Contract
Prot. n. 0142009 del 04/12/2020 - [UOR: A3F0 - Classif. I/3] | |
Oggetto: | Area dei servizi amministrativi Settore Servizi amministrativi generali Ufficio Affari Generali Emanazione del “Regolamento relativo ai contratti stipulati per attività conto terzi” |
IL RETTORE
Visto l’articolo 66 del DPR 11.7.1980, n. 382 recante la disciplina dei contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi;
Visto l’articolo 4, comma 5 della legge 19.10.1999, n. 370 che rimette all’autonoma determinazione degli Atenei la disciplina delle materie di cui all’art. 66 del DPR 382/1980;
Richiamato il “Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità” emanato con decreto rettorale del 12 aprile 2016, n. 193 e successive modificazioni;
Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 18 novembre 2020 che ha espresso parere favorevole al “Regolamento relativo ai contratti stipulati per attività conto terzi”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2020 che ha approvato il “Regolamento relativo ai contratti stipulati per attività conto terzi”.
DECRETA
Art. 1 - di emanare il “Regolamento relativo ai contratti stipulati per attività conto terzi” nel testo posto in allegato.
Art. 2 - di stabilire che il “Regolamento relativo ai contratti stipulati per attività conto terzi” entri in vigore il 1° gennaio 2021.
Art. 3 - di abrogare il “Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità”, emanato con decreto rettorale del 12 aprile 2016, n. 193 e successive modificazioni, con effetto dal 1° gennaio 2021.
Art. 4 - di stabilire che il “Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale
di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità” continui ad applicarsi per le sole attività in corso al 1° gennaio 2021 e fino alla loro conclusione.
Art. 5 - di incaricare il Settore Servizi al personale, il Settore Servizi alla ricerca e Rapporti con il territorio e l’Ufficio Affari generali, per le parti di rispettiva competenza, dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Rettore.
Il Rettore
X.xx Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xx Xxxxxxx Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324 Unita':AREA SERVIZI ICT
Data:04/12/2020 09:03:54
ALLEGATO
REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTRATTI STIPULATI PER ATTIVITÀ CONTO TERZI
CAPO I - CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 – Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell’art. 4, comma 5 della legge 19.10.1999, n. 370 che rimette all’autonoma determinazione degli Atenei la disciplina delle materie di cui all’art. 66 del DPR 11.7.1980, n. 382 e alla vigente normativa in materia.
2. Le attività di cui al presente Regolamento sono costituite dalle prestazioni per conto terzi che l'Università - compatibilmente con le proprie ordinarie e preminenti funzioni istituzionali - svolge nel prevalente interesse del committente, utilizzando le proprie strutture e il proprio personale, previa conclusione di contratti con enti pubblici o soggetti privati.
3. Il presente Regolamento non pregiudica l'applicazione di specifiche norme che regolano il finanziamento - anche parziale - da parte di enti pubblici locali, nazionali, europei, internazionali o intergovernativi di attività di ricerca e di consulenza svolte dall’Università.
4. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento:
a) le attività, ancorché svolte con la partecipazione di soggetti terzi, per le quali è esplicitamente espressa e riscontrabile la prevalenza dell'interesse istituzionale dell'Università ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente;
b) le attività di natura assistenziale svolte dalle strutture universitarie nell’ambito del S.S.N.;
c) le attività negoziali finalizzate allo sviluppo e/o allo sfruttamento dei brevetti di proprietà dell’Università degli Studi di Trieste e allo sfruttamento di qualsiasi segno distintivo UniTS, per la cui disciplina si fa espresso rinvio alla specifica regolamentazione di settore;
d) le attività correlate allo svolgimento di programmi di ricerca finanziati mediante contributi da soggetti esterni che escludono esplicitamente l’erogazione di compensi al personale;
e) le attività in cui l’Ateneo risulti formalmente identificato come terza parte così come disciplinato da linee guida e regolamenti nell’ambito dei programmi di ricerca nazionali, comunitari ed
internazionali.
5. Sono tenuti al rispetto dei criteri e delle indicazioni formulate nel presente Regolamento i titolari di tutte le unità organizzative di cui al Regolamento di Ateneo per l’amministrazione la finanza e la contabilità, nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’ambito delle proprie competenze.
Articolo 2 – Oggetto dei contratti
1. Il presente Regolamento si applica a tutti i contratti che hanno per oggetto:
a) attività di ricerca e consulenza orientata alla formulazione di pareri tecnici e/o scientifici, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, sviluppo e/o realizzazione di sistemi prototipo e loro qualificazione, studi di ricerca e sviluppo;
b) attività di formazione e/o aggiornamento professionale, resa attraverso la progettazione e/o l’organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, conferenze, convegni, corsi di formazione che non prevedano il rilascio di crediti formativi universitari (CFU);
c) attività di progettazione, di supporto tecnico-amministrativo, di coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione, previsto dalla normativa inerente alla sicurezza e alla salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, di collaudo;
d) attività di sperimentazione clinico-farmacologica, fatte salve le norme relative alle aziende di riferimento o strutture convenzionate ai sensi dell’art. 3 DPCM 24 maggio 2001, per le quali vige la normativa prevista per le aziende sanitarie;
e) prestazioni tariffate, ai sensi dell’articolo 18 del presente Regolamento.
2. Nel caso le attività di cui al comma precedente prevedano una destinazione, anche temporanea, degli spazi di proprietà dell’Università, oppure un utilizzo sistematico di spazi da parte di enti pubblici o privati esterni, la sottoscrizione del contratto è subordinata alla previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
CAPO II - CONTRATTI
Articolo 3 – Autorizzazione e sottoscrizione
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 per le prestazioni tariffate, i contratti di cui al presente Regolamento devono essere sottoposti all’approvazione degli organi deliberanti delle unità organizzative competenti prima di essere sottoscritti dai Responsabili delle medesime.
2. Per organi deliberanti si intendono, per i dipartimenti, il Consiglio di Dipartimento; per le unità organizzative dell’amministrazione centrale, il
Consiglio di Amministrazione.
3. I contratti devono essere corredati del piano finanziario, nel rispetto dell’Allegato A al presente Regolamento, e dell’elenco del personale coinvolto nell’attività. Il piano finanziario deve essere redatto dal responsabile scientifico e/o coordinatore, nel rispetto delle esigenze connesse all’esecuzione della prestazione nonché delle indicazioni di cui ai successivi articoli 4 e 9.
4. All'atto della richiesta di autorizzazione deve essere allegata dal soggetto richiedente la seguente documentazione:
a) una bozza del contratto, come da schema Allegato B, completa degli elementi di cui al successivo articolo 4;
b) un prospetto dei costi previsti, secondo quanto indicato nell’Allegato A, inclusa una previsione dei profili professionali e dei compensi al personale dipendente direttamente coinvolto nell'esecuzione dell'attività;
c) dichiarazione di insussistenza di eventuali conflitti di interesse attuali o soltanto potenziali da parte del Responsabile scientifico e dell’unità organizzativa;
d) analisi dei rischi relativi al rapporto contrattuale e relative forme di mitigazione adottate, ove richieste dall’organo deliberante dell’unità organizzativa.
5. Per la modifica delle condizioni previste dal contratto e per l’eventuale risoluzione consensuale è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell’organo deliberante competente.
6. La competenza alla sottoscrizione del contratto è definita dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
Articolo 4 – Contenuto
1. I contratti sono redatti sulla base dello schema contenuto nell'Allegato B al presente Regolamento. Eventuali modifiche allo schema-tipo devono essere approvate dall’organo deliberante dell’unità organizzativa. L’autorizzazione alla modifica dello schema-tipo può essere contestuale all’approvazione della proposta contrattuale.
2. Il contratto deve contenere i seguenti elementi:
a) responsabile del contratto;
b) oggetto del contratto;
c) proprietà dei risultati e modalità della loro utilizzazione e pubblicazione;
d) disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e di eventuale utilizzo dei segni distintivi di UniTS;
e) tempi di consegna, condizioni per eventuali proroghe e l'indicazione delle fasi dell'attività;
f) corrispettivo della prestazione;
g) obbligo, a carico della controparte, della copertura assicurativa per le persone che frequentino l’Università per effetto del contratto;
h) termini e modalità di pagamento del corrispettivo complessivo di cui al punto f), ivi incluse le modalità di liquidazione di eventuali acconti e anticipi;
i) l’eventuale ricorso a consulenze esterne;
j) previsione di rinnovo, ove necessario, esclusivamente in forma espressa;
k) una clausola limitativa della responsabilità dell'Università, nel rispetto dell'art. 1229 c.c.;
l) competenza giurisdizionale esclusiva del Foro di Trieste, salva diversa pattuizione da autorizzarsi espressamente dall’organo deliberante;
m) con riferimento all’eventuale inadempimento contrattuale e con esclusione del semplice ritardo nell’esecuzione, potranno essere previste a carico dell'Università eventuali penali, le quali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1382 c.c., non potranno far salvo il risarcimento del maggior danno. Il valore delle penali non potrà in nessun caso essere superiore al 10% del corrispettivo pattuito in contratto. Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il contratto può, altresì, prevedere il finanziamento o il cofinanziamento di borse di studio e di dottorato, assegni di ricerca, posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo A.
Articolo 5 – Responsabilità per inadempimento, penali
1. I responsabili delle unità organizzative, hanno piena facoltà di accettare e sottoscrivere contratti che prevedano il pagamento di penali, purché di ammontare definito e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 comma 2 lettera m).
2. Eventuali penali graveranno sul budget delle unità organizzative presso le quali è stato sottoscritto il contratto, fatta salva la possibilità di rivalsa nei confronti del responsabile del contratto cui sia direttamente imputabile l’inadempienza.
Articolo 6 – Strutture e risorse umane
1. Le attività di cui al presente regolamento possono essere svolte individualmente, in gruppo e/o in collaborazione con persone afferenti ad altre unità organizzative, fatto salvo il perseguimento delle finalità istituzionali previste dallo Statuto universitario, nonché il buon andamento e il regolare svolgimento delle relative attività istituzionali. Le attività possono essere svolte altresì mediante associazioni temporanee di scopo.
2. Nel caso in cui, per l’esecuzione di particolari lavori accessori e/o strumentali rispetto alle attività previste dal contratto, non si possa fare fronte con le risorse interne, è consentito il ricorso a soggetti esterni all’Università limitatamente alla durata del contratto e alle disponibilità finanziarie. I suddetti incarichi dovranno essere approvati dagli organi deliberanti delle unità organizzative, nel rispetto della normativa in vigore sul conferimento di incarichi esterni e comunque entro i limiti del 40% dell’ammontare complessivo del corrispettivo sulla base di specifica ed esplicita motivazione.
3. L’impiego di personale appartenente ad altra istituzione universitaria o ad altro ente pubblico dovrà essere subordinato ad apposita autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. L’impiego di personale appartenente ad altra struttura di questa Università è subordinato alla comunicazione alla struttura medesima.
4. La responsabilità scientifica delle attività può essere assunta da professori, ricercatori, dirigenti e personale tecnico amministrativo di categoria EP e D, nonché dai collaboratori esperti linguistici, in ragione dei rispettivi livelli di autonomia e responsabilità definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.
5. Per i professori e i ricercatori che nella valutazione CVR non raggiungono l’IPM è fatta salva la possibilità prevista dal comma 5, ma l’eventuale erogazione di compensi personali è impedita sino a che l’indicatore suddetto non risulti raggiunto. Decorsi tre anni dal momento della maturazione del diritto al compenso senza che l’IPM sia raggiunto, il compenso individuale viene destinato al fondo per la premialità del personale docente, previsto dall’articolo 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
CAPO III - PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Articolo 7 – Proprietà intellettuale
1. La proprietà intellettuale per opere dell’ingegno che possano derivare dallo svolgimento delle attività è regolata secondo la legislazione vigente. L’Università potrà cedere i diritti economici al committente per
una utilizzazione parziale o esclusiva anche a fini commerciali e industriali, purché a fronte di un adeguato corrispettivo, da specificare espressamente nel contratto o da prevedere in apposito atto integrativo, qualora relativo a proprietà intellettuale sopravvenuta nel corso dello svolgimento dell’attività.
2. L’eventuale apporto di proprietà intellettuale pregressa da parte del committente e/o dell’Università e/o dei singoli docenti e ricercatori coinvolti nell’attività, dovrà esser specificato nelle clausole contrattuali e disciplinato con apposite pattuizioni anche di ordine economico.
3. Nel caso in cui il committente, già titolare di un’invenzione, finanzi appositamente un’attività che comporti lo sviluppo e la ricerca relativa a tale invenzione anche ai fini di un brevetto o di uno sfruttamento dell’invenzione, i diritti di distribuzione e canoni di sfruttamento dell’invenzione spettano al committente e l’Università nell’ambito del corrispettivo si farà carico di regolare i diritti patrimoniali secondo la legislazione vigente.
4. L’Università potrà far riferimento all’attività per trarne argomento di tesi o pubblicazioni scientifiche, con modalità da concordarsi con il committente e nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
Articolo 8 – Utilizzo del nome dell’Università e dei segni distintivi
1. Ogni e qualsiasi utilizzo del nome e dei segni distintivi dell'Università o delle sue strutture per la diffusione dei risultati anche parziali in qualunque modo riferiti o riferibili alle attività, sia in corso di svolgimento sia già concluse, dovrà avvenire senza alcun pregiudizio per l’immagine dell’Ateneo. L’utilizzo dovrà essere preventivamente oggetto di apposita autorizzazione degli organi deliberanti dell’unità organizzativa o del Consiglio di Amministrazione e, in caso favorevole, dovrà essere esplicitamente disciplinato nel contratto nel quale sarà anche prevista una specifica pattuizione economica.
CAPO IV - CORRISPETTIVO
Articolo 9 - Determinazione del corrispettivo
1. A seconda della modalità di determinazione del corrispettivo, le attività si distinguono nelle seguenti categorie:
a) attività a corrispettivo da negoziarsi, secondo le previsioni del presente articolo;
b) prestazioni tariffate, disciplinate dall’articolo 18 del presente
Regolamento.
2. Sia per le attività tariffate che per quelle a corrispettivo da negoziarsi, il corrispettivo, comprensivo dell'eventuale importo derivante dalla cessione a terzi dei relativi diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività, deve essere congruo e concorrenziale anche riguardo ai prezzi di mercato e, in ogni caso, deve essere determinato in misura sufficiente a consentire la copertura dei costi, secondo quanto indicato nell’Allegato A. Eventuali deroghe al presente principio dovranno essere autorizzate, caso per caso, dagli organi deliberanti dell’unità organizzativa.
3. Le attività a corrispettivo da negoziarsi sono costituite dalle prestazioni il cui corrispettivo è determinato dalla negoziazione con il committente, tenuto conto di un'analisi dei costi della specifica prestazione.
4. Il corrispettivo per le attività di cui al comma 1 lettera a), dovrà garantire la copertura dei seguenti costi oggetto di stima:
a) materiali di consumo, noleggio e manutenzione di apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività in conto terzi;
b) acquisto di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche da utilizzare nello svolgimento dell’attività oggetto del contratto;
c) compensi al personale docente e al personale tecnico-amministrativo che partecipa alle attività necessarie allo svolgimento della commessa;
d) spese di viaggio e missione sostenute e da sostenersi dal personale per lo svolgimento dell'attività;
e) eventuali prestazioni relative a collaborazioni esterne per lo svolgimento dell'attività;
f) finanziamento parziale o totale di borse di dottorato, borse post- dottorato, assegni di ricerca e contratti per ricercatori a tempo determinato di tipo A coinvolti nello svolgimento dell’attività;
g) ogni altro costo diretto e prevedibile relativo allo svolgimento dell'attività.
5. Il corrispettivo dovrà, inoltre, assicurare la copertura:
a) di una quota a favore dell’unità organizzativa di riferimento, in misura compresa tra il 3% e il 7% del corrispettivo, al netto di IVA. L’entità del prelievo è stabilita, all’interno del suddetto intervallo, dall’organo deliberante dell’unità organizzativa. È facoltà dell’organo deliberante ridurre la quota al di sotto del 3%, per motivate esigenze interne;
b) di una quota a favore del Bilancio Universitario, in misura pari al 14% del corrispettivo, al netto di IVA, la cui destinazione è disciplinata dall’articolo 12 del presente Regolamento.
CAPO V - RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ E MODALITÀ COMPORTAMENTALI
Articolo 10 - Responsabile dell'attività
1. Il Responsabile dell'attività, oltre a partecipare attivamente all'esecuzione della stessa, ha il compito di supervisionare le prestazioni eseguite dal personale docente e tecnico-amministrativo in relazione all'attività e di assicurare l'esatto adempimento degli obblighi previsti nel contratto.
2. Il Responsabile dell'attività dovrà tempestivamente segnalare all’organo deliberante dell’unità organizzativa qualsiasi vicenda relativa all'esecuzione del contratto, dalla quale potrebbe derivare una responsabilità in capo all'Università ovvero del terzo committente.
3. L’organo deliberante dell’unità organizzativa, qualora lo ritenga necessario, può chiedere al Responsabile di presentare una relazione sullo stato di avanzamento dell'attività eseguita, anche con riferimento all'eventuale tempistica prospettata nel contratto, nonché un giudizio complessivo sul rispetto delle previsioni contrattuali relative all'attività.
Articolo 11 - Modalità comportamentali
1. Il personale docente e tecnico amministrativo dovrà svolgere le attività in modo compatibile e senza arrecare pregiudizio all'adempimento dei propri incarichi istituzionali e lavorativi.
CAPO VI – DESTINAZIONE DELLE QUOTE E DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
Articolo 12 – Destinazione delle quote destinate al bilancio universitario e alle Unità organizzative
1. La quota destinata al bilancio universitario viene versata dall’unità organizzativa successivamente all'incasso dell’ultima fattura emessa.
2. La quota destinata al bilancio universitario è così ripartita:
a) per il 40% al fondo per la ricerca scientifica;
b) per il 20% al fondo per la premialità del personale docente, previsto dall’art. 9 legge 30 dicembre 2010 n. 240;
c) per il 40% al fondo comune di Ateneo, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa di Ateneo.
3. La quota destinata all’unità organizzativa potrà essere anche destinata
alla premialità per il personale a supporto amministrativo-contabile di gestione della commessa, in relazione alla complessità della stessa, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa di Ateneo.
Articolo 13 – Compensi del personale che partecipa alle attività della commessa
1. Per la determinazione dei compensi al personale, si dovrà tenere conto della qualifica e delle conoscenze scientifico-professionali del personale stesso, del tempo dedicato allo svolgimento delle attività di pertinenza, della funzione di responsabilità scientifica e di quella connessa ad eventuali relazioni finali.
2. Il coinvolgimento diretto del personale tecnico-amministrativo alle attività del presente regolamento avviene in ogni caso nell’ambito di compiti coerenti con il livello di autonomia e responsabilità connesso al relativo inquadramento contrattuale; le prestazioni dovranno essere svolte fuori dall’orario di lavoro e registrate con apposita timbratura sul sistema di rilevamento presenze dell’Ateneo.
3. I compensi potranno essere erogati esclusivamente al personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
4. Le prestazioni, anche a contenuto specialistico del personale contrattualizzato dell’unità organizzativa che gestisce l’attività devono essere comunque rese senza pregiudizio dell’attività istituzionale. Il Direttore generale potrà disporre, a campione, il monitoraggio dell’effettiva applicazione delle prestazioni rese dal personale tecnico amministrativo coinvolto nelle attività in conto terzi.
5. I compensi lordi complessivamente percepiti nell’arco dell’anno dal singolo dipendente, sia in ragione dello svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento sia di attività che specifiche disposizioni di legge o di Regolamenti interni destinano all’incentivazione del personale, non possono superare, per il personale docente, il 100% dell'importo della retribuzione lorda del medesimo per lo stesso esercizio. Con riferimento al personale tecnico-amministrativo, i tetti sono definiti in sede di contrattazione decentrata. I compensi al personale coinvolto nelle attività per conto terzi non potranno essere liquidati fintanto che non saranno state completate le attività oggetto del contratto o, in caso di avanzamento per fasi successive, della fase di attività e fintanto che non siano stati incassati i corrispettivi.
6. I compensi verranno erogati entro tre mesi dalla presentazione del modulo di liquidazione (Allegato C) da compilarsi a cura del Responsabile
scientifico con relativa validazione e certificazione del Responsabile dell’unità organizzativa e del Segretario amministrativo. Ciò al fine di consentire le attività di elaborazione e di verifica della completezza del modulo e, per l’ultimo trimestre dell’anno solare, la verifica del rispetto del limite di cui al comma 5. Nel caso di superamento del limite di cui al comma 5 si procederà, ove possibile, alla liquidazione parziale delle somme e, in caso di necessità di effettuare il conguaglio delle somme già percepite, con il recupero sullo stipendio.
7. Tutti i compensi erogati a favore del personale che partecipa alle attività in conto terzi verranno resi pubblici secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza.
CAPO VII – TIPI DI ATTIVITÀ
Articolo 14 – Attività di ricerca e di consulenza
1. Le prestazioni di cui al presente articolo consistono in ricerche e consulenze finalizzate a fornire studi monografici, pareri tecnici, scientifici e/o di fattibilità, assistenza tecnica, attività di supervisione, coordinamento e quant’altro non sia oggetto di esplicito divieto da parte del legislatore e realizzi l’interesse specifico di soggetti pubblici e/o privati con risorse finanziarie messe a tale scopo a disposizione.
2. Nell’accettare incarichi commissionati da soggetti esterni per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma, dovrà essere garantita la pubblicabilità dei risultati, anche se assoggettata, nei casi in cui esigenze particolari del committente lo richiedano, all’obbligo di riservatezza in corso d’opera e ad una autorizzazione espressa del soggetto finanziatore.
3. Nel rispetto della normativa vigente, ogni qualvolta nell’ambito di una ricerca o di una consulenza commissionata da un soggetto terzo venga conseguito un risultato brevettabile, questo sarà di proprietà del soggetto committente, purché espressamente commissionato o strumentale allo specifico risultato.
4. Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento delle suddette attività, venga occasionalmente conseguito un risultato brevettabile, le modalità di compenso potranno consistere nella contitolarità, in quote da pattuirsi, oppure nell’attribuzione di un compenso aggiuntivo e distinto rispetto al corrispettivo inizialmente pattuito e previsto dal contratto. Resta fermo
comunque sempre il diritto morale dell’inventore ad essere riconosciuto tale.
Articolo 15 – Attività di formazione e aggiornamento professionale
1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono finalizzate al soddisfacimento di esigenze di formazione non curriculare espresse da soggetti pubblici e/o privati, per la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri dipendenti.
2. Tali prestazioni non devono assumere carattere concorrenziale rispetto alle attività didattiche istituzionali né possono configurarsi in modo tale da nuocere all’immagine dell’Università.
3. In nessun caso, a conclusione delle predette attività, potranno essere rilasciati crediti formativi universitari e/o altri titoli affini da parte dell’Università cui compete unicamente il rilascio di attestati di frequenza. Dalle attività formative oggetto del presente articolo, sono esclusi i corsi di perfezionamento.
Articolo 16 – Attività di progettazione, supporto tecnico-amministrativo, coordinamento per la sicurezza e collaudi
1. Le prestazioni di cui al presente articolo riguardano:
a) la redazione di progettazioni preliminari e definitive per la realizzazione di opere o lavori;
b) l’attività di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ex X.Xxx. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii;
c) l’attività di supporto al Responsabile unico del procedimento;
d) l’attività di collaudo.
2. Al momento dell’affidamento delle attività elencate al comma 1, dovrà essere individuata la persona fisica che svolgerà l’attività e che firmerà la relativa documentazione.
Articolo 17 – Attività di sperimentazione clinico-farmacologica
1. Le attività di cui al presente articolo sono soggette ad apposita autorizzazione dei “trials” da parte del competente Comitato Etico e si conformano alle disposizioni di legge e di “good clinical practice” vigenti in materia.
2. Nell’accettare incarichi commissionati da soggetti esterni per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, dovrà essere garantita la pubblicabilità dei risultati, anche negativi; nei casi in cui esigenze particolari del committente lo richiedano, può essere accolto l’obbligo di riservatezza in corso d’opera e l’assoggettamento ad autorizzazione preventiva del soggetto finanziatore per la pubblicazione di risultati preliminari.
3. È necessario che nei contratti siano fatti salvi eventuali casi particolari derivanti dall’insorgere di eventi nocivi documentati tali da inibire la prosecuzione dei protocolli avviati.
4. Nel rispetto della normativa vigente, qualora nel corso delle attività di cui al presente articolo venga conseguito un risultato brevettabile, questo sarà di proprietà del soggetto committente, purché espressamente commissionato o strumentale allo specifico risultato.
5. Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento delle suddette attività, venga occasionalmente conseguito un risultato brevettabile, le modalità di compenso potranno consistere nella contitolarità oppure nell’attribuzione di un compenso aggiuntivo e distinto rispetto al corrispettivo inizialmente pattuito e previsto dal contratto.
6. Nella determinazione del corrispettivo da richiedere per l’esecuzione delle attività commissionate, in caso di degenze, analisi ed esami extra routine, occorrerà tenere conto dei costi sostenuti dalla struttura sanitaria presso cui si svolgono le attività e dell’esigenza del relativo rimborso, qualora necessario.
Articolo 18 – Prestazioni tariffate
1. Le attività a corrispettivo predeterminato sono costituite dalle prestazioni tipizzate e ricorrenti, tra le quali quelle previste dall'art. 49 del R.D. n. 1592 del 1933, in cui il corrispettivo è determinato sulla base di apposito tariffario. Le tariffe dovranno essere commisurate alla complessità della prestazione e della qualifica rivestita dal personale esecutore, tenuto conto, ove esistenti e applicabili, dei tariffari vigenti presso gli enti locali e territoriali, dei tariffari approvati dagli ordini professionali e, in ogni caso, dei prezzi di mercato praticati per analoghe prestazioni.
2. Spetta agli organi deliberanti delle unità organizzative l’approvazione di appositi tariffari interni contenenti le prestazioni standardizzate e le rispettive tariffe, commisurate alla complessità della prestazione e alla qualifica rivestita dal personale esecutore. Ai medesimi organi spetta
l’adeguamento dei suddetti tariffari con cadenza triennale e la comunicazione degli stessi all’amministrazione centrale.
3. Si intendono, in particolare, per prestazioni tariffate: prestazioni routinarie, analisi, prove e tarature, le prestazioni tecniche volte alla certificazione ufficiale di risultati consistenti in esperienze o misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del committente.
4. Per l’esecuzione delle suddette attività il corrispettivo da richiedere dovrà essere determinato nel rispetto delle tariffe previste per ogni singola prestazione.
CAPO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 19 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e abroga il previgente Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
2. Il previgente Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità rimane in vigore per le sole attività già in corso al 1° gennaio 2021 e fino a loro conclusione.
Articolo 20 – Verifica
1. Entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore, il presente Regolamento potrà essere sottoposto a verifica.
ALLEGATO A
TOTALE CORRISPETTIVO/COMMESSA
a.1 Quota destinata al bilancio universitario (14% di B al netto IVA)
a.2 Quota destinata all’unità organizzativa (3% - 7% di B al netto IVA)
a.3 Acquisto di apparecchiature e materiali di consumo
a.4 Spese necessarie per l’acquisto, l’affitto e/o il leasing di locali, attrezzature e/o servizi esterni all’Università
a.5 Consulenze esterne, incarichi e collaborazioni esterne (max 40% di B al netto di IVA)
a.6 Spese di viaggio e missioni del personale che effettua la prestazione
a.7 Compensi al personale docente e al personale tecnico-amministrativo che partecipa alle attività necessarie allo svolgimento della commessa
a.8 Eventuali altri costi diretti
+ IVA secondo la normativa vigente
B TOTALE
ALLEGATO B
(esempio di format contrattuale) tra
l’Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di ,
con sede in via………………………….. (TS), codice fiscale e Partita IVA , nella persona del suo Direttore pro tempore, Prof. ………………….., nato a …. il giorno ………………………, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento stesso, (di seguito “UNITS”)
e
……………………, nella persona di ……., nato a ….il …… domiciliato per la carica in via………………, codice fiscale e Partita IVA ,
che interviene nel presente atto in qualità di rappresentante legale della società (di seguito “Committente”)
congiuntamente denominate anche “Parti”
Le Parti, come sopra domiciliate e rappresentate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto e fasi di realizzazione
Il Committente affida a UNITS l'esecuzione dell’attività di Ricerca (di seguito, “Attività”) avente come oggetto:
…………………………………………………………………………………………… L’Attività è diretta a
……………………………………………………………………………….
L’Attività è suddivisa nelle seguenti fasi: Fase 1…
Fase 2…
...
Art. 2 - Personale
L'Attività sarà svolta da personale del Dipartimento di
……………………………… e potrà coinvolgere, oltre al responsabile,
ricercatori, collaboratori, personale tecnico, studenti di dottorato e assegnisti di ricerca.
Il Dipartimento potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a Xxxxx specializzate o conferire incarichi di consulenza a terzi nell'ambito del presente contratto nel limite massimo del 40% corrispettivo al netto di IVA, previa accettazione del Committente, restando però il Dipartimento stesso il solo ed unico responsabile nei confronti del Committente.
La responsabilità dell'esecuzione dell'Attività sarà affidata:
• per UNITS al Prof. ………… e al dott. ……………………………………
• per il Committente a ...
Art. 3 – Durata e recesso
Il presente Contratto produrrà effetti a partire dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata di…… mesi, ferma restando la facoltà di recesso anticipato da esercitarsi dandone comunicazione scritta con raccomandata AR all'altra Parte con un preavviso di almeno trenta (30) giorni.
L’eventuale recesso che dovesse comunque intervenire fra le Parti non fa terminare gli obblighi di confidenzialità di cui all’art. 5, che termineranno trascorsi … () anni dall’ultimo ricevimento delle informazioni confidenziali.
In caso di cessazione del presente Contratto, resta comunque impregiudicato il diritto di UNITS a ricevere quanto previsto quale corrispettivo per la parte di Servizi già espletati, ed al rimborso degli oneri sostenuti per quelli in corso di esecuzione.
Art. 4 – Utilizzo dei Risultati e Proprietà intellettuale
I risultati, ottenuti dall'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, rimarranno di proprietà del Committente, il quale ne potrà disporre pienamente. Per le invenzioni suscettibili di essere brevettate, qualora all’art. 7 sia previsto un corrispettivo per la cessione dei relativi diritti, il Committente avrà il diritto di depositare i relativi brevetti a suo nome ed a proprie spese. Resta fermo il diritto spettante agli inventori di essere riconosciuti autori delle rispettive invenzioni.
Più specificatamente le Parti riconoscono e dichiarano che procedure, software, banche dati, studi, analisi e quant’altro di assimilato o assimilabile, in quanto soggetti alla normativa sulla tutela della proprietà intellettuale, del diritto d’autore e del brevetto, che dovessero essere sviluppati in esecuzione del contratto sono di proprietà esclusiva del Committente.
Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
a) al proprio “background”, intendendosi tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da
ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione del presente contratto;
b) al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto del presente contratto, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento del presente contratto ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso.
Le Parti riconoscono sin d’ora un diritto reciproco di utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi Background ai soli fini della realizzazione delle Attività oggetto del presente contratto e limitatamente alla durata dello stesso, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di sub licenziare a terzi.
UNITS potrà far comunque riferimento all’Attività per trarne argomento di tesi di laurea e potrà dare luogo a pubblicazioni scientifiche con modalità da concordarsi tra le parti.
Il committente potrà fare uso del nome e del logo dell’Università durante lo svolgimento dell’attività anche per la diffusione di risultati parziali o ad attività già conclusa, purché ciò avvenga senza pregiudizio alcuno per l’immagine dell’Ateneo, che si riserva ogni e qualsiasi forma di tutela.
Art. 5 – Informazioni riservate
Sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma rivelate da ciascuna delle Parti all’altra o identificate per iscritto come “riservate”, che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, attività commerciali, i prodotti, i servizi, le pubblicazioni, i registri, i rendiconti, i business plan, le proposte, le intese, le analisi di qualsiasi natura, le banche dati, le conoscenze tecniche ed i know-how di ciascuna delle due Parti. Sono ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, informazioni riguardanti prodotti e servizi anche non ancora pubblicamente annunciati, informazioni su clienti, agenti, progetti, piani, o sull’organizzazione degli stessi e così via.
Le Parti convengono che tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale, amministrativa, finanziaria e di mercato di cui al presente Contratto e che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti sono riservate e confidenziali e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le rivela e pertanto la Parte che le riceve si impegna a non rivelarle o comunicarle in alcun modo a terzi, salvo ai dipendenti o collaboratori al fine dell’esecuzione dell’Attività oggetto del presente contratto, salvi i casi previsti dalla legge o a meno che non espressamente autorizzati dall’altra Parte.
Nulla nel presente Contratto potrà vietare o limitare l’uso delle Informazioni Riservate ricevute se fosse dimostrabile che le stesse fossero in alternativa:
a. di pubblico dominio;
b. diventate di pubblico dominio per qualsiasi causa che non costituisca violazione degli impegni di riservatezza assunti dalle Parti con il presente Contratto;
c. rivelate da terzi non vincolati da un accordo di riservatezza;
d. note alla Parte ricevente prima della sottoscrizione del presente Accordo e in assenza di vincoli di riservatezza;
e. sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate. Le Parti convengono di obbligare allo stesso livello di confidenzialità i propri dipendenti nonché eventuali soggetti terzi (es.: consulenti, fornitori, ecc.) che, per qualsiasi ragione, dovessero entrare in contatto con le informazioni in questione.
Le Parti manterranno riservati, e daranno istruzioni al proprio personale affinché vengano considerati di carattere confidenziale e segreto, tutti i dati e le informazioni che vengano portati a conoscenza delle Parti, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di Servizi di cui al presente Contratto.
Le Parti si impegnano ad usare, nei confronti di tali dati ed informazioni, la massima cura e la massima discrezione secondo le disposizioni normative in materia.
Ciascuna Parte è obbligata a restituire all’altra Parte e comunque a distruggere le Informazioni Riservate, a meno che la distruzione non sia oggettivamente attuabile da un punto di vista materiale, alla conclusione del rapporto tra le Parti, a qualunque causa essa sia riconducibile, o alla richiesta scritta formulata dall’altra Parte.
Salvo diverso accordo scritto, la clausola di riservatezza di cui alle precedenti disposizioni si estende a tutte le notizie relative alle attività disciplinate dal presente Contratto, ivi comprese le specifiche tecniche e metodologiche, notizie che non debbono essere utilizzate da una parte nei confronti di terzi o da parte di chiunque collabori con le Parti ad attività diverse da quelle contemplate nel presente Contratto, salvo il previo espresso consenso dell’altra Parte.
Art. 6 - Corrispettivo
A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'Attività, il Committente pagherà a favore di UNITS la somma complessiva di Euro ………………. ( ……….) oltre
I.V.A. con aliquota del …..% (se ricorrono i presupposti, parte eventuale: comprensivi di Euro….. per la cessione dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo dei segni distintivi dell’Università).
Art. 7 – Pagamento del corrispettivo
La somma di cui all'art. 6 sarà versata nel modo seguente:
• Euro ……. (…..) alla sottoscrizione del presente contratto (o consegna
di apposita fidejussione bancaria pari all’importo di Euro ……);
• Euro …… .(….) alla conclusione dell’attività.
Gli importi saranno fatturati da UNITS alle scadenze sopra indicate.
I pagamenti dovranno essere effettuati dal Committente mediante bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni, fine mese, dalla data della fattura.
La somma verrà versata sul conto corrente di tesoreria precisando la causale di versamento: - - - - -
Art. 8 – Responsabilità
Ad eccezione degli obblighi previsti dall’art. 5, nell'esecuzione dell'Attività la responsabilità di UNITS è limitata ai casi di dolo ovvero colpa grave.
Qualora non siano rispettati i termini per l’espletamento dell’attività oggetto della presente Contratto, o nel caso che le Parti rispettivamente impegnate siano gravemente inadempienti rispetto alla realizzazione dell’attività in oggetto, ciascuna Parte ha facoltà di risolvere il presente contratto, riservandosi la facoltà di chiedere un indennizzo per le attività intraprese. In ogni caso, in circostanza di inadempimento, UNITS potrà essere tenuta al pagamento di una penale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382, cod. civile, pari ad un importo non superiore al 10% del corrispettivo.
Qualora le Parti intendano esercitare la facoltà di risoluzione di cui sopra, dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio, la Parte risolvente, con propria nota scritta, invita ad adempiere entro un termine stabilito. Decorso il termine stabilito senza che le Parti abbiano provveduto all'adempimento, il Contratto si intende risolto di diritto.
Art. 9 – Sicurezza e accesso ai locali
Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative dovute ex lege per il proprio personale che, in virtù del presente Contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Contratto.
L’Ateneo consente al personale del Committente, incaricato del coordinamento delle ricerche oggetto del presente Contratto, il libero accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle ricerche medesime.
Per le stesse finalità sarà consentito al personale dell’Ateneo incaricato dell'esecuzione delle ricerche in questione, l'accesso alle sedi del Committente limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti nelle predette sedi. In particolare, l’Ateneo è obbligato a compiere tutte le azioni necessarie e/o opportune affinché il proprio personale dipendente o equiparato ai sensi di legge, nonché
quello di eventuale personale esterno autorizzato, si attenga scrupolosamente alle istruzioni del Committente.
Art. 10 – Codice etico
Il Committente dichiara di aver letto il Codice unico di comportamento e etico di UNITS e di conformare i propri comportamenti alle suddette disposizioni nonché alla normativa sull’anticorruzione, impegnandosi a rispettare e a far rispettare al proprio personale - apicale e sottoposto - il suddetto Codice unico di comportamento e etico.
La violazione delle regole previste dal Codice e dalla normativa sull’anticorruzione rappresenta grave inadempimento contrattuale.
Art. 11 – Revisione e modifiche
Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, allo Statuto e ai Regolamenti dell’Ateneo contraente, nonché ad eventuali accordi specifici già in essere (oppure alla normativa specifica di riferimento, considerando la Parte stipulante).
L'eventuale tolleranza di una delle parti o di altri sottoscrittori del presente Contratto di comportamenti degli altri soggetti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.
Art. 12 – Foro competente
Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana.
Le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente Xxxxxxxxx.
Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Contratto, la relativa controversia giudiziaria sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.
Art. 13 – Spese, modifiche e comunicazioni
Ciascuna parte sosterrà le spese di bollo di rispettiva competenza, qualora dovute.
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 1 lett. B) tariffa- parte seconda D.P.R. n. 131/86. Eventuali spese di registrazione del contratto sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa.
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e
validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera, e- mail o PEC, sempre che sia indirizzata come segue:
a) al Committente:
e-mail:
PEC:
Attenzione di:
b) a UNITS e-mail:
PEC: xxxxxx@xxxxx.xx. Attenzione di:
ovvero presso il diverso indirizzo o email o PEC che ciascuna delle Parti potrà comunicare all’altra successivamente alla data del contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi su indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie
Trieste, lì
UNITS Il Committente
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Committente accetta espressamente le seguenti clausole: articolo 4 (Proprietà Intellettuale), articolo 5 (informazioni riservate), articolo 8 (limitazione di responsabilità), articolo 12 (foro competente) e articolo 13 (Spese, modifiche e comunicazioni).
UNITS Il Committente
ALLEGATO C
(Modulo di liquidazione per il personale che partecipa alle attività della commessa)
Si chiede la corresponsione dei seguenti compensi a favore del personale sottoelencato per attività svolte nell’ambito del contratto conto terzi
…………… con imputazione sul progetto contabile n ……………… conto di bilancio……………. del budget dell’unità operativa scrivente. A tal fine i sottoscritti certificano la conformità al Regolamento relativo ai contratti stipulati per attività in conto terzi.
1. Personale docente
i. Matricola
ii. Nominativo
iii. Compenso lordo dipendente
iv. Irap
v. Costo totale
2. Personale tecnico-amministrativo
i. Matricola
ii. Nominativo
iii. Costo orario lordo tabellare comprensivo di oneri maggiorato max del 30%
iv. Ore espletate fuori l’orario lavorativo
v. Costo totale
Il Responsabile dell’unità organizzativa
……………
Il Segretario amministrativo dell’unità organizzativa ……………
Il Responsabile scientifico della commessa ……………