CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
Reg. n.
Comune di Jesi All.2
Provincia di Ancona
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
Tra:
..................................., nato/a a ......................... il ......................... e residente a .............. in Via........
in rappresentanza del Comune di Jesi con sede in Jesi in Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx.0, partita IVA 00135880425 ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 in qualità di Dirigente del Servizio Segreteria Generale del Comune di Jesi, da un lato, di seguito e per brevità denominato anche cliente
e
l’Avv. .................................., nato a ........................... il ................................ con studio
in .........................in .........................., regolarmente iscritto nell’albo degli avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ...................., partita IVA dall’altro lato, di seguito e per brevità denominato anche l’avvocato
Premesso
che con Decreto Sindacale nr. del il Comune di Jesi ha conferito incarico al suddetto
Avvocato per:
“ ................................................... “
si stipula e di conviene quanto segue:
ART. 1
CONFERIMENTO ED OGGETTO DELL’INCARICO
Il cliente conferisce all’avvocato, il quale con la sua sottoscrizione in calce accetta di svolgere l’incarico di natura giudiziale avente il seguente oggetto:
“ ......................................................... “
ART. 2 INDIVIDUAZIONE DELL’INTERESSE
L’incarico di cui sopra è conferito dal cliente ed accettato dall’avvocato nell’interesse proprio del
cliente COMUNE DI JESI.
ART. 3
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Le parti convengono che l’avvocato resti impegnato ad eseguire l’incarico di cui sopra col grado di
diligenza professionale normalmente richiesto al mandatario, senza obbligo di risultato, nel rispetto delle vigenti leggi, nessuna esclusa.
Il cliente prende atto ed accetta che l’avvocato nello svolgimento dell’incarico sia tenuto a rispettare anche le regole della deontologia ed in particolare quelle compendiate nel vigente Codice deontologico forense, anche quando ciò possa implicare limitazione all’esecuzione dell’incarico o al soddisfacimento degli interessi immediati del cliente, che dichiara di ben conoscere dette regole (vedi anche sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
L'Avvocato deve svolgere personalmente l'incarico conferito e non può, a sua volta, conferire ad altri l'incarico di difesa dell'Ente. L’avvocato potrà tuttavia farsi sostituire, per singole e determinate attività, anche da professionisti non appartenenti alla sua struttura di studio, fermo rimanendo che unico responsabile della prestazione resterà l’avvocato che risponderà anche dell’inadempimento del sostituto.
ART. 4 COMPENSO
A) Le parti convengono che il compenso per l’attività dell’avvocato sarà determinato facendo riferimento alla vigente Tariffa forense approvata con DM Giustizia 127/2004 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni e/o aggiornamenti con pieno effetto obbligatorio di quest’ultima nel senso che essa viene assunta come vincolante tra le parti sia in relazione alle sue voci fisse, sia in relazione ai criteri di determinazione dell’ammontare dei diritti e dell’onorario sulla base degli scaglioni di valore e dell’oscillazione tra minimo e massimo.
B) Nella fattispecie le parti convengono che gli onorari siano determinati al minimo dello scaglione di riferimento.
Oppure
B) Nella fattispecie le parti convengono che gli onorari siano determinati al minimo dello scaglione di riferimento decurtato del ribasso percentuale offerto.
C) Il cliente si obbliga ad anticipare tutte le spese necessarie all’esecuzione dell’incarico e a corrispondere all’avvocato gli acconti sul compenso che egli riterrà del caso e comunque nella misura massima del 50% del preventivo presentato.
ART. 5 PAGAMENTI
Il pagamento avverrà dietro presentazione della relativa fattura, previa verifica della regolarità
contributiva (DURC e Cassa Forense) e della regolare esecuzione del servizio. A tal fine il professionista dovrà far pervenire, prima dell'invio della fattura a saldo, nota pro-forma a cui allegare gli atti processuali dallo stesso predisposti in esecuzione del mandato e corredati di attestazione di avvenuto deposito nonché copia dei verbali di udienza.
Il professionista con la sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera assumerà tutti gli obblighi di cui all'art.3 L. 136/2010 e s.m.i.
Alla fattura dovranno essere allegata la dichiarazione relativa al conto dedicato ai sensi dell'art.3 L. 136/2010 nonché alla regolarità contributiva del professionista con la propria Cassa di Previdenza Avvocati;
Il pagamento avverrà nei termini di legge.
ART.6
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n.136/2010 e successive modifiche.
I dati personali del Legale incaricato saranno trattati dal Comune di Jesi solo per le seguenti finalità:
a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria.
I dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informativi o telematici, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.
Avv.
Jesi, lì
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. il cliente approva specificatamente l’articolo 3 (modalità di svolgimento dell’incarico), l’articolo 4 (compenso) e l'articolo 5 (pagamenti).
Avv.
Jesi, lì