Entrata in vigore sospesa con D.R. n. 769/2008-09 del 23 febbraio 2009, pubblicato nel B.U. n. 79
Regolamento per il decentramento dell’attività contrattuale ai centri di spesa
(emanato con D.R. n. 1660 2007-08, pubblicato nel B.U. n. 76, modificato con D.R. n. 4/2008-09)
Entrata in vigore sospesa con D.R. n. 769/2008-09 del 23 febbraio 2009, pubblicato nel B.U. n. 79
Articolo 1. (Scopo e ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento, allo scopo di attuare il decentramento dell’attività contrattuale, individua le competenze e disciplina le procedure per lo svolgimento dell’attività contrattuale da parte dei Centri di spesa diversi da quello indicato all’art. 5, comma 2, lettera b) del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Il presente regolamento si applica all’attività contrattuale posta in essere dai Centri di spesa per il funzionamento e per la realizzazione delle iniziative dei Centri di responsabilità, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche con riferimento all’attività contrattuale conto terzi svolta dai Centri di spesa, ai sensi dell’art. 54 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in quanto rientrante nell’ambito dell’attività negoziale volta alla realizzazione delle iniziative dei Centri di responsabilità.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano inoltre, in quanto compatibili, agli accordi che i Centri di spesa di cui al comma 1 concludono ai sensi dell’art. 57 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e nei limiti della delega di cui al successivo art. 15.
5. L’attività contrattuale dei Centri di spesa si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nelle procedure di affidamento i Centri di spesa ispirano la propria azione ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Articolo 2. (Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a. RAC: il Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità emanato con D.R. 375/99 – 2000 del 31 dicembre 1999 e s.m.;
b. Regolamento sui procedimenti amministrativi: il Regolamento dell’Università degli Studi di Siena in attuazione della legge 7 agosto 1990, n.241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi emanato con D.R. n.1037 del 30 maggio 2007.
c. Centri di spesa: i Centri così definiti ai sensi dell’art. 5 del RAC, che dispongono di un proprio bilancio di previsione finanziario annuale a cui imputano gli atti del procedimento contabile svolto in favore di uno o più Centri di responsabilità;
d. responsabile del Centro di spesa: per i dipartimenti il direttore del Dipartimento, per gli altri Centri di spesa il soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione con il relativo atto istitutivo;
e. organo collegiale del Centro di spesa: per i dipartimenti il consiglio di dipartimento, per gli altri Centri di spesa l’organo individuato dal Consiglio di Amministrazione con il relativo atto istitutivo;
f. Centro Servizi Amministrativi (CSA): la struttura amministrativa che coadiuva il Centro di spesa nella propria gestione amministrativa, ponendo in essere tutti i necessari adempimenti di carattere amministrativo-contabile;
g. responsabile amministrativo: il funzionario preposto alla responsabilità del CSA;
h. responsabile del procedimento: la persona che cura, sovrintende e coordina lo svolgimento dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento contrattuale, secondo quanto previsto dal capo II del Regolamento dell’Università degli Studi di Siena emanato in attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241;
i. soggetto proponente: il soggetto che avanza nei confronti dell’organo collegiale del Centro di spesa la proposta per la stipula di un contratto;
j. responsabile tecnico scientifico (RTS): colui che cura la corretta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto;
k. Uffici Centrali dell’Amministrazione (UCA): le strutture amministrativo gestionali dell’Amministrazione centrale competenti nelle materie oggetto del presente regolamento;
l. contratti di Ateneo: contratti di forniture di beni o servizi di generale utilità utilizzabili anche da parte dei Centri di spesa;
m. procedure aperte: le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
n. procedure ristrette: le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dagli UCA;
o. procedure negoziate: le procedure in cui il Centro di spesa consulta gli operatori economici scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata;
p. manutenzione straordinaria: gli interventi volti a porre in essere le opere o le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici esistenti;
q. prestazioni conto terzi: le attività eseguite, dietro pagamento di un corrispettivo, per conto e nell’interesse di un committente pubblico o privato, a seguito della stipula di contratti aventi ad oggetto prestazioni di ricerca, di consulenza, di formazione e didattica, o di servizi, ivi comprese le attività congressuali, nel pieno rispetto e senza pregiudizio delle finalità di ricerca e di didattica proprie dell’Università;
r. contratti a corrispettivo standardizzato: i contratti per prestazioni in conto terzi tipizzate e ricorrenti, ivi comprese le prove tecniche, il cui corrispettivo è determinato sulla base di apposito tariffario, ai sensi dell’art. 39, comma 7 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
s. schemi contrattuali tipo: gli schemi dei contratti approvati ai sensi dell’art. 54 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ed allegati al presente regolamento;
t. accordi: contratti di durata determinata che regolano i rapporti con altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali;
Articolo 3. (Attività contrattuali di competenza)
1. I Centri di spesa svolgono le attività contrattuali connesse al funzionamento dei Centri di responsabilità e alla realizzazione delle loro iniziative, ad eccezione delle seguenti, che restano di esclusiva competenza degli UCA:
• opere di edilizia universitaria,
• acquisto ed alienazione di beni immobili,
• manutenzione straordinaria,
• locazione di immobili,
• stipula di polizze assicurative,
• creazione ed acquisto di grandi attrezzature ed impianti tecnologici, come definiti al successivo art. 4.
Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento i “contratti d’Ateneo” per fornitura di beni o servizi di utilità generale.
2. Per gli adempimenti connessi alla loro attività negoziale, i Centri di spesa si avvalgono del supporto tecnico ed organizzativo di Centri Servizi Amministrativi (CSA), e per l'espletamento delle procedure ristrette di quello degli UCA.
3. Per il tramite dei CSA e degli UCA, l'Università fornisce ai Centri di spesa: consulenza, assistenza legale per pareri, interpretazioni di norme, nonché
supporto e assistenza tecnica e fiscale all’attività finanziaria e contabile oltre ad eventuale difesa in giudizio.
Articolo 4. (Grandi attrezzature e impianti tecnologici)
1. Ai fini del presente regolamento, e secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 1, del RAC, per grandi attrezzature si intendono le attrezzature, le installazioni e le strumentazioni durevoli e da inventariare destinate ad essere utilizzate per la realizzazione degli scopi scientifici legati ai programmi di ricerca, il cui valore sia superiore a 100.000,00 euro con esclusione dell’IVA.
2. Per impianti tecnologici si intende il complesso delle apparecchiature, delle macchine e delle attrezzature funzionalmente aggregate, il cui impiego permette la produzione e/o l’erogazione di determinati beni e servizi ( a titolo esemplificativo e non esaustivo : impianto termico, idrico-sanitario, antincendio, sicurezza, elettrico. trasmissioni dati e telefonia).
3. Costituiscono, altresì, impianto tecnologico i laboratori di didattica, di ricerca e di servizio individuati ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.M. 5 agosto 1998, n. 363.
Articolo 5. (Programmazione e decisione a contrattare)
1. Successivamente all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale, l’organo collegiale del Centro di spesa approva, per quanto di sua competenza, il Programma annuale dell'attività contrattuale.
2. Sono esclusi dalle previsioni del Programma i contratti da finanziare mediante fondi di ricerca nonché i contratti inerenti prestazioni a favore di terzi, per i quali l’organo collegiale esprime la propria volontà di volta in volta, tramite apposite delibere.
3. In caso di necessità ed urgenza, il responsabile del Centro può anticipare tale volontà, assumendosene completamente le connesse responsabilità e salva comunicazione nella seduta immediatamente successiva dell’organo collegiale.
4. Nel caso di contratti il cui importo superi la soglia di 52.000,00 euro, la stipula è preceduta da una procedura avviata con un apposito atto del responsabile amministrativo del CSA (decisione), che deve essere congruamente motivato con particolare riguardo a quanto previsto per la procedura e per i criteri di scelta del contraente, e che deve contenere:
• il fine perseguito con il contratto ed i vantaggi che si intendono realizzare
• l’oggetto del contratto;
• le clausole ritenute essenziali e l’eventuale capitolato speciale;
• l’indicazione della procedura e dei criteri di scelta del contraente;
• l’individuazione del responsabile del procedimento contrattuale.
5. La decisione a contrattare non è comunque richiesta per i contratti inerenti prestazioni a favore di terzi e per gli accordi di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni.
6. Qualora il contratto da stipulare sia finanziato con fondi di ricerca, la decisione a contrattare è assunta dal responsabile amministrativo del CSA previa richiesta del titolare dei fondi.
7. I contratti per i quali, ai sensi del comma 4 e 5, non sia richiesta la decisione a contrattare sono conclusi direttamente dal responsabile del Centro di spesa, avvalendosi del supporto tecnico ed organizzativo del CSA e previa deliberazione del relativo organo collegiale.
8. Sono altresì conclusi direttamente dal responsabile del Centro di spesa i contratti relativi a prestazioni standardizzate, sulla base degli indirizzi stabiliti annualmente dall’organo collegiale.
9. I Contratti per prestazioni conto terzi sono conclusi direttamente dal Centro di spesa solo in quanto sostanzialmente conformi agli schemi allegati (Allegato A 1,2,3,4), definiti ai sensi dell’art. 54, comma 1, del RAC e che fanno parte integrante del presente regolamento.
10. Qualora il Centro di spesa intenda derogare dagli schemi di cui al comma precedente o dai criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del RAC, in ordine alla rendicontazione dei finanziamenti ottenuti, alla ripartizione dei proventi delle attività contrattuali ed alla attribuzione delle quote individuali, per la conclusione dei contratti per prestazioni conto terzi è necessaria l'approvazione del Consiglio di Amministrazione stesso.
Articolo 6. (Responsabile del procedimento contrattuale)
1. Ai sensi e per le finalità di cui al Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università di Siena, il responsabile amministrativo del CSA è individuato quale responsabile del procedimento contrattuale, salva diversa indicazione contenuta nella decisione a contrattare, dallo stesso adottata, secondo i limiti ed in base a quanto previsto dall’art. 15, comma 6, del Regolamento medesimo.
2. Il responsabile del procedimento è unico per tutte le fasi in cui si articola il procedimento contrattuale.
3. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti previsti dal Regolamento sui procedimenti amministrativi relativamente alle procedure di affidamento e, ad eccezione che nel caso di contratti per prestazioni per conto terzi, vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, curandone in
particolare, il corretto e razionale svolgimento delle procedure, segnalando eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi.
4. Nei confronti dell’organo collegiale del Centro di spesa, il responsabile del procedimento assume le medesime responsabilità e svolge le stesse funzioni previste dall’art. 6 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 7. (Scelta del contraente)
1. I Centri di spesa si avvalgono degli UCA per l’espletamento delle procedure di scelta del contraente che si attuano mediante procedure aperte o ristrette.
2. La commissione preposta all’aggiudicazione delle gare è nominata dal responsabile amministrativo del CSA.
3. Lo svolgimento delle procedure indicate al comma 1 del presente articolo avviene secondo quanto previsto dagli artt. 46 e seguenti del RAC.
4. Qualora il responsabile amministrativo del CSA ponga in essere le procedure negoziate di cui agli artt. 50 e seguenti del RAC le trattative sono condotte dal responsabile del procedimento contrattuale che cura l’espletamento dei relativi adempimenti.
Articolo 8. (Fase istruttoria)
1. Le proposte per la stipula di contratti sono sottoposte all’organo collegiale del Centro di spesa per il tramite del responsabile amministrativo del CSA, che provvede alla necessaria attività istruttoria e di verifica.
2. Il responsabile del procedimento coadiuva il proponente nella redazione della bozza contrattuale, corredandola della documentazione necessaria alla valutazione del contratto da parte dell’organo collegiale, da cui si evinca la congruità economica del contratto, la compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali e l’indicazione delle risorse umane e materiali impiegate. In particolare, qualora la controparte non siano soggetti pubblici, dalla documentazione prodotta dal proponente dovranno emergere con chiarezza i nominativi della rappresentanza legale e dei componenti degli organi societari, e dovrà essere attestata dal proponente stesso l’assenza di conflitti di interessi e di incompatibilità, a qualunque livello, con la nostra Università nel suo complesso.
3. Nel caso di contratti per prestazioni conto terzi il responsabile del procedimento, nella predisposizione della bozza contrattuale, valuta preliminarmente la compatibilità delle condizioni contrattuali con lo schema tipo allegato al presente Regolamento. In caso di significativa
difformità, solleciterà l’attivazione delle trattative volte all’adeguamento del testo al fine di renderlo conforme allo schema tipo. Nel caso in cui la proposta contrattuale non sia riconducibile allo schema tipo ovvero deroghi ai criteri di cui all’art. 5, comma 10, il responsabile del procedimento segnalerà all’organo collegiale del Centro la necessità che prima della stipula il contratto venga autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 9. (Stipula dei contratti)
1. Il responsabile del Centro di spesa, salva l’eventuale preliminare autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nel caso di cui all’art. 8, comma 3, sottoscrive il contratto in esecuzione della delibera dell’organo collegiale.
2. I contratti dei Centri di spesa sono stipulati in forma scritta, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, eccettuati i casi in cui, in relazione alla natura del contratto, si renda necessaria la forma pubblica o pubblica amministrativa.
3. Ai fini della stipula dei contratti per i quali è richiesta la forma pubblica o pubblica amministrativa, il contratto è redatto e ricevuto dall’ufficiale rogante nominato dal Rettore ai sensi dell’art. 43, comma 2, del RAC, e viene dallo stesso repertoriato in conformità alle norme vigenti.
4. Nel caso di contratti per prestazioni conto terzi nella delibera di cui all’art. 5, comma 7, l’organo collegiale individua il responsabile tecnico scientifico.
5. Nel caso di cui al comma precedente, il contratto è controfirmato dal responsabile tecnico scientifico.
6. In deroga alla procedura di approvazione, allorché il contratto abbia ad oggetto prestazioni standardizzate identificate con delibera annuale dall’organo collegiale, il responsabile del procedimento trasmette la proposta contrattuale direttamente al responsabile del Centro di spesa per la stipula.
Articolo 10. (Responsabilità del RTS)
1. Il responsabile tecnico-scientifico oltre a partecipare attivamente all’esecuzione dell’attività contrattuale, ha il compito di coordinare le prestazioni eseguite in relazione alle obbligazioni dedotte in contratto al fine di garantirne l’esatto adempimento, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza.
2. Garantisce la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, ed in particolare, cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure,
segnalando eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi.
3. Il responsabile tecnico-scientifico dovrà segnalare tempestivamente all’organo collegiale qualsiasi vicenda relativa all’esecuzione del contratto dalla quale potrebbe derivare una responsabilità dell’Università ovvero del terzo committente.
Articolo 11. (Rendicontazione dei contratti per prestazioni conto terzi)
1. Espletata la prestazione, il responsabile tecnico scientifico indicato nel contratto redige la relazione finale che ne illustra lo svolgimento e i risultati conseguiti, nonché il consuntivo delle spese effettivamente sostenute, controfirmato dal responsabile amministrativo.
2. L’organo collegiale del Centro di spesa approva con apposita deliberazione, sulla base della relazione di cui al comma 1, il consuntivo e la proposta avanzata dal responsabile tecnico scientifico in ordine alle quote di corrispettivo da attribuire al personale che abbia effettivamente partecipato allo svolgimento della prestazione.
3. Qualora sia previsto che la prestazione si svolga in fasi successive, ciascuna delle quali possa essere ritenuta di per sé compiuta con riguardo sia ai profili attinenti all’oggetto della prestazione stessa, sia ai profili amministrativi e contabili, la deliberazione di cui al comma 2 può essere adottata al termine di ciascuna fase.
Articolo 12. (Repertorio informatizzato dei contratti)
1. Il responsabile del procedimento cura l’inserimento dei dati essenziali del contratto nell’apposito repertorio informatizzato provvedendo ad allegare in forma digitale copia del contratto, della delibera di approvazione e di ogni altro documento ritenuto opportuno, secondo le istruzioni fissate dall’Amministrazione.
Articolo 13. (Contratti relativi a più Centri)
1. Nel caso in cui l’attività contrattuale sia demandata a più Centri di spesa, i rapporti tra le strutture interessate sono regolati da apposite intese stipulate dai Responsabili delle strutture medesime, previa deliberazione dei rispettivi organi collegiali.
Articolo 14. (Contratti relativi ai Centri interdipartimentali)
1 All’attività negoziale posta in essere dai Centri di spesa sedi amministrative di Centri interdipartimentali, si applicano le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili.
2 In particolare, con riferimento all’attività contrattuale di cui all’art. 7, il responsabile del Centro interdipartimentale assume la veste di soggetto proponente.
3 I contratti dei Centri interdipartimentali sono sottoscritti, oltre che dal responsabile del Centro di spesa, anche dal responsabile del Centro interdipartimentale proponente.
Articolo 15. (Accordi con altre Amministrazioni pubbliche)
1. E’ delegata all’organo collegiale dei Centri di spesa la competenza a concludere gli accordi con altre Amministrazioni pubbliche aventi ad oggetto la disciplina delle attività di comune interesse che i Centri di responsabilità intendono svolgere, per un tempo determinato e nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, in collaborazione con dette Amministrazioni.
2. A mero titolo esemplificativo costituiscono attività di comune interesse:
• le iniziative congiunte finalizzate all’accesso a fondi, pubblici o privati, destinati all’esecuzione di progetti di ricerca;
• lo svolgimento in collaborazione di progetti e/o programmi scientifici.
3. Al fine di permettere il monitoraggio e l’eventuale coordinamento delle iniziative assunte dai diversi Centri di spesa di Ateneo, il responsabile del procedimento è tenuto a comunicare senza indugio agli UCA, e comunque prima della formale assunzione di impegni esterni verso terzi, l’avvio del procedimento finalizzato alla stipula dei predetti accordi.
4. La delega di cui al presente articolo non si estende agli accordi di collaborazione che prevedano la costituzione di organismi associativi di diritto privato che abbiano personalità giuridica autonoma.
Articolo 16. (Responsabilità)
1. Le responsabilità conseguenti agli atti ed agli impegni assunti dai Centri di spesa ai sensi e per le finalità del presente regolamento sono in capo agli organi dei Centri stessi.
2. Gli eventuali costi aggiuntivi non programmati che si dovessero verificare successivamente alla adozione di atti ed alla adozione di impegni di cui al presente regolamento, da qualunque ragione essi siano causati, saranno integralmente a carico del bilancio dei Centri di spesa che hanno assunto le relative determinazioni che stanno all’origine degli atti e degli impegni medesimi.
Articolo 17. (Decorrenza)
1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° novembre 2008.
CONTRATTO DI PRESTAZIONI DIDATTICHE
(attività di formazione, di qualificazione professionale e di aggiornamento, corsi singoli e attività seminariali non istituzionali, il cui coordinamento scientifico/didattico è attribuito a docenti o strutture dell'Ateneo)
Tra
L'Università degli Studi di Siena - Centro di spesa (di seguito denominato per brevità
Centro di spesa), con sede in Siena, Via………….., Codice Fiscale 80002070524 Partita IVA 00273530527 rappresentata per la firma del presente atto dal Prof. ………….., nella sua qualità di responsabile del Centro di spesa, nato a ………. il , debitamente autorizzato
alla stipula del presente atto dalla delibera dell’organo collegiale del Centro di spesa del…………, adottata ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per il decentramento dell’attività contrattuale ai centri di spesa”
e
la Società/Ente …………. (di seguito denominata per brevità Committente) con sede legale in………, Via ………. codice fiscale/partita IVA …………….., rappresentata per la firma del presente atto da………, nato a ………. il …………., nella sua qualità di (indicare qualifica legale del rappresentante)
PREMESSO CHE
• il Committente è interessato ad una attività di ;
• che presso il Centro di spesa esistono le competenze e/o le strutture necessarie allo svolgimento delle attività suddette;
• che il Centro di spesa si è dichiarato disponibile ad eseguire l’attività richiesta;
• con D.R. n. 375/99 – 2000 del 31/12/1999 è stato emanato il “Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità”, modificato con D.R. n.527/2001 – 2002 del 20/02/2002 e con D.R. n. 438 del 08/02/2007;
• con D.R. n. -del è stato emanato il “Regolamento per il
decentramento dell’attività contrattuale ai Centri di spesa”.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO*
Il Committente affida al Centro di spesa…………., che accetta, l'esecuzione delle seguenti attività:
*(specificare dettagliatamente il programma di attività)
oppure
descritto nell’allegato A
Articolo 2 – DURATA*
Le attività oggetto del presente contratto dovranno svolgersi entro mesi (oppure entro il
……..) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.
*Nel caso in cui le firme sull'atto non siano contestuali, la data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall'ultimo firmatario.
Articolo 3 - LUOGO DI ESECUZIONE
Le attività oggetto della presente convenzione si svolgeranno presso ………………
Articolo 4 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
II programma da svolgere, è articolato come di seguito descritto (o come descritto nell'allegato tecnico).
Articolo 5 – COORDINAMENTO DIDATTICO E RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ
Le parti indicano, quali responsabili ai fini della corretta esecuzione della gestione del presente contratto, i seguenti responsabili scientifici/ tecnici:
• per il Centro di spesa …………………………
• per il Committente …………………………
i quali controfirmano il presente contratto.
Al responsabile del Centro di spesa è altresì affidato il coordinamento didattico del corso.
Articolo 6 – INCARICHI ESTERNI
Il Centro di spesa potrà avvalersi, per esigenze specifiche, delle competenze di altre strutture dell’Università nonchè della collaborazione di Enti esterni pubblici o privati; potrà inoltre conferire incarichi a terzi per l'esecuzione di particolari attività previamente identificate con il Committente.
Articolo 7 – RELAZIONI SULL’ATTIVITÀ
Il Centro di spesa, a cura del proprio Responsabile scientifico/tecnico, invierà al Committente, nelle modalità concordate:
a) eventuali rapporti intermedi entro il ……….
b) una relazione finale, entro ………. giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, sulle attività didattiche svolte sulla base del programma concordato.
Tali documenti dovranno essere controfirmati dal responsabile scientifico/tecnico del Committente in segno di approvazione dei suoi contenuti.
Articolo 8 – RISERVATEZZA E SEGRETO*
Xxxxx espressa deroga scritta della controparte, le Parti si impegnano a mantenere e a far mantenere al proprio personale dipendente nonché agli eventuali collaboratori interni o esterni il più scrupoloso segreto sul contenuto delle attività svolte sulla base del presente contratto.
Gli obblighi di cui sopra sopravvivranno al completamento del programma ed alla conseguente estinzione del presente contratto. Essi cesseranno di essere efficaci quando le informazioni diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili alle parti e/o alle persone da esse impiegate nell’esecuzione del presente contratto e comunque decorsi 5 anni dalla cessazione di detto contratto.
*In caso di necessità di accordo separato vedi
xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
.
Articolo 9 - RESPONSABILITÀ E SICUREZZA
Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori oggetto del contratto stesso. Vicendevolmente verrà assicurata la costante osservanza dei regolamenti di
sicurezza e controllo in vigore nei locali/laboratori in cui, tempo per tempo, verranno eseguite le attività di ricerca in argomento.
Ciascuna delle Parti provvederà alla copertura assicurativa per responsabilità civile del proprio personale per danni a cose o persone occasionati durante lo svolgimento delle attività previste.
Articolo 10 - COMPENSI E PAGAMENTI*
Per l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, il Committente verserà all’Università l’importo di €. ……….. (in lettere//00) + IVA; tale somma sarà corrisposta mediante versamento al Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 7, c/c 50400, Università degli studi di Siena – Centro di spesa …………., ABI 1030.6 -CAB 14209 (IBAN: IT22PIO103014209000005040093) con le seguenti modalità:
• saldo alla consegna della relazione finale; oppure
• il … % dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;
• il saldo alla consegna della relazione finale; oppure
• il … % dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;
• il...... % dell'ammontare totale del contratto al ;
• il saldo alla consegna della relazione finale;
I versamenti di cui sopra saranno effettuati dietro presentazione di preavviso di fattura da parte dell’Università, a cui seguirà regolare fattura quietanzata a pagamento avvenuto.
*Anticipo minimo 20%
Articolo 11 - RISOLUZIONE
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione del contratto (art. 1453 e seguenti del c.c.).
Articolo 12 – FORO COMPETENTE
Esperito inutilmente ogni tentativo di composizione amichevole, sarà competente in via esclusiva il foro di Siena.
oppure
ogni eventuale controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, inadempimento, cessazione e risoluzione del presente contratto, sarà risolta da un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed un terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri nominati dalle parti o, in caso di disaccordo, da Presidente del Tribunale di Siena. L’arbitrato è da intendersi rituale e, per quanto non espressamente disposto nella presente clausola, saranno applicate le norme di cui agli artt. 810 e segg. C.P.C.
oppure
ogni eventuale controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, inadempimento, cessazione e risoluzione del presente contratto, sarà risolta da un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed un terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri nominati dalle parti o, in caso di disaccordo, da Presidente del Tribunale di Siena. L’arbitrato è da intendersi irrituale.
Articolo 13 – MODIFICHE*
Qualsiasi modifica al presente contratto, ivi compreso ogni eventuale aggiornamento alla pianificazione delle attività o al contenuto dei programmi, dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime, solo dopo la relativa sottoscrizione di entrambe.
*È richiesta una nuova delibera
Articolo 14 – RECESSO
Il committente può recedere dal contratto per giustificati motivi, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne il Centro di spesa delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
oppure
Ciascuna delle parti può recedere liberamente dal contratto dandone preavviso scritto mediante raccomandata AR.
Articolo 15 - ONERI FISCALI
Tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente atto sono a carico del Committente; il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi della legislazione fiscale vigente. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede
Allegati: ………..…………..…………..…………..…………..…………..
………..…………..…………..…………..…………..…………..
Siena, lì ………..…………..………
Il Responsabile del Centro di spesa Il Committente
………………………. ……………………….
I Responsabili tecnico-scientifici:
del Centro di spesa del Committente
………………………. ……………………….
Le parti, ai sensi dell’art. 1341 c.c., dichiarano di aver preso visione delle clausole n. e
di approvarne il contenuto in modo specifico. (Indicare numero clausola)
Il Responsabile del Centro di spesa Il Committente
………………………. ……………………….
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
(progetti, analisi, anche numeriche, controlli, prove, tarature, esperienze e prestazioni tecniche e tecnico-scientifiche che vengono fornite mediante certificazioni o documentazioni recanti risultati di analisi, esperienze e misure su materiali, apparecchiature o strutture. Di tali risultati il committente gode piena disponibilità.)
Tra
L'Università degli Studi di Siena - Centro di spesa (di seguito denominato per brevità
Centro di spesa), con sede in Siena, Via………….., Codice Fiscale 80002070524 Partita IVA 00273530527 rappresentata per la firma del presente atto dal Prof. ………….., nella sua qualità di responsabile del Centro di spesa, nato a ………. il , debitamente autorizzato
alla stipula del presente atto dalla delibera dell’organo collegiale del Centro di spesa del…………, adottata ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per il decentramento dell’attività contrattuale ai centri di spesa”
e
la Società/Ente …………. (di seguito denominata per brevità Committente) con sede legale in………, Via ………. codice fiscale/partita IVA …………….., rappresentata per la firma del presente atto da………, nato a ………. il …………., nella sua qualità di (indicare qualifica legale del rappresentante)
PREMESSO CHE
• il Committente ha necessità di usufruire di attività di ;
• che presso il Centro di spesa esistono le competenze e le strutture necessarie allo svolgimento delle attività suddette;
• che il Centro di spesa si è dichiarato disponibile ad eseguire tali attività;
• con D.R. n. 375/99 – 2000 del 31/12/1999 è stato emanato il “Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità”, modificato con D.R. n.527/2001 – 2002 del 20/02/2002 e con D.R. n. 438 del 08/02/2007;
• con D.R. n. -del è stato emanato il “Regolamento per il
decentramento dell’attività contrattuale ai Centri di spesa”.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO*
Il Committente affida al Centro di spesa, che accetta, l'esecuzione delle seguenti attività:
*(specificare dettagliatamente il programma di attività)
oppure
descritte nell’allegato A
Articolo 2 – DURATA*
Le attività oggetto del presente contratto dovranno svolgersi entro mesi (oppure entro il
……..) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.
*Nel caso in cui le firme sull'atto non siano contestuali, la data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall'ultimo firmatario.
Articolo 3 - LUOGO DI ESECUZIONE
Le attività oggetto della presente convenzione si svolgeranno presso ………………
Articolo 4 – PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ E FINALITÀ
Il Committente intende usufruire delle competenze del Centro di spesa per il perseguimento delle seguenti finalità:
Pertanto il programma delle attività, concordato tra le parti contraenti, è articolato come di seguito descritto (o come descritto nell'allegato tecnico).
Articolo 5 - RESPONSABILI SCIENTIFICI E TECNICI
Le parti indicano, quali responsabili ai fini della corretta esecuzione della gestione del presente contratto, i seguenti responsabili scientifici/ tecnici:
• per il Centro di spesa …………………………
• per il Committente …………………………
i quali controfirmano il presente contratto.
Articolo 6 – INCARICHI ESTERNI
Il Centro di spesa potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a ditte specializzate o conferire incarichi a terzi nell'ambito del presente contratto, così come potrà avvalersi, per esigenze specifiche, di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori sperimentali.
Articolo 7 – RELAZIONI SULL’ATTIVITÀ
Il Centro di spesa, a cura del proprio Responsabile scientifico/tecnico, invierà al Committente, nelle modalità concordate:
a) eventuali rapporti intermedi entro il ……….
b) una relazione finale, entro giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, sulle attività
effettuati, con indicazione dei risultati ottenuti.
Tali documenti dovranno essere controfirmati dal responsabile scientifico/tecnico del Committente, in segno di approvazione dei suoi contenuti.
Articolo 8 – RISERVATEZZA E SEGRETO*
Xxxxx espressa deroga scritta della controparte, le Parti si impegnano a mantenere e a far mantenere al proprio personale dipendente nonché agli eventuali collaboratori interni o esterni il più scrupoloso segreto sui risultati delle attività, sulle metodologie utilizzate nonché su eventuali dati trasmessi alla controparte, anche autonomamente rilevati ed elaborati nell’ambito del presente contratto.
Gli obblighi di cui sopra sopravvivranno al completamento delle attività concordate ed alla conseguente estinzione del presente contratto. Essi cesseranno di essere efficaci quando le informazioni diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili alle parti e/o alle persone da esse impiegate nell’esecuzione del presente contratto e comunque decorsi 5 anni dalla cessazione di detto contratto.
*In caso di necessità di accordo separato vedi
xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Articolo 9 - DIVULGAZIONE DEI RISULTATI
Nel caso di risultati di particolare interesse scientifico che possano costituire oggetto di pubblicazione, l’Università potrà utilizzarli congiuntamente o disgiuntamente dal Committente.
Il testo della memoria scientifica dovrà essere approvato dal responsabile scientifico/tecnico del Committente il quale dovrà, entro giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati.
Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, l’Università si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta dal Committente.
In ogni caso il Committente dovrà essere sempre menzionato come promotore o compartecipante dell'iniziativa.
Articolo 10 - RESPONSABILITÀ E SICUREZZA
Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di svolgimento delle attività. Vicendevolmente verrà assicurata la costante osservanza dei regolamenti di sicurezza e controllo in vigore nei locali/laboratori utilizzati per gli scopi del presente contratto.
Ciascuna delle Parti provvederà alla copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a cose o persone occasionati durante lo svolgimento delle attività previste.
Articolo 11 - COMPENSI E PAGAMENTI*
Per l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, il Committente verserà all’Università l’importo di €. ……….. (in lettere//00) + IVA; tale somma sarà corrisposta mediante versamento al Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 7, c/c 50400, Università degli studi di Siena – Centro di spesa …………., ABI 1030.6 -CAB 14209 (IBAN: IT22PIO103014209000005040093) con le seguenti modalità:
• saldo alla consegna della relazione finale; oppure
• il … % dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;
• il saldo alla consegna della relazione finale; oppure
• il … % dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;
• il...... % dell'ammontare totale del contratto al ;
• il saldo alla consegna della relazione finale;
I versamenti di cui sopra saranno effettuati dietro presentazione di preavviso di fattura da parte dell’Università, a cui seguirà regolare fattura quietanzata a pagamento avvenuto.
*Anticipo minimo 20%
Articolo 12 - RISOLUZIONE
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione del contratto (art. 1453 e seguenti del c.c.).
Articolo 13 – FORO COMPETENTE
Esperito inutilmente ogni tentativo di composizione amichevole, sarà competente il foro di Siena. oppure
ogni eventuale controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, inadempimento, cessazione e risoluzione del presente contratto, sarà risolta da un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed un terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri nominati dalle parti o, in caso di disaccordo, da Presidente del Tribunale di Siena. L’arbitrato è da intendersi rituale e, per quanto non espressamente disposto nella presente clausola, saranno applicate le norme di cui agli artt. 810 e segg. C.P.C.
oppure
ogni eventuale controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, inadempimento, cessazione e risoluzione del presente contratto, sarà risolta da un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed un terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri nominati dalle parti o, in caso di disaccordo, da Presidente del Tribunale di Siena. L’arbitrato è da intendersi irrituale.
Articolo 14 – MODIFICHE*
Qualsiasi modifica al presente contratto, ivi compreso ogni eventuale aggiornamento alla pianificazione delle attività o al loro contenuto, dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime, solo dopo la relativa sottoscrizione di entrambe.
*È richiesta una nuova delibera
Articolo 15 – RECESSO
Il committente può recedere dal contratto per giustificati motivi, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne il Centro di spesa delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
oppure
Ciascuna delle parti può recedere liberamente dal contratto dandone preavviso scritto mediante raccomandata AR.
Articolo 16 - ONERI FISCALI
Tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente atto sono a carico del Committente; il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi della legislazione fiscale vigente. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede
Allegati: ………..…………..…………..…………..…………..…………..
………..…………..…………..…………..…………..…………..
Siena, lì ………..…………..………
Il Responsabile del Centro di spesa Il Committente
………………………. ……………………….
I Responsabili tecnico-scientifici:
del Centro di spesa del Committente
………………………. ……………………….
Le parti, ai sensi dell’art. 1341 c.c., dichiarano di aver preso visione delle clausole n. e
di approvarne il contenuto in modo specifico. (Indicare numero clausola)
Il Responsabile del Centro di spesa Il Committente
………………………. ……………………….
CONTRATTO DI CONSULENZA
(attività di supporto, assistenza professionale, pareri tecnici, attività di laboratorio e similari, con esclusione delle prestazioni disciplinate dal Servizio Sanitario Nazionale)
Tra
L'Università degli Studi di Siena - Centro di spesa (di seguito denominato per brevità
Centro di spesa), con sede in Siena, Via………….., Codice Fiscale 80002070524 Partita IVA 00273530527 rappresentata per la firma del presente atto dal Prof. ………….., nella sua qualità di responsabile del Centro di spesa, nato a ………. il , debitamente autorizzato
alla stipula del presente atto dalla delibera dell’organo collegiale del Centro di spesa del…………, adottata ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per il decentramento dell’attività contrattuale ai Centri di spesa”
e
la Società/Ente …………. (di seguito denominata per brevità Committente) con sede legale in………, Via ………. codice fiscale/partita IVA …………….., rappresentata per la firma del presente atto da………, nato a ………. il …………., nella sua qualità di (indicare qualifica legale del rappresentante)
PREMESSO CHE
• il Committente ha necessità di usufruire di attività di ;
• che presso il Centro di spesa esistono le competenze e le strutture necessarie allo svolgimento delle attività suddette;
• che il Centro di spesa si è dichiarato disponibile ad eseguire tali attività;
• con D.R. n. 375/99 – 2000 del 31/12/1999 è stato emanato il “Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità”, modificato con D.R. n.527/2001 – 2002 del 20/02/2002 e con D.R. n. 438 del 08/02/2007;
• con D.R. n. -del è stato emanato il “Regolamento per il
decentramento dell’attività contrattuale ai Centri di spesa”.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO*
Il Committente affida al Centro di spesa, che accetta, l'esecuzione delle seguenti attività:
*(specificare dettagliatamente il programma di attività)
oppure
descritte nell’allegato A
Articolo 2 – DURATA*
Le attività oggetto del presente contratto dovranno svolgersi entro mesi (oppure entro il
……..) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.
*Nel caso in cui le firme sull'atto non siano contestuali, la data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall'ultimo firmatario.
Articolo 3 - LUOGO DI ESECUZIONE
Le attività oggetto della presente convenzione si svolgeranno presso (i locali
dell’Università/del Committente/di terzi?)
Articolo 4 – PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ E FINALITÀ
Il Committente intende usufruire delle competenze del Centro di spesa per il perseguimento delle seguenti finalità:
Pertanto il programma delle attività, concordato tra le parti contraenti, è articolato come di seguito descritto (o come descritto nell'allegato tecnico).
Articolo 5 - RESPONSABILI SCIENTIFICI E TECNICI
Le parti indicano, quali responsabili ai fini della corretta esecuzione della gestione del presente contratto, i seguenti responsabili scientifici/ tecnici:
• per il Centro di spesa …………………………
• per il Committente …………………………
i quali controfirmano il presente contratto.
Articolo 6 – INCARICHI ESTERNI
Il Centro di spesa potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a ditte specializzate o conferire incarichi a terzi nell'ambito del presente contratto, così come potrà avvalersi, per esigenze specifiche, di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori sperimentali.
Articolo 7 – RELAZIONI SULL’ATTIVITÀ
Il Centro di spesa, a cura del proprio Responsabile scientifico/tecnico, invierà al Committente, nelle modalità concordate:
a) eventuali rapporti intermedi entro il ……….
b) una relazione finale, entro giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, sulle attività
effettuati, con indicazione dei risultati ottenuti.
Tali documenti dovranno essere controfirmati dal responsabile scientifico/tecnico del Committente, in segno di approvazione dei suoi contenuti.
Articolo 8 – RISERVATEZZA E SEGRETO
Xxxxx espressa deroga scritta della controparte, le Parti si impegnano a mantenere e a far mantenere al proprio personale dipendente nonché agli eventuali collaboratori interni o esterni il più scrupoloso segreto sui risultati delle attività, sulle metodologie utilizzate nonché su eventuali dati trasmessi alla controparte, anche autonomamente rilevati ed elaborati nell’ambito del presente contratto.
Gli obblighi di cui sopra sopravvivranno al completamento delle attività concordate ed alla conseguente estinzione del presente contratto. Essi cesseranno di essere efficaci quando le informazioni diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili alle parti e/o alle persone da esse impiegate nell’esecuzione del presente contratto e comunque decorsi 5 anni dalla cessazione di detto contratto.
In caso di necessità di accordo separato vedi
xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Articolo 9 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI
1) attività in cui la proprietà dei risultati è del Committente
Xxxxx restando i diritti dell’inventore ai sensi del vigente Codice di Proprietà Industriale, tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati apparterranno al Committente, che sarà libero di usarli e
divulgarli nel modo che riterrà più opportuno, senza che debba riconoscere pagamenti o obbligazioni a favore del Centro di spesa o dell’Università.
L’Università collaborerà con il Committente nel preparare tutta la documentazione necessaria per formalizzare la proprietà intellettuale sui risultati e per ottenere la protezione brevettuale dovunque il Committente ritenga opportuno. L’Università ed il Centro di spesa cedono al Committente tutti i diritti ed interessi sui risultati.
2) attività in cui la proprietà dei risultati è condivisa tra le parti
Xxxxx restando i diritti dell’inventore ai sensi del vigente Codice di Proprietà Industriale, le parti convengono sin d’ora ed accettano che le quote di proprietà sui risultati delle attività oggetto del presente contratto, sui relativi diritti di proprietà intellettuale o sulle sue utilizzazioni industriali saranno così suddivise:
Università ……… Committente ………………..
oppure
Xxxxx restando i diritti dell’inventore ai sensi del vigente Codice di Proprietà Industriale, le parti convengono che la gestione e l’uso di brevetti a protezione dei risultati delle attività oggetto del presente contratto sarà regolato da apposito contratto.
3) attività in cui la proprietà dei risultati è dell’Università, mentre al Committente è riconosciuto un diritto di opzione per la concessione di una licenza d'uso
Xxxxx restando i diritti dell’inventore ai sensi del vigente Codice di Proprietà Industriale, tutti i diritti di proprietà sui risultati delle attività oggetto del presente contratto e sulle sue utilizzazioni industriali apparterranno all’Università.
In caso di risultati brevettabili l’Università si impegna a garantire al Committente il diritto di opzione per la concessione di licenze d’uso su ogni brevetto generato da ricerche oggetto del presente contratto.
L’Università, qualora depositi una domanda di brevetto a protezione di un risultato delle attività oggetto del presente contratto, ne comunicherà al Committente tramite raccomandata A.R. gli estremi entro giorni dalla data di deposito della domanda stessa.
Il Committente dovrà esercitare, a pena di decadenza, il diritto di opzione entro un periodo di
mesi a partire dal giorno del ricevimento di tale comunicazione.
4) attività la cui proprietà dei risultati è dell’Università, mentre al Committente è riconosciuto un diritto di prelazione (diritto di essere preferito ai concorrenti, a parità di condizioni offerte) per la concessione di una licenza d'uso
Xxxxx restando i diritti dell’inventore ai sensi del vigente Codice di Proprietà Industriale, tutti i diritti di proprietà sui risultati delle attività oggetto del presente contratto e sulle sue utilizzazioni industriali apparterranno all’Università.
In caso di risultati brevettabili l’Università concede al Committente il diritto di prelazione per la concessione di licenze d’uso su ogni brevetto generato dalle attività oggetto del presente contratto.
Qualora l’Università intenda concedere a terzi la licenza di utilizzo del brevetto, dovrà comunicare tramite raccomandata A.R. al Committente le condizioni di cessione della licenza.
Il Committente dovrà esercitare, a pena di decadenza, il diritto di prelazione entro un periodo di
mesi a partire dal giorno del ricevimento di tale comunicazione.
Articolo 10 - DIVULGAZIONE DEI RISULTATI
Nel caso di risultati di particolare interesse scientifico che possano costituire oggetto di pubblicazione, l’Università potrà utilizzarli congiuntamente o disgiuntamente dal Committente.
Il testo della memoria scientifica dovrà essere approvato dal responsabile scientifico/tecnico del Committente il quale dovrà, entro giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, l’Università si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta dal Committente.
In ogni caso il Committente dovrà essere sempre menzionato come promotore o compartecipante dell'iniziativa.
Articolo 11 - RESPONSABILITÀ E SICUREZZA
Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di svolgimento delle attività. Vicendevolmente verrà assicurata la costante osservanza dei regolamenti di sicurezza e controllo in vigore nei locali/laboratori utilizzati per gli scopi del presente contratto.
Ciascuna delle Parti provvederà alla copertura assicurativa per responsabilità civile del proprio personale per danni a cose o persone occasionati durante lo svolgimento delle attività previste.
Articolo 12 - COMPENSI E PAGAMENTI
Per l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, il Committente verserà all’Università l’importo di €. ……….. (in lettere//00) + IVA; tale somma sarà corrisposta mediante versamento al Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 7, c/c 000005040093, Università degli studi di Siena – Centro di spesa …………., ABI 1030.6 -CAB 14209 (IBAN: IT22PIO103014209000005040093) con le seguenti modalità:
• saldo alla consegna della relazione finale; oppure
• il … % dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;
• il saldo alla consegna della relazione finale; oppure
• il … % dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;
• il...... % dell'ammontare totale del contratto al ;
• il saldo alla consegna della relazione finale;
I versamenti di cui sopra saranno effettuati dietro presentazione di preavviso di fattura da parte dell’Università, a cui seguirà regolare fattura quietanzata a pagamento avvenuto.
*Anticipo minimo 20%
Articolo 13 - RISOLUZIONE
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione del contratto (art. 1453 e seguenti del c.c.).
Articolo 14 – FORO COMPETENTE
Esperito inutilmente ogni tentativo di composizione amichevole, sarà competente in via esclusiva il foro di Siena.
oppure
ogni eventuale controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, inadempimento, cessazione e risoluzione del presente contratto, sarà risolta da un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed un terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri nominati dalle parti o, in caso di disaccordo, da Presidente del Tribunale di Siena. L’arbitrato è da intendersi rituale e, per quanto non espressamente disposto nella presente clausola, saranno applicate le norme di cui agli artt. 810 e segg. C.P.C.
oppure
ogni eventuale controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, inadempimento, cessazione e risoluzione del presente contratto, sarà risolta da un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed un terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri nominati dalle parti o, in caso di disaccordo, da Presidente del Tribunale di Siena. L’arbitrato è da intendersi irrituale.
Articolo 15 – MODIFICHE*
Qualsiasi modifica al presente contratto, ivi compreso ogni eventuale aggiornamento alla pianificazione delle attività o al loro contenuto, dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime, solo dopo la relativa sottoscrizione di entrambe.
*È richiesta una nuova delibera
Articolo 16 – RECESSO
Il committente può recedere dal contratto per giustificati motivi, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne il Centro di spesa delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
oppure
Ciascuna delle parti può recedere liberamente dal contratto dandone preavviso scritto mediante raccomandata AR.
Articolo 17 - ONERI FISCALI
Tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente atto sono a carico del Committente; il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi della legislazione fiscale vigente. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede
Allegati: ………..…………..…………..…………..…………..…………..
………..…………..…………..…………..…………..…………..
Siena, lì ………..…………..………
Il Responsabile del Centro di spesa Il Committente
………………………. ……………………….
I Responsabili tecnico-scientifici:
del Centro di spesa del Committente
………………………. ……………………….
Le parti, ai sensi dell’art. 1341 c.c., dichiarano di aver preso visione delle clausole n. e
di approvarne il contenuto in modo specifico. (Indicare numero clausola)
Il Responsabile del Centro di spesa Il Committente
………………………. ……………………….
CONTRATTO DI RICERCA
(prestazioni, eseguite dall’Università di Siena all’interno delle proprie strutture o comunque alle stesse riferibili, in cui l'interesse del committente sia preminente e sempre che non contrastino con lo svolgimento dell’attività scientifica e didattica)
Tra
L'Università degli Studi di Siena - Centro di spesa (di seguito denominato per brevità
Centro di spesa), con sede in Siena, Via………….., Codice Fiscale 80002070524 Partita IVA 00273530527 rappresentata per la firma del presente atto dal Prof. ………….., nella sua qualità di Responsabile del Centro di spesa, nato a ………. il , debitamente autorizzato
alla stipula del presente atto dalla delibera dell’organo collegiale del Centro di spesa del…………, adottata ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per il decentramento dell’attività contrattuale ai Centri di spesa”
e
la Società/Ente …………. (di seguito denominata per brevità Committente) con sede legale in………, Via ………. codice fiscale/partita IVA …………….., rappresentata per la firma del presente atto da………, nato a ………. il …………., nella sua qualità di (indicare qualifica legale del rappresentante)
PREMESSO CHE
• il Committente è interessato ad effettuare una ricerca nel settore
…………………………;
• che presso il Centro di spesa esistono le competenze e le strutture necessarie allo svolgimento di ricerche nel settore suddetto;
• che il Centro di spesa si è dichiarato disponibile ad eseguire ricerche in tale settore;
• con D. R. n. 375/99 – 2000 del 31/12/1999 è stato emanato il “Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità”, modificato con D.R. n.527/2001 – 2002 del 20/02/2002 e con D.R. n. 438 del 08/02/2007;
• con D. R. n. -del è stato emanato il “Regolamento per il decentramento dell’attività contrattuale ai Centri di spesa”.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO*
Il Committente affida al Centro di spesa, che accetta, l'esecuzione di un programma di ricerca relativo a
*(specificare dettagliatamente il programma di ricerca)
oppure
descritto nell’allegato A
Articolo 2 – DURATA*
Le attività oggetto del presente contratto dovranno svolgersi entro mesi (oppure entro il
……..) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.
*Nel caso in cui le firme sull'atto non siano contestuali, la data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall'ultimo firmatario.
Articolo 3 - LUOGO DI ESECUZIONE
Le attività oggetto della presente convenzione si svolgeranno presso i locali dell’Università.
Articolo 4 – PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
II programma della ricerca, concordato tra le parti contraenti, è articolato nelle seguenti attività (o in una serie di attività descritte nell'allegato tecnico nel quale, fra l'altro vengono riportati gli obiettivi che si intendono perseguire).
Articolo 5 - RESPONSABILI SCIENTIFICI E TECNICI
Le parti indicano, quali responsabili ai fini della corretta esecuzione della gestione del presente contratto, i seguenti responsabili scientifici/ tecnici:
• per il Centro di spesa …………………………
• per il Committente …………………………
i quali controfirmano il presente contratto.
Articolo 6 – INCARICHI ESTERNI
Il Centro di spesa potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a ditte specializzate o conferire incarichi a terzi nell'ambito del presente contratto, così come potrà avvalersi, per esigenze specifiche, di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori sperimentali.
Articolo 7 – RELAZIONI SULL’ATTIVITÀ
Il Centro di spesa , a cura del proprio Responsabile scientifico/tecnico, invierà al Committente, nelle modalità concordate:
a) eventuali rapporti intermedi entro il ……….
b) una relazione finale, entro giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, sugli studi e
lavori effettuati, con indicazione dei risultati ottenuti.
Dovranno inoltre essere controfirmati dal responsabile scientifico/tecnico del Committente, in segno di approvazione dei suoi contenuti.
Articolo 8 – RISERVATEZZA E SEGRETO*
Xxxxx espressa deroga scritta della controparte, le Parti si impegnano a mantenere e a far mantenere al proprio personale dipendente nonché agli eventuali collaboratori interni o esterni il più scrupoloso segreto sui risultati della ricerca, sulle metodologie utilizzate nonché su eventuali dati trasmessi alla controparte, anche autonomamente rilevati ed elaborati nell’ambito del presente contratto.
Gli obblighi di cui sopra sopravvivranno al completamento del programma di ricerca ed alla conseguente estinzione del presente contratto. Essi cesseranno di essere efficaci quando le informazioni diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili alle parti e/o alle persone da esse impiegate nell’esecuzione del presente contratto e comunque decorsi 5 anni dalla cessazione di detto contratto.
*In caso di necessità di accordo separato vedi
xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Articolo 9 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI
1) attività di ricerca in cui la proprietà dei risultati è del Committente
Xxxxx restando i diritti dell’inventore ai sensi del vigente Codice di Proprietà Industriale, tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati apparterranno al Committente, che sarà libero di usarli e divulgarli nel modo che riterrà più opportuno, senza che debba riconoscere pagamenti o obbligazioni a favore del Centro di spesa o dell’Università.
L’Università collaborerà con il Committente nel preparare tutta la documentazione necessaria per formalizzare la proprietà intellettuale sui risultati e per ottenere la protezione brevettuale dovunque il Committente ritenga opportuno. L’Università e il Centro di spesa cedono al Committente tutti i diritti ed interessi sui risultati.
2) attività di ricerca in cui la proprietà dei risultati è condivisa tra le parti
Xxxxx restando i diritti dell’inventore ai sensi del vigente Codice di Proprietà Industriale, le parti convengono sin d’ora ed accettano che le quote di proprietà sui risultati della ricerca, sui relativi diritti di proprietà intellettuale o sulle sue utilizzazioni industriali saranno così suddivise:
Università ……… Committente ………………..
oppure
Xxxxx restando i diritti dell’inventore ai sensi del vigente Codice di Proprietà Industriale, le parti convengono che la gestione e l’uso di brevetti a protezione dei risultati della ricerca sarà regolato da apposito contratto.
3) attività di ricerca in cui la proprietà dei risultati è dell’Università, mentre al Committente è riconosciuto un diritto di opzione per la concessione di una licenza d'uso
Xxxxx restando i diritti dell’inventore ai sensi del vigente Codice di Proprietà Industriale, tutti i diritti di proprietà sui risultati della ricerca e sulle sue utilizzazioni industriali apparterranno all’Università.
In caso di risultati brevettabili l’Università si impegna a garantire al Committente il diritto di opzione per la concessione di licenze d’uso su ogni brevetto generato da ricerche oggetto del presente contratto.
L’Università, qualora depositi una domanda di brevetto a protezione di un risultato della ricerca oggetto del presente contratto, ne comunicherà al Committente tramite raccomandata A.R. gli estremi entro giorni dalla data di deposito della domanda stessa.
Il Committente dovrà esercitare, a pena di decadenza, il diritto di opzione entro un periodo di
mesi a partire dal giorno del ricevimento di tale comunicazione.
4) attività di ricerca la cui proprietà dei risultati è dell’Università, mentre al Committente è riconosciuto un diritto di prelazione (diritto di essere preferito ai concorrenti, a parità di condizioni offerte) per la concessione di una licenza d'uso
Xxxxx restando i diritti dell’inventore ai sensi del vigente Codice di Proprietà Industriale, tutti i diritti di proprietà sui risultati della ricerca e sulle sue utilizzazioni industriali apparterranno all’Università.
In caso di risultati brevettabili l’Università concede al Committente il diritto di prelazione per la concessione di licenze d’uso su ogni brevetto generato da ricerche oggetto del presente contratto.
Qualora l’Università intenda concedere a terzi la licenza di utilizzo del brevetto, dovrà comunicare tramite raccomandata A.R. al Committente le condizioni di concessione della licenza.
Il Committente dovrà esercitare, a pena di decadenza, il diritto di prelazione entro un periodo di
a partire dal giorno del ricevimento di tale comunicazione.
Articolo 10 - DIVULGAZIONE DEI RISULTATI
Nel caso di risultati di particolare interesse scientifico che possano costituire oggetto di pubblicazione, l’Università potrà utilizzarli congiuntamente o disgiuntamente dal Committente.
Il testo della memoria scientifica dovrà essere approvato dal responsabile scientifico/tecnico del Committente il quale dovrà, entro giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, l’Università si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta dal Committente.
In ogni caso il Committente dovrà essere sempre menzionato come promotore o compartecipante dell'iniziativa.
Articolo 11 - RESPONSABILITÀ E SICUREZZA
Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori oggetto del contratto stesso. Vicendevolmente verrà assicurata la costante osservanza dei regolamenti di sicurezza e controllo in vigore nei locali/laboratori in cui, tempo per tempo, verranno eseguite le attività di ricerca in argomento.
Ciascuna delle Parti provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale per responsabilità civile per danni a cose o persone occasionati durante lo svolgimento delle attività previste.
Articolo 12 - COMPENSI E PAGAMENTI*
Per l’esecuzione della ricerca in oggetto, il Committente verserà all’Università l’importo di €.
……….. (in lettere//00) + IVA; tale somma sarà corrisposta mediante versamento al Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 7, c/c 000005040093, Università degli studi di Siena – Centro di spesa
…………., ABI 1030.6 -CAB 14209 (IBAN: IT22PIO103014209000005040093) con le seguenti
modalità:
• saldo alla consegna della relazione finale; oppure
• il … % dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;
• il saldo alla consegna della relazione finale; oppure
• il … % dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;
• il...... % dell'ammontare totale del contratto al ;
• il saldo alla consegna della relazione finale;
I versamenti di cui sopra saranno effettuati dietro presentazione di preavviso di fattura da parte dell’Università, a cui seguirà regolare fattura quietanzata a pagamento avvenuto.
*Anticipo minimo 20%
Articolo 13 - RISOLUZIONE
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione del contratto (art. 1453 e seguenti del c.c.).
Articolo 14 – FORO COMPETENTE
Esperito inutilmente ogni tentativo di composizione amichevole, sarà competente in via esclusiva il foro di Siena.
oppure
ogni eventuale controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, inadempimento, cessazione e risoluzione del presente contratto, sarà risolta da un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed un terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri nominati dalle parti o, in caso di disaccordo, da Presidente del Tribunale di Siena. L’arbitrato è da intendersi rituale e, per quanto non espressamente disposto nella presente clausola, saranno applicate le norme di cui agli artt. 810 e segg. C.P.C.
oppure
ogni eventuale controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, inadempimento, cessazione e risoluzione del presente contratto, sarà risolta da un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed un terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri nominati dalle parti o, in caso di disaccordo, da Presidente del Tribunale di Siena. L’arbitrato è da intendersi irrituale.
Articolo 15 – MODIFICHE*
Qualsiasi modifica al presente contratto, ivi compreso ogni eventuale aggiornamento alla pianificazione delle attività di ricerca, dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime, solo dopo la relativa sottoscrizione di entrambe.
*È richiesta una nuova delibera
Articolo 16 – RECESSO
Il committente può recedere dal contratto per giustificati motivi, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne il Centro di spesa delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
oppure
Ciascuna delle parti può recedere liberamente dal contratto dandone preavviso scritto mediante raccomandata AR.
Articolo 17 - ONERI FISCALI
Tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente atto sono a carico del Committente; il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi della legislazione fiscale vigente. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede
Allegati: ………..…………..…………..…………..…………..…………..
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Siena, lì ………..…………..………
Il Responsabile del Centro di spesa Il Committente
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I Responsabili tecnico-scientifici:
del Centro di spesa del Committente
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Le parti, ai sensi dell’art. 1341 c.c., dichiarano di aver preso visione delle clausole n. e
di approvarne il contenuto in modo specifico. (Indicare numero clausola)
Il Responsabile del Centro di spesa Il Committente
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