VERSIONE IN VIGORE DAL 01/07/2022)
XXXXXX INFORMATIVO per “OPERAZIONI DI FACTORING”
(VERSIONE IN VIGORE DAL 01/07/2022)
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
Legenda
Cessione | Si intende il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri Crediti, esistenti e/o futuri, come di seguito definiti. |
Cessione Pro Soluto | Indica la cessione dei Crediti dal Fornitore al Factor con rinuncia da parte di quest’ultimo alla garanzia della solvenza del Debitore da parte del Fornitore. Tale rinuncia avrà ad oggetto esclusivamente gli ammontari dovuti dal Debitore a titolo di capitale. L’esclusione della garanzia della solvenza del Debitore non potrà, pertanto, avere mai ad oggetto gli ammontari dovuti ad altro titolo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interessi di mora, penali, risarcimenti del danno. |
Cessione Pro Solvendo | Indica la cessione dei Crediti dal Fornitore al Factor con assunzione, da parte del Fornitore, della garanzia della solvenza del Debitore. |
Condizioni Generali | Si intendono le condizioni generali del Contratto. |
Condizioni Particolari | Si intendono le condizioni particolari che unitamente alle Condizioni Generali, al Documento di Sintesi ed eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. |
Contratto | Si intende il contratto di factoring composto congiuntamente dal Documento di Sintesi, dalle Condizioni Generali, dalle Condizioni Particolari ed eventuali allegati. |
Corrispettivo | Si intende l’ammontare dovuto dal Factor al Fornitore a fronte della cessione dei Crediti. |
Credito | Indica: a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell’esercizio della propria attività d’impresa derivanti dalla fornitura di beni o dalla prestazione di servizi da parte del Fornitore a favore del Debitore; b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso rispetto alla lettera a). |
Debitore | Indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti. |
Factor | Indica SG Factoring S.p.A., ovvero il factor estero o la società corrispondente di cui il Factor si avvale o si avvarrà per l’espletamento dei suoi servizi in campo internazionale. |
Fornitore | Indica l’impresa cliente del Factor, che cede i Crediti. |
Legge n. 52/91 | Indica la Legge n. 52 del 21 febbraio 1991. |
Notifica | Si intende la comunicazione della Cessione trasmessa dal Cedente (ovvero, ove del caso, dal Factor) al Debitore e, ove necessario, a terzi nelle forme indicate dal Factor secondo quanto previsto all’art. 2 delle Condizioni Generali. |
Opzioni | Indica le previsioni contrattuali riportate nella sezione 4 che le Parti possono eventualmente concordare mediante apposita sottoscrizione della relativa clausola contenuta nelle Condizioni Particolari, tra le quali, l’Opzione Maturity in virtù della quale il Fornitore può chiedere al Factor di concedere, in favore di uno o più Debitori ceduti, una dilazione di pagamento in relazione ad uno o più Crediti. |
Parti | Il Cedente (o il Fornitore) e il Factor. |
Parametro di Riferimento | Si intende: (i) l'EURIBOR per la durata pattuita tra le Parti e indicata nelle Condizioni Particolari per l'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato ed Operazioni in Euro; (ii) il LIBOR (ivi incluso il LIBOR USD) per la durata pattuita tra le Parti e indicata nelle Condizioni Particolari per l'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato ed Operazioni in Divisa diversa dall’Euro. |
Plafond | Si intende l’importo massimo indicato dal Factor nell’apposita comunicazione prevista dall’art. 6 delle Condizioni Generali, nei limiti del quale il Factor accetta la cessione di Crediti Pro Soluto da parte del Fornitore. L’importo del Plafond è convenzionalmente considerato pari a zero, con conseguente assunzione del rischio della garanzia della solvenza dei Debitori ceduti da parte del Fornitore, salvo il caso in cui il Factor vi abbia espressamente rinunciato mediante sottoscrizione della Richiesta di Rinuncia. |
Richiesta di Rinuncia | Indica la richiesta scritta, nella forma e nella sostanza di gradimento del Factor, da parte del Fornitore al Factor di rinunciare alla garanzia della solvenza di un determinato Debitore, dalla quale risultino: (a)le caratteristiche della fornitura di beni o prestazione di servizi a favore dei Debitore; (b) le condizioni di pagamento concordate con il Debitore, (c) il Plafond dei Crediti relativi a tale Debitore che il Fornitore intende cedere Pro Soluto. |
Spread | Si intende la differenza tra il Tasso del Contratto ed il Parametro di Riferimento (ovvero il Parametro in caso di Operazioni in Divisa diversa dall’Euro). |
Sezione 1 - Informazioni su S G Factoring S.p.A.
SG Factoring S.p.A.
Sede legale: Xxx Xxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx
Sede amministrativa: Xxx Xxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx Telefono 02.46775.1 Fax 00.0000.0000
Sito internet : xxx.xxxxxxxxxxx.xxx Info: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx
Capitale sociale: Euro 11.801.111,00 i.v. - Riserve risultante dall’ultimo bilancio: euro 29.951.914 Reg. Imprese di Milano, Cod. fisc., P.IVA 09047470159
R.E.A. di Milano n. 1264395
Iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari ex articolo 106 TUB (c.d. “Albo Unico”) al n. 38 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Société Générale Aderente all’Assifact - Associazione tra le società di factoring italiane
Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede
Dati del soggetto incaricato da SG Factoring S.p.A. che provvede all’offerta:
SPAZIO DA UTILIZZARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE, per l’identificazione del soggetto che entra in rapporto con il cliente
Nome : Cognome : Qualifica : Eventuale nr. Iscrizione Albo :
Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione
Descrizione del servizio
Acquisto dei crediti commerciali vantati verso tutti i Debitori del Fornitore, ovvero verso un insieme predefinito di essi, con la possibilità per il Fornitore di ottenere l’anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi.
Cessione Pro Solvendo
La cessione avviene Pro Solvendo, ossia con assunzione da parte del Fornitore della garanzia della solvenza del Debitore. Tuttavia, il Fornitore può chiedere al Factor di rinunciare alla garanzia della solvenza di un Debitore, mediante apposita richiesta, che il Factor valuterà a suo insindancabile giudizio. Qualora il Factor accetti la Richiesta di Rinuncia, il Factor assumerà il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore fino ad un Plafond determinato dal Factor e comunicato al Fornitore.
Cessione Pro Soluto (nei limiti del Plafond)
Il Fornitore potrà cedere Crediti Pro Soluto al Factor esclusivamente nei limiti del Plafond ad esso accordato ed a condizione che tali Crediti rispondano ai seguenti requisiti:
(a) le forniture di beni o le prestazioni di servizi e le relative fatture siano state, rispettivamente, eseguite ed emesse in data pari o successiva alla data di decorrenza del Plafond;
(b) i termini di pagamento indicati nelle fatture siano uguali o inferiori a quelli definiti nella Richiesta di Rinuncia;
(c) le modalità di pagamento siano di rischio uguale o inferiore a quelle indicate nella Richiesta di Rinuncia, tenendo conto del seguente ordine decrescente di rischio: rimessa diretta, ricevuta bancaria, R.i.d. o altri mezzi analoghi, tratta semplice o autorizzata, cessione di portafoglio, tratta accettata o pagherò.
Nei limiti dell’importo del Plafond, il Factor si assumerà il rischio del mancato pagamento dell’ammontare in linea capitale dei Crediti, restandone espressamente esclusi
(a) quant’altro dovuto dal Debitore a titolo di risarcimento, penale, interessi di ritardato pagamento;
(b) ogni arrotondamento, sconto, abbuono, deduzione, ecc. che il Debitore in sede di pagamento effettui, ancorché non autorizzato, a decurtazione dell’importo esposto in fattura;
(c) i Crediti privi dei requisiti previsti dal Contratto al fine della cessione Pro Soluto sopra evidenziati. Inoltre, la rinuncia alla garanzia della solvenza del Debitore non includerà il caso in cui il Debitore non possa adempiere alle proprie obbligazioni per cause di forza maggiore, quali ad esempio: provvedimenti delle autorità degli Stati in cui risiedono il Fornitore, il Debitore od il Factor, stato di guerra dichiarata o non dichiarata, avvertimenti politici o militari, moratorie generali o particolari, eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o contaminazioni radioattive.
La concessione di un Plafond in relazione ad un Debitore comporterà l’obbligo inderogabile del Fornitore di cedere indistintamente tutti i Crediti che vanterà nei confronti dello stesso Xxxxxxxx a decorrere dalla data di validità del Plafond concesso, fermo restando che i Crediti che, all’atto della cessione, eccedano l’ammontare del Plafond concesso si intenderanno ceduti Pro Solvendo.
Il Plafond concesso dal Factor con riferimento a ciascun Debitore ha carattere di rotatività: pertanto, qualora il Plafond risulti totalmente utilizzato, ogni pagamento da parte del Debitore relativo a Crediti ceduti Pro Soluto comporterà un ripristino del Plafond per un ammontare corrispondente e consentirà al Fornitore la cessione Pro Soluto di ulteriori Crediti nei limiti di tale ammontare. I Crediti che risultino ceduti Pro Solvendo a tale data - in successione di data di emissione e numero della fattura a partire dalla più risalente nel tempo - potranno considerarsi, nei limiti del Plafond e purché rispettino i requisiti di cui sopra, come ceduti Pro Soluto.
Il contratto può prevedere l’obbligo del Fornitore ad aprire un conto corrente presso una banca indicata nel contratto medesimo, sul quale il Fornitore si impegna a far sì che siano accreditati tutti gli ammontari dovuti dai Debitori ai quali non sia stata notificata la cessione. In tal caso, il contratto prevede l’impegno del Fornitore altresì a costituire in pegno, a favore del Factor, il saldo attivo di tale conto corrente a garanzia della restituzione dei Corrispettivi eventualmente anticipati dal Factor al Fornitore, interessi ed oneri accessori.
Rischi a carico del Fornitore
Il Fornitore garantisce l’esistenza dei crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste dal Contratto. Il Fornitore, tranne che per i crediti ceduti Pro Soluto, garantisce altresì la solvibilità del Debitore ceduto. Inoltre, anche nel caso di Cessione Pro Soluto, l’eventuale inadempimento da parte del Fornitore delle obbligazioni indicate all’Articolo 9 delle Condizioni Generali comporta, in xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx del Debitore da parte del Fornitore. In particolare, il rischio assunto dal Factor con la rinuncia alla garanzia della solvenza prestata dal Fornitore potrà tornare in capo allo stesso al verificarsi dei seguenti casi:
(a) il Plafond concesso con riferimento a determinati Crediti ceduti Pro Soluto si intenderà come mai concesso qualora il Fornitore non adempia all’obbligo di fornire la documentazione richiesta dal Factor con riferimento a tali Crediti ovvero qualora vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore, intendendosi conseguentemente ritrasferita in capo al Fornitore la garanzia della solvenza del Debitore relativamente a tali Crediti;
(b) il Plafond concesso con riferimento a un determinato Xxxxxxxx si intenderà come mai concesso qualora il Fornitore non adempia all’obbligo di cedere tutti i crediti vantati nei confronti del Debitore medesimo, nonché in caso di grave violazione da parte del Fornitore degli obblighi di collaborazione e informativa posti in capo al Fornitore con riferimento a tale Xxxxxxxx, intendendosi conseguentemente ritrasferita in capo al Fornitore la garanzia della solvenza del Debitore relativamente a tutti i Crediti in essere nei confronti di tale Xxxxxxxx.
La riassunzione del rischio del Fornitore non comporterà in nessun caso il diritto per il Fornitore di ripetere quanto già corrisposto al Factor come compenso per l’assunzione del rischio di mancato pagamento dovuto ad inadempimento del Debitore.
Inoltre, il Factor ha facoltà di revocare o ridurre in qualsiasi momento il Plafond concesso, dandone comunicazione per iscritto al Fornitore.
Il Fornitore è esposto anche al rischio di dover restituire eventuali anticipazioni, e spese sostenute dal Factor nel caso in cui le garanzie prestate dal Fornitore siano venute meno ovvero i Crediti ceduti non siano mai venuti ad esistenza o risultino per qualsivoglia ragione estinti o non esigibili, indipendentemente dal fatto che la cessione sia Pro Solvendo o Pro Soluto.
Sotto un profilo ulteriore, il Fornitore sopporta il rischio che la garanzia sia sospesa con riferimento ai Crediti contestati dal Debitore
per inadempienze contrattuali del Fornitore, contestazioni sulle forniture di beni o prestazioni di servizi, compensazioni con crediti vantati nei confronti del Creditore; a seguito di tale sospensione, qualora il Fornitore non addivenga ad una amichevole composizione della vertenza con il Debitore entro 60 giorni dalla data in cui il Fornitore ha avuto conoscenza delle eccezioni del Debitore, il Fornitore medesimo sarà tenuto a riacquistare il Credito, corrispondendo al Factor un importo pari al Corrispettivo eventualmente già ricevuto, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione e spese.
Infine, in talune circostanze il Fornitore può essere tenuto alla restituzione al Factor degli ammontari eventualmente corrisposti a titolo di anticipazione del Corrispettivo. Tale obbligo di restituzione si verifica nei seguenti casi:
a) relativamente ai Crediti ceduti Pro Solvendo, (i) nel caso di mancato incasso alla relativa scadenza per inadempimento del Debitore, (ii) laddove si possa ragionevolmente presumere che il Debitore non intenda o non possa adempiere alle proprie obbligazioni, o (iii) qualora vengano rilevate situazioni di insolvenza del Debitore verso terzi (es. segnalazioni in Centrale dei Rischi, protesti ecc.). Con riferimento a tale ipotesi, il Fornitore rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Debitore ceduto;
b) indipendentemente dal fatto che la cessione sia Pro Solvendo o Pro Soluto, ove le garanzie prestate dal Fornitore siano venute meno, ovvero i Crediti ceduti non siano mai venuti ad esistenza o risultino per qualsivoglia ragione estinti o non esigibili; e
c) nel caso di risoluzione del Contratto ai sensi dell’Articolo 16 delle Condizioni Generali, come descritto nella sezione 5.
In caso di tasso indicizzato, il Fornitore può concordare con il Factor un tasso minimo (cd. “tasso floor”) al di sotto del quale il tasso degli interessi sulle anticipazioni del Corrispettivo non può mai scendere. In tale caso, il Fornitore non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso di interesse al di sotto del tasso minimo stabilito in contratto.
Sezione 3 - Condizioni economiche del servizio e dell’operazione
1. Corrispettivo
Il Factor corrisponderà al Fornitore un Corrispettivo, pari al valore nominale in linea capitale dei Crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant’altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattenga o non corrisponda all’atto del pagamento.
Il Corrispettivo dei Crediti ceduti sarà dal Factor dovuto al Fornitore al momento dell’effettivo incasso di ciascun Credito o - limitatamente all’ammontare dei Crediti ceduti Pro Soluto - decorsi 240 (duecentoquaranta) giorni dalla loro scadenza.
L’ammontare del Corrispettivo verrà annotato a credito del Fornitore all’atto dell’accettazione della cessione da parte del Factor, ma sarà reso disponibile solo dopo l’avvenuto incasso dei Crediti stessi oppure, in caso di cessione di Crediti con rinuncia alla garanzia da parte del Factor, entro il termine per il pagamento del Corrispettivo di cui sopra.
2. TEGM
Il “tasso effettivo globale medio”, ovvero il TEGM, è rilevato ai sensi dell’art. 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108 (c.d. “legge antiusura”) ed è pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale.
In caso di offerta fuori sede l’informativa relativa ai Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) viene resa mediante consegna al cliente di un apposito documento, rispetto al quale il soggetto che procede all’offerta acquisisce apposita attestazione di consegna, da conservarsi a cura dell’intermediario committente (SG Factoring S.p.A.).
3. Condizioni economiche massime applicabili a carico del Fornitore
Nell’ambito del medesimo Contratto, le Parti possono accordarsi per effettuare cessioni di Crediti con forme diverse (Linee Operative), ad esempio Pro Soluto o Pro Solvendo e/o con esercizio, o meno, da parte del Fornitore dell’Opzione Not Notification e/o dell’Opzione Maturity. In tale caso, talune delle condizioni economiche di seguito indicate, secondo quanto specificato in relazione a ciascuna di esse, potranno essere concordate con importi diversi per ciascuna Linea Operativa, fermi restando gli importi massimi qui indicati.
Interessi sul Corrispettivo - Anticipazioni
Il Fornitore potrà chiedere al Factor la corresponsione del Corrispettivo prima dell’effettivo incasso del Credito da parte del Debitore. In tal caso su tale ammontare matureranno interessi, ai tassi massimi indicati nella tabella sottostante, sino al momento in cui il Debitore avrà corrisposto gli importi da esso dovuti al Factor o alla diversa data convenzionalmente stabilita tra le parti.
Al verificarsi di talune condizioni, illustrate alla sezione 2 - “Caratteristiche e rischi tipici del servizio e dell’operazione”, il Fornitore può essere tenuto a restituire gli ammontari ricevuti a titolo di anticipazione del Corrispettivo.
Operazioni in Euro. Tasso massimo applicabile per anticipazione del Corrispettivo
Tasso nominale annuo, anticipato | 8,40% precalcolato per dilazioni a durata fissa con le modalità in uso per lo sconto |
Tasso nominale annuo, posticipato | 8,545% |
Nei limiti dei tassi massimi sopra indicati, in ciascun contratto possono essere stabiliti tassi diversi per le eventuali diverse Linee Operative.
In caso di tasso indicizzato, il Parametro di Riferimento viene rilevato dalle quotazioni giornaliere del parametro stesso così come pubblicato su "Il Sole 24 Ore". Alla data di conclusione del contratto verrà indicato il valore del parametro e quindi l'ammontare del tasso nominale annuo anticipato e/o annuo posticipato.
Il tasso indicizzato non potrà in ogni caso essere inferiore allo Spread, anche qualora il valore del Parametro di Riferimento dovesse scendere sotto allo zero.
Nel caso in cui una autorità competente (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, un’autorità di vigilanza) ovvero l’amministratore autorizzato alla, o competente per la, fornitura del Parametro di Riferimento stesso dichiarino pubblicamente che (i) il Parametro di Riferimento non è più fornito o cesserà di essere fornito, (ii) non è o non sarà più consentito l’uso del Parametro di Riferimento, ovvero (iii) il Parametro di Riferimento non sia più del tutto rappresentativo del mercato sottostante (ciascuno un “Evento di Cessazione”), il Factor comunicherà al cliente, tempestivamente a seguito dell’Evento di Cessazione, la sostituzione del Parametro di Riferimento con un parametro sostitutivo economicamente appropriato, ivi incluso con riferimento alla possibile applicazione di un margine o altro meccanismo di aggiustamento in conformità con le raccomandazioni e/o linee orientative che fossero eventualmente emanate da qualsiasi autorità in relazione all’Evento di Cessazione (il “Parametro Sostitutivo”).
[Resta inteso che la previsione del “tasso floor” continuerà a trovare applicazione anche successivamente al verificarsi dell’Evento di Cessazione e che l’individuazione del Parametro Sostitutivo impatta sulla determinazione del tasso applicato e, pertanto, all'indice così individuato potranno inoltre essere applicati, laddove contrattualmente previsti, spread o maggiorazioni per la determinazione del tasso di interesse.]Lo “Spread massimo applicabile” è pari a 7 punti percentuali per anno, da sommare al Parametro di Riferimento.
In caso di tasso indicizzato, l’importo del tasso nominale annuo è soggetto alla variazione trimestrale della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere rilevate nel trimestre di competenza del Parametro così come pubblicato su “Il Sole 24 Ore”, maggiorato dello spread contrattualmente previsto.
Operazioni in Divisa diversa dall’Euro. Tasso massimo applicabile per anticipazione del Corrispettivo
Tasso nominale annuo, anticipato | 8,40 % precalcolato per dilazioni a durata fissa con le modalità in uso per lo sconto |
Tasso nominale annuo, posticipato | 8,545 % |
In caso di tasso indicizzato, il Parametro di Riferimento viene rilevato dalle quotazioni giornaliere del parametro stesso. Alla data di conclusione del contratto verrà indicato il valore del parametro e quindi l'ammontare del tasso nominale annuo anticipato e/o annuo posticipato.
Il tasso indicizzato non potrà in ogni caso essere inferiore allo Spread, anche qualora il valore del Parametro di Riferimento dovesse scendere sotto allo zero.
Nel caso in cui una autorità competente (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, un’autorità di vigilanza) ovvero l’amministratore autorizzato alla, o competente per la, fornitura del Parametro di Riferimento Libor USD (il “Parametro Libor”) dichiarino pubblicamente che (i) il Parametro Libor non è più fornito o cesserà di essere fornito, (ii) non è o non sarà più consentito l’uso del Parametro Libor, ovvero (iii) il Parametro Libor non sia più del tutto rappresentativo del mercato sottostante (ciascuno un “Evento di Cessazione”), il Factor comunicherà al Cedente, tempestivamente a seguito dell’Evento di Cessazione, la sostituzione del Parametro Libor con l’indice SOFR (Secured Overnight Financing Rate) (il “Parametro Sostitutivo”) e l’applicazione di un margine o altro meccanismo di aggiustamento del Parametro Sostitutivo, come eventualmente previsto dalle raccomandazioni e/o linee orientative che fossero del caso emanate da qualsiasi autorità in relazione all’Evento di Cessazione.
In particolare, relativamente all’indice Libor USD, il Factor si impegna monitorare gli eventi che comportano una indisponibilità del valore del predetto indice e, qualora venisse rilevato un Evento di Cessazione, il Factor: (i) adotterà, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, il Parametro Sostitutivo che le Parti sin d’ora convengono di individuare nell’indice SOFR (Secured Overnight Financing Rate) pubblicato giornalmente dalla Federal Reserve Bank of New York e (ii) informerà tempestivamente la clientela, secondo le modalità di comunicazione pattuite nel Contratto, circa l’adozione del Parametro Sostitutivo con decorrenza dall’inizio del primo periodo successivo all’ultima rilevazione disponibile del Libor USD prima della sua cessazione.
[Resta inteso che la previsione del “tasso floor” continuerà a trovare applicazione anche successivamente al verificarsi dell’Evento di Cessazione e che l’individuazione del Parametro Sostitutivo impatta sulla determinazione del tasso applicato e, pertanto, all'indice così individuato potranno inoltre essere applicati, laddove contrattualmente previsti, spread o maggiorazioni per la determinazione del tasso di interesse.]Lo “Spread massimo applicabile” è pari a 7 punti percentuali per anno, da sommare al Parametro.
In caso di tasso indicizzato, l’importo del tasso nominale annuo è soggetto alla variazione trimestrale della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere rilevate nel trimestre di competenza del Parametro Libor ovvero del Parametro Sostitutivo, maggiorato dello spread contrattualmente previsto.
In caso di tasso indicizzato, il Fornitore e il Factor possono convenire che il tasso di interesse non potrà in ogni caso essere inferiore allo spread, anche qualora il valore del Parametro di Riferimento dovesse scendere sotto allo zero.
Interessi di mora
In caso di ritardo nell’adempimento da parte del Fornitore dell’obbligo di restituzione dei Corrispettivi anticipati al Factor, sulle somme dovute matureranno interessi di mora determinati nella misura prevista dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e ss. mm. e ii. calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell’effettivo pagamento della stessa.
Tempistiche massime d’incasso e d’accredito sul conto corrente del Factor
□ 8 giorni lavorativi per incassi pervenuti a mezzo bonifico bancario;
□ 15 giorni lavorativi per incassi pervenuti a mezzo assegni bancari, postali e circolari;
□ 25 giorni lavorativi per incassi effettuati a mezzo XX.XX, RID o altri mezzi di incasso salvo buon fine;
40 giorni lavorativi per incassi effettuati a mezzo XX.XX, RID o altri mezzi di incasso salvo buon fine su banche estere;
Qualora venga scelta l’opzione Maturity (v. sotto), si applica la data valuta di 15 giorni oltre la data di scadenza originaria del Credito ceduto.
Xxxxxx valute e relative tempistiche massime per operazioni sotto sconto
□ 8 giorni lavorativi per incassi pervenuti a mezzo bonifico bancario;
□ 15 giorni lavorativi per incassi pervenuti a mezzo assegni bancari, postali e circolari;
□ 25 giorni lavorativi per incassi effettuati a mezzo XX.XX, RID o altri mezzi di incasso salvo buon fine;
□ 40 giorni lavorativi per incassi effettuati a mezzo XX.XX, RID o altri mezzidi incasso salvo buon fine su banche estere;
Valute applicate ai Corrispettivi
□ 15 giorni lavorativi per l’esecuzione di bonifici (rispetto alla valuta beneficiario).
Commissioni massime
Costi Applicati per ogni cessione | Costi Massimi Applicati Mensilmente | ||
Commissioni di Gestione | Commissioni di factoring pro solvendo | 2,5 % flat “una-tantum” sull’importo nominale dei crediti ceduti al lordo delle note di credito | 1 % mensile |
Commissioni di factoring con assunzione del rischio di insolvenza dei debitori ceduti (pro soluto) | 4 % flat “una-tantum” sull’importo nominale dei crediti ceduti al lordo delle note di credito | 1,50 % mensile | |
Commissioni di plus factoring (Applicate al Fornitore, in relazione alla durata del credito Ceduto, qualora il pagamento da parte del Debitore non avvenga entro le scadenze indicate dal Fornitore al Factor) | Per i crediti ceduti pro solvendo | 0,50 % per ciascun mese di ritardato pagamento del credito da applicarsi sul valore nominale dello stesso | |
Per i crediti ceduti pro soluto | 0,750 % per ciascun mese di ritardato pagamento del credito da applicarsi sul valore nominale dello stesso |
Entro i limiti degli importi massimi indicati nella tabella sopra riportata, in ciascun contratto possono essere stabiliti, per ciascuna delle commissioni, importi diversi per ciascuna Linea Operativa.
Spese
IMPORTI IN EURO [e VALORI PERCENTUALI] (oltre IVA ai sensi di Legge) | DETTAGLI | |
Prima della stipula del contratto | ||
Spese per copia del testo contrattuale idoneo per la stipula | (vedi sotto “Spese di istruttoria”) | La consegna di copia del contratto idonea per la stipula è subordinata al pagamento anticipato delle Spese di istruttoria (v. sotto “Spese di Istruttoria”) |
Alla stipula del contratto | ||
Spese istruttoria pratica cedente | 1.500 | |
Durante l’esecuzione del contratto | ||
Spese istruttoria pratica debitore | 200 | Annualmente, per ciascun debitore |
Spese di rinnovo pratica cedente | 1.500 | Per anno |
Spese per ogni invio di informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti di quelle previste dalla normativa in materia di trasparenza o per la trasmissione con strumenti di comunicazione diversi dall’invio in forma elettronica o tramite servizio postale | 2 |
Spese di notifica cessione di credito al debitore | 25 | per ogni notifica inviata a mezzo posta |
Spese di gestione per ciascun documento rappresentativo dei crediti ceduti (spese di handling) | 15 | Per ciascun documento rappresentativo. Entro il limite dell’importo massimo qui indicato, in ciascun contratto può essere stabilito un importo diverso per ciascuna Linea Operativa. |
Spese per incasso a mezzo procedure elettroniche (Riba, RID) | 10 | Massimo per ogni singolo incasso |
Spese per incasso tramite effetti, e/o altri mezzi d’incasso di tipo cartaceo | 15 | Massimo per ogni singolo incasso |
Spese per richiamo di effetti, documenti e/o altri mezzi d’incasso sia cartacei sia elettronici | 25 | Massimo per ogni singolo richiamo effettuato |
Spese per proroghe di scadenza effetti, e/o altri mezzi di incasso sia cartacei sia elettronici | 25 | Xxxxxxx per ogni singolo incasso |
Spese per insoluti a fronte di effetti, e/o altri mezzi d’incasso sia cartacei sia elettronici | 25 | Massimo per ogni singolo insoluto contabilizzato |
Spese per richieste d’esito a fronte di effetti, documenti | 25 | Xxxxxxx per ogni singola richiesta di esito di effetti/documenti |
Spese per riproduzione e duplicati di documenti contabili | 25 | Per documento |
Spese per certificazione a Società di revisione o a terzi | 150 | Spese per ciascuna certificazione richiesta dal Fornitore |
Spese per preavviso scritto di bonifico | 50 | Qualora il Fornitore chieda al Factor di inviare, al Fornitore medesimo o a terzi, un preavviso scritto relativo ad un bonifico dal Factor al Fornitore |
Spese per bonifico | 50 | Per ciascun bonifico al Fornitore. Entro il limite dell’importo massimo qui indicato, in ciascun contratto può essere stabilito un importo diverso per ciascuna Linea Operativa. |
Canone Home Factoring | 200 | Annuale |
Spese per assolvimento imposta di bollo | 5 | Entro il limite dell’importo massimo qui indicato, in ciascun contratto può essere stabilito un importo diverso |
Spese di tenuta conto mensili o trimestrali | 80 mensili o 180 trimestrali | Secondo la periodicità concordata dalle parti. Qualora vengano ceduti crediti in forme diverse (Linee Operative), le spese di tenuta conto saranno dovute per ciascuna Linea Operativa. Entro i limiti degli importi massimi qui indicati, in ciascun contratto possono essere stabiliti importi diversi per ciascuna Linea Operativa. |
Oltre a quanto sopra, il Factor ha diritto alla ripetizione degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell’imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovutaConseguenze economiche della risoluzione del contratto
Conseguenze economiche della risoluzione del contratto
In caso di risoluzione, nelle ipotesi descritte nella sezione seguente, e salvo diversi accordi, le parti procederanno alla corresponsione degli ammontari rispettivamente dovuti entro il termine di 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell’effetto risolutivo. Entro il medesimo termine:
(i) il Fornitore avrà l’obbligo - senza necessità di previa costituzione in mora - di restituire al Factor i Corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei Crediti ceduti non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione ed alle spese. Con riferimento a tali Crediti l’effetto risolutivo opererà dalla data in cui tali Corrispettivi siano stati integralmente restituiti al Factor; e
(ii) il Factor avrà l’obbligo di restituire gli ammontari eventualmente incassati a titolo di parziale rimborso del Credito ceduto. Il Factor avrà il diritto di compensare tali importi con i propri crediti verso il Fornitore a titolo di restituzione dei Corrispettivi anticipati di cui al paragrafo (i) che precede.
In caso di ritardo nell’adempimento da parte del Fornitore dell’obbligo di restituzione dei Corrispettivi anticipati al Factor, sulle somme dovute matureranno interessi di mora nella misura quantificata nel Documento di Sintesi. Il Factor potrà comunque agire, sia nei confronti del Fornitore sia nei confronti dei Debitori, senza obbligo di preventiva escussione del primo, per il recupero di quanto dovutogli; avrà inoltre la facoltà di intraprendere tutte le iniziative che riterrà opportune per la tutela dei propri interessi. Tutte le spese sostenute dal Factor a seguito di tali iniziative saranno a completo ed esclusivo carico del Fornitore.
Sezione 4 - Opzioni
1. Opzione Maturity
Le parti possono eventualmente concordare di inserire nel contratto la clausola Maturity, di seguito descritta:
(i) il Fornitore può chiedere al Factor di concedere, in favore di uno o più Debitori ceduti, una dilazione di pagamento in relazione ad uno o più Crediti, purché non superiore alle soglie stabilite dalle parti;
(ii) il Factor può, a propria insindacabile discrezione, accogliere la richiesta del Fornitore in relazione a tutti o solo alcuni del Debitori indicati dal Fornitore ed in relazione a tutti o solo alcuni dei Crediti vantati nei confronti di tali Xxxxxxxx;
(iii) ciascun Debitore in relazione al quale il Factor abbia acconsentito a concedere la dilazione potrà richiedere al Factor, nei termini indicati al punto (i) che precede, la concessione della dilazione medesima e, ove accordata, sarà tenuto a remunerare il Factor al tasso di interesse convenuto tra il Factor ed il Debitore medesimo (entro i limiti previsti dalla normativa applicabile);
(iv) alla data di scadenza del Credito in relazione al quale il Factor abbia concesso la dilazione di pagamento, un importo pari all’ammontare in linea capitale del Credito dovrà essere accreditato dal Factor sul conto corrente del Fornitore con valuta 15 giorni (massimi) oltre la data di scadenza originaria del Credito;
(v) fatto salvo quanto previsto al punto (iv) che precede circa i giorni valuta, la concessione della dilazione non comporterà alcuna modifica circa il valore e la data di accredito effettuato sul conto corrente del Fornitore, ma dovrà essere evidenziata sul conto contabile debitore attraverso l’indicazione della scadenza dilazionata;
(vi) la dilazione non determinerà alcuna novazione del Credito;
(vii) nel caso di cessione Pro Solvendo, il Fornitore assume la garanzia della solvenza del Debitore anche con riferimento agli ammontari da questi dovuti a titolo di interessi sulla dilazione concessa o a qualsivoglia altro titolo;
(viii) nel caso di cessione Pro Soluto, la concessione della dilazione da parte del Factor non comporterà alcuna modifica del Plafond accordato con riferimento a tale Debitore, fino a quando il Debitore avrà provveduto a corrispondere gli ammontari da esso dovuti in relazione al Credito dilazionato;
(ix) resta ferma la facoltà del Factor di non concedere dilazioni di pagamento a favore dei Debitori e di non aderire, in qualsiasi momento, alla procedura sopra indicata.
In tale caso, troveranno applicazione nei confronti del Debitore le seguenti condizioni economiche massime, rispetto alle quali il Fornitore assumerà la garanzia, in caso di cessione Pro Solvendo:
(a) Tasso di interesse
Operazioni in Euro. Tasso di interesse massimo applicabile
Tasso nominale annuo, posticipato | Tasso effettivo posticipata | annuo | con | capitalizzazione | mensile |
8,545% | 8,888% |
In caso di tasso indicizzato il Parametro di Riferimento iniziale è quello pubblicato su "Il Sole 24 Ore" il giorno della conclusione del contratto.
(b) Commissioni Maturity
0,50% flat applicata sull’ammontare del credito nominale dilazionato.
(c) Commissione Overmaturity
0,80% per mese / frazione mese sull’ammontare del credito nominale dilazionato non pagato a scadenza pattuita.
2. Bonus e Malus
Le parti possono eventualmente concordare di inserire nel Contratto una delle seguenti clausole:
(A)
Con riferimento alla fine di ogni anno solare ovvero di ogni anno di decorrenza del contratto, il Factor procederà alla verifica degli incassi ricevuti in relazione ai Crediti acquistati Pro Soluto dal Fornitore.
Nel caso in cui, a seguito di tale verifica, il Factor riscontri l’assenza di Crediti ceduti Pro Soluto in relazione ai quali il relativo Debitore si sia reso inadempiente, il Factor corrisponderà al Fornitore un ammontare pari almeno allo 0,01% (zero virgola zero uno percento) del totale dei Crediti ceduti Pro Soluto dal Fornitore al Factor durante l’anno considerato.
Nel caso in cui il Factor riscontri la presenza di Crediti ceduti Pro Soluto in relazione ai quali il relativo Debitore si sia reso inadempiente, il Fornitore dovrà corrispondere al Factor un ammontare che sarà determinato in base al rapporto tra tali Crediti ceduti Pro Soluto insoluti ed il totale dei Crediti ceduti Pro Soluto durante l’anno solare o l’anno di decorrenza del contratto considerato (al massimo tale ammontare potrà essere pari al 25% (venticinque percento) dell’ammontare dei crediti ceduti).
Resta inteso che qualsiasi ammontare dovuto dal Fornitore al Factor in relazione ai Crediti insoluti, dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla data della emissione della relativa fattura da parte del Factor. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte del Fornitore, il Plafond accordato in relazione ai Debitori che si siano resi inadempienti sarà revocato con effetto immediato, ed il rischio dell’insolvenza di tali Debitori tornerà in capo al Fornitore per tutti i Crediti ceduti a tale data.
OPPURE (B)
Con riferimento alla fine di ogni anno solare ovvero di ogni anno di decorrenza del contratto, il Factor procederà alla verifica degli incassi ricevuti in relazione ai Crediti acquistati Pro Soluto dal Fornitore.
Nel caso in cui il Factor riscontri la presenza di Crediti ceduti Pro Soluto in relazione ai quali il relativo Debitore si sia reso inadempiente, il Fornitore dovrà corrispondere al Factor un ammontare che sarà determinato in base al rapporto tra tali Crediti ceduti Pro Soluto insoluti ed il totale dei Crediti ceduti Pro Soluto durante l’anno solare o l’anno di decorrenza del contratto considerato (al massimo tale ammontare potrà essere pari al 25% (venticinque percento) dell’ammontare dei crediti ceduti).
Resta inteso che qualsiasi ammontare dovuto dal Fornitore al Factor in relazione ai Crediti insoluti, dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla data della emissione della relativa fattura da parte del Factor. In caso di mancato pagamento da parte del Fornitore, il rischio dell’insolvenza di tali Xxxxxxxx tornerà in capo al Fornitore per tutti i Crediti ceduti durante l’anno solare o l’anno di decorrenza del contratto considerato.
3. Not Notification
A. In espressa deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali, le parti convengono di non comunicare ad uno o più Debitori ceduti l’intervenuta cessione dei relativi Crediti dal Fornitore al Factor. In tal caso:
(i) i Debitori saranno identificati attraverso un’apposita comunicazione inviata dal Factor al Fornitore, dietro richiesta di quest’ultimo; il Fornitore sarà esentato dagli obblighi di comunicazione di cui all’art. 2 delle Condizioni Generali;
(ii) il Factor conferisce al Fornitore mandato all’incasso, per suo conto ma in nome proprio (mandato senza rappresentanza), dei Crediti vantati nei confronti del Xxxxxxxx, xxxxx gli obblighi di rendiconto nei confronti del Factor. Resta espressamente inteso che il conferimento di tale mandato non costituisce in alcun modo deroga alle previsioni di cui all’Art. 4, lett. f) delle Condizioni Generali, che pertanto resteranno pienamente applicabili al Fornitore, anche nello svolgimento da parte di quest’ultimo del mandato;
(iii) in caso di mancato pagamento di un Credito da parte del Debitore alla relativa scadenza, il Fornitore sarà tenuto a darne comunicazione al Factor a mezzo lettera raccomandata a.r., che dovrà pervenire al Factor entro e non oltre [●] ([●]) giorni di calendario dalla data di scadenza della relativa fattura. In caso di ritardo o mancanza di notifica, i Crediti si intenderanno come soddisfatti ed il Fornitore sarà tenuto a trasferire i relativi ammontari al Factor (fermi gli obblighi di rimborso, da parte del Fornitore, delle eventuali anticipazioni del Corrispettivo di cui all’art. 5 delle Condizioni Generali);
(iv) ove il Fornitore intenda effettuare ulteriori forniture o prestare ulteriori servizi a favore del Debitore successivamente al mancato incasso di un Credito, il Fornitore dovrà preventivamente ottenere il consenso scritto del Factor;
(v) ove non vi abbia già provveduto a norma dell’art. 2 delle Condizioni Generali, entro [●] giorni di calendario dalla comunicazione di mancato pagamento (e in ogni caso entro [●] giorni di calendario dalla richiesta del Factor, in qualunque momento effettuata) il Fornitore dovrà trasmettere al Factor l’intera documentazione probatoria, costitutiva ed accessoria del Credito;
(vi) in caso di violazione degli impegni di cui ai paragrafi (iii), (iv) e (v) da parte del Fornitore, il rischio assunto dal Factor con la rinuncia alla garanzia della solvenza prestata dal Fornitore tornerà in capo al Fornitore.
Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi (iii), (iv) e (v), il Factor avrà la facoltà di: (a) richiedere in qualsiasi momento al Fornitore di notificare ai Debitori ceduti l’intervenuta Cessione e, in ogni caso (b) procedere direttamente alla suddetta notifica in qualsiasi momento, previa informativa al Fornitore.
In ogni caso il Fornitore medesimo dovrà consegnare al Factor senza ritardo tutta la documentazione necessaria al Factor per notificare al Xxxxxxxx ceduto l’intervenuta Cessione e per procedere, ove opportuno, in via giudiziale o stragiudiziale al recupero e all’incasso dei Crediti, prestando a quest’ultimo ogni più ampia collaborazione, anche senza esplicita richiesta in tal senso da parte del Factor stesso.
Il Fornitore, si impegna sin d’ora a propria cura e spese, qualora sia richiesto dal Factor di procedere a detta notifica, a compiere tutti gli atti che, a giudizio del Factor e secondo le istruzioni dal medesimo fornite, si renderanno necessari per portare i Xxxxxxxx ceduti a conoscenza della Cessione entro e non oltre [●] giorni di calendario dalla relativa richiesta del Factor.
Qualora il Fornitore non rispetti il termine dei [●] giorni sopra indicato per procedere alla notifica al Debitore ceduto dell’intervenuta Cessione, il rischio eventualmente assunto dal Factor con la rinuncia alla garanzia della solvenza prestata dal Fornitore tornerà in capo al Fornitore stesso, e pertanto la Cessione dovrà intendersi Pro Solvendo.
Successivamente alla notifica da parte del Fornitore al Debitore ceduto dell’intervenuta Cessione, il Fornitore medesimo dovrà consegnare al Factor senza ritardo la documentazione comprovante l’avvenuta notifica.
Ove il Factor proceda direttamente alla notifica ai Debitori ceduti dell’intervenuta Cessione, il Factor medesimo dovrà intendersi autorizzato dal Fornitore – che a tal fine rilascerà apposita procura – a sottoscrivere, anche in nome del Fornitore stesso, ogni e qualsiasi ulteriore documento il Factor ritenga necessario e/o opportuno in relazione alla predetta notifica.
Resta inteso che, per effetto e ad esito dell’avvenuta notifica – da parte del Fornitore ovvero del Factor, ai Debitori ceduti – dell’avvenuta Cessione, il mandato conferito al Fornitore per l’incasso dei Crediti di cui al precedente paragrafo (ii) dovrà intendersi revocato con effetto immediato e, conseguentemente, tutte le clausole delle Condizioni Generali torneranno ad avere piena efficacia.
B. Il Fornitore si impegna ad aprire un conto corrente presso una banca concordata tra le parti, sul quale il Fornitore si impegna a far sì che siano accreditati tutti gli ammontari dovuti dai Debitori ai quali non sia stata notificata la cessione.
Il Fornitore si impegna altresì a costituire in pegno, a favore del Factor, il saldo attivo di tale conto corrente a garanzia della restituzione dei Corrispettivi eventualmente anticipati dal Factor al Fornitore ai sensi dell’Articolo 5 delle Condizioni Generali, interessi ed oneri accessori.
Gli ammontari accreditati sul conto corrente potranno essere utilizzati dal Factor al fine di ridurre i crediti vantati dal Factor nei confronti del Fornitore, sino alla loro totale soddisfazione, con espressa autorizzazione del Factor a prelevare dal conto corrente ogni ammontare accreditato sullo stesso. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire alla banca di cui sopra istruzioni irrevocabili di trasferire gli ammontari accreditati sul conto corrente del Fornitore sul conto corrente del Factor.
4. Vincolo di polizza
A. Il Fornitore si impegna a cedere, a garanzia del pagamento dei Crediti ceduti al Factor vantati nei confronti di un determinato Xxxxxxxx ceduto ed espressamente individuato nelle Condizioni Particolari, i diritti alla corresponsione degli indennizzi assicurativi rivenienti dalla polizza assicurativa stipulata dal Fornitore con una compagnia assicurativa, mediante costituzione di un’appendice di vincolo di forma e sostanza di gradimento del Factor.
Il Fornitore si impegna altresì:
a) ad ottenere il consenso scritto della citata compagnia assicurativa alla cessione degli indennizzi assicurativi;
b) a mantenere in essere la polizza assicurativa sino alla data in cui tutti i Crediti ceduti Pro Soluto dal Xxxxxxxx ceduto siano stati integralmente soddisfatti, adempiendo puntualmente alle proprie obbligazioni derivanti dalla polizza assicurativa, ivi inclusa la corresponsione del premio assicurativo entro i termini ivi previsti;
c) consegnare al Factor, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, copia della polizza assicurativa in essere con la citata compagnia assicurativa.
B. Nel caso in cui il Plafond sia concesso esclusivamente con riferimento a Crediti in relazione ai quali il Fornitore abbia stipulato una polizza assicurativa per la copertura del rischio di mancato pagamento dei relativi Debitori ceduti, nel caso di mancata soddisfazione del Credito ceduto da parte del Debitore, il Factor sarà tenuto al pagamento del Corrispettivo relativo a tali Crediti esclusivamente a condizione che il Fornitore abbia interamente incassato e trasferito al Factor l’indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa in relazione a detti Crediti.
In mancanza, per qualsivoglia motivo, di tale liquidazione e/o trasferimento nei termini sopra indicati, il rischio del mancato pagamento del Debitore si intenderà come mai assunto da parte del Factor.
5. Plafond
In sede di stipulazione del contratto le Parti possono accordarsi al fine di stabilire un Plafond Complessivo, determinato quale multiplo dell’ammontare complessivo delle commissioni corrisposte dal Fornitore al Factor durante l’anno solare o l’anno di decorrenza del Contratto (l’“Anno di Riferimento”). L’eventuale Plafond Complessivo è determinato dalle parti, tra 1 e [●] volte l’ammontare complessivo delle commissioni corrisposte dal Fornitore al Factor durante l’Anno di Riferimento. In tal caso, fermo restando l’obbligo del Fornitore di cedere tutti i Crediti vantati nei confronti dei singoli Debitori rispetto ai quali sia stato concesso un Plafond, il Fornitore accetta che il Factor assuma il rischio dell’insolvenza, con riferimento a tutti i Debitori ceduti, ai sensi dell’articolo 1267 del codice civile e in deroga all’articolo 4 della Legge n. 52/91, nei limiti del Plafond Complessivo per un determinato Anno di Riferimento. Pertanto nell’Anno di Riferimento il Fornitore potrà cedere Crediti Pro Soluto al Factor nei limiti del Plafond Complessivo e, qualora a qualsivoglia data la somma di tutti i Crediti dovuti e non pagati ceduti Pro Soluto dal Fornitore al Factor nell’Anno di Riferimento risulti maggiore del Plafond Complessivo, i Crediti eccedenti il Plafond Complessivo si intenderanno ceduti Pro Solvendo.
Sezione 5 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l’operazione
L’operazione e il servizio saranno regolati dalle seguenti “Condizioni Generali di Factoring”. Recesso
È facoltà delle parti recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all’altra parte, senza spese, obbligo di motivazione, nè di preavviso.
Il recesso di una delle parti dal Contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle Cessioni dei Crediti già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal Contratto e per le quali avranno vigore tutte le obbligazioni assunte e le garanzie accessorie prestate dal Fornitore.
In caso di recesso, e salvo diversi accordi, le parti procederanno alla corresponsione degli ammontari rispettivamente dovuti entro il termine di 15 (quindici) giorni dal momento in cui la dichiarazione di recesso sarà pervenuta all’altra parte.
Risoluzione del contratto
Il contratto di factoring potrà essere risolto sia dal Factor che dal Fornitore ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. Il Factor potrà inoltre risolverlo ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto.
Tranne che con riferimento alla risoluzione delle cessioni di singoli Crediti, la risoluzione del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di Credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal contratto e per le quali avranno vigore tutte le obbligazioni assunte e le garanzie accessorie prestate dal Fornitore, salve le cessioni di Crediti che non siano stati ancora incassati, in tutto o in parte, alla data in cui si sia verificato l’effetto risolutivo.
In caso di risoluzione, e salvo diversi accordi, le parti procederanno alla corresponsione degli ammontari rispettivamente dovuti entro il termine di 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell’effetto risolutivo. Entro il medesimo termine:
(i) il Fornitore avrà l’obbligo - senza necessità di previa costituzione in mora - di restituire al Factor i Corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei Crediti ceduti non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione ed alle spese. Con riferimento a tali Crediti l’effetto risolutivo opererà dalla data in cui tali Corrispettivi siano stati integralmente restituiti al Factor; e
(ii) il Factor avrà l’obbligo di restituire gli ammontari eventualmente incassati a titolo di parziale rimborso del Credito ceduto. Il Factor avrà tuttavia il diritto di compensare tali importi con i propri crediti verso il Fornitore a titolo di restituzione dei Corrispettivi anticipati di cui al paragrafo (i) che precede.
In caso di ritardo nell’adempimento da parte del Fornitore dell’obbligo di restituzione dei Corrispettivi anticipati al Factor, sulle somme dovute matureranno interessi di mora nella misura quantificata nel Documento di Sintesi. Il Factor potrà comunque agire, sia nei confronti del Fornitore sia nei confronti dei Debitori, senza obbligo di preventiva escussione degli stessi, per il recupero di quanto dovutogli; avrà inoltre la facoltà di intraprendere tutte le iniziative che riterrà opportune per la tutela dei propri interessi. Tutte le spese sostenute dal Factor a seguito di tali iniziative saranno a completo ed esclusivo carico del Fornitore.
Modifica unilaterale del contratto. Diritto di recesso dell’Utilizzatore
Il Factor, in presenza di un giustificato motivo, può modificare le condizioni economiche di cui al Contratto mediante apposita comunicazione al Fornitore, recante l’evidenziazione della formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi.
Il Fornitore avrà la facoltà di recedere dal Contratto entro la data prevista per l’applicazione delle nuove condizioni, mediante invio di apposita comunicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Fornitore ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Il diritto di recesso non implica alcuna spesa a carico del Fornitore. La modifica si intenderà approvata qualora il Fornitore non receda dal Contratto nel termine sopra indicato (Articolo 118, comma 2, d.lgs. 385/93).
Qualora vengano apportate modifiche unilaterali, il Fornitore può ottenere in qualsiasi momento, entro un termine ragionevole dalla ricezione della relativa richiesta da parte del Factor, il testo aggiornato del Contratto, in formato elettronico o cartaceo, a scelta del Fornitore. Le variazioni – in conseguenza di un Evento di Cessazione – del Parametro ovvero del Parametro di Riferimento, quale identificato/i nel Documento di Sintesi, non costituiscono una modifica del Contratto.
Mezzi di tutela stragiudiziale
Il Fornitore può presentare reclami al Factor per lettera raccomandata A.R. all’indirizzo della sede del Factor per via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxx.xx. Il Factor deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.
Il Fornitore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte del Factor può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, come di seguito illustrato. L’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui il Fornitore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 200.000 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’Articolo128-bis T.U.B.
Tale sistema, al quale il Factor è tenuto ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 12/08/2020 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Fornitore può chiedere al Factor, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Per qualsiasi controversia relativa invece alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del Contratto, sarà competente il Foro di Milano, in modo esclusivo quando l’azione sia promossa dal Fornitore, mentre il Factor si riserva la facoltà di promuovere l’azione oltre che avanti il Foro di Milano anche in base agli ordinari criteri di competenza.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, il Factor provvederà ad estinguere il rapporto entro 120 (centoventi) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui il Fornitore ha adempiuto a tutte le richieste del Factor strumentali all’estinzione del rapporto.