APPALTO DELLE RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO CAPITOLATO D'ONERI PER LA VENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
APPALTO DELLE RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO CAPITOLATO D'ONERI PER LA VENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO
MARZO 2010
Norme che disciplinano l’appalto e definizioni
L'appalto delle rivendite di generi di monopolio per asta pubblica o trattativa privata o concorso è disciplinato dalle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato, dalla legge 22I12I1957, n. 1293 sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio e dal Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modificazioni, dal D.L. 31.08.1993, n. 331, convertito dalla legge 29.10.1993, n. 427 e dal D.M. 22.12.1999 n. 67, dalle istruzioni dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato sul servizio di vendita ed infine dalle disposizioni del presente capitolato d'oneri e dalle clausole contrattuali.
Ai fini del presente capitolato si intende per:
▪ “Amministrazione”: Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
▪ “Ufficio Regionale”: Articolazione periferica dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
▪ “Appaltatore o Rivenditore”: Titolare di Concessione di rivendita di generi di monopolio”
▪ “Tabaccheria”: Rivendita di generi di monopolio.
ARTICOLO 2
Locale per la gestione
L'appaltatore che ha ottenuto il conferimento di una rivendita deve dimostrare di avere la piena disponibilità del locale destinato alla vendita dei generi di monopolio. Il locale deve essere riconosciuto idoneo al servizio a giudizio dell'Ufficio Regionale competente per territorio. In ogni caso il locale deve essere costituito da una struttura stabile. È consentito per le rivendite speciali ubicate in zone ove sia necessario, a causa delle particolari caratteristiche dei luoghi, utilizzare strutture temporanee o provvisorie.
L'appaltatore ha, inoltre, l'obbligo di provvedere, a proprie spese, al decoroso arredamento della rivendita in relazione alle esigenze del servizio ed all'importanza della zona nella quale l'esercizio è ubicato.
L'appaltatore che non provveda nel termine assegnatogli ad attivare la rivendita nel locale designato, e riconosciuto idoneo dall'Ufficio Regionale, decade dall'assegnazione. Nel corso della gestione il rivenditore non può cambiare la sede dell'esercizio senza l'autorizzazione dell'Ufficio Regionale.
L'Ufficio Regionale, su domanda del rivenditore, ha facoltà di consentire il trasferimento della rivendita in altro idoneo locale situato nell'ambito della zona stabilita all'atto della istituzione, oppure nelle immediate vicinanze, purché ritenuto dallo stesso Ufficio Regionale confacente al servizio pubblico che l'esercizio è destinato ad assolvere. Di regola è vietato il trasferimento della rivendita in zona diversa da quella di origine, salvo che ricorrano cause di forza maggiore oppure si determinino rilevanti modificazioni sull'assetto commerciale del territorio che possano pregiudicare il perseguimento dei fini pubblici, da valutarsi dall'Amministrazione.
ARTICOLO 3
Cauzione
La cauzione, prevista dall'articolo 32 della legge 22I12I1957, n. 1293, così sostituito dall'articolo 9 della legge 29I01I1986, n. 25 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, deve essere prestata dall'appaltatore entro un mese dalla stipulazione. La cauzione deve essere costituita ai sensi dell'articolo 54 del R.D. 23I05I1924, n. 827, con il quale è stato approvato il Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Aggio di vendita – Reddito annuo
Al rivenditore è riconosciuto un aggio nella misura fissata dalle apposite norme in vigore. L'aggio si calcola sull'importo, al prezzo della tariffa di vendita al pubblico, dei generi prelevati. Il rivenditore trattiene l'ammontare dell'aggio all'atto in cui effettua il versamento dell'importo dei generi da prelevare.
Il reddito annuo della rivendita è costituito dall'importo complessivo dell'aggio sui tabacchi e sui prodotti derivati dal tabacco, percepito in un esercizio finanziario.
L'Amministrazione non garantisce, comunque, all'appaltatore il conseguimento di un reddito minimo annuo.
ARTICOLO 5
Obbligo di gestione personale della rivendita
Il rivenditore ha l'obbligo della conduzione personale della rivendita, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 1293I1957. A tal fine deve curare la gestione finanziaria ed esercitare un diretto interessamento sul funzionamento della rivendita e detenere il possesso in proprio nome del locale o della porzione del locale occupato dall'esercizio. Sono dispensati da detto obbligo i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili.
L'appaltatore può valersi, nella gestione della rivendita, di due coadiutori nella persona del coniuge, del figlio o altro parente entro il quarto grado o affine entro il terzo grado e, qualora il servizio lo richieda, di uno o più assistenti. I coadiutori e gli assistenti sono nominati, su richiesta del titolare, dall'Ufficio Regionale.
La nomina del coadiutore o dell'assistente non esonera l'appaltatore dall'obbligo della gestione personale. L'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione dell'operato del coadiutore e dell'assistente.
L'appaltatore può ottenere di farsi rappresentare temporaneamente nella gestione della rivendita nei casi ed entro il periodo massimo stabilito dall'articolo 70 del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 14I10I1958 n. 1074, nonché in tutti i casi per i quali le norme di legge prevedano l'astensione obbligatoria dal lavoro.
Il rappresentante deve essere designato nella persona del coadiutore o di altro familiare e, ove ciò non sia possibile, per mancanza o indisponibilità degli stessi, può essere designato un estraneo.
Per la gestione delle rivendite speciali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modificazioni. A tali rivendite è fatto divieto di esporre l'insegna all'esterno della struttura che ospita il locale in cui si esercita la vendita di tabacchi, fatte salve le tipologie di esercizio specificamente individuate dall'Amministrazione.
ARTICOLO 6
Divieto di cessione della rivendita
Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 31 della legge 22I12I1957, n. 1293, così come modificato dall'articolo 8 della legge 29I01I1986, n. 25, è vietata qualsiasi convenzione tendente a costituire una società per la gestione della rivendita. È vietata, altresì, la cessione a titolo gratuito od oneroso della stessa, nonché la stipula di contratti di affitto di azienda che abbiano ad oggetto la tabaccheria.
Vendita prodotti
Il rivenditore deve porre in vendita i tabacchi ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita al pubblico senza alcuna variazione. Egli inoltre è tenuto a custodire e vendere i generi di monopolio esclusivamente nei locali e nei luoghi per i quali è stato autorizzato.
Ferma la propria autonomia di gestione, il rivenditore provvede a dotarsi di un assortimento di prodotti da commercializzare che sia adeguato alla domanda di tabacchi riferibile alla propria rivendita.
Deve altresì curare la buona conservazione dei generi stessi e non può effettuare la vendita in locale adibito a deposito o vendita di altri prodotti che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenuti nocivi alla buona conservazione dei generi stessi.
ARTICOLO 8
Prodotti resi
I generi di monopolio detenuti dal rivenditore possono essere resi al deposito fiscale di aggregazione in tutti i casi individuati dall'Amministrazione e dalla stessa disciplinati con apposite disposizioni.
In particolare nei casi di seguito specificati:
a) prodotti con difetti di condizionamento all'origine;
b) prodotti radiati dalla tariffa di vendita al pubblico, a meno che nel provvedimento di radiazione non sia consentita la vendita al pubblico fino ad esaurimento scorte;
c) prodotti avariati a causa di calamità naturali;
d) inversione di prodotto;
e) errore di digitazione dell'ordine;
f) ritiro di prodotto da parte del produttore con eventuale sostituzione secondo le disposizioni vigenti;
g) prodotti consegnati erroneamente;
h) ogni altra fattispecie autorizzata dall'Amministrazione.
ARTICOLO 9
Insegna – Mostra dei prodotti
Fuori dal locale destinato a rivendita ed in posizione ben visibile al pubblico deve essere apposta una insegna recante lo stemma dello Stato e la dicitura prescritta dall'Amministrazione.
È fatto obbligo ai rivenditori di mantenere la mostra dei generi di monopolio all'interno della rivendita assicurando che la stessa sia realizzata in modo adeguato e con atteggiamento neutrale verso il pubblico.
Il rivenditore provvede all'esposizione dei prodotti unicamente nei condizionamenti presenti in commercio ed autorizzati dall'Amministrazione.
Il rivenditore provvede ad assicurare un assortimento dei prodotti secondo le proprie esigenze commerciali in funzione della richiesta del mercato di riferimento e li espone tenuto conto della medesima richiesta del mercato e degli spazi fisici a disposizione all'interno della rivendita, senza sovra-esporre uno o più prodotti rispetto agli altri.
Ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma 4, il rivenditore può riservare spazi espositivi a prodotti con scarsa penetrazione o di nuova immissione nel mercato. In ogni caso resta tassativamente esclusa l'esposizione limitata ad un singolo marchio o produttore nonché l'apposizione di marchi, loghi e ogni riferimento agli stessi sulle scansie e sui contenitori da banco delle rivendite, ad esclusione dell'utilizzo dei prodotti in commercio.
Analoghe modalità espositive valgono anche per i distributori automatici.
In considerazione delle peculiari caratteristiche di condizionamento e di conservazione dei sigari e dei sigaretti è consentita l'esposizione degli stessi in appositi contenitori che potranno riportare dati ed elementi identificativi del prodotto.
All'interno della rivendita deve essere tenuta in vista la licenza di esercizio e deve essere assicurata al pubblico la conoscenza della tariffa di vendita dei generi di monopolio.
ARTICOLO 10
Prelevamento e trasporto dei generi di monopolio
Il prelevamento dei tabacchi deve effettuarsi esclusivamente presso i depositi fiscali autorizzati, ai sensi del D.M. 22 febbraio 1999, n. 67, ed indicati dall'Amministrazione in quantità sufficienti alle esigenze del mercato.
Le richieste per il prelievo dei generi di monopolio devono indicare il codice e la quantità del prodotto ordinato, il giorno della consegna concordato con il Depositario autorizzato, e devono essere firmate dal titolare o da chi, debitamente autorizzato, lo sostituisca ai sensi della norma in vigore.
È prevista la possibilità di inviare la richiesta dei tabacchi a mezzo fax e in via telematica, secondo i modelli autorizzati dall'Amministrazione.
In ogni caso, deve essere garantita la tracciabilità degli ordini e la loro imputabilità al rivenditore.
È fatto obbligo al rivenditore di conservare la documentazione, anche elettronica, per i controlli e le verifiche da parte delle Autorità competenti.
Il trasporto dei tabacchi dal deposito fiscale di aggregazione alla rivendita deve essere effettuato a responsabilità del rivenditore in modo da impedire ogni deterioramento.
La consegna deve essere effettuata entro 24h dalla data di emissione della fattura, garantendo l'integrità del prodotto.
ARTICOLO 11
Pagamento dei generi
I tabacchi devono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto oppure nei termini stabiliti dalla norma in vigore qualora sia stato autorizzato il prelievo a fido. In quest'ultimo caso, qualora la rivendita sia di nuova attivazione, il primo prelievo a fido di avviamento alla vendita deve essere di un importo congruo a garantire l'assortimento dei prodotti richiesti dal mercato con un minimo di scorta.
Le modalità di pagamento dei generi di monopolio devono essere proposte dal Depositario autorizzato e specificamente approvate dall'Amministrazione.
ARTICOLO 12
Comportamento verso il pubblico
Nel servizio di vendita al pubblico, il rivenditore e le persone abilitate a coadiuvarlo e ad assisterlo devono provvedere alla corretta distribuzione dei generi di cui sono provvisti usando modi cortesi e senza opporre rifiuti ingiustificati. Non è consentito associare o condizionare la vendita dei tabacchi lavorati alla vendita o alla cessione gratuita di altri prodotti.
ARTICOLO 13
Orario di servizio
Il rivenditore è tenuto ad osservare rigorosamente l'orario giornaliero e i giorni di chiusura ed apertura espressamente disciplinati dall'Amministrazione.
ARTICOLO 14
Patentini
Il rivenditore ha l'obbligo di rifornire di tutti i tabacchi e nei quantitativi richiesti, i titolari di patentini aggregati dall'Ufficio regionale al suo esercizio. In ogni caso deve essere garantita la tracciabilità degli ordini dei patentini, da effettuarsi tramite l'apposito modello autorizzato dall'Amministrazione, che deve essere conservato per eventuali controlli.
Il rivenditore è tenuto ad osservare le decisioni della Commissione prevista dall'articolo 54 del D.P.R. 14I10I1958 n. 1074, in caso di controversia sul regolamento dei suoi rapporti con il titolare del patentino.
ARTICOLO 15
Obblighi speciali del rivenditore
Il rivenditore ha l'obbligo di tenere costantemente rifornita la rivendita in quantità adeguata alle esigenze di consumo del proprio mercato di riferimento:
a) dei tabacchi lavorati iscritti nella tariffa di vendita al pubblico;
b) dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita fino ad un massimo di due lotterie per ciascun anno;
c) dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea qualora abbia stipulato con un concessionario apposito contratto per l'esercizio della vendita di tali tagliandi;
d) dei prodotti derivati del tabacco;
e) dei fiammiferi;
f) dei valori postali.
L'obbligo di cui al punto b) non si applica alle rivendite generi di monopolio di seconda categoria prive della concessione per la raccolta del gioco del lotto.
Il limite di cui al punto b) di due lotterie per ciascun anno non si applica laddove risulti possibile la resa dei biglietti invenduti.
È preciso dovere del rivenditore mantenere un atteggiamento neutrale nei confronti della vendita dei tabacchi secondo le disposizioni recate dall'articolo 9.
Nei limiti di quanto stabilito dagli accordi di categoria stipulati con l'Amministrazione finanziaria, il rivenditore avrà cura di assicurare la fornitura di valori bollati in misura conforme alle necessità della propria utenza.
La vendita dei tabacchi lavorati deve effettuarsi nei condizionamenti autorizzati da AAMS.
ARTICOLO 16
Divieti speciali
È fatto divieto al rivenditore:
a) di custodire i generi in scansie o scaffali in cui sono riposti prodotti che possano influire sulla buona conservazione dei generi di monopolio quali, ad esempio, commestibili, oli, vernici, articoli di drogheria, di profumeria;
b) di vendere prodotti o sostanze atte a surrogare i tabacchi;
c) di sottrarre i tabacchi lavorati alle verifiche previste dall'articolo 79 del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 14I10I1958 n. 1074;
d) di acquisire, detenere o vendere tabacchi lavorati non pervenuti direttamente, con regolare bolletta, dal deposito fiscale di aggregazione;
e) di cedere ad altri rivenditori i tabacchi stessi acquistati per proprio conto od acquistarli a nome di altri rivenditori;
f) è fatto assoluto divieto di vendita dei tabacchi ai minori, ai sensi della normativa vigente.
g) di commercializzare tagliandi di concorso a premio dichiarati cessati con provvedimento dell'AAMS ed inseriti nell'apposito elenco consultabile sul sito istituzionale dell'AAMS;
h) di porre in essere, anche all'esterno dei locali della rivendita, attività illecite in materia di giochi tali da integrare ipotesi di reato o illecito amministrativo.
In tutti i casi di violazione di uno dei divieti di cui al presente articolo, l'AAMS potrà comminare le sanzioni di cui alla Legge n. 1293 del 1957, previa eventuale sospensione della concessione.
E' possibile in ogni caso procedere alla revoca anche per la prima violazione qualora riguardi una legge che comporti una sanzione penale o amministrativa in materia di giochi pubblici. La revoca immediata è comunque disposta nei casi di rinvio a giudizio per i reati di esercizio abusivo di gioco riservato allo Stato, esercizio di gioco d'azzardo, esercizio abusivo di gioco non d'azzardo e comunque attività che comportino l'utilizzo di apparecchi o congegni non conformi alla vigente normativa.
ARTICOLO 17
Obbligo di neutralità e divieto di pubblicità
II rivenditore, in qualità di titolare della concessione amministrativa che lo abilita alla vendita dei generi di monopolio e fatta salva la propria autonomia commerciale, è tenuto ad assumere e mantenere costantemente, per tutta la durata della concessione, un atteggiamento neutrale nell'esercizio della propria attività, sia all'atto del proprio approvvigionamento di tabacchi lavorati che nella vendita dei medesimi prodotti.
Al rivenditore è espressamente vietato:
a) accettare incentivi, premi, servizi supplementari, di qualunque natura e genere e da qualsivoglia soggetto, anche attraverso l'adesione a concorsi a premio ovvero raccolta punti, direttamente legati al raggiungimento di quote di mercato o di obiettivi di volume. Si precisa che tale divieto non include le attività volte all'ottimizzazione del livello del servizio offerto ai consumatori, in termini di maggiore assortimento e disponibilità dei prodotti, al fine di evitare le rotture di stock nonché all'adeguata visibilità dei prodotti stessi nelle apposite scaffalature. L'accettazione da parte
del rivenditore di incentivi, premi, servizi supplementari, di qualunque natura e genere e da qualsivoglia soggetto a fronte della riduzione o dell'eliminazione dell'approvvigionamento di uno o più prodotti, costituisce grave illecito disciplinare.
b) associare o condizionare la vendita dei tabacchi alla consegna all'acquirente di gadget e omaggi;
c) consentire che all'interno della rivendita siano svolte, o personalmente o da parte di soggetti terzi, attività promozionali, fatte salve le attività informative previste dal successivo articolo 18;
d) esporre oggetti e materiali di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto, costituiscano richiamo a qualsiasi marchio di prodotto da fumo.
Le prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo si applicano anche alla vendita di tabacchi effettuata tramite distributore automatico.
ARTICOLO 18
Attività informative all’interno della rivendita
Fermo restando il divieto di svolgere attività promozionali e pubblicitarie è consentito che, esclusivamente all'interno della rivendita, siano realizzate attività informative rivolte al pubblico. Le suddette attività informative potranno essere effettuate a condizione che:
a) siano dirette soltanto a fornire informazioni specifiche sulle caratteristiche dei prodotti da fumo;
b) siano dirette unicamente a fumatori adulti, e comunque di età non inferiore a quella prescritta dalle disposizioni in materia di divieto di vendita dei tabacchi ai minori;
c) siano utilizzati, solo ed esclusivamente materiali informativi sul prodotto, consultabili all'interno della rivendita. I suddetti materiali informativi, che non possono essere ceduti al pubblico, né portati all'esterno del locale, dovranno avere una dimensione massima di formato A4 (larghezza mm. 210 altezza mm. 297) ed essere contenuti in un numero limitato di pagine. Ciascuna pagina dovrà riportare su almeno il 10% della superficie, con carattere grassetto nero su sfondo bianco, l'avvertenza sanitaria "il fumo nuoce gravemente alla salute";
d) siano effettuate, su espressa autorizzazione del rivenditore, esclusivamente da personale di fiducia, incaricato formalmente dal produttore, per il tempo strettamente necessario e comunque per non più di trenta giorni, evitando di intralciare il regolare svolgimento dell'attività di vendita all'interno della tabaccheria;
e) siano preventivamente comunicate dal singolo produttore all'Amministrazione indicando il materiale informativo che intende utilizzare nel corso della attività informativa.
Nei limiti di cui alle lettere b) d) ed e) del presente articolo sono consentite ricerche di mercato relative ai prodotti del tabacco rivolte ai consumatori adulti.
Non sono consentiti accordi di esclusiva fra produttori e rivenditori.
Nell'ambito dell'attività informativa e di ricerca di mercato di cui al presente articolo è assolutamente vietata qualsiasi offerta di prodotti del tabacco, come pure la consegna di omaggi, anche di modico valore al pubblico.
Il rivenditore non può assolutamente accettare corrispettivi in denaro per l'attività informativa di cui sopra, ma può ricevere omaggi di modico valore (nell'importo massimo determinato ai sensi del secondo comma dell'art. 108 del
D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modificazioni) diretti a ricompensarlo per lo spazio riservato all'interno della tabaccheria nonché per il tempo speso e l'attenzione prestata durante le visite degli incaricati dei produttori.
ARTICOLO 19
Sospensione dal servizio
Il rivenditore denunciato per uno dei reati previsti dall'articolo 6, n. 6, lettere a), b), c) e d) della legge 22I12I1957, n. 1293, può essere sospeso dalla gestione.
La sospensione è obbligatoria per il rivenditore:
• dichiarato fallito e fino alla chiusura della procedura fallimentare;
• condannato con sentenza che comporti interdizione temporanea dai pubblici uffici.
ARTICOLO 20
Decadenza
L'appaltatore decade dall'ottenuta aggiudicazione e dal conferimento della rivendita, con incameramento, a favore dell'Amministrazione dei Monopoli, del deposito cauzionale provvisorio prestato in occasione dell'asta o di quello costituito per il conferimento dell'appalto, quando, anche prima dell'approvazione del contratto o dell'immissione in servizio, venga a trovarsi in uno dei casi di esclusione previsti dall'articolo 6, della citata legge 22I12I1957, n. 1293, oppure non presti nel prescritto termine di un mese il deposito cauzionale di cui all'articolo 3 del presente capitolato, o rinunzi all'aggiudicazione, o comunque non ottemperi a tutti gli obblighi e condizioni stabiliti dall'Amministrazione.
Parimenti decade dall'ottenuta aggiudicazione o dal conferimento l'appaltatore che, trovandosi in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 7 della citata legge 22I12I1957, n. 1293, non provveda a rimuovere tale incompatibilità entro il termine assegnatogli dall'Ufficio regionale. In tutti questi casi l'Amministrazione ha sempre diritto di rivalersi dalle spese sostenute con prelevamento sul deposito provvisorio, senza bisogno di costituzione in mora o di altra formalità, salvo l'esercizio, contro l'inadempiente, di quelle azioni che potranno per legge competere agli effetti del rimborso di quanto non fosse dato recuperare.
ARTICOLO 21
Sanzioni
Le infrazioni al presente capitolato d'oneri ed alle norme di cui alla Legge 22I12I1957, n. 1293, e al Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 14I10I1958, n. 1074, nonché alle norme che regolano il settore dei giochi pubblici, sono punite con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.
ARTICOLO 22
Spese contrattuali
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese per l'esperimento degli incanti e per la definitiva aggiudicazione, nonché quelle inerenti alla stipula del contratto.