CONDIZIONI GENERALI (CG) DEL CONTRATTO DI LAVORO PER GIOCATORI NON AMATORI DEI CLUB DELL’ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI FOOTBALL
CONDIZIONI GENERALI (CG) DEL CONTRATTO DI LAVORO PER GIOCATORI NON AMATORI DEI CLUB DELL’ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI FOOTBALL
Edizione giugno 2017
Indice
1. Componenti del contratto e riserve di modifiche
Articolo 1
2. Durata e fine del contratto
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Durata del contratto
Risoluzione immediata del contratto per cause gravi Risoluzione immediata del contratto senza cause gravi
3. Obblighi del giocatore
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
4. Obblighi del club
Attività lucrativa accessoria Allenamenti e partite
Cura e miglioramento delle capacità fisiche
Comportamento generale / funzione modello / intermediari Partecipazione del giocatore alle attività pubblicitarie e commerciali del club / diritto di immagine / nuovi media
Collaborazione personale del giocatore con i media Attività pubblicitarie e commerciali del giocatore Etica sportiva
Cure mediche
Obblighi del giocatore in caso di malattia o infortunio
Segreto medico
Servizio militare o civile, protezione civile Equipaggiamento e abbigliamento di uscita Domicilio effettivo e luogo di notifica
4.1 Rimunerazione versata al giocatore
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Salario e prestazioni complementari Rimborso spese
Assegni diversi
4.2 Rimunerazione in caso d’impedimento al lavoro e assicurazioni sociali
Articolo 22
Articolo 23
Articolo 24
Articolo 25
Malattia Infortunio
Altro impedimento senza colpa Previdenza professionale
4.3 Vacanze Articolo 26
4.4 Altre prestazioni
Articolo 27
Articolo 28
Assistenza medica/formazione
Equipaggiamento e abbigliamento messo a disposizione
5. Cessione o costituzione in pegno del salario Articolo 29
6. Cambiamento definitivo o temporaneo di club
Articolo 30
Articolo 31
Norme applicabili in caso di cambiamento definitivo di club
Norme applicabili in caso di messa a disposizione temporanea del giocato- re ad un altro club
7. Formalità ed accordi particolari
Articolo 32
Articolo 33
Articolo 34
Articolo 35
Articolo 36
Lingua di riferimento
Esigenze regolamentari sportive ed autorizzazioni legali
Modifica del contratto
Riservatezza
Accordi particolari tra le parti
8. Deposito del contratto Articolo 37
9. Sanzioni disciplinari
Articolo 38
Articolo 39
10. Controversie
Articolo 40
Riconoscimento del potere disciplinare Pene convenzionali ed altre sanzioni
11. Diritto applicabile
Articolo 41
Articolo 42
Allegati
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Rispetto delle regole associative Norme legali
(se applicabile)
Preambolo
Le presenti condizioni generali (CG) regolano, con il contratto di lavoro per giocatori non amatori dei club dell’Associazione Svizzera di Football, la relazione tra il club quale datore di lavoro e il giocatore quale salariato.
Il club è membro dell’Associazione Svizzera di Football (ASF) e in quanto tale è autorizzato a par- tecipare con le proprie squadre alle competizioni di campionato e di coppa organizzate sotto l‘egida dell‘ASF.
Per la partecipazione a queste competizioni il giocatore deve essere in possesso della qualifica rilas- ciata dall‘autorità competente dell‘ASF (giocatori non dilettanti di club della Prima Lega e della Lega Amatori) oppure della Swiss Football League (giocatori non dilettanti di club della SFL). Conforme- mente al proprio statuto l‘ASF ha come scopo, tra l‘altro, la diffusione del gioco del calcio in Svizzera. Nell‘ambito di questo scopo associativo, l‘ASF e le sue sezioni (SFL, Prima Lega e Lega Amatori) sono tenute e autorizzate a disciplinare e all’occorrenza a limitare o a vietare per motivi oggettivi la partecipazione alle competizioni da parte dei club come anche dei giocatori (in particolare per motivi disciplinari e di diritto in materia di qualifica).
Le parti sono consapevoli della loro dipendenza dall‘ASF e dalle sue sezioni competenti quali orga- nizzatrici del calcio in Svizzera e delle relative competizioni sportive.
L’utilizzo del genere maschile si riferisce a delle persone fisiche (in particolare a dei giocatori) sia di sesso maschile che femminile. Si rinuncia al genere femminile per motivi di praticità.
1. Componenti del contratto e riserve di modifiche
Articolo 1
1. Le presenti condizioni generali (CG) del contratto di lavoro per giocatori non amatori dei club de- ll’Associazione Svizzera di Calcio (di seguito “CG”) sono parte integrante del contratto di lavoro per giocatori non amatori dei club dell’Associazione Svizzera di Football (di seguito “contratto di lavoro).
2. Sotto riserva della cifra seguente questo articolo e altri complementi e modifiche (campo del testo in grigio) menzionate nel contratto di lavoro, il tenore del contratto di lavoro e delle CG non possono essere né modificate né completate. Dei complementi o delle modifiche delle CG sono valevoli unicamente nella misura in cui concernono una delle condizioni stipulate alle cifre dell’articolo allegato e se sono indicate nell’art.9 del contratto di lavoro.
3. Nel caso in cui la prima squadra del club prenda parte ai campionati di Promotion League, di 1ª Lega o di 2ª lega Interregionale, le previsioni che seguono avranno natura dispositiva e potranno essere modificate o cancellate: art. 5 (Attività lucrativa accessoria), art. 7 (Cura e miglioramento delle capacità fisiche), art. 17 (Equipaggiamento e abbigliamento di uscita), art. 27 (Assistenza medica/formazione) e art. 28 (Equipaggiamento e abbigliamento messo a disposizione).
4. In caso di promozione della prima squadra del club in Challenge League, le previsioni di cui sop- ra torneranno ad avere natura imperativa e ogni eventuale modifica o cancellazione decadranno con effetto dal 1° luglio dell‘anno interessato.
2. Durata e fine del contratto
Articolo 2 Durata del contratto
1. La durata del contratto è regolata dall’articolo 2 del contratto di lavoro.
2. Per i giocatori non amatori minorenni, la durata del contratto non può essere superiore a tre anni (cfr. art. 18 cpv. 2 del Regolamento dello Statuto e del trasferimento dei giocatori della FIFA).
Articolo 3 Risoluzione immediata del contratto per cause gravi
1. Rispettando il principio secondo cui nessuno può avvalersi di un proprio comportamento colpo- so, ognuna delle parti può, in ogni momento e per cause gravi, rescindere immediatamente il contratto (art. 337 cpv.1 CO).
2. Sono considerati in particolare causa grave:
› il ritiro o il rifiuto della qualifica del giocatore con provvedimento passato in giudicato;
› la circostanza per cui il giocatore non soddisfa più i requisiti della legislazione concernente l‘attività lucrativa o il soggiorno di stranieri in Svizzera;
› la violazione grave o ripetuta del presente contratto, degli statuti e dei regolamenti dell‘ASF o delle sue sezioni competenti;
› la retrocessione in una categoria di gioco in cui non possono essere impiegati giocatori non dilettanti.
3. Le parti possono addurre all’Art. 3 del contratto di lavoro ulteriori cause gravi, p. es. a) la re- trocessione del club; b) il mancato conferimento ovvero il ritiro della licenza al club con prov- vedimenti passati in giudicato; c) la sospensione del giocatore per almeno tre mesi dalle partite ufficiali organizzate sotto l‘egida dell‘ASF, imputabile a comportamento colposo del giocatore e pronunciata dalle istanze sportive competenti con decisione definitiva.
4. La parte che receda per causa grave dovrà motivare le ragioni della sua decisione nel caso in cui la controparte lo richieda dopo la disdetta.
5. Qualora la controparte non contesti, per iscritto e con breve motivazione, l‘esistenza di una cau- sa grave entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della disdetta, il suo silenzio varrà come accettazione della disdetta.
Articolo 4 Risoluzione immediata del contratto senza cause gravi
1. Se una delle parti recede dal contratto con effetto immediato in assenza di causa grave le con- seguenze in materia di indennità sono regolate dalla legge (art. 337c e art. 337d CO), avuto riguardo per le disposizioni del Regolamento dell‘ASF sullo status dei giocatori non dilettanti e dell’articolo 17 del Regolamento FIFA riguardante lo status ed il trasferimento dei giocatori.
2. Eventuali provvedimenti disciplinari si basano sul Regolamento dell‘ASF sullo status dei gioca- tori non dilettanti.
3. Obblighi del giocatore
Articolo 5 Attività lucrativa accessoria
1. Il giocatore non potrà svolgere, senza un’autorizzazione preliminare e scritta del club, alcuna altra attività lucrativa fatto salvo il tirocinio professionale. Ogni ulteriore cambiamento dell’attività lucrativa accessoria del giocatore è pure soggetta all’approvazione scritta del club.
2. Il club può rifiutare il suo consenso solamente se l’attività lucrativa accessoria in questione non permette al giocatore di adempiere correttamente gli obblighi che derivano dal presente contrat- to di lavoro.
Articolo 6 Allenamenti e partite
Per l’intera durata del presente contratto, il giocatore è a disposizione del club e si
impegna:
› a partecipare, individualmente o collettivamente, a tutte le partite, agli allenamenti, ai campi di allenamento, alle sedute e alle riunioni delle squadre del club che sono autorizzate, conformemente alle relative disposizioni dell’ASF, a impiegare dei giocatori non amatori
e per i quali il giocatore ha il diritto di giocare conformemente alle relative disposizioni
dell’ASF e delle competenti sezioni dell’ASF.
› a partecipare a tutte le attività ritenute necessarie dal club nell’ambito dell’attività professionale del giocatore, segnatamente ai corsi di teoria, alle discussioni ed alla preparazione delle partite nell’ambito collettivo o individuale;
› a partecipare a tutti i viaggi in Svizzera o all’estero, alle condizioni definite dal club per quanto riguarda gli orari, le spese ed il mezzo di trasporto, ed a rimanere con il club durante gli spostamenti, salvo autorizzazione speciale concessa dall’allenatore.
Articolo 7 Cura e miglioramento delle capacità fisiche
1. Il giocatore si impegna senza riserve a sviluppare il suo talento e le sue forze a favore del club, a sforzarsi di mantenere e se possibile migliorare le sue capacità fisiche, mentali e psichiche, ad evitare in generale tutto quanto è o potrebbe essere di pregiudizio all’efficacia delle sue presta- zioni professionali e all’immagine del club.
2. In particolare, il giocatore rinuncerà:
› a qualsiasi comportamento che possa pregiudicare a breve, medio o lungo termine le sue capacità di rendimento fisico e mentale in misura rilevante:
› a praticare qualsiasi altro sport o attività, anche durante le vacanze, che comporta dei rischi per il fisico (in particolare sci alpino, snowboard, bob, parapendio, paracadutismo, equitazione, canyoning);
› a praticare qualsiasi altro sport (incluso il calcio) in un contesto organizzato con altri club o gruppi senza autorizzazione preliminare e scritta del club.
Articolo 8 Comportamento generale / funzione modello / intermediari
1. Il giocatore è tenuto a comportarsi nella vita professionale e privata in modo tale da non danneg- giare la sua reputazione, ne quella del club o del gioco del calcio in generale.
2. Il giocatore è consapevole della sua funzione di modello e si comporta in maniera corrisponden- te. Egli accetta il fatto che, in quanto esposto all’attenzione pubblica, il suo comportamento sul campo da gioco e fuori deve soddisfare elevati criteri sociali e morali. Egli accetta in particolare di astenersi rigorosamente dalle azioni elencate nell’allegato 4 delle CG.
3. Il club e il giocatore si impegnano, nel caso di utilizzo dei servizi di un intermediario, a rispettare il Regolamento di ASF sulle collaborazioni con intermediari e a presentare i documenti previsti dal presente regolamento (si veda in particolare l’art 8 e gli allegati 1a e 1b del contratto di lavoro).
Articolo 9
Partecipazione del giocatore alle attività pubblicitarie e commerciali del club / diritto di immagine / nuovi media
1. Il giocatore si impegna a partecipare a tutte le attività pubblicitarie e commerciali ragionevolmen- te sostenibili richieste dal club, senza ricevere alcuna indennità supplementare rispetto al salario pattuito. Il giocatore non può pretendere alcuna partecipazione agli eventuali introiti del club.
2. Il giocatore accetta la diffusione da parte del club di immagini di qualsiasi tipo, che lo rappre- sentano da solo oppure con la squadra e che sono prese dal club nell’ambito dell’attività profes- sionale del calciatore, senza indennità aggiuntiva rispetto al salario pattuito. La diffusione può avvenire sotto qualsiasi forma, in particolare anche con i nuovi media tecnici (come Internet, apparecchi elettronici mobili, giochi per computer).
3. Con il consenso scritto del club il giocatore è autorizzato a sfruttare la propria immagine in ma- niera indipendente senza corrispondere per questo un’indennità al club.
Articolo 10 Collaborazione personale del giocatore con i media
1. Senza approvazione preliminare scritta del club o di persone ad esso legate da contratti il gio- catore non è autorizzato ad iniziare una collaborazione regolare con i media (televisione, radio, stampa, media informatici, ecc.).
2. Il giocatore ha inoltre l’obbligo di non esprimersi mai in modo da arrecare pregiudizio alla reputa- zione dei suoi compagni di squadra, del suo allenatore, del suo club o dello sport in generale.
Articolo 11 Attività pubblicitarie e commerciali del giocatore
1. Le attività personali di tipo pubblicitario o di vendita da parte del giocatore sono ammesse solo con autorizzazione preliminare scritta del club.
2. Al giocatore è vietato sfoggiare sul proprio equipaggiamento qualsiasi altra pubblicità, diversa da quella stabilita dal club.
3. Il giocatore non può partecipare ad una seduta d’autografi, ne concludere un contratto con un
fornitore d’equipaggiamento, salvo autorizzazione preliminare e scritta del club.
4. In linea di principio, qualsiasi contratto già in vigore tra un fornitore dell’equipaggiamento o un altro partner di pubblicità commerciale da un lato e il giocatore dall’altro deve essere disdetto da quest’ultimo al più presto. Il club può tuttavia autorizzare il giocatore a mantenere un contratto esistente che lo lega ad un fornitore di equipaggiamento o partner di pubblicità commerciale. Una simile autorizzazione richiede la forma scritta.
Articolo 12 Etica sportiva
1. Il giocatore si impegna a non farsi promettere o accettare prestazioni da parte di terzi allo scopo
di falsificare il risultato di una partita (vedi allegato 5 delle CG).
2. Il giocatore si sottometterà alle regolamentazioni legali ed associative in materia d’anti-doping (vedi allegato 6 delle CG).
3. Il giocatore si impegna ad avere riguardo di terzi (compagni di squadra, avversari, arbitri, spet- tatori ecc.), a rispettare la loro persona e salute e a non provocare mai intenzionalmente un loro ferimento o di metterlo in conto. in particolare durante una partita o un allenamento. Egli si ast- errà, in modo particolare in campo, dal provocare o insultare l’arbitro, gli avversari o il pubblico con parole o gesti sconvenienti.
Articolo 13 Cure mediche
1. Il giocatore dovrà provvedere ad assicurarsi per le cure mediche e farmaceutiche in caso di ma- lattia presso una compagnia d’assicurazioni o una cassa malati, conformemente alla Legge fe- derale sull’assicurazione malattia (LAMal). Le spese d’affiliazione sono a suo carico. Il giocatore consegnerà al club un attestato d’affiliazione.
2. Il giocatore si impegna a comunicare immediatamente al medico ufficiale del club qualsiasi prob- lema medico. Egli si impegna a comunicare al medico del club il nominativo e la specializzazione di medici e di altri professionisti del settore sanitario, che dovesse consultare al di fuori del club.
3. Prima dell’inizio di ogni stagione, il giocatore verrà convocato dal medico ufficiale del club per sottoporsi ad un esame medico completo. Il medico consegnerà al club un certificato medico, attestante unicamente l’attitudine del giocatore alla professione, escluso qualsiasi altro dato me- dico. Le spese relative all’esame sono a carico del club.
4. Il giocatore si impegna a seguire le indicazioni mediche degli specialisti sanitari riconosciuti dal club, allo scopo di riprendere o mantenere la piena attitudine al lavoro, come massaggi, esami medico-sportivi, vaccinazioni, terapie, misure preventive. Se il giocatore ha dubbi sulla diagnosi del medico del club, egli ha il diritto di richiedere a proprie spese un secondo parere di un medico specialista. Se lo stesso è di avviso contrario, il club e il giocatore hanno l’obbligo di chiedere un terzo parere neutro, che sarà determinante per le due parti. Le spese saranno supportate in ragione della metà per ogni parte.
Articolo 14 Obblighi del giocatore in caso di malattia o infortunio
1. Se il giocatore non può svolgere il proprio lavoro, causa malattia o infortunio professionale o non professionale, egli è tenuto ad avvertire al più presto possibile il segretariato del club, l’allenatore o il medico ufficiale del club.
2. Il giocatore è obbligato, d’intesa con il medico del club, ad sottoporsi all’opportuno trattamento medico fintanto e nella misura in cui le sue condizioni di salute lo richiedano. Egli è tenuto a se- guire le raccomandazioni del medico del club e ad informarlo ogni qualvolta per motivi personali plausibili ed oggettivi egli si rivolga ad un altro medico.
3. Egli è tenuto inoltre ad inviare al segretariato del club entro 2 (due) giorni dall’infortunio o dall’ini- zio della malattia, un certificato medico rilasciato dal medico ufficiale del club o eccezionalmente da un altro medico.
Articolo 15 Segreto medico
Il giocatore svincola i medici e altri professionisti sanitari consultati dal loro obbligo del segreto me- dico nei confronti del medico ufficiale del club, per quanto riguarda le informazioni mediche sulla sua capacità lavorativa. I club sono tenuti a far tenere dal medico della squadra una cartella riservata su tutte le lesioni riportate dal giocatore.
Articolo 16 Servizio militare o civile, protezione civile
1. Le date relative agli obblighi militari, della protezione civile o del servizio civile devono essere comunicate al segretariato del club al più presto dalla pubblicazione all’albo pubblico, ma al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale delle autorità competenti.
2. Il giocatore si adopererà per assolvere i suoi obblighi nei periodi più favorevoli per il datore di
lavoro.
Articolo 17 Equipaggiamento e abbigliamento di uscita
1. Il club mette a disposizione del giocatore gratuitamente un equipaggiamento. Egli può even- tualmente fornirgli gli abiti per le uscite. L’equipaggiamento e l’abbigliamento di uscita restano di proprietà del club e devono essere restituiti dal giocatore al termine del rapporto di lavoro. Il giocatore si impegna a farne uso con cura.
2. Il giocatore s’impegna ad usare l’equipaggiamento fornito dal club (maglia, pantaloni, calze, scarpe, tuta, borsa, ecc.) per tutte le attività sportive del club.
3. Il club sceglie la marca dell’equipaggiamento, che è obbligatoria per il giocatore. Se il giocatore non rispetta questo impegno, e per questo il club deve pagare una penale alla marca che forni- sce l’equipaggiamento sportivo, il club potrà chiedere al giocatore il rimborso di questa penale.
4. Il club può mettere delle pubblicità commerciali sull’equipaggiamento del giocatore, senza che
quest’ultimo possa pretendere un risarcimento.
5. Il giocatore si impegna ad indossare l’abbigliamento di uscita eventualmente messogli a dispo- sizione dal club in tutte le attività non sportive alle quali partecipa in qualità di membro o rappre- sentante del club. Ciò vale in particolare per le apparizioni nei media (TV, conferenze stampa, manifestazioni di sponsor, ecc.).
6. Senza precedente consenso scritto da parte del club, il giocatore non può accettare vantaggi pecuniari da parte di terzi per il fatto di portare l’equipaggiamento o l’abbigliamento di uscita.
Articolo 18 Domicilio effettivo e luogo di notifica
1. Salvo autorizzazione contraria scritta da parte del club, il giocatore deve scegliere il suo domicilio effettivo in modo tale che possa raggiungere le istallazioni sportive del club in meno di un’ora. Nel caso in cui il giocatore riscontra delle difficoltà a trovare un alloggio adeguato in questo rag- gio, il club lo sosterrà attivamente fino a che gli sforzi del giocatore ottengono un esito positivo.
2. La corrispondenza del club può essere validamente spedita all’indirizzo del giocatore menziona- to nella pagina 1 del contratto di lavoro. Il giocatore è tenuto a comunicare immediatamente al club tutti i cambiamenti ulteriori di questo indirizzo. In mancanza di una comunicazione scritta del cambiamento ulteriore di domicilio del giocatore, il club può validamente notificargli la corrispon- denza all’ultimo luogo di notifica comunicato espressamente.
4. Obblighi del club
4.1 Rimunerazione versata al giocatore
Articolo 19 Salario e prestazioni complementari
1. Il club versa mensilmente al giocatore il salario di base, il cui importo figura nell’art. 4, cpv 1 del contratto di lavoro. Il club può inoltre versargli delle eventuali prestazioni complementari (cfr. art. 4, cpv 2 del contratto di lavoro).
2. Il club versa il salario di base (art. 4, cfr. 1 del contratto di lavoro), compresi gli oneri legali (art. 21 delle CG) alla fine di ogni mese (art. 323 lin. 1 CO). Il calcolo delle spese, dei premi speciali e altre indennità (art. 4, cpv 2 del contratto di lavoro) viene effettuato alla fine di ogni mese. Il club versa gli importi dovuti con il salario di base del mese seguente e consegna ai giocatori un elenco dettagliato.
3. Nessun premio è versato per le partite amichevoli, di preparazione o allenamento o simili.
4. La remunerazione è soggetta alla deduzione degli oneri sociali stabiliti per legge (AVS, AI, IPG, AC, LAINF, LPP ed altri). Il giocatore paga i contributi del lavoratore.
5. La remunerazione è inoltre soggetta alle imposte sul reddito (eventualmente come imposta alla
fonte) che per legge sono esclusivamente a carico del giocatore.
6. Se le parti concordano espressamente un salario netto, tutti gli oneri delle assicurazioni sociali e le imposte alla fonte vengono pagate interamente dal club.
Articolo 20 Rimborso spese
1. Il club rimborsa al giocatore le spese da lui sostenute durante l’esercizio della propria professio- ne, esclusivamente nei limiti elencati nell’art. 4, cpv 2 del contratto di lavoro.
2. Le spese di viaggio per le partite in trasferta sono a carico del club dal luogo ufficiale di partenza.
Lo stesso vale per i pasti ordinati dal club in occasione dei viaggi.
3. Tutti i costi per gli stage di allenamento sono a carico del datore, salvo accordi diversi in singoli casi.
Articolo 21 Assegni diversi
1. Come lavoratore, il giocatore ha diritto agli assegni previsti dalla legislazione del cantone nel quale il club (club) ha la sua sede. Sarà cura del club intraprendere i provvedimenti necessari per conto del giocatore.
2. Gli assegni familiari sono versati al giocatore dal club o direttamente dalla Cassa competente alla fine di ogni mese, secondo la legislazione cantonale applicabile. Lo stesso vale per eventuali indennità di nascita.
4.2 Rimunerazione in caso d’impedimento al lavoro e assicurazioni sociali1
Articolo 22 Malattia
Ciò che conviene deve essere apposto mediante crocetta nello spazio riservato dall’art. 5 del cont- ratto di lavoro.
a) Regolamentazione legale
1. In caso di malattia non imputabile al giocatore si applica l’art. 324a CO. Nel primo anno di ser- vizio, il club è tenuto a versare al giocatore il salario di tre settimane (art. 324a cpv. 2 CO). In seguito il club versa al giocatore il salario secondo la Scala bernese (art. 324 a cpv. 2 in fine CO; allegato 2 delle CG).
2. Una correzione del salario netto è effettuata; per principio, se un giocatore che è impossibilitato a lavorare senza alcuna colpa da parte sua, non deve ricevere un’indennità superiore a quella cha avrà ricevuto lavorando normalmente (vedi. Art. 6 OAVS).
b) Altre regolamentazioni legali
1. Se il club ha concluso un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera a seguito di malattia che copre almeno l’80% del salario per una durata di 730 giorni e se paga almeno la metà del premio, è liberato dall’obbligo del pagamento del salario secondo la lett. A) sopraccitata (art. 324a, linea 4 e 324b CO).
2. Se il club ha concluso una tale assicurazione, le condizioni generali di quest’ultime costituiscono parte integrante del presente contratto (annesso 3 delle CG). Eventuali riserve formulate da par- te della compagnia di assicurazione sono applicabili ai giocatori.
Articolo 23 Infortuni
a) Regolamentazione legale
1. Conformemente alla legge sull’assicurazione infortuni (LAINF) i giocatori sono assicurati contro
gli infortuni professionali e non professionali fino a un salario massimo, secondo l’art. 22 OAINF.
2. Una correzione del salario netto è effettuata; in principio, se un giocatore che è impossibilitato a lavorare senza alcuna colpa da parte sua, non deve ricevere un’indennità superiore a quella cha avrà ricevuto lavorando normalmente (vedi. Art. 6 OAVS).
3. In occasione di infortuni non professionali, l’assicurazione infortuni può ridurre le sue prestazioni in caso di colpa grave o di imperizia. Per il resto sono applicabili, le regolamentazioni legali se- condo la LAINF e le ordinanze come pure l’art. 324b CO.
b) Complemento alla regolamentazione legale (se applicabile, apporre nell’apposito spazio riservato dall’art. 5 del contratto di lavoro)
1. In complemento alla regolamentazione legale, il club può concludere un’assicurazione collettiva
complementare per la parte del salario che non è assicurata dalla LAINF.
1 Il diritto al salario previsto agli articoli 22, 23 e 24 è oggetto d’un solo ed unico «credito» che è esaurito, per esempio,
da una malattia di tre settimane nel primo anno. 12
2. Se il club ha concluso un’assicurazione collettiva infortuni complementari e se esso paga almeno la metà del premio, è in questo caso liberato dall’obbligo del mantenimento del pagamento del salario ai sensi dell’art. 324b CO.
3. Se il club ha concluso una tale assicurazione, le condizioni generali di quest’ultime costituiscono parte integrante del presente contratto (allegato 3 delle CG). Eventuali riserve formulate dalla compagnia di assicurazione sono applicabili ai giocatori.
Articolo 24 Altro impedimento senza colpa
1. Se il giocatore è impedito a lavorare a causa dell’adempimento di un obbligo legale (servizio militare obbligatorio nell’esercito svizzero, servizio nella protezione civile o servizio civile), il club garantisce il versamento del salario di base stabilito dal presente contratto secondo la Scala bernese, a condizione che abbia ricevuto dal giocatore i moduli di compensazione.
2. In tutti i casi gli obblighi del club concernenti il salario comprendono il salario mensile di base e le eventuali prestazioni complementari, esclusi i premi partita, a meno che il giocatore giochi la partita in maniera completa o parziale.
Articolo 25 Previdenza professionale
La previdenza professionale è regolata nell’art. 6 del contratto di lavoro.
4.3 Vacanze
Articolo 26
Conformemente all’art. 329a cpv.1 CO il giocatore ha diritto a 4 settimane all’anno di vacanze paga- te, rispettivamente a 5 settimane sino all’età di 20 anni. Almeno due settimane di vacanza devono essere contigue. Le date delle vacanze sono stabilite dal club, durante il periodo di pausa. Quest’ul- timo deve tenere equamente in considerazione gli interessi del giocatore.
4.4 Altre prestazioni
Articolo 27 Assistenza medica/formazione
1. Il club mette a disposizione del giocatore uno staff medico composto da almeno un fisioterapista diplomato, da un massaggiatore e dal medico ufficiale del club. Le prestazioni di questo staff, come pure qualsiasi intervento dello specialista consultato su indicazioni del medico ufficiale, sono gratuite per il giocatore a condizione che queste riguardino delle cure per il mantenimento, ristabilimento o miglioramento della capacità di lavoro di quest’ultimo come giocatore di calcio.
2. Nei limiti delle proprie possibilità il club sostiene il giocatore minorenne nella sua formazione non connessa all’attività calcistica.
Articolo 28 Equipaggiamento e abbigliamento messo a disposizione
1. Il club mette a disposizione del giocatore un equipaggiamento completo ed eventualmente l’ab-
bigliamento di uscita, che restano di proprietà del club.
2. Il club può trattenere come cauzione per l’equipaggiamento e l’abbigliamento messo a disposizi- one del giocatore un importo pari al salario per una settimana lavorativa. 2
5. Cessione o costituzione in pegno del salario
Articolo 29
In base all’art. 325 CO, il giocatore non può cedere o costituire in pegno il suo salario futuro derivan- te dal presente contratto. E riservata la garanzia dei doveri di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia, nella misura in cui il salario è pignorabile.
6. Cambiamento definitivo o temporaneo di club
Articolo 30 Norme applicabili in caso di cambiamento definitivo di club
1. Se il giocatore lascia definitivamente il suo club svizzero per andare a giocare in un altro club svizzero, si applicano le regole previste dall’ASF e dalle sezioni competenti. Qualora il trasferi- mento abbia luogo al termine della stagione e il giocatore abbia sottoscritto per la nuova stagione un contratto di lavoro con un altro club dell‘ASF, il giocatore potrà già sostenere la preparazione precampionato con il nuovo club, a condizione che il vecchio club dia il proprio consenso scritto in tal senso.
2. Se il giocatore lascia definitivamente il suo club svizzero per andare a giocare in un club strani- ero, le regole previste dalla FIFA o dall’UEFA sono applicabili.
Articolo 31
Norme applicabili in caso di messa a disposizione temporanea del giocatore ad un altro club
1. Se il giocatore passa a titolo di prestito ad un altro club, in linea di principio il presente contratto continua ad essere applicato. Le parti possono tuttavia modificare i termini del contratto, in parti- colare sospendere il contratto in caso di conclusione di un contratto di lavoro con il club destina- tario del prestito o concordare una riduzione di salario.
2. Il club ed il nuovo club si accordano sugli obblighi contrattuali3 che il giocatore dovrà tempora- neamente adempiere nei confronti del nuovo club.
2 Cfr. art. 323 CO.
3 Si tratta, in particolare, degli obblighi che risultano dagli articoli 6 a 18 delle presenti CG.
7. Formalità ed accordi particolari
Articolo 32 Lingua di riferimento
Il contratto che si compone del contratto di lavoro e delle CG, negoziato in italiano e debitamente firmato dalle parti, è determinante. Tuttavia, su richiesta ed esclusivamente a titolo d’informazione, il giocatore riceve una traduzione tedesca, francese o inglese del contratto di lavoro e delle CG. Se il giocatore non padroneggia nessuna di queste lingue, le parti ricorrono all’assistenza di un traduttore e dividono tra loro le relative spese.
Articolo 33 Esigenze regolamentari sportive ed autorizzazioni legali
1. Al momento della firma del presente contratto, il giocatore assicura di soddisfare le condizio- ni regolamentari sportive della FIFA, dell’UEFA, dell’ASF e della relativa sezione competente, necessarie ad ottenere la qualifica per il suo nuovo club.
2. Se il giocatore non ha la nazionalità svizzera, il club provvede, dopo la firma del presente cont- ratto, a tutto quanto necessario per ottenere i permessi di lavoro e soggiorno presso le autorità competenti. In caso di rifiuto dei permessi necessari, il presente contratto si estingue automati- camente con effetto immediato. 4
Articolo 34 Modifica del contratto
Qualsiasi modifica ulteriore del presente contratto e/o dei suoi allegati firmati dalle parti è soggetta
imperativamente la forma scritta.
Articolo 35 Riservatezza
Le parti considerano il contenuto del presente contratto come riservato e mantengono il segreto al riguardo, con riserva degli obblighi di pubblicazione derivanti da norme legali, contrattuali e/o del diritto associativo.
Articolo 36 Accordi particolari tra le parti
Le convenzioni particolari tra le parti sono regolate nell’art. 9 del contratto di lavoro.
4 Questa disposizione concerne i casi nei quali il rifiuto del permesso di lavoro e di soggiorno impedisce del tutto al gio- catore di iniziare a giocare per il suo club. Invece l’ipotesi in cui il giocatore ha ottenuto in un primo tempo i permessi
ma in seguito li perde poiché non adempie più le condizioni legali, è contemplata all’art. 3 delle CG 15
8. Deposito del contratto
Articolo 37
1. Il presente contratto ed i suoi allegati da 1a e 1b sono redatti in due esemplari originali debita- mente firmati dalle due parti. Ogni parte conferma di avere ricevuto un esemplare originale del contratto con i rispettivi allegati al momento della firma.
2. Il club deposita una copia del contratto di lavoro, compresi gli allegati 1a e 1b, presso il segreta- riato della SFL (è determinante per i clubs della SFL il momento della rimessa della domanda di qualifica) o presso il controllo giocatori dell’ASF (per club della Prima Lega e della Lega Amatori). Questi hanno l’obbligo di trattare questi documenti in modo confidenziale. In caso di divergenza fra i due esemplari originali, fa fede l’esemplare depositato.
3. Qualsiasi modifica successiva del contratto o dei suoi allegati deve essere ugualmente redatta e sottoscritta in due esemplari originali. Il club deve di nuovo depositare una copia presso la SFL, rispettivamente presso l’ASF.
4. Le parti dichiarano espressamente che non esistono fra di loro altri accordi se non quelli conte- xxxx nel contratto di lavoro e nelle CG.
9. Sanzioni disciplinari
Articolo 38 Riconoscimento del potere disciplinare
Il giocatore riconosce espressamente il potere disciplinare del suo club. Le due parti riconoscono inoltre il potere disciplinare dell’ASF e delle sue sezioni competenti, di Swiss Olympic, dell’UEFA e della FIFA.
Articolo 39 Pene convenzionali ed altre sanzioni
1. Nel caso in cui il giocatore sia responsabile di inadempimenti gravi o ripetuti degli obblighi risul- tanti dal presente contratto oppure in caso di sanzioni inflittegli da un organo sportivo (ASF e sue sezioni, Swiss Olympic, UEFA, FIFA), il club può pronunciare nei confronti del giocatore le pene convenzionali menzionate nell’art. 7 del contratto di lavoro (secondo gli art.160 e seguenti CO). Tutte le sanzioni pronunciate dal club devono rimanere proporzionali.
2. Il club può rivalersi sul giocatore di multe irrogate nei suoi confronti da parte di un organo sportivo (ASF e sue sezioni, Swiss Olympic, UEFA, FIFA) nei casi in cui il giocatore ne sia responsabile a causa del suo comportamento colposo (negligenza grave o intenzionalità). Qualora ciò si veri- fichi, il club è autorizzato a detrarre le multe dal salario lordo del giocatore.
3. Se il giocatore non può giocare le partite ufficiali a causa di una sospensione inflitta dall’ASF, da una sezione dell‘ASF, da Swiss Olympic, dall’UEFA o dalla FIFA in seguito alla violazione gravemente colposa dei propri obblighi statutari o regolamentari, il club può ridurre il suo salario.
10. Controversie
Articolo 40
1. Su riserva della cifra 2 di questo regolamento, le parti concordano che per casi di conflitto ine- renti la conclusione, il rispetto e la fine del presente contratto sono di competenza dei tribunali ordinari.
2. In deroga alla cifra 1 le procedure delle sanzioni disciplinari per rottura di contratto sono di com- petenza della Commissione di controllo e disciplina dell’ASF.
11. Diritto applicabile
Articolo 41 Rispetto delle regole associative
1. Le parti s’impegnano a rispettare gli statuti, i regolamenti e le direttive dell’ASF e delle relative sezioni competenti, di Swiss Olympic, dell’UEFA e della FIFA come pure quelli del club ed a sot- tomettersi a questi. I documenti principali sono indicati nell’ allegato 1 delle CG.
2. Il giocatore conferma di avere avuto la possibilità, prima di firmare il presente contratto, di pren- dere visione dei documenti menzionati che sono a sua disposizione al segretariato/ufficio del club. Su richiesta egli ne riceve delle copie. Con la firma del contratto, egli dichiara espressa- mente di accettare tutti questi documenti facenti parte integrante del contratto nella loro versione aggiornata.
3. Per i termini che non sono espressamente definiti nel contratto di lavoro e/o nelle CG, le definizi- oni che fanno fede sono quelle utilizzate primariamente negli statuti e nei regolamenti dell’ASF e complementarmente negli statuti e nei regolamenti della FIFA nella loro ultima edizione.
Articolo 42 Norme legali
Il presente contratto è regolato dal diritto svizzero, in particolare dagli art. 319 e seguenti CO (cont- ratto di lavoro).
Allegati:
Allegato 1
Elenco dei principali statuti, regolamenti e direttive dell’ASF, della SFL, dell‘UEFA, della FIFA e di Swiss Olympic
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Scala bernese
Condizioni generali dell’assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia / infortunio (se applicabile)
Codice di comportamento
Codice per la salvaguardia dell’integrità del calcio svizzero
Dichiarazione sul doping
ELENCO DEI PRINCIPALI STATUTI, REGOLAMENTI E DIRETTIVE DELL’ASF, DELLA SFL, DELL’UEFA, DELLA FIFA E DI SWISS OLYMPIC
ASF
› Statuti
› Regolamento sullo status dei giocatori non dilettanti
› Regolamento di gioco
› Regolamento sulle collaborazioni con intermediari
› Regolamento disciplinare
› Regolamento della Coppa svizzera
SFL1
› Statuti della Swiss Football League
› Regolamento di competizione della Swiss Football League
› Regolamento sulla procedura applicabile alle autorità giudicanti della SFL
› Regolamento sulla qualifica dei giocatori della SFL
› Regolamento sul conferimento della licenza alle società della SFL
› Regolamento sulle sanzioni disciplinari della SFL
› Direttive della SFL concernenti i rapporti con i rappresentanti dei media
UEFA
› Statuti dell’UEFA
› Regolamenti disciplinari dell’UEFA
› Regolamento concernente l‘equipaggiamento
FIFA
› Statuti della FIFA et regolamento sull’applicazione degli statuti
› Regolamento sullo status ed il trasferimento dei giocatori
› Regolamento sulle collaborazioni con intermediari
› Regolamento disciplinare
SWISS OLYMPIC
› Statuto sul doping
1 Per i clubs che non appartengono alla SFLe i loro giocatori, è la raccolta dei regolamenti della corrispondente sezione (Prima Lega o Lega Amatori) che fa parte del contratto, nella misura in cui esiste la raccolta dei regolamenti.
SCALA BERNESE
In caso d’impedimento al lavoro non imputabile al giocatore (art. 324 CO), egli ha diritto al salario durante un periodo che si determina in funzione degli anni di servizio.
Anni di servizio Durata del diritto al salario
a partire da 3 mesi a partire da un anno a partire da 3 anni
a partire da 5 anni a partire da 10 anni a partire da 15 anni a partire da 20 anni
3 settimane
1 mese
2 mesi
3 mesi
4 mesi
5 mesi
6 mesi
CODICE DI COMPORTAMENTO
Codice di comportamento per i giocatori non dilettanti di club dell‘ASF
Nel suo ruolo di sportivo di alto livello il giocatore è consapevole di essere una figura pubblica e di avere in quanto tale particolari responsabilità. In particolare è consapevole di essere recepito come un esempio sia nella propria sfera privata che nella vita pubblica. Egli farà i modo di presentarsi co- me un modello positivo in tutti gli ambiti. Il giocatore è il rappresentante più importante del proprio club nei confronti del mondo esterno. Il suo comportamento incide in modo determinante sull’im- magine e la reputazione del club di appartenenza e del calcio.
Il giocatore deve attenersi ai principi, citati in via non esaustiva.
Comportamento alla guida
Il giocatore rispetta integralmente le leggi e le norme della circolazione stradale. Si astiene rigorosa- mente dalla guida a velocità eccessiva (corse a velocità sostenuta) e dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di droghe.
Consumo responsabile di alcolici
Il giocatore si impegna a consumare alcolici in modo responsabile e solo in quantità moderata, par- ticolarmente in pubblico.
Consumo e smercio di droghe
Il giocatore si astiene completamente dallo smercio e consumo di droghe (cannabis, cocaina, eroina, Ecstasy, ecc.). Egli è consapevole che alcune di queste sostanze figurano anche nell‘elenco delle sostanze dopanti (es. cannabis).
Escluse le molestie e gli abusi sessuali
Il giocatore rispetta l’integrità di tutte le persone all’interno del suo ambiente personale e in partico- lare nell’ambiente del proprio club (membri del club, funzionari, tifosi ecc.). Egli condanna qualsiasi forma di molestia e abuso – verbale, non verbale, con contatto fisico.
(I minori fino al compimento del 16o anno di età rientrano per legge nella fascia di età protetta. Gli atti sessuali con minori della fascia di età protetta sono perseguiti penalmente se tra le persone coinvolte vi è una differenza di età oltre tre anni.)
Atteggiamento rispettoso nei confronti di tutti
Il giocatore tiene un comportamento rispettoso nei confronti del proprio prossimo. Egli non commette alcuna aggressione per motivi di nazionalità, razza, colore della pelle, età, sesso, orientamento ses- suale, classe sociale, credo religioso e politico e non esercita violenza contro nessuno, né sul piano fisico né su quello psicologico.
Escluse le scommesse nel calcio svizzero
Il giocatore si astiene da qualsiasi partecipazione diretta o indiretta a scommesse, lotterie, giochi d’azzardo e manifestazioni simili o attività collegate al gioco del calcio svizzero. Egli non accetta al- cun tipo di prestazioni o promesse di prestazioni da parte di terzi che abbiano lo scopo di falsificare il risultato delle partite.
Rinuncia al doping
Il giocatore si impegna a fornire le proprie prestazioni senza ricorrere a sostanze e metodi proibiti. Egli è consapevole del fatto che con l’assunzione di sostanze proibite o l’impiego di metodi proibiti reca un danno a se stesso, ma anche al proprio club e al calcio in sé come disciplina sportiva. Egli è informato del fatto che qualsiasi trasgressione comporta sanzioni irrevocabili.
Fairplay
Nonostante l’impegno agonistico il giocatore mantiene sempre un comportamento corretto. Egli è consapevole del fatto che imbrogli, omertà e in particolare offese, violenze e lesioni fisiche non fan- no parte del repertorio dei comportamenti di uno sportivo responsabile.
Influenzare gli spettatori ed essere influenzati dagli spettatori
Il giocatore sa che il fascino del calcio deriva principalmente dalle emozioni che sa suscitare. Egli è consapevole anche del fatto che il suo comportamento influisce in modo determinante sull’umore e sul comportamento degli spettatori. Pertanto egli si comporta in modo da amplificare le emozioni positive. Si astiene dall’incoraggiare provocazioni, aggressioni, atteggiamenti violenti e violenze, ed è pronto a non reagire a provocazioni da parte del pubblico (e abbastanza forte da non farlo) pro- vocandolo a sua volta.
Sicurezza
Il giocatore si comporta in modo da non dare adito ad alcuna situazione che possa compromettere la sicurezza all’interno dello stadio e al suo esterno. In particolare non fa uso di materiali pirotecni- ci, nemmeno in un clima sfrenato di gioia per una vittoria, o di altri utensili che possano mettere a repentaglio l’incolumità di terzi.
In situazioni ed eventi che non possono essere citati espressamente in questa sede, il giocatore si
comporta secondo lo spirito espresso in questi principi.
Allegato 5
CODICE PER LA SALVAGUARDIA DELL’INTEGRITÀ DEL CALCIO SVIZZERO
Il giocatore conosce e rispetta le seguenti regole base a salvaguardia dell’integrità del calcio sviz-
zero: 1
1. Serietà: conoscere le regole
2. Ragionevolezza: non scommettere mai su una partita di calcio
3. Prudenza: non rivelare mai informazioni riservate
4. Onestà: non truccare mai una partita di calcio
5. Sincerità: segnalare immediatamente qualsiasi induzione alla manipolazione di partite
1. Serietà: conoscere le regole
Informatevi regolarmente sulle regole in vigore a salvaguardia dell’integrità del calcio svizzero e in generale dello sport svizzero. Se violate le regole riassunte nel presente codice rischiate delle drasti- che sanzioni disciplinari come ad esempio una sospensione pluriennale o addirittura la sospensione a vita. Ciò può distruggere la vostra carriera. In determinati casi potete essere addirittura perseguiti penalmente.
Un’importante norma relativa all’integrità delle partite e competizioni è riportata all’articolo 13bis del Regolamento disciplinare dell’Associazione Svizzera di Football (ASF). Questa disposizione vieta qualsiasi comportamento che possa danneggiare o che danneggi l‘integrità di partite e competizioni organizzate dall‘ASF, dalle sezioni o dalle associazioni regionali (cfr. xxx.xxxxxxxx.xx; ASF; Docu- menti ufficiali; Regolamento disciplinare). Inoltre questa disposizione obbliga tutte le persone che partecipano al calcio svizzero a cooperare in qualsiasi momento e nel miglior modo possibile con l’ASF, le sezioni e le associazioni regionali nei loro sforzi per impedire ed eventualmente scoprire e sanzionare comportamenti di questo tipo.
2. Ragionevolezza: non scommettere mai su una partita di calcio
Non scommettete mai direttamente o indirettamente (tramite parenti, amici, ecc.) su partite di calcio,
indipendentemente dal fatto che voi o la vostra squadra vi partecipiate o meno.
Non incoraggiate mai terze persone a scommettere su partite di calcio a cui voi o la vostra squadra partecipate. Inoltre non sostenete mai terze persone in scommesse di questo tipo.
Non assicurate mai il verificarsi di un determinato evento che potrebbe essere oggetto di scommes- se.
1 Il presente codice è stato creato a sostegno del Global Programme to Stop Match-fixing in Sport da SportAccord, l’organizzazione mantello di tutte le federazioni sportive internazionali: xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxx. Il codice si basa sull’EU Athletes Code of Conduct on Sports Betting for Players. Esso è stato adattato dall’ASF e dalla SFL alle condizi-
oni del calcio svizzero. 24
3. Prudenza: non rivelare mai informazioni riservate
Come sportivi avete accesso a informazioni riservate che non sono disponibili al grande pubblico. Potete essere ad esempio a conoscenza del fatto che un giocatore chiave della vostra squadra è infortunato o che l’allenatore tiene a riposo alcuni giocatori. Informazioni privilegiate di questo tipo potrebbero essere utilizzate da terzi per procurarsi un vantaggio sleale nelle scommesse e ottenere un guadagno economico. Non discutete quindi mai con persone al di fuori del vostro club di argo- menti riservati che potrebbero essere usati per delle scommesse sportive.
4. Onestà: non truccare mai una partita di calcio
Comportatevi in modo leale e sincero e non truccate mai una partita o una parte di essa. Truffatori senza scrupoli potrebbero cercare di istaurare un rapporto con voi basato su favori o minacce e sfruttarvi poi per eventuali manipolazioni delle partite. I contatti possono iniziare con offerte di regali, soldi e sostegno. Rifiutate subito qualsiasi offerta di questo tipo.
Fornite sempre la miglior prestazione possibile. Non cercate mai per qualunque motivo di influenzare negativamente il corso naturale di una partita o di parti di essa . La manipolazione di partite o di parti di esse è contraria alle regole e all’etica dello sport.
Evitate comportamenti di dipendenza o debiti poiché per le persone senza scrupoli possono diven- tare un motivo decisivo per prendervi di mira come vittime per la manipolazione di partite. Xxxxxx aiutare prima che le cose vadano fuori controllo.
5. Sincerità: segnalare immediatamente qualsiasi induzione alla manipolazione di partite
Se venite a conoscenza di qualcosa di sospetto o se qualcuno vi induce a manipolare una partita o una parte di essa, informate subito (eventualmente consultando una persona di fiducia) l’Associazi- one Svizzera di Football (xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure x00 00 000 00 00) ed eventualmente il vostro club. Lo stesso vale se qualcuno vi offre del denaro o vantaggi materiali in cambio di informazioni riservate. Segnalate qualsiasi minaccia e qualunque sospetto di comportamenti corrotti.
Allegato 6
DICHIARAZIONE SUL DOPING
1. Preambolo
Conformemente allo Statuto sul doping di Swiss Olympic e alle sue disposizioni esecutive approvate da Antidoping Svizzera, [A6]è vietato qualsiasi utilizzo (intenzionale o meno) di sostanze proibite o qualsiasi applicazione (intenzionale o meno) di metodi vietati previsti nella Lista del doping di An- tidoping Svizzera aggiornata annualmente che si basa su quella dell’Agenzia mondiale antidoping (WADA).
Il club rispetta questa regolamentazione e s’impegna, senza riserve, ad evitare qualsiasi conse- guenza dannosa alla salute dei propri calciatori che potrebbe sopraggiungere conseguentemente all’utilizzo di sostanze o di metodi proibiti. Inoltre, il club e il giocatore devono essere protetti dalle conseguenze di diritto civile o giudiziarie legate a un eventuale utilizzo (intenzionale o meno) di sostanze o metodi proibiti. A tale scopo il club e il giocatore hanno convenuto di firmare la presente dichiarazione.
2. Dichiarazione di accordo
Con la presente il giocatore sottoscritto si dichiara disposto a sottoporsi a controlli antidoping e a consegnare a questo scopo in qualsiasi momento dei campioni d’urina o di sangue alla prima richies- ta, sia prima, che durante o dopo la partita (partite di campionato e di coppa dell’ASF e di sue sezioni, partite di UEFA Europa League o UEFA Champions League, partite d’allenamento, ecc.) come pure al di fuori di qualsiasi competizione.
I giocatori integrati in un cosiddetto gruppo di controllo sono consapevoli di dover adempiere obb- lighi specifici relativi all’obbligo di notifica, all’esenzione a fini terapeutici e al ritiro. Questi obblighi si basano sulle disposizioni esecutive relative allo statuto che possono essere consultate o scaricate in qualsiasi momento dal sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
3. Controllo anti-doping / analisi
Le intromissioni nell’ambito dei diritti della persona e nella sfera privata del giocatore causati dai controlli saranno limitate allo stretto necessario. Al momento del prelevamento dei campioni d’urina o di sangue sarà presente solamente il personale addetto al controllo antidoping. Tutti i controlli sa- ranno oggetto di un verbale che dovrà essere firmato dall’ispettore responsabile del controllo e dal giocatore.
I campioni d’urina o di sangue saranno resi anonimi e inviati a un laboratorio accreditato dalla WADA per rilevare l’eventuale presenza di sostanze proibite e/o l’uso di metodi vietati. L’archiviazione inter- na dei campioni anonimi sarà garantita e inoltre accettata dal giocatore mediante la firma che dovrà apporre in fondo al verbale. Antidoping Svizzera è informato dal laboratorio del risultato dell’analisi. Nel caso in cui l’analisi del campione A risulti positiva, vengono cioè rilevate sostanze proibite o dimostrato l’uso di metodi vietati, Antidoping Svizzera disporrà l’eventuale analisi del campione B. Se il campione B conferma il risultato positivo del campione A o il giocatore rinuncia all’analisi del campione B, il controllo antidoping è considerato come positivo.
4. Sanzioni
Il risultato positivo sarà comunicato da Antidoping Svizzera al giocatore e al responsabile antidoping dell’ASF. L’ASF potrà informare il presidente e il medico del club del giocatore.
Una eventuale sanzione a carico del giocatore viene comminata sulla base dello statuto e delle relative disposizioni esecutive. Le sanzioni inflitte dalla Camera disciplinare per i casi di doping di Swiss Olympic possono essere impugnate dal giocatore, da Antidoping Svizzera, dall‘associazione nazionale e internazionale nonché dalla WADA presso il Tribunal Arbitral du Sport a Losanna.
Sono fatte salve eventuali sanzioni aggiuntive da parte dell’ASF.
Qualsiasi sanzione a carico del giocatore viene comminata con esclusione della giurisdizione statale.
5. Obbligo di discrezione
Il presidente come pure il medico del club del giocatore s’impegnano a non comunicare i risultati dei controlli antidoping a terzi. Tale obbligo di discrezione vale in maniera illimitata anche successiva- mente alla fine del rapporto di lavoro.
I campioni d’urina o di sangue e i documenti delle analisi non possono essere utilizzati per scopi diversi dalla lotta al doping senza il consenso scritto del giocatore. I risultati sono archiviati presso il medico del club nel dossier medico del giocatore e sono soggetti alle norme in materia di conserva- zione di documenti.
6. Violazione del contratto
Il rifiuto da parte del giocatore di sottoporsi nonostante la convocazione a un prelievo d’urina o di sangue per un controllo antidoping costituisce una violazione delle disposizioni antidoping e viene sanzionato conformemente al precedente punto 4.