Contract
Le imprese mafiose entrano anche nella fase di realizzazione dell’o- pera pubblica, attraverso i collaudati meccanismi dei subappalti e subaffi- damenti di ogni genere (con contratti di «nolo a caldo» o «a freddo 181» e/o con subcontratti di forniture di materiali per l’edilizia, attivita` di mo- vimento terra, guardianie di cantiere, trasferimento in discarica dei mate- riali). Queste attivita` inevitabilmente ancorate al territorio, offrono alle or- ganizzazioni mafiose assoluta facilita` di inserimento, tenuto conto del con- trollo diretto da esse notoriamente esercitato sul territorio.
Il rapporto del CNEL-ITACA rileva come le attivita` di movimento terra, attivita` estrattive, trasporti, forniture di materiali ecc, vengono quasi sempre realizzate con subcontratti di «nolo» oppure di «fornitura» o «for- nitura e posa in opera» e cioe` «con contratti che le stesse norme antimafia, di fatto, non considerano dei subappalti e dunque non soggetti ad autoriz- zazione e certificazione» 182.
Vi e` il rischio che le organizzazioni mafiose partecipino al finanzia- mento delle imprese affidatarie dei lavori, sia in regime di project finan- cing, sia nel caso di affidamento al general contractor. Il finanziamento potrebbe avvenire con l’immissione nel circuito societario dell’impresa (affidataria dei lavori) di capitali di provenienza illecita (con conseguente riciclaggio) o mediante la costituzione o l’incorporazione di imprese, ap- parentemente regolari, gestite da prestanomi o controllate dalla criminalita` organizzata. Occorre dunque intensificare i controlli in tale direzione allo scopo di evitare che l’impresa mafiosa consegua l’obiettivo di finanziare indirettamente la realizzazione di opere pubbliche attraverso attivita` di ri- ciclaggio 183.
Il general contractor, realizzatore globale e dominus dell’intera opera
«chiavi in mano», puo` affidare i lavori a terzi senza vincoli di natura pub- blicistica. La privatizzazione dei rapporti «a vall» del contraente generale ha comportato oltre ad una accentuata semplificazione e liberalizzazione delle procedure di affidamento e subaffidamento dei lavori a terzi, anche la loro sostanziale sottrazione alla disciplina dell’evidenza pubblica 184.
La capacita` delle mafie di penetrazione negli appalti pubblici e l’il- lecita manipolazione delle procedure non puo` avvenire senza la complicita` di soggetti interni alla pubblica amministrazione e senza l’ausilio di liberi professionisti legati alle associazioni mafiose. La disamina delle relazioni
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181 I «noli a freddo» prevedono il noleggio del macchinario e/o l’impianto senza l’o- peraio addetto: non vi e` dunque attivita` umana, ma solo la messa a disposizione del bene, a differenza dei «noli a caldo».
182 Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro – Osservatorio socio-economico sulla criminalita` – Rapporto «Il contrasto dei fenomeni di illegalita` e della penetrazione mafiosa nel ciclo del contratto pubblico», 26.06. 2008, pag. 43.
183 Si veda: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx «Infrastrutture e infiltrazioni mafiose», in «Rilancio delle infrastrutture di trasporto», Fondazione Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Centro studi, Tipografia Iannetta, ottobre 2009, Roma, pag. 169.
184 Consiglio Superiore della Magistratura, Incontro di studio, «Appalti di opere pub- bliche ed infiltrazioni mafiose: analisi di protocolli investigativi», relatore: Xxxxxxx Xxxxx, sostituto procuratore nazionale antimafia, Roma, 21-23 maggio 2007, pag. 15, in xxx.xxxxxxx.xxx.
presentate dai funzionari pubblici che hanno svolto l’accesso ispettivo presso le amministrazioni pubbliche evidenzia che nella maggior parte dei casi di scioglimento dei Comuni per infiltrazioni mafiose, le censure, validamente argomentate, riguardavano il coinvolgimento di personale in- terno, di amministratori e funzionari in cointeressenza nelle procedure di appalto, di lavoro e servizi.
L’attivita` di prevenzione e controllo.
Allo scopo di prevenire i rischi di infiltrazione mafiosa nelle grandi opere, sono stati istituiti: il Comitato di coordinamento per l’Alta sorve- glianza delle grandi opere presso il Ministero dell’Interno e l’osservatorio centrale sugli appalti della DIA, che ha intensificato il coordinamento e l’impulso delle attivita` delle proprie articolazioni periferiche anche nel- l’ambito dei gruppi interforze, per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalita` organizzata nel sistema degli appalti pubblici, con particolare riferimento alle grandi opere 185.
L’Autorita` per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e` un organo amministrativo indipendente di settore, con compiti conoscitivi e istruttori, di vigilanza e regolazione sui contratti pubblici. Svolge la funzione di monitoraggio del ciclo degli appalti, a tutela dei va- lori della concorrenza e della trasparenza degli operatori pubblici. Partico- lare ruolo riveste tale organo, in relazione alle attestazioni fornite dalle Societa` Organismi Attestazione, di cui si dira` nelle prossime pagine.
La banca dati istituita presso la suddetta Autorita` e` un osservatorio molto efficace in quanto tiene sotto controllo e quindi confronta una serie infinita di dati in merito alle procedure di appalto (nel 2009 il numero de- gli appalti per importi superiori a 150.000 euro risulta di circa 51.000) su tutto il territorio nazionale e sulle 13.300 stazioni appaltanti allo stato cen-
site. E` quindi in condizione di analizzare tutti i segmenti delle procedure e
trarre conclusioni adeguate.
Poiche´ le irregolarita` tecniche e gli illeciti profitti spesso derivano dalla non corrispondenza della qualita` dei lavori alle previsioni del con- tratto e dell’appalto, deve dedursi che i normali controlli previsti dalle sta-
zioni appaltanti non sono sufficienti. E` opportuno dunque che vengano ef-
fettuati controlli strettamente tecnici sulla qualita` dei lavori realizzati e delle forniture consegnate, cio` indipendentemente dalle competenze e dalle responsabilita` gia` previste per i direttori dei lavori, i responsabili del procedimento e i collaudatori.
Le mafie prosperano sulla bassa qualita` dei materiali forniti alle im- prese appaltanti. Sono note le vicende riguardanti "crolli" di opere pubbli-
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185 Cfr. audizione in Commissione parlamentare antimafia, 25 novembre 2009. Com- missione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni cri- minali, anche straniere, Audizione del Ministro dell’interno, xx. Xxxxxxx Xxxxxx, 25 no- vembre 2009, XVI legislatura, pag. 9.
che (viadotti, gallerie) causate dall’utilizzo di cemento armato non a norma tecnica.
E` indispensabile dunque rafforzare severamente i controlli tecnici e amministrativi sui progettisti e direttori dei lavori e collaudatori istituendo albi che impediscono il conferimento di incarichi a chi risulta gia` coin- volto in vicende di corruzione e collusione mafiosa.
La prevenzione puo` inoltre essere attivata attraverso le diverse forme e misure della certificazione anti-mafia e per i lavori pubblici, attraverso il sistema di qualificazione delle imprese affidato alle Societa` Organismo di Attestazione (SOA).
Invece, per l’affidamento di servizi e forniture la qualificazione e` svolta dalla stazione appaltante. In sede di qualificazione l’impresa deve dimostrare il possesso di requisiti di idoneita` (capacita` tecnica ed econo- mica) 186. Per poter dunque accedere ad una gara va superato il controllo delle stazioni appaltanti (in caso di servizi o forniture), o delle SOA (in caso di lavori pubblici).
Il monitoraggio finanziario, altra attivita` di prevenzione esercitabile, e` in esercizio sperimentale su due grandi opere in Italia ed e` al centro di un progetto di trasposizione in ambito comunitario approvato dalla Commissione Europea 187, che ne ha apprezzato la particolare consonanza con i contenuti del Programma di Stoccolma sulla strategia di sicurezza interna.
E` auspicabile che il successo europeo del progetto rappresenti uno stimolo decisivo per il CIPE che dovra` deliberare il rifinanziamento delle attivita` di monitoraggio avviate e condotte in partenariato con altre ammi- nistrazioni pubbliche e con ABI/CBI.
Anche il Programma di Stoccolma riconosce la necessita` di un ap- proccio multidisciplinare e in proposito afferma: «Il modo migliore per ri- durre il livello di criminalita` e` adottare misure efficaci per impedire che essa si verifichi, promuovendo l’integrazione sociale e utilizzando un ap- proccio multidisciplinare che comprenda anche l’adozione di misure am- ministrative e la promozione della cooperazione tra le autorita` ammini- strative».
A giugno 2010 lo stesso xxxxxxx e` partito da un Expert Meeting, a cui hanno partecipato esperti di vari Paesi membri e, naturalmente, della
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186 Al fine di ottenere la qualificazione e` necessario dimostrare l’assenza di procedi- menti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione (art. 3 della legge n. 1423 del 1956) o di una causa ostativa (art. 10 della legge n. 575 del 1965).
187 Il progetto CAPACI (acronimo di Creation of Automated Procedures against Cri- minal Infiltration in Public Contracts) ha partecipato ad un call su fondi ISEC bandita dalla Commissione Europea – Direzione Generale per la giustizia, liberta` e sicurezza.
stessa Commissione Europea 188. L’intervento della rappresentante della Commissione, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, dedicato all’approccio amministrativo nella prevenzione e contrasto della criminalita` organizzata, e` stato partico- larmente efficace: «Se non verranno adottate misure di prevenzione, la cri- minalita` organizzata diventera` parte della nostra vita. Nel caso peggiore, potrebbe diventare «intoccabil» nel momento in cui essa orienta la politica, la giustizia o l’amministrazione, dalla propria posizione all’interno di tali strutture. Cio` e` inaccettabile per qualsiasi Paese dell’Unione Europea; pertanto impedire l’infiltrazione della criminalita` organizzata nel settore pubblico, nell’economia o nei cardini dell’amministrazione pubblica (il co- siddetto settore legale) e` tanto importante quanto il suo contrasto con gli strumenti a disposizione del sistema della giustizia penale.»
Per concludere l’argomento, occorre prestare particolare attenzione alla penetrazione nel sistema economico legale dei sodalizi criminali di matrice calabrese, con particolare attenzione all’area lombarda. Qui, come illustra la Direzione investigativa antimafia nella relazione del primo semestre 2010, presentata dal Ministro dell’interno al Parlamento 189, la ’ndrangheta ha trovato il suo punto di forza in nuove e sfuggenti tecniche di infiltrazione, che hanno sostituito le capacita` di intimidazione con due nuovi ed acuti fattori condizionanti: il ricorso al massimo ribasso, ele- mento caratterizzante le gare di appalto basate sulla possibile contrazione dei costi e la decisiva importanza contrattuale attribuita ai fattori temporali molto ristretti per la conclusione delle opere.
Nell’ambito descritto viene accertato che le imprese colluse presen- tano non solo profili di economicita`, ma anche indubbie capacita` organiz- zative che incidono sui tempi di esecuzione, tanto da non sembrare ultro- neo parlare di fenomeno di condizionamento ambientale, inteso come par- tecipazione ormai pacificamente accettata di societa` riconducibili ai car- telli calabresi a determinati segmenti - in espansione - del settore edile, sia pubblico che privato. Ragion per cui, gli analisti dell’Organismo anti- mafia auspicano un razionale programma di prevenzione, soprattutto in previsione delle opere da realizzare per Expo 2015, sviluppando un pro- getto che coinvolga non solo le autorita` istituzionalmente deputate alla vi- gilanza, ma anche tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella relativa fi- liera e che consenta di individuare per tempo eventuali criticita` o anomalie ascrivibili ai settori maggiormente esposti al rischio infiltrazione dell’in- tero indotto che si muove intorno alle grandi opere.
Le certificazioni antimafia.
La documentazione antimafia si colloca nel quadro delle cautele po- ste dall’ordinamento giuridico ai fini della prevenzione dei fenomeni di
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188 Il riferimento e` all’Expert Meeting on the Multidisciplinare Approach to figth or- ganized crime, svoltosi a Bruxelles il giorno 9 giugno 2010.
189 Direzione Investigativa Antimafia. Relazione semestrale al Parlamento. 1º sem. 2010. Doc. 478.1 – pag. 168.
infiltrazione della criminalita` organizzata nell’economia legale del Paese e si articola in due categorie:
– per gli atti e i contratti (lavori con importo inferiore alla cosiddetta soglia comunitaria) e` sufficiente che le Camere di Commercio, industria e artigianato rilascino una «comunicazione», con cui si accerta la sussi- stenza o meno delle situazioni ostative previste dall’ art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
– per i contratti di rilevanza superiore, si deve ottenere una «informa- zione antimafia» con cui la Prefettura accerta l’insussistenza di elementi relativi a «tentativi di infiltrazione mafiosa nelle societa` o imprese interes-
sat», come previsto dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. n. 252 del 1998. E`
questa una misura di tipo preventivo, che prescinde dalla commissione di reati, ma che puo` avere conseguenze rilevanti, come l’esclusione dalla gara o la revoca del contratto stipulato 190.
Il mancato rilascio della documentazione antimafia dovrebbe conse- guire l’obiettivo fondamentale di impedire che quanti risultino «controin- dicati» possano ottenere licenze, concessioni, iscrizioni, erogazioni ovvero stipulare contratti, producendo gravi effetti distorsivi nel sistema, in con- trasto ai principi di legalita` e al rispetto delle regole.
Per rendere ancora piu` incisiva la prevenzione dei fenomeni delittuosi nel settore degli appalti pubblici, e` consentito al Prefetto di inviare delle informative atipiche sul pericolo di infiltrazione mafiosa (art. 10 D.P.R. n. 252 del 1998). In tal caso, viene lasciato all’ente appaltante il compito di valutare se gli elementi forniti siano sufficienti a configurare un pericolo e, dunque, decidere se e quali provvedimenti assumere 191.
Va sottolineato a riguardo che la informativa atipica non sempre sor- tisce l’effetto sperato, poiche` la discrezionalita` a carico dell’impresa sulla rescissione o meno del contratto espone la stessa, nel primo caso a ricorsi al TAR e ad eventuali richieste di risarcimento, nel secondo ad accuse di contiguita` mafiose. L’ANAS, ad esempio, per tali ipotesi ha stipulato un protocollo di legalita` per l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, ove e` pre- visto che la informativa atipica negativa consente la rescissione del con- tratto.
Nel prevedere l’insieme dei suddetti strumenti preventivi il legislatore ha tenuto in considerazione «le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univoca- mente illeciti, potendo fermarsi alla soglia della intimidazione, della in- fluenza e del condizionamento latente di attivita` economiche formalmente lecite» 192.
Per tutte le categorie di imprese, le informazioni prefettizie devono essere intese come uno schermo protettivo dello Stato rivolto non soltanto a realizzare un presidio avanzato degli interessi pubblici ma anche un im-
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190 Italiadecide, Rapporto 2009, Relazioni dei gruppi di ricerca, pag. 124.
191 Italiadecide, Rapporto 2009, Relazioni dei gruppi di ricerca, pag. 124.
192 Xxxxxxxxx Xxxxxx (a cura di), «Tutela antimafia e grandi opere. Contenzioso e giu- risprudenza», marzo 2006, pag. 5, in xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx.
pianto difensivo degli stessi soggetti imprenditoriali esposti al rischio di indebite ingerenze mafiose nell’esercizio delle proprie attivita` eco- nomiche.
Per ovviare ai tanti elementi di criticita` che l’insieme delle misure su esposte non riescono a fronteggiare, dovrebbe essere prescritto uno scree- ning per smascherare l’interposizione fittizia nelle cariche o intestazioni fiduciarie delle aziende, dove figurano in ruoli di elevata responsabilita` manageriale persone senza alcuna esperienza o qualificazione professio- nale.
Andrebbero anche esplorati gli assetti proprietari, i rapporti di con- trollo e le partecipazioni societarie per rinvenire eventuali punti di con- tatto tra gli interessi dei soggetti imprenditoriali e quelli delle consorterie mafiose.
Sarebbe utile inoltre riconsiderare la «competenza territorial» del- l’Autorita` di Pubblica Sicurezza, in atto attribuita in relazione alla sede legale dell’impresa, per essere piuttosto riservata alle valutazioni del Pre- fetto ove l’azienda abbia effettivamente stabilito in via sostanziale e pre- valente la sua concreta operativita`. Non mancano, infatti, casi di aziende legalmente ubicate in determinate aree geografiche - soprattutto in regioni del Nord Italia, che meglio si adattano alla strategia di penetrazione dei sodalizi criminali nel tessuto imprenditoriale locale - che risultano sul po- sto inattive, talvolta persino prive di insegne e con dotazioni di risorse umane e tecnologiche minimali.
Non vanno, inoltre, sottovalutati gli anomali spostamenti di sede di societa`, specie se effettuati unitamente a variazioni di denominazione so- ciale e ad avvicendamenti soggettivi interni alle stesse, poiche´ potrebbero rispondere unicamente all’esigenza di porre rimedio agli effetti ostativi di informative antimafia gia` adottate in altri ambiti territoriali.
La realizzazione e messa a disposizione dei Prefetti di uno schedario generale che permetta di acquisire, a vista, il contenuto delle comunica- zioni e delle informazioni inibitorie eventualmente rilasciate nelle varie sedi provinciali migliorerebbe l’efficacia dello strumento. In mancanza di un centro di coordinamento, l’attivita` di prevenzione rimane affidata al- l’interpretazione e alla sensibilita` delle componenti istituzionali esistenti sul territorio, alquanto diversificate in termini di potenzialita` analitiche e reattive.
In relazione alla carenza di circolarita` delle informazioni antimafia, il Procuratore Nazionale Antimafia ha affermato: "E` previsto che i Prefetti
rilascino la certificazione antimafia. Ma siccome non esiste una rete tele- matica per tutte le prefetture d’Italia, se io ho dei precedenti penali a To- rino e partecipo all’esecuzione di un lavoro a Palermo, non e` detto che il Prefetto di Palermo sia in grado di sapere se io ho avuto qualche problema da qualche altra parte; precedenti penali s`ı, perche´ basta cercare il certifi- cato nel casellario. Quindi, posso avere una certificazione antimafia posi- tiva pur avendo in altre parti d’Italia qualche cosa che magari poteva non farmela rilasciare. Oggi, parecchie Prefetture cercano di colmare questo
vuoto chiedendo notizie e informazioni alle zone di provenienza dei soci o dell’impresa, anche se partecipano a lavori in altre province 193".
Sulla difficolta` di risalire all’ impresa mafiosa attraverso i presta- nome, afferma: "Ma il problema delle certificazioni antimafia e` che oggi un criminale veramente organizzato non si mettera` mai personal- mente come amministratore di un’impresa o titolare di un’azienda, perche´ sa benissimo che non potrebbe, ne´ lo farebbero lavorare. Utilizza dei pre- stanome, quindi il problema e` riuscire a tirar fuori le relazioni tra i titolari delle imprese ed eventuali collegamenti con personaggi criminali. Il che e` molto difficile 194".
Ricordiamo, infine, che l’articolo 2 della legge n. 136 del 2010 reca una norma di delega al Governo per la modifica e l’integrazione della di- sciplina della documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965,
n. 575, art. 11 e all’art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, che e` stata esercitata con l’approvazione del codice di cui al decreto legisla- tivo n. 159 del 2011.
L’attestazione SOA e la qualificazione dell’impresa.
Per quanto concerne i lavori pubblici, il sistema di qualificazione delle imprese e` affidato alle Societa` Organismo di Attestazione (SOA). In- vece, per l’affidamento di servizi e forniture la qualificazione e` svolta dalla stazione appaltante. In sede di qualificazione l’impresa deve dimo- strare il possesso di requisiti di idoneita` (capacita` tecnica ed econo- mica) 195. Per poter dunque accedere ad una gara va superato il controllo delle stazioni appaltanti (in caso di servizi o forniture), o delle SOA (in caso di lavori pubblici). Nel Rapporto CNEL-Itaca si afferma: «Appare ovvio come una stazione appaltante o una SOA che compia attivita` di omissione di controlli sull’operatore economico consente un primo possi- bile varco per l’infiltrazione mafiosa» 196.
Il vulnus puo` dunque verificarsi nella procedura di qualificazione af- fidata alle SOA che, autorizzate dall’Autorita` di vigilanza sui lavori pub- blici, oltre ad attestare la qualita` - devono esprimersi sui requisiti tecnico- organizzativi, economico-finanziari ed anche morali, rilasciando la certifi-
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193 Intervista al Procuratore Nazionale Antimafia, Xxxxx Xxxxxx, di Xxxxxxxx Xxxxx- xxxx, realizzata il 15 luglio 2009, in «Rilancio delle infrastrutture di trasporto», Fondazione Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Centro studi, Tipografia Iannetta, ottobre 2009, Roma, pag. 194.
194 Intervista al Procuratore Nazionale Antimafia, Xxxxx Xxxxxx, di Xxxxxxxx Xxxxx- xxxx, op. cit., pag. 194.
195 Al fine di ottenere la qualificazione (con attestazione SOA o attraverso la stazione appaltante) e` necessario dimostrare l’assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione (di cui all’art. 3 della legge n. 1423 del 1956) o di una causa ostativa (di cui all’art. 10 della legge n. 575 del 1965).
196 Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro – Osservatorio socio-economico sulla criminalita` – Rapporto «Il contrasto dei fenomeni di illegalita` e della penetrazione mafiosa nel ciclo del contratto pubblico», 26 giugno 2008, pag. 13.
xxxxxxx (di durata quinquennale, soggetta a revisione dopo i primi tre anni) per l’abilitazione a partecipare alle gare.
Le SOA, fino a qualche anno fa, erano societa` private e dunque trat- xxxx come un’impresa privata anche in caso di responsabilita` in attivita` il- lecite. Il legislatore con il IIº decreto correttivo (decreto legislativo 31 lu- glio 2007, n. 113) del nuovo Codice dei contratti pubblici ha previsto il riconoscimento della natura pubblicistica delle SOA nell’esercizio dell’at- tivita` di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, e dunque la puni- zione dei delitti di falso connessi al rilascio delle attestazioni da parte delle SOA 197. La questione e` di particolare rilevanza sia per il regime pe- nale che consegue alle illecite attestazioni, sia per la possibilita` che ne de- riva agli organi dello Stato di controllare la credibilita` di societa` cui e` de- mandato il compito di scegliere le imprese alle quali affidare gli appalti. Si pensi che la Procura distrettuale di Ancona ha svolto investigazioni su una delle principali societa` operanti nel settore della certificazione da cui sarebbero emersi collegamenti con elementi di primo piano di cosa nostra. In particolare, le indagini sono state attivate successivamente all’indivi- duazione di falsi certificati di esecuzione di lavori esibiti da imprese edili operanti in Sicilia, al fine di ottenere l’attestato di qualificazione e quindi partecipare ad appalti pubblici. «V’e` il rischio concreto – si afferma nella relazione della DNA – che fenomeni di infiltrazione di rilevante entita`, per come svariate volte segnalate da questo Ufficio, abbiano a transitare attra- verso il mercato delle false certificazioni in tema di imprese abilitate alla partecipazione alle gare d’appalto e l’indagine della DDA di Ancona si attesta proprio su tale delicato versant» 198.
Le ricadute sul piano economico e sociale sono notevoli. Il malfun- zionamento del sistema delle SOA, ad esempio, puo` consentire l’infiltra- zione di imprese vicine a gruppi mafiosi, o determinare l’accesso alle gare di imprese sprovviste dei necessari requisiti (tecnici, patrimoniali e profes- sionali): cio` determina - come si afferma nella relazione della DNA - "una duplice distorsione: la prima afferente l’inidoneita` in concreto dell’impresa a eseguire l’opera e, quindi, la qualita` scadente del lavoro o la sua incom- pleta esecuzione; dall’altro l’infiltrazione di imprese contigue a gruppi cri- minali" 199. Emerge, da alcune indagini, un dato allarmante: imprese del
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197 Secondo l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 113 del 2007 (che mo- difica art. 40 comma 3 del Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 163 del 2006): «Le SOA nell’esercizio dell’attivita` di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si appli- xxxx gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell’impresa richiedente».
198 Cfr. Direzione Nazionale Antimafia, Relazione annuale, dicembre 2009, pag. 365. Doc. n. 180.1
199 Cfr. Direzione Nazionale Antimafia, Relazione: «L’infiltrazione mafiosa nell’eco- nomia legale», consegnata dal Procuratore nazionale antimafia, Xxxxxx Xxxxxx, nel corso dell’audizione svolta in questa Commissione, il 25 febbraio 2009 (Doc. 22.1), pag. 11.
Sud Italia si rivolgerebbero a SOA localizzate nel Centro Nord per conse- guire attestazioni, che altrimenti non avrebbero ottenuto 200.
Il presidente dell’Autorita` per la vigilanza sui contratti pubblici parla anche di «profili preoccupanti sia per quanto riguarda la struttura organiz- zativa della SOA sia per le regole che attualmente consentono agli opera- tori l’accesso al mercato» 201. Vi sarebbero inoltre, a suo avviso, frequenti cessioni di azioni e presenza di soci privi dei redditi necessari.
Il sostituto procuratore della DNA, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, nel corso dell’audizione in questa Commissione, ha sottolineato forti elementi di cri- ticita` in relazione alle SOA. Il rapporto che esiste tra il numero delle SOA attive e le imprese certificate e` cos`ı sfavorevole da determinare delle per- plessita`: "Mi pare che il rapporto sia di uno a 3.000. Da un punto di vista esclusivamente razionale - non entro nel merito - nutro preoccupazione, perche´ bisogna verificare se una SOA ha un apparato organizzatorio tale da consentire alla stessa di realizzare effettivamente queste strategie che poi sono di prossimita`, secondo un’espressione importata. Qualcuno deve andare a vedere cosa c’e` e cos’e` successo, se sono badili o autotreni e se effettivamente quella impresa dispone di un minimum o no. (...) Nella verifica preliminare dei requisiti questo sistema ha una vocazione di ille- galita`" 202.
Bisognera` imporre dei "requisiti di onorabilita` e professionalita` alle stesse SOA". Da alcune verifiche compiute dalla DNA e` emerso che un soggetto mafioso che operava tra Agrigento e Caltanissetta faceva parte della proprieta` della SOA 203". Sarebbe pertanto auspicabile,a parere del xxxx. Xxxxxxx, che il parametro della professionalita` e dell’onorabilita` en- trasse nell’ambito del sistema di qualificazione delle imprese che si avval- gono anche di denaro pubblico.
Le riflessioni espresse dal sostituto procuratore della DNA, Xxxx- xxxxxx Xxxxxxx, lanciano un grido d’allarme sulla inefficacia del sistema a cui si era invece voluto attribuire una valenza «salvifica».
Riflessioni conclusive
Anche se nel corso di questi anni il legislatore e` intervenuto piu` volte con l’inserimento di norme che si sono rivelate efficaci, esse talvolta hanno finito per creare nuovi varchi per l’infiltrazione mafiosa.
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200 Cfr. Direzione Nazionale Antimafia, Relazione: «L’infiltrazione mafiosa nell’eco- nomia legale», consegnata dal Procuratore nazionale antimafia, Xxxxxx Xxxxxx, nel corso dell’audizione svolta in questa Commissione, il 25 febbraio 2009 (Doc. 22.1).
201 Cfr. Autorita` per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Relazione annuale 2008, Roma, giugno 2009, pag. 95.
202 Cfr. Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, audizione del sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 2 dicembre 2009, XVI legislatura, pag. 17.
203 Cfr. Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, audizione del sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 2 dicembre 2009, XVI legislatura, pag. 27.
Le norme antimafia inserite nei cosiddetti «pacchetti sicurezza», ap- provati recentemente dal Parlamento (Legge 15 luglio 2009, n. 94; Legge 13 agosto 0000, x. 000, xxxxxxx Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di con- versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010,
n. 187) hanno contribuito a migliorare la complessiva azione di contrasto alle mafie, a condizione che vengano applicate con rigore e puntualita`. In particolare, le norme che prevedono per i Prefetti poteri di accesso e ac- certamenti nei cantieri delle imprese, avvalendosi dei gruppi interforze, e quelle che introducono l’obbligo di esclusione dalle gare di appalto per gli imprenditori o coloro che, essendo stati vittime di concussione o estor- sione, non abbiano denunciato i fatti all’autorita` giudiziaria. Viene cos`ı ampliata la platea di soggetti che possono essere esclusi dalla partecipa- zione alle gare di appalto e stabilito un principio importante: il valore della denuncia contro l’omerta`, di cui si avvale l’agire mafioso per conso- lidare potere e impunita`. Restano talune perplessita` sulle possibilita` di in- dividuare le vittime-responsabili della mancata denuncia e sulla difficolta` di applicazione della fattispecie 204.
Sulla base di quanto sinora trattato, tenuto conto delle criticita` emerse, ci limitiamo a raccogliere alcune proposte 205.
L’Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE) propone da tempo di istituire un "Albo" da affidare alle Prefetture per l’iscrizione delle imprese e dei soggetti operanti nelle attivita` a rischio di inquina- mento mafioso, in modo che su di essi possano svolgersi controlli perio- dici e sistematici 206. La stessa associazione ritiene inoltre utile far circo- lare tra le Prefetture e il Ministero dell’Interno le comunicazioni e le cer- tificazioni antimafia negative.
Nella collaborazione tra imprese ed istituzioni rientra invece l’ac- cordo firmato il 20 maggio 2009 dal procuratore nazionale Antimafia, Xxxxx Xxxxxx, e dal presidente dell’ANCE, Xxxxx Xxxxxxxx. L’accordo, oltre ad una serie di azioni e modalita` di intervento, prevede un elenco di "buone prassi" a tutela delle imprese dalla criminalita` organizzata, poi ri- prese quasi integralmente dal legislatore nel recente "Piano straordinario contro le mafie" (legge n. 136 del 2010):
– costituire presso le Prefetture elenchi di fornitori cui possono rivol- gersi le imprese esecutrici;
– definire schede in grado di garantire la tracciabilita` dei pagamenti con riguardo ai lavori pubblici;
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204 Si veda: Direzione Nazionale Antimafia, Relazione annuale, dicembre 2009, pagg. 363-364. Doc. n. 180.1.
205 La Relazione conclusiva, presentata nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare antimafia (doc. XXIII, n. 7) aveva gia` indicato una serie di proposte utili a contrastare l’infiltrazione mafiosa nel ciclo degli appalti. Si veda pag. 33 e seguenti.
206 Xxxxxxx Xxx, «Un albo piu` efficace del certificato», Il sole 24ORE, 15 febbraio 2008; Xxxxxxxx Xxxxxxxx, presidente Comitato Mezzogiorno ANCE, «I tentativi di infiltra-
zione mafiosa, le informazioni tipiche e quelle atipiche: il punto della situazione e le pro- spettive», Roma, 10 luglio 2008, in xxx.xxxxxxxx.xx.)
– prevedere la registrazione dei numeri di targa degli automezzi adi- biti al trasporto dei materiali per l’attivita` dei cantieri;
– definire criteri omogenei per il cartellino degli addetti presenti nei cantieri 207.
Altrettanto necessaria appare la possibilita` di realizzare scambi siste- matici di notizie tra enti previdenziali per evidenziare il ricorso al lavoro nero o al caporalato.
La Direzione Nazionale Antimafia ha proposto una riforma con la creazione di una white list, cioe` un elenco di imprese, societa`, fornitori e prestatori di servizi che, sottoponendosi ad obblighi di trasparenza e di cooperazione con gli organi investigativi, potrebbero ritenersi esentate dai controlli antimafia «con una sorta di estensione del meccanismo del nulla-osta di sicurezza – NOS – valevole per i settori esclusi» 208. Sono previste una serie di prescrizioni per le imprese iscritte alla white list, quali: tracciabilita` finanziaria dell’appalto, conto unico, obbligo di denun- cia di intimidazioni e richieste estorsive, trasparenza nell’assunzione del personale. La proposta della DNA affianca agli obblighi, la previsione di sanzioni (penali e amministrative) in caso di inosservanza o di dichia- razioni non veritiere 209. La Pubblica amministrazione dovrebbe attingere da questa white list i nominativi delle imprese per l’esecuzione delle grandi opere pubbliche.
Sul punto, va osservato che l’esenzione da controlli antimafia a fronte di una dichiarazione personale di responsabilita` non appare ne´ sufficiente, ne´ rassicurante. I controlli antimafia vanno anzi ampliati e protratti nel tempo. Si veda quanto emerso nel corso della Missione a L’Aquila di que- sta Commissione, in particolare le considerazioni critiche espresse dal pre- fetto Xxxxxxxxx. Si rimanda al paragrafo 3.3 «La missione a L’Aquila».
La riduzione del numero delle stazioni appaltanti e` un altro degli in- terventi da tempo richiesto per limitare i rischi di infiltrazione criminale. L’elevato numero (attualmente circa 18.000) costituisce un elemento di debolezza del sistema: il concentramento in strutture piu` ampie, a livello provinciale o regionale, avrebbe l’effetto di scongiurare i rischi di condi- zionamenti locali e consentire una migliore lettura dei dati a fini decisio- nali.
La Calabria ha istituito a livello regionale la Stazione Unica Appal- tante (SUA) con legge regionale del 7 dicembre 2007, n. 26. Il testo legi- slativo recepisce aspetti rilevanti, tra cui: la tracciabilita` bancaria e conta- bile connesse all’esecuzione di contratti e subcontratti; l’inserimento negli schemi di bando delle gare pubbliche di una clausola che prevede l’ob-
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207 Cfr. ANCE e Procura Nazionale Antimafia, comunicato stampa, 20 maggio 2009, in xxx.xxxx.xx.
208 Cfr. Direzione Nazionale Antimafia, Relazione: «L’infiltrazione mafiosa nell’eco- nomia legale», consegnata dal Procuratore nazionale antimafia, Xxxxxx Xxxxxx, nel corso dell’audizione svolta in questa Commissione, il 25 febbraio 2009 (Doc. 22.1), pag. 12.
209 Cfr. Direzione Nazionale Antimafia, Relazione: «L’infiltrazione mafiosa nell’eco- nomia legale», consegnata dal Procuratore nazionale antimafia, Xxxxxx Xxxxxx, nel corso dell’audizione svolta in questa Commissione, il 25 febbraio 2009 (Doc. 22.1).
bligo per l’aggiudicatario e per i subcontraenti di segnalazione all’autorita` giudiziaria di tutti i fatti di reato di cui risultano parte offesa. L’auspicio e` che altre regioni o singole province possano seguirne l’esempio.
E` altrettanto importante, come abbiamo visto, la realizzazione della trasparenza attraverso la tracciabilita` dei pagamenti e il monitoraggio dei cantieri. Tramite gli appalti si determina infatti il trasferimento di no- tevoli risorse pubbliche verso mani di privati. Per questo la recente norma- tiva e il decreto correttivo, decreto-legge n. 187 del 12 novembre 2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217), ha ben colmato la lacuna dettando disposizioni che affrontano i problemi del controllo sui flussi finanziari, disponendo per i contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della norma l’obbligo di utilizzo da parte dell’impresa contraente di conti correnti dedicati alla pubblica commessa, ove far confluire tutti i movimenti finanziari relativi alla stessa, nonche´ l’obbligo di indicare il codice unico di progetto. Se le di- sposizioni saranno applicate anche ai subappalti ed alle forniture, il si- stema dei controlli diverra` piu` efficace.
L’analisi dei rischi richiede tracciabilita` dei pagamenti ma anche classificazione e analisi reale delle prestazioni ottenute. La regolamenta- zione della vita dei cantieri ruota intorno al giornale di cantiere. Secondo il xxxx. Xxxxxxx "non esiste una contabilita` reale di cantiere, ne` una mili- xxxxx xxxxx nella direzione dei cantieri. I cantieri sono degli universi che si autoregolano, dove i livelli di controllo sono evanescenti e dove, ahime`, entra ed esce chi vuole. Se il subappalto o il subcontratto prevede sulla carta un’attivita` svolta dall’impresa Xxxxxxx che, pero`, per vari motivi non si presenta e al suo posto entra una fila lunghissima di betoniere, di macchine di movimento terra dell’impresa Piromalli, nessuno scopre se e` saltato il sistema del giornale di cantiere, se la scatola nera del lavoro pubblico non funziona 210".
Si consideri poi la necessita` di rimodulare le fattispecie penali in tema di appalti pubblici, adeguandole, anche sotto il profilo sanzionatorio, alle modifiche apportate al settore della negoziazione pubblica dal Codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Si prevede, in- fatti, per il reato di cui all’art. 353 c. p. (Turbata liberta` degli incanti) un aumento della pena edittale, nel senso che viene introdotto il minimo edit- tale di sei mesi di reclusione e viene innalzato il massimo da due a quattro anni di reclusione, di tal che´ l’aumento nel massimo non si armonizza con gli attuali parametri normativi che presiedono alla disciplina delle intercet- tazioni telefoniche ed ambientali. Invero, trattandosi di un reato contro la P.A., occorrerebbe – secondo il tenore letterale dell’art. 266, comma 1, lett. b) c.p.p. – che la pena fosse non inferiore nel massimo a cinque anni 211.
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210 Cfr. Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, audizione del sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 2 dicembre 2009, XVI legislatura, pag. 7.
Inoltre, sotto il profilo della costruzione della fattispecie delittuosa, potrebbe cogliersi l’occasione per aggiornare la formulazione del testo normativo che non e` piu` attuale rispetto alle previsioni del decreto legisla- tivo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti). Il riferimento ai pub- blici incanti ed alle licitazioni private e`,infatti, del tutto anacronistico, do- vendosi viceversa il legislatore penale misurare con concetti diversi (tratti dalla legislazione comunitaria), come quelli di procedura aperta, procedura ristretta, dialogo competitivo, procedura negoziata ed altro. Anche rispetto al momento consumativo del reato (o al momento in cui puo` integrarsi il tentativo punibile) potrebbero essere introdotti dei correttivi, in quanto se- condo la giurisprudenza di legittimita` 212 non e` configurabile il reato di cui all’art. 353 c.p. qualora la procedura non abbia ancora avuto inizio con la formulazione del bando. Invece, assai spesso le infiltrazioni mafiose sono tali da determinare lo stesso contenuto del bando 213.
In tema di appalti pubblici sarebbe poi auspicabile che la cauzione per le gare venisse trasformata da personale (fideiussione) a reale tramite un assegno circolare che non potrebbe piu` pero` essere depositato per un numero indeterminato di gare 214.
Un ruolo rilevante puo`, infine essere giocato, a livello locale, dai
«Protocolli di legalita`». Con una serie di impegni assunti da diversi sog- getti: amministrazioni pubbliche (in qualita` di stazioni appaltanti), orga- nizzazioni sindacali, associazioni imprenditoriali e di categoria, tali proto- colli si sono rivelati strumenti utili, quali forme di tutela alternativa, per conseguire obiettivi di legalita` e sicurezza. Va tuttavia rilevato, che non sempre alla sottoscrizione degli impegni sono seguiti comportamenti «coe- renti ed efficaci» 215.
4.5 Il Codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circo- scrizionali
Nel corso della seduta del 18 febbraio 2010, la Commissione Antima- fia ha approvato, all’unanimita`, una Relazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali e circoscri- zionali (Doc. XXIII, n. 1), contenente un Codice di autoregolamentazione,
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211 Cfr. Audizione del Procuratore Naz. Antimafia presso Comm. Riunite Affari Co- stituzionali e Giustizia del Senato sul disegno di legge AS 2156 e collegati concernenti il tema della corruzione. Roma 6 luglio 2010.
212 Cfr. da ultimo Cass. Pen. Xxx.XX n.11005 del 26.02.09, Xxxxxxx.
213 Cfr. Audizione del Procuratore Naz. Antimafia presso Comm. Riunite Affari Co- stituzionali e Giustizia del Senato sul disegno di legge AS 2156 e collegati concernenti il tema della corruzione. Roma 6 luglio 2010.
214 Cfr. Audizione del Procuratore Naz. Antimafia presso Comm. Riunite Affari Co- stituzionali e Giustizia del Senato sul disegno di legge AS 2156 e collegati concernenti il tema della corruzione. Roma 6 luglio 2010.
215 Cfr. Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro – Osservatorio socio-econo- mico sulla criminalita` – Rapporto «Il contrasto dei fenomeni di illegalita` e della penetra- zione mafiosa nel ciclo del contratto pubblico», 26 giugno 2008, pag. 61.
indirizzato ai partiti, alle formazioni politiche ed alle liste civiche che ad esso aderiscono.
Si tratta di una proposta fatta alle singole forze politiche di aderire su base volontaristica ad un protocollo di autoregolamentazione nella forma- zione delle liste dei propri candidati. Tale importante documento – che si pone nel solco delle riflessioni svolte sul medesimo tema dalla Commis- sione Antimafia nella X e XV Legislatura – va collocato nel quadro della normativa vigente in materia di non candidabilita` e di non eleggibilita` alle cariche rappresentative degli enti locali, che e` contenuta sia nelle norme costituzionali, che nella legge ordinaria.
La legge 4 agosto 2008, n. 132, istitutiva, nella presente Legislatura, della Commissione Antimafia, ha affidato alla Commissione medesima (articolo 1) «compiti» di accertamento, indagine, verifica, proposta, nel quadro dell’azione di lotta alla mafia.
In particolare, alla Commissione e` stato affidato, innovativamente ri- spetto al passato (cfr. lettera f) del comma 1 dell’articolo 1, della legge n. 132 del 2008), il compito, fra l’altro, di "indagare sul rapporto tra mafia e politica sia riguardo alle sue articolazioni sul territorio, negli organi am- ministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato de- litti e stragi di carattere politico-mafioso". La stessa legge (articolo 1, comma 1, lettera n) ha, altres`ı, affidato alla Commissione il compito di svolgere "il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltra- zione negli Enti locali e proporre misure idonee a prevenire ed a contra- stare tali fenomeni, verificando l’efficacia delle disposizioni vigenti in ma- teria, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei Consigli comunali e la rimozione degli amministratori locali".
Il Codice prevede che i partiti, le formazioni politiche e le liste civi- che che ad esso aderiscono si impegnino a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, candidati alle elezioni regionali, nonche´ ai consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio, o una misura cautelare personale non revocata ne´ annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene deten- tive, o ancora che siano stati condannati con sentenza anche non defini- tiva, allorquando le predette condizioni siano relative a delitti particolar- mente gravi, che lo stesso Xxxxxx individua.
Sono inclusi, innanzi tutto, i delitti che rientrano nell’area dell’asso- ciazione per delinquere di tipo mafioso. Vi rientrano, inoltre, altri gravi delitti normalmente collegati alla presenza ed all’attivita` criminale delle associazioni mafiose e, comunque, correlati a forme di delinquenza orga- nizzata (ad esempio, i delitti di estorsione, usura, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori). Il Co- dice assegna rilevanza anche al traffico illecito di rifiuti in forma organiz- zata, in ragione dei profili di interconnessione, pure soltanto potenziale,
che tale settore presenta, alla luce delle risultanze giudiziarie degli ultimi anni, con la criminalita` mafiosa.
Il Codice prevede, ancora, che i partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che ad esso aderiscono si impegnino a non presentare come candidati alle elezioni per le regioni e gli enti locali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stata disposta l’applicazione di misure di prevenzione perso- nali o patrimoniali, ancorche´ non definitive, ovvero divieti, sospensioni e decadenze ai sensi delle leggi n. 575 del 1965, e n. 1423 del 1956; nonche´ coloro che, alla medesima data, siano stati rimossi, sospesi o dichiarati de- caduti ai sensi dell’articolo 142 del testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), per aver compiuto atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
I partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che intendano pre- sentare come candidati cittadini che si trovino nelle suddette condizioni, devono rendere pubbliche le motivazioni della scelta di discostarsi dagli impegni assunti con l’adesione al Codice.
Le previsioni del Codice si rivolgono, infine, ai Presidenti delle re- gioni, ai Sindaci ed ai Presidenti delle Province, impegnandoli ad unifor- marsi alle condizioni di cui sopra con riferimento alle nomine di propria competenza.
La Commissione ha stabilito di procedere ai controlli sul rispetto del Codice di autoregolamentazione da parte dei suoi destinatari in un mo- mento successivo alle elezioni. Nella seduta del 14 aprile 2010, essa ha percio` fissato i criteri con i quali effettuare tali controlli, stabilendo, in- nanzitutto, di acquisire dal Ministero dell’interno le liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, nonche´ dei sindaci e dei consigli co- munali.
Il passaggio successivo e` stato rappresentato dall’acquisizione dei dati necessari ad effettuare i controlli attraverso il canale istituzionale delle prefetture, ritenute almeno in una prima fase gli organi piu` idonei a fornire le informazioni necessarie ai fini delle indagini.
Partendo da tale presupposto in data 21 aprile 2010 la Presidenza della Commissione ha inviato a 78 Prefetture italiane (fatta esclusione per quelle di Sardegna, Sicilia e Trentino Alto Adige) una nota nella quale si chiedeva che fossero forniti i dati relativi ad eventuali violazioni del Codice di Autoregolamentazione approvato, come detto, all’unanimita` dalla stessa Commissione in data 18 febbraio 2010.
Di tale procedura e` stato in pari data informato il Ministro dell’in- terno.
In data 11 giugno 2010 ed in data 14 giugno 2010 l’indagine ha su- bito un’estensione e, pertanto, sono state indirizzate analoghe richieste alle Prefetture della Sicilia, della Sardegna e del Trentino Alto Adige.
Alla luce della elevata mole dei dati richiesti, sempre in data 11 giu- gno 2010, al fine di agevolare la raccolta di essi, sono state inviate ana-
loghe richieste ai Presidenti delle Corti di Appello cos`ı da ottenere dalle stesse le certificazioni (del casellario giudiziale e dei carichi pendenti) re- lative ai soggetti di interesse per l’indagine: si e` peraltro scelto di limitare le aree territoriali di interesse e, pertanto, sono stati investiti solo i vertici delle Corti di Appello delle regioni Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Lazio e Lombardia, maggiormente interessate dal fenomeno mafioso.
Stante la difficolta` di alcune Prefetture a fornire i dati richiesti e` stata intrapresa anche un’interlocuzione diretta tra il Presidente della Commis- sione ed il Ministro dell’Interno e quest’ultimo ha manifestato anche in forma scritta la sua disponibilita` ad un’ampia collaborazione con la Com- missione.
Per tale ragione in data 13 ottobre 2010 sono state inviate, per tramite dello stesso Ministero dell’interno, alle Prefetture ancora (totalmente o parzialmente) inadempienti, richieste di completamento delle informa- zioni.
Cio` ha consentito, ove e` stato possibile, un notevole incremento nelle risposte pervenute ai fini del completamento dei dati.
Una volta raccolte le informazioni, si e` proceduto al riordino delle stesse ed ai necessari approfondimenti, con l’ausilio dei collaboratori a tempo pieno della Commissione e del personale della Guardia di Finanza addetto all’archivio. Il gruppo di lavoro – che ha agito sotto la sorve- glianza della Presidenza della Commissione – ha ordinato i dati ed ha se- gnalato le necessita` di integrazione degli stessi, riferendo al Presidente.
Il lavoro si e` rivelato piuttosto complesso non solo per effetto della disomogeneita` delle risposte pervenute ma anche, come detto, per una non sempre completa disponibilita` a fornire le informazioni da parte degli enti richiesti.
I risultati dell’indagine, di estremo interesse, sono confluiti in una prima proposta di relazione illustrata dal Presidente della Commissione che la Commissione ha esaminato nelle sedute del 9 e 15 febbraio 2011. Parallelamente, la Commissione ha deciso di proseguire il monitorag-
gio sul rispetto del codice etico di autoregolamentazione da parte dei par- titi e liste civiche anche per le elezioni comunali e provinciali svoltesi nella primavera 2011.
5. Le infiltrazioni della criminalita` nell’economia legale
5.1 I settori di interesse della criminalita` organizzata Il narcotraffico
Negli ultimi decenni il narcotraffico ha subito una profonda evolu- zione, imposta in particolar modo dall’espansione delle operazioni com- merciali e dal maggiore utilizzo delle infrastrutture dei mercati legali, che hanno indotto un mutamento della struttura e delle strategie dei sog- getti coinvolti e delle relazioni che rappresenta la filiera dei narcotici.