CONDIZIONI DI FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PICCOLA UTENSILERIA MACCHINE UTENSILI MATERIALI TERMO IDRAUILI,
CONDIZIONI DI FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PICCOLA UTENSILERIA MACCHINE UTENSILI MATERIALI TERMO IDRAUILI,
ELETTRICI ED EDILI PER LE AZIENDE AGRICOLE DI ROMA CAPITALE PERIODO 2020 – 2021
Art. 1 – Definizioni
Nell’ambito del presente Atto si intende per:
a) Amministrazione o Stazione Appaltante (“SA”): Roma Capitale, Direzione Promozione Tutela Ambientale, Benessere degli Animali e Aziende Agricole;
b) Atto: il presente documento di Condizioni di Fornitura compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
c) Fornitore: l’Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
d) Ordinativo di Fornitura (“contratto”): il documento, con il quale l’Amministrazione comunica la volontà di acquisire le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
e) importi contrattuali: gli importi dei singoli ordinativi di fornitura corrispondente al prezzo di listino dei singoli prodotti al netto del ribasso offerto;
f) importo di aggiudicazione: € 46.360,00 IVA al 22% compresa;
g) Codice: D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Art. 2 – Oggetto
L’ Atto definisce la disciplina normativa e contrattuale per l’esecuzione della fornitura che dovrà essere eseguita dal Fornitore in relazione e dipendenza ai singoli Ordinativi di fornitura disposti dall’Amministrazione (che assumano valenza di contratti applicativi dell’Atto ).
Con l’Atto , il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della SA a fornire i beni del presente Atto, ovvero materiali di ferramenta, piccola utensileria macchine utensili materiali termo idraulici, elettrici ed edili per l’esecuzione di lavori in economica diretta, con le caratteristiche tecniche e di conformità richieste.
Il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile (valore massimo delle Condizioni di Fornitura) pari a € 46.360,00 IVA al 22% compresa in relazione ai singoli ordinativi di fornitura disposti dall’Amministrazione.
Fermo restando quanto sopra, l’Amministrazione potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo 106 del Codice.
L’aggiudicazione e la stipula dell’Atto non sono fonte di alcuna obbligazione per l’Amministrazione nei confronti del Fornitore. Conseguentemente l’Amministrazione non è tenuta a formalizzare Ordinativi di fornitura applicativi del presente Accordo Quadro, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta.
Art. 3 – Durata
Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 1 lettera f), il presente Atto avrà durata fino al 31/12/2021 a decorrere dalla sua sottoscrizione secondo le modalità stabilite dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione vigenti nel MEPA.
Resta inteso che per durata dell’Atto si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione può emettere Ordinativi di Fornitura.
E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto salvo la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di prorogare la durata del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice.
Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia dell’Atto o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
Art. 4 – Normativa applicabile
I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati dal Codice e dai R.D. 2440/23 e 827/24, dalle norme del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità della SA, dalle condizioni generali e particolari della fornitura riportate nelle Condizioni di Fornitura e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile.
Le clausole del presente Atto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso dell’Atto .
Art. 5 – Documenti contrattuali
Il presente Atto costituisce parte integrante del Contratto di Fornitura.
Art. 6 – Caratteristiche tecniche di fornitura
I prodotti oggetto di fornitura che saranno di volta in volta individuati a seconda della necessità di manutenzione, devono essere nuovi, mai utilizzati, conformi alle vigenti normative e idonei per l’utilizzo da parte del personale addetto incaricato della SA.
Art. 7 – Verifica della regolarità dei prodotti
Ad ogni singola consegna di materiale, accompagnato dal documento di trasporto, si intende accettato salvo verifica e collaudo de bene consegnato.
Tutti i materiali devono essere corredati da certificazioni ufficiali ed essere rispondenti alle normative vigenti. Nel caso di ritiro diretto sarà il dipendente incaricato della SA a verificare la congruità del prodotto. I prodotti che al momento della consegna risulteranno difettosi, viziati, con imballaggio deteriorato o aperto o non rispondenti alle caratteristiche richieste o peggio all’ordinativo emesso, saranno rifiutati e dovranno essere ritirati a carico dell’impresa.
Art. 8 – Valore della fornitura e prezzi dei prodotti
L’importo complessivo di spesa, per la fornitura dei materiali di cui all’oggetto del presente appalto, è di € 46.360,00, IVA al 22% compresa e risulta così ripartita per annualità della fornitura:
• Anno 2020: € 20.740,00 di cui € 17.000,00 per imponibile ed € 3.740,00 per IVA al 22%;
• Anno 2021: € 25.620,00 di cui € 21.000,00 per imponibile ed € 4.620,00 per IVA al 22%.
I prezzi dei prodotti oggetto di fornitura sono determinati dall’applicazione del ribasso percentuale unico offerto in sede di gara da applicare ai singoli prezzi indicati nell’Allegato “A” - “Elenco materiale” ovvero dei “listini prezzi ufficiali” delle aziende produttrici, riportati nell’art. 1 dell’Allegato ”B” - “Condizioni di fornitura”, in vigore al momento dell’ordinazione del materiale.
Il ribasso offerto deve essere unico e sarà applicato indistintamente a qualsiasi componente proveniente da qualsiasi casa costruttrice.
In caso di ordine di materiale non in elenco ovvero non riportato in nessuno dei suddetti cataloghi, il fornitore dovrà inviare alla SA in via preventiva il prezzo di listino per la sua quotazione e potrà essere consegnato soltanto con l’accettazione da parte della SA. In caso di mancato invio preventivo del prezzo di listino del prodotto, ad insindacabile giudizio della SA sarà applicata alla ditta fornitrice una sanzione pari alla differenza di valore, se superiore, tra il prezzo applicato in fattura e quello risultante dalla media di almeno tre preventivi di altri operatori economici del settore per lo stesso prodotto reperito sul mercato.
Sono a carico dell’impresa per le forniture i costi e gli oneri di imballaggio, confezionamento, trasporto, compresi gli eventuali oneri connessi a deterioramento nel corso del trasporto e consegna, in una delle sedi di destinazione delle Aziende Agricole:
• Azienda Agricola “Castel di Xxxxx” sita in Roma, via Xxxxxxx Xxxxxx n. 67 – 00000 Xxxx XX – tel. 00.0000000 – xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx;
• Azienda Agricola “Tenuta del Cavaliere” sita in Roma, via della Tenuta del Cavaliere n. 102 – 00000 Xxxx XX – tel. 00.00000000 – xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx.
Resta inteso che non esiste alcun vincolo di acquisto né viene garantito un minimo di ordinativi, pertanto, la SA affiderà le suddette forniture alla Ditta aggiudicataria a suo insindacabile giudizio, in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità dei relativi finanziamenti, senza che per tale ragione l’Appaltatore possa formulare eccezioni oppure modificare le condizioni di fornitura indicate nella propria offerta.
Le singole forniture verranno richieste dall’Amministrazione appaltante mediante specifiche ordinazioni ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice.
L’Amministrazione è libera di effettuare il numero di ordinativi che ritiene necessari e funzionali alle proprie esigenze, senza che l’Appaltatore possa opporre vincoli o eccezioni, anche per quanto attiene la previsione di un limite minimo di spesa.
I singoli ordinativi potranno avere anche importi modesti inferiori a € 50,00 ma, in ogni caso, la consegna del materiale dovrà essere regolarmente assicurata secondo le tempistiche e le modalità stabilite
Art. 9 – Condizioni di fornitura e limitazione di responsabilità
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell’Atto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi
comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente atto e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le forniture e prestazioni connesse a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Atto e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione diritto dell’Atto e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Atto , restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
Art. 10 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del Codice.
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del Codice
Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura.
Art. 11 – Fatturazione e Pagamenti
La fatturazione dovrà avere cadenza mensile. I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura.
La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 , art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO IPA ONVE0B (lettere “ONVE” – numero “0” – lettera “B”). Fra i dati che la fattura dovrà contenere si pone particolare attenzione all’indicazione del codice CIG Z842C3D59D attribuito a questa procedura e all’annotazione obbligatoria “Scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 da inserire mediante l’indicazione della lettera “S” nel campo “Esigibilità” all’interno della sezione “Dati Riepilogo”.
Il meccanismo fiscale della “Scissione dei pagamenti” prevede per gli enti pubblici l’obbligo di versare all’erario l’IVA esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l’imponibile. La liquidazione delle fatture è comunque subordinata all’attestazione di regolarità contributiva (DURC) che la SA richiederà direttamente agli enti competenti.
Sui preventivi di accompagnamento della fattura dovrà essere tassativamente indicato, per ogni articolo e pena impossibilità di procedere alla liquidazione della stessa:
• il codice commerciale dell’articolo somministrato;
• il prezzo di listino della casa costruttrice a base di gara;
• il prezzo ribassato e lo sconto unico percentuale offerto in sede di gara;
• i DDT e bolle di consegna materiale corrispondenti;
I suddetti dati possono essere allegati su supporto digitale (formato PDF) separato.
Prima dell’emissione dei certificati di pagamento intermedi e del pagamento finale, sarà accertata la regolarità contributiva dell’impresa a mezzo DURC reperibile presso INPS ed INAIL. In caso di posizione irregolare, la liquidazione ed i mandati di pagamento, intermedi e finale, restano sospesi fino all’acquisizione della della posizione regolare.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito sull’IBAN comunicato con i documenti di gara.. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell’Atto e nei singoli Ordinativi di Fornitura.
Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o il presente Atto si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata dall’Amministrazione.
Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Atto e degli Ordinativi di Fornitura.
Il conto corrente di cui al comma 7 dell’art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti il presente Atto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente atto e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e ss.mm.ii.
Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010, legge alla quale si rimanda per tutto quanto non espressamente previsto con il presente Atto .
Art. 13 – Modalità di esecuzione e termini di consegna
Ogni bene e/o materiale, se previsto, dovrà essere corredato dalle relative istruzioni in lingua italiana. Per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza, gli stessi dovranno essere provvisti di regolare marcatura “CE” ed essere contenuti in confezioni originali ed imballi conformi alla norma vigente.
Gli articoli e/o le attrezzature dovranno essere nuovi di fabbrica, esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo ed essere conformi alle norme di legge o regolamenti vigenti, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto, siano esse di carattere generale
specificatamente inerenti al settore merceologico cui gli articoli appartengono ed in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza.
In via ordinaria il materiale dovrà essere consegnato franco magazzino destinatario, entro 3 (tre) giorni lavorativi presso una delle sedi di seguito riportate.
Nei casi di particolare urgenza, il materiale verrà ritirato direttamente dal personale delle Aziende, altrimenti sarà richiesta la consegna in giornata, senza addebito di spese di trasporto.
I siti produttivi dove consegnare il materiale ordinato saranno i seguenti:
• Azienda Agricola “Castel di Xxxxx” sita in Roma, via Xxxxxxx Xxxxxx n. 67 – 00000 Xxxx XX – tel. 00.0000000 – xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx;
• Azienda Agricola “Tenuta del Cavaliere” sita in Roma, via della Tenuta del Cavaliere n. 102 – 00000 Xxxx XX – tel. 00.00000000 – xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx.
Art. 14 – Penali
Verranno applicate penali nei seguenti casi e nelle seguenti misure:
• In caso di ritardo totale rispetto ai termini di cui all’art. 13 nella consegna:
◦ il 3% (tre percento) del prezzo del bene ordinato per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo ovvero frazione di giorno nel caso di consegne urgenti;
◦ In caso di ritardo nel ritiro della merce rifiutata: l’ 1% (uno per cento) del prezzo del bene rifiutato per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo.
◦ In caso di ritardo nella sostituzione di beni palesemente difettosi: l’1% (uno per cento) del prezzo del bene difettoso per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo.
La contestazione verrà effettuata a cura della SA, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 48 (quarantotto) ore dal riscontro della violazione delle clausole contrattuali o comunque dall’avvenuta conoscenza.
L’impresa potrà produrre le proprie osservazioni e giustificazioni inoltrandole direttamente all’Amministrazione mediante lettera raccomandata entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione.
In caso di mancate controdeduzioni da parte dell’impresa nei tempi utili, o nel caso in cui non vengano ritenute accoglibili, verranno applicate le penali contrattuali.
La liquidazione della penale avverrà mediante detrazione dei crediti dalle fatture emesse o, in difetto, sulla cauzione definitiva.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell’Atto .
Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’Atto . In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Art. 15 – Risoluzione del contratto
In caso d’inadempimento relativo a singole prestazioni, la SA può chiedere la risoluzione del contratto se l’inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti.
Fatte salve le altre ipotesi contemplate da disposizioni di leggi vigenti, la ditta può essere dichiarata decaduta:
a) se non provvede regolarmente ad effettuare le forniture disposte;
b) se nel corso dell’appalto si rende inadempiente o gravemente negligente in modo tale da compromettere il regolare andamento della fornitura, intendendo per gravemente negligente il ripetersi per almeno 3 volte nell’arco temporale di un mese la mancata fornitura;
c) se cede l’appalto;
d) se effettua il sub-appalto senza il preventivo consenso della SA;
e) se viene condannata per frode o dichiarata fallita;
f) ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp;
g) il mancato rispetto del Patto di Integrità di Roma Capitale approvato con Del. G.C. n. 13 del 31 gennaio 2020 comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
La ditta dichiarata decaduta incorre nella perdita della cauzione a titolo di penale, salvo il diritto della SAal risarcimento dei danni.
In tutti i casi di risoluzione per colpa della ditta è in facoltà della Stazione Appaltante di assicurare la prosecuzione dell’appalto mediante l’affidamento al secondo classificato alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.
L’inadempienza o la negligenza sarà previamente contestata all’impresa con intimazione a provvedere ed a fornire giustificazioni nel termine perentorio di gg. 10 e con diffida di decadenza.
Art. 16 – Ulteriori cause di risoluzione del contratto
Indipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di Legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 1453 cc e ss. per ogni altra violazione dei patti contrattuali o disposizioni di legge o regolamenti relativi al servizio che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.
In tutti i casi in cui si proceda alla risoluzione del contratto (giudiziale o di diritto) per inadempimento, la ditta appaltatrice incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dalla SA, salvo il maggior danno per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.
Il contratto è inoltre risolto di diritto nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti di un dipendente pubblico e/o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla redazione degli atti di gara, alle procedure di affidamento o all’esecuzione del contratto siano state adottate misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 317 del codice penale;
b) qualora nei confronti dell’affidatario (appaltatore) o dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti della società affidataria (appaltatrice) siano adottate misure
cautelari o sia disposto il rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318,319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322,322bis,346bis, 353, 353bis del codice penale.”
Ai sensi dell’art. 3 comma 9bis della Legge 13.8.2010 n. 136, costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo della domiciliazione bancaria o postale ovvero degli altri mezzi idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto.
Art. 17 – Recesso
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Atto , in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
Il recesso dall’Atto comporterà la decadenza/recesso dei/dai relativi Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
• qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
• qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
• Ai sensi dell’art. 1 comma 13, del Decreto-Legge 95/2012, convertito con modificazioni nella 135/2012, qualora la Consip stipuli una convenzione per l’acquisto del servizio in oggetto che preveda prezzi inferiori a quelli previsti nell’accordo quadro stipulato con l’appaltatore;
• L’Amministrazione, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Atto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r;
Si conviene altresì che l’Amministrazione, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potrà recedere in tutto o in parte dal presente Atto nell’ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall’ulteriore durata del medesimo Atto e dei relativi Ordinativi di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga A quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
In tal caso la stazione appaltante può recedere dal contratto, pagando le prestazioni eseguite oltre il decimo delle prestazioni non eseguite, con un preavviso di 15 giorni qualora l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri della convenzione Consip.
In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione.
Art. 18 – Responsabile del servizio e referente del fornitore
Successivamente alla stipula del contratto, il Fornitore individua nel comunica il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale Referente nei confronti dell’Amministrazione, comunicando alla SA i recapiti telefonici e di posta elettronica.
Art. 19 – Controversie
Tutte le controversie tra l’Amministrazione Appaltante e l’Appaltatore, così durante l’esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite al Foro competente di Roma
Art. 20 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
In caso di fallimento del Fornitore e o per tutte le altre ipotesi previste dall’art. 110 del Codice si procede ai sensi del medesimo articolo.
Art. 21 – Spese dipendenti dal contratto e dalla sua esecuzione
Sono a carico dell’Impresa che risulterà aggiudicataria dell’appalto le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in vigore all’atto dei pagamenti, oltre naturalmente a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa quella di registro e tutte le spese per la stesura del contratto.
Art. 22 – Tutela della riservatezza
Con la sottoscrizione del presente Atto , le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del medesimo atto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate. Tutte le informazioni previste dall’art. 13 del Regolamento europeo n. 2016/679 (“Regolamento”) sulla protezione dei dati personali, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Regolamento medesimo.
I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento.
Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato.
Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Xxxx , vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Amministrazione risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento.
In coerenza con quanto previsto dal Regolamento, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
a. nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal RegolamentoCodice e dal relativo Allegato B;
b. nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinchè la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c. nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
d. nel trasmettere all’Amministrazione, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Amministrazione stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Regolamento;
e. nel fornire altresì all’Amministrazione tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
f. nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
g. nel consentire all’Amministrazione, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Art. 23 – Verifiche sull’esecuzione del contratto
Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del Codice, il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Atto e degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell’esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque l’Amministrazione la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici.
Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione.
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Atto e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Atto o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando,
con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Il Legale Rappresentante della Il Direttore
Ditta aggiudicataria Xxxxxxxx Xxxxx
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