TITOLO I
TITOLO I
USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE
§ 1 - Merce estera
In mancanza di patti o usi speciali, ogni merce estera soggetta a dazio doganale si intende venduta con ogni aggravio daziario o fiscale a carico del compratore.
§ 2 - Obbligazioni di fare
Se la prestazione consiste in un fare, l’intimazione con la quale si costituisce in mora ai sensi dell’art. 1217 c.c. si effettua anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
§ 3 - Offerta secondo gli usi (art. 1214 c.c.)
Il debitore può offrire la cosa dovuta anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando al creditore un termine congruo perché riceva il pagamento offertogli o compia quanto è necessario affinché il debitore stesso possa adempiere la propria obbligazione.
§ 4 - Luogo di pagamento
Nelle compravendite di merci il luogo di pagamento si intende al domicilio del venditore ancorché la consegna sia avvenuta fuori xxxxxx.
§ 0 - Xxxxxxxx “salvo visita”
Nelle vendite stabilite alla condizione “salvo visita” ed in generale in tutti i casi in cui sia prevista la constatazione della qualità, la visita e conseguentemente l’accettazione o il rifiuto della merce debbono avvenire entro i termini stabiliti dagli usi speciali.
Trascorsi questi termini senza che sia stata fatta la visita o senza che sia stata sollevata contestazione, la merce si intende accettata.
Per le merci vendute viaggianti o a consegna, l’obbligo di provocare la visita della merce è a carico del venditore.
In ogni caso il termine decorre dal momento in cui è pervenuto al compratore l’avviso da parte del venditore che la merce è a sua disposizione per la visita.
§ 6 - Clausola “franco stazione partenza”, “franco vagone partenza”, “franco frontiera” o “franco vagone transito”, “franco vagone nazionalizzato”
Nelle vendite “franco stazione partenza” sono comprese nel prezzo le spese di trasporto alla stazione.
Nelle vendite “franco vagone partenza” sono comprese nel prezzo, oltre le spese di trasporto alla stazione, anche le spese di carico su vagone.
Per le merci di provenienza estera, quando la vendita viene effettuata “franco frontiera” ovvero “franco vagone transito”, le spese doganali sono a carico del compratore; quando invece la vendita viene effettuata “franco vagone nazionalizzato”, il dazio e le spese doganali sono a carico del venditore.
§ 7 - Clausola “salvo venduto”
Con la clausola “salvo venduto” inserita nell’offerta di vendita, fatta per iscritto o verbalmente, il venditore si riserva di aderire all’accettazione del compratore solo per le merci che non siano state vendute nell’intervallo di tempo tra l’offerta medesima e la successiva accettazione.
Tuttavia, in caso di avvenuta parziale vendita della merce, il compratore non è obbligato ad acquistare la merce ancora in possesso del venditore.
§ 8 - Clausola “merce xxxxxx xxxxxxxxx venditore”
Con la clausola “merce xxxxxx xxxxxxxxx venditore” si intende che la merce è venduta e consegnata al compratore, libera da ogni spesa, nel magazzino del venditore, dal quale il compratore è tenuto a ritirarla.
Qualora però sia convenuto che la merce sia messa a disposizione del compratore in luogo diverso, resta a carico del compratore stesso ogni spesa conseguente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.
§ 9 - Clausola “merce viaggiante”
Per “merce viaggiante” si intende quella merce la cui avvenuta spedizione viene provata mediante lettera di vettura o polizza di carico.
Se la merce è stata contrattata viaggiante e il mezzo di trasporto indicato nel contratto - o in altro modo - non arriva al luogo di destinazione, il compratore è ugualmente tenuto ad accettare la merce quando gli venga consegnata - con trasbordo - nel luogo destinato e provenga dal mezzo di trasporto indicato, salvo il caso, per le navi, della clausola “vapore diretto”.
Il compratore non può pretendere la merce se essa non arriva a destinazione. In tal caso però il venditore è tenuto a provare che la merce è stata regolarmente caricata e che non è arrivata a causa di forza maggiore.
§ 10 - Mediazione: provvigione
L’obbligo di pagare la provvigione ad affare concluso non è solidale per i contraenti di fronte al mediatore.
In caso di permuta, la provvigione si calcola sul bene di maggior valore.
TITOLO II
COMUNIONI TACITE FAMILIARI
(Non risultano sussistere in provincia usi conformi alle indicazioni dell’ultimo comma dell’art. 230 bis del codice civile)
TITOLO III
COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI
Capitolo 1 COMPRAVENDITA
§ 1- Mediazione
La provvigione spettante in caso di compravendita di immobili urbani, qualunque sia il prezzo al netto delle spese autorizzate dalle parti, è il 2% a carico del venditore e il 2% a carico del compratore, salvo diverse pattuizioni.
§ 2 - Permute
La provvigione è del 2% a carico di ciascun permutante calcolato sul bene di maggior valore.
§ 3 - Stima
Per la stima di immobili urbani, non preordinata alla vendita, al mediatore spetta un compenso, determinato secondo le tariffe professionali in materia
Capitolo 2 LOCAZIONE
§ 1- Mediazione
Provvigione spettante al mediatore in caso di locazione di immobili urbani a qualunque uso destinati, anche arredati: una mensilità da ciascuna delle parti sul canone di un anno, qualunque sia la durata.
Non si rinvengono usi per le locazioni di durata inferiore all’anno.
§ 2 - Pagamento del canone
Salvo patto contrario, il pagamento del canone si effettua a rate mensili entro i primi 5 giorni di ciascun mese.
E’ consuetudine, relativamente ai contratti per uso diverso dall’abitazione, di concordare per il primo anno o per i primi due anni di locazione, una riduzione sull’ammontare del canone pattuito, a compenso dei lavori di miglioria a carico del conduttore e per il riconoscimento di altri oneri cui va incontro il conduttore per l’inizio dell’attività.
§ 3 - Visita della cosa locata
E’ uso che il conduttore, dopo che ha dato o ricevuto disdetta, oppure in caso di vendita, consenta la visita della cosa locata in ore e giorni concordati con il locatore.
§ 4 - Riparazioni
Sono a carico del conduttore le piccole riparazioni dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso normale, quali quelle a vetri, salvo le rotture da accidenti straordinari; a chiavistelli e serrature; a campanelli elettrici; ad interruttori e prese elettriche; a condotte e rubinetterie di impianti in genere, in particolare si precisa:
a) Impianto produzione acqua calda (scaldabagno): Le sostituzioni sono a carico del proprietario, salvo che non sia dimostrata una responsabilità del conduttore. Le riparazioni ordinarie sono a carico del conduttore dopo il primo anno di locazione o di installazione del congegno. Dopo il terzo anno le spese di sostituzione spettano in parti uguali.
b) Impianto di riscaldamento, produzione acqua calda, autoclave, condizionamento: Sono a carico del proprietario la sostituzione per vetustà o per difetto di funzionalità non dovute a carenze di manutenzione ordinaria da parte del conduttore. Sono a carico dell’inquilino le pulizie e le manutenzioni ordinarie annuali, in conseguenza dell’uso.
c) Pareti ed infissi esterni ed interni: Le tinteggiature e verniciature dell’unità locata e dei suoi impianti nel corso della locazione sono a carico del conduttore, purché non derivanti da vizi originari e non riconoscibili o sopravvenuti. Gli interventi di manutenzione straordinaria sulle persiane e sugli avvolgibili sono a carico della proprietà. Gli interventi di manutenzione ordinaria conseguenti all’uso sono a carico dell’inquilino dopo il primo biennio di locazione (esempio: sostituzione cinghie, molle avvolgenti, ganci di fermo, etc.).
d) Intonaci: Le riparazioni degli intonaci sono a carico del locatore purché non dipendenti da colpa del conduttore.
e) Tubazioni: Le riparazioni e sostituzioni delle tubazioni dell’acqua, del gas e dei condotti di scarico dei servizi, sono a carico del locatore salvo che siano rese necessarie da negligenza per colpa dell’inquilino.
f) Unità igienico-sanitarie: Le manutenzioni straordinarie (sostituzioni) delle unità igienico-sanitarie sono a carico del proprietario, salvo siano rese necessarie da colpa o incuria dell’inquilino, mentre le riparazioni ordinarie per il buon funzionamento sono a carico del conduttore.
g) Pavimentazioni: Le riparazioni, non dovute a colpa del conduttore, sono a carico del locatore, qualunque sia il tipo di pavimentazione.
h) Ascensore: Sono a carico dell’inquilino le spese di manutenzione ordinaria ed il canone di manutenzione in abbonamento, le spese per la sostituzione di pattini, serrature, oneri e tasse. A carico del proprietario la installazione e sostituzione delle apparecchiature e tutte le altre manutenzioni straordinarie.
Capitolo 3 LOCAZIONE CAMERE MOBILIATE
§ 1 - Mediazione
Per le camere mobiliate, al mediatore viene corrisposta una provvigione del 10 % da ambo le parti, calcolata sul canone di un mese, qualunque sia la durata del contratto di locazione, salvo diverse pattuizioni.
TITOLO IV
COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI
Capitolo 1 COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI
§ 1 - Mediazione
Al mediatore intervenuto nella stipulazione di un contratto di compravendita di “fondi rustici” compete una provvigione del 2% da parte del venditore e del 2% da parte dell’acquirente, salvo diverse pattuizioni.
§ 2 - Stima
Per la stima di fondi ed immobili rustici non preordinati alla vendita, al mediatore spetta un compenso determinato secondo le tariffe professionali in materia.
Capitolo 2 AFFITTO DI FONDI RUSTICI
§ 1 - Canone di affitto
Normalmente l’affittuario presta una cauzione in denaro pari a sei mensilità del canone di affitto.
§ 2 - Eccedenza o diminuzione delle scorte vive o morte
La consegna delle scorte vive o morte avviene, di regola, con due sistemi:
a) Le scorte vive vengono pagate a valore di mercato;
b) Le scorte morte, fisse e circolanti, vengono generalmente date “a consegna”, con conguaglio, alla riconsegna, dei quantitativi in eccedenza o in diminuzione.
§ 3 - Piante
Delle piante esistenti sul fondo si redige normalmente un inventario.
L’affittuario non può abbattere le singole piante senza la previa autorizzazione del proprietario.
§ 4 - Decorrenza del contratto di affitto
La decorrenza dell’affitto ha inizio, normalmente, con il primo gennaio, salvo diverso accordo fra le parti.
§ 5 - Mediazione
Al mediatore intervenuto nella stipulazione di un contratto di affitto di fondi rustici compete una provvigione pari ad una mensilità da ciascuna delle parti sul canone di un anno, qualunque sia la durata.
Capitolo 3 GESTIONI IMMOBILIARI
§ 1 - Spettanze
La commissione dovuta dal committente viene stimata nella misura dal 4% al 10% sul canone di locazione incassato, secondo un rapporto di proporzionalità inversa al valore delle somme amministrate.