Contratto di assicurazione per la responsabilità ambientale per il carico e lo scarico di sostanze inquinanti
RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
DERIVANTE DA OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI
Fascicolo Informativo
Contratto di assicurazione per la responsabilità ambientale per il carico e lo scarico di sostanze inquinanti
Il presente Fascicolo, contenente:
s Nota Informativa, comprensiva del glossario;
s Condizioni di assicurazione;
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Edizione 01/2014
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DA OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS”. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Nota informativa aggiornata al 01/01/2014.
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascico- lo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xx
A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI
a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A. società assicuratrice in forma di società per azio- ni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua
b) Sede Legale e Direzione Generale in Via M. U. Traiano, 18 – 00000 Xxxxxx - Xxxxxx
c) Recapito telefonico: 02/397161 - fax 02/0000000 - Sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
d) Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/04/1923,
n. 966 convertito nella legge 17/04/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA (dati relativi all’ultimo bilancio approvato)
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 367 milioni di euro di cui 40 milioni di euro rela- tivi al capitale sociale, e 327 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 177%, tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
La informiamo che su xxx.xxxxxxxx.xx è disponibile un’Area Riservata che le permetterà di con- sultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
XXXXXX XXXXXXX DEL CONTRATTO: salvo accordi particolari il contratto ha durata annuale. In man- canza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicura- zione è prorogata per un anno e così successivamente, salvo diversa indicazione espressamente indicata in polizza.
La scadenza contrattuale è quella indicata nella scheda di polizza ed in caso di disdetta la garanzia cessa ogni vigore alle ore 24 di tale data.
AVVERTENZA: anche se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo sia il Contraente che Italiana Assicurazioni hanno la facoltà di annullarne l’efficacia. La disdet- ta può essere effettuata, mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve esse- re spedita almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto e ha come effetto la riso- luzione del rapporto contrattuale. Per i dettagli si rimanda all’art. 7 delle Condizioni Contrattuali.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Il prodotto “R.C. Ambientale derivante da operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi” contiene garanzie assicurative volte a tenere indenne l’assicurato relativa- mente a:
- la Responsabilità Civile da Inquinamento, ossia tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenu- to a pagare, quale civilmente responsabile, per danni involontariamente cagionati a terzi in conse- guenza di inquinamento dell’acqua, aria e suolo (Art. 10);
- il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale (Art. 11). Relativamente al Ripristino del Danno Ambientale opera un sottolimite indicato nella scheda di polizza.
AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che posso- no verificarsi; il contratto prevede infatti alcune limitazioni ed esclusioni che sono indica- te nell’art. 17 “Esclusioni e delimitazioni del danno”, nonché nei limiti di indennizzo ripor- tate sulla scheda di polizza.
Nota Informativa
2 di 7
AVVERTENZA: la garanzia prevede che possano essere applicate, a seconda dei casi, fran- chigie e/o scoperti come previsto nella scheda di polizza.
ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI INDENNIZ- ZO O MASSIMALE
Per calcolare l’indennizzo dovuto da Italiana Assicurazioni in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall’assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli sco- perti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Italiana Assicurazioni interviene.
I) Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:
A | B | C | ||
Entità del danno | = | € 750 | € 1.500 | € 3.000 |
Scoperto 20% con il minimo di € 200 | = | € 200 | € 300 | € 600 |
Limite di indennizzo | = | € 2.000 | € 2.000 | € 2.000 |
Esempio A: il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).
Esempio B: il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).
Esempio C: il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successiva- mente applicando il limite di indennizzo).
II) Esempi di applicazione del massimale di polizza:
A | B | C | ||
Entità del danno | = | € 250.000 | € 600.000 | € 1.500.000 |
Massimale di polizza | = | € 600.000 | € 600.000 | € 600.000 |
Danno risarcibile a carico della Compagnia | = | € 250.000 | € 600.000 | € 600.000 |
Danno a carico dell’Assicurato | = | € 0 | € 0 | € 900.000 |
4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ
Si sottolinea l’importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sulla sche- da di polizza.
AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione secondo l’art. 1 delle Condizioni Contrattuali e gli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Italiana Assicurazioni di ogni aggravamento o diminuzione di rischio. Ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, gli aggra- vamenti di rischio non noti o non accettati da Italiana Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assi- curazione (Art. 5).
In caso di diminuzione del rischio, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, Italiana Assicurazioni è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazio- ne del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Esempio di aggravamento del rischio: l’Azienda si assicura per il carico e scarico di rifiuti solidi urba- ni e successivamente estende la propria attività anche ai prodotti petroliferi.
6. PREMI
Il pagamento del premio, salvo accordi tra le Parti, è annuale e la periodicità è indicata
nella scheda di polizza.
Al termine di ogni scadenza prevista il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 15 giorni, fermo restando, al termine del contratto, quanto illustrato precedentemente in fatto di tacito rinnovo e disdetta.
È possibile pagare il premio nei seguenti modi:
- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari o circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- bancomat (solo presso le Agenzie dotate di POS).
7. RIVALSE
AVVERTENZA: Il diritto di rivalsa, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell’Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all’Assicurato.
La Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.
8. DIRITTO DI RECESSO
Il prodotto RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCA-
RICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI non prevede il diritto di recesso nel corso del Periodo di assicurazione.
9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento del premio o delle rate di premio si prescrive in un anno che decor- re dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito Codice delle Assicurazioni Private), le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.
11. REGIME FISCALE
Per le garanzie di responsabilità civile verso terzi si applica l’aliquota d’imposta del 22,25%.
Resta ferma l’applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.
Nel caso di rischio ubicato all’estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
AVVERTENZA: le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente debba provvedere alla denuncia dei fatti alla Società entro i tempi indicati in polizza, pre- cisando le circostanze dell’evento ed osservando alcune prescrizioni come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti all’art. 16 “Gestione delle vertenze di danno – Spese legali”, all’art. 20 “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” e all’art. 21 “Obblighi di cooperazione dell’Assicurato in caso di sinistro” delle Condizioni di Assicurazione.
13. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” Italiana Assicurazioni, Via M. U. Xxxxxxx,18 – 20149 Milano, Numero Verde 800–101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02/00000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Servizio tutela degli utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trat- tato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attri- buzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
In caso di controversia con un’Impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie trans- frontaliere accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx, sezione “Per il consumatore”, oppure inoltrando reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net.
14. ARBITRATO
AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia pre- visto l’arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
GLOSSARIO
Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali è il seguente:
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
BONIFICA
Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l’ambiente e la salute umana.
CONDIZIONI ORIGINARIE
Le condizioni delle Risorse naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno ambien- tale.
.
Nota Informativa
5 di 7
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
COSE
Gli oggetti materiali e gli animali.
DANNO
Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali o distruzione o deterioramento di cose.
DANNO AMBIENTALE
Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle condizioni originarie, provocato alle Risorse naturali.
FRANCHIGIA
La parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO O RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INQUINAMENTO
Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell’attività assicurata.
INTERVENTI DI BONIFICA
Ogni intervento di Messa in sicurezza d’emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l’analisi di rischio.
MASSIMALE
La somma indicata nella scheda di polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per le garanzie prestate dalla presente polizza per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurati- vo annuo o, per le polizze di durata inferiore all’anno, nell’intero periodo di assicurazione.
MATRICI AMBIENTALI
Il suolo, il sottosuolo, l’aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere.
MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA
Ogni intervento immediato o a breve termine effettuato in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contat- to con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi.
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE
L’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali cir- costanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l’ambiente.
PARTI
Il Contraente e la Società.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nella scheda di polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l’assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRESTATORI DI LAVORO
Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale per l’esercizio dell’attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipen- denti nonché i prestatori di opera e servizi.
RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE
L’insieme dei seguenti interventi di riparazione del danno ambientale:
- RIPRISTINO PRIMARIO: qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse o i Servizi naturali danneg- giati alle condizioni originarie;
- RIPRISTINO COMPLEMENTARE: qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse naturali o dei Servizi naturali;
- RIPRISTINO COMPENSATIVO: qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno ambientale fino a quando il ripristino prima- rio non abbia prodotto un effetto completo.
RIPRISTINO POST BONIFICA
Gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all’effettiva e definitiva fruibi- lità per la sua destinazione d’uso.
RISORSE NATURALI
Le specie e gli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, le acque superficiali, sotterranee e costiere nonché il suolo e sottosuolo.
SCOPERTO
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
SERVIZI NATURALI
Le funzioni svolte da una Risorsa naturale a favore di altre Risorse naturali o della collettività.
SINISTRO
La richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell’Assicurato durante il periodo di assicurazione.
SOCIETA’
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
SPESE
Le spese effettivamente sostenute.
Italiana Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle noti- zie contenuti nella presente nota informativa.
Il rappresentante legale
Xxxxxx Xxxxxxxx
Nota Informativa
7 di 7
RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DA OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI
CONDIZIONI CONTRATTUALI
DISCIPLINA DEL CONTRATTO
La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello RCG55214, contenente le Condizioni Contrattuali e la Nota Informativa compren- siva del glossario, e dalla scheda di polizza modello RCG55213 riportante le somme assicurate.
Con la firma della scheda di polizza modello RCG55213 il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previ- ste nel presente Fascicolo Informativo modello RCG55214.
Aggiornamento al 01/06/2013.
Condizioni Contrattuali
1 di 8
DEFINIZIONI | Pag. | 3 |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | » | 5 |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DA OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI | » | 6 |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO | » | 8 |
Condizioni Contrattuali
2 di 8
Indice
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono:
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicura- zione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
BONIFICA
Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impos- sibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l’ambiente e la salute umana.
CONDIZIONI ORIGINARIE
Le condizioni delle Risorse naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il danno ambientale.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
COSE
Gli oggetti materiali e gli animali.
DANNO
Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali o distruzione o deterio- ramento di cose.
DANNO AMBIENTALE
Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle condizioni originarie, provocato alle Risorse naturali.
FRANCHIGIA
La parte di danno, espressa in cifra fissa, che rima- ne a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO O RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INQUINAMENTO
Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell’attività assicurata.
INTERVENTI DI BONIFICA
Ogni intervento di Messa in sicurezza d’emergenza,
Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l’a- nalisi di rischio.
MASSIMALE
La somma indicata nella scheda di polizza che rap- presenta la massima esposizione complessiva della Società per le garanzie prestate dalla presente poliz- za per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le polizze di dura- ta inferiore all’anno, nell’intero periodo di assicura- zione.
MATRICI AMBIENTALI
Il suolo, il sottosuolo, l’aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere.
MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA
Ogni intervento immediato o a breve termine effet- tuato in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuo- verle in attesa di eventuali ulteriori interventi.
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE
L’insieme degli interventi atti a isolare in modo defi- nitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l’am- biente.
PARTI
Il Contraente e la Società.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Il periodo di tempo corrente tra la data di decor- renza indicata nella scheda di polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l’assicu- razione ha altrimenti cessato di produrre effetti.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano il con- tratto di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRESTATORI DI LAVORO
Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale per l’esercizio dell’attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi cor-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
xxxxx, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono per- tanto compresi nella presente definizione i subap- paltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi.
RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE
L’insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno ambientale:
- RIPRISTINO PRIMARIO: qualsiasi misura di ripa- razione che riporta le Risorse o i Servizi naturali danneggiati alle condizioni originarie;
- RIPRISTINO COMPLEMENTARE: qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggia- to, il mancato ripristino completo delle Risorse naturali o dei Servizi naturali;
- RIPRISTINO COMPENSATIVO: qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita tempora- nea di Risorse o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno ambientale fino a quando il ripristino primario non abbia prodotto un effet- to completo.
RIPRISTINO POST BONIFICA
Gli interventi di riqualificazione ambientale e pae- saggistica, costituenti completamento degli inter- venti di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all’effettiva e
definitiva fruibilità per la sua destinazione d’uso.
RISORSE NATURALI
Le specie e gli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, le acque super- ficiali, sotterranee e costiere nonché il suolo e sot- tosuolo.
SCOPERTO
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
SERVIZI NATURALI
Le funzioni svolte da una Risorsa naturale a favore di altre Risorse naturali o della collettività.
SINISTRO
La richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell’Assicurato durante il periodo di assicurazione.
SOCIETA’
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
SPESE
Le spese effettivamente sostenute.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURA- ZIONE IN GENERALE
ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIR- COSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a cir- costanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazio- ne ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Le dichiarazioni e le informa- zioni fornite dal Contraente e/o dall’Assicurato per iscritto nella proposta questionario e nel relativo allegato, forma- no la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.
ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipu- lazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indican- do a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).
ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il premio è sempre interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il fraziona- mento in due o più rate.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scadu- ti ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
ART. 4 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comu- nicazione scritta alla Società di ogni aggra- vamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’in- dennizzo, nonché la stessa cessazione del- l’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
La Società ha inoltre la facoltà di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
.
ART. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio suc- cessivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art.1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 7 PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è proroga- ta per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferi- scono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicu- razione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del con- tratto.
ART. 8 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a cari- co del Contraente.
ART. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURA- ZIONE RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DA OPERAZIONI DI CARI- CO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI
ART. 10 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall’attività assicurata effettuata con gli automezzi elencati nell’allegato Mod. RCG55215, per:
a) morte e lesioni personali;
b) distruzione e deterioramento materiale di cose;
c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di ser- vizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell’area interessata dall’Inquinamento.
ART. 11 INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTI- NO DEL DANNO AMBIENTALE
La Società rimborserà altresì le Spese per:
a) gli interventi di Bonifica;
b) il ripristino del Danno ambientale, verificatosi in conseguenza di un evento di Inquinamento, con un sottolimite indicato nella scheda di polizza.
La Società ha la facoltà, ma non l’obbligo, previa richiesta dell’Assicurato, di concedere anticipi sulle spese sostenute.
ART. 12 INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE
L’Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicu- razione o comunque entro 60 giorni dalla data di scadenza della polizza, per eventi verificatisi durante il periodo di assicurazio- ne.
In caso di più richieste di risarcimento deri- vanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richie- ste, anche se presentate successivamente alla data di scadenza della polizza.
ART. 13 SCOPERTO – FRANCHIGIA
Rimane a carico dell’Assicurato uno scoper- to od una franchigia fissa ed assoluta per
sinistro come indicato nella scheda di poliz- za.
ART. 14 LIMITI DI RISARCIMENTO
Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per capita- le, interessi e spese, per ogni sinistro.
In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale per:
a) più sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesi- mo evento che cagiona l’Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento;
b) più sinistri, che siano occorsi in uno stes- so periodo annuo di assicurazione o, per polizze di durata inferiore all’anno, nel- l’intero periodo di assicurazione.
Tale massimale rappresenta altresì la massi- ma esposizione della Società per l’insieme delle garanzie prestate dalla presente poliz- za indipendentemente dal numero di sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
ART. 15 PLURALITÀ DI AUTORI DEL DANNO
Nel caso in cui l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all’Assicurato soltanto le spese a lui direttamente imputabili in pro- porzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione dell’Inquinamento o del pericolo attuale di Inquinamento, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre spese comunque gravanti sull’Assicurato in forza di legge.
ART. 16 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civi- le che penale, a nome dell’Assicurato, desi- gnando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spet- tanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenu- te per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al dan- neggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giusti- zia penale.
ART. 17 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI DEL DANNO
I - ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende:
1. i danni o le spese:
a) causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell’Assicurato, delle disposizioni di legge o delle pre- scrizioni contenute nelle autorizzazio- ni rilasciate ai fini dell’esercizio dell’at- tività svolta;
b) causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
c) derivanti da fatti verificatisi in occa- sione di atti di guerra, d’insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, van- dalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d’invasione, salvo che l’Assicurato provi che l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rap- porto con tali eventi;
d) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l’accelerazione di parti- celle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo od a radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di parti- celle atomiche;
e) derivanti da fatti o circostanze noti all’Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell’Assicurazione;
f) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
g) derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
2. le sanzioni e le penali di qualunque natu- ra inflitte all’Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall’Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.
II - DELIMITAZIONI
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministrato- re e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall’Assicurazione;
c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro parteci- pazione materiale alle attività cui si rife- risce l’Assicurazione;
d) le società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabi- li come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.
ART. 18 ESTENSIONE TERRITORIALE
L’Assicurazione vale per le richieste di risar- cimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell’Unione Europea (compre- sa la Svizzera), a condizione che gli eventi che hanno cagionato l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nei Paesi dell’Unione Europea (compresa la Svizzera).
ART. 19 ISPEZIONI TECNICHE E DOCUMENTA- ZIONE
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dei veicoli, dei dispositivi meccanici e delle eventuali attività accessorie esercitate, ispezioni per le quali l’Assicurato é tenuto a consentire l’ef- fettuazione ed a fornire le notizie e la docu- mentazione necessarie.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
ART. 20 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quan- do ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L’inadempimento di tale obbligo può com- portare la perdita totale o parziale del dirit- to all’Indennizzo (art. 1915 C.C.).
ART. 21 OBBLIGHI DI COOPERAZIONE DEL- L’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro for- nendo ogni informazione utile e dovrà tra- smettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:
a) la corrispondenza tra l’Assicurato e qual- siasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientra- re nella garanzia;
b) le domande, le notifiche e gli altri docu- menti che siano in possesso dell’Assicurato e che siano stati presenta-
ti per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
c) nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d’emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incari- cata;
d) i rapporti tecnici, le analisi, eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l’ulteriore docu- mentazione relativa al Sinistro in suo pos- sesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
e) i documenti , le analisi ed i progetti tec- nici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica e Ripristino richiesti dalla legge.
L’Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulen- za o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l’incarico:
• del progettista;
• del direttore dei lavori;
• dell‘impresa che dovrà eseguire le operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente e Ripristino.
Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l’incarico, con riferimento ad uno stesso Xxxxxxxx, per più di due delle funzioni summenzionate.
Mod. RCG55214
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.
Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx - Tel. 00 000000 - Fax 00 0000000 - Internet: xxx.xxxxxxxx.xx Capitale Sociale E40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Xxxxxx X.0000
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.
Per la tutela dell’attività lavorativa