CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO PER ATTIVITA' VARIE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO PER ATTIVITA' VARIE
LA MIA ASSICURAZIONE RCpiù
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
NOTA INFORMATIVA
Prodotto La Mia Assicurazione RCpiù
(ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
Sede Legale in xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-375349, siti internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
E’ autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (dati aggiornati a 04.2014)
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.
Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società xxx.xxxxxxxxx.xx
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
GLOSSARIO
Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di Assicurazione:
Parte Generale
Assicurato
Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Contraente
Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
Cose
Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Danni
Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, distruzione o deterioramento di cose.
Franchigia
La parte di danno o perdita patrimoniale, indennizzabile ai fini di polizza, espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.
Introiti
Il volume di affari relativo all'attività oggetto di assicurazione dichiarato ai fini IVA, al netto dell'IVA e delle cessioni di beni.
Perdite patrimoniali
Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di Xxxxx.
Polizza
Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio
La somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell’Assicurazione.
Prestatore di lavoro
La persona che, in base ai documenti previsti dalla legge, risulti prestare la propria opera per conto dell’Assicurato e per la quale sussista l’obbligo dell’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Scoperto
La parte di Danno o Perdita patrimoniale, indennizzabile ai fini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro
La richiesta di risarcimento per Danni e/o Perdite patrimoniali per i quali è prestata l’Assicurazione.
Società
L’impresa assicuratrice.
Quadro II – Assistenza Combinazione A / A1
Abitazione
La residenza anagrafica dell'Assicurato.
Assicurato
La persona fisica residente in Italia, nell’interesse della quale è stipulata la Polizza “La mia assicurazione RCpiù”.
Codice personale di riconoscimento
034/849
Équipe medica
Gruppo di medici qualificati reperibili presso la Centrale Operativa 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.
Evento dannoso
Ogni fatto involontario che produce a terzi danni per i quali l’Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di legge, occorso nell’esercizio dell’attività indicata in Polizza.
Familiari
Il coniuge o il convivente; i discendenti, gli ascendenti e gli affini entro il secondo grado di parentela dell'Assicurato.
Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Luogo dell'assistenza
Località ove si trova l'Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coperture previste.
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute di acuta insorgenza, non dipendente da Infortunio.
Ospedale
Istituto di cura e clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzato all'erogazione di assistenza ospedaliera.
Società
L'impresa assicuratrice
Combinazione B / B1
Assicurato
Titolare delle attività / proprietà situate in Italia, identificate sulla scheda di polizza.
Codice personale di riconoscimento
034/850
Evento dannoso
Ogni fatto involontario che produce a terzi danni per i quali l’Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di legge, occorso nell’esercizio dell’attività indicata in Polizza.
Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni obiettivamente constatabili.
Locali
Locali in cui ha sede l’attività dell’Assicurato e/o fabbricati / terreni identificati sul frontespizio di polizza.
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute di acuta insorgenza, non dipendente da Infortunio.
Sinistro
La situazione di difficoltà conseguente al verificarsi di un evento fortuito occorso ai Locali dell’Assicurato che:
⚫ causi loro danni materiali e diretti oggettivamente constatabili; e/o
⚫ li renda oggettivamente inutilizzabili o indisponibili; e/o
⚫ esponga cose e persone presenti al loro interno al rischio di reati;
e che a giudizio della Centrale Operativa, renda necessaria l’erogazione di un aiuto immediato, fra quelli previsti dalle garanzie contenute nella presente polizza.
Società
L'impresa assicuratrice
Quadro III – La Tutela Legale
Sinistro
La controversia prevista al paragrafo "3 Garanzie prestate" riportato nella presente Quadro.
Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo.
AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all’altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 7 “Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione” delle Condizioni generali di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative:
- Quadro I - La Responsabilità civile. Garantisce l’Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per Xxxxx e/o Perdite patrimoniali cagionati in relazione allo svolgimento dell’attività assicurata, con la possibilità di
estendere la copertura alla responsabilità per infortuni subiti dai propri prestatori di lavoro e a numerose altre ipotesi, secondo quanto indicato dalle “Norme che regolano l’Assicurazione” dell’attività individuata in Polizza e più in generale dal Quadro I delle condizioni di assicurazione;
- Quadro II - Assistenza (garanzia sempre operante in Formula Base, ampliabile con Formula Super). Garantisce prestazioni di aiuto immediato all’Assicurato a tutela dei locali in cui svolge l’attività e/o alla sua persona, secondo quanto indicato dal Quadro II delle condizioni di assicurazione.
- Quadro III - La Tutela Legale (acquistabile solo in abbinamento al Quadro I – La Responsabilità civile). Garantisce le spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per controversie civili e penali nell’ambito dell’attività assicurata, secondo quanto indicato dal Quadro III delle condizioni di assicurazione.
AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo/risarcimento; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto dai suddetti Quadri di garanzia e dagli eventuali allegati di Polizza.
Segnaliamo che le coperture assicurative restano sospese ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 codice civile in caso di mancato pagamento del Premio; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 2 “Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA: Il Premio della garanzia di cui al Quadro I - Responsabilità civile può essere o meno soggetto a regolazione (da effettuarsi alla fine di ogni periodo assicurativo) a seconda dell’attività assicurata; la regolazione è prevista quando il Premio è convenuto in base a elementi di rischio variabili.
Nel caso in cui la regolazione non venga effettuata, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno di perfezionamento della stessa; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle condizioni di assicurazione all’art. 5 “Regolazione del Premio” delle “Norme comuni alle garanzie RCT e RCO” del Quadro I.
AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile, con minimi e massimi in Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo/risarcimento; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nei suddetti Quadri di garanzia e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza.
Esempio di Franchigia: Danno pari a Euro 1.000, Franchigia pari a Euro 250, indennizzo corrisposto Euro 750.
Esempio di Scoperto con minimo e massimo in Euro: Danno pari a Euro 1.000, Scoperto 10% minimo Euro 250 massimo Euro 25.000, indennizzo corrisposto Euro 750.
Esempio di limite di Indennizzo: Danno pari a Euro 300.000, limite di indennizzo pari a Euro 100.000, indennizzo corrisposto Euro 100.000.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio
AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese dall’Assicurato/Contraente in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’indennizzo o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Condizioni generali di Assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
L’Assicurato/Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all’indennizzo/risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1898 del codice civile. E’ altresì possibile comunicare l’avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli artt. 4 “Aggravamento del rischio” e 5 “Diminuzione del rischio” delle Condizioni generali di Assicurazione.A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione di rischio il cambiamento dell’attività esercitata dall’Assicurato da Agenzia di viaggio a Tour operator e viceversa.
6. Premi
La periodicità di pagamento del Premio è annuale.
A seconda dell’attività professionale assicurata il Premio della garanzia di cui al Quadro I - Responsabilità civile può essere soggetto o meno a regolazione alla fine della singola annualità sulla base dei dati forniti dal Contraente ai sensi dell’art. 5 “Regolazione del Premio” delle “Norme comuni alle garanzie RCT e RCO” del Quadro I.
Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario.
Il Premio può essere frazionato in rate semestrali o quadrimestrali (con aumento del 2% sul Premio annuo lordo) a condizione che la singola rata non sia inferiore a Euro 150. L’eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza.
AVVERTENZA: Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto l’intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.
Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in scheda di Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (art. 1899, 1°comm a, del codice civile).
7. Rivalse
AVVERTENZA: Relativamente agli indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 1916 del codice civile.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA: In caso di Sinistro la Società e il Contraente possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all’art. 6 “Recesso in caso di Sinistro” delle Condizioni generali di Assicurazione.
Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899, 1°comma, del codice civile).
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
L’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto al risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
10. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia.
E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
11. Regime fiscale
Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente e indicata nella scheda di Polizza.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all’intermediario entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dall’art. 11 “Denuncia e obblighi in caso di Sinistro” delle Condizioni generali di Assicurazione.
AVVERTENZA: Relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata dalla Società a Pronto Assistance Servizi S.p.A.. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura si rinvia a quanto previsto dagli artt. 2 “Obblighi dell’Assicurato” e 10 “Obblighi in caso di Sinistro” del Quadro II “Assistenza”.
Relativamente ai Sinistri del ramo Tutela legale la gestione viene affidata dalla Società a Europa Tutela Giudiziaria S.p.a.. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura si rinvia a quanto previsto dall’art. 7 “Gestione del Sinistro” del Quadro III “Tutela legale”.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Reclami e Assistenza Clienti
Via della Unione Europea, 3/B - 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) Fax: 00.0000.0000
Indirizzo di Posta Elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx, telefono (x00) 00-000000, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure
direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet:
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
14. Arbitrato
Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
N.B.: si precisa che dal 1° gennaio 2013 l'ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135
Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 01.2014
LA MIA ASSICURAZIONE RCpiù CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SOMMARIO
Quadro I - La responsabilità civile Definizioni
Sezione I - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
- Dirigente scolastico
- Direttore Servizi Generali Amministrativi
- Insegnante scolastico
- Personale A.T.A.
- Tirocinante/Borsista/Stagista/Apprendista
- Agenzia di viaggio/Tour operator
- Associazione di volontariato
- Associazione sportiva/Associazione o Circolo ricreativo - culturale
- Guida turistica / ambientale escursionistica/alpina
- Gestore/Proprietario di impianto sportivo
- Gestore/Proprietario di maneggio
- Gestore/Proprietario di stabilimento balneare
- Istruttore sportivo
- Bagnino/Assistente ai bagnanti
- Proprietario di fabbricato
- Proprietario di terreno
Sezione II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)
- Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro obbligatoriamente iscritti all'INAIL (RCO)
Norme comuni alle garanzie RCT e RCO (se prevista in polizza)
Quadro II - L'Assistenza
- Formula Base
- Formula Super
Quadro III - La Tutela Legale
- Norme che regolano la Tutela Legale
Condizioni generali di Assicurazione
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 2 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia Art. 3 Modifiche dell'Assicurazione
Art. 4 Aggravamento del rischio Art. 5 Diminuzione del rischio Art. 6 Recesso in caso di Sinistro
Art. 7 Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione Art. 8 Forma delle comunicazioni
Art. 9 Oneri fiscali
Art. 10 Denuncia ed obblighi in caso di Sinistro Art. 11 Assicurazione presso diversi assicuratori Art. 12 Pagamento dell'Indennizzo
Art. 13 Definizione di Terzo
Art. 14 Rinvio alle norme di legge
QUADRO I - La Responsabilità Civile
Definizioni
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:
Assicurato Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Assicurazione Il contratto di assicurazione.
Contraente Il soggetto che stipula l’Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
Cose Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, distruzione o deterioramento di cose.
Franchigia La parte di danno o perdita patrimoniale, indennizzabile ai fini di polizza, espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.
Introiti Il volume di affari relativo all'attività oggetto di assicurazione dichiarato ai fini IVA, al netto dell'IVA e delle cessioni di beni.
Perdite patrimoniali Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di Xxxxx.
Polizza Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio La somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell’Assicurazione.
Prestatore di lavoro La persona che, in base ai documenti previsti dalla legge, risulti prestare la propria opera per conto dell’Assicurato e per la quale sussista l’obbligo dell’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Scoperto La parte di Danno o Perdita patrimoniale, indennizzabile ai fini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro La richiesta di risarcimento per Xxxxx e/o Perdite patrimoniali per i quali è prestata l’Assicurazione.
Società L’impresa assicuratrice.
Sezione I - Responsabilità Civile verso Terzi
Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile del DIRIGENTE SCOLASTICO 1 Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nell'esercizio delle sue funzioni di Dirigente di una istituzione scolastica, sia di ruolo che incaricato, per:
a) le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, compresa l'istituzione scolastica di appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere, derivanti da violazioni di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo. Si intende compresa anche l'attività svolta in qualità di Presidente in commissioni per gli esami di Stato o di licenza media, in commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre, la reggenza di un'altra istituzione scolastica diversa da quella di appartenenza e i rapporti di collaborazione con le università;
b) i Xxxxx involontariamente cagionati a Terzi, compresi gli insegnanti, il personale non docente (A.T.A.) e gli allievi, relativamente a tutte le attività scolastiche ed extra scolastiche svolte nei limiti degli orari stabiliti dalle Autorità scolastiche. Si intendono compresi il servizio di vigilanza durante la refezione e l'attività di ricreazione all'interno della scuola, la permanenza degli allievi nella scuola prima e dopo le lezioni, le lezioni di educazione fisica e le attività sportive scolastiche ed extra scolastiche praticate in rappresentanza della scuola o Istituto, nonché i viaggi e le visite di istruzione.
L'assicurazione è altresì operante in relazione alla conduzione dell'edificio scolastico. La garanzia vale anche per:
- l'azione di rivalsa esercitata nei confronti dell'Assicurato da parte della Pubblica Amministrazione a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- le Perdite patrimoniali derivanti dall'attività di coordinamento e di gestione del personale, nonché quelle inerenti alla instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, il tutto con il limite di Euro 200.000 per sinistro e per periodo assicurativo;
- i Xxxxx xxxxxxxxx ad opere di valore storico/artistico/culturale/naturalistico, con il limite di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
2 Inizio della garanzia
L’Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell’Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.
a) Xxxxxxxx che non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società.
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di stipula dell’Assicurazione.
Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
b) Soggetti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società
Qualora il rischio in oggetto sia già stato assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.
Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale assicurato dalla Polizza sostituita.
Limitatamente all’ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.
3 Termine della garanzia
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per decesso dell'Assicurato o per cessazione dal servizio per dimissioni volontarie o per pensionamento; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di validità della polizza. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.
4 Limiti di risarcimento
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per sinistro e periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.
5 Scoperto
Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai Danni a cose e alle Perdite patrimoniali la garanzia è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 250 e con il massimo di Euro 25.000.
6 Condizioni particolari (sempre operanti)
- Tutela privacy
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione vale anche per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività assicurata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati per finalità diverse da quelle professionali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
- Documenti e atti di archivio
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. e-f-g), l'assicurazione comprende i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
7 Esclusioni
Fermo quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni, l’assicurazione non vale per i Danni e le Perdite patrimoniali conseguenti a:
a) mancato raggiungimento delle finalità e degli obiettivi perseguiti dall’Assicurato o dall’istituzione scolastica di appartenenza, nonché al mancato rispetto dei criteri di funzionalità ed economicità della gestione;
b) obblighi derivanti all’Assicurato a norma del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche e integrazioni;
c) sanzioni inflitte a qualunque titolo all'Assicurato stesso, all'istituzione scolastica di appartenenza o alla Pubblica Amministrazione;
d) appropriazione indebita da parte delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
e) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione di immobili scolastici o di loro pertinenze;
responsabilità derivanti all'Assicurato in qualità di Dirigente Regionale scolastico.
8 Condizione aggiuntiva
B) Ristoranti / mense / bar / distributori automatici
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. n), l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante ai sensi di legge all'Assicurato, anche nella qualità di solo committente, dalla gestione di ristoranti /mense / bar / distributori automatici di alimenti o bevande, compreso il rischio dello smercio al dettaglio e della somministrazione di questi ultimi. Resta inteso tra le parti che l’attività relativa alla presente Condizione aggiuntiva risulta accessoria rispetto all’attività assicurata indicata in scheda di polizza.
Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile del DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
1 Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nell'esercizio delle sue funzioni di DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI per i Danni e per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, compresa l'istituzione scolastica di appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere, derivanti da violazioni di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo.
L'assicurazione vale anche per:
- l'azione di rivalsa esercitata nei confronti dell'Assicurato da parte della Pubblica Amministrazione a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- le Perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatto colposo proprio connesso a responsabilità amministrative o contabili, a condizione che le stesse siano state accertate e quantificate dal giudice competente;
- le Perdite patrimoniali derivanti dall'attività di coordinamento e di gestione del personale a lui affidato, con il limite di Euro 200.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
2 Inizio della garanzia
L’Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell’Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.
a) Xxxxxxxx che non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di stipula dell’Assicurazione.
Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
b) Soggetti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società
Qualora il rischio in oggetto sia già stato assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.
Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale assicurato dalla Polizza sostituita.
Limitatamente all’ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.
3 Termine della garanzia
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per decesso dell'Assicurato o per cessazione dal servizio per dimissioni volontarie o per pensionamento; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di validità della polizza. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.
4 Limiti di risarcimento
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per sinistro e periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.
5 Scoperto
Fermo il massimale indicato in scheda copertura, la garanzia è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 250 e con il massimo di Euro 25.000.
6 Condizioni particolari (sempre operanti)
- Tutela privacy
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione vale anche per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività assicurata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati per finalità diverse da quelle professionali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
- Documenti e atti di archivio
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. e-f-g), l'assicurazione comprende i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
7 Esclusioni
Fermo quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni, l'assicurazione non vale per i Danni e le Perdite patrimoniali conseguenti a:
a) mancato raggiungimento delle finalità e degli obiettivi perseguiti dall'istituzione scolastica di appartenenza, nonché il mancato rispetto dei criteri di funzionalità ed economicità della gestione;
b) sanzioni inflitte a qualunque titolo all'Assicurato stesso, all'istituzione scolastica di appartenenza o alla Pubblica Amministrazione;
c) appropriazione indebita da parte delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.
Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile dell'INSEGNANTE SCOLASTICO
1 Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nell'esercizio delle sue funzioni di INSEGNANTE SCOLASTICO per Xxxxx involontariamente cagionati a Terzi - compresi gli alunni, il personale non docente (A.T.A.) e gli altri insegnanti scolastici - per fatto proprio o del personale non docente del quale debba rispondere, in quest'ultimo caso sempreché sussista la responsabilità civile dell'Assicurato.
L'assicurazione è operante, nei limiti degli orari stabiliti dalle Autorità scolastiche, relativamente a tutte le attività scolastiche ed extra scolastiche, compreso il servizio di vigilanza durante la refezione e l'attività di ricreazione all'interno della scuola, la permanenza degli allievi nella scuola prima e dopo le lezioni, le lezioni di educazione fisica e le attività sportive scolastiche ed extra scolastiche praticate in rappresentanza della scuola o Istituto, nonché i viaggi e le visite di istruzione.
Per i Danni cagionati ad opere di valore storico/artistico/culturale/naturalistico la garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
L'assicurazione vale anche per l'azione di rivalsa esercitata nei confronti dell'Assicurato da parte della Pubblica Amministrazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.
2 Inizio della garanzia
L’Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell’Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.
a) Xxxxxxxx che non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società.
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo di assicurazione.
Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
b) Soggetti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società
Qualora il rischio in oggetto sia già stato assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.
Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale assicurato dalla Polizza sostituita.
Limitatamente all’ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.
3 Termine della garanzia
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per decesso dell'Assicurato o per cessazione dal servizio per dimissioni volontarie o per pensionamento; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di validità della polizza. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.
4 Limiti di risarcimento
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per sinistro e periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.
5 Franchigia
Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai Danni a cose la garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di Euro 250 per ogni sinistro.
6 Condizioni particolari (sempre operanti)
- Tutela privacy
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione vale anche per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività assicurata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati per finalità diverse da quelle professionali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
- Documenti e atti di archivio
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. e-f-g), l'assicurazione comprende i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
7 Esclusioni
Fermo quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni, l'assicurazione non vale per i Danni alle attrezzature, agli apparecchi e ai macchinari di proprietà dell'istituzione scolastica di appartenenza.
Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile del PERSONALE SCOLASTICO NON DOCENTE (AMMINISTRATIVO, TECNICO e AUSILIARIO - A.T.A.)
1 Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nell'esercizio delle sue funzioni di PERSONALE SCOLASTICO NON DOCENTE (A.T.A.) per i Danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi gli alunni, gli insegnanti e l'altro personale non docente (A.T.A.).
Limitatamente all'esercizio delle funzioni di PERSONALE SCOLASTICO NON DOCENTE AMMINISTRATIVO, la garanzia vale anche per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi - compresa l'istituzione scolastica di appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere - derivanti da violazioni di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo.
L'assicurazione è operante, nei limiti degli orari stabiliti dalle Autorità scolastiche, relativamente a tutte le attività scolastiche ed extra scolastiche, compreso il servizio di vigilanza durante la refezione, gli intervalli fra le lezioni e l'attività di ricreazione all'interno della scuola, la permanenza degli allievi nella scuola prima e dopo le lezioni, le lezioni di educazione fisica e le attività sportive scolastiche ed extra scolastiche praticate in rappresentanza della scuola o Istituto, nonché i viaggi e le visite di istruzione.
L'assicurazione vale anche per:
- l'azione di rivalsa esercitata nei confronti dell'Assicurato da parte della Pubblica Amministrazione a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- le Perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatto colposo proprio connesso a responsabilità amministrative o contabili, a condizione che le stesse siano state accertate e quantificate dal giudice competente;
- il servizio svolto all'esterno della scuola purché tale servizio venga effettuato su preciso mandato del Dirigente scolastico o del Responsabile Amministrativo scolastico;
- i Xxxxx xxxxxxxxx ad opere di valore storico / artistico / culturale / naturalistico, con il limite di Euro
100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
2 Inizio della garanzia
L’Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell’Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.
a) Xxxxxxxx che non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società.
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo di assicurazione.
Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
b) Soggetti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società
Qualora il rischio in oggetto sia già stato assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.
Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale assicurato dalla Polizza sostituita.
Limitatamente all’ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.
3 Termine della garanzia
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per decesso dell'Assicurato o per cessazione dal servizio per dimissioni volontarie o per pensionamento; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di validità della polizza. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.
4 Limiti di risarcimento
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per sinistro e periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.
5 Scoperto
Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai Danni a cose e alle Perdite patrimoniali la garanzia è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 250 e con il massimo di Euro 25.000.
6 Condizioni particolari (sempre operanti)
- Tutela privacy
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione vale anche per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività assicurata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati per finalità diverse da quelle professionali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
- Documenti e atti di archivio
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. e-f-g), l'assicurazione comprende i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
7 Esclusioni
Fermo quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO - Esclusioni, l'assicurazione non vale per i Danni e le Perdite patrimoniali conseguenti a:
a) danneggiamenti alle attrezzature, agli apparecchi e ai macchinari di proprietà dell'istituzione scolastica di appartenenza;
b) sanzioni inflitte a qualunque titolo all'Assicurato stesso, all'istituzione scolastica di appartenenza o alla Pubblica Amministrazione.
Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile del TIROCINANTE / BORSISTA / STAGISTA / APPRENDISTA
1 Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nell'esercizio dell’attività di TIROCINANTE / BORSISTA / STAGISTA / APPRENDISTA per i Danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi i soggetti/enti presso i quali la suddetta l’attività viene svolta, fermo quanto previsto all’art. 13 - Persone non considerate Terzi delle Condizioni generali di assicurazione.
L'assicurazione vale anche per:
- l'azione di rivalsa esercitata nei confronti dell'Assicurato da parte dei soggetti/enti presso i quali la suddetta l’attività viene svolta, fermo quanto previsto all’art. 13 Persone non considerate Terzi delle Condizioni generali di assicurazione;
- i Xxxxx xxxxxxxxx ad opere di valore storico / artistico / culturale / naturalistico, con il limite di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
2 Inizio della garanzia
L’Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell’Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.
a) Xxxxxxxx che non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società.
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo di assicurazione.
Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
b) Soggetti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società
Qualora il rischio in oggetto sia già stato assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.
Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale assicurato dalla Polizza sostituita.
Limitatamente all’ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.
3 Termine della garanzia
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute entro 1 anno dalla cessazione dell'efficacia della polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di validità della polizza. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto anno il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.
4 Limiti di risarcimento
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per sinistro e periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.
5 Franchigia
Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai Danni a cose la garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di Euro 150 per ogni sinistro.
6 Condizioni particolari (sempre operanti)
- Macchinari ed attrezzature in uso
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. e-g-h), l'assicurazione comprende i Danni involontariamente cagionati dall’Assicurato ai macchinari ed alle attrezzature di proprietà di Xxxxx a lui dati in uso.
Relativamente a tale condizione la garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 5.000 per sinistro e per periodo assicurativo e, a deroga di quanto previsto al paragrafo “Franchigia”, con applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di Euro 350 per ogni sinistro.
- Documenti e atti di archivio
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. e-f-g), l'assicurazione comprende i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
7 Esclusioni
Fermo quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni, l'assicurazione non vale per i Danni:
a) alle cose sulle quali l’Assicurato esegue i lavori;
b) cagionati nello svolgimento di attività sanitarie / mediche e di attività in campo biologico / chimico.
Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile dell'AGENZIA DI VIAGGI / TOUR OPERATOR
1 Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni o Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi da esso o da persone delle quali debba rispondere nell'esercizio dell'attività di VENDITA DI BIGLIETTI / INTERMEDIAZIONE / ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
2 Inizio della garanzia
L’Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell’Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.
a) Xxxxxxxx che non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società.
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo di assicurazione.
Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
b) Soggetti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società
Qualora il rischio in oggetto sia già stato assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.
Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale assicurato dalla Polizza sostituita.
Limitatamente all’ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.
3 Termine della garanzia
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per cessazione dell’attività da parte dell’Assicurato; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di validità della polizza. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.
4 Limiti di risarcimento
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.
Per le Perdite patrimoniali l'assicurazione è prestata nell'ambito del massimale assicurato e fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.
5 Scoperto
Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai Danni a cose e alle Perdite patrimoniali la garanzia è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 250 per persona danneggiata e con il massimo di Euro 25.000 per i Danni a cose ed Euro 5.000 per le Perdite patrimoniali.
6 Estensione territoriale
A deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 2 Estensione territoriale, l'assicurazione vale per il mondo intero.
7 Condizioni particolari (sempre operanti)
- Conduzione uffici
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa ai Danni a Terzi derivanti dalla conduzione dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività assicurata.
- Bagagli ed oggetti personali
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. e-f-j), l'assicurazione è estesa ai Danni da sottrazione, distruzione, deterioramento e smarrimento dei bagagli e degli oggetti personali dei clienti viaggiatori, esclusi in ogni caso denaro, preziosi e titoli in genere.
La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa e assoluta di Euro 250 per persona danneggiata.
- Mostre ed esposizioni
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa ai Danni a Terzi cagionati dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands. Tale estensione è limitata ai territori dei Paesi dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e della Svizzera.
- Committenza auto
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. c), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, relativamente ai Danni cagionati a Terzi dai dipendenti dell'Assicurato alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui intestati al P.R.A., a lui locati o dati in usufrutto o detenuti a qualsiasi titolo.
Sono compresi i Danni cagionati alle persone trasportate.
- Tutela privacy
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione vale anche per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività assicurata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati per finalità diverse da quelle professionali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
- Documenti e atti di archivio
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. e-f-g), l'assicurazione comprende i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
8 Esclusioni
Fermo quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni, sono esclusi dalla presente garanzia i Danni e le Perdite patrimoniali:
- derivanti dalla proprietà o guida di veicoli di qualsiasi genere, nonché da natanti e da aeromobili; è tuttavia garantita per veicoli e natanti la RC derivante, nei confronti dei clienti viaggiatori, all'Assicurato
dalla sua qualità di committente o appaltante dei servizi di trasporto; riguardo all'uso di mezzi di trasporto aereo, la garanzia diventa inoperante dal momento dell'imbarco fino a sbarco avvenuto;
- da responsabilità derivante all'Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizi relativo all'esecuzione del viaggio o del soggiorno;
- conseguenti a fatti di cui l'intermediario debba eventualmente rispondere ai sensi dell'art. 19 della C.C.V. (Convenzione internazionale sul Contratto di Viaggio, recepita in Italia con Legge 27/12/1977 n° 1084) in qualità di organizzatore;
- conseguenti a guerre dichiarate e non, rivoluzioni, insurrezioni, scioperi, tumulti, agitazioni e atti di terrorismo; a dirottamento forzato o sequestro illegale; a confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, requisizione su ordine di qualsiasi Autorità nazionale o locale;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione di immobili;
- derivanti dall'inosservanza del D. Lgs. 626 del 19/09/1994 e successive modifiche o integrazioni;
- cagionati da infedeltà dei dipendenti o da appropriazione indebita;
- da insolvenza, fallimento, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell'Assicurato.
Inoltre, nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai clienti dell'Assicurato, restano esclusi dall'assicurazione gli importi (corrispondenti alla differenza tra il valore delle prestazioni dovute ed il valore delle prestazioni fornite) che l'Assicurato è tenuto a corrispondere al cliente in virtù del minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta.
9 Conformità agli obblighi di legge
La presente assicurazione risponde alle prescrizioni e agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 17/03/1995 n° 111 e della C.C.V. (Convenzione internazionale sul Contratto di Viaggio, recepita in Italia con Legge 27/12/1977 n° 1084).
10 Condizione aggiuntiva
B) Ristoranti / mense / bar / distributori automatici
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. n), l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante ai sensi di legge all'Assicurato, anche nella qualità di solo committente, dalla gestione di ristoranti / mense / bar / distributori automatici di alimenti o bevande, compreso il rischio dello smercio al dettaglio e della somministrazione di questi ultimi. Resta inteso tra le parti che l’attività relativa alla presente Condizione aggiuntiva risulta accessoria rispetto all’attività assicurata indicata in scheda di polizza.
Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile dell'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
1 Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni o Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, compresi gli associati, da esso o da persone delle quali debba rispondere nell'esercizio dell'attività di ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO senza scopo di lucro, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
2 Inizio della garanzia
L’Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell’Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.
a) Soxxxxxx xhe non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società.
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo di assicurazione.
Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
b) Soggetti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società
Qualora il rischio in oggetto sia già stato assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.
Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale assicurato dalla Polizza sostituita.
Limitatamente all’ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.
3 Termine della garanzia
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per cessazione dell’attività da parte dell’Assicurato; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di validità della polizza. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.
4 Limiti di risarcimento
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.
Per le Perdite patrimoniali l'assicurazione è prestata nell'ambito del massimale assicurato e fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.
5 Scoperto
Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai Danni a cose e alle Perdite patrimoniali la garanzia è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 250 e con il massimo di Euro 25.000 per i Danni a cose ed Euro 5.000 per le Perdite patrimoniali.
6 Condizioni particolari (sempre operanti)
- Conduzione uffici
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa ai Danni a Terzi derivanti dalla conduzione dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività assicurata.
- Organizzazione / partecipazione a manifestazioni
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa ai Danni a Terzi di cui l'Assicurato debba rispondere in qualità di organizzatore o di partecipante a manifestazioni aventi finalità benefiche e/o solidaristiche e/o di promozione o sostegno all'attività associativa; sono esclusi i Danni e le Perdite patrimoniali derivanti da mancato svolgimento, interruzione o rinvio delle suddette manifestazioni.
E' compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio da parte dell'Assicurato dei propri stands espositivi.
Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. n), l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato dallo smercio al dettaglio e/o dalla somministrazione di sostanze alimentari e bevande da lui stesso effettuato nel corso della manifestazione.
Sono esclusi i Danni derivanti dalla proprietà e/o montaggio o smontaggio di tribune e palchi.
Sono altresì esclusi i Danni subiti dai partecipanti a giochi o gare e i Danni provocati da fuochi d'artificio o da giochi pirotecnici in genere.
- RC personale dei volontari
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti, regolarmente iscritti nel registro degli aderenti all'associazione (in conformità a quanto previsto da D.M. 14/02/92 e
D.M. 16/11/92 e successive modifiche o integrazioni), che prestano attività di volontariato.
I soggetti di cui sopra non sono considerati Terzi tra loro.
- Committenza auto
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. c), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, relativamente ai Danni cagionati a Terzi dai dipendenti dell'Assicurato alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui intestati al P.R.A., a lui locati o dati in usufrutto o detenuti a qualsiasi titolo.
Sono compresi i Danni cagionati alle persone trasportate.
- Tutela privacy
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione vale anche per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività assicurata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati per finalità diverse da quelle professionali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
- Documenti e atti di archivio
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. e-f-g), l'assicurazione comprende i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
7 Esclusioni
Fermo quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni, sono esclusi dalla presente garanzia i Danni e le Perdite patrimoniali:
- derivanti dall'inosservanza del D.Lgs. 626 del 19/09/1994 e successive modifiche o integrazioni;
- derivanti da proprietà e/o utilizzo di cani definiti pericolosi dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 27/8/2004 e successive modifiche o integrazioni.
- cagionati da infedeltà dei dipendenti o da appropriazione indebita.
8 Condizione aggiuntiva
B) Ristoranti / mense / bar / distributori automatici
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO - 4 Esclusioni (lett. n), l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante ai sensi di legge all'Assicurato, anche nella qualità di solo committente, dalla gestione di ristoranti /mense / bar / distributori automatici di alimenti o bevande, compreso il rischio dello smercio al dettaglio e della somministrazione di questi ultimi. Resta inteso tra le parti che l’attività relativa alla presente Condizione aggiuntiva risulta accessoria rispetto all’attività assicurata indicata in scheda di polizza.
Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile dell'ASSOCIAZIONE SPORTIVA / ASSOCIAZIONE o CIRCOLO RICREATIVO-CULTURALE
1 Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni o Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, compresi gli associati, da esso o da persone delle quali debba rispondere nell'esercizio dell'attività di ASSOCIAZIONE SPORTIVA / ASSOCIAZIONE o CIRCOLO RICREATIVO-CULTURALE senza scopo di lucro, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
2 Inizio della garanzia
L’Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell’Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.
a) Soxxxxxx xhe non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società.
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo di assicurazione.
Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
b) Soggetti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società
Qualora il rischio in oggetto sia già stato assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.
Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale assicurato dalla Polizza sostituita.
Limitatamente all’ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.
3 Termine della garanzia
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per cessazione dell’attività da parte dell’Assicurato; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di validità della polizza. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.
4 Limiti di risarcimento
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.
Per le Perdite patrimoniali l'assicurazione è prestata nell'ambito del massimale assicurato e fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.
5 Scoperto
Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai Danni a cose e alle Perdite patrimoniali la garanzia è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 250 e con il massimo di Euro 25.000 per i Danni a cose ed Euro 5.000 per le Perdite patrimoniali.
6 Condizioni particolari (sempre operanti)
- Conduzione locali
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa ai Danni a Terzi derivanti dalla conduzione dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività assicurata.
- Organizzazione / partecipazione a manifestazioni
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa ai Danni e alle Perdite patrimoniali a Terzi di cui l'Assicurato debba rispondere in qualità di organizzatore o di partecipante a manifestazioni sportive o aventi finalità ricreativo-culturali e/o di promozione o sostegno all'attività associativa; sono esclusi i Danni e le Perdite patrimoniali derivanti da mancato svolgimento, interruzione o rinvio delle suddette manifestazioni.
E' compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio da parte dell'Assicurato dei propri stands espositivi.
Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. n), l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato dallo smercio al dettaglio e/o dalla somministrazione di sostanze alimentari e bevande da lui stesso effettuato nel corso della manifestazione.
Sono esclusi i Danni derivanti dalla proprietà e/o montaggio o smontaggio di palchi, nonché quelli provocati da fuochi d'artificio o da giochi pirotecnici in genere.
-Veicoli / Natanti non a motore
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato dalla pratica di discipline sportive che richiedono, anche indirettamente, l'uso di veicoli / natanti non a motore.
- RC personale degli associati
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale degli associati per la pratica delle attività sportive e/o ricreativo-culturali organizzate dall'associazione / circolo.
Gli associati non sono considerati Terzi tra loro.
- RC personale degli istruttori sportivi / animatori
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale degli istruttori sportivi e degli animatori di attività ricreativo-culturali che collaborino con l'associazione / circolo, anche se non dipendenti o associati, limitatamente all’attività svolta per conto dell’associazione / circolo.
- Committenza auto
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. c), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, relativamente ai Danni cagionati a Terzi dai dipendenti dell'Assicurato alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui intestati al P.R.A., a lui locati o dati in usufrutto o detenuti a qualsiasi titolo.
Sono compresi i Danni cagionati alle persone trasportate.
- Tutela privacy
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione vale anche per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività assicurata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati per finalità diverse da quelle professionali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
- Documenti e atti di archivio
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. e-f-g), l'assicurazione comprende i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata
nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
7 Esclusioni
Fermo quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni, sono esclusi dalla presente garanzia i Danni e le Perdite patrimoniali:
- derivanti dalla gestione / proprietà di impianti sportivi e/o di palestre;
- derivanti dall’attività di noleggio di veicoli e/o attrezzature di qualsiasi genere;
- derivanti dalla proprietà e/o montaggio o smontaggio di tribune / gradinate e palchi;
- derivanti dall'inosservanza del D.Lgs. 626 del 19/09/1994 e successive modifiche o integrazioni;
- derivanti dall’utilizzo di aeromodelli;
- cagionati da infedeltà dei dipendenti o da appropriazione indebita.
Sono altresì esclusi i Daxxx x le Perdite patrimoniali derivanti dalla pratica di:
- attività sportive a livello professionistico;
- discipline sportive che richiedono, anche indirettamente, l'uso di veicoli / natanti a motore di qualsiasi genere e/o l’utilizzo di animali;
- attività sportive con utilizzo di armi da fuoco;
- sport aerei in genere e paracadutismo;
- sport estremi, intendendosi per tali: Canyoning, Base Jumping, Bike Trial, Bodyboard, Bungee Jumping, Hydrospeed, Rafting, Downhill, Free Climbing, Freeride, Helisnow, Jet Ski, Kitesurf, Kitewings, Parapendio, Sky Surf, Sleddog, Torrentismo;
- arti marziali, lotta, pugilato;
- speleologia;
- attività subacquea.
Sono infine esclusi i Danni e le Perdite patrimoniali cagionati ai partecipanti a corse, gare e competizioni in genere.
8 Condizione Aggiuntiva
B) Ristoranti / mense / bar / distributori automatici
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. n), l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante ai sensi di legge all'Assicurato, anche nella qualità di solo committente, dalla gestione di ristoranti /mense / bar / distributori automatici di alimenti o bevande, compreso il rischio dello smercio al dettaglio e della somministrazione di questi ultimi. Resta inteso tra le parti che l’attività relativa alla presente Condizione aggiuntiva risulta accessoria rispetto all’attività assicurata indicata in scheda di polizza.
Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile della GUIDA TURISTICA / AMBIENTALE ESCURSIONISTICA / ALPINA
1 Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Daxxx xnvolontariamente cagionati a Terzi da esso o da persone delle quali debba rispondere nell'esercizio dell'attività di GUIDA TURISTICA / AMBIENTALE ESCURSIONISTICA / ALPINA svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
2 Inizio della garanzia
L’Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell’Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.
a) Soxxxxxx xhe non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società.
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo di assicurazione.
Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
b) Soggetti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società
Qualora il rischio in oggetto sia già stato assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.
Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale assicurato dalla Polizza sostituita.
Limitatamente all’ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.
3 Termine della garanzia
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per decesso dell'Assicurato o per cessazione dal servizio per dimissioni volontarie o per pensionamento; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di validità della polizza. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.
4 Limiti di risarcimento
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.
Per i Danni cagionati ad opere di valore storico / artistico / culturale / naturalistico la garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
5 Franchigia
Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai Danni a cose la garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di Euro 250 per ogni sinistro.
6 Esclusioni
Fermo quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni, sono esclusi dalla presente garanzia i Danni derivanti da:
- pratica di attività subacquea;
- proprietà e/o utilizzo di animali;
- utilizzo di armi in genere.
Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile del GESTORE / PROPRIETARIO DI IMPIANTO SPORTIVO e/o DI PALESTRA
1 Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Daxxx xnvolontariamente cagionati a Terzi da esso o da persone delle quali debba rispondere nell'esercizio dell'attività di GESTORE / PROPRIETARIO DI IMPIANTO SPORTIVO e/o DI PALESTRA, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
Per IMPIANTO SPORTIVO / PALESTRA si intende l'insieme delle attrezzature / macchinari, delle aree / superfici (inclusi i relativi muri di cinta, recinzioni fisse, porte o cancelli anche automatici) e dei manufatti direttamente destinati alla pratica dell'attività sportiva. Sono inclusi i locali adibiti a spogliatoio / ufficio (compresi servizi igienici, sanitari, sauna e simili), i depositi attrezzi e i magazzini, i percorsi privati e le zone di collegamento tra le suddette aree / superfici / locali, nonché la vegetazione arborea ed arbustiva, le insegne e i cartelli eventualmente presenti.
2 Inizio della garanzia
L’Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell’Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.
a) Soxxxxxx xhe non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società.
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo di assicurazione.
Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
b) Soggetti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società
Qualora il rischio in oggetto sia già stato assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.
Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale assicurato dalla Polizza sostituita.
Limitatamente all’ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.
3 Termine della garanzia
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per cessazione dell’attività da parte dell’Assicurato; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di validità della polizza. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.
4 Limiti di risarcimento
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.
5 Scoperto
Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai Danni a cose la garanzia è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 250 e con il massimo di Euro 25.000.
6 Condizioni particolari (sempre operanti)
- Organizzazione / partecipazione a corsi / attività sportive
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa ai Danni a Terzi di cui l'Assicurato debba rispondere in qualità di organizzatore o di partecipante a corsi / attività sportive, con l’esclusione di gare, corse e competizioni in genere; sono esclusi inoltre i Danni derivanti da mancato svolgimento, interruzione o rinvio delle suddette attività.
- RC personale degli istruttori sportivi
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale degli istruttori sportivi che collaborino con il gestore/proprietario dell’impianto / palestra assicurato, anche se non dipendenti, limitatamente all’attività svolta per conto del suddetto gestore / proprietario.
- Conduzione locali
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa ai Danni a Terzi derivanti dalla conduzione dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività assicurata.
- Tutela privacy
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione vale anche per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività assicurata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati per finalità diverse da quelle professionali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
- Committenza auto
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. c), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, relativamente ai Danni cagionati a Terzi dai dipendenti dell'Assicurato alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui intestati al P.R.A., a lui locati o dati in usufrutto o detenuti a qualsiasi titolo.
Sono compresi i Danni cagionati alle persone trasportate.
7 Esclusioni
Fermo quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni, sono esclusi dalla presente garanzia i Danni:
- derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli indicati nell’Oggetto dell’Assicurazione;
- derivanti dalla gestione / proprietà di tribune / gradinate;
- derivanti dalla pratica di trattamenti estetici che richiedano controllo medico;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria dell'IMPIANTO SPORTIVO / PALESTRA;
- derivanti dall'inosservanza del D.Lgs. 626 del 19/09/1994 e successive modifiche o integrazioni;
- derivanti dall’attività di noleggio di veicoli/attrezzature.
8 Condizioni Aggiuntive
A) Tribune / gradinate
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto all’art. 7 Esclusioni, l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante ai sensi di legge all'Assicurato dalla gestione / proprietà di tribune / gradinate.
Tale Condizione aggiuntiva viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di 1/3 dello stesso per sinistro e per periodo assicurativo.
B) Ristoranti / mense / bar / distributori automatici
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. n), l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante ai sensi di legge all'Assicurato, anche nella qualità di solo committente, dalla gestione di ristoranti /mense / bar / distributori
automatici di alimenti o bevande, compreso il rischio dello smercio al dettaglio e della somministrazione di questi ultimi.
Resta inteso tra le parti che l’attività relativa alla presente Condizione aggiuntiva risulta accessoria rispetto all’attività assicurata indicata in scheda di polizza.
C) Attrezzature ludiche
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà / gestione di attrezzature ludiche fisse per bambini (tra le quali scivoli, altalene, dondoli, girelli, ecc.) installate all’interno delle aree assicurate, purchè rispondenti alle normative europee EN 1176 - EN 1177 e successive modifiche ed integrazioni; si intendono esclusi i Danni derivanti dall’utilizzo delle suddette attrezzature da parte di soggetti con età superiore ad anni 14.
Sono escluse dalla presente garanzia le attrezzature ludiche a motore di qualsiasi genere.
Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile del GESTORE / PROPRIETARIO DI MANEGGIO
1 Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Xxxxx involontariamente cagionati a Terzi, compresi i soci / frequentatori, da esso o da persone delle quali debba rispondere nell'esercizio dell'attività di GESTORE / PROPRIETARIO DI MANEGGIO, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
Per MANEGGIO si intende l'insieme delle attrezzature, delle aree / superfici (inclusi i relativi muri di cinta, recinzioni fisse, porte o cancelli anche automatici) e dei manufatti direttamente destinati alla pratica dell'attività ippica. Sono inclusi i locali adibiti a spogliatoio / ufficio (compresi servizi igienici, sanitari, sauna e simili), le stalle, i depositi attrezzi e i magazzini, i percorsi privati e le zone di collegamento tra le suddette aree / superfici / locali, nonché la vegetazione arborea ed arbustiva, le insegne e i cartelli eventualmente presenti.
Sono altresì compresi gli attrezzi / macchinari agricoli utilizzati per la manutenzione ordinaria all’interno delle aree/superfici assicurate.
2 Inizio della garanzia
L’Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell’Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.
a) Xxxxxxxx che non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società.
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo di assicurazione.
Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
b) Soggetti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società
Qualora il rischio in oggetto sia già stato assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.
Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale assicurato dalla Polizza sostituita.
Limitatamente all’ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.
3 Termine della garanzia
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per cessazione dell’attività da parte dell’Assicurato; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di validità della polizza. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.
4 Limiti di risarcimento
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.
5 Scoperto
Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai Danni a cose la garanzia è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 250 e con il massimo di Euro 25.000.
6 Condizioni particolari (sempre operanti)
- Organizzazione / partecipazione a gite / escursioni / corsi
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa ai Danni a Terzi di cui l'Assicurato debba rispondere in qualità di organizzatore o di partecipante a gite, escursioni o corsi; sono esclusi i Danni derivanti da mancato svolgimento, interruzione o rinvio delle suddette attività.
- RC personale dei soci / frequentatori
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei soci / frequentatori del maneggio per l’uso di cavalli di proprietà dello stesso.
In tale ipotesi i soci / frequentatori si intendono Terzi tra loro, fermo quanto previsto all’art. 13 – Persone non considerate Terzi delle Condizioni generali di assicurazione.
- RC personale degli istruttori sportivi
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale degli istruttori sportivi che collaborano con il maneggio assicurato, anche se non dipendenti o soci dello stesso, limitatamente all’attività svolta per conto del maneggio.
- Danni subiti dai cavalli
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. e), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i Danni subiti da cavalli di proprietà di Xxxxx, esclusi i cavalli che l’Assicurato stesso abbia in consegna o custodia.
- Committenza auto
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO - Esclusioni (lett. c), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, relativamente ai Danni cagionati a Terzi dai dipendenti dell'Assicurato alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui intestati al P.R.A., a lui locati o dati in usufrutto o detenuti a qualsiasi titolo.
Sono compresi i Danni cagionati alle persone trasportate.
7 Esclusioni
Fermo quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni, sono esclusi dalla presente garanzia i Danni:
- di cui l’Assicurato debba rispondere in qualità di organizzatore o di partecipante a corse, gare e competizioni in genere, manifestazioni ed eventi vari;
- subiti dalle persone che cavalcano;
- derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli indicati nell’Oggetto dell’Assicurazione;
- derivanti dalla gestione / proprietà di tribune / gradinate;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria del MANEGGIO;
- derivanti dall'inosservanza del D.Lgs. 626 del 19/09/1994 e successive modifiche o integrazioni.
8 Condizioni aggiuntive
A) Tribune / gradinate
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto nelle Esclusioni, l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante ai sensi di legge all'Assicurato dalla gestione / proprietà di tribune / gradinate.
Tale Condizione aggiuntiva viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di 1/3 dello stesso per sinistro e per periodo assicurativo.
B) Ristoranti / mense / bar / distributori automatici
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. n), l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante ai sensi di legge all'Assicurato, anche nella qualità di solo committente, dalla gestione di ristoranti /mense / bar / distributori automatici di alimenti o bevande, compreso il rischio dello smercio al dettaglio e della somministrazione di questi ultimi. Resta inteso tra le parti che l’attività relativa alla presente Condizione Aggiuntiva risulta accessoria rispetto all’attività assicurata indicata in scheda di polizza.
C) Attrezzature ludiche
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà / gestione di attrezzature ludiche fisse per bambini (tra le quali scivoli, altalene, dondoli, girelli, ecc.) installate all’interno delle aree assicurate, purchè rispondenti alle normative europee EN 1176 - EN 1177 e successive modifiche ed integrazioni; si intendono esclusi i Danni derivanti dall’utilizzo delle suddette attrezzature da parte di soggetti con età superiore ad anni 14.
Sono escluse dalla presente garanzia le attrezzature ludiche a motore di qualsiasi genere.
Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile del GESTORE / PROPRIETARIO DI STABILIMENTO BALNEARE
1 Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Xxxxx involontariamente cagionati a Terzi da esso o da persone delle quali debba rispondere nell'esercizio dell'attività di GESTORE / PROPRIETARIO DI STABILIMENTO BALNEARE, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
Per STABILIMENTO BALNEARE si intende l'insieme delle attrezzature, delle aree / superfici (inclusi i relativi muri di cinta, recinzioni fisse, porte o cancelli anche automatici) e dei manufatti direttamente destinati alla balneazione. Sono inclusi i locali adibiti a spogliatoio / ufficio (compresi servizi igienici e sanitari), le cabine, i depositi attrezzi e i magazzini, i percorsi privati e le zone di collegamento tra le suddette aree / superfici / locali, nonché gli alberi, la vegetazione arborea ed arbustiva, le insegne e i cartelli eventualmente presenti.
2 Inizio della garanzia
L’Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell’Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.
a) Xxxxxxxx che non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società.
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo di assicurazione.
Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
b) Soggetti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società
Qualora il rischio in oggetto sia già stato assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.
Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale assicurato dalla Polizza sostituita.
Limitatamente all’ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.
3 Termine della garanzia
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per cessazione dell’attività da parte dell’Assicurato; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di validità della polizza. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.
4 Limiti di risarcimento
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.
5 Scoperto
Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai Danni a cose la garanzia è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 250 e con il massimo di Euro 25.000.
6 Condizioni particolari (sempre operanti)
- Natanti non a motore
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie
RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. c), l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà / utilizzo di natanti non a motore (quali a titolo esemplificativo mosconi, pattìni, pedalò, ecc.), inclusi surf e windsurf.
- Rc personale dei prestatori di lavoro
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro - inclusi xxxxxxx / assistenti ai bagnanti, istruttori sportivi e animatori – della cui opera l’Assicurato si avvalga nella gestione / proprietà dello stabilimento balneare.
- Organizzazione attività sportive / ricreative
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa ai Danni a Terzi di cui l'Assicurato debba rispondere in qualità di organizzatore di attività sportive / ricreative, con l’esclusione di gare, corse e competizioni in genere; sono esclusi inoltre i Danni derivanti da mancato svolgimento, interruzione o rinvio delle suddette attività.
- Rc cose in consegna
A parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. e), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per sottrazione, distruzione, perdita o deterioramento delle cose a lui direttamente consegnate dai clienti / frequentatori dello stabilimento balneare ed ivi conservate o custodite.
Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 1.000 per sinistro e per periodo assicurativo e, a deroga di quanto previsto al paragrafo “Scoperto”, con applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di Euro 100 per ogni sinistro.
- Committenza auto
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. c), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, relativamente ai Danni cagionati a Terzi dai dipendenti dell'Assicurato alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui intestati al P.R.A., a lui locati o dati in usufrutto o detenuti a qualsiasi titolo.
Sono compresi i Danni cagionati alle persone trasportate.
7 Esclusioni
Fermo quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni, sono esclusi dalla presente garanzia i Danni:
- derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli indicati nell’Oggetto dell’Assicurazione;
- derivanti dalla gestione / proprietà di impianti sportivi / palestre e relative tribune / gradinate;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria dello STABILIMENTO BALNEARE;
- derivanti dalla pratica di attività subacquea, di Kitesurf / Kitewings, nonché di discipline sportive che richiedono, anche indirettamente, l'uso di veicoli / natanti a motore di qualsiasi genere;
- derivanti dall'inosservanza del D.Lgs. 626 del 19/09/1994 e successive modifiche o integrazioni.
8 Condizioni Aggiuntive
B) Ristoranti / mense / bar / distributori automatici
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. n), l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante ai sensi di legge all'Assicurato, anche nella qualità di solo committente, dalla gestione di ristoranti /mense / bar / distributori automatici di alimenti o bevande, compreso il rischio dello smercio al dettaglio e della somministrazione di questi ultimi. Resta inteso tra le parti che l’attività relativa alla presente Condizione aggiuntiva risulta accessoria rispetto all’attività assicurata indicata in scheda di polizza.
C) Attrezzature ludiche
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà / gestione di attrezzature ludiche fisse per bambini (tra le quali scivoli, altalene, dondoli, girelli, ecc.) installate all’interno delle aree assicurate, purchè rispondenti alle normative europee EN 1176 - EN 1177 e successive modifiche ed integrazioni; si intendono esclusi i Danni derivanti dall’utilizzo delle suddette attrezzature da parte di soggetti con età superiore ad anni 14.
Sono escluse dalla presente garanzia le attrezzature ludiche a motore di qualsiasi genere.
Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile dell'ISTRUTTORE SPORTIVO
1 Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Xxxxx involontariamente cagionati a Terzi, compresi i partecipanti alle attività sportive, da esso o da persone delle quali debba rispondere nell'esercizio dell'attività di ISTRUTTORE SPORTIVO svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
Inizio della garanzia
L’Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell’Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.
a) Xxxxxxxx che non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società.
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo di assicurazione.
Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
b) Soggetti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società
Qualora il rischio in oggetto sia già stato assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.
Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale assicurato dalla Polizza sostituita.
Limitatamente all’ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.
3 Termine della garanzia
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per decesso dell'Assicurato o per cessazione dal servizio per dimissioni volontarie o per pensionamento; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di validità della polizza. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.
4 Limite di risarcimento
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.
5 Franchigia
Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai Danni a cose la garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di Euro 250 per ogni sinistro.
6 Condizioni particolari (sempre operanti)
- Tutela privacy
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione vale anche per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive
modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.
La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività assicurata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati per finalità diverse da quelle professionali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
- Documenti e atti di archivio
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO - 4 Esclusioni (lett. e-f-g), l'assicurazione comprende i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti, referti medici, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
7 Esclusioni
Fermo quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni l'assicurazione non vale per i Danni derivanti dalla pratica di:
- discipline sportive che richiedono, anche indirettamente, l'uso di veicoli / natanti a motore di qualsiasi genere e/o l’utilizzo di animali;
- attività sportive con utilizzo di armi da fuoco;
- sport aerei in genere e paracadutismo;
- sport estremi, intendendosi per tali: Canyoning, Base Jumping, Bike Trial, Bodyboard, Bungee Jumping, Hydrospeed, Rafting, Downhill, Free Climbing, Freeride, Helisnow, Jet Ski, Kitesurf, Kitewings, Parapendio, Sky Surf, Sleddog, Torrentismo;
- arti marziali, lotta, pugilato;
- speleologia;
- attività subacquea.
Sono altresì esclusi i Danni e le Perdite patrimoniali subiti dai partecipanti a corse, gare e competizioni in genere.
Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile del BAGNINO / ASSISTENTE AI BAGNANTI
1 Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Xxxxx involontariamente cagionati a Terzi da esso o da persone delle quali debba rispondere nell'esercizio dell'attività di BAGNINO DI SALVATAGGIO / ASSISTENTE AI BAGNANTI purchè risulti in possesso di regolare brevetto.
2 Inizio della garanzia
L’Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell’Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Xxxxxxx, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.
a) Xxxxxxxx che non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società.
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo di assicurazione.
Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
b) Soggetti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società
Qualora il rischio in oggetto sia già stato assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.
Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale assicurato dalla Polizza sostituita.
Limitatamente all’ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.
3 Termine della garanzia
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per decesso dell'Assicurato o per cessazione dal servizio per dimissioni volontarie o per pensionamento; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di validità della polizza. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.
4 Limite di risarcimento
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.
5 Franchigia
Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai Danni a cose la garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di Euro 250 per ogni sinistro.
6 Condizioni particolari (sempre operanti)
- Attività di primo soccorso medico
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione comprende i Danni involontariamente cagionati a Terzi dall’Assicurato nello svolgimento dell’attività di primo soccorso medico/sanitario che risulti necessaria durante l’espletamento delle proprie mansioni.
- Natanti non a motore
Ferma ogni altra condizione di polizza, l'assicurazione comprende i Danni involontariamente cagionati a Terzi dall’Assicurato a seguito di utilizzo di natanti non a motore durante l’espletamento delle proprie mansioni.
7 Esclusioni
Resta fermo quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni .
Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile del PROPRIETARIO DI FABBRICATO
1 Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Xxxxx involontariamente cagionati a Terzi da esso o da persone delle quali debba rispondere in qualità di PROPRIETARIO DI FABBRICATO - la cui ubicazione è indicata in scheda di polizza - e delle relative pertinenze (ivi compresi parchi e giardini fino a ettari 1 di superficie, vegetazione arborea ed arbustiva, attrezzature sportive, insegne e cartelli, muri di cinta, recinzioni fisse, cancelli anche automatici, strade private).
2 Inizio della Garanzia
L’Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell’Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.
a) Xxxxxxxx che non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società.
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo di assicurazione.
Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
b) Soggetti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società
Qualora il rischio in oggetto sia già stato assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.
Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale assicurato dalla Polizza sostituita.
Limitatamente all’ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.
3 Termine della garanzia
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per decesso dell'Assicurato o per alienazione del FABBRICATO; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di validità della polizza. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.
4 Limiti di risarcimento
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.
5 Scoperto
Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai Danni a cose la garanzia è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 250 e con il massimo di Euro 25.000.
6 Condizione particolare (sempre operante)
- Fabbricato in condominio
Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà, sono considerati Terzi i singoli condomini nonché i loro familiari e dipendenti per i Danni dei quali sia responsabile il condominio come tale, ed è compresa la
responsabilità dei singoli condomini verso gli altri e verso la proprietà comune.
Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i Danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota a suo carico per i Danni dei quali debba rispondere la proprietà comune escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
7 Esclusioni
Fermo quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni, sono esclusi dalla presente garanzia i Danni:
- relativi a fabbricati vuoti e inoccupati da più di due anni;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- derivanti dall'inosservanza del D. Lgs. 626 del 19/09/1994 e successive modifiche o integrazioni.
Sono altresì esclusi dalla presente garanzia i fabbricati, o loro porzioni, adibiti a:
- tribune / gradinate, stadi, arene, palazzi dello sport;
- cinema, teatri, anfiteatri, auditorium;
- discoteche, sale da ballo, night club;
- supermercati, ipermercati, centri commerciali;
- luoghi di culto o religiosi;
- scuole.
8 Condizioni aggiuntive
C) Attrezzature ludiche
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà / gestione di attrezzature ludiche fisse per bambini (tra le quali scivoli, altalene, dondoli, girelli, ecc.) installate all’interno delle aree assicurate, purchè rispondenti alle normative europee EN 1176 - EN 1177 e successive modifiche ed integrazioni; si intendono esclusi i Danni derivanti dall’utilizzo delle suddette attrezzature da parte di soggetti con età superiore ad anni 14.
Sono escluse dalla presente garanzia le attrezzature ludiche a motore di qualsiasi genere.
D) Fabbricato extra
- Interruzione attività
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO - 4 Esclusioni (lett. d), l'assicurazione è estesa ai Danni e alle Perdite patrimoniali a Terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato avvio, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Tale Condizione aggiuntiva viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
- Inquinamento accidentale
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni (lett. b-m), l'assicurazione è estesa ai Danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Tale Condizione aggiuntiva viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
- Danni da acqua condotta
Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO - 4 Esclusioni (lett. m), l'assicurazione è estesa ai Danni a cose di Terzi derivanti da spargimento d'acqua verificatosi a seguito di:
1) guasto o rottura accidentali;
2) occlusione;
3) gelo
di pluviale, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento stabilmente installati all'interno del fabbricato o di pertinenza dello stesso.
Tale Condizione aggiuntiva viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.
Restano esclusi i Danni:
- causati da umidità, stillicidio;
- da rottura degli impianti automatici di estinzione;
- derivanti da occlusione o gelo di impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;
- da rottura di condutture installate all’esterno della costruzione edile, anche se interrate, che non siano integralmente protette da appositi manufatti, ad eccezione di pluviali e grondaie;
- causati da rottura degli impianti in conseguenza di gelo, verificatasi in locali sprovvisti di riscaldamento.
Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile del PROPRIETARIO DI TERRENO
1 Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni involontariamente cagionati a Terzi da esso o da persone delle quali debba rispondere in qualità di PROPRIETARIO DI TERRENO - la cui ubicazione è indicata in scheda di polizza - compresi alberi, vegetazione arborea ed arbustiva, pozzi, capanni per gli attrezzi, muri di cinta, recinzioni fisse, cancelli anche automatici, insegne e cartelli, strade private presenti all'interno dell'area assicurata.
2 Inizio della garanzia
L’Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell’Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.
a) Xxxxxxxx che non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società.
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo di assicurazione.
Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
b) Soggetti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società
Qualora il rischio in oggetto sia già stato assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.
Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale assicurato dalla Polizza sostituita.
Limitatamente all’ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.
3 Termine della garanzia
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per decesso dell'Assicurato o per alienazione del TERRENO; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di validità della polizza. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.
4 Limiti di risarcimento
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.
5 Scoperto
Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai Danni a cose la garanzia è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 250 e con il massimo di Euro 25.000.
6 Esclusioni
Fermo quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – 4 Esclusioni, sono esclusi dalla presente garanzia:
- corsi d'acqua, invasi e bacini naturali e artificiali presenti all'interno dell'area assicurata;
- terreni destinati a coltivazione agricola, allevamento e pascolo di bestiame;
- terreni adibiti in via non occasionale a parcheggio per veicoli a motore.
Sezione II - Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro
Norme che regolano l’assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro obbligatoriamente iscritti all’INAIL (RCO)
A parziale deroga dell’art. 13 delle Condizioni generali di assicurazione, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato purché in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall’INPS per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di Xxxxx non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai Prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente non inferiore al 6% (sei percento) calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n°38 del 23/02/2000.
La garanzia di RCO non comprende:
- le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all’amianto;
- i Danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo o di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Norme comuni alle garanzie RCT e RCO (se prevista in polizza)
1 Gestione delle vertenze di danno - spese legali e peritali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
2 Estensione territoriale
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei territori dei Paesi dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e della Svizzera, nell'adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempreché sia competente a decidere l'Autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale e processuale.
3 Vincolo di solidarietà
Nel caso di responsabilità solidale con altri, l'assicurazione è limitata alla sola quota parte attribuibile all'Assicurato; laddove non sia individuato giudizialmente o stra-giudizialmente il riparto di responsabilità si applica il criterio della suddivisione paritetica degli oneri fra tutti i responsabili solidali, indipendentemente dalla solvibilità di ognuno.
4 Esclusioni
Limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi sono esclusi i Danni e le Perdite patrimoniali:
a) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) all’ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per i Danni derivanti da sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
c) derivanti dalla proprietà o guida di veicoli/natanti a motore di qualsiasi genere, nonché da aeromobili;
d) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi;
e) alle cose di Xxxxx in consegna all’Assicurato a qualsiasi titolo ed alle cose portate da clienti o frequentatori nei luoghi ove si svolge l’attività assicurata;
f) cagionati a cose di Terzi da incendio, scoppio, esplosione;
g) alle cose di proprietà dell’Assicurato o da lui detenute;
h) alle attrezzature e ai macchinari di proprietà di Terzi utilizzati dall'Assicurato;
i) agli immobili tenuti in locazione dall’Assicurato;
j) cagionati da furto e rapina;
k) derivanti da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, valori, preziosi o titoli in genere;
l) conseguenti ad errori o omissioni nella stipulazione o modifica di polizze assicurative, obbligatorie o facoltative, o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
m) cagionati da fuoriuscita d’acqua condotta da guasto e rottura d’impianti idrici, igienici, di riscaldamento e tecnici, nonché cagionati da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
n) derivanti da merci di qualsiasi genere, prodotti alimentari e bevande dopo la loro consegna o somministrazione;
o) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantegli direttamente dalla legge;
p) attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
q) derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici;
r) derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
5 Regolazione del Premio
Se il Premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in scheda copertura ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo il Premio minimo assoluto stabilito in scheda copertura.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, l’Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l’indicazione degli Introiti realizzati nello stesso periodo o di altri valori definitivi richiesti.
Sulla base di questi dati la Società emette apposito documento e provvede a calcolare l’eventuale conguaglio del Premio.
Le differenze attive o passive del Premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 30 giorni dalla data di consegna del suddetto documento.
Nel caso di omessa comunicazione dei dati richiesti nei termini previsti, ovvero di mancato pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi; in tali casi trova applicazione il dispositivo dell’art. 1901, comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto per la Società di agire a tutela dei propri interessi.
Il Premio minimo annuo anticipato, pagato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato quale anticipo del conguaglio relativo al periodo assicurativo annuo per il quale si sono verificate le suddette omissioni, salvo il diritto della Società di pretendere il conguaglio del Premio minimo.
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.
QUADRO II - Assistenza
FORMULA BASE
COMBINAZIONE A
(valida per le attività: Direttore Scolastico; Direttore Servizi Generali Amministrativi; Insegnante Scolastico; Personale ATA; Tirocinante / Borsista / Stagista / Apprendista; Guida Alpina / Ambientale / Escursionistica / Turistica; Istruttore Sportivo; Bagnino)
1 MODALITÀ PER L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA
Per ottenere l’Assistenza, telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa, componendo i seguenti numeri di telefono
Numero verde 000000000 (non valido per chiamate dall'estero) Linea urbana + 39 0116523200 (costo a carico del chiamante)
La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno per raccogliere le richieste. Gli assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax o posta elettronica.
TELEFAX: 000000000
INDIRIZZO e-mail : xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
2 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:
a) Codice Personale;
b) generalità dell’Assicurato ed eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);
c) tipologia dell'evento e luogo di accadimento;
d) eventuali dati relativi alla struttura sanitaria o al medico che hanno preso in cura l’Assicurato dopo l'evento;
e) tipo di intervento richiesto.
3 CENTRALE OPERATIVA
L’assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Centrale Operativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.P.A., con sede legale in xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 XXXXXX e Sede Operativa in xxxxx Xxxxxxx x'Xxxxxxx, 00, 00000 XXXXXX, presso la quale opera la struttura organizzativa dell’assistenza disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.
4 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto, a fornire assistenza mettendo a disposizione dell'Assicurato, entro i limiti stabiliti, un aiuto immediato nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli indicati al capitolo 7 GARANZIE e comunque occorsi durante il periodo di copertura della presente Polizza.
5 ESTENSIONE TERRITORIALE
Salvo eventuali limitazioni indicate nelle singole garanzie la Società presta l'assistenza all'Assicurato quando si trova in ITALIA, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
6 DEFINIZIONI
- Abitazione: la residenza anagrafica dell'Assicurato.
- Assicurato: la persona fisica residente in Italia, nell’interesse della quale è stipulata la Polizza “La mia assicurazione RCpiù”.
- Codice personale di riconoscimento: 034/849
- Équipe medica: gruppo di medici qualificati reperibili presso la Centrale Operativa 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.
- Evento dannoso: ogni fatto involontario che produce a terzi danni per i quali l’Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di legge, occorso nell’esercizio dell’attività indicata in Polizza.
- Familiari: il coniuge o il convivente; i discendenti, gli ascendenti e gli affini entro il secondo grado di parentela dell'Assicurato.
- Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
- Luogo dell'assistenza: località ove si trova l'Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coperture previste.
- Malattia: ogni alterazione dello stato di salute di acuta insorgenza, non dipendente da Infortunio.
- Ospedale: istituto di cura e clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzato all'erogazione di assistenza ospedaliera.
- Società: L'impresa assicuratrice.
7 GARANZIE
7.1 INFORMAZIONI SANITARIE
In caso di Infortunio o Malattia,
l’Assicurato può telefonare alla Società, che mette a disposizione la Centrale Operativa, presso la quale è garantita la presenza di un'Équipe medica attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24. L'Équipe medica è a sua disposizione per fornire consigli utili ed informazioni su:
• ubicazione e reperibilità di centri di pronto soccorso;
• medici generici o specialisti;
• disponibilità e ubicazione di centri di cura pubblici e privati;
• argomenti di carattere medico.
La Società si fa carico delle relative spese.
La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".
7.2 CONSULENZE SPECIALISTICHE TELEFONICHE (in Ortopedia, Medicina d’Urgenza, Dietologia, Dermatologia, Neurologia, Medicina Sportiva)
In caso di Infortunio o Malattia,
l'Assicurato può telefonare alla Società, che mette a disposizione la Centrale Operativa, presso la quale è garantita la presenza di un'Équipe medica attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24.
L'Équipe medica è a sua disposizione per fornire:
• consigli e suggerimenti relativi al suo stato di salute;
• indicazione di strutture sanitarie idonee alla cura della patologia segnalata;
• indicazione di nominativi di specialisti nella patologia segnalata dall’Assicurato. La Società si fa carico delle relative spese.
Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi della visita specialistica.
La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".
7.3 INVIO DI PERSONALE MEDICO
In caso di Infortunio o Malattia dell'Assicurato,
l'Équipe medica della Società, dopo aver identificato i bisogni dell'Assicurato, qualora ne ravvisi la necessità, contatta e invia un medico di sua fiducia sul Luogo dell'assistenza. Se ciò non è possibile a causa di oggettive situazioni locali, la Società provvede ad organizzare una visita medica presso la struttura ospedaliera o di cura più vicina al luogo dell'assistenza.
La Società si fa carico delle relative spese.
La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".
7.4 LINEA DIRETTA CON L'OSPEDALE
In caso di Infortunio o Malattia dell'Assicurato che ne comportino il ricovero in Ospedale,
la Società mette a disposizione la Centrale Operativa presso la quale è garantita la presenza di un'Équipe medica attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, per favorire lo scambio di informazioni tra i Familiari ed i medici del Centro di Cura.
La Società si fa carico delle relative spese.
La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".
7.5 RECAPITO MESSAGGI URGENTI
In caso di Infortunio o Malattia dell’Assicurato, la Società mette a disposizione la Centrale Operativa attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, per trasmettere messaggi urgenti a persone residenti in Italia. La Società inoltrerà il messaggio nel più breve tempo possibile. In caso di assenza i destinatari saranno richiamati con continuità, fino al recapito del messaggio o fino alla cessata emergenza.
La Società si fa carico delle relative spese.
La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".
7.6 INFORMAZIONI LEGALI
In caso di Evento dannoso,
la Società mette a disposizione l'Équipe legale presso la Centrale Operativa, per fornire consulenze e consigli pratici di carattere legale relativi ai fatti che hanno causato l’Evento dannoso ed alle sue conseguenze.
La Società si fa carico delle relative spese.
7.7 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
In caso di Evento dannoso,
la Società mette a disposizione la Centrale Operativa, per fornire informazioni relative alle pratiche amministrative da sbrigare in conseguenza dell’Evento dannoso (ad esempio: denuncia alle autorità competenti, denuncia alla compagnia di Assicurazione, eccetera).
La Società si fa carico delle relative spese.
Sono escluse e rimangono a totale carico dell'Assicurato le spese relative al rilascio dei certificati o documenti.
8 ESCLUSIONI
L'Assistenza non è operante in caso di:
- dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Xxxxx;
- Eventi dannosi, Infortuni e Xxxxxxxx che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- Eventi dannosi, Infortuni e Malattie determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- Eventi Dannosi, Infortuni e Malattie derivanti da pratica di sport aerei, paracadutismo, deltaplano o dalla partecipazione a corse e gare motoristiche, gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- azioni delittuose compiute dall'Assicurato;
- ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari da Malattia o Infortunio (check-up).
9 DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE
- La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla Polizza nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza. In quest'ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.
- La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della Società delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.
- La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.
- Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall'Assicurato al professionista intervenuto.
10 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Quando si verifica un Infortunio, una Malattia o un Evento dannoso, la Società ha diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l’Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento.
L’Assicurato dovrà inoltre consentire agli incaricati della Società di verificare le proprie condizioni di salute e di prendere visione della sua cartella clinica.
Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla presente Polizza, deve essere esercitato dall’Assicurato, a pena di estinzione e decadenza entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.
QUADRO II - Assistenza
FORMULA BASE COMBINAZIONE B
(valida per le attività: Agenzia di Viaggi; Tour Operator; Associazione di Volontariato; Associazione
Sportiva; Associazione o Circolo Ricreativo Culturale; Gestore / Proprietario di Impianto Sportivo / Palestra
/ Maneggio / Stabilimento Balneare; Proprietario di Fabbricato / Terreno)
1 MODALITÀ PER L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA
Per ottenere l’Assistenza, telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa, componendo i seguenti numeri di telefono
Numero verde 000000000 (non valido per chiamate dall'estero) Linea urbana + 39 0116523200 (costo a carico del chiamante)
La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno per raccogliere le richieste. Gli assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax o posta elettronica.
TELEFAX: 000000000
INDIRIZZO e-mail : xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
2 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato (o la persona da questi incaricata di richiedere l’assistenza) deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:
a) Codice Personale;
b) generalità dell’Assicurato ed eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);
c) tipologia dell'evento e luogo di accadimento;
d) tipo di intervento richiesto.
3 CENTRALE OPERATIVA
L’assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Centrale Operativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.P.A., con sede legale in xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 XXXXXX e Sede Operativa in xxxxx Xxxxxxx x'Xxxxxxx, 00, 00000 XXXXXX, presso la quale opera la struttura organizzativa dell’assistenza disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.
4 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto, a fornire assistenza mettendo a disposizione dell'Assicurato, entro i limiti stabiliti, un aiuto immediato nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli indicati al capitolo 7 GARANZIE e comunque occorsi durante il periodo di copertura della presente polizza.
5 ESTENSIONE TERRITORIALE
Salvo eventuali limitazioni indicate nelle singole garanzie la Società presta l'assistenza in ITALIA.
6 DEFINIZIONI
- Assicurato: titolare delle attività / proprietà situate in Italia, identificate sulla scheda di polizza.
- Codice personale di riconoscimento: 034/850
- Evento dannoso: ogni fatto involontario che produce a terzi danni per i quali l’Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di legge, occorso nell’esercizio dell’attività indicata in Polizza.
- Locali: locali in cui ha sede l’attività dell’Assicurato e/o fabbricati / terreni identificati sul frontespizio di polizza.
- Sinistro: la situazione di difficoltà conseguente al verificarsi di un evento fortuito occorso ai Locali dell’Assicurato che:
• causi loro danni materiali e diretti oggettivamente constatabili; e/o
• li renda oggettivamente inutilizzabili o indisponibili;
e/o
• esponga cose e persone presenti al loro interno al rischio di reati;
e che a giudizio della Centrale Operativa, renda necessaria l’erogazione di un aiuto immediato, fra quelli previsti dalle garanzie contenute nella presente polizza.
- Società: L'impresa assicuratrice.
7 GARANZIE
7.1 INFORMAZIONI ARTIGIANI
In caso di Xxxxxxxx,
la Società mette a disposizione la Centrale Operativa attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, per fornire nominativi e recapiti delle seguenti categorie di artigiani:
• idraulici
• elettricisti
• xxxxxx
• falegnami
• muratori
• vetrai
La Società si fa carico delle relative spese.
Nel caso in cui l’evento che ha determinato la richiesta di informazioni non rientri nella definizione di Sinistro e l’Assicurato (o la persona da questi incaricata di richiedere l’assistenza) concordi direttamente con gli artigiani il sopralluogo e l’esecuzione di un intervento, restano a suo carico tutti i costi relativi (diritto d’uscita, manodopera e materiali).
7.2 INVIO ARTIGIANI
In caso di Xxxxxxxx che richiede l’intervento di artigiani appartenenti ad una o più delle categorie sotto elencate:
• idraulico
• elettricista
• fabbro
• falegname
• muratore
• vetraio
la Società invia presso i Locali dell’Assicurato un artigiano per ciascuna delle professionalità idonee a prestare l’aiuto necessario.
La Società tiene a proprio carico e paga direttamente all’artigiano intervenuto le spese relative al diritto d’uscita ed alla manodopera fino ad un importo massimo complessivo, per ciascun Sinistro, pari a 300,00 Euro, con un massimo per singolo artigiano di 150,00 Euro.
Sono a carico dell’Assicurato e devono da questo essere pagate direttamente all’artigiano intervenuto:
• le spese di manodopera eccedenti l’importo tenuto a carico dalla Società;
• le spese per eventuali pezzi di ricambio;
• le spese per materiali di consumo e/o di uso corrente.
La garanzia non è operativa per:
• Sinistri che abbiano colpito eventuali parti comuni dell’edificio in cui si trovano i Locali dell’Assicurato o comunque parti di uso non esclusivo dell’Assicurato;
• interventi sul cavo generale dell’edificio in cui si trovano i Locali dell’Assicurato;
• Sinistri che abbiano colpito gli impianti generali idraulico, elettrico, del gas e del riscaldamento dell’edificio in cui si trovano i Locali dell’Assicurato a meno che tali impianti non siano di uso esclusivo dell’Assicurato stesso;
• Sinistri che abbiano colpito cancelli, porte, portoni d’accesso dell’edificio in cui si trovano i Locali dell’Assicurato a meno che tali accessi non siano di uso esclusivo dell’Assicurato stesso;
• interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli Enti erogatori;
• Sinistri conseguenti a gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti causati da incuria o lavori ai xxxxx xxxx;
• Sinistri che abbiano colpito impianti per i quali non è possibile dimostrare l’avvenuta messa a norma secondo le disposizioni in vigore;
• Sinistri che abbiano colpito impianti per i quali non è possibile dimostrare di avere effettuato le operazioni di manutenzione periodica previste dalle norme in vigore;
• le operazioni di manutenzione che siano eventualmente richieste dalla legge in conseguenza dell’erogazione delle prestazioni previste dalla Polizza.
7.3 INVIO DI PERSONALE DI VIGILANZA
In caso di Xxxxxxxx che abbia compromesso l'efficienza degli accessi ed esista l'oggettivo rischio di reati contro i Locali dell’Assicurato e gli oggetti in essi contenuti, la Società reperisce e invia sul luogo del Sinistro personale idoneo a prestare servizi di vigilanza.
La Società si fa carico delle relative spese fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di Euro 200,00.
7.4 INFORMAZIONI LEGALI
In caso di Evento dannoso,
la Società mette a disposizione l'Équipe legale presso la Centrale Operativa, per fornire consulenze e consigli pratici di carattere legale relativi ai fatti che hanno causato l’Evento dannoso ed alle sue conseguenze.
La Società si fa carico delle relative spese.
7.5 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
In caso di Evento dannoso / Sinistro,
la Società mette a disposizione la Centrale Operativa, per fornire informazioni relative alle pratiche amministrative da sbrigare in conseguenza dell’Evento dannoso / Sinistro (ad esempio: denuncia alle autorità competenti, denuncia alla compagnia di Assicurazione, eccetera).
La Società si fa carico delle relative spese.
Sono escluse e rimangono a totale carico dell'Assicurato le spese relative al rilascio dei certificati o documenti.
8 ESCLUSIONI
L'Assistenza non è operante in caso di:
- Sinistri / Eventi dannosi che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- Sinistri / Eventi dannosi determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali si abbia partecipato attivamente.
9 DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE
- La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l'Assicurato (o la persona da questi incaricata di richiedere l’assistenza) a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza. In quest'ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.
- La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della Società delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.
- La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato (o dalla persona da questi incaricata di richiedere l’assistenza).
- Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall’Assicurato al professionista intervenuto.
- Per interventi che richiedano l'accesso o che interessino materialmente unità immobiliari abitative o commerciali adiacenti l'attività / proprietà dell'Assicurato, sarà necessario il preventivo consenso scritto da parte dei terzi proprietari delle unità immobiliari interessate.
- Gli interventi presso i locali ove ha sede l'attività / proprietà dell’Assicurato sono erogati a condizione che nei medesimi sia presente l’Assicurato o persona da lui designata, che la compagnia abbia potuto identificare.
- Per gli interventi di artigiani, la Società non riconosce anticipi di denaro, rimborsi o indennizzi compensativi per i pezzi di ricambio, i materiali sostitutivi e/o di uso corrente.
10 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO / EVENTO DANNOSO
Quando si verifica un Sinistro / Evento dannoso la Società ha diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l’Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento. Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla presente polizza, deve essere esercitato dall’Assicurato, a pena di estinzione e decadenza entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.
QUADRO II - Assistenza
FORMULA SUPER
COMBINAZIONE A1
(valida per le attività: Direttore Scolastico; Direttore Servizi Generali Amministrativi; Insegnante Scolastico; Personale ATA; Tirocinante / Borsista / Stagista / Apprendista; Guida Alpina / Ambientale / Escursionistica / Turistica; Istruttore Sportivo; Bagnino)
1 MODALITÀ PER L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA
Per ottenere l’Assistenza, telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa, componendo i seguenti numeri di telefono
Numero verde 000000000 (non valido per chiamate dall'estero) Linea urbana + 39 0116523200 (costo a carico del chiamante)
La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno per raccogliere le richieste. Gli assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax o posta elettronica.
TELEFAX: 000000000
INDIRIZZO e-mail : xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
2 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:
a) Codice Personale;
b) generalità dell’Assicurato ed eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);
c) tipologia dell'evento e luogo di accadimento;
d) eventuali dati relativi alla struttura sanitaria o al medico che hanno preso in cura l’Assicurato dopo l'evento;
e) tipo di intervento richiesto.
3 CENTRALE OPERATIVA
L’assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Centrale Operativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.P.A., con sede legale in xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 XXXXXX e Sede Operativa in xxxxx Xxxxxxx x'Xxxxxxx, 00, 00000 XXXXXX, presso la quale opera la struttura organizzativa dell’assistenza disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.
4 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto, a fornire assistenza mettendo a disposizione dell'Assicurato, entro i limiti stabiliti, un aiuto immediato nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli indicati al capitolo 7 GARANZIE e comunque occorsi durante il periodo di copertura della presente Polizza.
5 ESTENSIONE TERRITORIALE
Salvo eventuali limitazioni indicate nelle singole garanzie la Società presta l'assistenza all'Assicurato quando si trova in ITALIA, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
6 DEFINIZIONI
- Abitazione: la residenza anagrafica dell'Assicurato.
- Assicurato: la persona fisica residente in Italia, nell’interesse della quale è stipulata la Polizza “La mia assicurazione RCpiù”.
- Codice personale di riconoscimento: 034/849
- Équipe medica: gruppo di medici qualificati reperibili presso la Centrale Operativa 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.
- Evento dannoso: ogni fatto involontario che produce a terzi danni per i quali l’Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di legge, occorso nell’esercizio dell’attività indicata in Polizza.
- Familiari: il coniuge o il convivente; i discendenti, gli ascendenti e gli affini entro il secondo grado di parentela dell'Assicurato.
- Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
- Luogo dell'assistenza: località ove si trova l'Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coperture previste.
- Malattia: ogni alterazione dello stato di salute di acuta insorgenza, non dipendente da Infortunio.
- Ospedale: istituto di cura e clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzato all'erogazione di assistenza ospedaliera.
- Società: L'impresa assicuratrice.
7 GARANZIE
7.1 INFORMAZIONI SANITARIE
In caso di Infortunio o Malattia,
l’Assicurato può telefonare alla Società, che mette a disposizione la Centrale Operativa, presso la quale è garantita la presenza di un'Équipe medica attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24. L'Équipe medica è a sua disposizione per fornire consigli utili ed informazioni su:
• ubicazione e reperibilità di centri di pronto soccorso;
• medici generici o specialisti;
• disponibilità e ubicazione di centri di cura pubblici e privati;
• argomenti di carattere medico.
La Società si fa carico delle relative spese.
La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".
7.2 CONSULENZE SPECIALISTICHE TELEFONICHE (in Ortopedia, Medicina d’Urgenza, Dietologia, Dermatologia, Neurologia, Medicina Sportiva)
In caso di Infortunio o Malattia,
l'Assicurato può telefonare alla Società, che mette a disposizione la Centrale Operativa, presso la quale è garantita la presenza di un'Équipe medica attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24.
L'Équipe medica è a sua disposizione per fornire:
• consigli e suggerimenti relativi al suo stato di salute;
• indicazione di strutture sanitarie idonee alla cura della patologia segnalata;
• indicazione di nominativi di specialisti nella patologia segnalata dall’Assicurato. La Società si fa carico delle relative spese.
Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi della visita specialistica.
La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".
7.3 INVIO DI PERSONALE MEDICO
In caso di Infortunio o Malattia dell'Assicurato,
l'Équipe medica della Società, dopo aver identificato i bisogni dell'Assicurato, qualora ne ravvisi la necessità, contatta e invia un medico di sua fiducia sul Luogo dell'assistenza. Se ciò non è possibile a causa di oggettive situazioni locali, la Società provvede ad organizzare una visita medica presso la struttura ospedaliera o di cura più vicina al luogo dell'assistenza.
La Società si fa carico delle relative spese.
La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".
7.4 LINEA DIRETTA CON L'OSPEDALE
In caso di Infortunio o Malattia dell'Assicurato che ne comportino il ricovero in Ospedale,
la Società mette a disposizione la Centrale Operativa presso la quale è garantita la presenza di un'Équipe medica
attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, per favorire lo scambio di informazioni tra i Familiari ed i medici del Centro di Cura.
La Società si fa carico delle relative spese.
La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".
7.5 RECAPITO MESSAGGI URGENTI
In caso di Infortunio o Malattia dell’Assicurato,
la Società mette a disposizione la Centrale Operativa attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, per trasmettere messaggi urgenti a persone residenti in Italia. La Società inoltrerà il messaggio nel più breve tempo possibile. In caso di assenza i destinatari saranno richiamati con continuità, fino al recapito del messaggio o fino alla cessata emergenza.
La Società si fa carico delle relative spese.
La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".
7.6 INVIO DI UN'AMBULANZA
In caso di Infortunio o Malattia dell'Assicurato che rendano necessario il suo trasferimento in ospedale, qualora l'Équipe medica ne ravvisi la necessità, la Società reperisce ed invia un'ambulanza sul luogo dell'assistenza.
Qualora l’Assicurato lo richieda e l'Équipe medica della Centrale Operativa lo ritenga possibile ed opportuno,
il trasferimento all’ospedale verrà effettuato con taxi, autovettura medica o altro mezzo equivalente. La Società si fa carico delle relative spese.
La Società organizza e dispone anche l’eventuale successivo rientro dell’Assicurato all’abitazione o al luogo presso il quale l’Assicurato stava temporaneamente soggiornando al momento della richiesta di assistenza, tenendo a proprio carico le relative spese.
La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".
7.7 TRASFERIMENTO SANITARIO
In caso di Infortunio o Malattia dell'Assicurato,
l'Équipe medica della Società, valutate le condizioni cliniche dell'Assicurato anche mediante contatto con i medici curanti in loco, potrà, qualora lo ritenga possibile e opportuno, trasferire l'Assicurato:
• ad un Centro Ospedaliero, in Italia o in Europa, idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso;
• ad un Centro Ospedaliero più vicino alla sua abitazione; oppure:
• presso la sua Abitazione.
L'Équipe medica a proprio insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e disporrà, se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristico specializzato. I mezzi di trasporto con cui l'Équipe medica potrà far effettuare il trasferimento sanitario sono:
• aereo sanitario speciale;
• aereo di linea eventualmente barellato;
• vagone letto ferroviario di prima classe;
• ambulanza o altro mezzo idoneo.
La Società si fa carico delle relative spese.
Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato o da altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società.
La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".
La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l'Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell'Équipe medica.
La garanzia è prestata ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
7.8 ACCOMPAGNATORE IN CASO DI TRASFERIMENTO SANITARIO
In caso di trasferimento sanitario dell'Assicurato, la Società, sentito il parere dell'Équipe medica, organizza e dispone il rientro dell'Assicurato con una persona indicata dall’Assicurato stesso, purché questa si trovi sul luogo.
Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato o altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società.
7.9 VIAGGIO DI UN FAMILIARE
In caso di Infortunio o Malattia dell'Assicurato che ne comportino il ricovero in ospedale per un periodo che i medici curanti prevedono superiore a giorni 5, la Società organizza e provvede al viaggio di un familiare che si trova in Italia e che desideri recarsi ad assisterlo.
La Società mette a disposizione un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe e si fa carico delle relative spese.
La garanzia è operativa se il ricovero dell’Assicurato è avvenuto in un ospedale al di fuori della Regione di residenza dell’Assicurato.
La Società organizza e dispone il pernottamento del familiare sul luogo dell'assistenza, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di notti 2 e di Euro 150,00.
7.10 RIENTRO ALL'ABITAZIONE DAL LUOGO DI CURA
In caso di prestazioni già rese con la garanzia "Trasferimento Sanitario" e sulla base degli accordi presi tra l'Équipe medica ed i medici curanti sul luogo dell'assistenza,
la Società organizza e dispone il rientro dell'Assicurato all'Abitazione.
L'Équipe medica, a proprio insindacabile giudizio, tenuto conto del quadro clinico generale dell'Assicurato, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e disporrà, se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristico eventualmente anche specializzato. I mezzi di trasporto con cui l'Équipe medica potrà far effettuare il trasferimento sono:
• aereo sanitario speciale;
• aereo di linea eventualmente barellato;
• vagone letto ferroviario di prima classe;
• ambulanza o altro mezzo idoneo.
La Società si fa carico delle relative spese.
La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l'Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell'Équipe medica.
Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato o da altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società.
La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".
7.11 ASSISTENZA AI FAMILIARI DELL’ASSICURATO
In caso di decesso, di ricovero in ospedale o di Trasferimento Sanitario dell'Assicurato, qualora i familiari dell’Assicurato lo ritengano necessario,
la Società, per i familiari:
- organizza e dispone il pernottamento sul luogo dell’assistenza. La Centrale Operativa ricercherà la struttura alberghiera più vicina possibile al luogo del ricovero;
- organizza e dispone il rientro all'Abitazione o la prosecuzione del viaggio fino alla destinazione;
- incarica una persona di fiducia di avere cura dei familiari minori di quattordici anni che rimangono soli durante il soggiorno, il rientro all'Abitazione o la prosecuzione del viaggio.
La Società si fa carico:
• delle spese di trasferimento all’hotel;
• delle spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo per ciascun sinistro di notti 2 e di Euro 250,00;
• delle eventuali spese di trasferimento dall’hotel all’ospedale e viceversa, fino ad un importo massimo per ciascun sinistro di Euro 150,00;
• delle spese di rientro all’Abitazione o prosecuzione del viaggio fino alla destinazione, entro i limiti di spesa che sarebbero sostenuti per il rientro all’Abitazione;
• delle spese relative alla persona che deve accudire i familiari minori di quattordici anni durante il viaggio o il soggiorno, fino ad un importo massimo per ciascun sinistro di Euro 300,00.
L'hotel selezionato sarà di categoria minima o equivalente a 3 stelle, salvo che i familiari dell’Assicurato, per opportunità o comodità, non concordino con la Centrale Operativa di soggiornare in strutture alberghiere di categoria inferiore, più vicine al luogo dell'assistenza.
Il pernottamento sarà a carico della Società se non già previsto dal programma di viaggio originario.
Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato o altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società.
La garanzia è prestata ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
7.12 INVIO DI PERSONALE INFERMIERISTICO
In caso di Infortunio o Malattia dell'Assicurato che ne comportino il ricovero in ospedale, qualora l'Équipe medica lo ritenga necessario, nella settimana successiva al rientro dell'Assicurato dal ricovero,
la Società invia presso l'Abitazione dell'Assicurato personale infermieristico opportunamente individuato dall'Équipe medica.
La Società si fa carico delle relative spese fino ad un importo massimo per ciascun sinistro di Euro 300,00.
La Società consegna all’Abitazione le eventuali attrezzature sanitarie rese necessarie dalla tipologia dell'Infortunio o Malattia e acquistate o noleggiate previo consenso dell'Assicurato.
La Società si fa carico delle spese relative alla ricerca e alla consegna delle attrezzature sanitarie.
Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi di noleggio o di acquisto dell'attrezzatura sanitaria.
La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".
7.13 ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO
In caso di decesso dell'Assicurato,
la Società provvede ad espletare tutte le formalità burocratiche e legali sul luogo dell'assistenza ed a disporre il trasferimento della salma alla località della sepoltura in Italia, in conformità con le norme internazionali.
La Società si fa carico delle relative spese comprese quelle del feretro, fino ad un importo massimo per ciascun sinistro di Euro 2.500,00. In caso di inumazione sul posto, la Società provvede a proprie spese.
Sono escluse e rimangono a totale carico degli eredi le spese relative alla cerimonia funebre. La garanzia è prestata ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
7.14 VIAGGIO PER IL RIENTRO ANTICIPATO
Nel caso di
- decesso;
- Infortunio o Malattia che, a giudizio dell’Équipe medica della Centrale Operativa, determinino un imminente pericolo di vita;
- ricovero ospedaliero per un periodo che i medici curanti ritengono superiore a giorni 5, di un familiare che non è in viaggio con l’Assicurato;
la Società organizza e dispone:
- il rientro anticipato dell’Assicurato all’Abitazione;
- il viaggio di sola andata dell’Assicurato o di una persona da lui designata, per il recupero del veicolo che l’Assicurato stesso abbia dovuto abbandonare presso il luogo dell’assistenza.
Il rientro e il viaggio per il recupero del veicolo, saranno effettuati con il mezzo di trasporto scelto dall’Assicurato fra quelli che sono effettivamente disponibili ed utilizzabili (aereo, treno, altro).
La Società:
• tiene a proprio carico le spese per il viaggio fino ad un importo massimo per ciascun sinistro di Euro 200,00;
• se l’Assicurato intende usufruire di un’auto a noleggio senza conducente, la Società mette a disposizione un’auto a noleggio di cilindrata compresa tra 1.000 e 1.400 cc per un massimo di due giorni, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le modalità stabiliti dal punto di noleggio.
Sono a carico dell’Assicurato e devono da questi essere pagate direttamente al punto di noleggio:
- le spese per il carburante;
- quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie.
Il noleggio può originare la richiesta, da parte della società di noleggio, di costituzione di una cauzione, che deve essere prestata direttamente dall’Assicurato.
Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società.
La garanzia è prestata quando l’Assicurato si trova ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato stesso.
7.15 TELEFONO A DISPOSIZIONE IN CASO DI RICOVERO
In caso di Infortunio o Malattia dell'Assicurato che comportino un ricovero in ospedale superiore a giorni 3,
la Società provvede a fornire un telefono da camera se nella struttura sanitaria esiste la possibilità di connessione o, in alternativa, un telefono cellulare se la struttura sanitaria ne autorizza l'uso.
Il telefono cellulare sarà messo a disposizione in base alle condizioni che ne regolano il noleggio.
La Società si fa carico delle spese relative al canone giornaliero di noleggio durante il periodo di ricovero fino ad un massimo di giorni 15.
Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato:
• i costi del traffico telefonico;
• eventuali franchigie;
• la cauzione richiesta dal noleggiatore;
• i costi di noleggio per i giorni eccedenti il massimale.
La garanzia è operativa previa autorizzazione dell'amministrazione della struttura sanitaria.
7.16 INDICAZIONI MEDICI DENTISTI
In caso di Infortunio o Malattia dell’Assicurato che richiedano cure dentistiche,
l’Assicurato può telefonare alla Società, che mette a disposizione la Centrale Operativa, presso la quale è garantita la presenza di un'Équipe medica per fornire informazioni:
• sull’ubicazione e la reperibilità di medici dentisti convenzionati che si trovino il più vicino possibile al luogo presso il quale l’Assicurato si trova;
• sulle tariffe convenzionate praticate.
La Società si fa carico delle relative spese.
Sono escluse e restano a totale carico dell’Assicurato tutte le spese relative alle prestazioni erogate dal medico dentista.
La garanzia è prestata ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".
7.17 ORGANIZZAZIONE DI UNA VISITA MEDICO DENTISTICA
In caso di Infortunio o Malattia dell’Assicurato che richiedano cure dentistiche,
l’ Équipe medica, su specifico incarico ed in accordo con l’Assicurato, organizza un consulto presso un medico dentista convenzionato, secondo le disponibilità dello stesso.
Qualora, a giudizio dell’ Équipe medica della Centrale Operativa, le condizioni di salute dell’Assicurato non siano compatibili con i tempi di attesa dell’appuntamento presso il medico dentista, la Società organizza un consulto medico presso la struttura ospedaliera più vicina al luogo dell’assistenza.
Se l’appuntamento è stato fissato per un giorno successivo a quello nel quale l’Assicurato ha contattato la Centrale Operativa, quest’ultima provvederà a ricordare l’appuntamento tramite messaggio di testo inviato al numero di telefono cellulare che l’Assicurato stesso dovrà comunicare al momento della richiesta di assistenza.
L’Assicurato potrà usufruire delle tariffe convenzionate sulle quali potrà ottenere preventivamente tutte le informazioni necessarie.
La garanzia è prestata ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
La Società si fa carico delle spese relative:
• all’organizzazione dell’appuntamento;
• all’invio del messaggio di testo con cui viene ricordato l’appuntamento presso il medico dentista;
• all’eventuale trasferimento dell’Assicurato presso la struttura ospedaliera più vicina al luogo dell’assistenza.
Sono escluse e restano a totale carico dell’Assicurato le spese relative:
• alle prestazioni erogate dal medico dentista;
• al mancato rispetto dell’appuntamento fissato;
• tutte le altre spese.
Gli appuntamenti successivi al primo saranno concordati direttamente tra l’Assicurato ed il medico dentista.
La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".
7.18 INFORMAZIONI LEGALI
In caso di Evento dannoso,
la Società mette a disposizione l'Équipe legale presso la Centrale Operativa, per fornire consulenze e consigli pratici di carattere legale relativi ai fatti che hanno causato l’Evento dannoso ed alle sue conseguenze.
La Società si fa carico delle relative spese.
7.19 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
In caso di Evento dannoso,
la Società mette a disposizione la Centrale Operativa, per fornire informazioni relative alle pratiche amministrative da sbrigare in conseguenza dell’Evento dannoso (ad esempio: denuncia alle autorità competenti, denuncia alla compagnia di Assicurazione, eccetera).
La Società si fa carico delle relative spese.
Sono escluse e rimangono a totale carico dell'Assicurato le spese relative al rilascio dei certificati o documenti.
8 ESCLUSIONI
L'Assistenza non è operante in caso di:
- dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Xxxxx;
- Eventi dannosi, Infortuni e Xxxxxxxx che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- Eventi dannosi, Infortuni e Malattie determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- Eventi dannosi, Infortuni e Malattie derivanti da pratica di sport aerei, paracadutismo, deltaplano o dalla partecipazione a corse e gare motoristiche, gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- azioni delittuose compiute dall'Assicurato;
- ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari da Malattia o Infortunio (check-up).
9 DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE
- La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla Polizza nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza. In quest'ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.
- La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della Società delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.
- La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.
- Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall'Assicurato al professionista intervenuto.
- Gli spostamenti organizzati dalla Società sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute dell’Assicurato. La Società concorda con l’avente diritto il mezzo di trasporto da utilizzare.
10 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Quando si verifica un Infortunio, una Malattia o un Evento dannoso, la Società ha diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l’Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento. L’Assicurato dovrà inoltre consentire agli incaricati della Società di verificare le proprie condizioni di salute e di prendere visione della sua cartella clinica.
Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla presente Polizza, deve essere esercitato dall’Assicurato, a pena di estinzione e decadenza entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.
QUADRO II - Assistenza
FORMULA SUPER
COMBINAZIONE B1
(valida per le attività: Agenzia di Viaggi; Tour Operator; Associazione di Volontariato; Associazione Sportiva; Associazione o Circolo Ricreativo Culturale; Gestore / Proprietario di Impianto Sportivo / Palestra
/ Maneggio / Stabilimento Balneare; Proprietario di Fabbricato / Terreno)
1 MODALITÀ PER L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA
Per ottenere l’Assistenza, telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa, componendo i seguenti numeri di telefono
Numero verde 000000000 (non valido per chiamate dall'estero) Linea urbana + 39 0116523200 (costo a carico del chiamante)
La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno per raccogliere le richieste. Gli assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax o posta elettronica.
TELEFAX: 000000000
INDIRIZZO e-mail : xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
2 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato (o la persona da questi incaricata di richiedere l’assistenza) deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:
a) Codice Personale;
b) generalità dell’Assicurato ed eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);
c) tipologia dell'evento e luogo di accadimento;
d) tipo di intervento richiesto.
3 CENTRALE OPERATIVA
L’assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Centrale Operativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.P.A., con sede legale in xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 XXXXXX e Sede Operativa in xxxxx Xxxxxxx x'Xxxxxxx, 00, 00000 XXXXXX, presso la quale opera la struttura organizzativa dell’assistenza disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.
4 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto, a fornire assistenza mettendo a disposizione dell'Assicurato, entro i limiti stabiliti, un aiuto immediato nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli indicati al capitolo 7 GARANZIE e comunque occorsi durante il periodo di copertura della presente polizza.
5 ESTENSIONE TERRITORIALE
Salvo eventuali limitazioni indicate nelle singole garanzie la Società presta l'assistenza in ITALIA.
6 DEFINIZIONI
- Assicurato: titolare delle attività / proprietà situate in Italia, identificate sulla scheda di polizza.
- Codice personale di riconoscimento: 034/850
- Evento dannoso: ogni fatto involontario che produce a terzi danni per i quali l’Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di legge, occorso nell’esercizio dell’attività indicata in Polizza.
- Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
- Locali: locali in cui ha sede l’attività dell’Assicurato e/o fabbricati / terreni identificati sul frontespizio di polizza.
- Malattia: ogni alterazione dello stato di salute di acuta insorgenza, non dipendente da Infortunio.
- Sinistro: la situazione di difficoltà conseguente al verificarsi di un evento fortuito occorso ai Locali dell’Assicurato che:
• causi loro danni materiali e diretti oggettivamente constatabili; e/o
• li renda oggettivamente inutilizzabili o indisponibili; e/o
• esponga cose e persone presenti al loro interno al rischio di reati;
e che a giudizio della Centrale Operativa, renda necessaria l’erogazione di un aiuto immediato, fra quelli previsti dalle garanzie contenute nella presente polizza.
- Società: L'impresa assicuratrice.
7 GARANZIE
7.1 INFORMAZIONI ARTIGIANI
In caso di Xxxxxxxx,
la Società mette a disposizione la Centrale Operativa attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, per fornire nominativi e recapiti delle seguenti categorie di artigiani:
• idraulici
• elettricisti
• xxxxxx
• falegnami
• muratori
• vetrai
La Società si fa carico delle relative spese.
Nel caso in cui l’evento che ha determinato la richiesta di informazioni non rientri nella definizione di Sinistro e l’Assicurato (o la persona da questi incaricata di richiedere l’assistenza) concordi direttamente con gli artigiani il sopralluogo e l’esecuzione di un intervento, restano a suo carico tutti i costi relativi (diritto d’uscita, manodopera e materiali).
7.2 INVIO ARTIGIANI
In caso di Xxxxxxxx che richiede l’intervento di artigiani appartenenti ad una o più delle categorie sotto elencate:
• idraulico
• elettricista
• fabbro
• falegname
• muratore
• vetraio
la Società invia presso i Locali dell’Assicurato un artigiano per ciascuna delle professionalità idonee a prestare l’aiuto necessario.
La Società tiene a proprio carico e paga direttamente all’artigiano intervenuto le spese relative al diritto d’uscita ed alla manodopera fino ad un importo massimo complessivo, per ciascun Sinistro, pari a 500,00 euro, con un massimo per singolo artigiano di 250,00 euro.
Sono a carico dell’Assicurato e devono da questo essere pagate direttamente all’artigiano intervenuto:
• le spese di manodopera eccedenti l’importo tenuto a carico dalla Società;
• le spese per eventuali pezzi di ricambio;
• le spese per materiali di consumo e/o di uso corrente.
La garanzia non è operativa per:
• Sinistri che abbiano colpito eventuali parti comuni dell’edificio in cui si trovano i Locali dell’Assicurato o comunque parti di uso non esclusivo dell’Assicurato;
• interventi sul cavo generale dell’edificio in cui si trovano i Locali dell’Assicurato;
• Sinistri che abbiano colpito gli impianti generali idraulico, elettrico, del gas e del riscaldamento dell’edificio in cui si trovano i Locali dell’Assicurato a meno che tali impianti non siano di uso esclusivo dell’Assicurato stesso;
• Sinistri che abbiano colpito cancelli, porte, portoni d’accesso dell’edificio in cui si trovano i Locali dell’Assicurato a meno che tali accessi non siano di uso esclusivo dell’Assicurato stesso;
• interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli Enti erogatori;
• Sinistri conseguenti a gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti causati da incuria o lavori ai xxxxx xxxx;
• Sinistri che abbiano colpito impianti per i quali non è possibile dimostrare l’avvenuta messa a norma secondo le disposizioni in vigore;
• Sinistri che abbiano colpito impianti per i quali non è possibile dimostrare di avere effettuato le operazioni di manutenzione periodica previste dalle norme in vigore;
• le operazioni di manutenzione che siano eventualmente richieste dalla legge in conseguenza dell’erogazione delle prestazioni previste dalla Polizza.
7.3 INVIO DI PERSONALE DI VIGILANZA
In caso di Xxxxxxxx che abbia compromesso l'efficienza degli accessi ed esista l'oggettivo rischio di reati contro i Locali dell’Assicurato e gli oggetti in essi contenuti,
la Società reperisce e invia sul luogo del Sinistro personale idoneo a prestare servizi di vigilanza.
La Società si fa carico delle relative spese fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di euro 400,00.
7.4 INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
In caso di Sinistro conseguente a guasto a impianti stabilmente installati all’interno dei Locali dell’Assicurato, l’Assicurato (o la persona da questi incaricata di richiedere l’assistenza) può telefonare alla Società che mette a disposizione la Centrale Operativa, per fornire informazioni relative alle norme vigenti in tema di sicurezza dell’impianto che ha subito il Sinistro.
La Società si fa carico delle spese relative alla consulenza telefonica.
7.5 TRASFERIMENTO DI OGGETTI
In caso di Sinistro che renda inagibili i Locali dell’Assicurato e sussista l'oggettivo rischio di reati a danno degli oggetti in essi contenuti,
la Società provvede al trasferimento degli oggetti presso un luogo di deposito provvisorio indicato dall’Assicurato (o dalla persona da questi incaricata di richiedere l’assistenza).
La Società si fa carico dei costi relativi al trasferimento degli oggetti fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di euro 250,00.
Restano a carico dell’Assicurato i relativi costi di deposito dei beni.
7.6 ASSISTENZA AL RIPRISTINO DELL’ATTIVITA’ ASSICURATA
In caso di Sinistro ai Locali dell’Assicurato che renda necessario lo sgombero di materiali o il riordino di oggetti ingombranti,
la Società provvede ad inviare personale specializzato per ripristinare l'abitabilità dei suddetti Locali.
La Società si fa carico delle relative spese fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di euro 150,00.
7.7 INFORMAZIONI LEGALI
In caso di Evento dannoso,
la Società mette a disposizione l'Équipe legale presso la Centrale Operativa, per fornire consulenze e consigli pratici di carattere legale relativi ai fatti che hanno causato l’Evento dannoso ed alle sue conseguenze.
La Società si fa carico delle relative spese.
7.8 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
In caso di Evento dannoso / Sinistro,
la Società mette a disposizione la Centrale Operativa, per fornire informazioni relative alle pratiche amministrative da sbrigare in conseguenza dell’Evento dannoso / Sinistro (ad esempio: denuncia alle autorità competenti, denuncia alla compagnia di Assicurazione, eccetera).
La Società si fa carico delle relative spese.
Sono escluse e rimangono a totale carico dell'Assicurato le spese relative al rilascio dei certificati o documenti.
7.9 INVIO DI PERSONALE MEDICO
In caso di Infortunio o Malattia di persone presenti a qualsiasi titolo presso i Locali dell’Assicurato, l'Équipe medica della Società, dopo aver identificato i bisogni dell’infortunato / malato, qualora ne ravvisi la necessità, contatta e invia un medico di sua fiducia presso i suddetti locali. Se ciò non è possibile a causa di oggettive situazioni locali, la Società provvede ad organizzare una visita medica presso la struttura ospedaliera o di cura più vicina al luogo dell'assistenza.
La Società si fa carico delle relative spese.
La garanzia è operativa previo consenso dell’infortunato / malato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".
7.10 INVIO DI UN'AMBULANZA
In caso di Infortunio o Malattia di persone presenti a qualsiasi titolo presso i Locali dell’Assicurato che rendano necessario il trasferimento dell’infortunato / malato in ospedale, qualora l'Équipe medica ne ravvisi la necessità, la Società reperisce ed invia un'ambulanza presso i suddetti locali.
Qualora l’Assicurato (o la persona da questi incaricata di richiedere l’assistenza) lo richieda e l'Équipe medica della Centrale Operativa lo ritenga possibile ed opportuno, il trasferimento all’ospedale verrà effettuato con taxi, autovettura medica o altro mezzo equivalente.
La Società si fa carico delle relative spese.
La garanzia è operativa previo consenso dell’infortunato / malato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".
8 ESCLUSIONI
L'Assistenza non è operante in caso di:
- Sinistri / Eventi dannosi che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- Sinistri / Eventi dannosi determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali si abbia partecipato attivamente.
9 DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE
- La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l'Assicurato (o la persona da questi incaricata di richiedere l’assistenza) a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza. In quest'ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.
- La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della Società delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.
- La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato (o dalla persona da questi incaricata di richiedere l’assistenza).
- Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall’Assicurato al professionista intervenuto.
- Per interventi che richiedano l'accesso o che interessino materialmente unità immobiliari abitative o commerciali adiacenti l'attività / proprietà dell'Assicurato, sarà necessario il preventivo consenso scritto da parte dei terzi proprietari delle unità immobiliari interessate.
- Gli interventi presso i Locali ove ha sede l'attività / proprietà dell’Assicurato sono erogati a condizione che nei medesimi sia presente l’Assicurato o persona da lui designata, che la compagnia abbia potuto identificare.
- Per gli interventi di artigiani, la Società non riconosce anticipi di denaro, rimborsi o indennizzi compensativi per i pezzi di ricambio, i materiali sostitutivi e/o di uso corrente.
10 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO / EVENTO DANNOSO
Quando si verifica un Sinistro / Evento dannoso la Società ha diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l’Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento. Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla presente polizza, deve essere esercitato dall’Assicurato, a pena di estinzione e decadenza entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.
QUADRO III - La Tutela Legale
Norme che regolano l’assicurazione della Tutela Legale
1 Definizioni
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti della garanzia prestata:
Sinistro: La controversia prevista al paragrafo "3 Garanzie prestate" riportato nel presente Quadro.
Per le definizioni di carattere generale valgono quelle previste dal Quadro I relative alla garanzia di Responsabilità Civile.
2 Oggetto della garanzia
La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale stabilito in Polizza ed alle condizioni di seguito indicate, l’onere delle spese per l’assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.
Esse sono:
a) le spese per l’intervento di un legale;
b) le spese peritali di parte o d'ufficio;
c) le spese di giustizia nel processo penale;
d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato.
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato – Contraente.
3 Garanzie prestate
Con riferimento a quanto previsto all’art. “2 Oggetto della garanzia”, quest’ultima riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell’ambito dell’attività dichiarata in polizza e si riferisce ai seguenti casi:
a) controversie relative a Xxxxx di natura extracontrattuale subiti dall’Assicurato e dai suoi Prestatori di lavoro in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
b) controversie per Xxxxx di natura extracontrattuale cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
c) difesa penale dell’Assicurato e dei suoi Prestatori di lavoro per reato colposo o contravvenzione;
d) controversie relative alla locazione e/o proprietà dei locali ove l’Assicurato esercita la propria attività;
e) controversie individuali di lavoro relative ai Prestatori di lavoro dell'Assicurato.
Ad integrazione del punto c) le garanzie comprendono il rimborso delle spese legali sostenute dall'Assicurato e/o suoi Prestatori di lavoro nei casi di procedimenti penali per delitto doloso all'unica condizione che gli stessi siano prosciolti o assolti con sentenza passata in giudicato; si esclude ogni altra causa di estinzione del reato.
4 Esclusioni
L’assicurazione non vale per:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b) gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.
L’assicurazione non è inoltre operante per le controversie:
e) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti dalle persone assicurate;
f) riferite all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di trasporto a motore;
g) di natura contrattuale nei confronti della Società;
h) nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
i) di natura contrattuale in genere, salvo quanto espressamente previsto all'art. "2 Garanzie prestate" lettere d), e) del presente quadro di assicurazione;
j) relative a sinistri di inquinamento dell’ambiente;
k) di qualsiasi genere se l’Assicurato non è in possesso delle abilitazioni (licenze, brevetti e simili) eventualmente previsti per lo svolgimento della propria attività;
l) relative a procedure arbitrali;
m) relative a contratti di acquisto, vendita o trasformazione di beni immobili e beni mobili, soggetti a Pubblico Registro;
n) relative a vertenze insorgenti da inosservanza delle norme previste dal D.Lgs 626 del 19/09/94, dal D.Lgs 494 del 14/08/96 e dal D.Lgs 155 del 26/05/97 e loro successive modifiche;
o) relative a vertenze insorgenti da inadempimenti degli obblighi di legge in tema di norme sulla “privacy” ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003;
p) relative a vertenze sindacali e procedure di licenziamento collettivo;
q) inerenti l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori;
r) in materia di diritto di brevetto, esclusiva e concorrenza sleale;
s) relative ad operazioni finanziarie in ogni senso intese.
5 Inizio e termine della garanzia
L’assicurazione vale per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
Ai fini di cui sopra, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
6 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di X. Xxxxxx e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all’Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.
L’assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della Unione Europea e in Svizzera. e sono processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.
7 Gestione del sinistro
La gestione dei Sinistri viene affidata dalla Società a EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale e uffici in Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxxxx x. 00/0 - C.A.P. 20161 -Tel. 02/64021 - Fax 02/00000000 e Ufficio Liquidazione Sinistri in Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxxxx x. 00/0 - C.A.P. 20161 - Tel. 02/64021 - Fax 02/00000000 e 02/64028502.
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Unitamente alla denuncia l'Assicurato deve fornire alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.
In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria , con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.
L'Assicurato, con la presentazione della denuncia del sinistro, ha il diritto di indicare alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.
Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con Europa Tutela Giudiziaria, quest'ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
Le stesse modalità di scelta previste per la nomina del legale si applicano per la eventuale scelta del perito di parte la cui nomina, ai sensi dell'articolo “Oggetto della garanzia”, deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa Tutela Giudiziaria.
Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa Tutela Giudiziaria metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell’Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Europa Tutela Giudiziaria provvederà all’incarico formale del legale come sopra prescelto.
La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.
L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa Tutela Giudiziaria, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata, Europa Tutela Giudiziaria tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e Europa Tutela Giudiziaria in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l’Assicurato potrà scegliere:
a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi dell’art. “14 - Rinvio alle norme di legge” delle Condizioni generali di assicurazione. In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato;
b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa Tutela Giudiziaria la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato dalla Società in linea di fatto e di diritto. L’Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.
La scelta di una delle due procedure esclude l’applicazione dell’altra.
Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all’Assicurato.
Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di Europa Tutela Giudiziaria .
Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile
Qualora coesista un’assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Condizioni generali di assicurazione
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile.
Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dal contratto.
La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata: il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa; il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di invio della comunicazione.
In caso di recesso esercitato dalla Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso la Società rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Il pagamenti di premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 7 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l’Assicurato sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla Società e solo se fatte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sede della Società oppure all’Agenzia cui è assegnato il contratto.
Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 - Denuncia ed obblighi in caso di sinistro
Relativamente a tutte le garanzie, in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
L'Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.
Art. 11 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Art. 12 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al sinistro non si evidenzi alcuno dei casi previsti dalle Esclusioni.
Art. 13 – Persone non considerate Terzi
Non sono considerati Terzi:
a) l’Assicurato e, solo se conviventi, il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato e/o del coniuge, nonché ogni altro parente e/o affine;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica:
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;
c) i Prestatori di lavoro dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro;
d) i collaboratori, dipendenti e praticanti che si avvalgano delle prestazioni professionali dell'Assicurato;
e) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lettera a) rivestano la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore.
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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