CAPITOLATO TECNICO
CAPITOLATO TECNICO
DELLA POLIZZA R.C. Patrimoniale Lotto 7
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SCHEDA DI COPERTURA | |
SOCIETA’/ASSICURATORI: | |
CONTRAENTE ED ASSICURATO: | ASET SPA |
PERIODO DI ASSICURAZIONE: | Dalle ore 24 del 31.12.2017 alle ore 24 del 31.12.2020 |
MASSIMALE PER CIASCUN SINISTRO: | € 2.000.000,00 |
MASSIMALE AGGREGATO ANNUO : € 6.000.000,00 | € 6.000.000,00 |
FRANCHIGIA PER SINISTRO | € 5.000,00 |
PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA | Illimitata |
PERIODO DI EFFICACIA ULTRATTIVA | 5 anni da cessazione di contratto |
BROKER | CENTRALE SPA |
CORRISPONDENTE DEI LLOYD’S/COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE |
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DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione;
Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato :
▪ l'Ente Contraente;
▪ tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questi si avvalga ai fini della propria attività;
Società: l’Impresa Assicuratrice e le eventuali Imprese Coassicuratrici;
Broker: il broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;
Polizza: il documento che prova l'Assicurazione;
Durata della polizza: il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina
con la data di scadenza della polizza;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro;
Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo in caso di Sinistro;
Evento dannoso: il fatto, l’atto, l’omissione, o il ritardo da cui scaturisce la richiesta di risarcimento;
Sinistro: il ricevimento di una richiesta di risarcimento per la quale è prestata l’Assicurazione;
Richiesta di
risarcimento e/o circostanze:
i. domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva;
ii. azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell’amministrazione quale civilmente responsabile;
iii. qualsiasi richiesta scritta pervenuta all’Assicurato che contenga una richiesta di risarcimento dei danni;
Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento.
Denuncia di sinistro: la notifica inviata dall’Assicurato alla Società del verificarsi di un
sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza; Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica;
Danni Materiali: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte;
Danni Erariali: il danno pubblico subito dall’erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali;
Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di
Danni Materiali;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
Massimale: la massima esposizione della Società per ogni Sinistro e/o anno;
Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato e che derivi
dall’esercizio da parte degli Amministratori e dei Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi
Responsabilità
dell’art. 2043 e s.s. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa;
Amministrativo – Contabile: la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti
che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti “agenti contabili” tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico;
Pubblica Amministrazione: ogni personalità giuridica (quale a titolo esemplificativo Comuni,
Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero / IPAB/A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei,) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;
Periodo di validità: la durata dell’assicurazione indicata nel frontespizio di polizza compreso il periodo di efficacia dell’Assicurazione indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia);
Dipendente: qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell’ Assicurato e quindi sia a questo collegata da:
- rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL;
- rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell’apparato organizzativo del Contraente stesso;
Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con
le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze del Contraente e che predispone e sottoscrive il progetto, compresa l’attività afferita alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto tecnico- amministrativo al Responsabile del Procedimento, il Dirigente, il verificatore, il validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con il Contraente che svolga attività tecniche come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.
Amministratore: qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all’ Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell’ Assicurato stesso;
Dipendente Legale: qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o
comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.
Dipendente Tecnico : Qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con
le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell’Contraente e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile del Procedimento e a qualsiasi altra
persona fisica in rapporto di dipendenza con il Contraente che svolga attività tecniche come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione.
Condizioni Generali di Polizza
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
(clausole non modificabili)
ART.1 – VARIAZIONI DEL RISCHIO E RELATIVE DICHIARAZIONI
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.
ART. 2 - MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 3 – REVISIONE DEL PREZZO
Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell’Art. 1 - “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 500%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo.
Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all’art. 7 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell’Art. 1 - “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni” sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.
ART.4 - RECESSO
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a centoventi giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre novanta giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all’art.3 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 3 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
Recesso per diminuzione del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 3 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Recesso annuale
Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata
– pec da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata – pec da parte del ricevente
ART. 5 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
ART. 6 – EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA – RESCINDIBILITA’ - PROROGA
La presente polizza ha effetto dalle ore 24:00 del 31.12.2017 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2022, escludendosi fin d’ora la clausola del tacito rinnovo.
A patto che il Contraente non si sia avvalso della facoltà di recesso, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta della Contraente, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all’espletamento di nuova gara.
ART. 7 – PAGAMENTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Società, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se il Contraente non paga la rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento,
Le rate successive potranno essere pagate dal Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo; se il Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto
n. 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..
ART. 8 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO E MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società alla quale è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando il settore o l’ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).
ART. 9 – INFORMATIVA SUI SINISTRI
La Società si impegna a fornire, con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
ART. 10 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
10.1 Vertenze di responsabilità civile
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell’Assicurato su motivata richiesta di quest’ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l’eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l’Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.
In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l’Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell’avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato, restando comunque obbligata fino all’importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.
10.2 Vertenze davanti al T.A.R. e al Consiglio di Stato
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.
La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell’Assicurato fin dall’apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell’Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.
ART. 11 – COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.
ART. 12 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 13 - FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello dove risiede il Contraente.
ART. 14 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.
ART. 15 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
ART. 16 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORO COMPETENTE
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.
ART. 17 – TERRITORIALITÀ E GIURISDIZIONE
L’assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi afferenti L’Europa geografica.
Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l’attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l’Assicurazione s’intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente alle perdite patrimoniali cagionate a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.
ART. 18 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ
Tutte le comunicazioni alle quali l’Ente Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax e simili, nonché a mezzo posta elettronica se certificata) indirizzata alla Società oppure al broker al quale l’Ente Contraente ha conferito l’incarico per la gestione della polizza.
ART. 19 - CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società Centrale Spa Via degli Abeti, 80 – 61122.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale Spa e in particolare:
⮚ il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
⮚ è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l’eventuale revoca dell’incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
⮚ la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
⮚ ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
⮚ le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
⮚ la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all’emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell’autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
⮚ le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell’Ente Contraente verranno da questo trattenute all’atto del perfezionamento;
⮚ le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
⮚ il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l’indirizzo del perito incaricato e comunicherà l’esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
⮚ la Società incarica il Broker dell’esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l’avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell’importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso;
⮚ il Broker comunicherà inoltre tramite telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell’importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell’eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
⮚ in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
Al Broker verranno retrocesse provvigioni – che restano ad esclusivo carico dell’Agenzia e/o dell’Impresa aggiudicataria - del 15% calcolate sui premi imponibili.
ART. 20 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. La Società, fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.
2. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Pesaro Urbino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrarente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
SEZIONE 2 - CONDIZIONI DI GARANZIA
ART. 1 – ATTIVITA’ DELLA CONTRAENTE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Premesso che l'ASET S.p.a è una società per azioni costituita ai sensi dell'art.113 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, per l'esercizio di servizi pubblici locali a rilevanza economica ed imprenditoriale, a titolo esemplificativo e non limitativo, si elencano le principali attività svolte dall’Assicurato:
- Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, speciali, sia pericolosi che non, compreso lo spezzamento delle strade;
- produzione, prelievo, trasporto, decompressione, stoccaggio, trattamento, distribuzione ed erogazione di gas per qualsiasi uso, mediante appositi impianti e tubazioni che servono il territorio di competenza dell'Assicurato, ivi comprese le cabine di riduzione;
- gestione del ciclo idrico integrato;
- gestione degli impianti di raccolta, collettamento, trattamento e smaltimento delle acque reflue urbane e industriali, comprese le condotte di adduzione agli impianti di depurazione, e loro eventuale riutilizzo;
- gestione e manutenzione delle condutture fognarie e degli impianti di depurazione;
- attività di studio, ricerca, assistenza tecnica e amministrativa per i servizi dell'oggetto sociale a terzi;
- gestione per conto di Enti e soggetti privati del servizio di illuminazione pubblica.
La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante ai soggetti assicurati nello svolgimento delle proprie attività professionali/istituzionali, comunque svolta e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario.
La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la Polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell’Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE:
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l’Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell’attività e derivante da atti o omissioni commessi da parte di uno o più dipendenti o di persone fisiche di cui esso si avvale, nell’esercizio dei propri compiti istituzionali e/o nell’erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.
L’assicurazione comprende:
1. le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, ai Dipendenti in rapporto di impiego ed ai Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;
2. le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
3. Le perdite patrimoniali conseguenti ad interruzione o sospensione di totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
4. Le perdite patrimoniali derivanti dall’attività connessa all’assunzione e gestione del personale
5. Il pregiudizio economico sofferto dall'Assicurato in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più Dipendenti indicati nella scheda di offerta/copertura e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili;
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità derivante al Contraente da fatto doloso di persone delle quali il Contraente debba rispondere
ART. 2 – MASSIMALI DI ASSICURAZIONE
L’Assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dell’importo massimo per sinistro di € 2.000.000,00 ed in aggregato annuo per l’importo di €. 6.000.000,00.
ART. 3- ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimenti definitivo delle autorità competenti;
b) provocati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
c) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l’assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all’Artt. 8 e 14 Sez. 1 C.P.P;
f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
Sono inoltre escluse dall’Assicurazione:
1) le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l’Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
2) le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, antecedenti alla data di effetto del presente contratto, derivante da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti nella stessa controversia. In caso di proroga/rinnovo, con lo stesso assicuratore la presente esclusione ha efficacia dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato;
3) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
4) i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all’esercizio della professione medica o paramedica;
5) multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente.
6) Limitatamente alla copertura della responsabilità personale di dipendenti ed amministratori, causati con colpa grave degli stessi, giudizialmente accertata. La copertura della responsabilità dell’Ente in questo caso non viene comunque in alcun caso pregiudicata
Condizioni particolari di Polizza
SEZIONE 1 – ESTENSIONI – DELIMITAZIONI DI GARANZIA
ART. 1 – ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA
L’Assicurazione s’intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Amministratori e/o Dipendenti dell’Assicurato in rappresentanza dell’Assicurato stesso in altri organi collegiali.
ART. 2 - ESTENSIONE D.LGS. N. 81/2008
L’assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
1. Datore di Lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
2. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un’azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente Assicurazione.
ART. 3 - ECOLOGIA ED AMBIENTE
L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore). L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.
ART. 4 - PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI
L’Assicurazione di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati all’art. 2 Sez. 2 C.G.P..
ART. 5 - PERDITE PATRIMONIALI PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
L’Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale.
Per tali perdite, la Società risponderà per ogni singolo sinistro e per anno Assicurativo nei limiti dei Massimali indicati all’art. 2 Sez. 2 C.G.P.
ART. 6 - DANNI PATRIMONIALI E PERDITE NON PATRIMONIALI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI CUI AL D. LGS 196/2003
L’Assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai
sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.
ART. 7 - VINCOLO DI SOLIDARIETÀ ESTESO
In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
ART. 8 – PRECISAZIONI PER L’ATTIVITA’ SVOLTA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016
L’Assicurazione è operante per la responsabilità derivante all’Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali, conseguenti ad evento dannoso nello svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.
ART. 9 – PERIODO DI EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo o antecedentemente alla data di stipula del presente contratto.
L’assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato, e denunciate alla Società, nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa.
ART.10 – FRANCHIGIA
I risarcimenti/indennizzi relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione della franchigia di € 5.000,00.
L’eventuale franchigia dovrà restare a carico del Contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza
del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società.
ART.11 – SINISTRI IN SERIE
In caso di sinistri in serie, ossia risalenti tutti ad una stessa causa provocatrice di danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo sinistro regolarmente denunciato alla Società sarà considerata come data di tutti i successivi sinistri, seppur notificati all’Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti di cui all’art. 8 Sezione 1 C.G.P..
ART. 12 – PROROGA DELLA GARANZIA
Si precisa che la proroga della scadenza contrattuale prevista all’Art. 6 delle C.G.P. potrà essere richiesta dall’Assicurato anche qualora la Compagnia si sia avvalsa della facoltà di recesso previsto all’Art. 4 della sez. 1 delle C.G.P. In tal caso, al fine di determinare la scadenza prorogata del contratto non si terrà conto della data di scadenza originaria della polizza, ma di quella anticipata in conseguenza della facoltà di recesso esercitata dalla Compagnia.
ART.13 – DIPENDENTI LEGALI
Ad integrazione/precisazione del disposto dell’Art.1 della Sezione 2 delle C.G.P. , la garanzia di cui alla presente polizza é prestata per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai Dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di Dipendente Legale.
SEZIONE 4 – APPENDICE DIPENDENTI TECNICI
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI
Art. 1 Oggetto della garanzia per estensione dipendenti tecnici Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni tutte di polizza si precisa che l’Assicurazione è operante per la Responsabilità civile dell’Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più Dipendenti tecnici come definiti in polizza.
L’Assicurazione è estesa ai Danni Materiali connessi all’esercizio dell’attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle “Definizioni di Polizza”, quali a titolo meramente esemplificativo:
a) Progettista, direttore dei lavori e collaudatore
b) Geologo in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione
c) Attività di consulenza e controlli in ambito di ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore) limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all’errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi;
d) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.
e) Responsabile del Procedimento di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii L'Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da:
f) le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
f1) Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
f2) Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 6 e successive modifiche ed integrazioni;
l’Assicurazione comprende anche:
• i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono i lavori, verificatisi durante l’esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione
• le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguente di un grave difetto che incida sula stabilità dell’opera , con obbligo da parte dell’Assicurato di darne avviso immediato alla Società. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese suddette o sull’entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
• le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l’opera inidonea all’uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie
Le estensioni del presente articolo 1 Sez. 4 non sono operanti:
• qualora il dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme che disciplinano le rispettive professioni
• se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell’Assicurato
• per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori , salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l’Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo
• per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate: sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino agli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.
SEZIONE 5 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Art. 1 – Clausola di raccordo.
Le parti convengono che le garanzie della presente Assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC ed ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanati nel corso della Durata della Polizza, come previsto dal D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.
Qualora tali linee guida dovessero ripristinare le coperture assicurative per i progettisti e verificatori secondo il dettato del D.Lgs. 136/2006, sarà possibile attivarle secondo le condizioni normative ed economiche di seguito riportate.
Art. 2 – Estensione della copertura professionale del Progettista interno di cui al D.lgs 50/2016 ss.mm. e ii. L’Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell’Assicurato, alla copertura professionale di cui al D.lgs 50/2016 ss.mm. e ii., relativa all’attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove richiesto, certificati distinti per ogni opera secondo lo schema di polizza riportato in calce alla presente. Per tali Certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata sulla base del prospetto riportato al punto 10 della Scheda di Copertura.
Il valore massimo assicurabile di ogni singola opera è di € 15.000.000,00 e la durata di 48 mesi. Nel caso in cui l’importo complessivo dell’Opera oggetto del Certificato e/o la durata siano superiori, il tasso applicato sarà comunicato dalla Società.
Art. 3 – Estensione della copertura professionale del Verificatore interno
L’Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell’Assicurato, alla copertura professionale in capo al Verificatore per danni all’opera dovuti ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica, relativa della progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove richiesto, certificati distinti per ogni incarico di verifica.
Per tali certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata sulla base del prospetto riportato al punto 11. della Scheda di Copertura. Nel caso in cui l’importo complessivo dell’Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 15.000.000,00 e/o la durata sia superiore a 48 mesi, il tasso applicato sarà comunicato dalla Società.
DEFINIZIONI VALIDE PER LE COPERTURE PROGETTISTA E VERIFICATORE INTERNI
Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:
Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Certificati e/o la struttura tecnica della Stazione Appaltante;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Affidatario: il soggetto a cui sono affidati gli appalti di lavori pubblici; Appalti pubblici di lavori: gli appalti di cui al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l’Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili, natanti);
Certificato: il documento che attesta la copertura assicurativa per l’Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica. Certificato di collaudo provvisorio
Il documento di cui all’art. 102, del Codice attestante l’avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice;
Certificato di regolare esecuzione
Il documento di cui all’art. 102, del Codice attestante l’avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice;
Codice: il decreto legislativo, n.50, del 2016 e successive modificazioni e integrazioni; Committente: la Stazione Appaltante;
Contraente: il soggetto che stipula con la Società l’assicurazione;
Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica;
Danno Materiale: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte;
Direttore dei lavori: il soggetto di cui art. 101, del Codice;
Errori ed omissioni: a titolo esemplificativo: l’inadeguata valutazione dello stato d fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;
Esecutore dei lavori: il soggetto, al quale sono stati affidati i lavori;
Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile;
Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato;
Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agibilità dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente; Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta alla Società in caso di sinistro;
Lavori: le attività così come definite dall’art. 3 del Codice;
Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere – area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica – nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate; Maggiore Costo
La differenza fra i costi e gli oneri che la Stazione Appaltante deve sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa dell’errore od omissione progettuale ed i costi e gli oneri che la stessa avrebbe dovuto affrontare per l’esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni;
Massimale: l’importo massimo dell’Indennizzo a cui è tenuta la Società; Notifica di Accettazione
Atto mediante il quale il Contraente e/o l’Assicurato notificano alla Società l’accettazione e/o il conferimento dell’incarico di verifica e le relative specifiche tecniche.
Nuove Spese di Progettazione
Gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale della progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato;
Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti ci copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant’altro di simile;
Perdita Patrimoniale: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia di conseguenza di Danni Materiali; Periodo di assicurazione: il periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa;
Polizza: la presente convenzione attestante le condizioni operative riferite all’emissione dei singoli certificati; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’assicurazione;
Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalle norme, la società di professionisti o di ingegneria abilitati ai sensi delle vigenti norme incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;
Responsabile del procedimento: il funzionario pubblico che, ai sensi del Codice, ha la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento;
Scheda tecnica: la scheda di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;
Schema Tipo: lo schema delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative; Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato; Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Società: l’impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa; Somma assicurata o massimale: l’importo massimo della copertura assicurativa;
Stazione appaltante o Committente: gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all’art. 3 del Codice, committenti dei lavori;
Verifica: l’attività affidata dalla Stazione appaltante ad un Verificatore per attestare, ai sensi dell’art. 26, del Codice;
Verificatore: il soggetto indicato dall’art. 26 comma 6 del Codice a cui la Stazione appaltante affida la verifica della progettazione.
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SEZIONE 2 – CALCOLO DEL PREMIO
ART. 1 - CALCOLO DEL PREMIO
Figure Assicurate | N. Assicurati | Premio pro capite lordo | Premio totale lordo |
Dirigente Tecnico | 4 | ||
Funzionario Amministrativo PO Amministrativo | 3 | ||
Funzionario Tecnico | 15 | ||
Biologo | 2 | ||
Totale |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | Imposte | Totale |
€ | € | € |
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE
Documento firmato digitalmente