COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) XXXXXXX XXXXXXX Presidente
(MI) XXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) FERRARI
Seduta del 04/06/2019
FATTO
La parte ricorrente lamenta l’omesso invio del preavviso di segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi e i SIC. Rappresenta che, nonostante l’intervento di un accordo transattivo, l’intermediario si rifiuta di rettificare le segnalazioni. Riferisce di aver subito, a causa di tali iscrizioni, un danno patrimoniale, derivante dall’impossibilità di accedere al credito: in particolare, lamenta il mancato ottenimento di un mutuo fondiario “con perdita del nuovo alloggio aggravato dalla scadenza storica della locazione in corso”. Xxxxxxx altresì di aver subito un danno non patrimoniale, conseguente alla compromissione della propria reputazione. Chiede pertanto il risarcimento del danno, patrimoniale e reputazionale, quantificato in “non meno di € 50.000 omnia”.
L’intermediario resistente afferma che il cliente è stato informato della segnalazione a sofferenza in CR con nota del 17/07/2015 e che la segnalazione origina da un insoluto di circa € 22.000 relativo a due contratti di conto corrente ordinario e a un prestito personale. Tale posizione debitoria risulta essere stata definita mediante apposito accordo transattivo del dicembre 2016, “con una perdita a carico della Banca di circa € 8.000”; l’andamento della posizione sarebbe pertanto “assolutamente coerente nella Centrale Rischi […] con
segnalazione della sofferenza a partire dal luglio del 2015 fino al novembre 2016 e, a dicembre del 2016, con l’evidenza della perdita”; la segnalazione nei SIC, riferita esclusivamente al rapporto di prestito personale, è stata preceduta da numerosi solleciti di pagamento trasmessi sia tramite raccomandata A/R che posta ordinaria; la richiesta risarcitoria del cliente sarebbe priva di supporto probatorio. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
DIRITTO
L’orientamento prevalente dei Collegi ABF è nel senso di ritenere il preavviso di segnalazione in CR non già una condizione di legittimità della segnalazione, bensì un obbligo di trasparenza. Ne discende che la mancanza del preavviso rileva soltanto sotto un profilo risarcitorio. Tale posizione si fonda sul presupposto che la segnalazione a sofferenza presuppone per definizione l’esistenza di una situazione debitoria consolidata che non potrebbe essere eliminata immediatamente (diversamente da un ritardo di pagamento).
Sul punto si vedano ex multis le seguenti decisioni: Collegio di Roma, n. 1927/2017; Collegio di Palermo, n. 15051/2017; Collegio di Napoli, n. 441/2017; Collegio di Roma, n. 10957/17; Collegio di Bologna, decisione n. 4784/17; Collegio di Bari, n. 14541/2017.
Sull’obbligo di preavviso nei SIC, quale condizione di validità della segnalazione, si richiama la decisione n.9311/16 del Collegio di Coordinamento, secondo cui “a favore delle persone fisiche, consumatori o professionisti che siano, va sempre applicato l’art.4 comma 7 del Codice deontologico, non potendo profilarsi sul punto alcun conflitto con la norma del Codice della privacy sulla base del quale la disposizione stessa è stata emanata.”
Sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da segnalazione illegittima, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “spetta al cliente il risarcimento […] del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione”. Nello stesso senso anche: Cass. n. 16659/17, n.1931/17 e n.27557/17.
Per la giurisprudenza ABF, si vedano anche la decisione n.9311/16 del Collegio di Coordinamento (che pure accertava la illegittimità della segnalazione) e le seguenti decisioni: Coll. Milano n.10026/16, n.1726/17, n.10283/16 e n.1655/16.
Sulla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, i Collegi territoriali hanno evidenziato la necessità che il cliente offra la prova del nesso esistente tra la segnalazione (illegittima) e il conseguente pregiudizio economico asseritamente patito. Si rinvia, ex multis, alle decisioni n.12111/17 del Collegio di Napoli e n.515/17 del Collegio di Milano.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1