Contract
Progetto per l’appalto del servizio di portierato, ausiliariato e lavaggio stoviglie presso il Centro di formazione professionale di Chioggia per il periodo 3/11/2014 – 31/08/2016 per il valore complessivo di € 136.190,00 al netto dell’lva.
1. Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio
1..1 Quadro normativo e regolamentare
Legge regionale n. 11/2001 ”Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112” − art. 137, con cui si stabilisce il trasferimento dei Centri di Formazione Professionale regionali (CFP) alle Province con decorrenza 1˚ settembre 2001.
In attuazione della citata normativa, alla Provincia di Venezia sono stati trasferiti i CFP di Chioggia, Marghera e San Donà di Piave, tutti accreditati per gli ambiti della formazione iniziale, della formazione superiore, della formazione continua e dell'orientamento.
Dal 2001, tali Centri esercitano sia le funzioni dell'offerta formativa precedentemente erogata direttamente dalla Regione, sia quelle relative ad altri interventi di formazione, orientamento e politiche attive del lavoro, programmati a livello provinciale.
Annualmente la Regione Veneto sottopone a bando il Piano annuale degli interventi formativi dei Centri di Formazione Professionale, indicando le linee guida per la loro progettazione e l'entità dei trasferimenti destinati al loro funzionamento.
La legge 381/91 ”Disciplina delle cooperative sociali”, che all'art. 5 prevede la possibilità per gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio−sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
La L.R. n. 23/2006 ”Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”, in cui la Regione:
1) definisce, all'articolo 2 comma 1, le cooperative sociali come imprese sociali che operano senza fini di lucro, con lo scopo di perseguire, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 1 della stessa legge, l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone attraverso:
− lettera a) la gestione dei servizi socio − sanitari ed educativi anche con riferimento agli ambiti definiti all'articolo 1 comma c) quali servizi alla persone, aventi contenuto sociale, socio−assistenziale, socio−educativo, socio−sanitario e sanitario, nonché alle attività di formazione professionale, di sviluppo dell'occupazione e delle politiche del lavoro con particolare riferimento alle persone svantaggiate e alle altre persone deboli di cui all'articolo 3 della stessa legge;
− lettera b) la gestione delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli nei settori agricoli, industriali, commerciali o dei servizi;
2) istituisce, all'articolo 5, l'albo regionale delle cooperative sociali, costituito dalle sezioni:
− A, nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a)
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− B, nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b)
− C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381/1991.
La D.G.R. 4189/2007 ”Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Individuazione delle modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali ed approvazione delle convenzioni − tipo” con cui la Regione promuove la partecipazione della cooperazione sociale nel sistema integrato dei servizi alla persona.
La L.R. n. 3/2009 ”Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” con cui la Regione Veneto all'articolo 35, comma 1, riconosce, al fine di assicurare la piena integrazione sociale e l'effettività del diritto al lavoro, il ruolo fondamentale della cooperazione sociale, sia come erogatrice di servizi per il lavoro, sia come strumento per la creazione di opportunità occupazionali, nella formazione, nell'inserimento e nel mantenimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone disabili.
La Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) n. 3 del primo agosto 2012 ad oggetto ”Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991”, che fornisce indicazioni specifiche per questo tipo di affidamenti.
Il Regolamento Provinciale per la Disciplina dei Contratti approvato con D.C.P. 46/2011, ed in particolare gli artt. 17 e 18, che prevedono l'adozione di procedure riservate per il Terzo Settore.
2).2 Analisi del contesto
I Centri di Formazione professionale della Provincia di Venezia, dall'anno 2001 ad oggi, hanno subito una costante riduzione del personale di ruolo. Le numerose cessazioni − la maggior parte per collocamento in quiescenza − non hanno dato luogo a conseguenti nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato.
Per far fronte alle derivanti necessità organizzative, al fine di assicurare il regolare funzionamento di ciascun Centro senza pregiudicarne le attività programmate, nel corso degli anni sono state adottate le soluzioni di volta in volta ritenute più opportune, nel rispetto dei diversi contesti normativi di riferimento che si sono susseguiti nel tempo.
Nonostante la significativa diminuzione del personale di ruolo assegnato ai Centri, e la contestuale riduzione delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione del Veneto, l'attività corsuale dei tre Centri di Formazione professionale della Provincia ha registrato negli anni l'erogazione di un monte ore costante − sempre in linea con la programmazione annuale − che in alcuni anni formativi è stato anche superiore a quello programmato.
In questo contesto si colloca il Centro di formazione professionale di Chioggia, per il quale si evidenzia una carenza ormai strutturale relativamente ai servizi di portierato, ausiliariato e lavaggio stoviglie, cui si è fatto fronte negli ultimi anni mediante affidamento a soggetti esterni.
Gli affidamenti hanno interessato − in via prevalente − le cooperative sociali di tipo B. Tale scelta è stata motivata dalla volontà non solo di acquisire il servizio richiesto ma anche di finalizzarlo all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, anche in attuazione di uno di quei principi fondamentali di responsabilità sociale enunciati all'art. 2 del vigente Statuto : ”Art. 2 (Principi) 1. La Provincia, ispirando la propria azione all'ordinata convivenza sociale, nel valorizzare e promuovere la cultura della responsabilità sociale, assume come obiettivo la difesa e lo sviluppo della persona nella solidarietà, con particolare attenzione alla tutela e promozione dei diritti dei singoli sulla base della parità giuridica, etnica, sociale ed economica senza alcuna distinzione.”
2).3 Attività previste
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Considerata la prossima scadenza dell'affidamento in corso e valutata l'opportunità di procedere ad un nuovo affidamento del servizio in oggetto per un periodo di circa due anni formativi (3/11/2014 − 31/08/2016), per consentire una maggior continuità nella programmazione delle attività, si ritiene di procedere mediante indizione di una procedura ad evidenza pubblica riservata alle cooperative sociali di tipo B).
Per garantire il normale funzionamento del Centro di Formazione di Chioggia, si richiede la realizzazione di un servizio integrato di portierato, ausiliariato e sorveglianza, nonché di pulizia dei laboratori alberghieri didattici del Centro di Formazione Professionale di Chioggia che consenta di razionalizzare ed ottimizzare i processi, coordinando gli interventi e razionalizzando conseguentemente anche la spesa.
Il servizio dovrà prevedere in capo al soggetto aggiudicatario conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento provinciale su richiamato, il coinvolgimento di personale disagiato e/o debole ai sensi della L.R. 23/2006, per almeno il 50% dell'attività oggetto della convenzione, così come specificato:
− numero delle persone svantaggiate e/o deboli impegnate (la cooperativa avrà cura di indicare numero persone previste);
− tipologia dello svantaggio e/o disagio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta (la cooperativa avrà cura di indicare tipologia, disagio, persone previste).
Il servizio dovrà comprendere le seguenti attività:
1) servizio di lavaggio stoviglie e pulizie laboratori e macchinari alberghieri
− lavaggio stoviglie e pulizia locali e attrezzature alberghiere (comprese cappe cucina)
− trasporto all'esterno dei rifiuti con relativo controllo per la raccolta differenziata;
2) servizio di portierato e altre attività ausiliarie (d'ora in poi portierato)
− accogliere e sorvegliare gli alunni ed il pubblico evitando l'accesso ai luoghi non autorizzati;
− controllare gli accessi agli immobili, sia pedonali che carrabili, al fine di evitare l'accesso agli immobili a persone non autorizzate;
− vigilare sugli alunni, custodire e sorvegliare i locali scolastici
− collaborare con i docenti
− sorvegliare gli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti
− gestire eventuali sistemi di sicurezza (controllo accessi, rilevazione allarmi antincendio e antiallagamento, sistemi antintrusione, etc.) con conseguente rilancio di allarmi nei confronti degli organi competenti
− controllare, dopo la chiusura, l'uscita di tutti gli ospiti dai locali
− segnalare la presenza di ospiti all'interno degli edifici al direttore o a persona da lui incaricata
− spostare suppellettili nonché trasportare generi alimentari
− supportare le attività didattiche, amministrative e i servizi di mensa
− operare da centralinista telefonico
− offrire ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse
− attività di pulizia straordinaria e/o urgente.
Periodo di erogazione del servizio :
3/11/2014 − 31/08/2016 secondo le modalità sotto indicate e salvo proroga e/o integrazione nei termini sotto previsti.
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Sedi, attività ed articolazione del servizio:
Centro di Formazione Professionale di Chioggia − Isola dell'Unione − Chioggia (VE) o sue sedi distaccate (palestra per educazione fisica da individuarsi):
1) dal 3/11/2014 al 31/08/2016 per il servizio di portierato (con interruzione in corrispondenza dei periodi di chiusura del CFP, di norma coincidenti con la vacanze natalizie, pasquali e l'interruzione estiva di Ferragosto);
2) secondo l'articolazione del calendario scolastico/formativo per il servizio di lavaggio stoviglie e pulizie laboratori e macchinari alberghieri (indicativamente così come approvato dalla Giunta regionale e adeguato alle esigenze organizzative del CFP di Chioggia, con esclusione del pavimento nei termini già oggetto di altro servizio).
Attività previste e relativa fascia di intervento:
1) servizio di portierato: fascia oraria orientativamente compresa tra le ore 7,30 e le 18,30 dal lunedì al venerdì per almeno 50 ore settimanali. Nei periodi di inattività didattica l'orario potrà essere modificato e/o ridotto previo accordo direzione/ditta;
2) servizio di lavaggio stoviglie e pulizie laboratori e macchinari alberghieri: fascia oraria orientativamente compresa tra le ore 8,30 e le 16,30 dal lunedì al venerdì per almeno 22 ore settimanali. Nei periodi di inattività didattica l'orario potrà essere modificato e/o ridotto previo accordo direzione/ditta;
3) servizio di portierato eventuale su chiamata presso la sede del CJP di Marghera: fascia oraria orientativamente compresa tra le ore 7,30 e le 18,30 dal lunedì al venerdì;
4) servizio su chiamata extra orario: servizio di portierato e/o servizio di lavaggio stoviglie in orario e giornate non precedentemente indicate (es. pulizia palestre; sabato oppure ore serali).
Standard:
devono essere documentate almeno 5.987 ore complessive di prestazione fino ad un massimo di
6.500 ore totali; eventuale prestazione di ammontare inferiore, concordata e motivata tra le parti, darà luogo a proporzionale riduzione del corrispettivo.
Strumenti:
la ditta si impegna a compiere a regola d'arte tutte le attività oggetto del presente contratto, con adeguata organizzazione dei mezzi necessari e la fornitura delle relative attrezzature, con autonoma gestione ed a proprio rischio, esonerando la Provincia da ogni responsabilità in merito ad eventuali controversie in materia di lavoro che possano sorgere con il personale utilizzato nell'espletamento del servizio.
La ditta si impegna a rispettare i protocolli di comportamento organizzativo previsti all'interno delle singole sedi (procedure HACCP, procedure antincendio e sicurezza, accesso alla rete intranet, sicurezza dei dati sensibili, etc.).
Il CFP si riserva di richiedere la partecipazione di personale della ditta a corsi finalizzati al rispetto di protocolli di comportamento organizzativo dei CFP o, in alternativa, si riserva di richiedere documentazione attestante la frequenza a corsi ritenuti equipollenti a insindacabile giudizio della Direzione.
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2. Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio
Servizio: attività di portierato e lavaggio stoviglie presso il Centro di Formazione Professionale di Chioggia.
Periodo: dal 3/11/2014 al 31/08/2016 monte ore complessivo: 6.500 ore
costo orario del personale occorrente
calcolato in applicazione del CCNL delle Cooperative sociali vigente
tabella sottoscritta in data 17 settembre 2013 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sul ”Costo del lavoro delle lavoratrici e lavoratori delle Cooperative del settore socio−sanitario e di inserimento lavorativo − Cooperative Sociali”
per la categoria B1 è pari ad un costo di €/h 18,14 − Iva esclusa
considerato i costi indiretti a carico dell'appaltatore determinati forfetariamente nella misura del
15% del costo del personale
il costo orario a base di gara viene determinato in €/h 20,86 − Iva esclusa
Costo a base di gara
€/h 20,86 * 6.500 = €/h 135.590,00 – lva esclusa oneri speciali per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 600,00 − Iva esclusa totale costo presunto € 136.190,00 − Iva esclusa
*Il costo convenzionale da porre a base d'asta si riferisce non solo al costo orario lordo contrattuale riferito alla figura professionale prevista per il servizio richiesto, ma comprende anche le spese generali di gestione, quantificate forfettariamente con un incrementato della percentuale del 10% del costo orario contrattuale, nonché di un ulteriore 5% per compensare le spese per lo spostamento sul territorio degli operatori (con mezzi propri o della ditta), ed ogni altra spesa necessaria all'espletamento del servizio (spese per il materiale, cancelleria, modulistica, vestiario idoneo all'accesso nei laboratori didattici, ...).
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3. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
3.1 Oggetto
Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di portierato e lavaggio stoviglie presso il Centro di Formazione Professionale di Chioggia per il periodo 3/11/2014 − 31/08/2016.
3.2 lmporto dell’appalto – Aumenti o diminuzioni – Variazioni del servizio
L'appalto ha una base di gara di € 136.190,00 Iva esclusa.
Essendo l'attività oggetto di appalto caratterizzata da rischi di interferenza, è stato elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) ex art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, con costi di sicurezza di cui all'art. 26, comma 5, del citato decreto pari ad € 0,00. La Provincia si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 311 del D.P.R. 207/2010, di aumentare, ridurre o variare le prestazioni oggetto dell'appalto, con corrispondente riduzione od aumento dell'importo contrattuale; resta in ogni caso escluso per l'aggiudicatario, in caso di riduzione delle prestazioni, il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.
L'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi a quanto sopra, alle stesse condizioni previste dal contratto.
Tali variazioni saranno comunicate preventivamente all'Impresa aggiudicataria, entro un termine non inferiore a 10 giorni, onde consentire una diversa organizzazione del servizio.
3.3 Durata
Il contratto avrà durata di circa 22 mesi, indicativamente dal 3/11/2014 al 31/08/2016, ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione della prestazione, risultante da apposito verbale (art. 304 DPR 207/2010).
Il contratto potrà essere prorogato dalla Provincia, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di 4 mesi mediante comunicazione scritta all'Appaltatore entro la scadenza del termine, nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto. Alla scadenza del termine o dell'eventuale proroga, il rapporto contrattuale si estingue, senza necessità di preavviso o disdetta.
3.4 Oneri a carico dell’appaltatore
Tutte le spese, tasse, imposte ecc., inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, ad esclusione dell'IVA sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario.
3.5 Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle fatture, previa verifica regolarità contributiva mediante Documento unico di regolarità contributiva (DURC), con cadenza mensile o bimestrale, sulla base della stato di avanzamento del servizio e dell'attestazione delle ore effettivamente svolte nel periodo. Qualora il documento attesti l'irregolarità contributiva, la Provincia sospenderà il pagamento dovuto a tempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che la ditta possa eccepire sul ritardo dei pagamenti medesimi. La ditta, pertanto, non potrà vantare pretesa al riconoscimento di interessi o danni per la sospensione del pagamento per i motivi di cui sopra.
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In ogni caso, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni da liquidare sarà operata una ritenuta dello 0,50%. La somma di tali ritenute sarà svincolata e riconosciuta in sede di liquidazione finale che, previa acquisizione del DURC, avverrà solo ed esclusivamente dopo la verifica di conformità ed il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione che saranno rispettivamente eseguiti ed emessi, ai sensi del citato D.P.R., dal direttore dell'esecuzione del contratto di appalto del servizio, entro 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni.
Al fine di una regolare liquidazione, le fatture dovranno riportare, oltre al codice CIG 58300147BE, l'iban del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e tutti gli altri dati che saranno successivamente comunicati all'aggiudicatario. Le fatture dovranno essere indirizzate ed inviate a: Provincia di Venezia
Servizio Formazione professionale Xxxxx Xxxxxxxxx, 0/0
00000 Xxxxxx (XX)
3.6 Adeguamento dei prezzi
La revisione dei prezzi di cui all'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. viene operata previa istanza motivata dell'affidatario e dopo apposita istruttoria condotta dalla Provincia.
Per tutto il primo anno, a partire dalla data di consegna del servizio, i prezzi rimarranno fissi ed invariabili e non si terrà conto, ai fini del calcolo revisionale, della variazione intervenuta nel corso dello stesso anno iniziale.
Su istanza motivata delle parti, e dopo apposita istruttoria, si potrà procedere, con cadenza annuale e comunque a decorrere dal termine del secondo anno di attività, ad un aggiornamento, in aumento o in diminuzione del corrispettivo, da concordare in contraddittorio tra le parti medesime.
Le revisioni saranno operate con una istruttoria condotta dal Dirigente del Servizio Formazione professionale sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 dello stesso decreto.
In caso di mancanza della pubblicazione dei dati di cui al citato articolo 7, il parametro di riferimento saranno i dati forniti dalle C.C.I.A.A. o, in subordine, da altri Enti Pubblici, riferiti a servizi similari, oltre che indice FOI (famiglie operai − impiegati).
3.7 Garanzie di esecuzione dell’appalto – cauzione definitiva
A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. lgs. 163/2006.
La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.
L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 3.10, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte della Provincia, della cauzione provvisoria.
La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. e, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà
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provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Provincia.
3.8 Responsabilità per infortuni e danni
L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato alla Provincia in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi, relativi alla gestione del servizio. È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente appalto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio in oggetto.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio oggetto del presente appalto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza.
Resta inteso che l'esistenza, e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3.9 Tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta aggiudicataria si impegna all'integrale rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
3.10 Penali
L'aggiudicatario è soggetto a penalità, previa contestazione scritta da parte dell'Amministrazione e sempre dopo il ricevimento delle controdeduzioni da produrre nel termine di 5 giorni dalla contestazione.
E' prevista una penale nella misura dell'uno per mille sull'importo complessivo del servizio dopo il verificarsi di tre contestazioni scritte riguardanti la rilevazione di un disservizio da parte del Direttore dell'esecuzione nei confronti della ditta aggiudicataria.
Per l'incasso delle eventuali penali, la Provincia di Venezia recupererà il relativo importo trattenendolo dalle fatture non ancora emesse.
3.11 Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti
Il soggetto appaltatore dovrà garantire il corretto svolgimento delle attività qui dedotte ed assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare le stesse nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente capitolato.
Il soggetto appaltatore si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione dell'attività.
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Il soggetto appaltatore dovrà eseguire i servizi e le prestazioni previsti nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo a quelle relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro, a quelle antinfortunistiche e sulla salute.
Il soggetto appaltatore è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.
Il soggetto appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Tutte le spese inerenti e conseguenti all'attuazione dell'attività sono a carico del soggetto appaltatore fatte salve le spese connesse alle attività a carico della Provincia.
Di tutti gli operatori a qualsiasi lavoro adibiti risponde unicamente e direttamente il soggetto appaltatore.
Considerato che il servizio oggetto di affidamento, così come descritto nell'Allegato sub 1 del Progetto di appalto, comporta un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatore aggiudicatario sarà tenuto al rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
La Provincia di Venezia provvederà a richiedere con cadenza semestrale all'aggiudicatario, in qualità di datore di lavoro, un'autodichiarazione attestante l'assolvimento del suddetto obbligo relativamente ai propri dipendenti impiegati nelle attività oggetto del presente appalto.
3.12 Risoluzione del contratto
Il soggetto appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente hanno carattere di necessità.
In particolare il soggetto appaltatore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'attività.
Nel caso in cui il Responsabile Provinciale dell'esecuzione del contratto o suo delegato dovessero rilevare che le prestazioni oggetto del presente contratto non sono conformi allo stesso, contesterà l'inadempimento al soggetto appaltatore con posta certificata, assegnando un termine perentorio per adottare i provvedimenti necessari a ripristinare gli adempimenti previsti; in caso di inadempienze ripetute, gravi irregolarità o a fronte di situazioni critiche, che dovessero nascere a seguito delle inadempienze commesse dal soggetto appaltatore, è fatta salva la facoltà della Provincia di addivenire in qualsiasi momento alla risoluzione del contratto in danno al soggetto appaltatore.
La Provincia si riserva in ogni caso di procedere d'ufficio a sanare i disservizi riscontrati, imputando ogni maggior onere sostenuto al soggetto appaltatore.
E' facoltà della Provincia risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453−1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del gestore, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula della contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi assunti o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente
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sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento del soggetto appaltatore nell'espletamento dell'attività in parola.
Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni. Nelle ipotesi di cui al capoverso precedente, il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Provincia, con posta certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Provincia al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.
Al fine di recuperare penalità, spese e danni la Provincia potrà rivalersi su eventuali crediti del soggetto appaltatore nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione al soggetto appaltatore.
3.13 Controversie e foro competente
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell'arbitrato, e saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria − Foro esclusivo di Venezia.
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