CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
(Artt. dal 2222 e ss. del Codice Civile)
T R A
L’Università degli Studi di Teramo, codice fiscale 92012890676, con sede in Xxxxxx, Xxx X. Xxxxxxxxx, 0 rappresentata dal Rettore (pro tempore) xxxx. Xxxxxxx D’Amico, nato a Torricella Peligna (CH) il 03/01/1960, di seguito indicato come “Università”
E
Xxxxx Pia Di Stasio, nata a
xxxxxxxx000@xxxxxx.xx di seguito indicata come “Collaboratore”
PREMESSO
• che ai sensi dell’art. 7, del D.Lgs. n. 165/01 le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;
• che il committente ha effettuato in fase di accreditamento la ricognizione interna tra il personale finalizzata alla presentazione delle proposte formative all’interno delle quali dovevano essere individuate le Faculty e la figura del tutor didattico;
• che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 marzo 2016 hanno approvato i Piani finanziari dei Corsi di Formazione accreditati nell’ambito del Progetto Valore Pa con INPS;
• che con avviso emanato con D.R. n. 204 del 13 maggio 2016 è stata indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di didattica integrativa di tutoraggio nell’ambito del Corso di formazione in “Fare Empowerment: verso nuovi modelli di assistenza territoriale”;
• che con D.R. n. 222 del 24 maggio 2016 è stata nominata la Commissione deputata alla valutazione comparativa dei curricula pervenuti, integrata da un colloquio, per la selezione del predetto incarico di collaborazione;
• che con D.R. n. 253 del 8 giugno 2016 è stata approvata la graduatoria concernente la procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di tale incarico:
• che il compenso lordo per il Collaboratore ammonta ad € 1.000,00 (mille euro) al lordo delle ritenute di legge fiscali e contributive a carico del committente e del percipiente, e che trova copertura finanziaria tramite le entrate contributive per i Progetti formativi Valore PA;
• che il presente contratto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994, così come modificato dall’art. 17, comma 30, della Legge 102/2009;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto. ART. 1 – INQUADRAMENTO GIURIDICO DEL RAPPORTO
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e seguenti, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa consistente nello svolgimento di un’attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.
ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’università degli studi di Teramo conferisce al collaboratore l’incarico di prestazione d’opera da svolgersi nel corso di cui in premessa, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. La prestazione oggetto del contratto sarà resa senza vincolo di subordinazione, con elevata autonomia ma in ottemperanza alle linee di indirizzo impartite dal Coordinatore scientifico del Corso di formazione Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, che potrà verificare e controllare le modalità di esecuzione del lavoro affidato, al fine di valutare la rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati, ed avrà il compito di attestare lo svolgimento di dette attività.
Il Collaboratore, per l’espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque accedere e/o utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l’Università e dovrà garantire la propria presenza presso la sede dell’Università ogni qual volta si renda necessaria per assicurare la realizzazione dell’attività.
ART. 3 – MODALITÀ E LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il Collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.
Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici ma, nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli dal Coordinatore scientifico del Corso, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato.
ART. 4 – EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Le parti si danno reciprocamente atto ed accettano espressamente che nulla è dovuto al Collaboratore per aver iniziato l’esecuzione del contratto prima della formalizzazione del presente contratto e delle dichiarazioni di legge previste.
ART. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le parti convengono che il compenso dovuto per l’espletamento della collaborazione viene determinato in euro mille (euro 1.000/00), al lordo delle ritenute di legge fiscali e contributive a carico del committente e del percipiente.
Il pagamento avverrà alla fine della durata della collaborazione, individuata secondo il calendario didattico del Corso e previa presentazione di apposite attestazioni da parte del Coordinatore del Corso sull’effettivo svolgimento dell’incarico. Inoltre, il pagamento avverrà non prima della liquidazione da parte dell’INPS del contributo previsto come da Convenzione stipulata con l’Ateneo. Qualora il piano finanziario subisse variazioni sulle entità delle entrate, l’Università degli Studi di Teramo si riserva di apportare proporzionata diminuzione al corrispettivo predetto.
ART. 6 – RECESSO
L’Università si riserva di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al Collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
Il Collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 20 giorni, al fine di evitare pregiudizio all’Università. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
Il recesso dal contratto va notificato all’altra parte con comunicazione scritta. ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.
ART. 8 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del Codice Civile.
ART. 9 – REGISTRAZIONE E BOLLO
Il presente contratto è redatto in triplice originale ed è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede. Il presente contratto è esente da bollo a norma dell’art. 25 della tabella – allegato B – del DPR n. 642/72.
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati personali riguardanti il Collaboratore saranno trattati dall’Università degli studi di Teramo nel rispetto della vigente normativa di cui al D.Lgs n. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali alla gestione del presente rapporto.
Il Collaboratore gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla normativa vigente, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento, nei cui confronti potranno essere fatti valere i diritti menzionati nel comma precedente è il Rettore pro-tempore dell’Università degli Studi di Teramo, xxxx. Xxxxxxx D’Amico.
ART. 11 – FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Teramo. Teramo, lì 10.06.2016
Letto, confermato, sottoscritto
Il Rettore dell’Università degli Studi di Teramo Il Collaboratore
Xxxx. Xxxxxxx D’Amico
x.xx
Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:
Art. 4 – (Efficacia, decorrenza e durata del contratto) Art. 6 - (Recesso)
Art. 7 - ( Riservatezza dei dati) Art. 11 - (Foro competente)
Il Collaboratore