CONVENZIONE SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA FISCALE
Traduzione non ufficiale
CONVENZIONE SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA FISCALE
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), firmatari della presente Convenzione;
Considerando che lo sviluppo della circolazione internazionale di persone, capitali, beni e servizi - peraltro largamente positivo - ha aumentato le possibilità di evasione ed elusione fiscale e richiede pertanto una crescente cooperazione tra le autorità fiscali;
Prendendo atto con soddisfazione di tutti gli sforzi effettuati nel corso degli ultimi anni, a livello bilaterale, o multilaterale, per combattere contro l'evasione e l'elusione fiscale;
Considerando che occorre un coordinamento degli sforzi fra gli Stati per incoraggiare tutte le forme di assistenza amministrativa in materia fiscale, per le imposte di qualsivoglia natura, garantendo nel contempo un'adeguata tutela dei diritti dei contribuenti;
Riconoscendo che la cooperazione internazionale può svolgere un ruolo importante, facilitando la corretta determinazione degli obblighi tributari ed assistendo il contribuente nella tutela dei propri diritti;
Considerando che i princìpi fondamentali in virtù dei quali ogni persona può esigere, per la determinazione dei propri diritti ed obblighi, una procedura giuridica regolare devono essere applicabili in materia fiscale in tutti gli Stati e che gli Stati dovrebbero fare del loro meglio per proteggere i legittimi interessi dei contribuenti, fornendo loro in modo particolare un'adeguata difesa contro la discriminazione e la doppia imposizione;
Convinti pertanto che gli Stati non devono adottare provvedimenti né fornire informazioni in modo non conforme al loro diritto ed alla loro prassi e che devono tener conto della necessità di tutelare la riservatezza delle informazioni nonché degli strumenti internazionali relativi alla tutela della vita privata ed ai flussi di dati di carattere personale;
Desiderosi di concludere una Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale;
Hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Articolo 1
Oggetto della Convenzione e persone considerate.
1. Fatte salve le disposizioni del capitolo IV, le Parti si forniscono reciprocamente assistenza amministrativa in materia fiscale. Tale assistenza include, se del caso, i provvedimenti adottati da organi giudiziari.
2. Tale assistenza amministrativa include:
a) lo scambio di informazioni, comprese le verifiche fiscali simultanee e la partecipazione a verifiche fiscali all'estero;
b) la riscossione dei crediti tributari, compresi i provvedimenti cautelari;
c) la notifica di documenti.
3. Una Parte fornirà assistenza amministrativa a prescindere dal fatto che la persona interessata sia residente o abbia la nazionalità di una Parte o di qualsiasi altro Stato.
Articolo 2
Imposte considerate.
1. La presente Convenzione si applica:
a) alle seguenti imposte:
i. imposte sul reddito o sugli utili;
ii. imposte sugli utili di capitale prelevate separatamente dall'imposta sul reddito o sugli utili;
iii. imposte sul patrimonio netto, prelevate per conto di una Parte; e
b) alle seguenti imposte:
i. imposte sul reddito, sugli utili, sugli utili di capitale o sul patrimonio netto prelevate per conto delle suddivisioni politiche o degli enti locali di una Parte;
ii. contributi obbligatori di previdenza sociale dovuti alle amministrazioni pubbliche o agli istituti di previdenza sociale di diritto pubblico; e
iii. imposte di altre, categorie, ad eccezione dei dazi doganali, prelevati per conto di una Parte, e precisamente:
A. imposte sulle successioni e sulle donazioni;
B. imposte sui beni immobili;
C. imposte generali su beni e servizi, quali le imposte sul valore aggiunto o le imposte sulle vendite;
D. imposte specifiche su beni e servizi, quali le accise;
E. imposte sull'uso o sulla proprietà di veicoli a motore;
F. imposte sull'uso o sulla proprietà di beni mobili diversi dai veicoli a motore;
G. qualsiasi altra imposta;
iv. imposte rientranti, nelle categorie di cui al precedente punto (iii), prelevate per conto delle suddivisioni politiche e degli enti locali di una Parte.
2. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono elencate nell'allegato A secondo le categorie di cui al paragrafo 1.
3. Le Parti notificheranno al segretario generale del Consiglio d'Europa o al segretario generale dell'OCSE (qui di seguito i «Depositari») qualsiasi modifica da apportare all'allegato A risultante da una modifica dell'elenco di cui al paragrafo 2. Tale modifica avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi che decorre dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del depositario.
4. La Convenzione si applica altresì, dal momento della loro introduzione, alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite in una Parte dopo l'entrata in vigore della Convenzione in relazione a detta Parte in aggiunta alle imposte esistenti elencate nell'allegato A o in loro sostituzione; in tal caso, la Parte interessata notificherà a uno dei depositari l'introduzione delle dette imposte.
Capitolo II DEFINIZIONI GENERALI
Articolo 3
Definizioni.
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) le espressioni «Stato richiedente» e «Stato richiesto» designano rispettivamente qualsiasi Parte che richieda assistenza amministrativa in materia fiscale e qualsiasi Parte cui tale assistenza è richiesta;
b) il termine «imposta» designa qualsiasi imposta o contributo di previdenza sociale cui si applica la Convenzione in conformità all'art. 2;
c) l'espressione «credito d'imposta» designa qualsiasi ammontare di imposta, nonché i relativi interessi, sanzioni amministrative e costi inerenti al recupero, dovuti e non ancora pagati;
d) l'espressione «autorità competente» designa le persone ed autorità elencate all'allegato B;
e) il termine «nazionali», in relazione ad una Parte, designa:
i. tutte le persone fisiche che hanno la nazionalità di tale Parte, e
ii. tutte le persone giuridiche, società di persone, associazioni ed altri enti costituiti in conformità alla legislazione in vigore in detta Parte.
Per ogni Parte che abbia formulato una dichiarazione a tal fine, i termini di cui sopra devono intendersi ai sensi delle definizioni contenute nell'allegato C.
2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione ad opera di una Parte, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detta Parte relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
3. Le Parti notificano a uno dei depositari qualsiasi modifica da apportare agli allegati B e C. Tale modifica avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del depositario.
Capitolo III FORME DI ASSISTENZA
Sezione I - Scambio di informazioni Articolo 4
Disposizioni generali.
1. Le parti si scambieranno le informazioni, in particolare quelle previste dalla presente sezione, che appaiono rilevanti per:
a) procedere all'accertamento ed alla riscossione delle imposte, al recupero dei crediti tributari o alle relative misure di esecuzione, e
b) promuovere un'azione dinanzi ad un'autorità amministrativa o avviare procedimenti penali dinanzi ad un organo giurisdizionale.
Le informazioni che si presume non siano rilevanti a tal fine non possono formare oggetto di scambio ai sensi della presente Convenzione.
2. Una Parte può utilizzare le informazioni ottenute ai sensi della presente convenzione come mezzo di prova dinanzi ad una giurisdizione penale solo previa autorizzazione della Parte che ha fornito dette informazioni. Tuttavia, due o più Parti possono, di comune accordo, rinunciare alla condizione dell'autorizzazione preliminare.
3. Ciascuna delle Parti può indicare, mediante una dichiarazione indirizzata ad uno dei depositari, che, in conformità alla propria legislazione interna, le proprie autorità possono informare il proprio residente o nazionale prima di trasmettere le informazioni che lo riguardano ai sensi degli articoli 5 e 7.
Articolo 5
Scambio di informazioni su richiesta.
1. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto fornisce allo Stato richiedente ogni informazione di cui all'art. 4 relativa ad una determinata persona o transazione.
2. Se le informazioni disponibili negli archivi fiscali dello Stato richiesto non consentono di dar seguito alla richiesta di informazioni, detto Stato adotta tutti i provvedimenti necessari al fine di fornire allo Stato richiedente le informazioni richieste.
Articolo 6
Scambio automatico di informazioni.
Per talune categorie di casi ed in conformità alle procedure determinate di comune accordo, due o più Parti si scambiano automaticamente le informazioni di cui all'art. 4.
Articolo 7
Scambio spontaneo di informazioni.
1. Una Parte comunica, senza richiesta preliminare, ad un'altra Parte le informazioni di cui è a conoscenza nelle seguenti situazioni:
a) la prima Parte ha motivo di ritenere che nell'altra Parte possa verificarsi una riduzione o un'esenzione anomale d'imposta;
b) un contribuente ottiene nella prima Parte una riduzione o un'esenzione d'imposta che comporterebbe un aumento di imposta o un assoggettamento ad imposta nell'altra Parte;
c) le operazioni tra un contribuente di una Parte ed un contribuente di un'altra Parte avvengono tramite uno o più Paesi in modo tale che ne possa risultare una riduzione d'imposta nell'uno o nell'altro Paese o in entrambi;
d) una Parte ha motivo di ritenere che possa risultare una riduzione d'imposta da trasferimenti fittizi di utili nell'àmbito di gruppi di imprese;
e) quando, in seguito ad informazioni comunicate ad una Parte da un'altra Parte, la prima Parte abbia raccolto informazioni utili ai fini dell'accertamento degli obblighi tributari nell'altra Parte.
2. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti ed attua le procedure necessarie affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 possano essere acquisite ai fini della trasmissione all'altra Parte.
Articolo 8
Verifiche fiscali simultanee.
1. Su richiesta di una delle Parti, due o più Parti si consultano al fine di determinare i casi e le procedure relativi alle verifiche fiscali simultanee. Ciascuna Parte decide se partecipare o meno ad una determinata verifica fiscale.
2. Ai fini della presente Convenzione, per verifica fiscale simultanea si intende un accordo tra due o più Parti al fine di verificare, simultaneamente, ciascuna sul proprio territorio, la situazione fiscale di una o più persone con interessi comuni o collegati al fine di scambiare le informazioni utili in tal modo ottenute.
Articolo 9
Verifiche fiscali all'estero.
1. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato richiedente, l'autorità competente dello Stato richiesto può autorizzare rappresentanti dell'autorità competente dello Stato richiedente ad assistere alla fase pertinente di una verifica fiscale nello Stato richiesto.
2. Se la richiesta è accettata, l'autorità competente dello Stato richiesto comunica al più presto all'autorità competente dello Stato richiedente la data ed il luogo della verifica, l'autorità o il funzionario incaricato di effettuare detta verifica, nonché le procedure e le condizioni stabilite dallo Stato richiesto per lo svolgimento di tale verifica. Ogni decisione relativa allo svolgimento della verifica fiscale è adottata dallo Stato richiesto.
3. Una Parte può informare uno dei depositari circa la sua intenzione di non accettare, in linea generale, le richieste di cui al paragrafo 1. Tale dichiarazione può essere fatta o ritirata in qualsiasi momento.
Articolo 10
Informazioni contraddittorie.
Se una Parte riceve dall'altra Parte informazioni sulla situazione fiscale di una persona che le sembrano contraddittorie con quelle di cui dispone, essa ne informa la Parte che ha fornito le informazioni.
Sezione II - Assistenza al recupero
Articolo 11
Recupero dei crediti tributari.
1. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto adotta, fatte salve le disposizioni degli articoli 14 e 15, le misure necessarie al recupero dei crediti tributari nel primo Stato, come se si trattasse di crediti tributari propri.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto ai crediti tributari che formano oggetto di un titolo che ne consente il recupero nello Stato richiedente e che non sono contestati, a meno che le Parti interessate non abbiano convenuto diversamente.
Tuttavia, se il credito è vantato nei confronti di una persona che non è residente dello Stato richiedente, il paragrafo 1 si applica soltanto laddove il credito non possa più essere contestato, a meno che le parti interessate non abbiano convenuto diversamente.
3. L'obbligo di fornire assistenza ai fini del recupero dei crediti tributari relativi ad una persona deceduta o al suo patrimonio ereditario è limitato al valore del patrimonio ereditario o dei beni ricevuti da ciascuno dei beneficiari della successione, a seconda se il credito debba essere recuperato sul patrimonio ereditario o presso i beneficiari di quest'ultimo.
Articolo 12
Provvedimenti cautelari.
Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto adotta i provvedimenti cautelari ai fini del recupero di un ammontare d'imposta, anche se il credito è contestato o non è ancora oggetto di titolo esecutivo.
Articolo 13
Documenti a corredo della richiesta.
1. La richiesta di assistenza amministrativa di cui alla presente sezione deve essere corredata da:
a) una dichiarazione attestante che il credito d'imposta concerne, un'imposta prevista dalla presente Convenzione e che, in caso di recupero, detto credito non è o non può essere contestato, fatto salvo il paragrafo 2 dell'art. 11;
b) una copia ufficiale del titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente, e
c) ogni altro documento necessario a recupero o ai provvedimenti cautelari.
2. Il titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente è, se del caso ed in conformità alle disposizioni in vigore nello Stato richiesto, accettato, riconosciuto, integrato o sostituito nel minor tempo possibile dalla data di ricevimento della richiesta di assistenza, da un titolo che consenta l'esecuzione nello Stato richiesto.
Articolo 14
Termini.
1. Le questioni relative al termine oltre il quale il credito tributario non è esigibile sono disciplinate dalla legislazione dello Stato richiedente. La richiesta di assistenza deve contenere precise informazioni in merito a tale termine.
2. Gli atti di recupero compiuti dallo Stato richiesto a seguito di una richiesta di assistenza e che, secondo la legislazione di detto Stato, avrebbero l'effetto di sospendere o interrompere il termine di cui al paragrafo 1, hanno anche lo stesso effetto per quanto riguarda la legislazione dello Stato richiedente. Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente in merito a tali atti.
3. In ogni caso, lo Stato richiesto non è tenuto a dar seguito ad una richiesta di assistenza presentata dopo un periodo di 15 anni a decorrere dalla data del titolo esecutivo originario.
Articolo 15
Privilegi.
Il credito tributario per il cui recupero viene fornita l'assistenza non gode nello Stato richiesto di nessun privilegio concesso in via straordinaria ai crediti tributari di detto Stato, anche se la procedura di recupero utilizzata è quella che detto Stato applica ai propri crediti tributari.
Articolo 16
Dilazione dei pagamenti.
Se la sua legislazione o prassi amministrativa lo consente in circostanze analoghe, lo Stato richiesto può concedere una dilazione dei pagamenti ovvero un pagamento rateale, ma deve preliminarmente informarne lo Stato richiedente.
Sezione III - Notifica di documenti
Articolo 17
Notifica di documenti.
1. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto notifica al destinatario i documenti, compresi quelli relativi a decisioni giudiziarie, emanati dallo Stato richiedente e concernenti un'imposta prevista dalla presente Convenzione.
2. Lo Stato richiesto procede alla notifica dei documenti:
a) secondo le forme, stabilite dalla propria legislazione interna per la notifica di documenti di natura identica o analoga;
b) per quanto possibile, secondo le particolari forme richieste dallo Stato richiedente, o le forme più simili a queste ultime previste dalla propria legislazione.
3. Una Parte può notificare direttamente per posta i documenti ad una persona che si trova nel territorio di un'altra Parte.
4. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di annullare una notifica di documenti effettuata da una Parte in conformità alla propria legislazione.
5. Quando un documento è notificato ai sensi del presente articolo, non è necessaria la sua traduzione. Tuttavia, qualora sia accertato che il destinatario non comprende la lingua in cui è stato redatto il documento, lo Stato richiesto lo farà tradurre o ne farà redigere un sunto nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali. In alternativa, può richiedere allo Stato richiedente che il documento sia tradotto o accompagnato da un sunto in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, del Consiglio d'Europa o dell'OCSE.
Capitolo IV
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE FORME DI ASSISTENZA
Articolo 18
Informazioni fornite dallo Stato richiedente.
1. Una richiesta di assistenza deve indicare, se del caso:
a) l'autorità o l'organo che ha avviato la richiesta presentata dall'autorità competente;
b) il nome, l'indirizzo ed ogni altro dettaglio che consentono l'identificazione della persona riguardo alla quale è presentata la richiesta;
c) nel caso di una richiesta di informazioni, la forma in cui lo Stato richiedente auspica di ricevere le informazioni in relazione alle proprie esigenze;
d) nel caso di una richiesta di assistenza ai fini del recupero o dei provvedimenti cautelari, la natura del credito tributario, gli elementi costitutivi di detto credito ed i beni sui quali il credito può essere recuperato;
e) nel caso di una richiesta di notifica di documenti, la natura e l'oggetto del documento da notificare;
f) se la richiesta è conforme alla legislazione ed alla prassi amministrativa dello Stato richiedente e se essa è giustificata alla luce dei requisiti dell'art. 19.
2. Lo Stato richiedente comunica allo Stato richiesto ogni altra informazione concernente la richiesta di assistenza non appena ne viene a conoscenza.
Articolo 19
Possibilità di rifiuto di una richiesta.
Lo Stato richiesto non è tenuto a dar seguito ad una richiesta se lo Stato richiedente non abbia fatto ricorso a tutti i mezzi di cui dispone sul proprio territorio, tranne nel caso in cui il ricorso a tali mezzi comporti difficoltà sproporzionate.
Articolo 20
Risposta alla richiesta di assistenza.
1. Se viene dato seguito alla richiesta di assistenza, lo Stato richiesto informa al più presto lo Stato richiedente circa i provvedimenti adottati ed il risultato dell'assistenza.
2. Se la richiesta è respinta, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente al più presto, indicando i motivi del rigetto.
3. In relazione ad una richiesta di informazioni, se lo Stato richiedente ha precisato la forma in cui auspica ricevere le informazioni e lo Stato richiesto è in grado di farlo, quest'ultimo fornisce le informazioni nella forma richiesta.
Articolo 21
Tutela dei soggetti e limiti dell'obbligo di assistenza.
1. Nessuna disposizione della presente Convenzione può limitare i diritti e le garanzie concessi ai soggetti dalla legislazione o dalla prassi amministrativa dello Stato richiesto.
2. Salvo per quanto concerne l'art. 14, le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate nel senso di imporre allo Stato richiesto l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa, o a quelle dello Stato richiedente;
b) di adottare provvedimenti che ritiene contrari all'ordine pubblico o ai suoi interessi fondamentali;
c) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dello Stato richiedente;
d) di fornite informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o si suoi interessi fondamentali;
e) di fornire assistenza amministrativa se e nella misura in cui ritiene che l'imposizione dello Stato richiedente sia contraria ai princìpi di imposizione generalmente ammessi o alle disposizioni di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni o di ogni altra Convenzione conclusa dallo Stato richiesto con lo Stato richiedente;
f) di fornire assistenza laddove l'applicazione della presente Convenzione dia luogo ad una discriminazione tra un nazionale dello Stato richiesto e i nazionali dello Stato richiedente che si trovano nella stessa situazione.
Articolo 22
Segretezza.
1. Le informazioni ottenute da una Parte in applicazione della presente Convenzione saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detta Parte o in base alle condizioni di segretezza previste nella Parte che ha fornito le informazioni, qualora tali condizioni siano più restrittive.
2. In ogni caso, tali informazioni saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi o di sorveglianza) incaricate dell'accertamento della riscossione o del recupero delle imposte di detta Parte, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relative a tali imposte. Soltanto le persone od autorità sopracitate possono utilizzare tali informazioni e ciò unicamente per i fini sopra indicati. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, essi potranno rivelarne il contenuto nel corso di
udienze pubbliche o nei giudizi relativi a tali imposte, dietro autorizzazione preliminare dell'autorità competente della Parte che ha fornito le informazioni. Tuttavia, due o più Parti possono di comune accordo rinunciare alla condizione dell'autorizzazione preliminare.
3. Se una Parte ha formulato una riserva prevista dal punto (a) del paragrafo 1 dell'art. 30, ogni altra Parte che ottiene le informazioni da detta Parte non può utilizzarle ai fini di un'imposta inclusa in una categoria che ha formato oggetto di riserva. Analogamente, la Parte che ha formulato la riserva non può utilizzare le informazioni ottenute in base alla presente Convenzione ai fini di un'imposta inclusa in una categoria oggetto di riserva.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, le informazioni ricevute da una Parte possono essere utilizzate per altri fini quando l'uso di tali informazioni per tali altri fini è possibile secondo la legislazione della Parte che fornisce le informazioni, e l'autorità competente di detta Parte autorizza tale uso. Le informazioni fornite da una Parte ad un'altra Parte possono essere trasmesse da quest'ultima ad una terza Parte, dietro autorizzazione preliminare dell'autorità competente della prima Parte.
Articolo 23
Procedimenti.
1. I procedimenti relativi a misure adottate in forza della presente Convenzione dallo Stato richiesto devono essere avviati esclusivamente dinanzi all'organo competente di detto Stato.
2. I procedimenti relativi a misure adottate dallo Stato richiedente in forza della presente Convenzione, in particolare quelle che, in materia di recupero, concernono l'esistenza o l'ammontare del credito d'imposta o il titolo che ne consente l'esecuzione, sono avviati esclusivamente dinanzi all'organo, competente di detto Stato. Qualora tali procedimenti siano avviati, lo Stato richiedente ne informa lo Stato richiesto e quest'ultimo sospende la procedura in attesa della decisione dell'organo adito.
Tuttavia, se è richiesto dallo Stato richiedente, lo Stato richiesto adotta provvedimenti cautelari per garantire il recupero. Inoltre lo Stato richiesto può anche essere informato di tali procedimenti da qualsiasi persona interessata. Al momento in cui riceve l'informazione, lo Stato richiesto consulta, se del caso, lo Stato richiedente al riguardo.
3. Non appena è stata pronunciata una decisione definitiva riguardo al procedimento avviato, lo Stato richiesto o lo Stato richiedente, a seconda dei casi, notifica all'altro Stato la decisione adottata ed i suoi affetti sulla richiesta di assistenza.
Capitolo V DISPOSIZIONI SPECIALI
Articolo 24
Attuazione della Convenzione.
1. Le Parti comunicano tra di loro ai fini dell'attuazione della presente Convenzione tramite le rispettive autorità competenti. Queste ultime possono a tal fine comunicare direttamente tra di loro ed autorizzare autorità subordinate ad agire per loro conto. Le autorità competenti di due o più Parti possono stabilire di comune accordo le modalità di applicazione della Convenzione.
2. Quando lo Stato richiesto ritiene che l'applicazione della presente Convenzione in un caso particolare potrebbe avere conseguenze gravi ed indesiderabili, le autorità competenti dello Stato richiesto e dello Stato richiedente si consulteranno e faranno del loro meglio per risolvere la situazione per via di amichevole composizione.
3. Un organo di coordinamento composto da rappresentati delle autorità competenti delle Parti vigila, sotto l'egida dell'OCSE, sull'attuazione e sugli sviluppi della presente Convenzione. A tal fine, l'organo di coordinamento, raccomanda ogni azione che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi generali della Convenzione. In particolare, esso costituisce il foro per lo studio di nuovi metodi e procedure volte ad accrescere la cooperazione internazionale in materia fiscale e, se del caso, raccomanda revisioni o modifiche della Convenzione. Gli Stati che hanno firmato la Convenzione, ma non l'hanno ancora ratificata, accettata o approvata, potranno farsi rappresentare nelle riunioni dell'organo di coordinamento a titolo di osservatori.
4. Ogni Parte può invitare l'organo di coordinamento ad esprimere pareri sull'interpretazione delle disposizioni della Convenzione.
5. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra due o più Parti in merito all'attuazione o all'interpretazione della Convenzione, le autorità competenti di tali Parti faranno del loro meglio per risolvere la questione per via di amichevole composizione. L'accordo raggiunto è comunicato all'organo di coordinamento.
6. Il segretario generale dell'OCSE trasmette alle Parti ed agli Stati firmatari della Convenzione che non l'hanno ancora ratificata, accettata o approvata, i pareri espressi dall'organo di coordinamento ai sensi delle disposizioni del paragrafo 4 di cui sopra, nonché le intese comuni raggiunte ai sensi dei paragrafo 5 di cui sopra.
Articolo 25
Lingue.
Le richieste di assistenza e le relative risposte sono redatte in una delle lingue ufficiali dell'OCSE o del Consiglio d'Europa o in ogni altra lingua convenuta bilateralmente tra gli Stati contraenti interessati.
Articolo 26
Spese.
A meno che non sia altrimenti convenuto a livello bilaterale dalle Parti interessate:
a) le spese ordinarie sostenute per fornire l'assistenza sono a carico dello Stato richiesto;
b) le spese straordinarie sostenute per fornire l'assistenza sono a carico dello Stato richiedente.
Capitolo VI DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27
Altri accordi o intese internazionali.
1. Le possibilità di assistenza previste dalla presente Convenzione non si limitano a, né sono limitate da quelle contenute in accordi o altre intese internazionali esistenti o futuri tra le Parti interessate, o da altri strumenti relativi alla cooperazione in materia fiscale.
2. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, le Parti che sono membri della Comunità economica europea applicano nelle loro reciproche relazioni le regole comuni in vigore nella Comunità stessa.
Articolo 28
Firma ed entrata in vigore della Convenzione.
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e dei Paesi membri dell'OCSE. Essa è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso uno dei depositari.
2. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque Stati avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.
3. Per ogni Stato membro del Consiglio d'Europa o Paese membro dell'OCSE che esprima in seguito il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo 29
Applicazione territoriale della Convenzione.
1. Al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ciascuno Stato può designare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.
2. Ogni Stato può, in qualsiasi altro successivo momento, mediante una dichiarazione indirizzata ad uno dei depositari, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del depositario.
3. Ogni dichiarazione effettuata ai sensi di uno dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in detta dichiarazione, per mezzo di una notifica indirizzata ad uno dei depositari. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del depositario.
Articolo 30
Riserve.
1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dichiarare che si riserva il diritto:
a) di non concedere qualsivoglia forma di assistenza per le imposte delle altri Parti che rientrano in una qualsiasi delle categorie enumerate all'art. 2, paragrafo 1, capoverso (b), a patto che tale Parte non abbia incluso nell'annesso A della Convenzione nessuna delle sue proprie imposte che rientrano in questa categoria;
b) di non concedere assistenza in materia di recupero di crediti fiscali o di recupero di multe amministrative sia per tutte le imposte, sia unicamente per le imposte appartenenti ad una o più categorie enumerate all'art. 2, paragrafo 1;
c) di non concedere assistenza in relazione a crediti fiscali già esistenti alla data di entrata in vigore della Convenzione per questo Stato, oppure, se una riserva è già stata formulata in forza del capoverso (a) o (b) di cui sopra, alla data del ritiro di tale riserva relativamente alle imposte della categoria in questione;
d) di non concedere assistenza in materia di notifica di documenti, sia per tutte le imposte, sia unicamente per le imposte di una o più delle categorie enumerate all'art. 2, paragrafo 1;
f) di non accertare le notifiche a mezzo posta previste all'art. 17, paragrafo 3.
2. Nessuna altra riserva è ammessa.
3. Ogni Parte può, dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, formulare una o più delle riserve di cui al paragrafo 1, di cui non si era avvalsa al momento della ratifica, accettazione o approvazione. Tali riserve entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della riserva da parte di uno dei depositari.
4. Ogni Parte che ha formulato una riserva ai sensi dei paragrafi 1 e 3, può ritirarla in tutto o in parte indirizzando una notifica ad uno dei depositari. Il ritiro avrà effetto alla data di ricezione della notitica da parte del depositario.
5. La Parte che ha formulato, una riserva relativamente ad una norma della presente Convenzione non può esigere da un'altra Parte l'applicazione di detta norma; tuttavia, se la riserva è parziale, essa può pretendere che tale disposizione sia applicata nella misura in cui essa l'ha accettata.
Articolo 31
Denuncia.
1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica ad uno dei depositari.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del depositario.
3. La Parte che denuncia la presente Convenzione rimane vincolata dall'art. 22 fintanto che conserva in suo possesso informazioni, documenti o altre notizie ottenute in applicazione della Convenzione.
Articolo 32
Depositari e loro funzioni.
1. Il depositario presso il quale è compiuto un atto, una notifica o una comunicazione, notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa ed ai Paesi membri dell'OCSE:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente alle disposizioni degli articoli 28 e 29;
d) ogni dichiarazione formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'art. 4 o del paragrafo 3 dell'art. 9 ed il ritiro di tali dichiarazioni;
e) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni dell'art. 30 ed il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 4 dell'art. 30;
f) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 o 4 dell'art. 2, del paragrafo 3 dell'art. 3, dell'art. 29 o del paragrafo 1 dell'art. 31.
2. Il depositario che riceve una comunicazione o che effettua una notifica in conformità al paragrafo 1, ne informa immediatamente l'altro depositario.
In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 25 gennaio 1988, in inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in due esemplari di cui uno sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa e l'altro nell'archivio dell'OCSE. I segretari generali del Consiglio d'Europa e dell'OCSE ne trasmetteranno copia autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e dei Paesi membri dell'OCSE.
Allegato A
IMPOSTE CUI SI APPLICA LA CONVENZIONE
(Art. 2, paragrafo 2 della Convenzione)
Allegato B
AUTORITÀ COMPETENTI
(Art. 3, paragrafo 1 (d) della Convenzione)
Allegato C
DEFINIZIONE DEL TERMINE «CITTADINO» AI FINI DELLA CONVENZIONE
(Art. 3, paragrafo 1 (e) della Convenzione)