COMUNE DI ESCOLCA
COMUNE DI ESCOLCA
PROVINCIA DI CAGLIARI
All.A
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO
L’affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo professionale a favore del Comune di Escolca, consistente nelle attività di assistenza e consulenza finalizzate all’individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l’assistenza in fase di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi. Tale attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), e successivi regolamenti ISVAP, da effettuarsi con le modalità riportate al successivo art. 2.
ART. 2. PRESTAZIONI
Il Servizio è conferito al fine di ottenere le seguenti prestazioni professionali che sono indicate in via principale e non esaustiva:
1. provvedere alla gestione dei contratti assicurativi già stipulati dal Comune di Escolca ed attualmente in corso come indicato nell’art. 5 del presente capitolato speciale di appalto.
2. Svolgere le seguenti prestazioni:
• Individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi alla natura ed all’attività istituzionale dell’Ente con verifica delle reali esposizioni ed adozioni di appropriati limiti di risarcimento;
• Analisi preliminare delle polizze in essere, dei precedenti eventi dannosi ed identificazione delle coperture occorrenti in linea con innovazioni legislative, giurisprudenziali e con nuove clausole contrattuali;
• Impostazione di un progetto di ristrutturazione assicurativa finalizzato all’ottimizzazione delle coperture assicurative e limitazione dei costi a carico dell’Amministrazione;
• Predisposizione dettagliata dei bandi, lettere di invito e capitolati speciali per l’affidamento dei servizi assicurativi, assistenza alle procedure di gara (controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara) ed alla fase contrattuale;
• Predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto prezzo/qualità;
• Gestione dei contratti assicurativi con controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenze ratei ed ogni altra connessa attività amministrativa-contabile;
• Assistenza continua nelle varie fasi di trattazione dei sinistri dell’Ente occorsi durante il periodo contrattuale, nonché di quelli già verificatesi e pendenti alla data
di conferimento dell’incarico, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti, nonché il report periodico sull’andamento dei sinistri;
• Riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari e garantire all’Ente la continuità delle coperture medesime;
• Assistenza e gestione tecnico-legale anche per sinistri in cui l’Ente viene a trovarsi in qualità di danneggiato anche per quelli pregressi e non ancora definiti;
• Resa di pareri e consulenza;
• Analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazioni, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
• Elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;
• Segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del lavoro;
• Report periodico sull’andamento dei sinistri corredato da valutazioni tecniche e proposte comprensivo della valutazione giuridica sulla corretta gestione dei singoli sinistri da parte delle assicurazioni;
• Xxxxxxxx aggiornamento in ordine ala problematiche ed alla legislazione concernente la materia assicurativa e Piano di Aggiornamento del personale dell’Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi. Quest’Ultimo dovrà riguardare:
1. individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori/concessionari di lavori, servizi e forniture, nonché della successiva verifica della corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni del capitolato;
2. applicazione della normativa prevista dal D.Lgs.50/2016 per quanto attiene al sua aspetto assicurativi;
3. le problematiche di carattere assicurativo derivanti dall’attuazione del D.lgs. n.81/2008 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
4. le problematiche relative alla privacy e riservatezza dei dati personali in connessione al servizio, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003;
5. l’individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l’ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione impianti, prestazione d’opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o contratto;
6. la consulenza gratuita ai dipendenti dell’ente per le pratiche di risarcimento in caso di sinistri che li vedano interessati;
7. aggiornamento del personale dell’ente sugli strumenti informatici per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e sinistri.
8. Incontro di formazione almeno sui seguenti argomenti:
- responsabilità civile ed amministrativa nella Pubblica Amministrazione;
- responsabilità contabile degli amministratori e dei dipendenti del Comune;
- coperture assicurative previste dai contratti collettivi di lavoro del comparto Regioni/Autonomie locali;
- gestione dei sinistri.
ART. 3. DURATA ED IMPORTO DEL CONTRATTO
L’Appalto avrà durata di anni 4 (quattro) decorrenti dal 01.12.2016, salvo che l’Amministrazione ne chieda l’esecuzione anticipata in caso di necessità ed urgenza. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad un eventuale rinnovo del contratto. L’impresa aggiudicataria del servizio dovrà comunque continuare a garantire le prestazioni contrattuali anche dopo la scadenza del contratto per il tempo eventualmente necessario al completamento delle procedure di gara (proroga tecnica).
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui al presente capitolato non comporta per l’ente alcun onere né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro in quanto lo stesso verrà remunerato secondo la seguente massima percentuale: 15% su tutte le polizze;
da parte delle compagnie di assicurazione con le quali, conseguentemente a procedura di evidenza pubblica, saranno stipulate le polizze assicurative.
Il compenso per lo svolgimento del servizio di brokeraggio sarà corrisposto all’impresa aggiudicataria direttamente dalle compagnie assicurative nei limiti delle percentuali sui premi di assicurazione indicati in sede di gara .
ART. 4. PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Il pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire dalla sottoscrizione del contratto di appalto, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto del’Amministrazione provvedendo alla rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza.
Si applicano in ogni caso le norme di cui all’art. 118 del D.lgs 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e s.m.i.
Il Broker dovrà trasmettere all’Amministrazione i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 45 giorni prima delle scadenze indicate nelle rispettive polizze. Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare all’Amministrazione le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di Assicurazione, debitamente quietanzate.
Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l’atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all’avvenuto pagamento del premio.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati nelle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
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ART. 5. SITUAZIONE ASSICURATIVA
Si riporta la tabella sottostante indicante i premi assicurativi che scaturiscono dalle attuali polizze stipulate:
- €. 2.911,11, per percentuale max di 15% per Polizza RC Patrimoniale;
- €. 912,00, per percentuale max di 15% per Polizza Incendio;
- €. 785,00, per percentuale max di 15% per Polizza Furto;
- €. 2.310,00, per percentuale max di 15% per Polizza RCT/RCO;
ART. 6. OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
Il Broker, nell'espletamento del Servizio, si impegna a:
1. svolgere l’incarico nell’interesse dell’Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste dallo stesso fornite;
2. garantire soluzioni che risultino concretamente attuabili ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull’attività dell’Ente;
3. garantire il rispetto degli scopi perseguiti dal Comune, assicurando la tutela degli interessi dello stesso;
4. impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all’espletamento dell’incarico;
5. seguire quanto indicato nel presente capitolato, nella determinazione di affidamento, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell’Ente. In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali, il Comune, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, compreso il diritto di chiedere il risarcimento del danno, potrà revocare l’incarico;
6. garantire la richiesta di documenti alle compagnie assicurative e terzi entro 5 giorni dalla richiesta della stazione appaltante;
7. garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie, obbligandosi a mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
8. gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all’assunzione dell’incarico di cui al presente capitolato;
Restano di esclusiva competenza dell’Ente:
- le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;
- l’adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l’appalto nelle forme di Legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita l’Ente;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker.
L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l’incarico in caso di inadempienze reiterate da parte del Broker.
Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati o rinegoziati a partire dalla data di affidamento del Servizio avverrà esclusivamente tramite il Broker, il quale provvederà a versarli alla compagnia stessa.
ART. 7. DIVIETI DELL’AGGIUDICATARIO
Al Broker viene espressamente vietato:
di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune;
di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il comune senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
cedere il Servizio, in tutto o in parte, in subappalto.
ART. 8. REFERENTE DEL BROKER
Il Broker si impegna, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell’ente per il servizio oggetto del presente capitolato.
Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall’ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest’ultimo. Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di
quest’ultimo, che dovrà anch’egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.
ART.9. COPERTURA ASSICURATIVA
Il Xxxxxx dovrà essere provvisto, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all’art. 110, comma 3 del D.lgs 209/2005, per l’attività di intermediazione svolta dalla Società, dalla persone fisiche di cui al comma 2 dell’art. 112 del citato decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge
ART. 10. RISCHI DA INTERFERENZE
Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.lgs 81/2008 e s.m.i, non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l’attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto.
L’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro Zero/=.
ART. 11. OBBLIGHI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE
Il Broker ha l’obbligo di comunicare al Servizio comunale responsabile della gestione del contratto ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.
Il Broker ha l’obbligo di comunicare al Servizio comunale responsabile della gestione del contratto, entro sette giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il conto corrente bancario/postale ai fini della tracciabilità dei pagamenti in osservanza alla legge n. 136/2010 e s.m. e i.
Il Broker ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio comunale responsabile della gestione del contratto, ogni sostituzione di personale che sia risultato assente per qualsiasi motivo ivi compreso il caso di perdita di idoneità allo svolgimento del servizio ART. 12. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La stazione appaltante si riserva di risolvere, previa diffida, il contratto con l’impresa aggiudicataria che non garantisca la tempestiva liquidazione delle somme in favore proprio o dei dipendenti assicurati. Si intende termine utile per la liquidazione dei sinistri il trentesimo giorno successivo alla chiusura del medesimo. L’impresa aggiudicataria avrà comunque facoltà nel termine di fornire eventuali giustificazioni in merito ai procedimenti di liquidazione che necessitano di maggior termine.
L’Ente si riserva inoltre la facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico all’aggiudicatario con preavviso di 30 giorni qualora si verificasse da parte di questo il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ART. 13. SPESE CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficio rogante, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. Tutte le spese derivanti dalla stipula del presente contratto saranno a carico del Broker aggiudicatario.
ART. 14. DIVIETO DI SUBAPPALTO
Tenuto conto della natura delle prestazioni oggetto del presente capitolato, il subappalto è vietato.
ART. 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy), i dati personali trasmessi, saranno raccolti dall’Ente appaltante ed utilizzati solo esclusivamente per le finalità inerenti il conferimento dell’incarico.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’adozione del provvedimento finale.
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ART. 16. ANTICORRUZIONE
Vige per il seguente appalto tutta la normativa attinente all’anticorruzione, approvata con L. 190/2012.
ART. 17. FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie legate alla interpretazione ed esecuzione del servizio di Xxxxxxxxxxx assicurativo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Cagliari .
ART. 18. NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia dei contratti pubblici (Codice degli appalti), nonché al D.Lgs. n. 209 del 7/9/2005 (Codice delle Assicurazioni) ed alle disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.