CAPITOLATO D’ONERI
CAPITOLATO D’ONERI
Servizio di reception, portierato e magazzinaggio presso il Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx “Xxxxx Xxxxx” xx Xxxxxx (XX).
Novembre 2018
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente disciplinare ha per oggetto il servizio di reception, portierato e magazzinaggio presso il Centro di Preparazione Olimpica “Xxxxx Xxxxx” in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxx, 000, xxxx Xxxxxx.
Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
L’appalto avrà durata di quattro anni con inizio dalla data del verbale di consegna e comunque si intenderà concluso al raggiungimento dell’importo massimo di spesa.
E’ esclusa qualsiasi forma di tacita proroga.
Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato raggiunto l’importo massimo di spesa, le Parti potranno concordare una eventuale proroga del Contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi.
Il Contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell’eventuale termine di proroga, nell’ipotesi di totale raggiungimento dell’importo massimo di spesa.
L’Impresa affidataria non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell’importo massimo di spesa.
Art. 3 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il servizio di reception di cui trattasi prevede:
a) il controllo e la sorveglianza degli accessi; con l’intervento del personale, nei momenti di maggior afflusso, nella zona parcheggi antistanti l’ingresso del Centro;
b) la gestione della portineria;
c) l’accoglienza e l’assistenza al pubblico;
d) lo smistamento delle telefonate che pervengono in ingresso;
e) il ricevimento della posta;
f) la tenuta dei registri per l’identificazione e l’annotazione dei visitatori e degli automezzi in entrata e uscita dall’impianto;
g) vigilanza sugli eventi che potrebbero verificarsi all’interno dell’impianto;
h) vigilanza sulle segnalazioni di emergenza e di situazioni di pericolo;
i) l’esecuzione delle disposizioni dei piani di sicurezza in caso di emergenze;
j) ricognizione serale all’interno dell’impianto, al termine delle attività serali;
k) comunicazione di eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
l) uso e conoscenza del programma OracleOpera e del pacchetto Office;
m) registrazione clienti (check in / check out);
n) organizzazione giornaliera del servizio di pulizie delle camere;
o) preparazione e gestione planning mensile (su base giornaliera) delle presenze in house e negli alberghi esterni per l'ottimizzazione del servizio di ristorazione;
p) gestione delle comunicazioni / informazioni per e dal cliente;
q) utilizzo degli strumenti informatici per la gestione ed il controllo delle presenze in house;
r) presidio di primo soccorso (DAE) e antincendio;
s) gestione del magazzino delle attrezzature sportive.
Art. 4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di reception dovrà essere svolto tutti i giorni dell’anno, da una singola unità per 24 ore al giorno, con turnazioni del personale, come previsto sindacalmente, secondo le modalità impartite dalla Direzione del Centro.
La gestione del magazzino delle attrezzature sportive dovrà essere garantita dal lunedì al venerdì per 3 ore giornaliere e il sabato per 4 ore giornaliere, tramite la presenza di una unità lavorativa.
Nel corso del contratto gli orari suindicati potranno subire delle modifiche in relazione a specifiche esigenze programmate o impreviste. In tal caso sarà data anticipatamente comunicazione alla impresa affidataria a cura del Responsabile del Centro.
L’impresa dovrà assicurare tutti i giorni feriali e festivi, dalle 6,00 alle ore 24,00, la reperibilità di un proprio Responsabile ed, a tal fine, dovrà comunicare alla Direzione del Centro il numero telefonico da selezionare in caso di necessità.
Art. 5 – LOCALI E ATTREZZATURE
La Coni Servizi mette a disposizione, presso il Centro, i locali per l’espletamento del servizio oggetto del contratto, le relative apparecchiature e impianti come da stato di fatto, servizi igienici e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio, che dovranno essere diligentemente conservati.
Art. 6 – PERSONALE ADDETTO ALL’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
L’impresa affidataria è tenuta all’osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e decreti relativi all’assicurazione del personale contro gli infortuni del lavoro, alla disoccupazione involontaria, all’ invalidità e vecchiaia ed alle altre disposizioni che potranno essere emanate nel corso del rapporto contrattuale.
L’impresa si obbliga altresì all’osservanza di tutte le norme concernenti il D.lgs. 81/08 e
s.m.i. e ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili alla data di affidamento dell'appalto, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi che venissero successivamente stipulati.
Ugualmente, l’impresa si impegna ad osservare tutte le disposizioni derivanti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi riguardanti l'utilizzazione e l'assunzione della mano d'opera, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Alla luce di quanto sopra l’impresa, prima della formulazione dell’offerta, è tenuta a verificare anche presso le competenti strutture della Coni Servizi, il numero, la qualifica e gli orari di impiego del personale operante negli impianti sportivi e negli immobili anche ai fini di quanto previsto dal successivo comma.
Compatibilmente con la normativa vigente, l’affidatario si impegna ad assumere detto personale conservando, qualora nulla osti nei citati contratti ed accordi, le condizioni economiche e normative di maggior favore acquisite nel corso dell’attività lavorativa.
L’affidatario si impegna a comunicare alla Direzione del Centro, entro e non oltre 10 giorni dall’affidamento, le generalità, il domicilio ed il numero di matricola del personale che verrà occupato nell’appalto, unitamente al nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e al nominativo del proprio Responsabile, preposto al coordinamento dell’attività dei servizi.
Il personale dovrà essere dotato di adeguata qualificazione professionale tale da consentire lo svolgimento in autonomia delle attività oggetto del contratto e dovrà avere conoscenza della lingua inglese, almeno a livello scolastico.
Durante l’orario di servizio il personale addetto sarà tenuto ad indossare la divisa ufficiale dell’impresa di appartenenza sulla quale dovrà essere visibile la denominazione dell’impresa medesima.
Ogni dipendente dovrà esporre sulla divisa, il proprio cartellino con foto, nome e numero di matricola.
Il personale dovrà operare senza compromettere, in alcun caso, il regolare svolgimento dell’attività dell’impianto avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti nell’impianto stesso.
La Coni Servizi ha facoltà, su segnalazione del Direttore del Centro, di chiedere all’impresa affidataria la sostituzione del personale che durante lo svolgimento del servizio abbia dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro.
La ditta appaltatrice dovrà comunicare alla Coni Servizi il nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale dovrà armonizzare il piano di sicurezza della ditta con quello di coordinamento fornito dalla stazione appaltante e fornirne copia al Responsabile per l’esecuzione e alla Coni Servizi, ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Nel caso di servizi o lavori che dovessero interessare, oltre a quelli eseguiti dalla ditta appaltatrice, più attività lavorative o sportive con o senza presenza di pubblico il ruolo di coordinamento, previsto dal D.Lgs 81/08 verrà svolto dalla Coni Servizi. In particolare negli impianti sportivi soggetti al D.M. 18 marzo 1996 l’impresa affidataria dovrà fare riferimento al piano di sicurezza ed al gestore, nominato dalla Coni Servizi ai sensi dell’art. 19 del decreto in parola.
L’ordine formulato dal Direttore dei Lavori dovrà essere notificato per iscritto all’impresa e dovrà contenere ogni elemento utile alla individuazione di eventuali fonti di rischi; tale ordine dovrà essere verificato per i provvedimenti di competenza dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’impresa stessa.
Il dirigente dell’Unità organizzativa per la Sicurezza della Coni Servizi, nominato per ciascun immobile, consegnerà all’impresa, con apposito verbale, il DUVRI (Documento di valutazione
dei rischi); tale documento dovrà essere verificato per i provvedimenti di competenza dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’impresa stessa.
In tal caso detto Responsabile riveste il ruolo di responsabile dell’esecuzione delle opere ai fini della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08.
La ditta appaltatrice dovrà comunicare, mediante lettera inoltrata alla Coni Servizi, il nominativo del proprio responsabile, preposto alla gestione del personale, cui spetterà il compito di acquisire gli ordini di servizio e/o lavori nonché di essere presente durante l'attività degli addetti.
La ditta appaltatrice, nel caso in cui reputi che l'esecuzione di particolari ordini di servizi e/o lavori possa compromettere il buon andamento del servizio, dovrà redigere apposita relazione per informare tempestivamente la Coni Servizi.
Qualora non ottemperi a quanto sopra, alla ditta stessa sarà imputata ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a ciascuna azione od omissione relative all'ordine di servizio in questione.
La ditta appaltatrice dovrà, inoltre, assicurare, tutti i giorni festivi e feriali dalle ore 6,00 alle ore 24,00 la reperibilità di un proprio responsabile ed, a tal fine, dovrà comunicare il numero telefonico da selezionare in caso di necessità. Inoltre l’impresa appaltatrice dovrà comunicare un numero di fax e/o un indirizzo di posta elettronica attivo tutti i giorni feriali e festivi 24/24h.
La Coni Servizi non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.
Tutti i materiali, i mezzi ed i dispositivi di protezione individuale dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia nonché essere facilmente individuabili per ogni verifica e controllo da parte delle A.S.L. e/o di altre Autorità competenti.
La Coni Servizi è esonerata e manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a prestazioni oggetto del servizio, restando esclusivamente la ditta appaltatrice responsabile, anche verso terzi, per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel periodo di rapporto contrattuale.
A completamento di quanto sopra specificato, si ricorda che le norme specifiche in materia di sicurezza sono le seguenti:
⮚ schede di sicurezza dei materiali, delle attrezzature impiegate e dei mezzi d’opera necessari per l’espletamento dei servizi;
⮚ il documento di valutazione dei rischi per la specifica attività lavorativa svolta;
⮚ organigramma della sicurezza comprendente il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del proposto cui è demandato il compito di coordinare costantemente l’attività lavorativa dei dipendenti e del medico competente;
⮚ i locali da adibire a spogliatoio, mensa e magazzini, saranno individuati dalla Coni Servizi e dovranno essere adeguati alle normative vigenti dalla ditta stessa; qualora non fosse possibile utilizzare spazi esistenti sarà a carico della ditta la fornitura e posa in opera di strutture prefabbricate da ubicare secondo le indicazioni della Coni Servizi;
⮚ ogni dipendente dovrà essere dotato dei dispositivi di protezione individuali previsti per la specifica attività nonché di indumenti di lavoro con il nome della ditta e cartellino con nome, cognome, funzioni e foto del dipendente;
⮚ l’attività di ogni dipendente dovrà essere segnalata giornalmente su apposito registro tenuto dal responsabile delle emergenze dell’immobile o dell’impianto sportivo;
⮚ la Coni Servizi fornirà le informative di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il piano di emergenza, nonché il piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza per impianti sportivi ricadenti nel D.M. 18 marzo 1996, art. 19.
Art. 7 – CONTROLLI
La Coni Servizi avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, controlli sull’andamento del servizio e del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
L’impresa affidataria sarà tenuta a presentare immediatamente, a semplice richiesta della Coni Servizi, il libro matricola per la verifica del personale dichiarato, ai sensi del precedente art. 6, nonché la documentazione originale attestante i versamenti previdenziali, contributivi e assicurativi.
Periodicamente e comunque almeno una volta l’anno la Coni Servizi provvederà a richiedere, dal secondo anno, agli Istituti previdenziali e assicurativi la correntezza contributiva riferita a ciascun dipendente.
Nel caso si fossero riscontrate difformità o irregolarità, la Coni Servizi richiederà all’impresa, tramite lettera raccomandata, di fornire entro 3 giorni giustificazioni e controdeduzioni.
Art. 8 – CORRISPETTIVI
L’importo massimo di spesa per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente negoziazione è pari ad € 750.000,00, al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, e comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 0,00.
La tariffa oraria posta a base di gara per la contabilizzazione delle prestazioni oggetto del contratto, incluso il servizio ispettivo notturno, sia ordinarie che straordinarie è fissata in
€ 15,63 (euro tredici/00)+IVA.
Detta tariffa è stata calcolata sulla base del CCNL Imprese esercenti servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati.
Tale tariffa sarà soggetta al ribasso offerto in sede di procedura. Art. 9 – PAGAMENTI
I pagamenti verranno effettuati mensilmente mediante bonifico bancario presso l'Istituto indicato dall’affidatario entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.
Il pagamento, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e
delega al Governo in materia di normativa antimafia”), sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall’Impresa aggiudicataria. Al tal fine, i concorrenti dovranno compilare in ogni parte, controfirmare ed inserire nei documenti di gara la Scheda Anagrafica Fornitore composta di n. 2 pagine.
In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013.
Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, è il seguente: UFEEXY.
Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.
Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”, si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni:
• Codice Identificativo Gara – <CIG>
• Numero Ordine di Acquisto – OdA
Per quanto di proprio interesse sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo Certificato di Regolare Esecuzione e soltanto dopo l’emissione da parte della Coni Servizi S.p.A., Direzione Acquisti, dell’ordine di acquisto (ODA).
La Coni Servizi si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:
▪ che non siano trasmesse in modalità elettronica;
▪ per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell’indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.);
▪ per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell’ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA; ecc.).
Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, qualora tra la stipula del contratto e il primo pagamento, ovvero tra i successivi pagamenti, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, la Coni Servizi provvederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva relativo all’esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.
Art. 10 - PENALI E TRATTENUTE
Qualora per fatto imputabile all’appaltatore, lo stesso non adempia ai propri obblighi entro il termine contrattuale, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo, fatta salva la facoltà per la Coni Servizi SpA di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l’importo del contratto, e di affidare, eventualmente, a terzi l’esecuzione dei lavori in oggetto.
Nel caso in cui l’impresa affidataria sospendesse arbitrariamente il servizio, la Coni Servizi avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando alla medesima impresa la spesa relativa, salvo quanto previsto al precedente comma.
Nel caso di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria, la Coni Servizi opererà conseguentemente le trattenute per l’importo corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio non prestato.
Inoltre in caso di inosservanze, rilevate dal Direttore del Centro, al presente disciplinare che siano causa di disservizi e/o disagi che compromettano l’efficienza dello svolgimento del servizio saranno applicate delle penali, secondo la gravità delle inosservanze.
Le inadempienze saranno contestate per iscritto dalla Coni Servizi e le penali di cui sopra saranno applicate qualora l’impresa non fornisca entro il termine perentorio di 5 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.
E’ assolutamente vietata la cessione o il subappalto, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso e la perdita del deposito cauzionale definitivo, salvi il risarcimento di ogni conseguente danno e ogni altra azione esperibile.
Art. 11 – DIVIETI
E' assolutamente vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso e la perdita del deposito cauzionale definitivo, salvi il risarcimento di ogni conseguente danno e ogni altra azione esperibile.
L'uso del logo C.O.N.I. e Coni Servizi S.p.A., sotto qualsiasi forma, è tassativamente vietato. Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Coni Servizi potrà dichiarare immediatamente risolto di diritto il contratto:
⮚ in caso di inosservanze che, nel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato
l'applicazione di penali per un importo complessivo pari al 10% del corrispettivo annuo fissato;
⮚ qualora, in caso di intimazione ad adempiere da parte della Coni Servizi, l’impresa affidataria non adempia nel termine di giorni 3 (tre);
⮚ qualora l’impresa risulti essere in una delle situazioni previste all'art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;
⮚ in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa al fine della partecipazione alla trattativa o in ottemperanza alle prescrizioni indicate dal presente disciplinare;
⮚ nel caso di cessione del contratto;
⮚ qualora l’impresa disattenda gli obblighi di cui al precedente art. 7;
⮚ qualora le irregolarità o difformità riscontrate in seguito ai controlli previsti al precedente art. 8 non siano sanate entro il termine indicato dalla Coni Servizi.
Il contratto verrà anticipatamente a scadenza, in toto o in parte, nel caso in cui vengano a decadere i titoli che legittimano la disponibilità e la gestione, da parte della Coni Servizi, dell’impianto presso cui deve essere effettuato il servizio oggetto del contratto.
Inoltre la Coni Servizi avrà sempre facoltà, in relazione a motivate esigenze, di sospendere, ridurre o sopprimere il servizio oggetto dell'appalto.
Nelle eventualità succitate il contratto si scioglierà o se ne ridurrà l'oggetto, decorsi 20 giorni dalla comunicazione da parte della Coni Servizi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che l'impresa possa nulla a pretendere a qualsiasi titolo. La Coni Servizi si riserva inoltre il recesso libero ed insindacabile dal contratto in qualunque momento con preavviso di almeno 20 giorni.
In tutte le precedenti ipotesi di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto l’impresa affidataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.
In tutti i casi in cui lo scioglimento anticipato del contratto avvenga per fatto imputabile all’impresa affidataria, la Coni Servizi procederà all'incameramento del deposito cauzionale, fermi restando ogni diritto o azione esperibili ai fini del risarcimento del maggiore danno.
Art. 13 - SUBBAPALTO
Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Art. 14 – GARANZIA DEFINITIVA
L’aggiudicatario è tenuto a costituire una cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, nei termini e con le modalità prescritte al punto 15.3 paragrafo 2) della lettera d’invito.
Art. 16 – IMPOSTE E TASSE
Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese, imposte e tasse presenti e future inerenti l’appalto compresa la tassa per la registrazione del contratto.
L’I.V.A. è a carico della CONI Servizi S.p.A..
Art. 17 - FORO COMPETENTE
Al presente appalto si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente alla procedura di gara, saranno deferite in via esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente nella regione Lazio.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.