CONVENZIONE INTEGRATA
CONVENZIONE INTEGRATA
per l’affidamento, ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e del D.Lgs. n.152/06 e della delibera AEEGSI n. 656/ 2015 del Servizio Idrico Integrato
dell’Ambito Territoriale Ottimale n° 1 Lazio Nord - Viterbo
XX aprile 2017
Schema adottato dalla Conferenza dei Sindaci
con atto di Orientamento/indirizzo n° 76/2017 del 05.06.2017
X.X.X. xx 0 XXXXX XXXX XXXXXXX
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CONVENZIONE INTEGRATA
per l’affidamento, ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e del D.Lgs. n.152/06 e della delibera AEEGSI n. 656/ 2015 del Servizio Idrico Integrato
dell’Ambito Territoriale Ottimale n° 1 Lazio Nord - Viterbo
PREMESSO
(premesse della Convenzione sottoscritta il 11/03/2006)
• che la legge 5 gennaio 1994 n° 36, più oltre L.36/94:
- detta i criteri per la tutela e l’uso delle risorse idriche;
- ha definito il S. I. I. come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque re- flue;
• che la legge regionale 22 gennaio 1996 n° 6, più oltre L.R. 6/96 ha:
- delimitato gli Ambiti territoriali ottimali della Regione Lazio, ed in particolare quello denominato Ambito Territoriale n° 1 Lazio Nord Viterbo, più oltre A.T.O. n° 1;
- indicato, come forma di cooperazione tra i Comuni e le Province interessate per la gestione unitaria del S. I. I. secondo criteri di efficienza, efficacia ed economi- cità, la convenzione di cooperazione o il consorzio come rispettivamente previsti dagli articoli 24 e 25 della legge 8 giugno 1990 numero 142 (oggi art. 30 e 31 del d.lgs. n° 267/2000);
- che la legge regionale 9 luglio1998 n° 26 ha dettato, ai sensi dell’articolo 12 comma 3 della legge l. 36/94, le norme per il trasferimento del personale agli enti gestori del S.I.I.;
• che la Giunta Regionale del Lazio:
- ha approvato, ai sensi dell’articolo 8 della L.R. 6/96, con delibera del 4 novembre 1997 n° 6924, la “Convenzione tipo per la gestione del S. I. I.” secondo il cui schema è stato predisposto il presente atto;
- ha fissato, ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 6/96, con delibere n° 6681/96 e 5108/97 i criteri e gli indirizzi per la rilevazione delle opere esistenti e i criteri e gli indirizzi per la predisposizione dei piani relativi alla gestione del S.I.I.;
• che i Comuni e le Province come sopra indicati hanno costituito, ai sensi degli arti- coli 4 e 6 della L.R. 6/96, con apposita Convenzione di Cooperazione, la preceden- temente nominata A.A.T.O., per la gestione unitaria del S.I.I.;
• che l’A.A.T.O. come sopra costituita ha già determinato:
- di affidare, ai sensi del comma 5, lettera c, dell’art. 113 del T.U. delle Leggi sull’or- dinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, così come modificato con la Legge 24 Novembre 2003 n° 326, il Servizio idrico Integrato dell’A.T.O. n° 1 Lazio Nord Viterbo, alla Società Pubblica TALETE
S.p.A. costituita dall’Amministrazione Provinciale di Viterbo e partecipata dalle Amministrazioni Comunali e dalle realtà gestionali pubbliche esistenti operanti nel campo dei Servizi Idrici dell’A.T.O. n° 1 Lazio Nord Viterbo.
- di individuare secondo i succitati criteri fissati dalla Regione Lazio, le procedure e modalità di raggiungimento degli obiettivi posti dalla l. 36/94 predisponendo, previa ricognizione delle opere oggi utilizzate per la erogazione dei servizi ricom- presi nel S.I.I., un Programma degli interventi necessari all’adeguamento del si- stema idrico accompagnato dal relativo Piano finanziario, nonché dal connesso modello gestionale ed organizzativo e dalle modalità di applicazione della tariffa;
- di impegnare la Talete S.p.A.:
1. a presentare all’A.A.T.O. per l’approvazione, entro sei mesi dalla data di sot- toscrizione della Convenzione di Gestione, e prendendo come base di studio il Piano già predisposto dall’A.A.T.O., una proposta di Piano aggiornato com- prensiva di programma degli interventi, piano finanziario, modello gestionale ed organizzativo, bilancio dell’azienda e piano tariffario, basato sulla attuale consistenza delle opere riscontrate sul territorio, degli interventi in corso e di quelli finanziati, e sulla ottimizzazione dei costi operativi, nonché sulla effettiva consistenza dei consumi idrici e dei finanziamenti pubblici presumibili;
2. che la Talete SPA, nelle more della sottoscrizione della Convenzione di Ge- stione, ha già predisposto una bozza di proposta di Piano;
3. che l’A.A.T.O. ha individuato gli elementi essenziali per esercitare sulla Talete
S.p.A. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
Dato atto che:
• le parti a tutti gli effetti del presente atto eleggono rispettivamente domicilio:
- l’X.X.X.X. xx 0 x/x Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx – Via Saffi, 49 – 00000 Xxxxxxx;
- il Gestore In Viterbo, Xxx Xxxxxxx xx 00 – 00000 Xxxxxxx;
• le premesse sono parte integrale e sostanziale della presente convenzione di ge- stione;
PERTANTO
Il Presidente della Provincia di Viterbo in rappresentanza dell’Autorità dell’ATO 1 Lazio Nord – Viterbo ed il Presidente della Talete S.p.A. hanno sottoscritto la Convenzione di Gestione del S.I.I. il giorno 11 marzo 2006.
PREMESSO INOLTRE
- che l’articolo 151 del d.lgs. 152/06 - come modificato dall’ articolo 7, comma 1, lett.
e), del D.L. 133/14 (Decreto Sblocca Italia) - dispone, al comma 1, che “il rapporto tra l’Ente di governo dell’ambito (EGA - denominazione che ha sostituito la prece- dente “Autorità d’Ambito”) ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è re- golato da una convenzione predisposta dall'EGA sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Si- stema Xxxxxx (AEEGSI) in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 e dall'articolo 21 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201”;
- che il successivo comma 3 del medesimo articolo 151 - come integrato dal Decreto Sblocca Italia - prevede che anche “le convenzioni esistenti devono essere inte- grate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'AEEGSI”;
- che l’AEEGSI con la deliberazione del 23 dicembre 2015 n. 656/2015/R/idr “Con- venzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato – disposizioni sui contenuti minimi essenziali” ha adottato una ap- posita convenzione tipo (nel seguito anche “Convenzione Tipo”) riportata nell’alle- gato A della stessa deliberazione ed ha previsto che le gestione in essere siano rese ad essa conformi e trasmesse all’Autorità per l’approvazione nell’ambito della prima predisposizione tariffaria utile, e comunque non oltre 180 giorni dalla pubbli- cazione della stessa deliberazione;
- che l’organo di governo del S.I.I. nell’ATO 1 è la Conferenza dei Sindaci così come configurato dalla Convenzione di Cooperazione; la Conferenza dei Sindaci, ai sensi dell’art. 154 comma 4 del d.lgs. 152/06, è il soggetto competente alla predisposi- zione della tariffa del S.I.I. e della discussione ed approvazione della Convenzione per l’Ente di governo dell’ambito;
- che, al fine di disciplinare in modo unico e coordinato i rapporti fra le parti, la pre- sente Convenzione costituisce documento unico e integrato tra le previsioni conte- nute nella Convenzione sottoscritta l’11 marzo 2006 e la Convenzione Tipo (alle- gato A alla deliberazione AEEGSI 656/2015/R/IDR);
- che le parti si danno atto che le norme contenute nel Disciplinare Tecnico, e relativi allegati, annesso alla presente Convenzione saranno applicabili limitatamente alle disposizioni non incompatibili con la disciplina normativa, regolatoria e convenzio- nale.
- che la presente Convenzione è stata discussa ed approvata dalla Conferenza dei
Sindaci dell’ATO 1 Lazio Nord - Viterbo con Atto di orientamento/indirizzo n°
xx/2017 del xx aprile 2017;
- che, accogliendo quanto disposto dall’AEEGSI nella Delibera 656/2015 e al fine di evitare il conseguente aumento della tariffa del S.I.I., le parti convengono di con- fermare che la raccolta e l’allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano (c.d. acque bianche) non rientrano nelle attività di gestione del S.I.I.;
TRA
Il Presidente pro tempore della Provincia di Viterbo, Sig. Xxxxx Xxxxxxx, in rappre- sentanza dell’Ente di Governo dell’Ambito, già Autorità dell’Ambito Territoriale Otti- male n° 1 Lazio Nord - Viterbo, più oltre denominata EGA, in forza della Convenzione di Cooperazione stipulata, ai sensi dell’art. 24 della L. 142/’90, (oggi art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267) tra la Provincia di Viterbo, la Provincia di Roma ed i Comuni di Acquapendente, Xxxxxx xx Xxxxxx, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Te- verina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Canino, Ca- podimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel X. Xxxx, Castiglione in Teve- rina, Celleno, Cellere, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di
Roma, Faleria, Farnese, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Xxxxxx, Ischia di Ca- stro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Xxxxxx, Monte Romano, Montefiascone, Monterosi, Nepi, Onano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, X. Xxxxxxx Nuovo, Soriano nel Xxxxxx, Sutri, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, Valentano, Vallerano, Vasanello, Vetralla, Vignanello, Villa S. Xxxxxxxx in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano, Cam- pagnano di Roma, Magliano Romano, Mazzano Romano , tutti ricompresi nell’Ambito Ottimale n° 1, così come individuato dall’art. 2 della L.R. 22 gennaio 1996 n° 6, il quale interviene al presente atto in forza di delega a lui conferita dall’articolo 18 della Con- venzione di Cooperazione, come sopra stipulata e in attuazione delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province dell’A.T.O. n° 1 Lazio Nord – Viterbo con atti di orientamento/indirizzo n° 25 del 22.02.2006 e n° 26 del
10.03.2006 e n° xx del xx aprile 2017
E
“TALETE - GESTIONE S.I.I. A.T.O. 1” - Società per Azioni con sede in Viterbo, Via M.llo Romiti, 2 rappresentata dal Presidente pro tempore sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx in forza
del mandati ottenuti dall’Assemblea dei Soci in data 19.10.2004 e xx.04.2017 del pro-
prio Consiglio di Amministrazione in data 10.03.2006 e xx.04.2017, più oltre denomi- nata Gestore
L’anno 2017, il giorno xx del mese di xx presso la sede della Provincia di Viterbo in xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
quando insieme, anche definite “le parti”
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 0
(nuovo)
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;
2. a tutti gli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio, rispettivamente:
• l’Ente di governo di Ambito presso la sede della Provincia di Viterbo in xxx Xxxxx, 00 00000 Xxxxxxx;
• il Gestore presso la sede di Talete S.p.A. in xxx X.xxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxxx.
Articolo 0 bis
Definizioni
(nuovo ex art. 1 all. A Delibera AEEGSI 656/15- modificato)
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente documento, si ap- plicano le seguenti definizioni:
Acquedotto è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, fina- lizzate alla fornitura idrica;
Adduzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la ge- stione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;
Altre attività idriche è l’insieme delle attività idriche attinenti ai servizi idrici, di- verse da quelle comprese nel servizio idrico integrato, in particolare:
a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igie- nico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su
gomma per le situazioni non emergenziali, l’installazione e gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di xxxxx xxxx, il tra- sporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
c) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a pa- trimonio tali infrastrutture;
d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisio- nali all’interno dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo au- torizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari pri- vati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio del parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari;
e) la riscossione comprende le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente ai sensi dell’articolo 156 del d.lgs 152/2006;
Attività diverse è l’insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all’Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;
Captazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione
delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sor- genti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;
Depurazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manuten- zione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
Fognatura è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteori- che di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collet- tori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emis- sari e derivatori;
Distribuzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manuten- zione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l’acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, do- mestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata me- diante l’utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la di-
stribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distri- buzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;
Potabilizzazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manu- tenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igie- nico-sanitaria all’acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le ope- razioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie; Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di cap- tazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
Vendita all’ingrosso è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi
di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;
Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;
Finanziatori sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal me- desimo all’EGA e previa verifica da parte di quest’ultimo;
Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento as- sentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato
ex lege, come individuati dall’EGA.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le defi- nizioni previste dalla regolazione dall’AEEGSI “ratione temporis” vigente.
TENUTO CONTO CHE IL GESTORE SI E’ GIA’ IMPEGNATO A
gestire il servizio secondo l’articolato seguente impegnandosi prioritariamente:
a) a presentare all’A.A.T.O. per l’approvazione, entro quattro mesi dalla data di sotto- scrizione della presente Convenzione di Gestione, e prendendo come base di stu- dio il Piano già predisposto, una proposta di Piano aggiornato comprensiva di pro- gramma degli interventi, piano finanziario, modello gestionale ed organizzativo, bi- lancio dell’azienda e piano tariffario, basato sulla attuale consistenza delle opere riscontrate sul territorio, degli interventi in corso e di quelli finanziati e sulla ottimiz- zazione dei costi operativi nonché sulla effettiva consistenza dei consumi idrici e dei finanziamenti pubblici presumibili;
b) a verificare in itinere con la Consulta d’Ambito e la STO la formulazione della pro- posta di piano, il programma per il superamento della frammentazione gestionale esistente “nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente” e la determina- zione dell’organico tenendo conto anche del personale dagli Enti d’Ambito preva- lentemente adibito ai servizi idrici in data successiva al 22.01.1996 e/o delle Aziende Private operanti nell’A.T.O. 1 ed adibito esclusivamente ai servizi idrici in data successiva al 22.01.1996;
c) ad avviare operativamente la gestione del Servizio Idrico Integrato dell’A.T.O. n° 1 Lazio – Nord Viterbo, alle condizioni indicate nell’articolato seguente, solamente ad avvenuta approvazione da parte dell’A.A.T.O. della citata proposta di piano con relativa definizione di ogni aspetto della presente convenzione ed in particolare della tariffa;
d) a dare immediata attuazione alle disposizioni di cui all’art. 28 della presente Con- venzione relative al controllo analogo di cui all’art. 113, comma 5, lettera c del De- creto Legislativo 267/2000;
TITOLO I – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Articolo 1
Affidamento del Servizio Idrico Integrato (modificato)
1. l’EGA affida al Gestore, che accetta, la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n° 1 Lazio Nord Viterbo alle condizioni indicate nella presente Convenzione che costituisce formale contratto di concessione del
S.I.I. ad ogni effetto e conseguenza di legge, alle condizioni indicate nei seguenti articoli.
2. SUPERATO
3. Per l’esecuzione del servizio sono affidati in concessione d’uso, per la durata della presente Convenzione, le opere, gli impianti e le canalizzazioni di cui al successivo
titolo IV tutte come risultano dalle tabelle redatte ai sensi dell’art.19 del Disciplinare Tecnico.
4. La gestione del servizio è affidata al Gestore per la durata prevista dalla Presente Convenzione, di 30 anni a partire dalla data della sua originaria sottoscrizione (11 marzo 2016), in via esclusiva e verrà svolta secondo le modalità descritte negli allegati ed ogni altra previsione della presente Convenzione.
5. ABROGATO
Articolo 1 bis
Regime giuridico per la gestione del servizio (nuovo ex art. 3 all. A Delibera AEEGSI 656/15)
1. Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di società in house providing in adempimento dell’atto di Orientamento/Indirizzo n° 17 del 31 luglio 2003 dell'EGA (approvazione della scelta della forma di gestione e dell’affi- damento del servizio), ai sensi del comma 5, lettera c, dell’art. 113 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Le-gislativo 18 Ago-sto
2000 n° 267, così come modificato con la Legge 24 Novembre 2003 n° 326 ed ai
sensi degli articoli 149-bis e 172 del d.lgs 152/2006 e xx.xx..ii.,.
Articolo 2
Divieto di sub-affidamento anche parziale del servizio
E’ fatto divieto al Gestore di affidare, anche in parte, il S.I.I. a terzi.
Articolo 3
Modalità di affidamento da parte del GESTORE di attività comprese nel servizio affidato.
1. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per la esecuzione di singole attività previste nella gestione del S.I.I. di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell’esecuzione di opere, servizi e forniture.
2. lI Gestore nei contratti posti in essere ai sensi del precedente comma dovrà espres- samente prevedere che i diritti di terzi nascenti da tali contratti decadranno con la risoluzione o la decadenza della presente convenzione e che successivamente tali diritti potranno essere rinegoziati dall’A.A.T.O. o dal soggetto cui sarà successiva- mente affidata la gestione.
TITOLO Il – OGGETTO E DURATA
Articolo 4
Descrizione del servizio
1. Il Gestore dovrà garantire i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, necessari alla popolazione residente dell’A.T.O n° 1 così come meglio descritti nel capitolo 1 del Disciplinare Tecnico (più oltre indicato con D.T.) redatto nel rispetto di quanto disposto dalla Regione Lazio e allegato sotto la lettera A, il quale costituisce vincolo contrattuale, formando parte integrante e sostanziale della presente convenzione di gestione.
2. Per la alimentazione del servizio sono affidate al Gestore le fonti di approvvigiona- mento specificate nel Piano.
3. Potranno, inoltre, essere affidate al Gestore, ad integrazione e/o in sostituzione delle fonti suindicate quelle individuate con le modalità e alle condizioni di cui al capitolo 2 del D.T.
4. Il Gestore, secondo le previsioni in tal senso del Piano e nel quadro della normativa vigente, può acquisire acqua da terzi.
5. Il Gestore dovrà inoltre svolgere le attività specificatamente descritte che a lui xx- xxxxxxxxx per effetto di quanto disposto al capitolo 3 del D.T.
Articolo 4 bis
Perimetro delle attività affidate
(nuovo ex art. 4 all. A Delibera AEEGSI 656/15 - modificato)
1. L’Ega è tenuto ad esercitare le proprie attribuzioni sulla base della normativa vi- gente e nel rispetto del principio dell’unità della gestione dell’ambito, affinché tutte le attività siano trasferite al gestore, ad eccezione del perimetro delle gestioni con- formi.
2. Tra i servizi richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, Il
Servizio Idrico Integrato (SII), affidato al Gestore mediante la presente conven- zione, è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distri- buzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, nonché della Vendita all’ingrosso intesa come cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.
Le altre attività idriche, cosi come le attività diverse, possono essere effettuate dal gestore previa autorizzazione dell’EGA nel rispetto di quanto previsto al successivo
art. 10 (ulteriori servizi).
3. Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente Convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previ- sto dall'Articolo 10 della presente Convenzione.
4. Il perimetro amministrativo della gestione del Servizio idrico integrato ricomprende i seguenti Comuni:
Comuni di Acquapendente, Xxxxxx xx Xxxxxx, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Cane- xxxx, Canino, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel X. Xxxx, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Cor- chiano, Fabrica di Roma, Faleria, Farnese, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Xxxxxx, Ischia di Xxxxxx, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Xxxxxx, Monte Ro- mano, Montefiascone, Monterosi, Nepi, Onano, Orte, Piansano, Proceno, Xxxxx-
xxxxxx, X. Xxxxxxx Nuovo, Xxxxxxx nel Xxxxxx, Sutri, Tarquinia, Tessennano, Tu- scania, Valentano, Vallerano, Vasanello, Vetralla, Vignanello, Villa X. Xxxxxxxx in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano, Campagnano di Roma, Magliano Romano, Mazzano Romano.
5. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente le- gislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente Con-
venzione, con le modalità stabilite dal successivo art. 5 comma 2;
6. L’EGA ed il Gestore prendono atto che all’interno del perimetro amministrativo dell’ATO operano i seguenti gestori conformi:
Crea Gestioni s.r.l. (Gruppo ACEA S.p.A.) - comune di Campagnano di Roma - sola gestione del servizio di acquedotto con scadenza il 30 settembre 2020.
Articolo 5
Area di intervento (modificato)
1. il Gestore dovrà garantire la gestione dei servizi indicati, per il territorio comunale dei comuni ricompresi nell’A.T.O. n° 1 Lazio Nord Viterbo, cosi come individuati nelle premesse;
2. Qualora, ai sensi dell’articolo 3 della L.R. 6/96 a seguito di disposizione legislative
sopravvenute, variasse dopo la stipula della presente convenzione, la delimita- zione dell’A.T.O. n° 1, le parti concorderanno le variazioni al Piano con le conse- guenti variazioni della tariffa, nel rispetto dei criteri adottati per la redazione del Piano, secondo le modalità di cui al successivo articolo 18 e alla normativa vigente; le parti si attiveranno fin dalla proposta della Giunta prevista dal secondo comma
dell’articolo 3 L.R. 6/96 citato, per una preventiva analisi e valutazione degli effetti
sul Piano dei contenuti della proposta stessa.
3. come specificato nel Piano, il S.I.I. dell’A.T.O n° 1 interferisce con l’A.T.O n° 2 (Roma) e con aree delle Regioni Umbria e Toscana ed il Gestore, pertanto, si im- pegna a prevedere e definire apposite convenzioni da sottoporre, prima della sti- pula con i soggetti interessati, all’approvazione del Presidente dell’E.G.A., sentita la Consulta d’Ambito e con il supporto della Segreteria Tecnica Operativa, più avanti indicata con S.T.O..
Articolo 6
Livelli di servizio e riduzione delle perdite (modificato)
1. Il Gestore prende atto che i livelli dei servizi affidati sono attualmente quelli descritti nel capitolo 4 del D.T.
2. Il Gestore si impegna a garantire i livelli di servizio previsti nel Piano e riportati nel
capitolo 5 del D.T. nei termini e con le modalità ivi definite; il raggiungimento, nei
termini previsti, di tali livelli interferisce con le variazioni di tariffa previste al succes-
sivo articolo 12.
3. Il Gestore procederà alla specifica campagna di ricerca delle perdite, di cui al De-
creto Ministeriale 8 gennaio 1977 n° 99, secondo i tempi e le modalità previste al capitolo 1 del D.T., con gli interventi di adeguamento degli impianti e reti esistenti i
cui tempi, modalità e oneri sono indicati al capitolo 17 del D.T.
Articolo 6bis Oggetto dei livelli di servizio
(nuovo ex art. 2 all. A Delibera AEEGSI 656/15)
1. Le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare le attività neces- sarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglio- ramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli
utenti, in attuazione della normativa vigente.
2. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l’EGA si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui:
a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interes- sati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico finanziaria e tecnica;
b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione
3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui:
a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed econo- micità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall’EGA in attuazione della normativa vigente;
b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabi- lità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.
Articolo 7
Modalità di esecuzione della gestione del Servizio Idrico Integrato
1. Il Gestore si impegna a condurre la gestione del servizio secondo il modello ge- stionale previsto nel Piano e meglio definito nel capitolo 6 del D.T.
2. Il Gestore, nell’ambito delle previsioni di cui al primo comma e nel rispetto di quanto previsto nel presente atto, organizzerà in piena autonomia le risorse necessarie al servizio, rimanendo responsabile delle erogazioni delle prestazioni previste nel Piano.
Articolo 8
Enti salvaguardati ed enti titolari di concessioni di servizi
Il Gestore prende atto che nell’A.T.O. n° 1, ai sensi dell’art. 15 della Convenzione di Cooperazione non ci sono soggetti salvaguardati. Il Gestore prende atto altresì che, come verrà dettagliatamente descritto e motivato nel Piano, attività e servizi inerenti il S.I.I., così come descritti nel capitolo 7 del D.T., saranno svolti dai soggetti titolari di concessioni di pubblici servizi indicati nel suddetto capitolo del D.T. I rapporti tra Ge- store e i soggetti tutelati saranno regolati da apposite convenzioni redatte tra le parti (Gestore e soggetto terzo) che saranno preventivamente visionate ed approvate dalla
A.A.T.O. Alla scadenza delle citate concessioni, beni ed impianti utilizzati per i servizi come sopra descritti, saranno affidati, per la gestione dei servizi, dagli Enti Locali tito- lari, al Gestore secondo le modalità previste nel capitolo 8 del D.T.. Il canone di spet- tanza sarà ridistribuito con le stesse modalità descritte nel documento che verrà alle- gato al Piano.
Le modalità di coordinamento, collaborazione tecnica ed operativa, tra il Gestore e i soggetti sopra nominati sono definite al capitolo 9 del D.T.
Il Gestore si impegna pertanto a svolgere la sua attività favorendo, ogni forma di col- laborazione con detti soggetti al fine di assicurare una gestione del servizio improntata
a metodologie di forte integrazione.
Il Gestore si impegna a subentrare nelle attività dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo nei tempi previsti nel capitolo 10 del D.T.; inoltre assume analogo impegno anche in caso di cessazione di tali attività, in tempi anticipati rispetto alle previsioni. Tali ultimi eventi saranno presupposto di aggiornamento del Piano e con- seguente variazione della tariffa, ai sensi del successivo articolo 18.
Articolo 8 bis
Interferenze interne all’ATO (nuovo da convenzione ATO 2)
1. Oltre alle interferenze inter ambito segnalate all’art. 5bis, esistono interferenze in- terne all’ATO 2 riconducibili a queste tipologie:
− acquisto acqua da privati;
− utilizzo di opere di proprietà di privati;
− produzione e vendita di energia idroelettrica;
− aree di salvaguardia interne all’ATO.
2. Queste interferenze saranno individuate dal Gestore al momento della consegna delle opere e saranno regolate da apposite convenzioni redatte tra le parti (Gestore e soggetto terzo) che saranno preventivamente approvate dall’ EGA.
3. I costi ed i proventi dovuti a queste interferenze si intendono ricompresi nella voce costi operativi per il computo della tariffa idrica.
Articolo 8 ter
Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente
(nuovo ex art. 12 all. A Delibera AEEGSI 656/15)
1. L'EGA prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi,
indicati al comma 4bis o 5, salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non di- chiarato cessato ex lege ai sensi dell’art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpa- mento delle gestioni, il Gestore d’ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
2. L'EGA, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Ge- store d’ambito.
3. L’EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rim- borso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all’avvio del nuovo affidamento, preveden- done l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novan- tesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall’avvio della procedura; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
4. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di su-
xxxxxx effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osser- vazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA.
L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione
5. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il pre- cedente Xxxxxxx trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla rico- gnizione effettuata d’intesa con l’EGA.
6. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedente- mente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del ser- vizio idrico integrato.
7. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al su- bentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investi- menti improcrastinabili individuati dall’EGA unitamente agli strumenti per il recu- pero dei correlati costi - attraverso la proroga della Convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del
contratto.
Articolo 9
Regolamento di utenza, Carta dei servizi ed informazione al pubblico e agli utenti
(modificato)
1. Il rapporto tra il Gestore e gli utenti sarà regolato dal Regolamento di utenza di cui
al Capo VI della presente Convenzione, nel quale, coerentemente con le previsioni del Piano, verranno dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecni- che, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di definizione dell’even- tuale contenzioso.
2. Il regolamento di utenza sarà periodicamente aggiornato, in accordo tra le parti, per adeguarlo alle variazioni del Piano.
3. Al fine di favorire un rapporto equilibrato con l’utenza il Gestore adotta la Carta dei servizi, allegata sotto la lettera B (redatta secondo lo schema di cui al D.P.C.M.
29.04.’99), e ne assicura la diffusione attraverso i canali di contatto con gli utenti e
la consegna di una copia ad ogni utente che ne faccia richiesta e la disponibilità presso tutti i propri suoi uffici aperti al pubblico.
4. Nella Carta dei servizi sono illustrati in forma chiara le modalità, i criteri e i livelli di qualità dei servizi erogati che il Gestore si impegna a garantire, i rimborsi dovuti all’utente per le inosservanze di tali previsioni, i tempi di risposta scritta ai reclami nonché orari e modalità di relazione con il pubblico.
5. La Carta verrà aggiornata, sulla base della normativa in vigore e su indicazione dell’A.A.T.O., per adeguarla all’innalzamento dei livelli di servizio previsti nel Piano e per migliorarne l’efficacia.
Articolo 10
Ulteriori servizi
Ricompresi nelle Altre attività idriche (art.0 bis)
1. Il Gestore, al fine di garantire efficienza ed unitarietà del servizio affidatogli, si im- pegna, su richiesta dell’A.A.T.O., o su sua proposta accettata dall’A.A.T.O., ad ese-
guire i servizi non ricompresi tra quelli ad esso affidati con il presente atto ma con- nessi od accessori al S.I.I. che si rendessero necessari per cause impreviste o permettessero un miglioramento dei servizi ad esso affidati purché di entità trascu- rabile rispetto alle attività di gestione del S.I.I. e comunque di entità tale che il Ge- store realizzi la parte più importante della propria attività con gli Enti Locali che la controllano. L’A.A.T.O., per migliorare l’economicità, l’efficienza e l’efficacia del
S.I.I. nel rispetto delle norme di legge che regolano l’affidamento di opere e servizi, potrà consentire l’affidamento al Gestore del S.I.I. anche di opere e servizi non connessi o accessori al S.I.I., purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa al S.I.I., determinino ottimizzazioni del servi- zio e/o determinino minori costi per gli utenti; il rispetto di tali condizioni dovrà es- sere espressamente incluso nelle certificazioni di cui al successivo art. 27.
2. Le modalità ed i compensi dei servizi richiesti ai sensi del comma precedente ver- ranno preventivamente concordati tra le parti, adottando per i servizi ricompresi nel S.I.I., e per quanto possibile per le altre tipologie di servizi, le modalità di determi- nazione degli interventi e del compenso utilizzate per il presente atto.
3. Il Gestore nel rispetto di quanto indicato al punto 1 del presente articolo ha facoltà di svolgere servizi per conto di terzi, previa autorizzazione del Presidente dell’A.A.T.O., sentita la Consulta d’Ambito e con il supporto della S.T.O., purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alle attività del S.I.I., non pregiudichino l’ottimale svolgimento del S.I.I., e/o determinino maggiori costi per gli utenti di detto servizio; il rispetto di tali condizioni dovrà essere espressamente incluso nella certificazione di cui al successivo articolo 27.
4. Per le attività di cui al comma precedente il Gestore non può utilizzare strutture, opere, aree ed impianti afferenti al servizio affidato, salvo espressa autorizzazione
dell’A.A.T.O. che contestualmente definisca le modalità e le condizioni tecniche ed economiche dell’utilizzo autorizzato.
5. Al Gestore vengono inoltre affidati i servizi descritti, alle condizioni e per i compensi di cui al capitolo11 del D.T.
Articolo 11
Durata
La presente convenzione ha la durata di anni 30 (Trenta) a partire dalla data di affida- mento dell’11 marzo 2006.
Il termine di durata dell’affidamento del servizio oggetto della presente convenzione potrà subire delle variazioni anche a seguito di modifiche della normativa di livello co- munitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi Pubblici in generale e del Servizio Idrico Integrato in particolare.
Articolo 11 bis
Ulteriori disposizioni relative alla durata della Convenzione (nuovo ex art. 5 all. A Delibera AEEGSI 656/15 - modificato)
1. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finan- ziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento ge- stionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del D.L. 138/11;
b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante,
nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell' AEEGSI.
2 Nei casi di cui al comma che precede, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l’estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e tra- smette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.
TITOLO III – COMPENSO
Articolo 12
Tariffa (abrogato)
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato così come descritto
al precedente articolo 4.2
2. La tariffa e le relative articolazioni saranno determinate dall’A.A.T.O. su proposta
del Gestore, contestualmente all’approvazione del Piano e dei relativi capitoli del
D.T., in conformità alla normativa vigente.
3. La tariffa verrà articolata con le modalità e le procedure di cui al cap. 12 del D.T..
4. Le tariffe possono, su determinazione dell’A.A.T.O., variare altresì a seguito di:
- disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità
del prodotto e del servizio o ove siano disposte variazioni al Metodo;
- alle verifiche triennali di cui al punto 8 dell’articolo 8 del Metodo;
- al verificarsi dei significativi scostamenti, di cui in particolare quelli previsti nelle
lettere a), b) e c) dell’articolo 8 del Metodo, tra le previsioni del Piano e l’anda-
mento reale della gestione;
- variazioni delle previsioni del Piano che comportino l’adeguamento del Piano
stesso ai sensi del successivo articolo 18.
5. Le parti convengono, come prescritto dal comma b dell’articolo 11 della l. 36/94,
che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono
le voci necessarie alla determinazione e le successive variazioni della tariffa do-
vranno essere sempre effettuate in conformità alla normativa vigente e, comunque,
con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento dell’equilibrio
economico e finanziario della gestione di cui alla presente convenzione; in partico-
lare il Gestore dichiara che le singole voci previste nel Piano degli interventi conte-
nuto nel Piano per investimenti, per adeguamenti e per manutenzioni, sono equa-
mente ripartiti fino alla scadenza dell’affidamento in gestione di cui al presente atto.
6. Il Gestore dovrà informare l’utenza delle variazioni tariffarie, in maniera chiara e
tempestiva, con particolare riguardo agli aumenti di tariffa e alle variazioni determi-
xxxx da azioni volte ad ottenere il risparmio delle risorse ed il miglioramento del
S.I.I.
Articolo 12bis Tariffa (nuovo)
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico e integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di fun- zionamento dell’ente di governo dell’ambito, in modo che sia assicurata la coper- tura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recu- pero dei costi e secondo il principio di “chi inquina paga”. Tutte le quote di tariffa
hanno natura di corrispettivo.
2. La tariffa e le eventuali modifiche dell’articolazione tariffaria sono predisposte dall’Ente di governo di ambito secondo il metodo tariffario definito per ogni periodo regolatorio dall’AEEGSI e trasmesse per l’approvazione alla medesima.
Articolo 13
Canone di concessione per i beni affidati al Gestore, mutui pregressi e locali
1. Il Gestore corrisponderà annualmente, secondo le previsioni del Piano ed eventuali successive modifiche, all’A.A.T.O., il canone di concessione per le opere e beni affidati ai sensi del successivo articolo 19, nonché per l’organizzazione e funziona- mento della S.T.O. e degli Organismi dell’A.A.T.O. medesima.
2. Il canone annuo per ciascun esercizio finanziario, dovrà essere versato anticipata- mente entro il 31 gennaio di ciascun anno con le modalità indicate dall’A.A.T.O..
3. Il Gestore, a decorrere dal primo anno dal suo insediamento, dovrà mettere a di- sposizione gratuitamente locali adeguati, da concordare con la S.T.O., per lo svol- gimento delle attività dell’A.A.T.O. e dell’organismo di tutela degli utenti e dei con- sumatori, ubicati rispettivamente due nel comune capoluogo e uno in ciascun di- stretto operativo.
4. Il Gestore a decorrere dalla data di presa in consegna di opere ed impianti prende in carico il pagamento delle rate dei mutui di ciascun Comune e/o Consorzio dell’A.T.O. 1, in essere al momento della stipula della presente Convenzione, con- tratti per la realizzazione di opere relative al S.I.I. di proprietà dei rispettivi Comuni e Consorzi.
Articolo 14
Modalità di riscossione della tariffa (modificato)
1. La tariffa è riscossa, previa emissione di bollette, dal Gestore con le modalità e la periodicità prevista nel capitolo 13 del D.T. dalla normativa vigente.
2. Il Gestore potrà richiedere per ogni utenza i depositi cauzionali, così come previsto
nel capitolo 14 del D.T..
Articolo 15
Fondo speciale impianti di depurazione (abrogato)
Gli importi relativi a servizi di fognatura e depurazione, riscossi dal Gestore, dovuti
dall’utenza anche in assenza dei rispettivi servizi sono versati dal Gestore, con le mo-
dalità ed i tempi previsti nel capitolo 15 del D.T., nel fondo vincolato per la attuazione
del Piano d’Ambito ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 della l. 36/94 così come mo-
dificato dall’art.28 della L. 31.7.2002 n° 179.
Articolo 16
Modalità di riparto dei corrispettivi con enti salvaguardati e tutelati (modificato)
1. Il Gestore, salvo quanto previsto nel comma successivo, incasserà e liquiderà con
le modalità e nei termini previsti nel capitolo 16 del D.T. le somme relative ai servizi
prestati dal soggetto salvaguardato di cui al precedente articolo 8.
2. Ai sensi dell’articolo 15 comma 2 della l. 36/94, per le utenze servite dal servizio di
acquedotto, ove la gestione è affidata al soggetto salvaguardato, la tariffa è ri-
scossa dal medesimo soggetto che opererà con i criteri previsti al precedente arti-
colo 14 ed al comma 1 del presente articolo e, comunque, nel rispetto del cap.16
del D.T.
1. Ai sensi dell’articolo 156 comma 1 del D.Lgs. 152/06, qualora il servizio idrico sia
gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la rela- tiva tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce servizio di acquedotto, il quale prov- vede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro 30 giorni dalla ri- scossione, in base a quanto stabilito dall’AEEGSI.
Articolo 17
Quota di tariffa per i costi di gestione delle aree di salvaguardia e dei Consorzi di Bonifica
1. Il Gestore dovrà versare la quota di tariffa riferita ai costi di gestione delle aree di salvaguardia, se individuate, situate in altri Ambiti, con le modalità previste e defi- nite in apposita convenzione, da sottoporre, prima della stipula con i soggetti inte- ressati, all’approvazione del Presidente dell’A.A.T.O., sentita la Consulta d’Ambito, con il supporto della S.T.O..
2. Il Gestore dovrà, altresì, versare il canone annuo al Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca, dovuto ai sensi della L.R. 11.12.1998 n° 13, come disciplinato nella relativa convenzione tra l’A.A.T.O. ed il medesimo Consorzio, allegata alla presente Convenzione sub C.
TITOLO III bis - STRUMENTI
PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Articolo 17bis
Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario (nuovo ex art. 8 all. A Delibera AEEGSI 656/15)
1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il rag- giungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente Convenzione.
Articolo 17ter
Istanza di riequilibrio economico-finanziario (nuovo ex art. 9 all. A Delibera AEEGSI 656/15)
1. Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed ec- cezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.
2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il ve- nir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposi- zione tariffaria.
3. E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo sco- stamento.
Articolo 17quater
Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario (nuovo ex art. 10 all. A Delibera AEEGSI 656/15)
1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell’articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungi- mento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;
c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affida- mento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;
d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiunta- mente.
Articolo 17quinquies
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio (nuovo ex art. 11 all. A Delibera AEEGSI 656/15)
1. L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione moti- vata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'arti- colo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
2. L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'am- bito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
TITOLO IV – OPERE ED IMPIANTI
Articolo 18
Attuazione del Piano; Piano degli interventi; aggiornamento del Piano
1. Il Gestore prende atto che nel Piano l’A.A.T.O., individua, coerentemente agli obiet- tivi qualitativi e quantitativi e alle modalità del servizio, le opere, impianti ed inter- venti sull’attuale sistema infrastrutturale del S.I.I. utili e necessari al raggiungimento di detti obiettivi; essi sono dettagliati nel Piano degli interventi, contenuto nel Piano stesso e saranno realizzati con le modalità e le risorse descritte nel capitolo 17 del D.T..
2. Nella fase di avviamento della gestione del S.I.I. e fino alla prima revisione prevista nel D.T. il Gestore sarà obbligato ad attuare il piano degli interventi dando comun- que priorità a quelli per l’adempimento degli obblighi comunitari in materia di fogna- tura, collettamento e depurazione, di cui agli articoli 27, 31 e 32 del Decreto Legi- slativo 152/1999 e succ. modifiche ed integrazioni, a quelli per il rispetto del De- creto legislativo n° 31/2001 e succ. modifiche ed integrazioni ed a quelli di somma urgenza.
A tal fine il programma di dettaglio degli interventi da realizzare dovrà essere pre- disposto dal Gestore, sulla base dei proventi tariffari, dei finanziamenti pubblici ac- certati, della ottimizzazione dei costi operativi e della reale incidenza dei costi per la remunerazione del capitale investito. La determinazione dei proventi tariffari do- vrà tener conto degli attuali introiti e di un processo di armonizzazione finalizzato alla definizione di una tariffa unica per l’intero A.T.O.. Il Gestore è altresì obbligato a predisporre un programma attuativo di presa in carico delle gestioni esistenti ed a proporre all’A.T.O. il Bilancio di Esercizio dell’Azienda, il Regolamento di Utenza e proposte migliorative della Carta del Servizio Idrico Integrato.
3. Le previsioni del Piano, a seguito delle verifiche previste nel capitolo 18 del D.T., saranno adeguate alle variazioni delle esigenze della popolazione, degli obiettivi posti anche in applicazione di innovazioni normative nazionali e regionali, e per l’evoluzione tecnologica e gestionale dei servizi affidati nonché da fatti naturali od imprevedibili; tali variazioni determineranno coerentemente ai criteri indicati nel precedente articolo 12 e nel capitolo 12 del D.T. la eventuale ridefinizione delle modalità di esecuzione del servizio e della tariffa.
4. Il Gestore dovrà proporre in sede di aggiornamento del Piano tutte le innovazioni utili al miglioramento dell’equilibrio economico finanziario della gestione del S.I.I. e/o capaci di produrre riduzioni della tariffa.
5. Il Gestore è comunque tenuto in ogni caso ad adeguare le attività affidate con il presente atto alle disposizioni normative vigenti, nei termini e con le autorizzazioni da esse previsti; ove necessario il Gestore comunicherà all’A.A.T.O. la necessità di aggiornamento del Piano, ai sensi del comma precedente, determinata dall’ap- plicazione di dette norme.
Articolo 18bis
Contenuto del Piano d’Ambito allegato alla Convenzione 2002 (nuovo ex art. 6 all. A Delibera AEEGSI 656/15 - modificato)
1. Gli allegati alla Convenzione sottoscritta nel 2006, parte integrante della Conven- zione, comprendono i seguenti atti che costituiscono il Piano d’Ambito così come previsto dall’articolo 149 del d.lgs. 152/2006:
a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asse- verate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individuava lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
b) il Programma degli Interventi (PdI), che individuava le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adegua- mento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione Il programma degli interventi, commisurato all'intera ge- stione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall’AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definiva la struttura operativa me- diante la quale il Gestore doveva assicurare il servizio all'utenza e la realizza- zione del programma degli interventi;
d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell’ambito del piano tariffario re- datto secondo le forme e le modalità definite dall’AEEGSI - prevede con ca-
denza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di
gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo
perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del ge-
store (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall’applicazione dei criteri
stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall’AEEGSI. Esso è inte-
grato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo
di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto econo-
mico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento
dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di effica-
cia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti
programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un isti-
tuto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte
nell’albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.
dal Metodo Tariffario Normalizzato allora in vigore - prevede con cadenza an- nuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i pro- venti da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario. Esso era integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento.
e) L’EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approva- zione del Piano d’Ambito, i documenti che lo componevano erano tra loro coe- renti.
2. L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente Convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l’obiet- tivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di effi- cienza.
Articolo 18ter
Aggiornamento del Piano d’ambito (nuovo ex art. 7 all. A Delibera AEEGSI 656/15)
1. Ai fini dell’applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall’AEEGSI, l'EGA - all’inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei ter- mini previsti dall’AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predi- sposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione
- di seguito riportati:
a) l’aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (indi- viduate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronopro- gramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di ag- giornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all’oriz- zonte temporale di volta in volta esplicitato dall’AEEGSI, riportando, per l'even- tuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni neces- sarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfa- cimento della complessiva domanda dell'utenza;
b) l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall’AEEGSI - l’andamento dei costi di gestione e di investimento, non- ché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
c) la Convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire
la disciplina introdotta dall’AEEGSI.
2. L’EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coe- renti.
3. L'EGA assicura che l’aggiornamento del Piano d’Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l’obiettivo di mantenimento dell’equilibrio econo- mico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
Articolo 19
Affidamento e consegna al Gestore delle opere (modificato)
1. Ai sensi del precedente articolo 1, vengono affidati al Gestore le opere impianti e canalizzazioni funzionali all’esercizio del servizio affidato, nonché le relative immo- bilizzazioni tecniche materiali ed immateriali e le attività e passività relative all’eser- cizio del S.I.I. così come individuati e descritti nel capitolo 19 del D.T.
2. Il Gestore accetta ed assume i relativi oneri di quanto descritto al precedente comma nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova e dichiara di averne preso visione così come di essere a conoscenza delle condizioni in cui è attualmente svolto il servizio.
3. Il Gestore acquista i beni disponibili, le provviste ed i materiali descritti nel capitolo 20 del D.T. alle condizioni ed ai prezzi ivi indicati, corrispondendone detti prezzi all’A.A.T.O. nei termini indicati nel citato capitolo 20 del D.T.
4. I beni indicati nei commi precedenti verranno consegnati al Gestore, nei termini e
con le modalità previste nel capitolo 21 del D.T., dagli enti e soggetti che li gesti-
scono o custodiscono e che ne garantiranno fino alla consegna la gestione; la con-
segna di tutti i beni dovrà comunque iniziare improrogabilmente entro 30 (trenta)
giorni dall’avvenuta approvazione del Piano d’Ambito.
Articolo 20
Modalità di conduzione delle opere e impianti; manutenzioni ordinarie e straor- dinarie – programmate ed impreviste.
1. Il Gestore per l’intera durata dell’affidamento e fino alla riconsegna dei beni inerenti il S.I.I. di cui al successivo articolo 24, è responsabile oltre che della corretta ge- stione ed utilizzazione secondo le normative vigenti anche della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità secondo gli standard definiti nel capitolo 22 del D.T..
2. Il Gestore è responsabile inoltre dell’adeguamento di tutti i beni affidati, e di quelli successivamente realizzati, alle norme di settore vigenti o emanate successiva- mente all’affidamento;
3. Il Gestore è tenuto alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria così come previsti nel Piano degli interventi contenuto nel Piano ed ad ogni altro intervento imprevisto, operando con i criteri e le modalità di cui al capitolo 23 del
D.T.e nel rispetto dell’art. 4 c. 234 della legge 24.12.2003 n° 350.
4. Qualora l’applicazione dei precedenti commi determini scostamenti significativi dalle previsioni del Piano le parti, su richiesta del Gestore, procederanno all’ade- guamento del Piano stesso ai sensi del precedente articolo 18.
Articolo 21
Modalità di realizzazione di nuove opere e impianti
1. Il Gestore si impegna alla esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizza-
zione delle opere previste in detto Piano degli interventi (ora programma degli in- terventi), che saranno eseguite, con le risorse indicate nel Piano finanziario, se- condo le modalità definite nel capitolo 24 del D.T. e nel rispetto dell’art. 4 c. 234 della legge 24.12.2003 n° 350.
2. Il Gestore, per la progettazione, realizzazione, direzione lavori e collaudo delle opere previste nel Piano è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, di sicurezza, di affidamento di servizi, forniture ed appalti di opere pubbliche e di quanto stabilito al cap.17 del D.T..
3. La proprietà delle opere realizzate in esecuzione del Piano e dei suoi aggiorna- menti è degli Enti locali secondo quanto tra di essi concordato. Tali opere verranno affidate in concessione al Gestore con le modalità di cui al precedente articolo 19.
4. È facoltà degli enti locali interessati, con risorse proprie e previa stipula di apposita convenzione con il Gestore, realizzare direttamente in tutto o in parte le opere di adeguamento del S.I.I. previste nel Piano. Tali opere verranno affidate in conces- sione al Gestore con le modalità di cui al precedente articolo 19.
5. Qualora uno o più Comuni dell’A.T.O adottino nuovi strumenti urbanistici o ne va- rino sostanzialmente uno preesistente dovranno, ai sensi del punto 8.4.10 del
D.P.C.M. 4/3/96, preventivamente sentire il Gestore e attraverso l’A.A.T.O. provve- dere all’adeguamento del Piano, tenuto anche conto di quanto disposto dal cap.
5.3 del D.T..
Articolo 22
Aree necessarie per il servizio
Al Gestore è conferito il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni necessarie alla esecuzione del servizio affidato, nonché all’utilizzo delle aree necessarie all’esercizio delle attività occorrenti per la prestazione
del S.I.I. alle condizioni tecniche ed economiche indicate nel capitolo 25 del D.T.
Articolo 23
Modalità di relazione con gli enti locali dell’Ambito in tema di concessioni, auto- rizzazioni ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerenti il S.I.I.
1. Le parti convengono che ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerente al S.I.I., così come definiti nel Piano, approvato dagli Enti Locali ricompresi nell’A.T.O., verrà richiesto dal Gestore e rilasciato al Gestore nei tempi e modalità necessari alla esecuzione di servizi ed interventi previsti nel Piano stesso.
2. Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e ottimizzare i tempi e le mo- dalità delle procedure necessarie al rilascio di quanto indicato nel precedente comma, l’A.A.T.O., supporterà le attività istruttorie e i rapporti tra il Gestore e gli enti competenti, attivando, ove utile o necessario, tutti gli strumenti di concertazione tra enti.
Articolo 24
Restituzione di opere ed impianti. (modificato)
1. Il Gestore restituirà, con le modalità di cui al successivo art. 35bis capitolo 26 del
D.T., al Gestore subentrante indicato dall’A.A.T.O., alla scadenza della conven-
zione, o in ogni altro caso di anticipazione di detto termine, di risoluzione o di de- cadenza in essa previsto, le opere, impianti ed aree affidategli in concessione, comprese quelle di cui all’art. 21 nonché le opere ed impianti di cui non fosse stata terminata la realizzazione, in buono stato di conservazione e, per quelli in uso, in efficiente stato di funzionamento, definito dagli standard di cui al capitolo 22 del
D.T..
2. Per le opere e impianti di cui al precedente comma, sarà a carico del Gestore su-
bentrante il rimborso al Gestore uscente dell’importo del valore delle opere da
quest’ultimo effettivamente anticipato, e non ancora restituitogli tramite la tariffa già
incassata fino al momento del trasferimento delle opere stesse, esclusivamente
nella misura e con le modalità previste dal Piano di cui al capitolo 12 del D.T. Il
Gestore subentrante recupererà tale importo sulla tariffa che incasserà.
3. Il Gestore si impegna alla prosecuzione della gestione del servizio affidato oltre che in ogni situazione e condizione, anche oltre il termine della presente convenzione fino alla formale consegna delle opere ed impianti ad altro Gestore subentrante indicato dall’A.A.T.O..
4. Qualora, per le previsioni del Piano, o per sue modificazioni, un bene affidato in concessione al Gestore per l’esercizio del S.I.I., non risultasse in tal senso utilizzato od utilizzabile, esso dovrà essere restituito all’ente indicato dall’A.A.T.O., con le modalità di cui al capitolo 26 del D.T..
TITOLO V – PERSONALE
Articolo 25
Obblighi del Gestore (modificato)
1. Il Gestore si obbliga, e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività del servizio affidatogli:
- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria;
- a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedi- menti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osser- vare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento alla legge
626/94 al D.lgs. n° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, di carat-
tere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. E’ esclusa qualsiasi responsabilità dell’A.A.T.O. per infortuni che dovessero deri- vare dalla esecuzione del servizio oggetto della presente concessione e per qual- siasi risarcimento che venisse richiesto a qualsiasi titolo da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività affidate al Gestore.
Articolo 26
Personale degli enti gestori di servizi idrici
1. Il Gestore assume, con le modalità stabilite dall’AATO in apposito regolamento, ai sensi e nei limiti della legge regionale 9 luglio 1998 n° 26 il personale già dipen- dente dagli enti locali e/o gestori pubblici ed adibito, alla data del 31.12.1992, in modo prevalente alla gestione dei servizi rientranti nel S.I.I. affidatogli, tenuto conto, altresì, di quanto disposto al cap. 27.4 del D.T..
2. Il Gestore, con le modalità di cui al precedente comma, assume altresì il personale dipendente dai Comuni e dagli altri Enti Pubblici già adibito ai servizi pubblici rien- tranti nel S.I.I. alla data del 22.1.1996, nonché il personale dipendente delle aziende private già adibito ai suddetti servizi alla data del 31.12.1992 oppure alla data del 22.1.1996 se risulti capienza nell’organico e, in caso di parziale accogli- mento, con graduatoria vincolata all’anzianità di servizio specifico.
In caso di ulteriore capienza dell’organico, tenuto conto del tempo trascorso
dall’emanazione della l. 36/94 e L.R. 6/96, potrà essere concordato tra le parti il trasferimento al Gestore di personale degli Enti d’Ambito prevalentemente adibito ai servizi idrici in data successiva al 22.01.1996 e/o delle Aziende Private operanti nell’A.T.O. 1 adibito esclusivamente ai servizi idrici in data successiva al 22.01.1996.
3. Il personale di cui ai precedenti commi è assunto nei termini, con le modalità e le condizioni di cui al capitolo 27 del D.T e sarà nominativamente indicato in apposito elenco allegato al regolamento di cui al comma 1.
4. Al personale trasferito al Gestore secondo le modalità di cui sopra deve essere garantita, salvo pattuizioni individuali, stabilità territoriale all’interno dell’A.T.O.
TITOLO VI – INFORMAZIONE E CONTROLLO
Articolo 27
Dati sulla gestione (modificato)
1. Il Gestore al fine di assicurare l’ottimale raggiungimento degli obiettivi della l. 36/94
del D. Lgs. n. 152/2006 e della normativa sopravvenuta;:
- verifica l’adempimento delle previsioni della presente convenzione;
- verifica lo stato di consistenza e di manutenzione degli impianti;
- accerta l’applicazione dei criteri di verifica e adeguamento del Piano e conse- guente determinazione della tariffa;
- effettua la comunicazione al Comitato di vigilanza sull’uso delle risorse idriche, alla Consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche, al Garante Regionale del S.I.I. e agli Enti previsti dalle vigenti disposizioni, dei dati richiesti;
- provvede al subentro o al trasferimento della gestione del S.I.I. in tutti i casi pre- visti dalla presente convenzione;
- è tenuto, nel rispetto della sua autonomia di organizzazione del servizio, a racco- gliere e fornire all’A.A.T.O. e per essa alla S.T.O., tutte le idonee notizie tecniche, qualitative e quantitative sul servizio effettuato, con le modalità e periodicità indi- cate nel capitolo 28 del D.T.. Il Gestore, a tal fine, dovrà dotarsi delle strutture e delle metodologie di monitoraggio e controllo del S.I.I. previste nel Piano e ripor- tate nel capitolo 28 del D.T.
2. Il Gestore si obbliga inoltre a far certificare il proprio bilancio da società abilitata, redatto per le attività inerenti il S.I.I. nel rispetto della normativa vigente. con i criteri
indicati dall’articolo 9 del Metodo e del precedente articolo 10, come meglio speci-
ficati nel capitolo 29 del D.T.
Articolo 28
Controlli dell’Autorità d’Ambito
1. L’A.A.T.O., anche su impulso della Consulta d’Ambito, a mezzo della S.T.O. si ri- serva ogni più ampia facoltà di eseguire, direttamente o tramite soggetti o profes- sionisti da essa incaricati, ogni controllo necessario ad accertare la esecuzione del servizio secondo la qualità, le modalità ed i criteri previsti nella presente conven- zione.
2. Il Gestore, nel rispetto delle esigenze di buona conduzione del servizio, si adope- rerà con ogni mezzo a sua disposizione per favorire le attività di controllo di cui al precedente comma.
3. Oltre al controllo di cui al comma 1, gli Enti Locali titolari del capitale sociale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113, comma 5, lettera c del Decreto Legislativo 267/2000, esercitano sul Gestore, in forma aggregata, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
A tal fine gli Enti Locali di cui sopra, nel rispetto della vigente normativa in materia
di affidamento in house e in materia di diritto societario, adotteranno in forma ag- gregata come A.A.T.O.:
a) il codice di comportamento che regola i rapporti tra il Gestore e gli Enti Locali titolari del capitale sociale;
b) il codice di Corporate Governance che regola il governo del medesimo, con an- nessi regolamenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
c) ogni altro aspetto delle procedure di controllo.
Art. 28 BIS
Regolamento di utenza
1. Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato disciplina i rapporti contrattuali tra il Gestore e gli utenti del servizio.
2. Il Regolamento è predisposto dal Gestore entro 6 mesi dall’affidamento del servizio e sottoposto ad approvazione da parte dell’A.A.T.O.
3. Sino all’approvazione del Regolamento di cui ai precedenti commi sono applicabili, a garanzia dei diritti dell’utenza, i Regolamenti adottati dai Gestori preesistenti, ai quali il Gestore è tenuto comunque ad uniformarsi.
Art. 28 TER
Codice etico
1. Il Gestore al raggiungimento della presa in carico del 70% delle Gestioni dell’X.X.XX. si doterà di un Codice Etico applicabile a tutti i dipendenti, al fine di potenziare la trasparenza e l’uniformità dell’attività societaria sia nei rapporti interni all’azienda che nei rapporti verso l’esterno.
2. Il Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Gestore, conterrà specifiche regole di comportamento relative ai principali aspetti delle attività socie-
tarie, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, ai rapporti con utenti, for- nitori ed appaltatori; alle notizie, informazioni e documenti aziendali; al rispetto della dignità della salute, della salubrità dell’ambiente lavorativo, della sicurezza e della privacy; alla tutela contabile e del patrimonio aziendale.”
TITOLO VI bis – ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI
Articolo 28bis
Ulteriori obblighi dell’EGA
(nuovo ex art. 14 all. A Delibera AEEGSI 656/15)
1. L'EGA è obbligato a:
a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno di- ciotto mesi prima della scadenza naturale della presente Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel ter- ritorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle pro- cedure e dei termini stabiliti dall’AEEGSI medesima;
c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative regolamentari ap- plicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti neces- sari;
d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla Convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e
informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell’ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell’AEEGSI.
Articolo 28ter
Ulteriori obblighi del Gestore
(nuovo ex art. 15 all. A Delibera AEEGSI 656/15)
1. Il Gestore è obbligato a:
a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente Con- venzione;
b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale.
c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regola- zione dell'AEEGSI;
d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in partico- lare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimo- niali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell’AEEGSI;
g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino
o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assu- mere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le pre- scrizioni dell'EGA medesimo;
i) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione;
k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, se- condo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente Conven- zione;
o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente Convenzione.
Articolo 28 quater
Rapporti tra grossista, EGA e Gestore (nuovo ex art. 16 all. A Delibera AEEGSI 656/15)
1. L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla perti- nente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure re- lative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.
2. Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deli- berazioni di quest'ultima e della presente Convenzione.
3. Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l’EGA nel cui territorio è localizzato l’impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell’EGA competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l’EGA competente procede.
TITOLO VII – GARANZIE E SANZIONI
Articolo 29
Xxxxxxxx e compagine sociale del Gestore
1. Data la caratteristica del servizio affidato e la necessità del sussistere, per tutta la durata della presente convenzione, delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario, nonché delle caratteristiche legate alla proprietà del Gestore, in base alle quali quest’ultimo è stato individuato, è fatto obbligo al Gestore medesimo di comunicare all’A.A.T.O., ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita di tali caratteristiche.
2. E’ sottoposta, in particolare, al gradimento dell’A.A.T.O. ogni variazione della com- pagine sociale del Gestore; il gradimento dell’A.A.T.O., espresso dal Presidente dell’A.A.T.O. medesima, sentita la Consulta d’Ambito e con il supporto della S.T.O., è vincolato alla sola verifica del permanere delle garanzie tecniche, economiche e finanziarie, nonché della natura delle proprietà, che sono state a base dell’affida- mento regolato dal presente atto. Il gradimento od il motivato diniego di gradimento deve essere espresso entro 60 (sessanta) giorni dalla data della formale richiesta; trascorso detto termine il gradimento si ritiene rilasciato.
Articolo 30
Inadempimenti e penali
1. Salvo quanto previsto negli articoli successivi, il Gestore è obbligato ad eliminare nel termine indicato in apposita comunicazione della S.T.O. dall’A.A.T.O., le irre- golarità che quest’ultima abbia rilevato nello svolgimento delle attività affidate, in attuazione di quanto previsto dal cap. 30 e seguenti del D.T..
2. La presentazione di eventuali giustificazioni od il ricorso a procedure arbitrali di cui il successivo articolo 36 non fanno venire meno l’obbligo del Gestore alla esecu- zione delle attività richieste dall’A.A.T.O. in attuazione del precedente comma, né in nessun caso, l’obbligo di garantire la continuità di servizio.
3. Nel caso di inadempimento alle obbligazioni contratte con il presente atto ed in particolare per il mancato raggiungimento nei termini previsti dei livelli di servizio e la mancata realizzazione degli interventi previsti nel Piano, il Gestore che non prov- veda ad adempiere, nei termini prescritti, a quanto intimato dall’A.A.T.O. con spe- cifica diffida, è tenuto al pagamento delle penali calcolate con i criteri previsti nel capitolo 30 e seguenti del D.T..
Articolo 30 bis
Penali
(nuovo ex art. 17 all. A Delibera AEEGSI 656/15)
1. L’EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi sta- biliti dall’Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
2. L’EGA comunica all’AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.
Articolo 30 ter
Sanzioni
(nuovo ex art. 18 all. A Delibera AEEGSI 656/15)
1. L’EGA è tenuto a segnalare all’AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti san- zionatori di competenza.
Articolo 31
Cauzioni (verificare)
Considerata la natura totalmente pubblica del Gestore e la forma di affidamento pre- scelta, il Gestore non è tenuto a costituire deposito cauzionale.
Articolo 31 bis
Ulteriori disposizioni relative alle garanzie
(nuovo ex art. 19 all. A Delibera AEEGSI 656/15- modificato)
1. In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente Convenzione.
2. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria ,a prima ri- chiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, rilasciate da primari istituti di credito o assicurativi da rinnovare ogni cinque anni per un importo pari al 2% del VRG medio del precedente quinquennio in base alle disposizioni di legge.
3. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideius-
xxxxx ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi pre- cedenti la relativa data di scadenza.
4. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejus- xxxxx in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine pe- rentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
5. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'in- tero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.
Articolo 32
Assicurazioni
Il Gestore terrà indenne l’A.A.T.O. da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza della presente convenzione; al fine di diminuire il pregiudizio derivante aI S.I.I. da rischi legati ad eventi imprevedi- bili, il Gestore stipula appositi contratti assicurativi per i rischi, nei termini e con le mo- dalità definiti nel capitolo 32 del D.T.
Articolo 32bis
Ulteriori disposizioni relative alle assicurazioni (nuovo ex art. 20 all. A Delibera AEEGSI 656/15)
1. Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per:
a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di € 500.000,00 per ciascun sinistro e globalmente non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni anno di assicura- zione;
b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di € 10.000.000.000.
Articolo 33
Sostituzione provvisoria
1. Qualora il Gestore non adempiesse alle prescrizioni di cui alle comunicazioni della
S.T.O. dell’A.A.T.O. di cui al precedente articolo 30 determinando pregiudizi anche parziali alla erogazione dei servizi affidati è facoltà del Presidente dell’A.A.T.O., sentita la Consulta d’Ambito e con il supporto della S.T.O., provvedere direttamente o a mezzo di soggetti incaricati alla esecuzione delle attività richieste, così come previsto anche al cap. 33 del D.T..
2. Nel caso di operazioni di finanza di progetto, l’A.A.T.O. agirà di concerto con le banche finanziatrici, per far sì che il soggetto incaricato della gestione provvisoria assuma l’onere del finanziamento o della quota dello stesso, cui la sua quota si riferisce. Sarà cura dell’A.A.T.O., con l’ausilio delle banche che finanziano il pro- getto del Gestore, verificare che il soggetto incaricato all’esecuzione delle attività richieste abbia i necessari requisiti finanziari oltreché tecnici per eseguire le attività richieste e far fronte agli oneri finanziari connessi al finanziamento da esso così assunto.
3. Le spese delle attività così eseguite saranno, oltre le penali previste ed il risarci- mento degli eventuali danni, a carico del Gestore.
Articolo 34
Risoluzione (modificato)
1. Qualora il ripetersi o la gravità di inadempienze, nonché il mancato rispetto delle intimazioni ad adempiere di cui al precedente articolo 30, pregiudichino o rischino di pregiudicare la continuità, la qualità dei servizi affidati o il raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano, l’EGA., previa specifica diffida a rimuovere le cause e a
produrre giustificazioni in un tempo congruo e compatibile alle esigenze del servi- zio, ove non ritenesse accettabili le giustificazioni prodotte dal Gestore o, in man- canza di queste, alla scadenza del termine assegnato, dichiara la decadenza della presente convenzione, in danno al Gestore, secondo quanto previsto anche al cap. 34 del D.T..
2. L’EGA. darà formale comunicazione al Gestore della dichiarata decadenza che do- vrà contenere le modalità e gli obblighi per il trasferimento del S.I.I..
3. Le parti concordano che la presente convenzione si risolverà in danno del Gestore nel caso di sottoposizione di quest’ultimo a procedure concorsuali.
4. L’EGA ha facoltà di rivalersi dei danni, oneri e spese derivanti dalla decadenza o dalla risoluzione della presente convenzione sul deposito cauzionale di cui al pre- cedente articolo 31 e come previsto anche ai cap. 34 e 35 del D.T..
5. Nel caso in cui il Gestore sia finanziato con operazioni di finanza di progetto, l’EGA., nei casi di cui al presente articolo ed all’articolo 33, provvederà alla selezione del nuovo Gestore del S.I.I., introducendo, quale requisito nella procedura di gara, l’ob- bligo e la capacità del nuovo concessionario di far fronte al debito del progetto in essere.
6. .Le parti concordano altresì che la presente Convenzione si risolverà ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui il gestore sia sottoposto ad una procedura con- corsuale. In tal caso l’Autorità d’Ambito (ora EGA) comunicherà al Gestore le mo- dalità, anche temporali, e gli obblighi per il trasferimento del Servizio Idrico Inte- grato.
7. In ogni altro caso di risoluzione l’ EGA comunicherà al Gestore le modalità, anche temporali, e gli obblighi per il trasferimento del Servizio Idrico Integrato si applica quanto previsto al successivo articolo 35 bis.
Articolo 35
Recesso e riscatto
1. E’ escluso il recesso del Gestore;
2. L’A.A.T.O., oltre a potersi avvalere della facoltà di riscatto di cui il titolo I capo II del Regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986 numero 902, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, con il preav- viso le modalità e le condizioni previste nel capitolo 35 del D.T..
3. Il Gestore, in caso di esercizio della facoltà di recesso da parte dell’A.A.T.O., assi- curerà la continuità del S.I.I., con mantenimento del livello occupazionale, fino alla consegna dei beni al soggetto indicato dall’A.A.T.O., alle condizioni di cui alla pre- sente convenzione.
Articolo 35bis
Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del va- lore di rimborso al Gestore uscente
(nuovo ex art. 13 all. A Delibera AEEGSI 656/15)
1. L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Ge- store almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
2. L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, neces- sari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
3. L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
4. L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione
dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rim- borso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, preveden- done l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novan- tesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
5. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di su- bentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osser- vazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
6. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Ge- store uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro perti- nenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricogni- zione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili.
In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell’art. 1406 del codice civile.
7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedente- mente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di
valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all’EGA, può essere soggetto al
passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al su- bentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investi- menti improcrastinabili individuati dall’EGA unitamente agli strumenti per il recu- pero dei correlati costi - attraverso la proroga della Convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del con- tratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presuppo- sti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versa- mento del valore residuo.
Articolo 36
Clausola compromissoria (modificata)
1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti, in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, ed in par- ticolare l’obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del S.I.I.
2. Le parti esperiranno ogni tentativo di amichevole composizione, e, qualora questa non sia raggiunta, la questione sarà deferita, se non vi si oppone una delle parti, al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo con funzioni di Presidente dai primi due, o, ove non vi sia accordo tra questi, dal Presidente del Tribunale di Viterbo.
3. lI Collegio così composto opererà ai sensi dell’articolo 806 e seguenti del codice di
procedura civile.
4. In caso di disaccordo o controversia, le parti esperiranno un tentativo di amichevole composizione che dovrà essere raggiunta nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della contestazione, da effettuarsi in forma scritta e a mezzo di lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata dalla parte che vi abbia inte- resse. Decorso inutilmente detto termine la questione sarà deferita al Collegio Ar- bitrale di cui al successivo punto 2.
5. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpreta- zione, esecuzione e validità della Convenzione, sarà di competenza di un Collegio Arbitrale.
6. Il Collegio Arbitrale sarà composto da 3 (tre) arbitri da nominare uno per ciascuna delle parti ed il terzo arbitro, avente la qualifica di Presidente, da nominarsi di co- mune accordo dai primi due arbitri entro 15 (quindici) giorni dalla nomina del se- condo arbitro.
7. La parte che intende promuovere l'arbitrato dovrà comunicare all'altra parte, con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, il nome, il cognome ed il domicilio professionale del proprio arbitro. L'altra parte, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà a sua volta comunicare, con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettro- nica certificata, il nome, il cognome ed il domicilio professionale del proprio arbitro.
8. In caso di inerzia di una delle parti in relazione alla nomina dell'arbitro di rispettiva competenza ovvero in caso di disaccordo dei due arbitri circa la designa- zione del terzo arbitro, provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale di Vi- terbo, su istanza della parte interessata. Il Collegio Arbitrale avrà sede a Viterbo e dovrà decidere in via rituale e secondo diritto nel termine di 90 (novanta) giorni
dalla accettazione della nomina.
Articolo 37
Oneri fiscali
Ogni onere fiscale e, comunque, ogni onere nascente dalla presente convenzione, è a carico del Gestore.
Articolo 37 bis Segreteria Tecnico Operativa (nuovo –convenzione ATO2)
1. La STO espleta, per conto dell’EGA, tutte le attività tecniche, economico finanziarie ed amministrative, di controllo, ispezione, verifica, pianificazione e programma- zione indicate nella presente Convenzione e nei suoi allegati.
2. La STO, costituita e regolata ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000, può con- vocare, d’intesa con il Gestore, le Conferenze dei Servizi per l’approvazione dei progetti di intervento.
Articolo 38
Rinvio alla normativa
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alla L. 36/’94, alla L.R. 6/’96, alla L.R. 26/’98, alla L.R. 53/’98, al
D.P.C.M. 4 marzo 1996, al Metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe idriche (D.M.LL.PP. 1.8.’96), al X.X.xx 152/99, al X.X.xx. 258/2000, al D.Lgs. 31/2001, alla L. 326/2003, alla L. 350/2003 alla Convenzione di Cooperazione tra gli Enti Locali dell’A.T.O. n° 1, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi e, ove compatibile, di lavori pubblici, ed alle direttive regionali aventi carattere cogente.
Articolo 38 bis
Rinvio alla normativa
(modificato)
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le parti fanno espresso riferimento alla L. 36/94, alla L.R. 6/96 al D.P.C.M. 4 marzo 1996 n 47, al
Metodo Normalizzato per la determinazione delle tariffe idriche. alla legislazione ed
alla regolazione dell’AEEGSI “ratione temporis vigenti”.
Articolo 38 ter
Modalità di aggiornamento della Convenzione (nuovo ex art. 21 all. A Delibera AEEGSI 656/15)
1. Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente Convenzione, al- meno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall’AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 18 ter della presente Convenzione.
Articolo 39
Allegati
(modificato ed integrato sulla base dell’art. 22 all. A Delibera AEEGSI 656/15
1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione
a. Atto di Orientamento/Indirizzo n° 17 del 31 luglio 2003 (approvazione della scelta della forma di gestione e dell’affidamento del servizio);
b. Atto di Orientamento/Indirizzo n° 28 del 5 luglio 2006 con l’approvazione del Piano d’Ambito e avvio acquisizione dei servizi;
c. Atto di Orientamento/Indirizzo n° 52 del 5 agosto 201 con l’approvazione dell’Aggiornamento delle azioni per concludere l’acquisizione del servizio;
d. Atto di Orientamento/Indirizzo n° 5 del 20. Gennaio 2000 – approvazione delle Convenzioni per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di Bonifica;
e. Atto di Orientamento/Indirizzo n° xx del xx xxxx 2xxx con l’aggiornamento del Programma degli Interventi;
f. Atto di Orientamento/Indirizzo n° xx del xx xxxx 2xxx con l’aggiornamento dei documenti facenti parte del Piano Economico Finanziario;
g. Atto di Orientamento/Indirizzo n° xx del xx xxxx 2xxx con l’approvazione di quanto xxxxx.
2. Sono allegati alla presente Convenzione e ne formano parte integrante e sostan- ziale i seguenti documenti sottoscritti dalle parti il giorno 11 marzo 2006 ed in al- cuni casi successivamente modificati:
i. Piano d’Ambito con Ricognizione delle opere e Piano Economico Finanzia- rio;
ii. Disciplinare Tecnico;
iii. Carta dei Servizi;
iv. Convenzione con il Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca 5:
Con possibilità di modifica, integrazione o annullamento da parte dell’A.A.T.O.
anche in ragione di eventuali determinazioni dei competenti Uffici e Assesso- rati della Regione Lazio.
Viterbo, gg mese 2017
Firmato
IL PRESIDENTE DELL’A.A.T.O. IL PRESIDENTE DELLA TALETE S.P.A
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Le clausole della presente convenzione sono state discusse, esaminate, approvate e predisposte dalle parti singolarmente e nel loro insieme, unitamente ai documenti al- legati, e devono intendersi sottoscritte ed accettate singolarmente e nel loro insieme.
Ai sensi dell’art.1341 e segg. Cod. Civ. Talete S.p.A. approva comunque specifica- mente le seguenti clausole: art.2 (divieto di sub-affidamento anche parziale del servi- zio); art. 3 (modalità di affidamento da parte del Gestore di attività comprese nel ser- vizio affidato); art. 5bis (interferenze inter ambito); art.7 (modalità di esecuzione della gestione del Servizio Idrico Integrato); art. 8 (Enti Salvaguardati e Soggetti Tutelati); art.8bis (interferenze interne all’ATO); art.24.3 (impegno alla prosecuzione della ge- stione); art. 25 (obblighi del gestore); art.26 (personale degli enti gestori dei servizi idrici); art.29 (garanzie e compagine sociale del gestore); art.30.3 (limitazione alla pro- ponibilità di eccezioni al fine di ritardare o evitare le prestazioni dovute); art.31 (cau- zioni); art.33 (sostituzione provvisoria ); art. 35 (recesso e riscatto); art. 36 (clausola compromissoria)