CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE PRESSO LA SEDE XXX DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE – CIG XXX
CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE PRESSO LA SEDE XXX DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE – CIG XXX
L’Università degli Studi di Trieste, con sede in Trieste, p.le Europa n.1, C.F. 80013890324 – PI. IVA 00211830328, in persona della dott.ssa Xxxx Xxx Xxxxxxxxx di Priero, Direttore Generale dell’Università degli Studi Trieste, domiciliata ai fini del presente atto presso la predetta sede dell’Università medesima , di seguito denominata anche Università,
e
l’Impresa , con sede
CF partita IVA
in persona del legale rappresentante domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’Impresa medesima, di seguito denominato anche Concessionario,
PREMESSO CHE
- l’Università ha necessità di affidare il servizio di ristorazione da rendersi in favore dei dipendenti e degli studenti dell’Università medesima, del personale autorizzato e dell’utenza esterna autorizzata e, a tal fine, con DDG n. XXX del XXX ha autorizzato l’esperimento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, letta b) del decreto legislativo n. 50/2016 una gara per l’affidamento in concessione del servizio de quo;
- alla gara ha partecipato, tra gli altri, l’ Impresa , la quale ha presentato un’offerta tecnica ed economica, allegate al presente atto, rispettivamente, sub XXX e XXX, e si è classificata al primo posto nella graduatoria stilata dalla apposita Commissione di gara istituita dall’Università;
- l’Università con DDG n. XXX del XXX ha aggiudicato definitivamente la gara all’Impresa e con DDG n. XXX del XXX ha reso efficace detta aggiudicazione;
- si allega al presente atto e ne forma parte integrante, il Capitolato Speciale (nel seguito indicato Capitolato) con i relativi allegati, sub XXX;
- …………………………
- …………………………
- il RUP dell’Università è la dott.ssa Novella Benolich;
-
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue.
Articolo 1 – Premesse ed allegati
Le premesse e gli atti allegati richiamati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. Anche se non materialmente allegati, fanno parte integrante del presente contratto di concessione:
- il Disciplinare di gara e suoi allegati;
- XXX
- XXX
-
Articolo 2 – Oggetto
L’Università affida all’Impresa che accetta, il servizio di ristorazione da rendersi in favore dei dipendenti e degli studenti dell’Università medesima, del personale autorizzato e dell’utenza esterna autorizzata presso i locali (demaniali) ubicati presso la propria sede di Trieste, XXX, così come identificati dalle planimetrie allegate al Capitolato.
Il servizio in prestazione, che comprende, sinteticamente, l’approvvigionamento delle derrate e delle bevande, la preparazione dei prodotti per il bar, la vendita dei prodotti compresi nell’elenco allegato al Capitolato, l’allestimento, la pulizia e sanificazione dei locali e spazi limitrofi, delle attrezzature, della stoviglieria e dell’utensileria utilizzati per la distribuzione e per il consumo dei generi alimentari, dei macchinari utilizzati per l’espletamento del servizio, la raccolta dei rifiuti provenienti dai locali di produzione ed il convogliamento degli stessi presso i punti di raccolta, verrà prestato nel rispetto delle modalità indicate nel Capitolato e nel rispetto delle specifiche di qualità e quantità dichiarate nell’offerta tecnica di aggiudicazione, con obbligo di dichiarare, altresì, con avviso cartaceo (listini), la filiera della fornitura dei prodotti somministrati.
Articolo 3 – Durata e canone
Il servizio in prestazione sarà attivato secondo quanto previsto nel Capitolato ed avrà durata quinquennale, con facoltà da parte dell’Università di chiedere la proroga per ulteriori 2 anni.
Il canone annuo che il Concessionario dovrà corrispondere all’Università per la concessione dei locali di cui al primo comma del presente articolo resta convenuto in Euro XXX/ mensili più IVA al dovuto.
Le modalità di corresponsione del predetto canone sono stabiliti nel Capitolato.
Articolo 4 - Verbale di presa in consegna dei locali
La consegna dei locali verrà disposta secondo quanto previsto all’art. 3 del Capitolato.
Resta inteso che qualsiasi modifica a quanto riportato nei verbali di consegna sarà oggetto di un nuovo verbale motivato e concordato con l’Università.
Articolo 5 – Obblighi a carico del Concessionario
Il concessionario è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta esecuzione del servizio in affidamento in conformità a quanto dichiarato nell’offerta tecnica di aggiudicazione nonché nel rispetto di tutti gli obblighi previsti a suo carico nel Capitolato.
Il Concessionario è, altresì, responsabile dell’operato e del comportamento nonché di eventuali danni causati all’Università o a terzi, per imperizia o negligenza, di tutti i propri dipendenti utilizzati nell’esecuzione del servizio in affidamento.
Il Concessionario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo le informazioni relative ad attività istituzionali o strettamente organizzative dell’Università, di cui venisse a conoscenza, anche casualmente, in occasione dell'esecuzione del servizio in affidamento. Il Concessionario è responsabile nei confronti dell’Università per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
Il concessionario, a pena di risoluzione del presente atto, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto di appalto.
Si allega la dichiarazione presentata dal Concessionario in sede di gara del XXX relativa agli obblighi assunti, sub XXX.
Articolo 6 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
Il Concessionario è obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Il Concessionario è sottoposto, verso i propri dipendenti, a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a proprio carico tutti gli oneri relativi
Articolo 7 – Modalità di corresponsione del prezzo da parte dell’utenza
Il concessionario rilascerà per ogni vendita idonea documentazione fiscale.
L’Università e non risponde dell’insolvenza degli utenti del servizio in prestazione né di perdite finanziarie ed economiche del Concessionario né di eventuali inadempienze di carattere fiscale, amministrativo, previdenziale o igienico - sanitario da parte dell’Concessionario medesimo.
Articolo 8 – Responsabile del servizio
Il concessionario designa quale responsabile del servizio , ai sensi dell’articolo 15 del Capitolato.
Articolo 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto
L’Università designa quale Direttore dell’esecuzione del presente contratto dell’Università medesima, il quale potrà, tra l’altro, effettuare, in qualsiasi momento, controlli qualitativi e quantitativi sulle prestazioni contrattuali aventi per oggetto:
• condizioni di pulizia dei locali e delle attrezzature;
• qualità e quantità dei prodotti offerti all’acquisto e messi in vendita;
• modalità di svolgimento del servizio;
• ogni altro controllo a insindacabile giudizio dell’Università.
Articolo 10 –Norme sulla sicurezza
Il Concessionario, in accordo al dettato di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., dichiara di avere ricevuto il D.U.V.R.I. e l’informativa sulla sicurezza per la sede oggetto del servizio in prestazione.
Nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, il Concessionario dovrà, inoltre, impegnarsi a cooperare con l’Università nelle attività di coordinamento e di reciproca informazione al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze con soggetti operanti nei medesimi luoghi, accettando eventuali misure di sicurezza integrative che saranno prescritte dall’Università.
Il Concessionario dovrà rispettare tutte le leggi e norme vigenti e cogenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro per i propri dipendenti e le attrezzature utilizzate; s’impegnerà altresì a segnalare all’Università eventuali condizioni pregiudizievoli per la sicurezza che si dovessero determinare nel corso dello svolgimento del servizio in oggetto.
Articolo 11 – Garanzia fideiussoria e copertura assicurativa
Il Concessionario ha costituito una garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 103 del D. .Lgs. 50/2016 per un importo di Euro XXX con polizza XXX che si allega al presente atto sub XXX. Il Concessionario ha esibito, altresì, una polizza assicurativa R.C. verso terzi, della durata del presente contratto di concessione a copertura dei rischi e dei danni connessi all’attività descritta nel Capitolato presente atto, ivi compresi incendi, scoppi e intossicazioni alimentari.
Il Concessionario si obbliga a rilasciare ogni anno all’Amministrazione copia dell’ultima quietanza per l’anno in corso, attestante l’avvenuto pagamento della rata annuale.
L’Università è sollevata da qualsiasi responsabilità nel caso di furti, incendi e qualsiasi altro evento possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione, per tutto il periodo della validità della presente contratto.
Articolo 12 – Inadempienze e penali
Gli eventuali inadempimenti contrattuali possono dare luogo all’applicazione di penali come previste all’art. 33 del Capitolato
L’Università, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, procederà a comunicare le inadempienze al concessionario per l’escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 11, senza necessità di diffida o di domanda giudiziale. Qualora l'ammontare della predetta garanzia si dovesse ridurre per effetto dell’applicazione delle penali di cui al presente articolo o per altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro della stessa secondo quanto previsto all’art. 21 del Capitolato.
In caso di mancato reintegro nel predetto termine, l’Amministrazione si riserva la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 13 – Cessione e sub-concessione.
Resta vietata la cessione e la sub-concessione del presente contratto.
Articolo 14 - Cessazione del servizio
Alla cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto, il Concessionario dovrà riconsegnare i locali concessi in uso, risultanti dal verbale di presa in consegna di cui al precedente articolo 4.
Il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla disinstallazione delle apparecchiature, delle attrezzature e degli arredi dallo stesso forniti. A tal fine verrà redatto, in contraddittorio tre le Parti, un verbale di riconsegna nel quale sarà dato atto della constatazione delle condizioni di quanto oggetto di restituzione. Nel caso in cui venissero constatati danni dipendenti dalla non diligente gestione da parte del Concessionario ovvero dall’inadempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione previsti, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese agli interventi necessari a riparare i danni e/o reintegrare quanto mancante.
Al termine del presente contratto, qualora il Concessionario non abbia provveduto al ripristino della situazione precedente o agli interventi necessari per riparare eventuali danni, l’Università potrà provvedere direttamente, addebitando al medesimo i relativi costi maggiorati di una penale pari al 30% dei costi stessi, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Articolo 15 – Risoluzione
Oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli 5 e 12 e nel Capitolato, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile:
• in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Concessionario;
• qualora la prestazione venga sospesa o interrotta per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
• qualora non vengano rispettati da parte del Concessionario i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzione, infortuni;
• in caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• in caso di mancanza sopravvenuta dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e quant’altro previsto dalla normativa vigente.
La risoluzione darà, inoltre, diritto all’Università di rivalersi su eventuali crediti del Concessionario, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.
Articolo 16 – Recesso
L’Università potrà recedere dal contratto a sensi dell’art. 32 del Capitolato. E’ escluso qualsiasi ulteriore indennizzo per il mancato guadagno.
Articolo 17 - Spese contrattuali
Saranno a carico del Concessionario tutte le spese contrattuali.
Articolo 18 – Riservatezza e trattamento dei dati personali
Si richiamano le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. e quanto previsto all’art. 37 del Capitolato.
Articolo 19 – Patto di integrità
Si allega il patto di integrità sottoscritto tra le parti, sub XXX). Trieste,
Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. cod. civ., le Parti dichiarano di aver preso attenta visione e di aver attentamente riletto i seguenti articoli che vengono così espressamente e specificamente approvati: articolo 5 (Obblighi a carico del Concessionario); articolo 6 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); articolo 10 (Norme sulla sicurezza); articolo 12 (Inadempienze e penali); articolo 13 (Xxxxxxxx e subconcessione); articolo 15 (Risoluzione); articolo 16 (Recesso); articolo 17 (Spese contrattuali); articolo 18 (Riservatezza e trattamento dei dati personali).
Trieste,