali;
- costruzione e manutenzione di opere di difesa idraulica;
indipendentemente dal valore del sub-affidamento e fermo restando quanto previsto agli articoli “Subappalti” e “Subcontratti”, l’Appaltatore ha l’obbligo di utilizzare per l’esecuzione di tali attività soggetti iscritti nelle White – List, fornendone evidenza al Committente almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività medesime.
8.2. Qualora il Committente accerti la mancata iscrizione nella White List, l’Appaltatore si impegna alla immediata sostituzione con altri soggetti che dovranno essere preventivamente sottoposti alle verifiche di cui sopra.
8.3. Qualora l'Appaltatore non osservasse tale obbligo di sostituzione ovvero nel caso di violazione del presente articolo, il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
9. OSSERVANZA DA PARTE DEI SUBAPPALTATORI / SUBAFFIDATARI DELLE NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE
E’ obbligo dell’Appaltatore inserire nei contratti di subappalto e subcontratti che dovessero essere stipulati per l’esecuzione dell’appalto, specifica clausola contenente la dichiarazione del subappaltatore/subcontraente di ben conoscere tutti i documenti tecnici, grafici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione del contratto tra l'Appaltatore e il Committente e l’assunzione dell’obbligo, da parte del medesimo subappaltatore/subcontraente, di osservare tutte le disposizioni e prescrizioni derivanti dai suddetti documenti.
Inoltre, il contratto di subappalto deve essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e deve altresì indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
E’ altresì obbligo dell’Appaltatore inserire nei contratti di subappalto e subcontratti apposita clausola con cui il subappaltatore/subcontraente si impegni all’osservanza, nei rapporti con l’Appaltatore stesso, della Normativa Antimafia nonché delle disposizioni di cui ai seguenti articoli dei documenti contrattuali dell’appalto principale, da approvarsi specificatamente per iscritto ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del C.C.:
• “REQUISITI DELL’APPALTATORE”;
• “PERSONALE”;
• “OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE /SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI”;
• “ANTIRICICLAGGIO”;
• il seguente articolo “RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE”: “1. Il presente contratto di subappalto è soggetto alle misure di prevenzione anticorruzione del Gruppo Italgas, essendo relativo a un appalto in cui il committente principale è una società del Gruppo Italgas. Si applicano pertanto le clausole che seguono. 2. Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Subappaltatore si impegna ad astenersi (direttamente o indirettamente), e a far sì che i
propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti si astengano: (i) dall’offrire, promettere, elargire, pagare denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) a un Pubblico Ufficiale o a un qualunque soggetto privato, o (ii) dall’autorizzare chiunque a compiere le condotte di cui sub (i). 3. Il Subappaltatore dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le Leggi Anticorruzione, “il Codice Etico” e il “Modello 231” di Italgas (consultabili e stampabili sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx) e la “Procedura Anticorruzione” di Italgas (consultabile e stampabile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx)”. Il Subappaltatore dichiara inoltre di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegna a mantenere efficacemente in atto per la durata del Contratto, misure idonee a prevenire la commissione, anche tentata, da parte di propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti, di comportamenti in violazione delle Leggi Anticorruzione. 4. Il Subappaltatore, nell’ambito dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, si impegna ad astenersi, e a far sì che i propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti si astengano dall’avere contatti e/o dall’organizzare/prendere parte a incontri con Pubblici Ufficiali. 5. Sempre con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Subappaltatore si impegna altresì a comunicare immediatamente alla casella di posta elettronica xxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx qualsiasi informazione di cui sia a conoscenza riguardante possibili violazioni delle Leggi Anticorruzione e/o del Codice Etico, del “Modello 231” di Italgas e della “Procedura Anticorruzione” di Italgas. 6. Le Parti concordano che l’inosservanza, anche parziale, degli impegni previsti dalla presente clausola costituisce grave inadempimento al presente Contratto che ne legittima la risoluzione immediata (quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.). Inoltre il Subappaltatore sarà responsabile per qualsiasi evento o conseguenza pregiudizievole o danno di qualsiasi natura causato a terzi dalla inosservanza della presente clausola, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne anche Italgas a fronte di qualsivoglia azione di terzi derivante da tale inosservanza.”
• “CLAUSOLA PRIVACY”;
• “ATTIVITÀ MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA”;
• “RISERVATEZZA”
• “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO”.
La violazione di quanto previsto al presente articolo comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. da far valere mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata A.R.
10. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
l’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede il Committente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
11. OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE / SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
E’ obbligo dell’Appaltatore inserire negli eventuali contratti di subappalto e subcontratti che dovessero essere stipulati per l’esecuzione dell’appalto, le seguenti clausole:
1. L’impresa ……… (inserire denominazione del subappaltatore/subcontraente), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa ………. (inserire denominazione dell’Appaltatore) nell’ambito del contratto sottoscritto con la Società Committente, identificato con il CIG n , assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’impresa (inserire denominazione del subappaltatore/subcontraente), in qualità di
subappaltatore/subcontraente dell’impresa ………. (inserire denominazione dell’Appaltatore) si impegna a dare immediata comunicazione alla Società Committente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L’impresa ……… (inserire denominazione del subappaltatore/subcontraente) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa ……… (inserire denominazione dell’Appaltatore), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Società Committente.
12. RESPONSABILITÁ AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE
1. Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna ad astenersi (direttamente o indirettamente), e a far sì che i propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti si astengano: (i) dall’offrire, promettere, elargire, pagare denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) a un Pubblico Ufficiale o a un qualunque soggetto privato, o (ii) dall’autorizzare chiunque a compiere le condotte di cui sub (i).
2. L’Appaltatore dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le Leggi Anticorruzione, il Codice Etico, il “Modello 231” del Committente (consultabili e stampabili sul sito internet del Committente – i.e. xxx.xxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, …) e la “Procedura Anticorruzione” di Italgas (consultabile e stampabile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx). L’Appaltatore dichiara inoltre di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegna a mantenere efficacemente in atto per la durata del Contratto, misure idonee a prevenire la commissione, anche tentata, da parte di propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti, di comportamenti in violazione delle Leggi Anticorruzione.
3. L’Appaltatore, nell’ambito dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, si impegna ad astenersi, e a far sì che i propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti si astengano, senza previa comunicazione al Committente e preventivo consenso scritto di esso:
a. dall’avere contatti e/o dall’organizzare/prendere parte a incontri con Pubblici Ufficiali;
b. dall’affidare a subappaltatori e/o subfornitori lo svolgimento di attività oggetto del presente Contratto, restando fin d’ora inteso che, in caso di autorizzazione del Committente a tale affidamento, l’Appaltatore dovrà far sottoscrivere ai menzionati
soggetti tutti gli impegni previsti dalla presente clausola e, in difetto, sarà responsabile di qualsiasi condotta di tali soggetti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola.
Ogni relativa comunicazione e richiesta di consenso del Committente dovrà essere indirizzata alla casella di posta elettronica xxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
4. Sempre con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna altresì ad astenersi da:
a. dare o promettere denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori del Committente ed eventuali Controllate/Controllante, ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale, oltre i limiti di quanto ammesso dal Codice Etico e dalla “Procedura Anticorruzione” di Italgas;
b. concludere accordi direttamente con Personale del Committente o suoi Familiari o società ad essi riconducibili.
5. L’Appaltatore si impegna a comunicare senza indugio al Committente:
a. qualsiasi richiesta o tentata richiesta di denaro, provvigioni, emolumenti o altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggio o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) ricevuta da Pubblici Ufficiali, da un qualunque soggetto privato o da Personale del Committente, o da loro Familiari, o da società ad essi riconducibili, in relazione (implicita o esplicita) alle attività oggetto del presente Contratto;
b. qualsiasi regalo, intrattenimento, viaggio o altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale a favore di amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori del Committente ed eventuali Controllate/Controllante o loro Familiari;
c. qualsiasi intermediario/consulente commerciale utilizzato dall’Appaltatore allo scopo di intrattenere i rapporti con il Committente e/o di agevolare la conclusione di affari con il Committente;
d. qualsiasi promessa/offerta/dazione (o relativo tentativo) di denaro, provvigioni, emolumenti o altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggio o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) che l’Appaltatore (o suoi amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori o Familiari) abbia ricevuto da amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori del Committente ed eventuali Controllate/Controllante o da loro Familiari in relazione (implicita o esplicita) alle attività oggetto del presente Contratto e da questo non prevista.
Tali comunicazioni dovranno essere indirizzate alla casella di posta elettronica xxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
6. Nel caso in cui il Committente abbia un ragionevole sospetto di una violazione della presente clausola, l’Appaltatore dovrà permettere al Committente, o al Revisore da questa individuato a tal fine, di effettuare verifiche (anche documentali e contabili) del corretto adempimento della presente clausola.
7. Le Parti concordano che l’inosservanza, anche parziale, degli impegni previsti dalla presente clausola costituisce grave inadempimento al presente Contratto che ne legittima la risoluzione immediata (quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.). Ferma restando tale facoltà di risoluzione, al Committente è riservato anche il diritto di sospendere l’esecuzione del Contratto o di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, in presenza di notizie, anche di stampa, circa circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l’inosservanza della presente clausola.
L’esercizio dei diritti sopraindicati, avverrà a danno dell’Appaltatore e all’Appaltatore saranno addebitati tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti, fatto comunque salvo il diritto del Committente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, derivanti dalla violazione o inosservanza di cui sopra. Inoltre l’Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi evento o conseguenza pregiudizievole o danno di qualsiasi natura causato a terzi dalla inosservanza della presente clausola, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne il Committente a fronte di qualsivoglia azione di terzi derivante da tale inosservanza.
13. ANTIRICICLAGGIO
1. Il Committente dichiara di osservare i principi generali di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, condividendo l’obbligo di collaborazione attiva (tramite, a titolo esemplificativo, la segnalazione di operazioni sospette, la conservazione dei documenti e il controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. Ai fini del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
(a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
(b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
(c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
(d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
3. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al punto 2, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
4. Ai fini del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
5. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231.
6. L’Appaltatore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 80 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di non aver riportato condanne penali ovvero di non essere coinvolto in procedimenti in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
7. Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dal presente Paragrafo ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dall’Appaltatore costituisce inadempimento al Contratto; conseguentemente il Committente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’Articolo Risoluzione del Contratto in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico dell’Appaltatore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 o all’art. 000-xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx il diritto del Committente al risarcimento dei danni.
14. CLAUSOLA PRIVACY
Relativamente al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (di seguito “Decreto Legislativo”), le Parti prendono atto che: il Committente è Titolare del Trattamento dei Dati (di seguito: il “Titolare”) ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), del Decreto Legislativo n. 196/03 e l’Appaltatore è dotato dell’esperienza, dell’affidabilità, della capacità e delle strutture richieste dall’art. 29 del Decreto Legislativo per assolvere alla funzione di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, le Parti convengono che l’Appaltatore, con il presente documento, è designato dal Responsabile dell’Osservanza di Italgas (persona che nell’ambito dell’organizzazione societaria ha la responsabilità di adempiere autonomamente agli obblighi ed esercitare i diritti e le facoltà previsti dal Decreto Legislativo) Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito: Responsabile), ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. g) del Decreto Legislativo, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli Dati, che costituiscono dati personali ai sensi del Decreto Legislativo, che il Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all’esecuzione del Contratto.
In particolare:
a) il Responsabile dell’Osservanza provvederà all’assolvimento degli obblighi di informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo;
b) il Responsabile si impegna a:
• trattare i Dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della normativa dettata in materia di privacy e nei limiti del trattamento effettuato dal Titolare;
• conservare i Dati ai sensi dell’art. 11 ed adottare le misure di sicurezza previste dagli artt. 31, 33,34,35 e 36 del Decreto Legislativo;
• individuare e designare i soggetti ai quali affidare la qualifica di Incaricati del Trattamento, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo, e – sulla base del successivo atto di incarico – impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
• effettuare le sole operazioni di trattamento di dati personali comuni necessarie all’esecuzione del presente Contratto, quali: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati. In particolare, il Responsabile dovrà effettuare le suddette operazioni di trattamento in conformità alle finalità del trattamento proprie del Titolare. Inoltre, il Responsabile non potrà effettuare
alcuna operazione di trattamento diversa da quelle menzionate, mentre il Responsabile dell’Osservanza terrà indenne il Responsabile da ogni responsabilità connessa ad operazioni di trattamento di esclusiva competenza del Titolare;
• attenersi, nell’esecuzione dell’incarico conferito con il Contratto, alle istruzioni del Responsabile dell’Osservanza. Il Responsabile non risponderà di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dal Responsabile dell’Osservanza, che pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa;
• consentire al Responsabile dell’Osservanza l’esercizio del potere di controllo, ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo, e, a tal fine, effettuare un rendiconto al Responsabile dell’Osservanza a mezzo di rapporto scritto periodico in ordine all’esecuzione delle istruzioni ricevute (in particolare, agli adempimenti eseguiti ai fini del Decreto Legislativo) ed alle conseguenti risultanze;
• adottare le misure intese a consentire all’Interessato l’effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del Decreto Legislativo, ed agevolare detto esercizio, nei limiti della propria sfera di competenza, così come risulta individuata nel Contratto. Evadere senza ritardo, su richiesta del Responsabile dell’Osservanza, le eventuali richieste avanzate dagli Interessati, ai sensi dell’art. 7 e seguenti del Decreto Legislativo, sempre nei limiti dell’ambito di operatività funzionale del Responsabile;
• assicurare in generale il rispetto delle prescrizioni del Garante, nei limiti della sfera di competenza del Responsabile;
• disporre e curare la concreta attuazione del sistema di protezione e sicurezza dei Dati personali, secondo le istruzioni impartite dal Responsabile dell’Osservanza, nei limiti dei compiti affidati al Responsabile con il Contratto;
• adeguare il sistema di protezione e sicurezza alle future norme legislative e/o regolamentari in materia di sicurezza. Qualora detto adeguamento dovesse comportare la necessità di ulteriori istruzioni da parte del Responsabile dell’Osservanza ad integrazione e/o modifica di quelle impartite, il Titolare concorderà le stesse con il Responsabile, al fine di assicurare il corretto espletamento dei servizi;
• rendere al Responsabile dell’Osservanza ogni informazione in ordine a qualsiasi questione rilevante ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo. Il Responsabile non potrà adottare autonome decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. In caso di necessità ed urgenza, il Responsabile dovrà informare al più presto il Titolare, affinché questo ultimo possa prendere le opportune decisioni. In ogni caso qualora istruzioni del Responsabile dell’Osservanza, modifiche legislative e/o regolamentari nonché prescrizioni del Garante comportino costi e/o attività aggiuntive a carico del Responsabile, i relativi oneri saranno di competenza del Titolare.
Nel caso in cui il Contratto richiamato cessa di avere effetto, con conseguente cessazione del trattamento dei Dati Personali da parte dell’Appaltatore, questo si impegna ad attenersi alle istruzioni che saranno impartite dal Titolare, ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo.
Inoltre l’Appaltatore si obbliga per sé e per i propri collaboratori o Incaricati ad adempiere al dovere di riservatezza per tutti i dati; tale obbligo rimarrà in vigore anche dopo la cessazione del trattamento dei Dati da parte dell’Appaltatore.
In caso di subappalto autorizzato di parte delle attività oggetto del Contratto che comportano il trattamento di Dati Personali di cui il Committente è Titolare, l’Appaltatore si obbliga a far accettare al subappaltatore di essere designato quale Responsabile da parte del Committente Titolare e di ricevere da questi istruzioni in materia di trattamento dei Dati Personali dello stesso tenore di quelle impartite all’Appaltatore.
La presente nomina dell’Appaltatore quale Responsabile avrà efficacia per tutta la durata del Contratto e fino a quando lo stesso per qualsiasi motivo dovesse cessare.
15. RISERVATEZZA
Ogni dato, informazione o documento che divenga noto all’Appaltatore in conseguenza o in occasione dell’esecuzione del Contratto, non può essere usato né rivelato a terzi senza il preventivo assenso del Committente. Le Informazioni Commercialmente Sensibili che divengano note all’Appaltatore in conseguenza o in occasione dell’esecuzione del Contratto non possono essere usate né rivelate a terzi senza il preventivo consenso scritto del Committente.
In particolare, l’Appaltatore si impegna a:
- garantire, adottando misure di riservatezza e/o sicurezza di volta in volta richieste dal Committente e con esso concordate, la segregazione e la conservazione delle Informazioni Commercialmente Sensibili del Committente di cui l’Appaltatore dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del Contratto e a non divulgare le stesse a soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale in assenza di preventiva autorizzazione scritta del Committente;
- emanare idonee disposizioni ai propri dipendenti, rappresentanti, incaricati e/o collaboratori e/o consulenti e/o subfornitori e/o subappaltatori e/o società affiliate coinvolti nella prestazione delle attività in ordine al corretto trattamento e alla non divulgazione dei dati riservati e delle Informazioni Commercialmente Sensibili.
Resta inteso che tale obbligo di riservatezza non riguarda i dati e le informazioni, ivi incluse le Informazioni Commercialmente Sensibili, già di dominio pubblico o la cui divulgazione sia imposta dalla legge, da provvedimenti giudiziari e/o amministrativi.
La violazione dell’obbligo di riservatezza deve intendersi inadempimento di gravità tale da consentire al Committente di risolvere il presente Contratto a norma dell’art. 1456 Cod. Civ., mediante invio di raccomandata A.R., salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti anche oltre le eventuali penali maturate, dovendosi queste ultime sempre ritenersi non satisfattive.
16. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE – BREVETTI, MARCHI, LICENZE ED ALTRE OPERE DELL’INGEGNO
16.1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i diritti patrimoniali afferenti al diritto d'autore, i diritti sui disegni industriali, sulle invenzioni e sui modelli di utilità, il know how, i segreti industriali) sviluppati in relazione o afferenti al Contratto, o comunque incorporati nei documenti relativi saranno di proprietà esclusiva del Committente, senza che per ciò sia dovuto nessun compenso all’Appaltatore in aggiunta al corrispettivo.
16.2. Tutti i progetti, i disegni ed ogni documento originale o altro materiale relativo al Contratto – realizzati sulla base di specifiche tecniche del Committente – saranno al termine dell'appalto consegnati al Committente.
16.3. L’Appaltatore ha l’obbligo di tenere indenne e mallevare il Committente da ogni rivendicazione da chiunque avanzata in relazione a violazione di diritti d’autore,
brevetti, di marchi, di licenze, modelli e di opere dell’ingegno dallo stesso impiegati in ogni fase di esecuzione del Contratto.
16.4. E’ in ogni caso considerata grave inadempienza dell’Appaltatore la violazione di qualsivoglia disposizione normativa, nazionale o internazionale, in materia di brevetti, marchi, licenze e ogni altra opera dell’ingegno.
In tal caso, fermo quanto sopra, tale violazione comporterà il diritto del Committente a risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c., che verrà esercitato mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., nonché il diritto del Committente stesso al risarcimento di tutti i danni conseguenti e alla rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.
16.5. L’Appaltatore terrà altresì manlevato e indenne il Committente da ogni pretesa sollevata da terzi in conseguenza della violazione di quanto previsto nel presente articolo.