COLLEGIO DI BOLOGNA
COLLEGIO DI BOLOGNA
composto dai signori:
(BO) MARINARI Presidente
(BO) XXXXX XXXXXXXX VELI Membro designato dalla Banca d'Italia (BO) LONGOBUCCO Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) MARINARO Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX
Seduta del 14/11/2017
FATTO
Con ricorso presentato il 17 maggio 2017, la parte ricorrente espone di avere stipulato il 10 agosto 2009, con l’intermediario resistente per il tramite di una mandataria incorporata dallo stesso, un contratto di finanziamento per € 33.480,00, da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio in 120 rate mensili di € 279,00 ciascuna, corrispondendo in via anticipata interessi, premi assicurativi, commissioni e oneri vari, portati a deconto dell’importo finanziato; il finanziamento veniva estinto in via anticipata nell’ottobre 2013, dopo il pagamento di 49 rate.
La parte ricorrente, proposto infruttuosamente il reclamo, chiede che l’Arbitro dichiari il suo diritto alla retrocessione della parte non maturata, in virtù dell’estinzione anticipata, delle commissioni, degli oneri e dei premi versati, per complessivi € 3.116,81, con gli interessi legali e il rimborso delle spese di assistenza.
DIRITTO
La legittimazione passiva rispetto agli oneri assicurativi.
L’orientamento dei Collegi ABF è univoco nel riconoscere la pacifica rimborsabilità da parte dell’intermediario degli oneri assicurativi non goduti dal cliente: al riguardo, si rinvia alle decisioni n. 10929/2016 e 6167/2014 del Collegio di Coordinamento ABF in ordine alla
sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa connessa, che trova nella legge n. 221/2012 il riconoscimento normativo della responsabilità concorrente di finanziatore e assicuratore, con necessità di conseguente affermazione del diritto della parte ricorrente alla restituzione da parte dell’intermediario della quota non maturata dei premi: non può quindi trovare accoglimento l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dedotta dall’intermediario.
Sul punto, anche per quanto concerne il rapporto di solidarietà/garanzia che sussiste tra impresa assicuratrice e intermediario, si richiama la decisione di questo Collegio n. 3676/2017, con la quale si è stabilito che “non può trovare accoglimento l’eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di restituzione di quota parte del premio assicurativo, fondata sul fatto che tale premio sia stato trattenuto da altro soggetto. Ed invero, gli obblighi ivi stabiliti in capo all’impresa di assicurazione non interferiscono con il profilo della legittimazione; il finanziatore è comunque esposto alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte del collegamento negoziale tra finanziamento e polizza assicurativa”.
Inoltre, non emergendo la pattuizione di un criterio di rimborso alternativo a quello pro rata temporis elaborato dai Collegi ABF, va applicato il metodo proporzionale (cfr., fra le altre, la decisione n. 10035/2016 del Collegio di Coordinamento ABF).
Le commissioni non maturate e gli oneri non goduti.
Con riguardo alla richiesta di corresponsione degli oneri non maturati e delle commissioni non godute si fa rinvio, in via generale, all’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento ABF, che ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nei ricorsi in materia di estinzione anticipata di un finanziamento con riferimento al rimborso delle commissioni e degli oneri a vario titolo corrisposti e dei costi assicurativi, al criterio di distinzione tra costi cd. up-front e recurring e all’eccessiva onerosità dei costi di mediazione.
Il contratto oggetto del ricorso contiene una clausola che, nel disciplinare l’ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, prevede che non debbano essere rimborsate le voci di cui alle lettere a), b), c), d), ed e). Come è stato di recente ribadito dalla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 5031/2017, “secondo il consolidato orientamento dell’ABF, confermato, anche recentemente, dal Collegio di Coordinamento (decisioni n. 6167/2014; 10003/2016; 10017/2016; 10035/2016), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125-sexies TUB; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d’Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d’Italia 7 aprile 2011; art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d’Italia e Ivass del 26 agosto 2015).”
Con riguardo particolare alle commissioni di cui si chiede la restituzione in ricorso, si osserva, in merito alla commissione bancaria nella formulazione presente nel contratto in esame, che il Collegio di coordinamento ABF si è pronunciato, con la decisione n. 5031/2017, riconoscendone la natura recurring.
Le commissioni dovute alla società procuratrice contengono le provvigioni per l’intermediario incaricato, compreso l’agente/mediatore eventualmente intervenuto, e sono da considerare anch’esse recurring, come questo Collegio si è già pronunciato con la
decisione n. 8125/2017: “tra le commissioni previste dal contratto in esame sono previste le provvigioni per l’agente/mediatore; la clausola tuttavia non descrive le attività svolte e si limita a indicare il precettore della commissione stessa non consentendo quindi di verificare la natura delle attività da questi prestate”.
In forza di quanto sopra osservato, applicando il criterio pro rata temporis elaborato dai Collegi ABF, e tenuto conto dei rimborsi già effettuati, si ottiene il seguente risultato:
rate pagate | 49 | ate residue | 71 | Importi | Metodo pro quota | Rimborsi già effettuati | Residuo |
Oneri sostenuti | |||||||
Commissioni bancarie | 430,51 | 254,72 | 254,72 | ||||
Commissioni "società procuratrice" | 4.408,68 | 2.608,47 | 217,41 | 2.391,06 | |||
Oneri Assicurativi | 880,61 | 521,03 | 521,03 | ||||
Totale | 3.166,81 |
L’importo coincide con la somma richiesta dal ricorrente.
Gli interessi legali.
Sugli importi come sopra dovuti vanno applicati gli interessi legali dalla data del reclamo sino al saldo, come stabilito dal Collegio di Coordinamento ABF con la decisione n. 5304/2013.
Le spese di assistenza.
La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non trova accoglimento alla luce delle indicazioni contenute nella decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 4618/2016.
La richiesta dell’intermediario di non pubblicazione del provvedimento dell’Arbitro.
Depositando le proprie controdeduzione, l’intermediario ha richiesto che, in caso di decisione sfavorevole, il Collegio “voglia disporre che non si proceda alla pubblicazione dell’inadempimento, almeno fino a quando la vertenza con il privato non sia risolta da un giudice”.
Su tale istanza, questo Collegio si è già espresso (cfr., fra le tante, la decisione n. 6831/2017) nei termini seguenti, che vengono qui confermati: “da ultimo, si chiarisce che l'istanza formulata dall'intermediario, con la quale richiede che il Collegio non proceda a pubblicizzare l'eventuale inadempimento dell'intermediario alla decisione (favorevole al ricorrente), non ha alcun pregio giuridico. In questo senso, si rimanda alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 5031/2017, con la quale si è chiarito che “la richiesta, astrattamente rilevante nella successiva fase dell’adempimento, è manifestamente inammissibile, atteso che in quella fase (non certo in questa) il Collegio si limita, eventualmente e su richiesta della Segreteria, ad accertare, nei casi dubbi, la mancata conformazione della condotta dell’intermediario al proprio giudizio, mentre la successiva irrogazione della sanzione è atto di esclusiva competenza della Banca d’Italia che la esegue per il tramite della Segreteria tecnica (v. la Sez. IV e il paragrafo 4 della Sez. VI delle Disposizioni emesse dalla Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari) in funzione di quei doveri di vigilanza al quale il procedimento regolato dall’art.128 bis TUB, con l’adesione legalmente obbligata degli stessi intermediari, è preordinato”.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 3.166,81 (tremilacentosessantasei/81), oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1